Ariano Irpino (AV), 26 novembre 2014 Renato Civitillo Research fellow Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi (DEMM) Università degli Studi del Sannio – Benevento (BN) [email protected] Il processo di riforma delle amministrazioni pubbliche Evoluzione della normativa italiana Titolo modulo………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PRINCIPALI INTERVENTI NORMATIVI Legge n. 142 del 1990: “Ordinamento delle autonomie locali” Legge sulla trasparenza e sulla riorganizzazione delle autonomie locali e della PA in generale Legge n. 241 del 1990: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo” Riforma del procedimento amministrativo e dell’accesso agli atti e ai documenti pubblici Decreto Lgs. n. 502 del 1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” Definisce i livelli essenziali di assistenza sanitaria e tutela il diritto alla salute Titolo modulo………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PRINCIPALI INTERVENTI NORMATIVI Decreto Lgs. n. 29 del 1993: “Razionalizzare la gestione della PA” Decreto Lgs. n. 77 del 1995: “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali” Legge n. 59 del 1997: “Legge Bassanini” Si affermano per la prima volta i principi di efficienza, efficacia ed economicità Si introducono nuovi strumenti tecnico-contabili per implementare una gestione di tipo economico-manageriale Conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la semplificazione amministrativa Titolo modulo………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PRINCIPALI INTERVENTI NORMATIVI Legge n. 127 del 1997: “Legge Bassanini bis” Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo Decreto Lgs. n. 286 del 1999: “Riordino e potenziamento dei meccanismi di monitoraggio” Attuazione della Bassanini per la valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta Decreto Lgs. n. 267 del 2000: “Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali” Sistematizzazione dell’ordinamento istituzionale e contabile degli enti locali Titolo modulo………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PRINCIPALI INTERVENTI NORMATIVI Legge n. 3 del 2001: “Legge di riforma Costituzionale” Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione Legge n. 131 del 2003: “Legge di adeguamento costituzionale” Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale Legge n. 248 del 2006: “Legge Bersani – Visco” Conversione in Legge del D.L. 223/2006 sulle liberalizzazioni Titolo modulo………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PRINCIPALI INTERVENTI NORMATIVI Disegno di Legge Delega: “ddl Lanzillotta” Disposizione del Codice delle Autonomie Legge n. 133 del 2008: “Manovra d’estate” Conversione in Legge del D.L. 112/2008 recante disposizioni per lo sviluppo economico, la competitività e la semplificazione Decreto Legislativo n. 150 del 2009: “Riforma Brunetta: valutazione delle performance” Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni Titolo modulo………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PRINCIPALI INTERVENTI NORMATIVI Legge n. 42 del 2009: “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione” Definizione tratti essenziali del federalismo fiscale; autonomia finanziaria enti terrotoriali (art. 119 Cost.) Legge n. 196 del 2009: “Legge di contabilità e finanza pubblica” Armonizzazione contabile delleAmministrazioni Pubbliche; Miglioramento contenuto informativo documenti di finanza pubblica Titolo modulo………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PRINCIPALI INTERVENTI NORMATIVI D.Lgs. N. 118 del 2011: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” Armonizzazione dei sistemi contabili di Regioni ed Enti locali Il processo di riforma delle amministrazioni pubbliche L’armonizzazione dei sistemi contabili pubblici Titolo modulo………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. • Il processo di federalismo fiscale e la Legge n. 42/2009; • La Legge n. 196/2009 “Legge di contabilità e finanza pubblica”; • Il D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. Il processo di federalismo fiscale e la Legge n. 42/2009 Titolo modulo………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. La Legge n. 42/2009 Riforma Titolo V Costituzione Art. 119 Cost. Autonomia finanziaria di entrata e di spesa per gli enti territoriali Legge 5 maggio 2009 n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione” Definizione dei tratti essenziali del federalismo fiscale Titolo modulo………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. La Legge n. 42/2009 Le principali innovazioni Costi e fabbisogni Standard In sostituzione della “spesa storica” Meccanismi premiali e sanzion. Responsabilizzazione amministratori Federalismo fiscale municipale Autonomia di entrata per i Comuni Armonizzazione Contabile D.Lgs. n. 118/2011 Armonizzazione sistemi contabili pubblici Titolo modulo………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. La Legge n. 42/2009 Legge n. 42/2009 Decreti attuativi 1. 2. 3. 4. 5. 6. D.Lgs. n. 85/2010, Federalismo demaniale; D.Lgs. n. 156/2010, Ordinamento di Roma Capitale; D.Lgs. n. 216/2010, Costi e fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province; D.Lgs. n. 23/2011, Federalismo fiscale municipale; D.Lgs. n. 68/2011, Autonomia tributaria di regioni a statuto ordinario e province; D.Lgs. n. 88/2011, Risorse aggiuntive e di interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali; 7. D.Lgs. n. 118/2011, Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 8. D.Lgs. n. 149/2011, Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, province e Comuni; 9. D.Lgs. n. 61/2012, Ulteriori disposizioni per l’ordinamento di Roma Capitale; 10. D.Lgs. n. 51/2013, Modifiche e integrazioni all’ordinamento di Roma Capitale. Delega al Governo in materia di Federalismo Fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2009. La struttura della Legge Capo I: Contenuti e Regole di coordinamento finanziario(artt. 1 - 6); Capo II: Rapporti finanziari Stato-Regioni (artt. 7-10); Capo III: Finanza degli Enti Locali (artt. 11-14); Capo IV: Finanziamento delle Città Metropolitane (art. 15); Capo V: Interventi Speciali (art. 16); Capo VI: Coordinamento dei diversi livelli di governo (artt. 17-18); Capo VII: Patrimonio di Regioni ed Enti Locali (art. 19); Capo VIII: Norme Transitorie e Finali (artt. 20-26); Capo IX: Obiettivi di Perequazione e di solidarietà per le Regioni a statuto Speciale e per le Provincie Autonome di Trento e Bolzano (art. 27); Capo X: salvaguardia Finanziaria e Abrogazioni (artt. 28-29). L’ambito di intervento La Legge n. 42/2009 costituisce attuazione dell'art. 119 della Costituzione assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e Regioni e garantendo i princìpi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. Disciplina altresì i princìpi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e Regioni e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale. (Articolo 1, comma 1) Oggetto e Finalità Il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, uno o più Decreti Legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e Regioni. Docente del modulo Prof. Paolo Ricci Gli strumenti per la programmazione in ambito pubblico Che cos’è la programmazione? Nucleo di attività costituenti un sistema, finalizzato alla: individuazione dei bisogni e delle motivazioni della collettività; definizione degli obiettivi e delle mete in grado di dare in maniera duratura soddisfazione ai predetti bisogni; traduzione e formalizzazione delle priorità che si intendono assegnare agli obiettivi individuati e all’impiego delle correlate risorse. Bilancio Documenti annuali di previsione Gli strumenti per la programmazione in ambito pubblico “Gli scopi della programmazione nell’azienda dello Stato – che non deve essere confusa con la pianificazione macro-economica, anche se, ovviamente, ha con essa relazioni assai strette – possono essere ricondotti sostanzialmente a due: strumento di controllo del potere legislativo sul potere esecutivo; strumento di razionalizzazione delle scelte e della loro esecuzione o più in generale di razionalizzazione dell’intera amministrazione”. [Capaldo P., 1973] Prof. Paolo Ricci Gli strumenti per la programmazione in ambito pubblico La gestione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche si deve poter svolgere: con la programmazione (la gestione deve trovare avvio, sostegno e giustificazione negli atti programmatici), per la programmazione (la gestione deve ispirarsi ai criteri programmatici individuati e perseguire i fini programmatici fissati), nella programmazione (la gestione deve svolgersi solo ed esclusivamente entro i confini, temporali e finanziari, programmatici). Prof. Paolo Ricci Gli strumenti per la programmazione in ambito pubblico Bene Pubblico “(…) Per bene pubblico non si intende, infatti, un oggetto che appartenga ad un ente pubblico, ma il risultato utile di una attività in via di principio svolta dal settore pubblico, come l’assistenza sanitaria, o la giustizia, o la difesa militare, o l’ordine pubblico”. [Pica F.,, 1998] Interventi Investimento: “1) Spesa il cui input è un bene durevole, e il cui output ha carattere strumentale (es. autocarri nel settore dell’industria delle costruzioni). 2) Spesa il cui input è un bene non durevole, ma il cui output ha carattere strumentale (es. salari a operai che compiono lavori di costruzione e installazione degli impianti industriali). 3) Spesa il cui input è un bene durevole, ma il cui output ha carattere finale (es. spesa per acquisto di cannoni). 4) Spesa che dà vantaggio non solo nel presente, ma anche nel futuro. 5) Spesa che dà una serie ripetuta di vantaggi nel futuro. 6) Spesa che dà una serie ripetuta di vantaggi nel futuro ed i cui inputs sono beni durevoli”. [Forte F.,1967] Prof. Paolo Ricci Programmazione Gli strumenti per la programmazione in ambito pubblico: il metodo incrementale Il bilancio è costruito per mezzo della “semplice addizione delle nuove voci” e tenuto conto della possibile “progressiva evoluzione di quelle preesistenti nel corso degli anni” gli stanziamenti pregressi, definiti nei bilanci degli esercizi precedenti, sono immodificabili o comunque costituiscano la base degli stanziamenti futuri I bilanci precedenti sono oggetto di semplici operazioni di adeguamento o di assestamento. Prof. Paolo Ricci Gli strumenti per la programmazione in ambito pubblico: il metodo incrementale PREGI Semplicità della costruzione del bilancio; Rapidità con cui si possono attuare i controlli e i riscontri. Prof. Paolo Ricci DIFETTI Incapacità di cogliere i legami tra organizzazione, programmi e obiettivi; La considerazione della sola dimensione finanziaria della gestione Non è in grado comunque di sviluppare sufficienti capacità critiche e di analisi nella valutazione delle rappresentazioni delle politiche e delle priorità di bilancio Gli strumenti per la programmazione in ambito pubblico: Zero Base Budgeting (ZBB) Misurazione annuale delle grandezze economiche e finanziarie ; Conferire maggiore forza ed attenzione al tema della allocazione e della distribuzione delle risorse pubbliche Definizione di strumenti di previsione sempre più fondati sulle attività e sui programmi che si intendono sviluppare Ogni anno il bilancio viene costruito partendo da zero, giustificandolo in ogni sua singola voce, determinando le priorità, fissando i criteri seguiti per la loro realizzazione. Docente del modulo Prof. Paolo Ricci Gli strumenti per la programmazione in ambito pubblico: Zero Base Budgeting (ZBB) PREGI DIFETTI Capacità di riflessione e di considerazione dei singoli eventi che si prevede si verificheranno nel corso dell’esercizio; Contributo formativo e informativo offerto Documento lessibile e maggiormente rispondente alle scelte strategiche e alle politiche di gestione Rilevante sforzo richiesto per la elaborazione del principale documento contabile; Difficoltà oggettive connesse alla sua concreta realizzazione sotto il profilo • della scelta della dimensione misurata • della prospettiva temporale osservata • della sua complessiva onerosità Prof. Paolo Ricci Gli strumenti per la programmazione in ambito pubblico: Planning Programming Budgeting System (PPBS) Collegare gli obiettivi e le priorità individuate nell’ambito della programmazione con le scelte puntuali e le misurazioni analitiche di bilancio a) Determinazione degli obiettivi generali della organizzazione o entità amministrata, b) Individuazione e valutazione delle diverse alternative di programma capaci di raggiungere gli obiettivi prefissati, c) Definizione per ogni singolo programma dei suoi effetti economico-finanziari e delle possibili relazioni costi-benefici, d) Allocazione delle risorse necessarie nel bilancio o negli strumenti budgetari utilizzati Prof. Paolo Ricci Gli strumenti per la programmazione in ambito pubblico: Planning Programming Budgeting System (PPBS) PREGI Ampia capacità organizzativa; Consolidata capacità di analisi costi/benefici; Messa a sistema di programmi, criteri di valutazione delle priorità, abilità allocativa. Prof. Paolo Ricci DIFETTI Necessaria ed indispensabile interazione tra politica e burocrazia, decisore/ispiratore e progettista/esecutore; Elevata onerosità, in termini di tempi e risorse economico-finanziarie; Eccessiva formalizzazione e strutturazione di organi e procedure. Gli strumenti per la programmazione in ambito pubblico: il cost management “Malgrado l’esigenza delle scienze in generale, e dell’economia aziendale in particolare, sia quella di eliminare gli errori relativi alle quantità delle quali si può disporre, molte circostanze concorrono al loro prodursi. L’errore, in generale, può essere inteso come un’inesatta o incompleta rappresentazione della realtà. I problemi attinenti agli errori sorgono, quindi, tipicamente in connessione ad un reale. Il problema, non può presentarsi, invece, con riguardo ad un immaginato. Numerose sono le fonti di errore nelle determinazioni quantitative di azienda. Ricordiamo tra le altre le seguenti: 1. la mancanza di esperimenti. 2. l’incompleta o l’inesatta osservazione. 3. il grado di preparazione dei soggetti preposti alle rilevazioni. 4. l’imprecisa definizione dell’oggetto della rilevazione. 5. l’inesatta classificazione. 6. l’imprecisione degli strumenti utilizzati per le determinazioni. 7. gli intervalli temporali abbracciati dalle rilevazioni. 8. l’unicità dei fenomeni.” [Selleri L., 1999] Prof. Paolo Ricci Gli strumenti per la programmazione in ambito pubblico: il cost management • • • Misurazione Analisi Interpretazione Costi • • • • Prof. Paolo Ricci Definizione Classificazione Rilevazione Analisi Configurazioni di Costo Gli strumenti per la programmazione in ambito pubblico: classificazione dei costi 1. Secondo la loro natura, 2. Secondo l'area funzionale cui appartengono, 3. Secondo l'elemento temporale, 4. Secondo la loro controllabilità, 5. Secondo gli elementi che li compongono, 6. Secondo la loro coincidenza con la manifestazione finanziaria, 7. Secondo le decisioni di scelta alternativa, 8. Secondo il grado di attribuibilità ad un oggetto, 9. Secondo la loro variabilità, 10. Secondo la loro programmabilità, 11. Secondo la loro manifestabilità. Gli strumenti per la programmazione in ambito pubblico: classificazione dei costi Le diverse tipologie di responsabilità economica attribuibili a ciascuna unità organizzativa possono essere individuate in: 1. responsabilità di spesa, 2. responsabilità di costo, 3. responsabilità di ricavo, 4. responsabilità di profitto, 5. responsabilità di investimento, 6. responsabilità di impresa. a tali tipi di responsabilità occorre affiancare le grandezze ed i parametri più idonei per l’individuazione degli obiettivi delle singole aree, e quindi relativamente a quelle responsabilità avremo i seguenti parametri o indicatori di attività: 1. livello di spesa, 2. confronto risorse/prodotti ovvero input/output, 3. livello delle vendite, 4. livello margini/profitto, 5. redditività del capitale investito, 6. redditività del capitale netto. Prof. Paolo Ricci Gli strumenti per la programmazione in ambito pubblico: direct costing e full costing Full Costing Obiettivo Determinazione del costo pieno nell’ottica dell’integrale copertura dei costi Metodologia I costi di tutti i fattori produttivi che hanno concorso alla realizzazione o alla semplice definizione dell’oggetto di calcolo devono partecipare alla sua misurazione Prof. Paolo Ricci Gli strumenti per la programmazione in ambito pubblico: direct costing e full costing Full Costing Obiettivo Determinare il costo indipendentemente da come i costi indiretti si siano allocati rispetto agli oggetti di costo Metodologia Si basa sulla misurazione dei costi variabili Prof. Paolo Ricci Gli strumenti per la programmazione in ambito pubblico: Activity Based Costing (ABC) Presupposto Si basa sulla semplice osservazione che i beni e i servizi, per essere rispettivamente prodotti e erogati, implicano combinazioni non solo di risorse, fattori e tecnologie ma l’ordinato sviluppo di insiemi di attività Metodologia 1. individuazione di tutte le attività poste in essere per conseguire il risultato produttivo finale; 2. identificazione e descrizione della mappa delle predette attività; 3. determinazione e assegnazione dei costi delle risorse utilizzate alle singole attività attraverso resource cost driver; 4. individuazione e identificazione dei singoli oggetti di costo e imputazione ad essi dei costi per mezzo di appositi activity cost driver. Prof. Paolo Ricci Gli strumenti per la programmazione in ambito pubblico: cost management e cost cutting La gestione di un’azienda pubblica implica operazioni che danno luogo a componenti economici negativi e positivi. Determinazione del valore o della ricchezza creata, in un certo arco temporale, dall’azienda pubblica Gli strumenti per la programmazione in ambito pubblico: cost management e cost cutting La corretta misura di tali fenomeni è problematica quando la gestione è conosciuta esclusivamente nella sua dimensione finanziaria mantenere un sistema di autorizzazioni e di controlli finanziari nella gestione delle aziende pubbliche Prof. Paolo Ricci opportunità di comprendere le dinamiche economiche nella gestione delle aziende pubbliche Gli strumenti per la programmazione in ambito pubblico: cost management e cost cutting COST MANAGEMENT Insieme delle tecniche e degli strumenti di analisi e di gestione dei costi Obiettivi • • • “giudizi di efficienza interna e di redditività (indagini analitiche sul grado di efficienza tecnica raggiunto nell’impiego dei fattori produttivi, sul grado di redditività delle produzioni svolte, ecc.); valutazioni di contabilità generale e di bilancio (attribuzioni di valori appropriati alle rimanenze di prodotti e diverse di periodo, alle produzioni interne durevoli, alle forniture a sezioni aziendali contabilmente distinte, ecc.); determinazioni di convenienza economica comparata (problemi di scelta fra più alternative concernenti particolari momenti o aspetti della produzione aziendale, distintamente considerati, ecc.).” Prof. Paolo Ricci Gli strumenti per la programmazione in ambito pubblico: cost management e cost cutting 1. costo tecnico, rappresenta le utilità consumate nel processo produttivo, utilità relative a materiali e a servizi forniti dall’uomo; 2. costo psicologico, rappresenta un sacrificio, una rinuncia da sopportare in vista di una remunerazione; tale sacrifico risulta sottostante al valore monetario, che costituisce in questa ottica una sorta di velo; 3. costo monetario, rappresenta l’uscita di moneta, detta anche spesa, sostenuta per l’acquisto di fattori produttivi. [Cinquini L., 2003] Gli strumenti per la programmazione in ambito pubblico: cost management e cost cutting COST CUTTING 1. migliorare le relazioni tra i diversi livelli di decisione politica e amministrativa, 2. sviluppare la consapevolezza del management nei processi decisionali interni ed esterni, 3. attuare azioni di controllo mirate e specialistiche in grado di assistere gli interventi correttivi. Principi e Criteri direttivi Generali (1) I Decreti Legislativi di cui all’art. 2 della Legge n. 42/2009 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali: Autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo; Razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei princìpi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente; Coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale; Attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle Regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza; Prof. Paolo Ricci Principi e Criteri direttivi Generali (2) Determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amm. regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma 2, lettere m) e p), della Costituzione; Adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di Regioni, città metropolitane, province e comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita; Individuazione dei princìpi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, in modo da assicurare la redazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e Regioni in base a criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato; Previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti internet dei bilanci delle Regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro capite secondo modelli uniformi concordati in sede di Conferenza unificata; Prof. Paolo Ricci Principi e Criteri direttivi Generali (3) Salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche; Superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore: 1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali; 2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni; Rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; Esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale; Principi e Criteri direttivi Generali (4) Tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri; Previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato: 1) istituire tributi regionali e locali; 2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia; Previsione che la legge regionale possa, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle Regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del D. Lgs. n. 625/1996; Facoltà delle Regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali; Principi e Criteri direttivi Generali (5) Esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; Previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto o di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato; Definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali; Premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; Previsione che le sanzioni a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica; Docente del modulo Prof. Paolo Ricci Principi e Criteri direttivi Generali (6) Garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle Regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali tributi; Previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le Regioni ed enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali; Trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei princìpi di efficacia, efficienza ed economicità; Riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di Regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali; Prof. Paolo Ricci Principi e Criteri direttivi Generali (7) Individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti; Territorialità dei tributi regionali e locali e riferibilità al territorio delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione; Tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva; Certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite; Individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate. Prof. Paolo Ricci Patrimonio di Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni Attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell'ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire; Attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità; Ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni, province, città metropolitane e regioni; Individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale. La Legge n. 196/2009 “Legge di contabilità e finanza pubblica” 50/64 Titolo modulo………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. La Legge n. 196/2009 Obiettivo e finalità Adeguare il contesto normativo e le regole che presiedono al governo della finanza pubblica e alla gestione del bilancio 51/64 Titolo modulo………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. La Legge n. 196/2009 I principali aspetti di riforma Armonizzazione contabile delle amministrazioni pubbliche e istituzione di una banca dati unitaria delle informazioni di bilancio e gestionali Nuovo ciclo della programmazione e revisione documenti finanziari Documento di Economia e Finanza (DEF, in precedenza DFP-L. n. 39/2011); Nota di aggiornamento al DEF; Disegno di Legge di Stabilità Disegno di Legge di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato; Disegno di Legge di Assestamento; Disegni di Legge collegati alla manovra di finanza. 52/64 Titolo modulo………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. La Legge n. 196/2009 I principali aspetti di riforma Controllo qualitativo e quantitativo della spesa Programma di analisi e valutazione della spesa (cd. Processo di “Spending Review”) Miglioramento contenuto informativo documenti di finanza pubblica Redazione di note esplicative metodologiche, allegati informativi e monitoraggio periodico di entrate e spese Bilancio dello Stato classificato per missioni e per programmi Il programma diventa la nuova unità di voto parlamentare 53/64 Legge di contabilità e finanza pubblica Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009 – Supplemento Ordinario n. 245. 54/64 La struttura della Legge Titolo I: Principi di coordinamento, obiettivi di finanza pubblica e armonizzazione dei sistemi contabili (artt. 1 - 3); Titolo II: Misure per la trasparenza e la controllabilità della spesa (artt. 46); Titolo III: Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica (artt. 7-12); Titolo IV: Monitoraggio dei conti pubblici (artt. 13-16); Titolo V: La copertura finanziaria delle leggi (artt. 17-19); Titolo VI: Il bilancio dello Stato (artt. 20-43); Titolo VII: Tesoreria degli enti pubblici e programmazione dei flussi di cassa (artt. 44-48); Titolo VIII: Controlli di ragioneria e valutazione della spesa (art. 49); Titolo IX: Testo Unico in materia di contabilità di Stato e tesoreria (art. 50); Titolo X: Disposizioni Finali e Transitorie (artt. 51-52). 55/64 Gli obiettivi della Legge «Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei princìpi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità». (Articolo 1, comma 1) 56/64 I Principi della Legge Ai fini della Legge 196/2009, per Amministrazioni Pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall’ISTAT; Le disposizioni della Legge 196/2009 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti. (Articolo 1, commi 2 e 5) 57/64 La Delega al Governo «Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. […]». (Articolo 2, comma 1) 58/64 I Principi e Criteri direttivi per l’emanazione dei Decreti Delegati Adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche; Definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera a); Adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, al fine di rendere più trasparenti e significative le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci; Affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione; Adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati; Definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 59/64 Il Comitato per i principi contabili delle Amministrazioni Pubbliche Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, con decreto del M.E.F., il Comitato per i princìpi contabili delle Amministrazioni Pubbliche, composto da 23 componenti: Interno, 1 Esperti, 3 M.E.F., 4 Difesa, 1 Enti Territoriali, 7 Lavoro, 1 Salute, 1 M.I.U.R., 1 Senato, 1 Istat, 1 Camera Dep., 1 Corte Conti, 1 60/64 Il Rapporto sullo stato di attuazione della Legge Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette, in allegato alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, un rapporto sullo stato di attuazione della presente Legge con particolare riferimento alle attività volte alla realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre Amministrazioni Pubbliche. (Articolo 3) 61/64 Il Controllo Parlamentare Il Governo, nel rapporto sullo stato di attuazione della Legge, fornisce alle Commissioni parlamentari competenti e che ne facciano richiesta, tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo costante sull'attuazione della presente Legge. In relazione al rapporto stesso, i Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica adottano intese volte a promuovere le attività delle due Camere, anche in forma congiunta, nonché la collaborazione tra le rispettive strutture di supporto tecnico, con particolare riferimento ai seguenti ambiti: a) monitoraggio, controllo e verifica degli andamenti della finanza pubblica; b) verifica dello stato di attuazione del processo di riforma e dell'adeguamento della struttura del bilancio; c) analisi del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo; d) verifica delle metodologie utilizzate dal Governo per la copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa; e) analisi delle metodologie utilizzate per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica. (Articolo 4) 62/64 La nomina del Presidente ISTAT La Legge n. 196/2009 provvede alla modifica dell'articolo 16, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322, aggiungendo i seguenti periodi: «La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti». (Articolo 5) 63/64 L’accesso alle Banche Dati e Pubblicità di Elementi Informativi Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica. (Articolo 5) «Nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze sono pubblicati, in formato elettronico elaborabile, i disegni di legge e le leggi di cui agli articoli 11, 21, 33 e 35 con i rispettivi allegati». (Articolo 6, comma 2) 64/64 La Programmazione di bilancio e i suoi strumenti L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche è ispirata al metodo della programmazione, i cui strumenti sono: Relazione sull'economia e la finanza pubblica (documento soppresso con L. n. 39/2011 DEF) Schema di Decisione di finanza pubblica (poi DEF con L. n. 39/2011) Disegno di legge di stabilità, corredato di una nota tecnico-illustrativa Disegno di legge del bilancio dello Stato Disegno di legge di assestamento Disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica Aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare al Consiglio dell'U.E. e alla Commissione europea Specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato 65/64 La Decisione di finanza pubblica (ex DPEF) La Decisione di finanza pubblica: contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo; definisce gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale; aggiorna le previsioni per l'anno in corso. 66/64 La Decisione di finanza pubblica (ex DPEF) 67/64 La Decisione di finanza pubblica (ex DPEF) 68/64 La Decisione di finanza pubblica (ex DPEF) Nella Decisione di finanza pubblica, oltre alla valutazione degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi macroeconomici fissati nei precedenti documenti programmatici e alle previsioni contenute nella Relazione sull’economia e la finanza pubblica, sono riportati: • l'indicazione della evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, le previsioni macroeconomiche tendenziali e programmatiche • le previsioni tendenziali a legislazione vigente • le previsioni tendenziali del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e del saldo di cassa del settore statale • una indicazione di massima delle risorse finanziarie necessarie a confermare normativamente gli impegni e gli interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni precedenti per i principali settori di spesa • gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo • il contenuto del Patto di convergenza, del Patto di stabilità interno e delle sanzioni per gli enti territoriali nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal Patto di stabilità interno • l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi programmatici, almeno per un triennio • l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica • l'evidenziazione, a fini conoscitivi, del prodotto potenziale e degli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni 69/64 La Manovra di finanza pubblica Legge di Stabilità Manovra Triennale di Finanza Pubblica La Manovra contiene, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici Legge di Bilancio 70/64 La Legge di Stabilità La Legge di Stabilità dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Il Disegno di Legge di Stabilità è accompagnato dalla Nota TecnicoIllustrativa (di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c) della Legge). La nota è un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche amministrazioni, che espone i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. 71/64 La Legge di Stabilità (1) Indica: il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale le variazioni di aliquote, detrazioni e scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti a imp. dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione gli importi dei fondi speciali (previsti dall'articolo 18 della Legge) e le corrispondenti tabelle gli importi, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie gli importi, in apposita tabella, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni 72/64 La Legge di Stabilità (2) Indica: gli importi, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13 norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno, nonché a realizzare il Patto di convergenza 73/64 La Legge di Stabilità (3) 74/64 La Legge di Stabilità (4) 75/64 La Relazione sull’Economia e la Finanza Pubblica (1) (soppressa ex L. 39/2011) La Relazione sull’Economia e la Finanza: L'analisi dell'andamento dell'economia e del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10 L'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche, del conto economico delle amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori nonché del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche per il periodo di previsione della Decisione e, in caso di scostamento dagli obiettivi, le eventuali misure correttive che il Governo intende adottare Le indicazioni sul saldo di cassa del settore statale e sulle correlate modalità di copertura 76/64 La Relazione sull’Economia e la Finanza Pubblica (2) (soppressa ex L. 39/2011) La Relazione, in particolare, fornisce le informazioni di dettaglio sui consuntivi e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. Essa fornisce inoltre, in apposita appendice, i dati relativi al bilancio statale secondo la classificazione economica con particolare riferimento alle principali tipologie di spesa, tra cui: a) redditi da lavoro dipendente distinti tra i comparti dei Ministeri, della scuola, dei Corpi di polizia, delle Forze armate e altri; b) consumi intermedi, distinti in funzionamento dell'amministrazione, della difesa, della sicurezza e altre spese per consumi intermedi; c) trasferimenti correnti e in conto capitale, distinti per i principali programmi. 77/64 La Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il M.E.F., accessibile alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire i dati concernenti: i bilanci di previsione e le relative variazioni; i conti consuntivi e quelli relativi alle operazioni gestionali; tutte le informazioni necessarie all'attuazione della Legge. (Articolo 13, comma 1) 78/64 Il Bilancio di Previsione dello Stato La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e cassa. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. (Articolo 20) 79/64 Il Bilancio di Previsione dello Stato Il Disegno di Legge del Bilancio di Previsione espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico Centro di Responsabilità Amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri. I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG (Classification of the functions of government) di secondo livello. Nei casi in cui ciò non accada perché il programma corrisponde in parte a due o più funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto dei capitoli di diversa finalizzazione ricompresi nel programma. (Articolo 21, comma 2) 80/64 Il Bilancio di Previsione dello Stato In relazione ad ogni singola unità di voto sono indicati: a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce; b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce; c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale; d) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria. (Articolo 21, comma 3) 81/64 Il Bilancio di Previsione dello Stato Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma sono distinte: le spese correnti, con indicazione delle spese di personale; le spese d'investimento. 82/64 Il Bilancio di Previsione dello Stato SPESE (nell’ambito di ciascun Programma) Spese Non Rimodulabili quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili», in quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione Spese Rimodulabili Fattori Legislativi: ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio. Spese di Adeguamento al Fabbisogno: ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni 83/64 Il Bilancio di Previsione dello Stato Bilancio di Previsione Lo Stato di Gli Stati di Il Quadro Previsione Previsione Generale della Riassuntivo dell’Entrata Spesa (con riferimento al (distinti per Ministeri) triennio) 84/64 Il Bilancio di Previsione dello Stato 85/64 Il Bilancio di Previsione dello Stato Nota Integrativa al bilancio di previsione Scheda Illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano Ciascuno Stato di Previsione deve riportare: Elenco dei capitoli, articoli e relativi stanziamenti (per ogni programma) Riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale (per ogni programma) Scheda Illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale Budget dei costi della relativa amministrazione 86/64 Il Bilancio Pluriennale Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato dal M.E.F., in coerenza con gli obiettivi indicati nella Decisione di Finanza Pubblica, e copre un periodo di 3 anni; Esso, redatto in base alla legislazione vigente per missioni e programmi, in termini di competenza e di cassa, espone separatamente: Bilancio Pluriennale a Legislazione Vigente Bilancio Pluriennale Programmatico • L'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente • Le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nella Decisione 87/64 Il Bilancio Pluriennale 88/64 Il Bilancio Pluriennale 89/64 La Formazione del Bilancio • In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, i Ministri indicano gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificano le risorse necessarie per il loro raggiungimento anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa. • Il M.E.F. valuta successivamente la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa. • Con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in via compensativa all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. • Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di spesa, verificati in base a quanto previsto, formano il disegno di legge del bilancio a legislazione vigente predisposto dal M.E.F. • La legge di bilancio è formata apportando al disegno di legge le variazioni determinate dalla legge di stabilità. 90/64 Il nuovo articolo 81 della Costituzione (dal 2014) Equilibrio tra Entrate e Spese del Bilancio dello Stato Indebitamento consentito solo in casi eccezionali e previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale 91/64 La classificazione delle Entrate ENTRATE Titoli a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti Ricorrenti e Non Ricorrenti a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi Tipologie ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti Categorie secondo la natura dei cespiti Capitoli eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione 92/64 La classificazione delle Spese SPESE Missioni come definite all'articolo 21, comma 2, terzo periodo Programmi sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. Capitoli secondo l'oggetto della spesa. I capitoli, classificati secondo il contenuto economico e funzionale, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e possono essere ripartiti in articoli 93/64 I Fondi nello Stato di Previsione della Spesa del M.E.F. STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA Parte Corrente Parte in C/Capitale • Fondo di Riserva per le Spese • Fondo Speciale per la riassegnazione Obbligatorie (art. 26); dei Residui Passivi della Spesa in c/capitale eliminati negli esercizi • Fondo Speciale per la riassegnazione precedenti per perenzione dei Residui Passivi della spesa di parte amministrativa (art. 27). corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (art. 27); • fondo di riserva per le spese impreviste (art. 28); • fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa (art. 29). 94/64 Assestamento e Variazioni di Bilancio Entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione indicando, per ciascun capitolo, le dotazioni sia di competenza sia di cassa. Docente del modulo Prof. Paolo Ricci Tutor Dott. Renato Civitillo 95/64 Gli Impegni I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso. Previo assenso del M.E.F., per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico di esercizi successivi, nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale a legislazione vigente, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, e quando si tratti di spese continuative e ricorrenti, se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza. Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti, fatta eccezione per le competenze dovute a titolo di arretrati relativi ad anni precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per le quali è consentita l'imputazione in conto residui. Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno. 96/64 Il Rendiconto Generale dello Stato Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il Rendiconto Generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e programmi. RENDICONTO GENERALE DELLO STATO Conto Generale del Patrimonio Conto del Bilancio a) Entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere; b) Spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare; c) Gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori; d) Somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui; e) Conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo. a) Attività e le Passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa; b) Dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale. 97/64 Il Rendiconto Generale dello Stato 98/64 Gli Allegati al Rendiconto Generale dello Stato In apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato sono illustrate le risultanze economiche per ciascun Ministero; I costi sostenuti sono rappresentati secondo le voci del piano dei conti, distinti per programma e per centri di costo; La rilevazione dei costi sostenuti dall'amministrazione include il Prospetto di Riconciliazione che collega le risultanze economiche con quelle della gestione finanziaria delle spese contenute nel conto del bilancio; Il rendiconto Generale dello Stato contiene inoltre l'illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale. 99/64 La Nota Integrativa al Rendiconto Generale Al Rendiconto Generale è allegata per ciascuna amministrazione una Nota Integrativa, articolata in due sezioni: Prima Sezione Seconda Sezione • Contiene il rapporto sui risultati, che espone l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa al bilancio di previsione. • Illustra, con riferimento ai programmi, i risultati finanziari ed espone i principali fatti della gestione, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale. 100/64 La Nota Integrativa al Rendiconto Generale 101/64 La Nota Integrativa al Rendiconto Generale 102/64 Il passaggio al Bilancio di sola Cassa Bilancio in termini di Competenza e Cassa Bilancio in termini di sola Cassa Uno o più Decreti Legislativi emanati dal Governo 103/64 Il passaggio al Bilancio di sola Cassa: principi e criteri direttivi (1) affiancamento al bilancio di cassa, a fini conoscitivi, di un corrispondente prospetto redatto in termini di competenza adozione di sistemi contabili di rilevazione che assicurino la disponibilità dei dati relativi alle posizioni debitorie e creditorie dello Stato anche al fine della compilazione di un elenco degli impegni in modo da evitare la formazione di situazioni debitorie rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati in ambito comunitario previsione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile previsione dell'obbligo, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale ordina e paga le spese 104/64 Il passaggio al Bilancio di sola Cassa: principi e criteri direttivi (2) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge in conseguenza dell'adozione del bilancio di cassa e previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina e lo smaltimento dei residui passivi accertati al momento dell'effettivo passaggio al bilancio di cassa considerazione, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al presente comma, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2 finizione di limiti all'assunzione di obbligazioni da parte del dirigente responsabile in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile, con previsione di appositi correttivi che tengano conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di spesa previsione della graduale estensione dell'applicazione del bilancio di cassa alle altre amministrazioni pubbliche 105/64 Il passaggio al Bilancio di sola Cassa: le sperimentazioni Ai fini dell'attuazione del passaggio al Bilancio di sola Cassa, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia un'apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari; Le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, i relativi termini e le modalità di attuazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le medesime amministrazioni. 106/64 Il Saldo di Cassa del Settore Statale Saldo di Cassa del Settore Statale Fabbisogno da finanziare attraverso emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine È il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale 107/64 Il Saldo di Cassa delle Amministrazioni Pubbliche Saldo di Cassa delle Amministrazioni Pubbliche È il risultato del consolidamento dei flussi di cassa fra i diversi sottosettori 108/64 Il ricorso al Mercato delle Amministrazioni Pubbliche Stipulazione di Contratti per operazioni finanziarie costituenti debitore un'amministrazione pubblica Inserimento di una clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro 10 giorni dalla stipula, al M.E.F., all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile. In caso di mancata o tardiva trasmissione della comunicazione, è applicata a carico dell'istituto finanziatore una sanzione amministrativa pari allo 0,5% dell'importo dell'operazione 109/64 Riforma e Potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa e per la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali; b) condivisione tra il M.E.F., gli organismi indipendenti di valutazione della performance (di cui all'art. 14 del D. Lgs. N. 150/2009, e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati; c) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla lettera b) da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate, commisurate ad una percentuale della loro retribuzione di risultato compresa tra un minimo del 2% e un massimo del 7%; d) graduale estensione del programma di analisi e valutazione della spesa alle altre amministrazioni pubbliche; e) riordino del sistema dei controlli preventivi e dei controlli successivi, loro semplificazione e razionalizzazione, nonché revisione dei termini attualmente previsti per il controllo. 110/64 Il T.U. delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria Il Governo è delegato ad adottare un Decreto Legislativo recante un Testo Unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato nonché in materia di tesoreria sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi contabili, al fine di assicurare il coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale; b) riorganizzazione dei conti di tesoreria, in modo che essi siano raccordabili con gli schemi classificatori adottati per il bilancio dello Stato; c) razionalizzazione della disciplina della tesoreria unica; d) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge e dalla normativa di contabilità pubblica in considerazione dell'adozione del bilancio di cassa; e) modifica o abrogazione espressa delle norme preesistenti incompatibili con le disposizioni della presente legge. 111/64 Il D.Lgs. N. 118/2011 112/99 Titolo modulo………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Il D.Lgs. n. 118/2011 L. n. 42/2009 L. n. 196/2009 D.Lgs. n. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 113/99 Titolo modulo………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Il D.Lgs. n. 118/2011 Gli strumenti del D.Lgs. n. 118/2011 Principi contabili per il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici a) Nuovo principio della contabilità economico-patrimoniale; b) Nuovo principio della competenza finanziaria “potenziato”. Piano integrato dei conti Articolazione del bilancio per missioni e programmi 114/99 Titolo modulo………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Il D.Lgs. n. 118/2011 Gli strumenti del D.Lgs. n. 118/2011 Bilancio Consolidato pubblico Piano degli Indicatori Sperimentazione Docente del modulo Prof. Paolo Ricci Tutor Dott. Renato Civitillo 115/99 Il Decreto legislativo correttivo e integrativo del D.Lgs. n. 118/2011 Titolo modulo………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Il Decreto legislativo correttivo e integrativo del D.Lgs. n. 118/2011 Approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2014, coordinato con l’Intesa del 3 aprile 2014, è stato approvato in via definitiva l’8 agosto 2014 117/99 Titolo I Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali IL “NUOVO” D.LGS. N. 118/2011 118/99 Oggetto e ambito di applicazione (art. 1) Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di: • • • Regioni (ad eccezione dei casi previsti dal Titolo II); Enti Locali; Enti e organismi strum. di EE.LL. (art. 11-ter). A decorrere dal 1 gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il decreto. 119/99 Adozione di sistemi contab. omogenei (art. 2) Contabilità Finanziaria Contabilità EconomicoPatrimoniale Rilevazione unitaria dei fatti di gestione 120/99 Principi contabili generali e applicati (art. 3) La gestione delle AA. PP. è conformata a: Principi Contabili Generali (Allegato 1) Principi Contabili Applicati Principio cont. applic. della programmazione (Allegato 4/1) Principio cont. app. della contabilità finanziaria (Allegato 4/2) Principio cont. app. della contab. econ.-patrim. (Allegato 4/3) Principio contab. applic. del bilancio consolidato (Allegato 4/4) 121/99 Principi contabili generali e applicati (art. 3) Principi Contabili Generali 1. 2. 3. 4. 5. Principio dell'annualità Principio dell'unità Principio dell'universalità Principio dell'integrità Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità 6. Principio della significatività e rilevanza 7. Principio della flessibilità 8. Principio della congruità 9. Principio della prudenza 10. Principio della coerenza 11. Principio della continuità e della (Allegato 1) 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. costanza Principio della comparabilità e della verificabilità Principio della neutralità Principio della pubblicità Principio dell'equilibrio di bilancio Principio della competenza finanziaria Principio della competenza economica Principio della prevalenza della sostanza sulla forma 122/99 Principi contabili generali e applicati (art. 3) Principio Contabile Generale della Competenza Finanziaria Riaccertamento dei residui attivi e passivi, con verifica, ai fini del rendiconto, delle ragioni del loro mantenimento; Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate; Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate; Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili; La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. 123/99 Principi contabili generali e applicati (art. 3) Fondo Pluriennale Vincolato (c. 5) ENTRATA SPESA • • Importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. parte corrente conto capitale per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all’esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, A decorrere dal 2015 124/99 Principi contabili generali e applicati (art. 3) Fondo Pluriennale Vincolato (c. 5) Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza, le AA.PP. provvedono, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente: a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015 ; b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell’esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a) 125/99 Principi contabili generali e applicati (art. 3) Fondo Pluriennale Vincolato (c. 5) c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a); d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2; e) nell’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. 126/99 Principi contabili generali e applicati (art. 3) Rinvio adozione dei principi applicati contabilità economicopatrimoniale (c. 12) Adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale Affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria (art. 2, c. 1-2); Adozione piano dei conti integrato (art. 4) Facoltà di rinvio all’anno 2016 (tranne gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione 2014) 127/99 Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali (art. 3-bis) Istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze; Funzioni: • • promuovere l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali (esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al SSN; aggiornare gli allegati al titolo I del D.Lgs. 118/2011 in relazione al processo evolutivo delle fonti normative e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali; La Commissione agisce in reciproco raccordo con l’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali (art. 154 TUEL). 128/99 Piano dei Conti integrato (art. 4) Obiettivo: • consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali; Le AA.PP. trasmettono: • • le previsioni di bilancio, aggregate secondo la struttura del quarto livello de piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (art. 13, c. 3, L. n. 196/2009) al fine di facilitare il monitoraggio e il confronto delle grandezze di finanza pubblica rispetto al consuntivo; le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (art. 13, c. 3, L. n. 196/2009) al fine di fornire supporto all' analisi degli scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni 129/99 La transazione elementare (art. 5) Ogni atto gestionale genera una transazione elementare; Ad ogni transazione elementare è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato; Le AA.PP. organizzano il proprio sistema informativo-contabile in modo tale da non consentire l’accertamento, la riscossione o il versamento di entrate e l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento di spese, in assenza di una codifica completa che ne permetta l’identificazione 130/99 Adeguamento SIOPE (art. 8) Dal 1 gennaio 2017 le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono sostituite con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato. Le codifiche SIOPE degli enti in contabilità civilistica sono aggiornate in considerazione della struttura del piano dei conti integrato degli enti in contabilità finanziaria 131/99 Il sistema di bilancio (art. 9) Strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione; Finalità: • fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria. 132/99 Bilancio di previsione finanziario (art. 10) (1) almeno triennale; ha carattere autorizzatorio; è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione; le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio; a seguito di eventi intervenuti successivamente all’approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione (per i quali non possono essere assunte obbligazioni giuridiche); 133/99 Bilancio di previsione finanziario (art. 10) (2) Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili; Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente: sugli esercizi successivi a quello in corso a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali; sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all’articolo 1677 cc. 134/99 Schemi di bilancio (art. 11) Le AA.PP. adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali; comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati: allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri; allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico; allegato n. 11, concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall’articolo11-ter. 135/99 Schemi di bilancio: rendiconto semplificato (Art. 11, c. 2) Le AA.PP. redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall’ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini. 136/99 Schemi di bilancio: allegati al bilancio di previsione finanziario (Art. 11, c. 3) a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione [facoltativo per i Comuni con pop. <5.000 ab.]; f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione [facoltativo per i Comuni con pop. < 5.000 ab.]; g) la nota integrativa; h) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 137/99 Schemi di bilancio: allegati al rendiconto della gestione (Art. 11, c. 4) (1) a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie [facoltativo per i Comuni con pop. < 5.000 ab.]; e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati [facoltativo per i Comuni con pop. < 5.000 ab.]; f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione [facoltativo per i Comuni con pop. < 5.000 ab.]; 138/99 Schemi di bilancio: allegati al rendiconto della gestione (Art. 11, c. 4) (2) i) j) k) l) m) n) o) p) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 – 2020; per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali [facoltativo per i Comuni con pop. < 5.000 ab.]; per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni [facoltativo per i Comuni con pop. < 5.000 ab.]; il prospetto dei dati SIOPE; l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione; la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6; la relazione del collegio dei revisori dei conti. 139/99 Schemi di bilancio: la nota integrativa (Art. 11, c. 5) (1) La nota integrativa indica: a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo; b) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; c) l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; d) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili; 140/99 Schemi di bilancio: la nota integrativa (Art. 11, c. 5) (2) e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; f) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti; g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del TUEL; i) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio. 141/99 Schemi di bilancio: la relazione sulla gestione (Art. 11, c. 6) (1) Finalità Documento illustrativo della gestione dell’ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. Contenuto a) i criteri di valutazione utilizzati; b) le principali voci del conto del bilancio; c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; 142/99 Schemi di bilancio: la relazione sulla gestione (Art. 11, c. 6) (2) d) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n); f) l’elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell’esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l’anticipazione, evidenziando l’utilizzo medio e l’utilizzo massimo dell’anticipazione nel corso dell’anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell’integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell’anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi; g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione; 143/99 Schemi di bilancio: la relazione sulla gestione (Art. 11, c. 6) (3) h) l’elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet; i) l’elenco delle partecipazioni dirette possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie; k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; 144/99 Schemi di bilancio: la relazione sulla gestione (Art. 11, c. 6) (4) l) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l’indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell’ente e del rischio di applicazione dell’articolo 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350; m) l’elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell’ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti; n) gli elementi richiesti dall'articolo 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili; o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del rendiconto. 145/99 Schemi di bilancio: il rendiconto consolidato (Art. 11, c. 8-9) Ambito di applicazione Le AA.PP. articolate in organismi strumentali; Contenuto conto del bilancio, (con relativi riepiloghi); prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri; stato patrimoniale; conto economico. 146/99 Schemi di bilancio: anno 2015 (Art. 11, c. 12) Adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 • con pieno valore giuridico Affiancamento dei nuovi schemi di bilancio e rendiconto (art. 11, c. 1) • con funzione conoscitiva Bilancio Pluriennale 2015-2017 Adottato secondo lo schema vigente al 2014 Funzione Autorizzatoria Fondo Pluriennale Vincolato (Bil. Annuale/pluriennale) Per il 2015, è inserito: o Sezione Entrata prima voce dell’Entrata o Sezione Spese per singoli stanziamenti 147/99 Schemi di bilancio: anno 2015 (Art. 11, c. 13) Nuovo Schema del Bilancio di previsione 2015 Schema Allegato 9 Nuovo Schema del Rendiconto della Gestione 2015 • Schema Allegato 10 • Per le AA.PP. che hanno optato per il rinvio di applicaz. ex art. 13, c. 3, il rendiconto 2015 non comprende CE e SP: alla prima applicazione del “nuovo” rendiconto deve essere allegato SP iniziale. 148/99 Schemi di bilancio: anno 2016 (Art. 11, c. 14) Adozione a regime dei nuovi schemi di bilancio con piena efficacia Giuridica Autorizzatoria 149/99 Schemi di bilancio: Bilancio Consolidato (Art. 11-bis) Modalità e criteri Principio applicato del bilancio consolidato (Allegato 4/4); Contenuto 1. Conto Economico Consolidato; 2. Stato Patrimoniale Consolidato; 3. Allegati: • relazione sulla gestione consolidata (comprende la nota integrativa); • relazione del collegio dei revisori dei conti. Rinvio Facoltà di rinvio al 2016 (tranne gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione 2014) 150/99 Enti Strumentali Controllati (Art. 11-ter, c. 1) (1) Definizione Azienda o Ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l’ente locale ha una delle seguenti condizioni: a) possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda; b) potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda; 151/99 Enti Strumentali Controllati (Art. 11-ter, c. 1) (2) c) maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda; d) obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione; e) influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti, comportano l’esercizio di influenza dominante. 152/99 Enti Strumentali Partecipati (Art. 11-ter, c. 2) (2) Definizione Azienda o Ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l’ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni che qualificano il controllo (di cui all’art. 11-ter, c. 1) 153/99 Enti Strumentali: tipologie (Art. 11-ter, c. 3) (1) Tipologie a. b. c. d. e. f. g. h. i. servizi istituzionali, generali e di gestione; istruzione e diritto allo studio; ordine pubblico e sicurezza; tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali; politiche giovanili, sport e tempo libero; turismo; assetto del territorio ed edilizia abitativa; sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente; trasporti e diritto alla mobilità; 154/99 Enti Strumentali: tipologie (Art. 11-ter, c. 3) (2) Tipologie j. k. l. m. n. o. p. q. r. soccorso civile; diritti sociali, politiche sociali e famiglia; tutela della salute; Sviluppo economico e competitività; politiche per il lavoro e la formazione professionale; agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; energia e diversificazione delle fonti energetiche; relazione con le altre autonomie territoriali e locali; relazioni internazionali. 155/99 Società Controllate (Art. 11-quater) Definizione Società nella quale la regione o l’ente locale ha una delle seguenti condizioni: a. possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria; b. diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. N.B. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 cc. 156/99 Società Partecipate (Art. 11-quinquies) Definizione Società nella quale la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di società quotata. Tipologie Medesime degli enti strumentali N.B. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di sevizi pubblici locali della regione o dell’ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione. 157/99 Missioni e Programmi (Art. 13) Definizione Missioni funzioni principali e obiettivi strategici perseguiti dalle AA. PP., utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; Programmi aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Costituiscono l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione. 158/99 Classificazione delle Spese (Art. 14) Tutti i documenti di bilancio (consuntivi e previsivi) delle AA.PP. ripartiscono le Spese in: Missioni, definite in relazione al riparto di competenza di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione; Programmi, articolati in titoli e, ai fini della gestione, ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. 159/99 Classificazione delle Entrate (Art. 15) Le Entrate sono ripartite in: Titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate; Tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell’approvazione in termini di unità di voto. Ai fini della gestione e della rendicontazione le tipologie sono ripartite in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli secondo il rispettivo oggetto. 160/99 Flessibilità degli stanziamenti di bilancio (Art. 16) Al fine di migliorare l’utilizzo delle risorse pubbliche, anche in termini di riqualificazione della spesa, le AA.PP., possono effettuare, in sede di gestione, variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all’interno dell’amministrazione. Resta in ogni caso precluso l’utilizzo delle entrate in conto capitale e derivanti dall’accensione di prestiti per il finanziamento delle spese correnti. 161/99 Tassonomia per enti in contabilità civilistica (Art. 17) Strumenti • Budget Economico; • Rendiconto finanziario in termini di cassa (ex art. 2428, c. 2 cc.) • Prospetto per la ripartizione della spesa in missioni e programmi (Allegato 15) 162/99 Termini di approvazione dei bilanci (Art. 18) Bilancio di Previsione (o budget economico) 31 dicembre (dell’anno precedente). Rendiconto (o bilancio d’esecizio) 30 aprile (dell’anno successivo); 31 luglio (dell’anno successivo) per le Regioni, con approvazione della Giunta entro il 30 aprile. Bilancio Consolidato 30 settembre (dell’anno successivo). 163/99 Indicatori di bilancio: il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (Art. 18-bis) Obiettivo Consentire la comparazione dei bilanci. Modalità Presentazione del Piano entro 30 gg. dall’approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio. Pubblicità Il Piano è divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’amministrazione (sezione “Trasparenza, valutazione e merito”). Inoltre, esso è allegato ai documenti di bilancio o rendiconto. 164/99 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Focus: Il fondo pluriennale vincolato D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Il Fondo Pluriennale Vincolato (Art. 3, c. 4) Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. […] Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Il Fondo Pluriennale Vincolato (Art. 3, c. 4) (segue) Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate. D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Il Fondo Pluriennale Vincolato (Art. 3, c. 5) Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato, costituito: a) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1; D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Il Fondo Pluriennale Vincolato (Art. 3, c. 5) (segue) b) nella spesa, da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato», per ciascuna unita' di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo e' determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese gia' impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti e' costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, e' costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento. D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Il Fondo Pluriennale Vincolato: la costituzione (Art. 3, c. 7) Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economicofinanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente: a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. […] Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura; D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Il Fondo Pluriennale Vincolato: la costituzione (Art. 3, c. 7) b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a); c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato; D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Il Fondo Pluriennale Vincolato: la costituzione (Art. 3, c. 7) d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13; e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione). D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Il Fondo Pluriennale Vincolato: la costituzione (Art. 3, c. 8) L’operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Determinazione e utilizzo del fondo pluriennale vincolato: un esempio D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Il Fondo Pluriennale Vincolato: un esempio Nel 2013, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016, l’ente locale programma di realizzare una scuola primaria per un importo totale di 400, finanziando tale spesa con un mutuo che garantisce l’erogazione immediata dell’intero importo. La progettazione e la costruzione della scuola richiederà tre anni oltre al 2014; pertanto la spesa risulterà imputata agli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017 (il cronoprogramma dell’opera stabilisce che nel 2014 si spenderanno 100 per la progettazione, mentre negli anni 2015, 2016 e 2017 la spesa per la realizzazione sarà di 100 per ciascun anno). D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Il Fondo Pluriennale Vincolato: un esempio BILANCIO DI PREVISIONE 2014 Spesa PREVISIONE DI SPESA Entrata MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO TITOLO Spese in c/capitale IMPORTO INZIALE TIPOLOGIA 4.2 € 400 6 2 Accensione mutui e altri finanziamenti a M/L termine (di cui al Fondo Pluriennale Vincolato € 300) TOTALE SPESA € 400 € 400 300 TOTALE ENTRATA € 400 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Il Fondo Pluriennale Vincolato: un esempio PEG 2014 Spesa ATTIVITÀ DELL’ENTE Entrata MISSIONE PROGRAMMA IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO PIANO DEI CONTI IMPORTO INZIALE Mutuo per realizzazione Scuola E.6.03.01.04.999 € 400 PIANO DEI CONTI Progettazione Scuola Fondo Pluriennale Vincolato per Scuola – esercizio 2014 4.2 € 100 U.2.02.03.05.001 4.2 € 300 U.2.05.02.01.000 TOTALE SPESA € 400 TOTALE ENTRATA € 400 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Il Fondo Pluriennale Vincolato: un esempio BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Spesa PREVISIONE DI SPESA Entrata MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO TITOLO Spese in c/capitale IMPORTO INZIALE TIPOLOGIA 4.2 € 300 - 2 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in c/capitale (di cui al Fondo Pluriennale Vincolato € 200) TOTALE SPESA € 300 € 300 - TOTALE ENTRATA € 300 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Il Fondo Pluriennale Vincolato: un esempio PEG 2015 Spesa ATTIVITÀ DELL’ENTE Entrata MISSIONE PROGRAMMA IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO PIANO DEI CONTI IMPORTO INZIALE Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in c/capitale - € 300 PIANO DEI CONTI 1° SAL realizzazione scuola Fondo Pluriennale Vincolato per Scuola – esercizio 2014 4.2 € 100 U.2.02.03.09.003 4.2 € 200 U.2.05.02.01.000 TOTALE SPESA € 300 TOTALE ENTRATA € 300 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Il Fondo Pluriennale Vincolato: un esempio BILANCIO DI PREVISIONE 2016 Spesa PREVISIONE DI SPESA Entrata MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO TITOLO Spese in c/capitale IMPORTO INZIALE TIPOLOGIA 4.2 € 200 - 2 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in c/capitale (di cui al Fondo Pluriennale Vincolato € 100) TOTALE SPESA € 200 € 200 - TOTALE ENTRATA € 200 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Il Fondo Pluriennale Vincolato: un esempio PEG 2016 Spesa ATTIVITÀ DELL’ENTE Entrata MISSIONE PROGRAMMA IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO PIANO DEI CONTI IMPORTO INZIALE Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in c/capitale - € 200 PIANO DEI CONTI 2° SAL realizzazione scuola Fondo Pluriennale Vincolato per Scuola – esercizio 2014 4.2 € 100 U.2.02.03.09.003 4.2 € 100 U.2.05.02.01.000 TOTALE SPESA € 200 TOTALE ENTRATA € 200 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Il Fondo Pluriennale Vincolato: un esempio BILANCIO DI PREVISIONE 2017 (non compreso nel bilancio pluriennale 2014-2016) Spesa PREVISIONE DI SPESA Entrata MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO TITOLO Spese in c/capitale TIPOLOGIA 4.2 € 100 2 TOTALE SPESA IMPORTO INZIALE € 100 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in c/capitale TOTALE ENTRATA - € 100 € 100 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Il Fondo Pluriennale Vincolato: un esempio PEG 2017 (non compreso nel bilancio pluriennale 2014-2016) Spesa ATTIVITÀ DELL’ENTE Entrata MISSIONE PROGRAMMA IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO PIANO DEI CONTI IMPORTO INZIALE € 100 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in c/capitale - € 100 PIANO DEI CONTI 3° SAL realizzazione scuola 4.2 U.2.02.03.09.003 TOTALE SPESA € 100 TOTALE ENTRATA € 100 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Il Fondo Pluriennale Vincolato: un esempio Bilancio di Previsione Entrata Spesa FPV (anno n+1) FPV (anno n) PEG Entrata FPV (anno n+1) Spesa FPV (anno n) D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Il Fondo Pluriennale Vincolato: un esempio D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. fondo pluriennale vincolato: aggiornamento degli importi D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Il Fondo Pluriennale Vincolato: aggiornamento importi Qualora nel corso delle annualità 2015, 2016 e 2017 l’avanzamento dell’opera risulti diverso rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma, bisogna: Aggiornare il cronoprogramma; Effettuare le variazioni tra i capitoli di spesa già suddivisi tra i diversi “ n° SAL realizzazione Scuola” e “Fondo Pluriennale Vincolato – esercizio 2014”; Effettuare le variazioni nel capitolo di entrata “Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in c/capitale”; Effettuare la variazione nell’impegno di spesa imputato al capitolo per la realizzazione della scuola. D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Aggiornamento importi fsv: avanzamento dell’opera più veloce D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Il Fondo Pluriennale Vincolato: aggiornamento importi Qualora nel corso delle annualità 2015, 2016 e 2017 l’avanzamento dell’opera risulti più veloce rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma, ipotizzando che il cronoprogramma stesso sia così modificato: • Nel 2015 la ditta appaltatrice invia fatture per 120; • Nel 2016 il 2° SAL sarà di 90; • Nel 2017 il 3° SAL sarà di 90; Le variazioni da effettuare saranno le seguenti: D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. FPV: avanzamento dell’opera più veloce BILANCIO DI PREVISIONE 2014 Spesa PREVISIONE DI SPESA Entrata MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO TITOLO Spese in c/capitale IMPORTO INZIALE TIPOLOGIA 4.2 € 400 6 2 Accensione mutui e altri finanziamenti a M/L termine (di cui al Fondo Pluriennale Vincolato € 300) TOTALE SPESA € 400 € 400 300 TOTALE ENTRATA € 400 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. FPV: avanzamento dell’opera più veloce PEG 2014 Spesa ATTIVITÀ DELL’ENTE Entrata MISSIONE PROGRAMMA IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO PIANO DEI CONTI IMPORTO INZIALE Mutuo per realizzazione Scuola E.6.03.01.04.999 € 400 PIANO DEI CONTI Progettazione Scuola Fondo Pluriennale Vincolato per Scuola – esercizio 2014 4.2 € 100 U.2.02.03.05.001 4.2 € 300 U.2.05.02.01.000 TOTALE SPESA € 400 TOTALE ENTRATA € 400 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. FPV: avanzamento dell’opera più veloce BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Spesa PREVISIONE DI SPESA Entrata MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO TITOLO Spese in c/capitale IMPORTO INZIALE TIPOLOGIA 4.2 € 300 - 2 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in c/capitale (di cui al Fondo Pluriennale Vincolato € 180) TOTALE SPESA € 300 € 300 - TOTALE ENTRATA € 300 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. FPV: avanzamento dell’opera più veloce PEG 2015 Spesa ATTIVITÀ DELL’ENTE Entrata MISSIONE PROGRAMMA IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO PIANO DEI CONTI IMPORTO INZIALE Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in c/capitale - € 300 PIANO DEI CONTI 1° SAL realizzazione scuola Fondo Pluriennale Vincolato per Scuola – esercizio 2014 4.2 € 120 U.2.02.03.09.003 4.2 € 180 U.2.05.02.01.000 TOTALE SPESA € 300 TOTALE ENTRATA € 300 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. FPV: avanzamento dell’opera più veloce BILANCIO DI PREVISIONE 2016 Spesa PREVISIONE DI SPESA Entrata MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO TITOLO Spese in c/capitale IMPORTO INZIALE TIPOLOGIA 4.2 € 180 - 2 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in c/capitale (di cui al Fondo Pluriennale Vincolato € 90) TOTALE SPESA € 180 - € 180 TOTALE ENTRATA € 180 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. FPV: avanzamento dell’opera più veloce PEG 2016 Spesa ATTIVITÀ DELL’ENTE Entrata MISSIONE PROGRAMMA IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO PIANO DEI CONTI IMPORTO INZIALE Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in c/capitale - € 180 PIANO DEI CONTI 2° SAL realizzazione scuola Fondo Pluriennale Vincolato per Scuola – esercizio 2014 4.2 € 90 U.2.02.03.09.003 4.2 € 90 U.2.05.02.01.000 TOTALE SPESA € 180 TOTALE ENTRATA € 180 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. FPV: avanzamento dell’opera più veloce BILANCIO DI PREVISIONE 2017 (non compreso nel bilancio pluriennale 2014-2016) Spesa PREVISIONE DI SPESA Entrata MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO TITOLO Spese in c/capitale TIPOLOGIA 4.2 € 90 2 TOTALE SPESA IMPORTO INZIALE € 90 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in c/capitale TOTALE ENTRATA - € 90 € 90 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. FPV: avanzamento dell’opera più veloce PEG 2017 (non compreso nel bilancio pluriennale 2014-2016) Spesa ATTIVITÀ DELL’ENTE Entrata MISSIONE PROGRAMMA IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO PIANO DEI CONTI IMPORTO INZIALE € 90 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in c/capitale - € 90 PIANO DEI CONTI 3° SAL realizzazione scuola 4.2 U.2.02.03.09.003 TOTALE SPESA € 90 TOTALE ENTRATA € 90 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Aggiornamento importi fsv: avanzamento dell’opera più lento D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Il Fondo Pluriennale Vincolato: aggiornamento importi Qualora nel corso delle annualità 2015, 2016 e 2017 (e 2018) l’avanzamento dell’opera risulti più lento rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma, ipotizzando che il cronoprogramma stesso sia così modificato: • Nel 2015 la ditta appaltatrice invia fatture per 80; • Nel 2016 il 2° SAL sarà di 80; • Nel 2017 il 3° SAL sarà di 80; • Nel 2018 il 4° SAL sarà di 60, Le variazioni da effettuare saranno le seguenti: D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. FPV: avanzamento dell’opera più lento BILANCIO DI PREVISIONE 2014 Spesa PREVISIONE DI SPESA Entrata MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO TITOLO Spese in c/capitale IMPORTO INZIALE TIPOLOGIA 4.2 € 400 6 2 Accensione mutui e altri finanziamenti a M/L termine (di cui al Fondo Pluriennale Vincolato € 300) TOTALE SPESA € 400 € 400 300 TOTALE ENTRATA € 400 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. FPV: avanzamento dell’opera più lento PEG 2014 Spesa ATTIVITÀ DELL’ENTE Entrata MISSIONE PROGRAMMA IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO PIANO DEI CONTI IMPORTO INZIALE Mutuo per realizzazione Scuola E.6.03.01.04.999 € 400 PIANO DEI CONTI Progettazione Scuola Fondo Pluriennale Vincolato per Scuola – esercizio 2014 4.2 € 100 U.2.02.03.05.001 4.2 € 300 U.2.05.02.01.000 TOTALE SPESA € 400 TOTALE ENTRATA € 400 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. FPV: avanzamento dell’opera più lento BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Spesa PREVISIONE DI SPESA Entrata MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO TITOLO Spese in c/capitale IMPORTO INZIALE TIPOLOGIA 4.2 € 300 - 2 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in c/capitale (di cui al Fondo Pluriennale Vincolato € 220) TOTALE SPESA € 300 € 300 - TOTALE ENTRATA € 300 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. FPV: avanzamento dell’opera più lento PEG 2015 Spesa ATTIVITÀ DELL’ENTE Entrata MISSIONE PROGRAMMA IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO PIANO DEI CONTI IMPORTO INZIALE Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in c/capitale - € 300 PIANO DEI CONTI 1° SAL realizzazione scuola Fondo Pluriennale Vincolato per Scuola – esercizio 2014 4.2 € 80 U.2.02.03.09.003 4.2 € 220 U.2.05.02.01.000 TOTALE SPESA € 300 TOTALE ENTRATA € 300 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. FPV: avanzamento dell’opera più lento BILANCIO DI PREVISIONE 2016 Spesa PREVISIONE DI SPESA Entrata MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO TITOLO Spese in c/capitale IMPORTO INZIALE TIPOLOGIA 4.2 € 220 - 2 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in c/capitale (di cui al Fondo Pluriennale Vincolato € 90) TOTALE SPESA € 220 - € 220 TOTALE ENTRATA € 220 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. FPV: avanzamento dell’opera più lento PEG 2016 Spesa ATTIVITÀ DELL’ENTE Entrata MISSIONE PROGRAMMA IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO PIANO DEI CONTI IMPORTO INZIALE Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in c/capitale - € 220 PIANO DEI CONTI 2° SAL realizzazione scuola Fondo Pluriennale Vincolato per Scuola – esercizio 2014 4.2 € 80 U.2.02.03.09.003 4.2 € 140 U.2.05.02.01.000 TOTALE SPESA € 220 TOTALE ENTRATA € 220 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. FPV: avanzamento dell’opera più lento BILANCIO DI PREVISIONE 2017 (non compreso nel bilancio pluriennale 2014-2016) Spesa PREVISIONE DI SPESA Entrata MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO TITOLO Spese in c/capitale TIPOLOGIA 4.2 € 140 2 TOTALE SPESA IMPORTO INZIALE € 140 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in c/capitale TOTALE ENTRATA - €140 € 140 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. FPV: avanzamento dell’opera più lento PEG 2017 (non compreso nel bilancio pluriennale 2014-2016) Spesa ATTIVITÀ DELL’ENTE Entrata MISSIONE PROGRAMMA IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO PIANO DEI CONTI IMPORTO INZIALE € 140 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in c/capitale - € 140 PIANO DEI CONTI 3° SAL realizzazione scuola 4.2 U.2.02.03.09.003 TOTALE SPESA € 140 TOTALE ENTRATA € 140 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. FPV: avanzamento dell’opera più lento BILANCIO DI PREVISIONE 2018 (non compreso nel bilancio pluriennale 2014-2016) Spesa PREVISIONE DI SPESA Entrata MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO TITOLO Spese in c/capitale TIPOLOGIA 4.2 € 60 2 TOTALE SPESA IMPORTO INZIALE € 60 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in c/capitale TOTALE ENTRATA - €60 € 60 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. FPV: avanzamento dell’opera più lento PEG 2018 (non compreso nel bilancio pluriennale 2014-2016) Spesa ATTIVITÀ DELL’ENTE Entrata MISSIONE PROGRAMMA IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO PIANO DEI CONTI IMPORTO INZIALE € 60 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in c/capitale - € 60 PIANO DEI CONTI 4° SAL realizzazione scuola 4.2 U.2.02.03.09.003 TOTALE SPESA € 60 TOTALE ENTRATA € 60 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Spese finanziate con forme di finanziamento flessibili D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Spese finanziate con forme di finanziamento flessibili: mutuo con erogazione in base ai SAL Nel 2013, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016, l’ente locale programma di realizzare una scuola primaria per un importo totale di 400, finanziando tale spesa con un finanziamento flessibile: mutuo con Cassa DD.PP. Che erogherà le somme in base agli Stati di Avanzamento dei Lavori. La progettazione e la costruzione della scuola richiederà tre anni oltre al 2014; pertanto la spesa risulterà imputata agli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017 (il cronoprogramma dell’opera stabilisce che nel 2014 si spenderanno 100 per la progettazione, mentre negli anni 2015, 2016 e 2017 la spesa per la realizzazione sarà di 100 per ciascun anno). D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Forme di Finanziamento Flessibili BILANCIO DI PREVISIONE 2014 Spesa PREVISIONE DI SPESA Entrata MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO TITOLO Spese in c/capitale TIPOLOGIA 4.2 € 100 2 TOTALE SPESA IMPORTO INZIALE € 100 Accensione mutui e altri finanziamenti a M/L termine 6 € 100 300 TOTALE ENTRATA € 100 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Forme di Finanziamento Flessibili PEG 2014 Spesa ATTIVITÀ DELL’ENTE Entrata MISSIONE PROGRAMMA IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO PIANO DEI CONTI IMPORTO INZIALE € 100 Mutuo per realizzazione Scuola E.6.03.01.04.999 € 100 PIANO DEI CONTI Progettazione Scuola 4.2 U.2.02.03.05.001 TOTALE SPESA € 100 TOTALE ENTRATA € 100 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Forme di Finanziamento Flessibili BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Spesa PREVISIONE DI SPESA Entrata MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO TITOLO Spese in c/capitale TIPOLOGIA 4.2 € 100 2 TOTALE SPESA IMPORTO INZIALE € 100 Accensione mutui e altri finanziamenti a M/L termine 6 € 100 300 TOTALE ENTRATA € 100 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Forme di Finanziamento Flessibili PEG 2015 Spesa ATTIVITÀ DELL’ENTE Entrata MISSIONE PROGRAMMA IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO PIANO DEI CONTI IMPORTO INZIALE € 100 Mutuo per realizzazione Scuola E.6.03.01.04.999 € 100 PIANO DEI CONTI 1° SAL realizzazione scuola 4.2 U.2.02.03.05.001 TOTALE SPESA € 100 TOTALE ENTRATA € 100 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Forme di Finanziamento Flessibili BILANCIO DI PREVISIONE 2016 Spesa PREVISIONE DI SPESA Entrata MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO TITOLO Spese in c/capitale TIPOLOGIA 4.2 € 100 2 TOTALE SPESA IMPORTO INZIALE € 100 Accensione mutui e altri finanziamenti a M/L termine 6 € 100 300 TOTALE ENTRATA € 100 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Forme di Finanziamento Flessibili PEG 2016 Spesa ATTIVITÀ DELL’ENTE Entrata MISSIONE PROGRAMMA IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO PIANO DEI CONTI IMPORTO INZIALE € 100 Mutuo per realizzazione Scuola E.6.03.01.04.999 € 100 PIANO DEI CONTI 2° SAL realizzazione scuola 4.2 U.2.02.03.05.001 TOTALE SPESA € 100 TOTALE ENTRATA € 100 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Forme di Finanziamento Flessibili BILANCIO DI PREVISIONE 2017 (non compreso nel bilancio pluriennale 2014-2016) Spesa PREVISIONE DI SPESA Entrata MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO TITOLO Spese in c/capitale TIPOLOGIA 4.2 € 100 2 TOTALE SPESA IMPORTO INZIALE € 100 Accensione mutui e altri finanziamenti a M/L termine 6 € 100 300 TOTALE ENTRATA € 100 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Forme di Finanziamento Flessibili PEG 2017 (non compreso nel bilancio pluriennale 2014-2016) Spesa ATTIVITÀ DELL’ENTE Entrata MISSIONE PROGRAMMA IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO PIANO DEI CONTI IMPORTO INZIALE € 100 Mutuo per realizzazione Scuola E.6.03.01.04.999 € 100 PIANO DEI CONTI 3° SAL realizzazione scuola 4.2 U.2.02.03.05.001 TOTALE SPESA € 100 TOTALE ENTRATA € 100 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Forme flessibili di finanziamento: aggiornamento degli importi D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Forme flessibili di finanziamento: avanzamento dell’opera più veloce D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Forme flessibili di finanziamento: avanzamento più veloce Qualora nel corso delle annualità 2015, 2016 e 2017 l’avanzamento dell’opera risulti più veloce rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma, ipotizzando che il cronoprogramma stesso sia così modificato: • Nel 2015 la ditta appaltatrice invia fatture per 120; • Nel 2016 il 2° SAL sarà di 90; • Nel 2017 il 3° SAL sarà di 90; Le variazioni da effettuare saranno le seguenti: D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Forme di Finanziamento Flessibili: avanzamento più veloce BILANCIO DI PREVISIONE 2014 Spesa PREVISIONE DI SPESA Entrata MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO TITOLO Spese in c/capitale TIPOLOGIA 4.2 € 100 2 TOTALE SPESA IMPORTO INZIALE € 100 Accensione mutui e altri finanziamenti a M/L termine 6 € 100 300 TOTALE ENTRATA € 100 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Forme di Finanziamento Flessibili: avanzamento più veloce PEG 2014 Spesa ATTIVITÀ DELL’ENTE Entrata MISSIONE PROGRAMMA IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO PIANO DEI CONTI IMPORTO INZIALE € 100 Mutuo per realizzazione Scuola E.6.03.01.04.999 € 100 PIANO DEI CONTI Progettazione Scuola 4.2 U.2.02.03.05.001 TOTALE SPESA € 100 TOTALE ENTRATA € 100 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Forme di Finanziamento Flessibili: avanzamento più veloce BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Spesa PREVISIONE DI SPESA Entrata MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO TITOLO Spese in c/capitale TIPOLOGIA 4.2 € 120 2 TOTALE SPESA IMPORTO INZIALE € 120 Accensione mutui e altri finanziamenti a M/L termine 6 € 120 300 TOTALE ENTRATA € 120 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Forme di Finanziamento Flessibili: avanzamento più veloce PEG 2015 Spesa ATTIVITÀ DELL’ENTE Entrata MISSIONE PROGRAMMA IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO PIANO DEI CONTI IMPORTO INZIALE € 120 Mutuo per realizzazione Scuola E.6.03.01.04.999 € 120 PIANO DEI CONTI 1° SAL realizzazione scuola 4.2 U.2.02.03.05.001 TOTALE SPESA € 120 TOTALE ENTRATA € 120 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Forme di Finanziamento Flessibili: avanzamento più veloce BILANCIO DI PREVISIONE 2016 Spesa PREVISIONE DI SPESA Entrata MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO TITOLO Spese in c/capitale TIPOLOGIA 4.2 € 120 2 TOTALE SPESA IMPORTO INZIALE € 120 Accensione mutui e altri finanziamenti a M/L termine 6 € 120 300 TOTALE ENTRATA € 120 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Forme di Finanziamento Flessibili: avanzamento più veloce PEG 2016 Spesa ATTIVITÀ DELL’ENTE Entrata MISSIONE PROGRAMMA IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO PIANO DEI CONTI IMPORTO INZIALE € 90 Mutuo per realizzazione Scuola E.6.03.01.04.999 € 90 PIANO DEI CONTI 2° SAL realizzazione scuola 4.2 U.2.02.03.05.001 TOTALE SPESA € 90 TOTALE ENTRATA € 90 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Forme di Finanziamento Flessibili: avanzamento più veloce BILANCIO DI PREVISIONE 2017 (non compreso nel bilancio pluriennale 2014-2016) Spesa PREVISIONE DI SPESA Entrata MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO TITOLO Spese in c/capitale TIPOLOGIA 4.2 € 90 2 TOTALE SPESA IMPORTO INZIALE € 90 Accensione mutui e altri finanziamenti a M/L termine 6 € 90 300 TOTALE ENTRATA € 90 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Forme di Finanziamento Flessibili: avanzamento più veloce PEG 2017 (non compreso nel bilancio pluriennale 2014-2016) Spesa ATTIVITÀ DELL’ENTE Entrata MISSIONE PROGRAMMA IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO PIANO DEI CONTI IMPORTO INZIALE € 90 Mutuo per realizzazione Scuola E.6.03.01.04.999 € 90 PIANO DEI CONTI 3° SAL realizzazione scuola 4.2 U.2.02.03.05.001 TOTALE SPESA € 90 TOTALE ENTRATA € 90 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Forme flessibili di finanziamento: avanzamento dell’opera più lento D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Il Fondo Pluriennale Vincolato: aggiornamento importi Qualora nel corso delle annualità 2015, 2016 e 2017 l’avanzamento dell’opera risulti più lento rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma, ipotizzando che il cronoprogramma stesso sia così modificato: • Nel 2015 la ditta appaltatrice invia fatture per 80; • Nel 2016 il 2° SAL sarà di 80; • Nel 2017 il 3° SAL sarà di 80; • Nel 2018 il 4° SAL sarà di 60, Le variazioni da effettuare saranno le seguenti: D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Forme di Finanziamento Flessibili: avanzamento più lento BILANCIO DI PREVISIONE 2014 Spesa PREVISIONE DI SPESA Entrata MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO TITOLO Spese in c/capitale TIPOLOGIA 4.2 € 100 2 TOTALE SPESA IMPORTO INZIALE € 100 Accensione mutui e altri finanziamenti a M/L termine 6 € 100 300 TOTALE ENTRATA € 100 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Forme di Finanziamento Flessibili: avanzamento più lento PEG 2014 Spesa ATTIVITÀ DELL’ENTE Entrata MISSIONE PROGRAMMA IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO PIANO DEI CONTI IMPORTO INZIALE € 100 Mutuo per realizzazione Scuola E.6.03.01.04.999 € 100 PIANO DEI CONTI Progettazione Scuola 4.2 U.2.02.03.05.001 TOTALE SPESA € 100 TOTALE ENTRATA € 100 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Forme di Finanziamento Flessibili: avanzamento più lento BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Spesa PREVISIONE DI SPESA Entrata MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO TITOLO Spese in c/capitale TIPOLOGIA 4.2 € 80 2 TOTALE SPESA IMPORTO INZIALE € 80 Accensione mutui e altri finanziamenti a M/L termine 6 € 80 300 TOTALE ENTRATA € 80 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Forme di Finanziamento Flessibili: avanzamento più lento PEG 2015 Spesa ATTIVITÀ DELL’ENTE Entrata MISSIONE PROGRAMMA IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO PIANO DEI CONTI IMPORTO INZIALE € 80 Mutuo per realizzazione Scuola E.6.03.01.04.999 € 80 PIANO DEI CONTI 1° SAL realizzazione scuola 4.2 U.2.02.03.05.001 TOTALE SPESA € 80 TOTALE ENTRATA € 80 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Forme di Finanziamento Flessibili: avanzamento più lento BILANCIO DI PREVISIONE 2016 Spesa PREVISIONE DI SPESA Entrata MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO TITOLO Spese in c/capitale TIPOLOGIA 4.2 € 80 2 TOTALE SPESA IMPORTO INZIALE € 80 Accensione mutui e altri finanziamenti a M/L termine 6 € 80 300 TOTALE ENTRATA € 80 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Forme di Finanziamento Flessibili: avanzamento più lento PEG 2016 Spesa ATTIVITÀ DELL’ENTE Entrata MISSIONE PROGRAMMA IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO PIANO DEI CONTI IMPORTO INZIALE € 80 Mutuo per realizzazione Scuola E.6.03.01.04.999 € 80 PIANO DEI CONTI 2° SAL realizzazione scuola 4.2 U.2.02.03.05.001 TOTALE SPESA € 80 TOTALE ENTRATA € 80 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Forme di Finanziamento Flessibili: avanzamento più lento BILANCIO DI PREVISIONE 2017 (non compreso nel bilancio pluriennale 2014-2016) Spesa PREVISIONE DI SPESA Entrata MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO TITOLO Spese in c/capitale TIPOLOGIA 4.2 € 80 2 TOTALE SPESA IMPORTO INZIALE € 80 Accensione mutui e altri finanziamenti a M/L termine 6 € 80 300 TOTALE ENTRATA € 80 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Forme di Finanziamento Flessibili: avanzamento più lento PEG 2017 (non compreso nel bilancio pluriennale 2014-2016) Spesa ATTIVITÀ DELL’ENTE Entrata MISSIONE PROGRAMMA IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO PIANO DEI CONTI IMPORTO INZIALE € 80 Mutuo per realizzazione Scuola E.6.03.01.04.999 € 80 PIANO DEI CONTI 3° SAL realizzazione scuola 4.2 U.2.02.03.05.001 TOTALE SPESA € 80 TOTALE ENTRATA € 80 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Forme di Finanziamento Flessibili: avanzamento più lento BILANCIO DI PREVISIONE 2018 (non compreso nel bilancio pluriennale 2014-2016) Spesa PREVISIONE DI SPESA Entrata MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO TITOLO Spese in c/capitale TIPOLOGIA 4.2 € 80 2 TOTALE SPESA IMPORTO INZIALE € 80 Accensione mutui e altri finanziamenti a M/L termine 6 € 80 300 TOTALE ENTRATA € 80 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Forme di Finanziamento Flessibili: avanzamento più lento PEG 2018 (non compreso nel bilancio pluriennale 2014-2016) Spesa ATTIVITÀ DELL’ENTE Entrata MISSIONE PROGRAMMA IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO PIANO DEI CONTI IMPORTO INZIALE € 80 Mutuo per realizzazione Scuola E.6.03.01.04.999 € 80 PIANO DEI CONTI 3° SAL realizzazione scuola 4.2 U.2.02.03.05.001 TOTALE SPESA € 80 TOTALE ENTRATA € 80 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Riaccertamento dei residui per il primo anno D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Riaccertamento dei residui al primo anno di applicazione del nuovo sistema contabile Il Riaccertamento straordinario al primo esercizio Costituzione del FPV Stralcio Residui Attivi/Passivi che non corrispondano ad obbligazioni perfezionate e la cui scadenza sia successiva all’esercizio stesso Il FPV avrà importo pari alla differenza tra Residui Attivi e Passivi Stralciati con il primo riaccertamento straordinario Esempio Riaccertamento al 31/12/2013: Stralcio Residui Attivi/Passivi non aventi i requisiti al 31/12/2014 Esempio FPV 2014: Residui Attivi Stralciati – Residui Passivi Stralciati D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Riaccertamento dei residui per il primo anno: un esempio D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Riaccertamento dei residui al primo anno di applicazione del nuovo sistema contabile A seguito del riaccertamento straordinario dei residui si sono registrati disimpegni per euro 28.724.598,42 e disaccertamenti per euro 21.036.314,33 ed è stato accantonato al fondo pluriennale vincolato un importo pari ad euro 7.688.284,09. Gli impegni saranno reimputati secondo le seguenti scadenze: anno 2014 euro 7.143.706,91 anno 2015 euro 4.427.750,25 anno 2016 euro 4.277.199,32 anni successivi euro 12.875.941,94 Gli accertamenti saranno invece reimputati secondo le seguenti scadenze. anno 2014 euro 3.605.805,53 anno 2015 euro 3.049.156,33 anno 2016 euro 3.966.924,16 anni successivi euro 10.414.428,31 Si chiede come apportare le variazioni, nei diversi esercizi del bilancio, ai fini di un corretto stanziamento, nei diversi esercizi, del fondo pluriennale vincolato. D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Riaccertamento dei residui al primo anno di applicazione del nuovo sistema contabile REIMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI 2014 (RI14) € 7.153.706,91 2015 (RI15) € 4.427.750,25 2016 (RI16) € 4.277.199,32 ANNI SUCCESSIVI (RIS) € 12.875.941,94 TOTALE IMPEGNI REIMPUTATI (al 31/12/2013) € 28.724.598,42 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Riaccertamento dei residui al primo anno di applicazione del nuovo sistema contabile REIMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI 2014 (RA14) € 3.605.805,53 2015 (RA15) € 3.049.156,33 2016 (RA16) € 3.966.924,16 ANNI SUCCESSIVI (RAIS) € 10.414.428,31 TOTALE ACCERTAMENTI REIMPUTATI (al 31/12/2013) € 21.036.314,33 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Riaccertamento dei residui al primo anno di applicazione del nuovo sistema contabile RIACCERTAMENTO RESIDUI AL 31/12/2013 DISIMPEGNI (DI) € 28.724.598,42 DISACCERTAMENTI (DA) € 21.036.314,33 ACCANTONAMENTO AL FPV (DI – DA) € 7.688.284,09 IN ENTRATA: Intero importo del FPV IN SPESA: FPV non utilizzato nell’esercizio (rinviato) D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Riaccertamento dei residui al primo anno di applicazione del nuovo sistema contabile 2014 ENTRATE SPESE FPV di entrata € 7.688.284,09 Capitoli di spesa (RI14) € 7.143.706,91 Capitoli di Entrata (RA14) € 3.605.805,53 FPV di spesa € 4.150.382,71 TOTALE € 11.294.089,62 TOTALE € 11.294.089,62 UTILIZZO FPV € 7.688.284,09 - € 4.150.382,71 = €3.357.901,38 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Riaccertamento dei residui al primo anno di applicazione del nuovo sistema contabile 2015 ENTRATE SPESE FPV di entrata € 4.150.382,71 Capitoli di spesa (RI15) € 4.427.750,25 Capitoli di Entrata (RA15) € 3.049.156,33 FPV di spesa € 2.771.788,79 TOTALE € 7.199.539,04 TOTALE € 7.199.539,04 UTILIZZO FPV € 4.150.382,71 - € 2.771.788,79 = € 1.378.593,92 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Riaccertamento dei residui al primo anno di applicazione del nuovo sistema contabile 2016 ENTRATE SPESE FPV di entrata € 2.771.788,79 Capitoli di spesa (RI15) € 4.277.199,32 Capitoli di Entrata (RA15) € 3.966.924,16 FPV di spesa € 2.461.513,63 TOTALE € 6.738.712,95 TOTALE € 6.738.712,95 UTILIZZO FPV € 2.771.788,79 - € 2.461.513,63 = € 310.275,16 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. ANNI SUCC Riaccertamento dei residui al primo anno di applicazione del nuovo sistema contabile ENTRATE SPESE FPV di entrata € 2.461.513,63 Capitoli di spesa (RIS) € 12.875.941,94 Capitoli di Entrata (RAS) € 10.414.428,31 FPV di spesa € 0,00 TOTALE € 12.875.941,94 TOTALE € 12.875.941,94 UTILIZZO FPV € 2.461.513,63 - € 0,00 = € 2.461.513,63 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Determinazione e utilizzo del fondo pluriennale vincolato: ESERCIZIO D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Il Fondo Pluriennale Vincolato: esercizio Nel 2013, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016, l’ente locale programma di realizzare una piscina comunale per un importo totale di 700, finanziando tale spesa con un mutuo che garantisce l’erogazione immediata dell’intero importo. La progettazione e la costruzione della scuola richiederà tre anni oltre al 2014; pertanto la spesa risulterà imputata agli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017 (il cronoprogramma dell’opera stabilisce che nel 2014 si spenderanno 100 per la progettazione, mentre negli anni 2015, 2016 e 2017 la spesa per la realizzazione sarà di 200 per ciascun anno). D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Il Fondo Pluriennale Vincolato: esercizio BILANCIO DI PREVISIONE 2014 Spesa PREVISIONE DI SPESA Entrata MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO TITOLO Spese in c/capitale IMPORTO INZIALE TIPOLOGIA 4.2 € 700 6 2 Accensione mutui e altri finanziamenti a M/L termine (di cui al Fondo Pluriennale Vincolato € 600) TOTALE SPESA € 700 € 700 300 TOTALE ENTRATA € 700 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Il Fondo Pluriennale Vincolato: un esempio PEG 2014 Spesa ATTIVITÀ DELL’ENTE Entrata MISSIONE PROGRAMMA IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO PIANO DEI CONTI IMPORTO INZIALE Mutuo per realizzazione Scuola E.6.03.01.04.999 € 700 PIANO DEI CONTI Progettazione Piscina Fondo Pluriennale Vincolato per Piscina – esercizio 2014 4.2 € 100 U.2.02.03.05.001 4.2 € 600 U.2.05.02.01.000 TOTALE SPESA € 700 TOTALE ENTRATA € 700 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Il Fondo Pluriennale Vincolato: un esempio BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Spesa PREVISIONE DI SPESA Entrata MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO TITOLO Spese in c/capitale IMPORTO INZIALE TIPOLOGIA 4.2 € 600 - 2 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in c/capitale (di cui al Fondo Pluriennale Vincolato € 400) TOTALE SPESA € 600 € 600 - TOTALE ENTRATA € 600 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Il Fondo Pluriennale Vincolato: un esempio PEG 2015 Spesa ATTIVITÀ DELL’ENTE Entrata MISSIONE PROGRAMMA IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO PIANO DEI CONTI IMPORTO INZIALE Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in c/capitale - € 600 PIANO DEI CONTI 1° SAL realizzazione piscina Fondo Pluriennale Vincolato per Piscina – esercizio 2014 4.2 € 200 U.2.02.03.09.003 4.2 € 400 U.2.05.02.01.000 TOTALE SPESA € 600 TOTALE ENTRATA € 600 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Il Fondo Pluriennale Vincolato: un esempio BILANCIO DI PREVISIONE 2016 Spesa PREVISIONE DI SPESA Entrata MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO TITOLO Spese in c/capitale IMPORTO INZIALE TIPOLOGIA 4.2 € 400 - 2 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in c/capitale (di cui al Fondo Pluriennale Vincolato € 200) TOTALE SPESA € 400 € 400 - TOTALE ENTRATA € 400 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Il Fondo Pluriennale Vincolato: un esempio PEG 2016 Spesa ATTIVITÀ DELL’ENTE Entrata MISSIONE PROGRAMMA IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO PIANO DEI CONTI IMPORTO INZIALE Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in c/capitale - € 400 PIANO DEI CONTI 2° SAL realizzazione scuola Fondo Pluriennale Vincolato per Scuola – esercizio 2014 4.2 € 200 U.2.02.03.09.003 4.2 € 200 U.2.05.02.01.000 TOTALE SPESA € 400 TOTALE ENTRATA € 400 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Il Fondo Pluriennale Vincolato: un esempio BILANCIO DI PREVISIONE 2017 (non compreso nel bilancio pluriennale 2014-2016) Spesa PREVISIONE DI SPESA Entrata MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO TITOLO Spese in c/capitale TIPOLOGIA 4.2 € 200 2 TOTALE SPESA IMPORTO INZIALE € 200 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in c/capitale TOTALE ENTRATA - € 200 € 200 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Il Fondo Pluriennale Vincolato: un esempio PEG 2017 (non compreso nel bilancio pluriennale 2014-2016) Spesa ATTIVITÀ DELL’ENTE Entrata MISSIONE PROGRAMMA IMPORTO INIZIALE FINANZIAMENTO PIANO DEI CONTI IMPORTO INZIALE € 200 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in c/capitale - € 200 PIANO DEI CONTI 3° SAL realizzazione Piscina 4.2 U.2.02.03.09.003 TOTALE SPESA € 200 TOTALE ENTRATA € 200 D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Determinazione e utilizzo del fondo pluriennale vincolato: il caso del comune di prato D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL. Il Fondo Pluriennale Vincolato: Comune di Prato QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2013 - 2015 Comune di Prato ENTRATE Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio Utilizzo avanzo presunto di amministrazione COMPETENZA CASSA ANNO DI ANNO DI RIFERIMENTO DEL RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013 BILANCIO 2013 Titolo 1 - SPESE 4.225.000,00 0,00 16.934.903,27 1.961.094,79 155.396.330,40 138.407.147,00 155.446.422,00 0,00 Disavanzo di amministrazione COMPETENZA COMPETENZA ANNO DI ANNO DI RIFERIMENTO DEL RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2014 BILANCIO 2015 0,00 0,00 0,00 276.327.105,00 199.483.960,15 199.894.550,39 198.339.366,28 1.587.140,85 1.587.140,85 517.454,74 188.194,00 127.079.584,25 71.093.035,12 43.796.611,94 31.664.976,02 373.953,94 373.953,94 335.276,02 305.200,00 129.740,54 129.740,54 0,00 0,00 403.536.429,79 270.706.735,81 243.691.162,33 230.004.342,30 Rimborso di prestiti 18.091.503,00 18.091.503,00 18.134.271,00 12.218.683,00 40.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 852.730,76 157.594.422,00 Titolo 1 - Spese correnti Titolo 2 - Trasferimenti correnti 21.006.218,17 15.121.965,00 12.407.208,00 11.532.622,00 - di cui fondo pluriennale vincolato Titolo 3 - Entrate extratributarie 127.798.807,99 51.127.250,54 41.413.550,54 41.413.550,54 Titolo 4 - Entrate in conto capitale 74.828.924,44 44.370.582,00 29.121.158,00 21.289.700,00 Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie Titolo 2 - Totale entrate finali ................... COMPETENZA CASSA ANNO DI ANNO DI RIFERIMENTO DEL RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013 BILANCIO 2013 10.803.027,27 Fondo pluriennale vincolato Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa COMPETENZA COMPETENZA ANNO DI ANNO DI RIFERIMENTO DEL RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2014 BILANCIO 2015 4.710.772,83 71.446,00 0,00 383.741.053,83 249.098.390,54 238.388.338,54 42.729.641,16 18.539.945,00 21.476.000,00 Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 Titolo 3 - 231.830.294,54 Spese per incremento di attività finanziarie Totale spese finali ................ Titolo 6 - Accensione di prestiti Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 40.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 20.807.190,76 20.284.299,00 20.204.479,00 19.568.049,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 23.081.387,83 20.284.299,00 20.204.479,00 19.568.049,00 Totale .................... 103.536.831,92 78.824.244,00 71.680.479,00 49.108.049,00 Totale .................... 81.172.890,83 78.375.802,00 68.338.750,00 51.786.732,00 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 498.080.913,02 349.082.537,81 312.029.912,33 281.791.074,30 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 484.709.320,62 349.082.537,81 312.029.912,33 281.791.074,30 Fondo di cassa finale presunto 13.371.592,40 9.540.000,00 Titolo 4 -