Ariano Irpino (AV), 26 novembre 2014
Renato Civitillo
Research fellow
Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi (DEMM)
Università degli Studi del Sannio – Benevento (BN)
[email protected]
Il processo di riforma delle
amministrazioni pubbliche
Evoluzione della normativa italiana
Titolo
modulo…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
PRINCIPALI INTERVENTI NORMATIVI
 Legge n. 142 del 1990:
“Ordinamento delle
autonomie locali”
Legge sulla trasparenza e sulla
riorganizzazione delle
autonomie locali e della PA in
generale
Legge n. 241 del 1990:
“Nuove norme in materia di
procedimento
amministrativo”
Riforma del procedimento
amministrativo e dell’accesso
agli atti e ai documenti pubblici
Decreto Lgs. n. 502 del 1992:
“Riordino della disciplina in
materia sanitaria”
Definisce i livelli essenziali di
assistenza sanitaria e tutela il
diritto alla salute
Titolo
modulo…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
PRINCIPALI INTERVENTI NORMATIVI
 Decreto Lgs. n. 29 del
1993: “Razionalizzare la
gestione della PA”
Decreto Lgs. n. 77 del 1995:
“Ordinamento finanziario e
contabile degli Enti locali”
Legge n. 59 del 1997:
“Legge Bassanini”
Si affermano per la prima volta i
principi di efficienza, efficacia
ed economicità
Si introducono nuovi strumenti
tecnico-contabili per
implementare una gestione di
tipo economico-manageriale
Conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti
locali per la semplificazione
amministrativa
Titolo
modulo…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
PRINCIPALI INTERVENTI NORMATIVI
 Legge n. 127 del 1997:
“Legge Bassanini bis”
Misure urgenti per lo
snellimento dell'attività
amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di
controllo
 Decreto Lgs. n. 286 del 1999:
“Riordino e potenziamento dei
meccanismi di monitoraggio”
Attuazione della Bassanini per
la valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati
dell'attività svolta
Decreto Lgs. n. 267 del 2000:
“Testo Unico sull’ordinamento
degli enti locali”
Sistematizzazione
dell’ordinamento istituzionale
e contabile degli enti locali
Titolo
modulo…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
PRINCIPALI INTERVENTI NORMATIVI
Legge n. 3 del 2001:
“Legge di riforma
Costituzionale”
Modifiche al titolo V della
parte seconda della
Costituzione
Legge n. 131 del 2003: “Legge
di adeguamento
costituzionale”
Disposizioni per
l’adeguamento
dell’ordinamento della
Repubblica alla Legge
Costituzionale
Legge n. 248 del 2006:
“Legge Bersani – Visco”
Conversione in Legge del
D.L. 223/2006 sulle
liberalizzazioni
Titolo
modulo…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
PRINCIPALI INTERVENTI NORMATIVI
 Disegno di Legge Delega:
“ddl Lanzillotta”
Disposizione del Codice delle
Autonomie
Legge n. 133 del 2008:
“Manovra d’estate”
Conversione in Legge del D.L.
112/2008 recante disposizioni
per lo sviluppo economico, la
competitività e la
semplificazione
Decreto Legislativo n. 150
del 2009: “Riforma
Brunetta: valutazione delle
performance”
Ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico
e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche
amministrazioni
Titolo
modulo…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
PRINCIPALI INTERVENTI NORMATIVI
 Legge n. 42 del 2009:
“Delega al Governo in
materia di federalismo
fiscale, in attuazione
dell'articolo 119 della
Costituzione”
Definizione tratti essenziali del
federalismo fiscale; autonomia
finanziaria enti terrotoriali (art.
119 Cost.)
Legge n. 196 del 2009:
“Legge di contabilità e
finanza pubblica”
Armonizzazione contabile
delleAmministrazioni
Pubbliche; Miglioramento
contenuto informativo
documenti di finanza pubblica
Titolo
modulo…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
PRINCIPALI INTERVENTI NORMATIVI
 D.Lgs. N. 118 del 2011:
“Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro
organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”
Armonizzazione dei sistemi
contabili di Regioni ed Enti
locali
Il processo di riforma delle
amministrazioni pubbliche
L’armonizzazione dei sistemi contabili pubblici
Titolo
modulo…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
• Il processo di federalismo fiscale e la Legge n. 42/2009;
• La Legge n. 196/2009 “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
• Il D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm.
Il processo di federalismo fiscale
e la Legge n. 42/2009
Titolo
modulo…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
La Legge n. 42/2009
Riforma Titolo V Costituzione
Art. 119 Cost.
Autonomia finanziaria di entrata e di spesa per gli enti territoriali
Legge 5 maggio 2009 n. 42 “Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”
Definizione dei tratti essenziali del federalismo fiscale
Titolo
modulo…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
La Legge n. 42/2009
Le principali innovazioni
Costi e fabbisogni Standard
In sostituzione della “spesa storica”
Meccanismi premiali e sanzion.
Responsabilizzazione amministratori
Federalismo fiscale municipale
Autonomia di entrata per i Comuni
Armonizzazione Contabile
D.Lgs. n. 118/2011
Armonizzazione sistemi contabili
pubblici
Titolo
modulo…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
La Legge n. 42/2009
Legge n. 42/2009
Decreti attuativi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
D.Lgs. n. 85/2010, Federalismo
demaniale;
D.Lgs. n. 156/2010, Ordinamento di
Roma Capitale;
D.Lgs. n. 216/2010, Costi e
fabbisogni standard di Comuni, Città
metropolitane e Province;
D.Lgs. n. 23/2011, Federalismo
fiscale municipale;
D.Lgs. n. 68/2011, Autonomia
tributaria di regioni a statuto ordinario
e province;
D.Lgs. n. 88/2011, Risorse
aggiuntive e di interventi speciali per
la rimozione degli squilibri economici
e sociali;
7. D.Lgs. n. 118/2011, Armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi;
8. D.Lgs. n. 149/2011, Meccanismi
sanzionatori e premiali relativi a
Regioni, province e Comuni;
9. D.Lgs. n. 61/2012, Ulteriori
disposizioni per l’ordinamento di
Roma Capitale;
10. D.Lgs. n. 51/2013, Modifiche e
integrazioni all’ordinamento di Roma
Capitale.
Delega al Governo in materia di
Federalismo Fiscale, in
attuazione dell'articolo 119
della Costituzione
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2009.
La struttura della Legge
Capo I: Contenuti e Regole di coordinamento finanziario(artt. 1 - 6);
Capo II: Rapporti finanziari Stato-Regioni (artt. 7-10);
Capo III: Finanza degli Enti Locali (artt. 11-14);
Capo IV: Finanziamento delle Città Metropolitane (art. 15);
Capo V: Interventi Speciali (art. 16);
Capo VI: Coordinamento dei diversi livelli di governo (artt. 17-18);
Capo VII: Patrimonio di Regioni ed Enti Locali (art. 19);
Capo VIII: Norme Transitorie e Finali (artt. 20-26);
Capo IX: Obiettivi di Perequazione e di solidarietà per le Regioni a statuto
Speciale e per le Provincie Autonome di Trento e Bolzano (art. 27);
Capo X: salvaguardia Finanziaria e Abrogazioni (artt. 28-29).
L’ambito di intervento
La Legge n. 42/2009 costituisce attuazione dell'art. 119 della
Costituzione assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni,
province, città metropolitane e Regioni e garantendo i princìpi di
solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente,
per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la
loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del
controllo democratico nei confronti degli eletti.
Disciplina altresì i princìpi generali per l'attribuzione di un proprio
patrimonio a comuni, province, città metropolitane e Regioni e detta
norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.
(Articolo 1, comma 1)
Oggetto e Finalità
Il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della
presente Legge, uno o più Decreti Legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119
della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei princìpi fondamentali
del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della
perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e Regioni.
Docente del modulo
Prof. Paolo Ricci
Gli strumenti per la programmazione in
ambito pubblico
Che cos’è la programmazione?
Nucleo di attività costituenti un sistema, finalizzato alla:
 individuazione dei bisogni e delle motivazioni della collettività;
 definizione degli obiettivi e delle mete in grado di dare in maniera duratura
soddisfazione ai predetti bisogni;
 traduzione e formalizzazione delle priorità che si intendono assegnare agli obiettivi
individuati e all’impiego delle correlate risorse.
Bilancio
Documenti annuali di
previsione
Gli strumenti per la programmazione in ambito
pubblico
“Gli scopi della programmazione nell’azienda dello Stato – che non deve essere
confusa con la pianificazione macro-economica, anche se, ovviamente, ha con
essa relazioni assai strette – possono essere ricondotti sostanzialmente a due:
strumento di controllo del potere legislativo sul potere esecutivo;
strumento di razionalizzazione delle scelte e della loro esecuzione o più in
generale di razionalizzazione dell’intera amministrazione”.
[Capaldo P., 1973]
Prof. Paolo Ricci
Gli strumenti per la programmazione in
ambito pubblico
La gestione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche si deve poter
svolgere:
 con la programmazione (la gestione deve trovare avvio, sostegno e
giustificazione negli atti programmatici),
 per la programmazione (la gestione deve ispirarsi ai criteri programmatici
individuati e perseguire i fini programmatici fissati),
 nella programmazione (la gestione deve svolgersi solo ed esclusivamente
entro i confini, temporali e finanziari, programmatici).
Prof. Paolo Ricci
Gli strumenti per la programmazione in
ambito pubblico
Bene Pubblico
“(…) Per bene pubblico non si intende, infatti, un oggetto che
appartenga ad un ente pubblico, ma il risultato utile di una attività in
via di principio svolta dal settore pubblico, come l’assistenza
sanitaria, o la giustizia, o la difesa militare, o l’ordine pubblico”.
[Pica F.,, 1998]
Interventi
Investimento: “1) Spesa il cui input è un bene durevole, e il cui output
ha carattere strumentale (es. autocarri nel settore dell’industria delle
costruzioni). 2) Spesa il cui input è un bene non durevole, ma il cui
output ha carattere strumentale (es. salari a operai che compiono lavori
di costruzione e installazione degli impianti industriali). 3) Spesa il cui
input è un bene durevole, ma il cui output ha carattere finale (es. spesa
per acquisto di cannoni). 4) Spesa che dà vantaggio non solo nel
presente, ma anche nel futuro. 5) Spesa che dà una serie ripetuta di
vantaggi nel futuro. 6) Spesa che dà una serie ripetuta di vantaggi nel
futuro ed i cui inputs sono beni durevoli”. [Forte F.,1967]
Prof. Paolo Ricci
Programmazione
Gli strumenti per la programmazione in
ambito pubblico: il metodo
incrementale
Il bilancio è costruito per mezzo della “semplice addizione delle nuove voci” e
tenuto conto della possibile “progressiva evoluzione di quelle preesistenti
nel corso degli anni”
gli stanziamenti pregressi, definiti nei bilanci degli esercizi precedenti, sono
immodificabili o comunque costituiscano la base degli stanziamenti futuri
I bilanci precedenti sono oggetto di semplici operazioni di adeguamento o di
assestamento.
Prof. Paolo Ricci
Gli strumenti per la programmazione in
ambito pubblico: il metodo
incrementale
PREGI
 Semplicità della costruzione del
bilancio;
 Rapidità con cui si possono
attuare i controlli e i riscontri.
Prof. Paolo Ricci
DIFETTI
 Incapacità di cogliere i legami tra
organizzazione, programmi e
obiettivi;
 La considerazione della sola
dimensione finanziaria della gestione
 Non è in grado comunque di
sviluppare sufficienti capacità critiche
e di analisi nella valutazione delle
rappresentazioni delle politiche e
delle priorità di bilancio
Gli strumenti per la programmazione in
ambito pubblico: Zero Base Budgeting
(ZBB)
 Misurazione annuale delle grandezze economiche e finanziarie ;
 Conferire maggiore forza ed attenzione al tema della allocazione e della
distribuzione delle risorse pubbliche
 Definizione di strumenti di previsione sempre più fondati sulle attività e sui
programmi che si intendono sviluppare
Ogni anno il bilancio viene costruito partendo da zero, giustificandolo in ogni
sua singola voce, determinando le priorità, fissando i criteri seguiti per la loro
realizzazione.
Docente del modulo
Prof. Paolo Ricci
Gli strumenti per la programmazione in
ambito pubblico: Zero Base Budgeting
(ZBB)
PREGI
DIFETTI
 Capacità di riflessione e di
considerazione dei singoli eventi
che si prevede si verificheranno
nel corso dell’esercizio;
 Contributo formativo e
informativo offerto
 Documento lessibile e
maggiormente rispondente alle
scelte strategiche e alle politiche
di gestione
 Rilevante sforzo richiesto per la
elaborazione del principale
documento contabile;
 Difficoltà oggettive connesse alla sua
concreta realizzazione sotto il profilo
• della scelta della dimensione
misurata
• della prospettiva temporale
osservata
• della sua complessiva onerosità
Prof. Paolo Ricci
Gli strumenti per la programmazione in
ambito pubblico: Planning Programming
Budgeting System (PPBS)
 Collegare gli obiettivi e le priorità individuate nell’ambito della programmazione
con le scelte puntuali e le misurazioni analitiche di bilancio
a) Determinazione degli obiettivi generali della organizzazione o entità amministrata,
b) Individuazione e valutazione delle diverse alternative di programma capaci di
raggiungere gli obiettivi prefissati,
c) Definizione per ogni singolo programma dei suoi effetti economico-finanziari e
delle possibili relazioni costi-benefici,
d) Allocazione delle risorse necessarie nel bilancio o negli strumenti budgetari
utilizzati
Prof. Paolo Ricci
Gli strumenti per la programmazione in
ambito pubblico: Planning
Programming Budgeting System (PPBS)
PREGI
 Ampia capacità organizzativa;
 Consolidata capacità di analisi
costi/benefici;
 Messa a sistema di programmi,
criteri di valutazione delle
priorità, abilità allocativa.
Prof. Paolo Ricci
DIFETTI
 Necessaria ed indispensabile
interazione tra politica e burocrazia,
decisore/ispiratore e
progettista/esecutore;
 Elevata onerosità, in termini di tempi
e risorse economico-finanziarie;
 Eccessiva formalizzazione e
strutturazione di organi e procedure.
Gli strumenti per la programmazione in ambito
pubblico: il cost management
“Malgrado l’esigenza delle scienze in generale, e dell’economia aziendale in particolare,
sia quella di eliminare gli errori relativi alle quantità delle quali si può disporre, molte
circostanze concorrono al loro prodursi. L’errore, in generale, può essere inteso come
un’inesatta o incompleta rappresentazione della realtà. I problemi attinenti agli errori
sorgono, quindi, tipicamente in connessione ad un reale. Il problema, non può
presentarsi, invece, con riguardo ad un immaginato. Numerose sono le fonti di errore
nelle determinazioni quantitative di azienda. Ricordiamo tra le altre le seguenti:
1. la mancanza di esperimenti.
2. l’incompleta o l’inesatta osservazione.
3. il grado di preparazione dei soggetti preposti alle rilevazioni.
4. l’imprecisa definizione dell’oggetto della rilevazione.
5. l’inesatta classificazione.
6. l’imprecisione degli strumenti utilizzati per le determinazioni.
7. gli intervalli temporali abbracciati dalle rilevazioni.
8. l’unicità dei fenomeni.”
[Selleri L., 1999]
Prof. Paolo Ricci
Gli strumenti per la programmazione in ambito
pubblico: il cost management
•
•
•
Misurazione
Analisi
Interpretazione
Costi
•
•
•
•
Prof. Paolo Ricci
Definizione
Classificazione
Rilevazione
Analisi
Configurazioni
di Costo
Gli strumenti per la programmazione in
ambito pubblico: classificazione dei
costi
1. Secondo la loro natura,
2. Secondo l'area funzionale cui appartengono,
3. Secondo l'elemento temporale,
4. Secondo la loro controllabilità,
5. Secondo gli elementi che li compongono,
6. Secondo la loro coincidenza con la manifestazione finanziaria,
7. Secondo le decisioni di scelta alternativa,
8. Secondo il grado di attribuibilità ad un oggetto,
9. Secondo la loro variabilità,
10. Secondo la loro programmabilità,
11. Secondo la loro manifestabilità.
Gli strumenti per la programmazione in
ambito pubblico: classificazione dei
costi
Le diverse tipologie di responsabilità economica attribuibili a ciascuna unità organizzativa
possono essere individuate in:
1. responsabilità di spesa,
2. responsabilità di costo,
3. responsabilità di ricavo,
4. responsabilità di profitto,
5. responsabilità di investimento,
6. responsabilità di impresa.
a tali tipi di responsabilità occorre affiancare le grandezze ed i parametri più idonei per
l’individuazione degli obiettivi delle singole aree, e quindi relativamente a quelle
responsabilità avremo i seguenti parametri o indicatori di attività:
1. livello di spesa,
2. confronto risorse/prodotti ovvero input/output,
3. livello delle vendite,
4. livello margini/profitto,
5. redditività del capitale investito,
6. redditività del capitale netto.
Prof. Paolo Ricci
Gli strumenti per la programmazione in
ambito pubblico: direct costing e full
costing
Full Costing
Obiettivo
Determinazione del costo pieno nell’ottica dell’integrale copertura dei
costi
Metodologia
I costi di tutti i fattori produttivi che hanno concorso alla realizzazione
o alla semplice definizione dell’oggetto di calcolo devono partecipare
alla sua misurazione
Prof. Paolo Ricci
Gli strumenti per la programmazione in ambito
pubblico: direct costing e full costing
Full Costing
Obiettivo
Determinare il costo indipendentemente da come i costi indiretti si
siano allocati rispetto agli oggetti di costo
Metodologia
Si basa sulla misurazione dei costi variabili
Prof. Paolo Ricci
Gli strumenti per la programmazione in
ambito pubblico: Activity Based Costing
(ABC)
Presupposto
Si basa sulla semplice osservazione che i beni e i servizi, per essere
rispettivamente prodotti e erogati, implicano combinazioni non solo di risorse,
fattori e tecnologie ma l’ordinato sviluppo di insiemi di attività
Metodologia
1. individuazione di tutte le attività poste in essere per conseguire il risultato
produttivo finale;
2. identificazione e descrizione della mappa delle predette attività;
3. determinazione e assegnazione dei costi delle risorse utilizzate alle
singole attività attraverso resource cost driver;
4. individuazione e identificazione dei singoli oggetti di costo e imputazione
ad essi dei costi per mezzo di appositi activity cost driver.
Prof. Paolo Ricci
Gli strumenti per la programmazione in
ambito pubblico: cost management e cost
cutting
La gestione di un’azienda pubblica implica operazioni che danno luogo a
componenti economici negativi e positivi.
Determinazione del valore o della ricchezza creata, in un certo arco
temporale, dall’azienda pubblica
Gli strumenti per la programmazione in
ambito pubblico: cost management e cost
cutting
La corretta misura di tali fenomeni è problematica quando la gestione è
conosciuta esclusivamente nella sua dimensione finanziaria
mantenere un sistema di
autorizzazioni e di controlli
finanziari nella gestione delle
aziende pubbliche
Prof. Paolo Ricci
opportunità di comprendere le
dinamiche economiche nella
gestione delle aziende
pubbliche
Gli strumenti per la programmazione in
ambito pubblico: cost management e cost
cutting
COST MANAGEMENT
Insieme delle tecniche e degli strumenti di analisi e di gestione dei costi
Obiettivi
•
•
•
“giudizi di efficienza interna e di redditività (indagini analitiche sul grado di efficienza
tecnica raggiunto nell’impiego dei fattori produttivi, sul grado di redditività delle
produzioni svolte, ecc.);
valutazioni di contabilità generale e di bilancio (attribuzioni di valori appropriati alle
rimanenze di prodotti e diverse di periodo, alle produzioni interne durevoli, alle
forniture a sezioni aziendali contabilmente distinte, ecc.);
determinazioni di convenienza economica comparata (problemi di scelta fra più
alternative concernenti particolari momenti o aspetti della produzione aziendale,
distintamente considerati, ecc.).”
Prof. Paolo Ricci
Gli strumenti per la programmazione in
ambito pubblico: cost management e cost
cutting
1. costo tecnico, rappresenta le utilità consumate nel processo produttivo,
utilità relative a materiali e a servizi forniti dall’uomo;
2. costo psicologico, rappresenta un sacrificio, una rinuncia da sopportare
in vista di una remunerazione; tale sacrifico risulta sottostante al valore
monetario, che costituisce in questa ottica una sorta di velo;
3. costo monetario, rappresenta l’uscita di moneta, detta anche spesa,
sostenuta per l’acquisto di fattori produttivi.
[Cinquini L., 2003]
Gli strumenti per la programmazione in ambito
pubblico: cost management e cost cutting
COST CUTTING
1. migliorare le relazioni tra i diversi livelli di decisione politica e
amministrativa,
2. sviluppare la consapevolezza del management nei processi
decisionali interni ed esterni,
3. attuare azioni di controllo mirate e specialistiche in grado di assistere
gli interventi correttivi.
Principi e Criteri direttivi Generali (1)
I Decreti Legislativi di cui all’art. 2 della Legge n. 42/2009 sono informati ai seguenti
princìpi e criteri direttivi generali:
Autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria
e contabile di tutti i livelli di governo;
Razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso;
semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti,
trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei princìpi
sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente;
Coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e
all'elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;
Attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle
Regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel
rispetto del principio di solidarietà e dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza;
Prof. Paolo Ricci
Principi e Criteri direttivi Generali (2)
Determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che costituisce
l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di
servizio cui devono tendere le amm. regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai
livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma 2,
lettere m) e p), della Costituzione;
Adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di Regioni, città metropolitane, province e
comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita;
Individuazione dei princìpi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, in modo da
assicurare la redazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e Regioni in base a
criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», coerenti
con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato;
Previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti internet dei bilanci delle Regioni, delle città
metropolitane, delle province e dei comuni, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le
spese pro capite secondo modelli uniformi concordati in sede di Conferenza unificata;
Prof. Paolo Ricci
Principi e Criteri direttivi Generali (3)
Salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario
e rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche;
Superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:
1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali;
2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;
Rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni in tema di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
Esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali
previste dalla legge statale o regionale;
Principi e Criteri direttivi Generali (4)
Tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul
territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e
amministrativa; continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;
Previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad
imposizione da parte dello Stato: 1) istituire tributi regionali e locali; 2) determinare le
variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e città metropolitane
possono applicare nell'esercizio della propria autonomia;
Previsione che la legge regionale possa, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti
stabiliti dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e
sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e
operativa nelle Regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del
D. Lgs. n. 625/1996;
Facoltà delle Regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei
tributi e delle compartecipazioni regionali;
Principi e Criteri direttivi Generali (5)
Esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo;
Previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento
diretto o di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati
abbiano integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato;
Definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra
banca dati utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati
personali;
Premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed
economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non
assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o
l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;
Previsione che le sanzioni a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri
uniformi di redazione dei bilanci, o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della
finanza pubblica;
Docente del modulo
Prof. Paolo Ricci
Principi e Criteri direttivi Generali (6)
Garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di insiemi di
tributi e compartecipazioni, da attribuire alle Regioni e agli enti locali, la cui composizione sia
rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di
governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali tributi;
Previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e
distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le Regioni
ed enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie
potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni
fondamentali degli enti locali;
Trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei
princìpi di efficacia, efficienza ed economicità;
Riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di
Regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e corrispondente riduzione delle risorse statali umane
e strumentali;
Prof. Paolo Ricci
Principi e Criteri direttivi Generali (7)
Individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della
Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti;
Territorialità dei tributi regionali e locali e riferibilità al territorio delle compartecipazioni al gettito dei
tributi erariali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione;
Tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane
e strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi
livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva;
Certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle
funzioni attribuite;
Individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare
riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate.
Prof. Paolo Ricci
Patrimonio di Comuni, Province, Città
Metropolitane e Regioni
Attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate
alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte
o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di
apposite liste che individuino nell'ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire;
Attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità;
Ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni,
province, città metropolitane e regioni;
Individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi
compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale.
La Legge n. 196/2009 “Legge di
contabilità e finanza pubblica”
50/64
Titolo
modulo…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
La Legge n. 196/2009
Obiettivo e finalità
Adeguare il contesto normativo e le regole che presiedono al
governo della finanza pubblica e alla gestione del bilancio
51/64
Titolo
modulo…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
La Legge n. 196/2009
I principali aspetti di riforma
Armonizzazione contabile delle amministrazioni pubbliche
e istituzione di una banca dati unitaria delle informazioni di bilancio e
gestionali
Nuovo ciclo della programmazione e revisione documenti finanziari






Documento di Economia e Finanza (DEF, in precedenza DFP-L. n. 39/2011);
Nota di aggiornamento al DEF;
Disegno di Legge di Stabilità
Disegno di Legge di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato;
Disegno di Legge di Assestamento;
Disegni di Legge collegati alla manovra di finanza.
52/64
Titolo
modulo…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
La Legge n. 196/2009
I principali aspetti di riforma
Controllo qualitativo e quantitativo della spesa
Programma di analisi e valutazione della spesa (cd. Processo di “Spending
Review”)
Miglioramento contenuto informativo documenti di finanza pubblica
Redazione di note esplicative metodologiche, allegati informativi e
monitoraggio periodico di entrate e spese
Bilancio dello Stato classificato per missioni e per programmi
Il programma diventa la nuova unità di voto parlamentare
53/64
Legge di contabilità e
finanza pubblica
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009 –
Supplemento Ordinario n. 245.
54/64
La struttura della Legge
Titolo I: Principi di coordinamento, obiettivi di finanza pubblica e
armonizzazione dei sistemi contabili (artt. 1 - 3);
Titolo II: Misure per la trasparenza e la controllabilità della spesa (artt. 46);
Titolo III: Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica (artt. 7-12);
Titolo IV: Monitoraggio dei conti pubblici (artt. 13-16);
Titolo V: La copertura finanziaria delle leggi (artt. 17-19);
Titolo VI: Il bilancio dello Stato (artt. 20-43);
Titolo VII: Tesoreria degli enti pubblici e programmazione dei flussi di
cassa (artt. 44-48);
Titolo VIII: Controlli di ragioneria e valutazione della spesa (art. 49);
Titolo IX: Testo Unico in materia di contabilità di Stato e tesoreria (art.
50);
Titolo X: Disposizioni Finali e Transitorie (artt. 51-52).
55/64
Gli obiettivi della Legge
«Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica sulla base dei princìpi fondamentali
dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della
finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità».
(Articolo 1, comma 1)
56/64
I Principi della Legge
Ai fini della Legge 196/2009, per Amministrazioni Pubbliche si intendono
gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle
amministrazioni pubbliche individuati dall’ISTAT;
Le disposizioni della Legge 196/2009 si applicano alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di
quanto previsto dai relativi statuti.
(Articolo 1, commi 2 e 5)
57/64
La Delega al Governo
«Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, il
Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per
l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti
locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione
delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della
finanza pubblica. […]».
(Articolo 2, comma 1)
58/64
I Principi e Criteri direttivi per
l’emanazione dei Decreti Delegati
Adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il
consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni
pubbliche;
Definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni
pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla
lettera a);
Adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica
e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti
satellite, al fine di rendere più trasparenti e significative le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche
pubbliche, e adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa
riportate nei bilanci;
Affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità
economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione;
Adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri
organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i
Ministri interessati;
Definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti
secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
59/64
Il Comitato per i principi contabili delle
Amministrazioni Pubbliche
Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente Legge, con decreto del M.E.F., il Comitato per i princìpi
contabili delle Amministrazioni Pubbliche, composto da 23 componenti:
Interno, 1
Esperti, 3
M.E.F., 4
Difesa, 1
Enti Territoriali, 7
Lavoro, 1
Salute, 1
M.I.U.R., 1
Senato, 1
Istat, 1
Camera Dep., 1
Corte Conti, 1
60/64
Il Rapporto sullo stato di
attuazione della Legge
Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette, in allegato alla Relazione sull'economia e la
finanza pubblica, un rapporto sullo stato di attuazione della presente Legge con particolare
riferimento alle attività volte alla realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello
Stato e dei bilanci delle altre Amministrazioni Pubbliche.
(Articolo 3)
61/64
Il Controllo Parlamentare
Il Governo, nel rapporto sullo stato di attuazione della Legge, fornisce alle Commissioni
parlamentari competenti e che ne facciano richiesta, tutte le informazioni utili ad esercitare un
controllo costante sull'attuazione della presente Legge.
In relazione al rapporto stesso, i Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica adottano intese volte a promuovere le attività delle due Camere, anche in forma
congiunta, nonché la collaborazione tra le rispettive strutture di supporto tecnico, con particolare
riferimento ai seguenti ambiti:
a) monitoraggio, controllo e verifica degli andamenti della finanza pubblica;
b) verifica dello stato di attuazione del processo di riforma e dell'adeguamento della struttura
del bilancio;
c) analisi del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo;
d) verifica delle metodologie utilizzate dal Governo per la copertura finanziaria delle diverse
tipologie di spesa;
e) analisi delle metodologie utilizzate per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza
pubblica.
(Articolo 4)
62/64
La nomina del Presidente ISTAT
La Legge n. 196/2009 provvede alla modifica dell'articolo 16, comma 1, del Decreto Legislativo
6 settembre 1989, n. 322, aggiungendo i seguenti periodi:
«La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La
nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza
dei due terzi dei componenti».
(Articolo 5)
63/64
L’accesso alle Banche Dati e
Pubblicità di Elementi Informativi
Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle
banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da
soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica.
(Articolo 5)
«Nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze sono pubblicati, in formato elettronico
elaborabile, i disegni di legge e le leggi di cui agli articoli 11, 21, 33 e 35 con i rispettivi
allegati».
(Articolo 6, comma 2)
64/64
La Programmazione di bilancio e i suoi strumenti
L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle
amministrazioni pubbliche è ispirata al metodo della programmazione, i cui
strumenti sono:
Relazione sull'economia e la finanza pubblica (documento soppresso con L. n. 39/2011  DEF)
Schema di Decisione di finanza pubblica (poi DEF con L. n. 39/2011)
Disegno di legge di stabilità, corredato di una nota tecnico-illustrativa
Disegno di legge del bilancio dello Stato
Disegno di legge di assestamento
Disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica
Aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare al Consiglio dell'U.E. e alla Commissione europea
Specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato
65/64
La Decisione di finanza pubblica (ex DPEF)
La Decisione di finanza pubblica:
contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche
e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo;
definisce gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni
pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti
di previdenza e assistenza sociale;
aggiorna le previsioni per l'anno in corso.
66/64
La Decisione di finanza pubblica (ex DPEF)
67/64
La Decisione di finanza pubblica (ex DPEF)
68/64
La Decisione di finanza pubblica (ex DPEF)
Nella Decisione di finanza pubblica, oltre alla valutazione degli eventuali scostamenti rispetto agli
obiettivi macroeconomici fissati nei precedenti documenti programmatici e alle previsioni contenute
nella Relazione sull’economia e la finanza pubblica, sono riportati:
• l'indicazione della evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di
riferimento; per l'Italia, le previsioni macroeconomiche tendenziali e programmatiche
• le previsioni tendenziali a legislazione vigente
• le previsioni tendenziali del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e del saldo di cassa del settore statale
• una indicazione di massima delle risorse finanziarie necessarie a confermare normativamente gli impegni e gli
interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni precedenti per i principali settori di spesa
• gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno
lordo
• il contenuto del Patto di convergenza, del Patto di stabilità interno e delle sanzioni per gli enti territoriali nel caso
di mancato rispetto di quanto previsto dal Patto di stabilità interno
• l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi programmatici, almeno per un
triennio
• l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica
• l'evidenziazione, a fini conoscitivi, del prodotto potenziale e degli indicatori strutturali programmatici del conto
economico delle pubbliche amministrazioni
69/64
La Manovra di finanza pubblica
Legge di
Stabilità
Manovra
Triennale
di Finanza
Pubblica
La Manovra
contiene, per il
triennio di
riferimento, le
misure
qualitative e
quantitative
necessarie a
realizzare gli
obiettivi
programmatici
Legge di
Bilancio
70/64
La Legge di Stabilità
La Legge di Stabilità dispone annualmente il quadro di riferimento
finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per
il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste
dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli
obiettivi.
Il Disegno di Legge di Stabilità è accompagnato dalla Nota TecnicoIllustrativa (di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c) della Legge).
La nota è un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di
bilancio presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche
amministrazioni, che espone i contenuti della manovra, i relativi effetti sui
saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri
utilizzati per la quantificazione degli stessi.
71/64
La Legge di Stabilità (1)
Indica:
il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale
le variazioni di aliquote, detrazioni e scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del
quantum della prestazione, afferenti a imp. dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore,
nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione
gli importi dei fondi speciali (previsti dall'articolo 18 della Legge) e le corrispondenti tabelle
gli importi, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di
stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie
gli importi, in apposita tabella, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica
evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni
72/64
La Legge di Stabilità (2)
Indica:
gli importi, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente
l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico
altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti
norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio
norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13
norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno, nonché a realizzare
il Patto di convergenza
73/64
La Legge di Stabilità (3)
74/64
La Legge di Stabilità (4)
75/64
La Relazione sull’Economia e la
Finanza Pubblica (1) (soppressa ex L.
39/2011)
La Relazione sull’Economia e la
Finanza:
L'analisi dell'andamento
dell'economia e del conto
economico e del conto di
cassa delle amministrazioni
pubbliche nell'anno
precedente e degli eventuali
scostamenti rispetto agli
obiettivi indicati nella
Decisione di cui all'articolo 10
L'aggiornamento delle
previsioni macroeconomiche,
del conto economico delle
amministrazioni pubbliche e
dei relativi sottosettori
nonché del saldo di cassa
delle amministrazioni
pubbliche per il periodo di
previsione della Decisione e,
in caso di scostamento dagli
obiettivi, le eventuali misure
correttive che il Governo
intende adottare
Le indicazioni sul saldo di
cassa del settore statale e
sulle correlate modalità di
copertura
76/64
La Relazione sull’Economia e la
Finanza Pubblica (2) (soppressa ex L.
39/2011)
La Relazione, in particolare, fornisce le informazioni di dettaglio sui consuntivi e
sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare
riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla
sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo
medio.
Essa fornisce inoltre, in apposita appendice, i dati relativi al bilancio statale
secondo la classificazione economica con particolare riferimento alle principali
tipologie di spesa, tra cui:
a) redditi da lavoro dipendente distinti tra i comparti dei Ministeri, della scuola,
dei Corpi di polizia, delle Forze armate e altri;
b) consumi intermedi, distinti in funzionamento dell'amministrazione, della
difesa, della sicurezza e altre spese per consumi intermedi;
c) trasferimenti correnti e in conto capitale, distinti per i principali programmi.
77/64
La Banca Dati delle
Amministrazioni Pubbliche
Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della
finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per
dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche
provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il M.E.F.,
accessibile alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire i
dati concernenti:
 i bilanci di previsione e le relative variazioni;
 i conti consuntivi e quelli relativi alle operazioni gestionali;
 tutte le informazioni necessarie all'attuazione della Legge.
(Articolo 13, comma 1)
78/64
Il Bilancio di Previsione dello Stato
La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale
di previsione redatto in termini di competenza e cassa.
L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1º
gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
(Articolo 20)
79/64
Il Bilancio di Previsione dello Stato
Il Disegno di Legge del Bilancio di Previsione espone per l'entrata e, per ciascun
Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento
rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività.
Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi quali aggregati diretti al
perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con
la spesa.
La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico Centro di
Responsabilità Amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello
dei Ministeri. I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG
(Classification of the functions of government) di secondo livello. Nei casi in cui ciò non
accada perché il programma corrisponde in parte a due o più funzioni COFOG di
secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di attribuzione da calcolare
sulla base dell'ammontare presunto dei capitoli di diversa finalizzazione ricompresi nel
programma.
(Articolo 21, comma 2)
80/64
Il Bilancio di Previsione dello Stato
In relazione ad ogni singola unità di voto sono indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio
precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si
prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;
c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del
bilancio triennale;
d) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si
prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra
operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate
le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.
(Articolo 21, comma 3)
81/64
Il Bilancio di Previsione dello Stato
Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma sono
distinte:
le spese correnti, con indicazione delle spese di personale;
le spese d'investimento.
82/64
Il Bilancio di Previsione dello Stato
SPESE
(nell’ambito di ciascun Programma)
Spese Non Rimodulabili
quelle per le quali l'amministrazione non ha
la possibilità di esercitare un effettivo
controllo, in via amministrativa, sulle
variabili che concorrono alla loro
formazione, allocazione e quantificazione.
Esse corrispondono alle spese definite
«oneri inderogabili», in quanto vincolate a
particolari meccanismi o parametri che
regolano la loro evoluzione
Spese Rimodulabili
Fattori Legislativi:
ossia
le
spese
autorizzate da espressa
disposizione legislativa
che
ne
determina
l'importo, considerato
quale limite massimo di
spesa, e il periodo di
iscrizione in bilancio.
Spese di
Adeguamento al
Fabbisogno:
ossia
spese
non
predeterminate
legislativamente
che
sono
quantificate
tenendo conto delle
esigenze
delle
amministrazioni
83/64
Il Bilancio di Previsione dello Stato
Bilancio di Previsione
Lo Stato di Gli Stati di Il Quadro
Previsione Previsione Generale
della
Riassuntivo
dell’Entrata
Spesa
(con riferimento al
(distinti per
Ministeri)
triennio)
84/64
Il Bilancio di Previsione dello Stato
85/64
Il Bilancio di Previsione dello Stato
Nota Integrativa al bilancio di previsione
Scheda Illustrativa di ogni programma e
delle leggi che lo finanziano
Ciascuno Stato di
Previsione deve
riportare:
Elenco dei capitoli, articoli e relativi
stanziamenti (per ogni programma)
Riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi
economica e funzionale (per ogni
programma)
Scheda Illustrativa dei capitoli recanti i
fondi settoriali correlati alle principali
politiche pubbliche di rilevanza nazionale
Budget dei costi della relativa
amministrazione
86/64
Il Bilancio Pluriennale
 Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato dal M.E.F., in coerenza con gli
obiettivi indicati nella Decisione di Finanza Pubblica, e copre un periodo di 3 anni;
 Esso, redatto in base alla legislazione vigente per missioni e programmi, in termini
di competenza e di cassa, espone separatamente:
Bilancio Pluriennale
a Legislazione
Vigente
Bilancio Pluriennale
Programmatico
• L'andamento delle entrate e delle
spese in base alla legislazione vigente
• Le previsioni sull'andamento delle
entrate e delle spese tenendo conto
degli effetti degli interventi
programmati nella Decisione
87/64
Il Bilancio Pluriennale
88/64
Il Bilancio Pluriennale
89/64
La Formazione del Bilancio
• In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, i Ministri indicano gli obiettivi di ciascun
Dicastero e quantificano le risorse necessarie per il loro raggiungimento anche mediante proposte di
rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa.
• Il M.E.F. valuta successivamente la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero
e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei
programmi in corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza
della spesa.
• Con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in via compensativa
all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione le dotazioni finanziarie relative ai
fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di
conto capitale per finanziare spese correnti.
• Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di spesa, verificati in base a quanto previsto, formano il
disegno di legge del bilancio a legislazione vigente predisposto dal M.E.F.
• La legge di bilancio è formata apportando al disegno di legge le variazioni determinate dalla legge di
stabilità.
90/64
Il nuovo articolo 81 della Costituzione (dal 2014)
Equilibrio tra Entrate e Spese del Bilancio dello Stato
Indebitamento consentito solo in casi eccezionali e previa autorizzazione delle Camere adottata
a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare
l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle
pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale
91/64
La classificazione delle Entrate
ENTRATE
Titoli
a seconda che siano di
natura tributaria,
extratributaria o che
provengano
dall'alienazione e
dall'ammortamento di
beni patrimoniali, dalla
riscossione di crediti o
dall'accensione di
prestiti
Ricorrenti e
Non
Ricorrenti
a seconda che si
riferiscano a proventi la
cui acquisizione sia
prevista a regime
ovvero limitata ad uno
o più esercizi
Tipologie
ai fini
dell'approvazione
parlamentare e
dell'accertamento dei
cespiti
Categorie
secondo la natura dei
cespiti
Capitoli
eventualmente
suddivisi in articoli
secondo il rispettivo
oggetto, ai fini della
rendicontazione
92/64
La classificazione delle Spese
SPESE
Missioni
come definite all'articolo 21,
comma 2, terzo periodo
Programmi
sono suddivisi in
macroaggregati per spese di
funzionamento, per interventi,
per trattamenti di quiescenza e
altri trattamenti integrativi o
sostitutivi di questi ultimi, per
oneri del debito pubblico, per
oneri comuni di parte corrente,
per investimenti e per oneri
comuni in conto capitale.
Capitoli
secondo l'oggetto della spesa.
I capitoli, classificati secondo il
contenuto economico e
funzionale, costituiscono le
unità elementari ai fini della
gestione e della
rendicontazione e possono
essere ripartiti in articoli
93/64
I Fondi nello Stato di Previsione
della Spesa del M.E.F.
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Parte Corrente
Parte in C/Capitale
• Fondo di Riserva per le Spese
• Fondo Speciale per la riassegnazione
Obbligatorie (art. 26);
dei Residui Passivi della Spesa in
c/capitale eliminati negli esercizi
• Fondo Speciale per la riassegnazione
precedenti per perenzione
dei Residui Passivi della spesa di parte
amministrativa (art. 27).
corrente eliminati negli esercizi
precedenti per perenzione
amministrativa (art. 27);
• fondo di riserva per le spese impreviste
(art. 28);
• fondo di riserva per l'integrazione delle
autorizzazioni di cassa (art. 29).
94/64
Assestamento e Variazioni di Bilancio
Entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle
finanze presenta un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle
previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi
e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31
dicembre precedente.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere alle
variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti
legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di
previsione indicando, per ciascun capitolo, le dotazioni sia di competenza
sia di cassa.
Docente del modulo
Prof. Paolo Ricci
Tutor
Dott. Renato Civitillo
95/64
Gli Impegni
I dirigenti, nell'ambito delle
attribuzioni ad essi demandate per
legge, impegnano ed ordinano le
spese nei limiti delle risorse assegnate
in bilancio.
Restano ferme le disposizioni speciali
che attribuiscono la competenza a
disporre impegni e ordini di spesa ad
organi costituzionali dello Stato dotati
di autonomia contabile.
Formano impegni sugli stanziamenti
di competenza le sole somme dovute
dallo Stato a seguito di obbligazioni
giuridicamente perfezionate.
Gli impegni assunti possono riferirsi
soltanto all'esercizio in corso.
Previo assenso del M.E.F., per le spese
correnti possono essere assunti
impegni estesi a carico di esercizi
successivi, nei limiti delle risorse
stanziate nel bilancio pluriennale a
legislazione vigente, ove ciò sia
indispensabile per assicurare la
continuità dei servizi, e quando si
tratti di spese continuative e
ricorrenti, se l'amministrazione ne
riconosca la necessità o la
convenienza.
Le spese per stipendi ed altri assegni
fissi equivalenti, pensioni ed assegni
congeneri sono imputate alla
competenza del bilancio dell'anno
finanziario in cui vengono disposti i
relativi pagamenti, fatta eccezione per
le competenze dovute a titolo di
arretrati relativi ad anni precedenti
derivanti da rinnovi contrattuali per le
quali è consentita l'imputazione in
conto residui.
Alla chiusura dell'esercizio finanziario
il 31 dicembre, nessun impegno può
essere assunto a carico dell'esercizio
scaduto. Gli uffici centrali del bilancio
e le ragionerie territoriali dello Stato
per le spese decentrate si astengono
dal ricevere atti di impegno che
dovessero pervenire dopo tale data,
fatti salvi quelli direttamente
conseguenti all'applicazione di
provvedimenti legislativi pubblicati
nell'ultimo quadrimestre dell'anno.
96/64
Il Rendiconto Generale dello Stato
 Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il
Rendiconto Generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per
missioni e programmi.
RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Conto Generale
del Patrimonio
Conto del Bilancio
a)
Entrate di
competenza
dell'anno,
accertate,
riscosse o
rimaste da
riscuotere;
b)
Spese di
competenza
dell'anno,
impegnate,
pagate o rimaste
da pagare;
c)
Gestione dei
residui attivi e
passivi degli
esercizi
anteriori;
d)
Somme versate
in tesoreria e
quelle pagate
per ciascun
capitolo del
bilancio
distintamente in
conto
competenza e in
conto residui;
e)
Conto totale dei
residui attivi e
passivi che si
tramandano
all'esercizio
successivo.
a)
Attività e le
Passività
finanziarie e
patrimoniali con
le variazioni
derivanti dalla
gestione del
bilancio e quelle
verificatesi per
qualsiasi altra
causa;
b)
Dimostrazione
dei vari punti di
concordanza tra
la contabilità del
bilancio e quella
patrimoniale.
97/64
Il Rendiconto Generale dello Stato
98/64
Gli Allegati al Rendiconto
Generale dello Stato
In apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato sono illustrate le risultanze
economiche per ciascun Ministero;
I costi sostenuti sono rappresentati secondo le voci del piano dei conti, distinti per programma e per
centri di costo;
La rilevazione dei costi sostenuti dall'amministrazione include il Prospetto di Riconciliazione che
collega le risultanze economiche con quelle della gestione finanziaria delle spese contenute nel conto
del bilancio;
Il rendiconto Generale dello Stato contiene inoltre l'illustrazione delle risultanze delle spese relative
ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per
finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo
sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.
99/64
La Nota Integrativa al Rendiconto
Generale
Al Rendiconto Generale è allegata per ciascuna amministrazione una Nota Integrativa,
articolata in due sezioni:
Prima Sezione
Seconda Sezione
• Contiene il rapporto sui
risultati, che espone l'analisi e
la valutazione del grado di
realizzazione degli obiettivi
indicati nella nota integrativa
al bilancio di previsione.
• Illustra, con riferimento ai
programmi, i risultati finanziari
ed espone i principali fatti della
gestione, motivando gli
eventuali scostamenti tra le
previsioni iniziali di spesa e
quelle finali indicate nel
rendiconto generale.
100/64
La Nota Integrativa al Rendiconto
Generale
101/64
La Nota Integrativa al Rendiconto
Generale
102/64
Il passaggio al Bilancio di sola Cassa
Bilancio in
termini di
Competenza e
Cassa
Bilancio in
termini di sola
Cassa
Uno o più Decreti
Legislativi emanati dal
Governo
103/64
Il passaggio al Bilancio di sola
Cassa: principi e criteri direttivi (1)
affiancamento al bilancio di cassa, a fini conoscitivi, di un corrispondente prospetto redatto in
termini di competenza
adozione di sistemi contabili di rilevazione che assicurino la disponibilità dei dati relativi alle
posizioni debitorie e creditorie dello Stato anche al fine della compilazione di un elenco degli
impegni in modo da evitare la formazione di situazioni debitorie
rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per
la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati in
ambito comunitario
previsione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa
dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile
previsione dell'obbligo, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano
finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla base del
quale ordina e paga le spese
104/64
Il passaggio al Bilancio di sola
Cassa: principi e criteri direttivi (2)
adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge in conseguenza dell'adozione del
bilancio di cassa e previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina e lo
smaltimento dei residui passivi accertati al momento dell'effettivo passaggio al bilancio di cassa
considerazione, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al presente comma, dei
risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2
finizione di limiti all'assunzione di obbligazioni da parte del dirigente responsabile in relazione
all'autorizzazione di cassa disponibile, con previsione di appositi correttivi che tengano conto delle
caratteristiche delle diverse tipologie di spesa
previsione della graduale estensione dell'applicazione del bilancio di cassa alle altre
amministrazioni pubbliche
105/64
Il passaggio al Bilancio di sola
Cassa: le sperimentazioni
 Ai fini dell'attuazione del passaggio al Bilancio di sola Cassa, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
avvia un'apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi
finanziari;
 Le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, i relativi termini e le modalità
di attuazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con le medesime amministrazioni.
106/64
Il Saldo di Cassa del Settore Statale
Saldo di
Cassa
del Settore
Statale
Fabbisogno da
finanziare
attraverso
emissioni di titoli
di Stato ed altri
strumenti a
breve e lungo
termine
È il risultato del consolidamento tra
flussi di cassa del bilancio dello
Stato e della Tesoreria statale
107/64
Il Saldo di Cassa delle
Amministrazioni Pubbliche
Saldo di Cassa
delle Amministrazioni Pubbliche
È il risultato del consolidamento
dei flussi di cassa fra i diversi
sottosettori
108/64
Il ricorso al Mercato delle
Amministrazioni Pubbliche
Stipulazione di Contratti per
operazioni finanziarie costituenti
debitore un'amministrazione
pubblica
Inserimento di una clausola che prevede, a carico degli istituti
finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro 10
giorni dalla stipula, al M.E.F., all'ISTAT ed alla Banca d'Italia,
l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con
indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo
piano delle erogazioni e del piano di ammortamento
distintamente per quota capitale e quota interessi, ove
disponibile.
In caso di mancata
o tardiva
trasmissione della
comunicazione, è
applicata a carico
dell'istituto
finanziatore una
sanzione
amministrativa pari
allo 0,5%
dell'importo
dell'operazione
109/64
Riforma e Potenziamento del sistema
dei controlli di ragioneria e del
programma di analisi e valutazione
della spesa
Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi per il potenziamento dell'attività di analisi e valutazione
della spesa e per la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile, secondo i
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio della
Ragioneria generale dello Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma di
analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali;
b) condivisione tra il M.E.F., gli organismi indipendenti di valutazione della performance (di
cui all'art. 14 del D. Lgs. N. 150/2009, e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle
relative banche dati;
c) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei
dati di cui alla lettera b) da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni
interessate, commisurate ad una percentuale della loro retribuzione di risultato compresa
tra un minimo del 2% e un massimo del 7%;
d) graduale estensione del programma di analisi e valutazione della spesa alle altre
amministrazioni pubbliche;
e) riordino del sistema dei controlli preventivi e dei controlli successivi, loro semplificazione
e razionalizzazione, nonché revisione dei termini attualmente previsti per il controllo.
110/64
Il T.U. delle disposizioni in materia di
contabilità di Stato e di tesoreria
Il Governo è delegato ad adottare un Decreto Legislativo recante un Testo Unico
delle disposizioni in materia di contabilità di Stato nonché in materia di
tesoreria sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi contabili,
al fine di assicurare il coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di
responsabilità dirigenziale;
b) riorganizzazione dei conti di tesoreria, in modo che essi siano raccordabili con
gli schemi classificatori adottati per il bilancio dello Stato;
c) razionalizzazione della disciplina della tesoreria unica;
d) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge e dalla normativa
di contabilità pubblica in considerazione dell'adozione del bilancio di cassa;
e) modifica o abrogazione espressa delle norme preesistenti incompatibili con le
disposizioni della presente legge.
111/64
Il D.Lgs. N. 118/2011
112/99
Titolo
modulo…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il D.Lgs. n. 118/2011
L. n. 42/2009
L. n. 196/2009
D.Lgs. n. 118/2011
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
113/99
Titolo
modulo…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il D.Lgs. n. 118/2011
Gli strumenti del D.Lgs. n. 118/2011
Principi contabili per il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici
a) Nuovo principio della contabilità economico-patrimoniale;
b) Nuovo principio della competenza finanziaria “potenziato”.
Piano integrato dei conti
Articolazione del bilancio per missioni e programmi
114/99
Titolo
modulo…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il D.Lgs. n. 118/2011
Gli strumenti del D.Lgs. n. 118/2011
Bilancio Consolidato pubblico
Piano degli Indicatori
Sperimentazione
Docente del modulo
Prof. Paolo Ricci
Tutor
Dott. Renato Civitillo
115/99
Il Decreto legislativo correttivo e
integrativo del D.Lgs. n. 118/2011
Titolo
modulo…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il Decreto legislativo correttivo e integrativo
del D.Lgs. n. 118/2011
Approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 31
gennaio 2014, coordinato con l’Intesa del 3 aprile 2014, è
stato approvato in via definitiva l’8 agosto 2014
117/99
Titolo I
Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome
e gli enti locali
IL “NUOVO” D.LGS. N. 118/2011
118/99
Oggetto e ambito di applicazione (art. 1)
Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di:
•
•
•
Regioni (ad eccezione dei casi previsti dal Titolo II);
Enti Locali;
Enti e organismi strum. di EE.LL. (art. 11-ter).
A decorrere dal 1 gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative
regionali incompatibili con il decreto.
119/99
Adozione di sistemi contab. omogenei (art. 2)
Contabilità
Finanziaria
Contabilità
EconomicoPatrimoniale
Rilevazione unitaria dei fatti di gestione
120/99
Principi contabili generali e applicati (art. 3)
La gestione delle AA. PP. è conformata a:
Principi Contabili Generali
(Allegato 1)
Principi Contabili Applicati
Principio cont. applic. della programmazione
(Allegato 4/1)
Principio cont. app. della contabilità finanziaria
(Allegato 4/2)
Principio cont. app. della contab. econ.-patrim.
(Allegato 4/3)
Principio contab. applic. del bilancio consolidato
(Allegato 4/4)
121/99
Principi contabili generali e applicati (art. 3)
Principi Contabili Generali
1.
2.
3.
4.
5.
Principio dell'annualità
Principio dell'unità
Principio dell'universalità
Principio dell'integrità
Principio della veridicità, attendibilità,
correttezza e comprensibilità
6. Principio della significatività e
rilevanza
7. Principio della flessibilità
8. Principio della congruità
9. Principio della prudenza
10. Principio della coerenza
11. Principio della continuità e della
(Allegato 1)
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
costanza
Principio della comparabilità e della
verificabilità
Principio della neutralità
Principio della pubblicità
Principio dell'equilibrio di bilancio
Principio della competenza
finanziaria
Principio della competenza
economica
Principio della prevalenza della
sostanza sulla forma
122/99
Principi contabili generali e applicati (art. 3)
Principio Contabile Generale della Competenza Finanziaria
 Riaccertamento dei residui attivi e passivi, con verifica, ai fini del rendiconto, delle
ragioni del loro mantenimento;
 Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di
riferimento, ma non incassate;
 Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o
liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate;
 Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato,
sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili;
 La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo
pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi,
l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.
123/99
Principi contabili generali e applicati (art. 3)
Fondo Pluriennale Vincolato (c. 5)
ENTRATA
SPESA
•
•
Importo pari alle spese che si prevede
di impegnare nel corso del primo anno
considerato nel bilancio, con
imputazione agli esercizi successivi e
alle spese già impegnate negli esercizi
precedenti con imputazione agli esercizi
successivi a quello considerato.
parte corrente
conto capitale
per un importo corrispondente alla
sommatoria degli impegni assunti negli
esercizi precedenti ed imputati sia
all’esercizio considerato sia agli esercizi
successivi, finanziati da risorse
accertate negli esercizi precedenti,
A decorrere dal 2015
124/99
Principi contabili generali e applicati (art. 3)
Fondo Pluriennale Vincolato (c. 5)
Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al
principio generale della competenza, le AA.PP. provvedono,
contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento
straordinario dei residui, consistente:
a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non
corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1°
gennaio 2015 ;
b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da
iscrivere in entrata del bilancio dell’esercizio 2015, distintamente per la
parte corrente e per il conto capitale e nella rideterminazione del
risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del
riaccertamento dei residui di cui alla lettera a)
125/99
Principi contabili generali e applicati (art. 3)
Fondo Pluriennale Vincolato (c. 5)
c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio,
del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di
previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva,
in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a);
d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione
della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile,
secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4/2;
e) nell’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1°
gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera
b), al fondo crediti di dubbia esigibilità.
126/99
Principi contabili generali e applicati (art. 3)
Rinvio adozione dei principi applicati contabilità economicopatrimoniale (c. 12)
 Adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale
 Affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità
finanziaria (art. 2, c. 1-2);
 Adozione piano dei conti integrato (art. 4)
Facoltà di rinvio all’anno 2016
(tranne gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione 2014)
127/99
Commissione per l’armonizzazione degli enti
territoriali (art. 3-bis)
 Istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze;
 Funzioni:
•
•
promuovere l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali (esclusi
gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le
risorse destinate al SSN;
aggiornare gli allegati al titolo I del D.Lgs. 118/2011 in relazione al
processo evolutivo delle fonti normative e alle esigenze del monitoraggio
e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della
raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema
europeo dei conti nazionali;
 La Commissione agisce in reciproco raccordo con l’Osservatorio sulla
finanza e la contabilità degli enti locali (art. 154 TUEL).
128/99
Piano dei Conti integrato (art. 4)
 Obiettivo:
• consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici,
nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle
amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti
nazionali;
 Le AA.PP. trasmettono:
•
•
le previsioni di bilancio, aggregate secondo la struttura del quarto
livello de piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni
pubbliche (art. 13, c. 3, L. n. 196/2009) al fine di facilitare il
monitoraggio e il confronto delle grandezze di finanza pubblica rispetto
al consuntivo;
le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano
dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (art. 13,
c. 3, L. n. 196/2009) al fine di fornire supporto all' analisi degli
scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni
129/99
La transazione elementare (art. 5)
 Ogni atto gestionale genera una transazione elementare;
 Ad ogni transazione elementare è attribuita una codifica che deve
consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei
conti integrato;
 Le AA.PP. organizzano il proprio sistema informativo-contabile in modo
tale da non consentire l’accertamento, la riscossione o il versamento di
entrate e l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento di spese,
in assenza di una codifica completa che ne permetta l’identificazione
130/99
Adeguamento SIOPE (art. 8)
Dal 1 gennaio 2017 le codifiche SIOPE degli enti territoriali e
dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono sostituite
con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato.
Le codifiche SIOPE degli enti in contabilità civilistica sono
aggiornate in considerazione della struttura del piano dei conti
integrato degli enti in contabilità finanziaria
131/99
Il sistema di bilancio (art. 9)
 Strumento essenziale per il processo di programmazione,
previsione, gestione e rendicontazione;
 Finalità:
• fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli
in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente, a
favore dei soggetti interessati al processo di decisione
politica, sociale ed economico-finanziaria.
132/99
Bilancio di previsione finanziario (art. 10) (1)




almeno triennale;
ha carattere autorizzatorio;
è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione;
le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per
ciascun esercizio;
 a seguito di eventi intervenuti successivamente all’approvazione del
bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al
solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura
autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione (per i quali non
possono essere assunte obbligazioni giuridiche);
133/99
Bilancio di previsione finanziario (art. 10) (2)
 Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di
competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in
cui le obbligazioni passive sono esigibili;
 Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad
impegni di spesa corrente:
 sugli esercizi successivi a quello in corso a meno che non siano
connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per
garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali;
 sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese
derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a
prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all’articolo 1677 cc.
134/99
Schemi di bilancio (art. 11)
Le AA.PP. adottano
 comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali;
 comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi
strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi
controllati:
 allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione
finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di
competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate
e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi
riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli
equilibri;
 allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della
gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i
prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli
equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;
 allegato n. 11, concernente lo schema del bilancio consolidato
disciplinato dall’articolo11-ter.
135/99
Schemi di bilancio: rendiconto semplificato
(Art. 11, c. 2)
Le AA.PP. redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da
divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei
dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e
strumentali utilizzate dall’ente nel perseguimento delle diverse finalità
istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed
alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini.
136/99
Schemi di bilancio: allegati al bilancio di
previsione finanziario (Art. 11, c. 3)
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di
previsione;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli
anni considerati nel bilancio di previsione [facoltativo per i Comuni con pop.
<5.000 ab.];
f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle
funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione [facoltativo per i Comuni con pop. < 5.000 ab.];
g) la nota integrativa;
h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
137/99
Schemi di bilancio: allegati al rendiconto della
gestione (Art. 11, c. 4) (1)
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie [facoltativo per i
Comuni con pop. < 5.000 ab.];
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati [facoltativo
per i Comuni con pop. < 5.000 ab.];
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli
esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione [facoltativo per i
Comuni con pop. < 5.000 ab.];
138/99
Schemi di bilancio: allegati al rendiconto della
gestione (Art. 11, c. 4) (2)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e
programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal
periodo di programmazione 2014 – 2020;
per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali [facoltativo per i
Comuni con pop. < 5.000 ab.];
per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle
funzioni delegate dalle regioni [facoltativo per i Comuni con pop. < 5.000 ab.];
il prospetto dei dati SIOPE;
l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento
dei termini di prescrizione;
la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le modalità
previste dal comma 6;
la relazione del collegio dei revisori dei conti.
139/99
Schemi di bilancio: la nota integrativa (Art. 11, c. 5)
(1)
La nota integrativa indica:
a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare
riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali
e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non
è previsto l’accantonamento a tale fondo;
b) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i
vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e
altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
c) l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente
attribuiti dall’ente;
d) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col
ricorso al debito e con le risorse disponibili;
140/99
Schemi di bilancio: la nota integrativa (Art. 11, c. 5)
(2)
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato
comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non
hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla
definizione dei relativi cronoprogrammi;
f) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e
di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti
relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono
una componente derivata;
h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci
consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto
previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del TUEL;
i) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota
percentuale;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
l’interpretazione del bilancio.
141/99
Schemi di bilancio: la relazione sulla gestione (Art.
11, c. 6) (1)
Finalità
Documento illustrativo della gestione dell’ente, nonché dei fatti di rilievo
verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione
utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.
Contenuto
a) i criteri di valutazione utilizzati;
b) le principali voci del conto del bilancio;
c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso
d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle
quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1°
gennaio dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla
legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri
finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
142/99
Schemi di bilancio: la relazione sulla gestione (Art.
11, c. 6) (2)
d) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i
vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da
mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque
anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi,
compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
f) l’elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell’esercizio sui
capitoli di entrata e di spesa riguardanti l’anticipazione, evidenziando
l’utilizzo medio e l’utilizzo massimo dell’anticipazione nel corso dell’anno,
nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale
dell’integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell’anticipazione attivata al
netto dei relativi rimborsi;
g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
143/99
Schemi di bilancio: la relazione sulla gestione (Art.
11, c. 6) (3)
h) l’elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i
relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito
internet;
i) l’elenco delle partecipazioni dirette possedute con l’indicazione della
relativa quota percentuale;
j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti
strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa,
asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente
eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l’ente
assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio
finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione
delle partite debitorie e creditorie;
k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti
finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una
componente derivata;
144/99
Schemi di bilancio: la relazione sulla gestione (Art.
11, c. 6) (4)
l) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore
di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l’indicazione delle
eventuali richieste di escussione nei confronti dell’ente e del rischio di
applicazione dell’articolo 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n.
350;
m) l’elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare
dell’ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con
l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da
essi prodotti;
n) gli elementi richiesti dall'articolo 2427 e dagli altri articoli del codice civile,
nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili
applicabili;
o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla
legge o necessarie per l’interpretazione del rendiconto.
145/99
Schemi di bilancio: il rendiconto consolidato (Art. 11,
c. 8-9)
Ambito di applicazione
Le AA.PP. articolate in organismi strumentali;
Contenuto
 conto del bilancio, (con relativi riepiloghi);
 prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli
equilibri;
 stato patrimoniale;
 conto economico.
146/99
Schemi di bilancio: anno 2015
(Art. 11, c. 12)
Adozione degli schemi di
bilancio e di rendiconto
vigenti nel 2014
• con pieno valore giuridico
Affiancamento dei nuovi
schemi di bilancio e
rendiconto (art. 11, c. 1)
• con funzione conoscitiva
Bilancio Pluriennale 2015-2017
Adottato secondo lo schema vigente al 2014  Funzione Autorizzatoria
Fondo Pluriennale Vincolato (Bil. Annuale/pluriennale)
Per il 2015, è inserito:
o Sezione Entrata  prima voce dell’Entrata
o Sezione Spese  per singoli stanziamenti
147/99
Schemi di bilancio: anno 2015
(Art. 11, c. 13)
Nuovo Schema del Bilancio di previsione 2015
Schema  Allegato 9
Nuovo Schema del Rendiconto della Gestione 2015
• Schema  Allegato 10
• Per le AA.PP. che hanno optato per il rinvio di applicaz. ex art. 13, c. 3, il
rendiconto 2015 non comprende CE e SP: alla prima applicazione del
“nuovo” rendiconto deve essere allegato SP iniziale.
148/99
Schemi di bilancio: anno 2016
(Art. 11, c. 14)
Adozione a regime dei nuovi schemi di bilancio con piena efficacia
Giuridica
Autorizzatoria
149/99
Schemi di bilancio: Bilancio Consolidato (Art. 11-bis)
 Modalità e criteri
Principio applicato del bilancio consolidato (Allegato 4/4);
 Contenuto
1. Conto Economico Consolidato;
2. Stato Patrimoniale Consolidato;
3. Allegati:
• relazione sulla gestione consolidata (comprende la nota
integrativa);
• relazione del collegio dei revisori dei conti.
 Rinvio
Facoltà di rinvio al 2016 (tranne gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione 2014)
150/99
Enti Strumentali Controllati
(Art. 11-ter, c. 1) (1)
 Definizione
Azienda o Ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l’ente
locale ha una delle seguenti condizioni:
a) possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili
nell’ente o nell’azienda;
b) potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o
rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali,
competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore,
nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla
programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;
151/99
Enti Strumentali Controllati
(Art. 11-ter, c. 1) (2)
c) maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli
organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le
politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla
pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o
dell’azienda;
d) obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per
percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
e) influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi
in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio
pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono
prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti, comportano
l’esercizio di influenza dominante.
152/99
Enti Strumentali Partecipati
(Art. 11-ter, c. 2) (2)
 Definizione
Azienda o Ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l’ente
locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni che
qualificano il controllo (di cui all’art. 11-ter, c. 1)
153/99
Enti Strumentali: tipologie
(Art. 11-ter, c. 3) (1)
 Tipologie
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
servizi istituzionali, generali e di gestione;
istruzione e diritto allo studio;
ordine pubblico e sicurezza;
tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
politiche giovanili, sport e tempo libero;
turismo;
assetto del territorio ed edilizia abitativa;
sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente;
trasporti e diritto alla mobilità;
154/99
Enti Strumentali: tipologie
(Art. 11-ter, c. 3) (2)
 Tipologie
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
soccorso civile;
diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
tutela della salute;
Sviluppo economico e competitività;
politiche per il lavoro e la formazione professionale;
agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
energia e diversificazione delle fonti energetiche;
relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
relazioni internazionali.
155/99
Società Controllate (Art. 11-quater)
 Definizione
Società nella quale la regione o l’ente locale ha una delle seguenti
condizioni:
a. possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti
parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per
esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;
b. diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di
esercitare un’influenza dominante, quando la legge consente
tali contratti o clausole.
N.B.
In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi
2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse
controllate ai sensi dell'art. 2359 cc.
156/99
Società Partecipate
(Art. 11-quinquies)
 Definizione
Società nella quale la regione o l’ente locale, direttamente o
indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea,
pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di società quotata.
 Tipologie
Medesime degli enti strumentali
N.B.
In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi
2015 – 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si
intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di sevizi pubblici
locali della regione o dell’ente locale, indipendentemente dalla quota di
partecipazione.
157/99
Missioni e Programmi (Art. 13)
 Definizione
Missioni  funzioni principali e obiettivi strategici perseguiti dalle AA.
PP., utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse
destinate;
Programmi  aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli
obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Costituiscono l’unità di voto
per l’approvazione del bilancio di previsione.
158/99
Classificazione delle Spese (Art. 14)
Tutti i documenti di bilancio (consuntivi e previsivi) delle AA.PP.
ripartiscono le Spese in:
 Missioni, definite in relazione al riparto di competenza di cui agli
articoli 117 e 118 della Costituzione;
 Programmi, articolati in titoli e, ai fini della gestione, ripartiti in
macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli.
159/99
Classificazione delle Entrate
(Art. 15)
Le Entrate sono ripartite in:
 Titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
 Tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di
ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell’approvazione in termini di
unità di voto. Ai fini della gestione e della rendicontazione le tipologie
sono ripartite in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli
secondo il rispettivo oggetto.
160/99
Flessibilità degli stanziamenti di bilancio (Art. 16)
Al fine di migliorare l’utilizzo delle risorse pubbliche, anche in termini di
riqualificazione della spesa, le AA.PP., possono effettuare, in sede di
gestione, variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei
programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a
provvedimenti di trasferimento del personale all’interno
dell’amministrazione.
Resta in ogni caso precluso l’utilizzo delle entrate in conto capitale e
derivanti dall’accensione di prestiti per il finanziamento delle spese
correnti.
161/99
Tassonomia per enti in contabilità civilistica (Art. 17)
 Strumenti
• Budget Economico;
• Rendiconto finanziario in termini di cassa (ex art. 2428, c. 2
cc.)
• Prospetto per la ripartizione della spesa in missioni e
programmi (Allegato 15)
162/99
Termini di approvazione dei bilanci (Art. 18)
 Bilancio di Previsione (o budget economico)
31 dicembre (dell’anno precedente).
 Rendiconto (o bilancio d’esecizio)
30 aprile (dell’anno successivo);
31 luglio (dell’anno successivo) per le Regioni, con
approvazione della Giunta entro il 30 aprile.
 Bilancio Consolidato
30 settembre (dell’anno successivo).
163/99
Indicatori di bilancio: il Piano degli indicatori e dei
risultati attesi di bilancio (Art. 18-bis)
 Obiettivo
Consentire la comparazione dei bilanci.
 Modalità
Presentazione del Piano entro 30 gg. dall’approvazione del
bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio
consuntivo o del bilancio di esercizio.
 Pubblicità
Il Piano è divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito
internet istituzionale dell’amministrazione (sezione
“Trasparenza, valutazione e merito”). Inoltre, esso è allegato
ai documenti di bilancio o rendiconto.
164/99
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Focus:
Il fondo pluriennale vincolato
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Il Fondo Pluriennale Vincolato (Art. 3, c. 4)
Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza
finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono,
annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del
rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. […]
 Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili
nell'esercizio di riferimento, ma non incassate.
 Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o
liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.
Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato,
sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione
degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di
spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo
pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Il Fondo Pluriennale Vincolato (Art. 3, c. 4)
(segue)
Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti
correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla
reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento
amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto
dell'esercizio precedente.
Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio
provvisorio o della gestione provvisoria.
Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non
corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Il Fondo Pluriennale Vincolato (Art. 3, c. 5)
Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza
finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, a
decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1,
lettere a) e b), il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni
sorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato,
costituito:
a) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo,
per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi
precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi,
finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo le
modalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1;
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Il Fondo Pluriennale Vincolato (Art. 3, c. 5)
(segue)
b) nella spesa, da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato», per ciascuna
unita' di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun
titolo di spesa. Il fondo e' determinato per un importo pari alle spese che si prevede
di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli
esercizi successivi e alle spese gia' impegnate negli esercizi precedenti con
imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura della quota
del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi
precedenti e' costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura
della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di
impegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, e'
costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di
riferimento.
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Il Fondo Pluriennale Vincolato: la costituzione (Art. 3, c. 7)
Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio
generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni
pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione
nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economicofinanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al
riaccertamento straordinario dei residui, consistente:
a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono
obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. […]
Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi
nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2.
Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni
giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Il Fondo Pluriennale Vincolato: la costituzione (Art. 3, c. 7)
b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in
entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il
conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i
residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione
del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei
residui di cui alla lettera a);
c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del
bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione
finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della
cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di
entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la
reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti
il fondo pluriennale vincolato;
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Il Fondo Pluriennale Vincolato: la costituzione (Art. 3, c. 7)
d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della
lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i
criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato
n. 4/2.
La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate
riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i
casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;
e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1°
gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al
fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i
criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.
4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è
capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Il Fondo Pluriennale Vincolato: la costituzione (Art. 3, c. 8)
L’operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto
deliberativo.
Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui
non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili.
La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la
rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione,
secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al
Consiglio.
In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1°
gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si
applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'art. 141 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Determinazione e utilizzo del fondo
pluriennale vincolato: un esempio
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Il Fondo Pluriennale Vincolato: un esempio
Nel 2013, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2014 e del
bilancio pluriennale 2014-2016, l’ente locale programma di realizzare una
scuola primaria per un importo totale di 400, finanziando tale spesa con un
mutuo che garantisce l’erogazione immediata dell’intero importo.
La progettazione e la costruzione della scuola richiederà tre anni oltre al
2014; pertanto la spesa risulterà imputata agli esercizi 2014, 2015, 2016 e
2017 (il cronoprogramma dell’opera stabilisce che nel 2014 si spenderanno
100 per la progettazione, mentre negli anni 2015, 2016 e 2017 la spesa per
la realizzazione sarà di 100 per ciascun anno).
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Il Fondo Pluriennale Vincolato: un esempio
BILANCIO DI PREVISIONE 2014
Spesa
PREVISIONE DI
SPESA
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
TITOLO
Spese in
c/capitale
IMPORTO INZIALE
TIPOLOGIA
4.2
€ 400
6
2
Accensione mutui e
altri finanziamenti a
M/L termine
(di cui al Fondo Pluriennale Vincolato € 300)
TOTALE SPESA
€ 400
€ 400
300
TOTALE ENTRATA
€ 400
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Il Fondo Pluriennale Vincolato: un esempio
PEG 2014
Spesa
ATTIVITÀ
DELL’ENTE
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
PIANO DEI CONTI
IMPORTO INZIALE
Mutuo per
realizzazione Scuola
E.6.03.01.04.999
€ 400
PIANO DEI CONTI
Progettazione
Scuola
Fondo
Pluriennale
Vincolato per
Scuola –
esercizio 2014
4.2
€ 100
U.2.02.03.05.001
4.2
€ 300
U.2.05.02.01.000
TOTALE SPESA
€ 400
TOTALE ENTRATA
€ 400
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Il Fondo Pluriennale Vincolato: un esempio
BILANCIO DI PREVISIONE 2015
Spesa
PREVISIONE DI
SPESA
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
TITOLO
Spese in
c/capitale
IMPORTO INZIALE
TIPOLOGIA
4.2
€ 300
-
2
Fondo Pluriennale
Vincolato per Spese
in c/capitale
(di cui al Fondo Pluriennale Vincolato € 200)
TOTALE SPESA
€ 300
€ 300
-
TOTALE ENTRATA
€ 300
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Il Fondo Pluriennale Vincolato: un esempio
PEG 2015
Spesa
ATTIVITÀ
DELL’ENTE
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
PIANO DEI CONTI
IMPORTO INZIALE
Fondo Pluriennale
Vincolato per Spese
in c/capitale
-
€ 300
PIANO DEI CONTI
1° SAL
realizzazione
scuola
Fondo
Pluriennale
Vincolato per
Scuola –
esercizio 2014
4.2
€ 100
U.2.02.03.09.003
4.2
€ 200
U.2.05.02.01.000
TOTALE SPESA
€ 300
TOTALE ENTRATA
€ 300
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Il Fondo Pluriennale Vincolato: un esempio
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
Spesa
PREVISIONE DI
SPESA
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
TITOLO
Spese in
c/capitale
IMPORTO INZIALE
TIPOLOGIA
4.2
€ 200
-
2
Fondo Pluriennale
Vincolato per Spese
in c/capitale
(di cui al Fondo Pluriennale Vincolato € 100)
TOTALE SPESA
€ 200
€ 200
-
TOTALE ENTRATA
€ 200
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Il Fondo Pluriennale Vincolato: un esempio
PEG 2016
Spesa
ATTIVITÀ
DELL’ENTE
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
PIANO DEI CONTI
IMPORTO INZIALE
Fondo Pluriennale
Vincolato per Spese
in c/capitale
-
€ 200
PIANO DEI CONTI
2° SAL
realizzazione
scuola
Fondo
Pluriennale
Vincolato per
Scuola –
esercizio 2014
4.2
€ 100
U.2.02.03.09.003
4.2
€ 100
U.2.05.02.01.000
TOTALE SPESA
€ 200
TOTALE ENTRATA
€ 200
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Il Fondo Pluriennale Vincolato: un esempio
BILANCIO DI PREVISIONE 2017
(non compreso nel bilancio pluriennale 2014-2016)
Spesa
PREVISIONE DI
SPESA
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
TITOLO
Spese in
c/capitale
TIPOLOGIA
4.2
€ 100
2
TOTALE SPESA
IMPORTO INZIALE
€ 100
Fondo Pluriennale
Vincolato per Spese
in c/capitale
TOTALE ENTRATA
-
€ 100
€ 100
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Il Fondo Pluriennale Vincolato: un esempio
PEG 2017
(non compreso nel bilancio pluriennale 2014-2016)
Spesa
ATTIVITÀ
DELL’ENTE
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
PIANO DEI CONTI
IMPORTO INZIALE
€ 100
Fondo Pluriennale
Vincolato per Spese
in c/capitale
-
€ 100
PIANO DEI CONTI
3° SAL
realizzazione
scuola
4.2
U.2.02.03.09.003
TOTALE SPESA
€ 100
TOTALE ENTRATA
€ 100
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Il Fondo Pluriennale Vincolato: un esempio
Bilancio di Previsione
Entrata
Spesa
FPV (anno n+1)
FPV (anno n)
PEG
Entrata
FPV (anno n+1)
Spesa
FPV (anno n)
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Il Fondo Pluriennale Vincolato: un esempio
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
fondo pluriennale vincolato:
aggiornamento degli importi
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Il Fondo Pluriennale Vincolato: aggiornamento importi
Qualora nel corso delle annualità 2015, 2016 e 2017 l’avanzamento
dell’opera risulti diverso rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma,
bisogna:
 Aggiornare il cronoprogramma;
 Effettuare le variazioni tra i capitoli di spesa già suddivisi tra i diversi “ n°
SAL realizzazione Scuola” e “Fondo Pluriennale Vincolato – esercizio
2014”;
 Effettuare le variazioni nel capitolo di entrata “Fondo Pluriennale
Vincolato per Spese in c/capitale”;
 Effettuare la variazione nell’impegno di spesa imputato al capitolo per la
realizzazione della scuola.
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Aggiornamento importi fsv:
avanzamento dell’opera più veloce
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Il Fondo Pluriennale Vincolato: aggiornamento importi
Qualora nel corso delle annualità 2015, 2016 e 2017 l’avanzamento
dell’opera risulti più veloce rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma,
ipotizzando che il cronoprogramma stesso sia così modificato:
• Nel 2015 la ditta appaltatrice invia fatture per 120;
• Nel 2016 il 2° SAL sarà di 90;
• Nel 2017 il 3° SAL sarà di 90;
Le variazioni da effettuare saranno le seguenti:
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
FPV: avanzamento dell’opera più veloce
BILANCIO DI PREVISIONE 2014
Spesa
PREVISIONE DI
SPESA
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
TITOLO
Spese in
c/capitale
IMPORTO INZIALE
TIPOLOGIA
4.2
€ 400
6
2
Accensione mutui e
altri finanziamenti a
M/L termine
(di cui al Fondo Pluriennale Vincolato € 300)
TOTALE SPESA
€ 400
€ 400
300
TOTALE ENTRATA
€ 400
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
FPV: avanzamento dell’opera più veloce
PEG 2014
Spesa
ATTIVITÀ
DELL’ENTE
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
PIANO DEI CONTI
IMPORTO INZIALE
Mutuo per
realizzazione Scuola
E.6.03.01.04.999
€ 400
PIANO DEI CONTI
Progettazione
Scuola
Fondo
Pluriennale
Vincolato per
Scuola –
esercizio 2014
4.2
€ 100
U.2.02.03.05.001
4.2
€ 300
U.2.05.02.01.000
TOTALE SPESA
€ 400
TOTALE ENTRATA
€ 400
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
FPV: avanzamento dell’opera più veloce
BILANCIO DI PREVISIONE 2015
Spesa
PREVISIONE DI
SPESA
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
TITOLO
Spese in
c/capitale
IMPORTO INZIALE
TIPOLOGIA
4.2
€ 300
-
2
Fondo Pluriennale
Vincolato per Spese
in c/capitale
(di cui al Fondo Pluriennale Vincolato € 180)
TOTALE SPESA
€ 300
€ 300
-
TOTALE ENTRATA
€ 300
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
FPV: avanzamento dell’opera più veloce
PEG 2015
Spesa
ATTIVITÀ
DELL’ENTE
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
PIANO DEI CONTI
IMPORTO INZIALE
Fondo Pluriennale
Vincolato per Spese
in c/capitale
-
€ 300
PIANO DEI CONTI
1° SAL
realizzazione
scuola
Fondo
Pluriennale
Vincolato per
Scuola –
esercizio 2014
4.2
€ 120
U.2.02.03.09.003
4.2
€ 180
U.2.05.02.01.000
TOTALE SPESA
€ 300
TOTALE ENTRATA
€ 300
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
FPV: avanzamento dell’opera più veloce
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
Spesa
PREVISIONE DI
SPESA
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
TITOLO
Spese in
c/capitale
IMPORTO INZIALE
TIPOLOGIA
4.2
€ 180
-
2
Fondo Pluriennale
Vincolato per Spese
in c/capitale
(di cui al Fondo Pluriennale Vincolato € 90)
TOTALE SPESA
€ 180
-
€ 180
TOTALE ENTRATA
€ 180
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
FPV: avanzamento dell’opera più veloce
PEG 2016
Spesa
ATTIVITÀ
DELL’ENTE
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
PIANO DEI CONTI
IMPORTO INZIALE
Fondo Pluriennale
Vincolato per Spese
in c/capitale
-
€ 180
PIANO DEI CONTI
2° SAL
realizzazione
scuola
Fondo
Pluriennale
Vincolato per
Scuola –
esercizio 2014
4.2
€ 90
U.2.02.03.09.003
4.2
€ 90
U.2.05.02.01.000
TOTALE SPESA
€ 180
TOTALE ENTRATA
€ 180
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
FPV: avanzamento dell’opera più veloce
BILANCIO DI PREVISIONE 2017
(non compreso nel bilancio pluriennale 2014-2016)
Spesa
PREVISIONE DI
SPESA
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
TITOLO
Spese in
c/capitale
TIPOLOGIA
4.2
€ 90
2
TOTALE SPESA
IMPORTO INZIALE
€ 90
Fondo Pluriennale
Vincolato per Spese
in c/capitale
TOTALE ENTRATA
-
€ 90
€ 90
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
FPV: avanzamento dell’opera più veloce
PEG 2017
(non compreso nel bilancio pluriennale 2014-2016)
Spesa
ATTIVITÀ
DELL’ENTE
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
PIANO DEI CONTI
IMPORTO INZIALE
€ 90
Fondo Pluriennale
Vincolato per Spese
in c/capitale
-
€ 90
PIANO DEI CONTI
3° SAL
realizzazione
scuola
4.2
U.2.02.03.09.003
TOTALE SPESA
€ 90
TOTALE ENTRATA
€ 90
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Aggiornamento importi fsv:
avanzamento dell’opera più lento
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Il Fondo Pluriennale Vincolato: aggiornamento importi
Qualora nel corso delle annualità 2015, 2016 e 2017 (e 2018)
l’avanzamento dell’opera risulti più lento rispetto a quanto previsto nel
cronoprogramma, ipotizzando che il cronoprogramma stesso sia così
modificato:
• Nel 2015 la ditta appaltatrice invia fatture per 80;
• Nel 2016 il 2° SAL sarà di 80;
• Nel 2017 il 3° SAL sarà di 80;
• Nel 2018 il 4° SAL sarà di 60,
Le variazioni da effettuare saranno le seguenti:
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
FPV: avanzamento dell’opera più lento
BILANCIO DI PREVISIONE 2014
Spesa
PREVISIONE DI
SPESA
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
TITOLO
Spese in
c/capitale
IMPORTO INZIALE
TIPOLOGIA
4.2
€ 400
6
2
Accensione mutui e
altri finanziamenti a
M/L termine
(di cui al Fondo Pluriennale Vincolato € 300)
TOTALE SPESA
€ 400
€ 400
300
TOTALE ENTRATA
€ 400
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
FPV: avanzamento dell’opera più lento
PEG 2014
Spesa
ATTIVITÀ
DELL’ENTE
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
PIANO DEI CONTI
IMPORTO INZIALE
Mutuo per
realizzazione Scuola
E.6.03.01.04.999
€ 400
PIANO DEI CONTI
Progettazione
Scuola
Fondo
Pluriennale
Vincolato per
Scuola –
esercizio 2014
4.2
€ 100
U.2.02.03.05.001
4.2
€ 300
U.2.05.02.01.000
TOTALE SPESA
€ 400
TOTALE ENTRATA
€ 400
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
FPV: avanzamento dell’opera più lento
BILANCIO DI PREVISIONE 2015
Spesa
PREVISIONE DI
SPESA
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
TITOLO
Spese in
c/capitale
IMPORTO INZIALE
TIPOLOGIA
4.2
€ 300
-
2
Fondo Pluriennale
Vincolato per Spese
in c/capitale
(di cui al Fondo Pluriennale Vincolato € 220)
TOTALE SPESA
€ 300
€ 300
-
TOTALE ENTRATA
€ 300
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
FPV: avanzamento dell’opera più lento
PEG 2015
Spesa
ATTIVITÀ
DELL’ENTE
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
PIANO DEI CONTI
IMPORTO INZIALE
Fondo Pluriennale
Vincolato per Spese
in c/capitale
-
€ 300
PIANO DEI CONTI
1° SAL
realizzazione
scuola
Fondo
Pluriennale
Vincolato per
Scuola –
esercizio 2014
4.2
€ 80
U.2.02.03.09.003
4.2
€ 220
U.2.05.02.01.000
TOTALE SPESA
€ 300
TOTALE ENTRATA
€ 300
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
FPV: avanzamento dell’opera più lento
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
Spesa
PREVISIONE DI
SPESA
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
TITOLO
Spese in
c/capitale
IMPORTO INZIALE
TIPOLOGIA
4.2
€ 220
-
2
Fondo Pluriennale
Vincolato per Spese
in c/capitale
(di cui al Fondo Pluriennale Vincolato € 90)
TOTALE SPESA
€ 220
-
€ 220
TOTALE ENTRATA
€ 220
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
FPV: avanzamento dell’opera più lento
PEG 2016
Spesa
ATTIVITÀ
DELL’ENTE
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
PIANO DEI CONTI
IMPORTO INZIALE
Fondo Pluriennale
Vincolato per Spese
in c/capitale
-
€ 220
PIANO DEI CONTI
2° SAL
realizzazione
scuola
Fondo
Pluriennale
Vincolato per
Scuola –
esercizio 2014
4.2
€ 80
U.2.02.03.09.003
4.2
€ 140
U.2.05.02.01.000
TOTALE SPESA
€ 220
TOTALE ENTRATA
€ 220
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
FPV: avanzamento dell’opera più lento
BILANCIO DI PREVISIONE 2017
(non compreso nel bilancio pluriennale 2014-2016)
Spesa
PREVISIONE DI
SPESA
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
TITOLO
Spese in
c/capitale
TIPOLOGIA
4.2
€ 140
2
TOTALE SPESA
IMPORTO INZIALE
€ 140
Fondo Pluriennale
Vincolato per Spese
in c/capitale
TOTALE ENTRATA
-
€140
€ 140
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
FPV: avanzamento dell’opera più lento
PEG 2017
(non compreso nel bilancio pluriennale 2014-2016)
Spesa
ATTIVITÀ
DELL’ENTE
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
PIANO DEI CONTI
IMPORTO INZIALE
€ 140
Fondo Pluriennale
Vincolato per Spese
in c/capitale
-
€ 140
PIANO DEI CONTI
3° SAL
realizzazione
scuola
4.2
U.2.02.03.09.003
TOTALE SPESA
€ 140
TOTALE ENTRATA
€ 140
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
FPV: avanzamento dell’opera più lento
BILANCIO DI PREVISIONE 2018
(non compreso nel bilancio pluriennale 2014-2016)
Spesa
PREVISIONE DI
SPESA
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
TITOLO
Spese in
c/capitale
TIPOLOGIA
4.2
€ 60
2
TOTALE SPESA
IMPORTO INZIALE
€ 60
Fondo Pluriennale
Vincolato per Spese
in c/capitale
TOTALE ENTRATA
-
€60
€ 60
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
FPV: avanzamento dell’opera più lento
PEG 2018
(non compreso nel bilancio pluriennale 2014-2016)
Spesa
ATTIVITÀ
DELL’ENTE
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
PIANO DEI CONTI
IMPORTO INZIALE
€ 60
Fondo Pluriennale
Vincolato per Spese
in c/capitale
-
€ 60
PIANO DEI CONTI
4° SAL
realizzazione
scuola
4.2
U.2.02.03.09.003
TOTALE SPESA
€ 60
TOTALE ENTRATA
€ 60
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Spese finanziate con forme di
finanziamento flessibili
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Spese finanziate con forme di finanziamento flessibili:
mutuo con erogazione in base ai SAL
Nel 2013, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2014 e del
bilancio pluriennale 2014-2016, l’ente locale programma di realizzare una
scuola primaria per un importo totale di 400, finanziando tale spesa con un
finanziamento flessibile: mutuo con Cassa DD.PP. Che erogherà le
somme in base agli Stati di Avanzamento dei Lavori.
La progettazione e la costruzione della scuola richiederà tre anni oltre al
2014; pertanto la spesa risulterà imputata agli esercizi 2014, 2015, 2016 e
2017 (il cronoprogramma dell’opera stabilisce che nel 2014 si spenderanno
100 per la progettazione, mentre negli anni 2015, 2016 e 2017 la spesa per
la realizzazione sarà di 100 per ciascun anno).
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Forme di Finanziamento Flessibili
BILANCIO DI PREVISIONE 2014
Spesa
PREVISIONE DI
SPESA
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
TITOLO
Spese in
c/capitale
TIPOLOGIA
4.2
€ 100
2
TOTALE SPESA
IMPORTO INZIALE
€ 100
Accensione mutui e
altri finanziamenti a
M/L termine
6
€ 100
300
TOTALE ENTRATA
€ 100
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Forme di Finanziamento Flessibili
PEG 2014
Spesa
ATTIVITÀ
DELL’ENTE
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
PIANO DEI CONTI
IMPORTO INZIALE
€ 100
Mutuo per
realizzazione Scuola
E.6.03.01.04.999
€ 100
PIANO DEI CONTI
Progettazione
Scuola
4.2
U.2.02.03.05.001
TOTALE SPESA
€ 100
TOTALE ENTRATA
€ 100
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Forme di Finanziamento Flessibili
BILANCIO DI PREVISIONE 2015
Spesa
PREVISIONE DI
SPESA
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
TITOLO
Spese in
c/capitale
TIPOLOGIA
4.2
€ 100
2
TOTALE SPESA
IMPORTO INZIALE
€ 100
Accensione mutui e
altri finanziamenti a
M/L termine
6
€ 100
300
TOTALE ENTRATA
€ 100
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Forme di Finanziamento Flessibili
PEG 2015
Spesa
ATTIVITÀ
DELL’ENTE
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
PIANO DEI CONTI
IMPORTO INZIALE
€ 100
Mutuo per
realizzazione Scuola
E.6.03.01.04.999
€ 100
PIANO DEI CONTI
1° SAL
realizzazione
scuola
4.2
U.2.02.03.05.001
TOTALE SPESA
€ 100
TOTALE ENTRATA
€ 100
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Forme di Finanziamento Flessibili
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
Spesa
PREVISIONE DI
SPESA
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
TITOLO
Spese in
c/capitale
TIPOLOGIA
4.2
€ 100
2
TOTALE SPESA
IMPORTO INZIALE
€ 100
Accensione mutui e
altri finanziamenti a
M/L termine
6
€ 100
300
TOTALE ENTRATA
€ 100
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Forme di Finanziamento Flessibili
PEG 2016
Spesa
ATTIVITÀ
DELL’ENTE
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
PIANO DEI CONTI
IMPORTO INZIALE
€ 100
Mutuo per
realizzazione Scuola
E.6.03.01.04.999
€ 100
PIANO DEI CONTI
2° SAL
realizzazione
scuola
4.2
U.2.02.03.05.001
TOTALE SPESA
€ 100
TOTALE ENTRATA
€ 100
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Forme di Finanziamento Flessibili
BILANCIO DI PREVISIONE 2017
(non compreso nel bilancio pluriennale 2014-2016)
Spesa
PREVISIONE DI
SPESA
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
TITOLO
Spese in
c/capitale
TIPOLOGIA
4.2
€ 100
2
TOTALE SPESA
IMPORTO INZIALE
€ 100
Accensione mutui e
altri finanziamenti a
M/L termine
6
€ 100
300
TOTALE ENTRATA
€ 100
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Forme di Finanziamento Flessibili
PEG 2017
(non compreso nel bilancio pluriennale 2014-2016)
Spesa
ATTIVITÀ
DELL’ENTE
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
PIANO DEI CONTI
IMPORTO INZIALE
€ 100
Mutuo per
realizzazione Scuola
E.6.03.01.04.999
€ 100
PIANO DEI CONTI
3° SAL
realizzazione
scuola
4.2
U.2.02.03.05.001
TOTALE SPESA
€ 100
TOTALE ENTRATA
€ 100
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Forme flessibili di finanziamento:
aggiornamento degli importi
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Forme flessibili di finanziamento:
avanzamento dell’opera più veloce
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Forme flessibili di finanziamento: avanzamento più veloce
Qualora nel corso delle annualità 2015, 2016 e 2017 l’avanzamento
dell’opera risulti più veloce rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma,
ipotizzando che il cronoprogramma stesso sia così modificato:
• Nel 2015 la ditta appaltatrice invia fatture per 120;
• Nel 2016 il 2° SAL sarà di 90;
• Nel 2017 il 3° SAL sarà di 90;
Le variazioni da effettuare saranno le seguenti:
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Forme di Finanziamento Flessibili: avanzamento più veloce
BILANCIO DI PREVISIONE 2014
Spesa
PREVISIONE DI
SPESA
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
TITOLO
Spese in
c/capitale
TIPOLOGIA
4.2
€ 100
2
TOTALE SPESA
IMPORTO INZIALE
€ 100
Accensione mutui e
altri finanziamenti a
M/L termine
6
€ 100
300
TOTALE ENTRATA
€ 100
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Forme di Finanziamento Flessibili: avanzamento più veloce
PEG 2014
Spesa
ATTIVITÀ
DELL’ENTE
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
PIANO DEI CONTI
IMPORTO INZIALE
€ 100
Mutuo per
realizzazione Scuola
E.6.03.01.04.999
€ 100
PIANO DEI CONTI
Progettazione
Scuola
4.2
U.2.02.03.05.001
TOTALE SPESA
€ 100
TOTALE ENTRATA
€ 100
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Forme di Finanziamento Flessibili: avanzamento più veloce
BILANCIO DI PREVISIONE 2015
Spesa
PREVISIONE DI
SPESA
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
TITOLO
Spese in
c/capitale
TIPOLOGIA
4.2
€ 120
2
TOTALE SPESA
IMPORTO INZIALE
€ 120
Accensione mutui e
altri finanziamenti a
M/L termine
6
€ 120
300
TOTALE ENTRATA
€ 120
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Forme di Finanziamento Flessibili: avanzamento più veloce
PEG 2015
Spesa
ATTIVITÀ
DELL’ENTE
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
PIANO DEI CONTI
IMPORTO INZIALE
€ 120
Mutuo per
realizzazione Scuola
E.6.03.01.04.999
€ 120
PIANO DEI CONTI
1° SAL
realizzazione
scuola
4.2
U.2.02.03.05.001
TOTALE SPESA
€ 120
TOTALE ENTRATA
€ 120
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Forme di Finanziamento Flessibili: avanzamento più veloce
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
Spesa
PREVISIONE DI
SPESA
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
TITOLO
Spese in
c/capitale
TIPOLOGIA
4.2
€ 120
2
TOTALE SPESA
IMPORTO INZIALE
€ 120
Accensione mutui e
altri finanziamenti a
M/L termine
6
€ 120
300
TOTALE ENTRATA
€ 120
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Forme di Finanziamento Flessibili: avanzamento più veloce
PEG 2016
Spesa
ATTIVITÀ
DELL’ENTE
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
PIANO DEI CONTI
IMPORTO INZIALE
€ 90
Mutuo per
realizzazione Scuola
E.6.03.01.04.999
€ 90
PIANO DEI CONTI
2° SAL
realizzazione
scuola
4.2
U.2.02.03.05.001
TOTALE SPESA
€ 90
TOTALE ENTRATA
€ 90
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Forme di Finanziamento Flessibili: avanzamento più veloce
BILANCIO DI PREVISIONE 2017
(non compreso nel bilancio pluriennale 2014-2016)
Spesa
PREVISIONE DI
SPESA
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
TITOLO
Spese in
c/capitale
TIPOLOGIA
4.2
€ 90
2
TOTALE SPESA
IMPORTO INZIALE
€ 90
Accensione mutui e
altri finanziamenti a
M/L termine
6
€ 90
300
TOTALE ENTRATA
€ 90
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Forme di Finanziamento Flessibili: avanzamento più veloce
PEG 2017
(non compreso nel bilancio pluriennale 2014-2016)
Spesa
ATTIVITÀ
DELL’ENTE
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
PIANO DEI CONTI
IMPORTO INZIALE
€ 90
Mutuo per
realizzazione Scuola
E.6.03.01.04.999
€ 90
PIANO DEI CONTI
3° SAL
realizzazione
scuola
4.2
U.2.02.03.05.001
TOTALE SPESA
€ 90
TOTALE ENTRATA
€ 90
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Forme flessibili di finanziamento:
avanzamento dell’opera più lento
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Il Fondo Pluriennale Vincolato: aggiornamento importi
Qualora nel corso delle annualità 2015, 2016 e 2017 l’avanzamento
dell’opera risulti più lento rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma,
ipotizzando che il cronoprogramma stesso sia così modificato:
• Nel 2015 la ditta appaltatrice invia fatture per 80;
• Nel 2016 il 2° SAL sarà di 80;
• Nel 2017 il 3° SAL sarà di 80;
• Nel 2018 il 4° SAL sarà di 60,
Le variazioni da effettuare saranno le seguenti:
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Forme di Finanziamento Flessibili: avanzamento più lento
BILANCIO DI PREVISIONE 2014
Spesa
PREVISIONE DI
SPESA
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
TITOLO
Spese in
c/capitale
TIPOLOGIA
4.2
€ 100
2
TOTALE SPESA
IMPORTO INZIALE
€ 100
Accensione mutui e
altri finanziamenti a
M/L termine
6
€ 100
300
TOTALE ENTRATA
€ 100
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Forme di Finanziamento Flessibili: avanzamento più lento
PEG 2014
Spesa
ATTIVITÀ
DELL’ENTE
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
PIANO DEI CONTI
IMPORTO INZIALE
€ 100
Mutuo per
realizzazione Scuola
E.6.03.01.04.999
€ 100
PIANO DEI CONTI
Progettazione
Scuola
4.2
U.2.02.03.05.001
TOTALE SPESA
€ 100
TOTALE ENTRATA
€ 100
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Forme di Finanziamento Flessibili: avanzamento più lento
BILANCIO DI PREVISIONE 2015
Spesa
PREVISIONE DI
SPESA
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
TITOLO
Spese in
c/capitale
TIPOLOGIA
4.2
€ 80
2
TOTALE SPESA
IMPORTO INZIALE
€ 80
Accensione mutui e
altri finanziamenti a
M/L termine
6
€ 80
300
TOTALE ENTRATA
€ 80
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Forme di Finanziamento Flessibili: avanzamento più lento
PEG 2015
Spesa
ATTIVITÀ
DELL’ENTE
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
PIANO DEI CONTI
IMPORTO INZIALE
€ 80
Mutuo per
realizzazione Scuola
E.6.03.01.04.999
€ 80
PIANO DEI CONTI
1° SAL
realizzazione
scuola
4.2
U.2.02.03.05.001
TOTALE SPESA
€ 80
TOTALE ENTRATA
€ 80
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Forme di Finanziamento Flessibili: avanzamento più lento
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
Spesa
PREVISIONE DI
SPESA
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
TITOLO
Spese in
c/capitale
TIPOLOGIA
4.2
€ 80
2
TOTALE SPESA
IMPORTO INZIALE
€ 80
Accensione mutui e
altri finanziamenti a
M/L termine
6
€ 80
300
TOTALE ENTRATA
€ 80
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Forme di Finanziamento Flessibili: avanzamento più lento
PEG 2016
Spesa
ATTIVITÀ
DELL’ENTE
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
PIANO DEI CONTI
IMPORTO INZIALE
€ 80
Mutuo per
realizzazione Scuola
E.6.03.01.04.999
€ 80
PIANO DEI CONTI
2° SAL
realizzazione
scuola
4.2
U.2.02.03.05.001
TOTALE SPESA
€ 80
TOTALE ENTRATA
€ 80
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Forme di Finanziamento Flessibili: avanzamento più lento
BILANCIO DI PREVISIONE 2017
(non compreso nel bilancio pluriennale 2014-2016)
Spesa
PREVISIONE DI
SPESA
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
TITOLO
Spese in
c/capitale
TIPOLOGIA
4.2
€ 80
2
TOTALE SPESA
IMPORTO INZIALE
€ 80
Accensione mutui e
altri finanziamenti a
M/L termine
6
€ 80
300
TOTALE ENTRATA
€ 80
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Forme di Finanziamento Flessibili: avanzamento più lento
PEG 2017
(non compreso nel bilancio pluriennale 2014-2016)
Spesa
ATTIVITÀ
DELL’ENTE
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
PIANO DEI CONTI
IMPORTO INZIALE
€ 80
Mutuo per
realizzazione Scuola
E.6.03.01.04.999
€ 80
PIANO DEI CONTI
3° SAL
realizzazione
scuola
4.2
U.2.02.03.05.001
TOTALE SPESA
€ 80
TOTALE ENTRATA
€ 80
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Forme di Finanziamento Flessibili: avanzamento più lento
BILANCIO DI PREVISIONE 2018
(non compreso nel bilancio pluriennale 2014-2016)
Spesa
PREVISIONE DI
SPESA
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
TITOLO
Spese in
c/capitale
TIPOLOGIA
4.2
€ 80
2
TOTALE SPESA
IMPORTO INZIALE
€ 80
Accensione mutui e
altri finanziamenti a
M/L termine
6
€ 80
300
TOTALE ENTRATA
€ 80
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Forme di Finanziamento Flessibili: avanzamento più lento
PEG 2018
(non compreso nel bilancio pluriennale 2014-2016)
Spesa
ATTIVITÀ
DELL’ENTE
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
PIANO DEI CONTI
IMPORTO INZIALE
€ 80
Mutuo per
realizzazione Scuola
E.6.03.01.04.999
€ 80
PIANO DEI CONTI
3° SAL
realizzazione
scuola
4.2
U.2.02.03.05.001
TOTALE SPESA
€ 80
TOTALE ENTRATA
€ 80
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Riaccertamento dei residui per il
primo anno
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Riaccertamento dei residui al primo anno di applicazione
del nuovo sistema contabile
Il Riaccertamento straordinario
al primo esercizio
Costituzione del FPV
Stralcio Residui Attivi/Passivi che non
corrispondano ad obbligazioni
perfezionate e la cui scadenza sia
successiva all’esercizio stesso
Il FPV avrà importo pari alla
differenza tra Residui Attivi e Passivi
Stralciati con il primo riaccertamento
straordinario
Esempio
Riaccertamento al 31/12/2013:
Stralcio Residui Attivi/Passivi non
aventi i requisiti al 31/12/2014
Esempio
FPV 2014:
Residui Attivi Stralciati – Residui
Passivi Stralciati
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Riaccertamento dei residui per il
primo anno: un esempio
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Riaccertamento dei residui al primo anno di applicazione
del nuovo sistema contabile
A seguito del riaccertamento straordinario dei residui si sono registrati disimpegni per
euro 28.724.598,42 e disaccertamenti per euro 21.036.314,33 ed è stato accantonato
al fondo pluriennale vincolato un importo pari ad euro 7.688.284,09.
Gli impegni saranno reimputati secondo le seguenti scadenze:
anno 2014 euro 7.143.706,91
anno 2015 euro 4.427.750,25
anno 2016 euro 4.277.199,32
anni successivi euro 12.875.941,94
Gli accertamenti saranno invece reimputati secondo le seguenti scadenze.
anno 2014 euro 3.605.805,53
anno 2015 euro 3.049.156,33
anno 2016 euro 3.966.924,16
anni successivi euro 10.414.428,31
Si chiede come apportare le variazioni, nei diversi esercizi del bilancio, ai fini di un
corretto stanziamento, nei diversi esercizi, del fondo pluriennale vincolato.
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Riaccertamento dei residui al primo anno di applicazione
del nuovo sistema contabile
REIMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI
2014 (RI14)
€ 7.153.706,91
2015 (RI15)
€ 4.427.750,25
2016 (RI16)
€ 4.277.199,32
ANNI SUCCESSIVI (RIS)
€ 12.875.941,94
TOTALE IMPEGNI REIMPUTATI (al 31/12/2013)
€ 28.724.598,42
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Riaccertamento dei residui al primo anno di applicazione
del nuovo sistema contabile
REIMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI
2014 (RA14)
€ 3.605.805,53
2015 (RA15)
€ 3.049.156,33
2016 (RA16)
€ 3.966.924,16
ANNI SUCCESSIVI (RAIS)
€ 10.414.428,31
TOTALE ACCERTAMENTI REIMPUTATI (al
31/12/2013)
€ 21.036.314,33
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Riaccertamento dei residui al primo anno di applicazione
del nuovo sistema contabile
RIACCERTAMENTO RESIDUI AL 31/12/2013
DISIMPEGNI (DI)
€ 28.724.598,42
DISACCERTAMENTI (DA)
€ 21.036.314,33
ACCANTONAMENTO AL FPV
(DI – DA)
€ 7.688.284,09
IN ENTRATA:
Intero importo
del FPV
IN SPESA:
FPV non utilizzato
nell’esercizio (rinviato)
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Riaccertamento dei residui al primo anno di applicazione
del nuovo sistema contabile
2014
ENTRATE
SPESE
FPV di entrata
€ 7.688.284,09
Capitoli di
spesa (RI14)
€ 7.143.706,91
Capitoli di
Entrata
(RA14)
€ 3.605.805,53
FPV di spesa
€ 4.150.382,71
TOTALE
€ 11.294.089,62
TOTALE
€ 11.294.089,62
UTILIZZO FPV
€ 7.688.284,09
- € 4.150.382,71
= €3.357.901,38
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Riaccertamento dei residui al primo anno di applicazione
del nuovo sistema contabile
2015
ENTRATE
SPESE
FPV di entrata
€ 4.150.382,71
Capitoli di
spesa (RI15)
€ 4.427.750,25
Capitoli di
Entrata
(RA15)
€ 3.049.156,33
FPV di spesa
€ 2.771.788,79
TOTALE
€ 7.199.539,04
TOTALE
€ 7.199.539,04
UTILIZZO FPV
€ 4.150.382,71
- € 2.771.788,79
= € 1.378.593,92
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Riaccertamento dei residui al primo anno di applicazione
del nuovo sistema contabile
2016
ENTRATE
SPESE
FPV di entrata
€ 2.771.788,79
Capitoli di
spesa (RI15)
€ 4.277.199,32
Capitoli di
Entrata
(RA15)
€ 3.966.924,16
FPV di spesa
€ 2.461.513,63
TOTALE
€ 6.738.712,95
TOTALE
€ 6.738.712,95
UTILIZZO FPV
€ 2.771.788,79
- € 2.461.513,63
= € 310.275,16
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
ANNI SUCC
Riaccertamento dei residui al primo anno di applicazione
del nuovo sistema contabile
ENTRATE
SPESE
FPV di entrata
€ 2.461.513,63
Capitoli di
spesa (RIS)
€ 12.875.941,94
Capitoli di
Entrata (RAS)
€ 10.414.428,31
FPV di spesa
€ 0,00
TOTALE
€ 12.875.941,94
TOTALE
€ 12.875.941,94
UTILIZZO FPV
€ 2.461.513,63
- € 0,00
= € 2.461.513,63
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Determinazione e utilizzo del fondo
pluriennale vincolato: ESERCIZIO
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Il Fondo Pluriennale Vincolato: esercizio
Nel 2013, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2014 e del
bilancio pluriennale 2014-2016, l’ente locale programma di realizzare una
piscina comunale per un importo totale di 700, finanziando tale spesa con
un mutuo che garantisce l’erogazione immediata dell’intero importo.
La progettazione e la costruzione della scuola richiederà tre anni oltre al
2014; pertanto la spesa risulterà imputata agli esercizi 2014, 2015, 2016 e
2017 (il cronoprogramma dell’opera stabilisce che nel 2014 si spenderanno
100 per la progettazione, mentre negli anni 2015, 2016 e 2017 la spesa per
la realizzazione sarà di 200 per ciascun anno).
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Il Fondo Pluriennale Vincolato: esercizio
BILANCIO DI PREVISIONE 2014
Spesa
PREVISIONE DI
SPESA
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
TITOLO
Spese in
c/capitale
IMPORTO INZIALE
TIPOLOGIA
4.2
€ 700
6
2
Accensione mutui e
altri finanziamenti a
M/L termine
(di cui al Fondo Pluriennale Vincolato € 600)
TOTALE SPESA
€ 700
€ 700
300
TOTALE ENTRATA
€ 700
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Il Fondo Pluriennale Vincolato: un esempio
PEG 2014
Spesa
ATTIVITÀ
DELL’ENTE
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
PIANO DEI CONTI
IMPORTO INZIALE
Mutuo per
realizzazione Scuola
E.6.03.01.04.999
€ 700
PIANO DEI CONTI
Progettazione
Piscina
Fondo
Pluriennale
Vincolato per
Piscina –
esercizio 2014
4.2
€ 100
U.2.02.03.05.001
4.2
€ 600
U.2.05.02.01.000
TOTALE SPESA
€ 700
TOTALE ENTRATA
€ 700
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Il Fondo Pluriennale Vincolato: un esempio
BILANCIO DI PREVISIONE 2015
Spesa
PREVISIONE DI
SPESA
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
TITOLO
Spese in
c/capitale
IMPORTO INZIALE
TIPOLOGIA
4.2
€ 600
-
2
Fondo Pluriennale
Vincolato per Spese
in c/capitale
(di cui al Fondo Pluriennale Vincolato € 400)
TOTALE SPESA
€ 600
€ 600
-
TOTALE ENTRATA
€ 600
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Il Fondo Pluriennale Vincolato: un esempio
PEG 2015
Spesa
ATTIVITÀ
DELL’ENTE
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
PIANO DEI CONTI
IMPORTO INZIALE
Fondo Pluriennale
Vincolato per Spese
in c/capitale
-
€ 600
PIANO DEI CONTI
1° SAL
realizzazione
piscina
Fondo
Pluriennale
Vincolato per
Piscina –
esercizio 2014
4.2
€ 200
U.2.02.03.09.003
4.2
€ 400
U.2.05.02.01.000
TOTALE SPESA
€ 600
TOTALE ENTRATA
€ 600
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Il Fondo Pluriennale Vincolato: un esempio
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
Spesa
PREVISIONE DI
SPESA
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
TITOLO
Spese in
c/capitale
IMPORTO INZIALE
TIPOLOGIA
4.2
€ 400
-
2
Fondo Pluriennale
Vincolato per Spese
in c/capitale
(di cui al Fondo Pluriennale Vincolato € 200)
TOTALE SPESA
€ 400
€ 400
-
TOTALE ENTRATA
€ 400
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Il Fondo Pluriennale Vincolato: un esempio
PEG 2016
Spesa
ATTIVITÀ
DELL’ENTE
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
PIANO DEI CONTI
IMPORTO INZIALE
Fondo Pluriennale
Vincolato per Spese
in c/capitale
-
€ 400
PIANO DEI CONTI
2° SAL
realizzazione
scuola
Fondo
Pluriennale
Vincolato per
Scuola –
esercizio 2014
4.2
€ 200
U.2.02.03.09.003
4.2
€ 200
U.2.05.02.01.000
TOTALE SPESA
€ 400
TOTALE ENTRATA
€ 400
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Il Fondo Pluriennale Vincolato: un esempio
BILANCIO DI PREVISIONE 2017
(non compreso nel bilancio pluriennale 2014-2016)
Spesa
PREVISIONE DI
SPESA
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
TITOLO
Spese in
c/capitale
TIPOLOGIA
4.2
€ 200
2
TOTALE SPESA
IMPORTO INZIALE
€ 200
Fondo Pluriennale
Vincolato per Spese
in c/capitale
TOTALE ENTRATA
-
€ 200
€ 200
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Il Fondo Pluriennale Vincolato: un esempio
PEG 2017
(non compreso nel bilancio pluriennale 2014-2016)
Spesa
ATTIVITÀ
DELL’ENTE
Entrata
MISSIONE
PROGRAMMA
IMPORTO INIZIALE
FINANZIAMENTO
PIANO DEI CONTI
IMPORTO INZIALE
€ 200
Fondo Pluriennale
Vincolato per Spese
in c/capitale
-
€ 200
PIANO DEI CONTI
3° SAL
realizzazione
Piscina
4.2
U.2.02.03.09.003
TOTALE SPESA
€ 200
TOTALE ENTRATA
€ 200
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Determinazione e utilizzo del fondo
pluriennale vincolato: il caso del
comune di prato
D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione sistemi contabili Regioni, EE.LL.
Il Fondo Pluriennale Vincolato: Comune di Prato
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2013 - 2015
Comune di Prato
ENTRATE
Fondo di cassa presunto all'inizio
dell'esercizio
Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione
COMPETENZA
CASSA ANNO DI
ANNO DI
RIFERIMENTO DEL
RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2013
BILANCIO 2013
Titolo 1 -
SPESE
4.225.000,00
0,00
16.934.903,27
1.961.094,79
155.396.330,40
138.407.147,00
155.446.422,00
0,00 Disavanzo di amministrazione
COMPETENZA
COMPETENZA
ANNO DI
ANNO DI
RIFERIMENTO DEL RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2014
BILANCIO 2015
0,00
0,00
0,00
276.327.105,00
199.483.960,15
199.894.550,39
198.339.366,28
1.587.140,85
1.587.140,85
517.454,74
188.194,00
127.079.584,25
71.093.035,12
43.796.611,94
31.664.976,02
373.953,94
373.953,94
335.276,02
305.200,00
129.740,54
129.740,54
0,00
0,00
403.536.429,79
270.706.735,81
243.691.162,33
230.004.342,30
Rimborso di prestiti
18.091.503,00
18.091.503,00
18.134.271,00
12.218.683,00
40.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
852.730,76
157.594.422,00 Titolo 1 -
Spese correnti
Titolo 2 -
Trasferimenti correnti
21.006.218,17
15.121.965,00
12.407.208,00
11.532.622,00 - di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 3 -
Entrate extratributarie
127.798.807,99
51.127.250,54
41.413.550,54
41.413.550,54
Titolo 4 -
Entrate in conto capitale
74.828.924,44
44.370.582,00
29.121.158,00
21.289.700,00
Titolo 5 -
Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Titolo 2 -
Totale entrate finali ...................
COMPETENZA
CASSA ANNO DI
ANNO DI
RIFERIMENTO DEL
RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2013
BILANCIO 2013
10.803.027,27
Fondo pluriennale vincolato
Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa
COMPETENZA
COMPETENZA
ANNO DI
ANNO DI
RIFERIMENTO DEL RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2014
BILANCIO 2015
4.710.772,83
71.446,00
0,00
383.741.053,83
249.098.390,54
238.388.338,54
42.729.641,16
18.539.945,00
21.476.000,00
Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 Titolo 3 -
231.830.294,54
Spese per incremento di
attività finanziarie
Totale spese finali ................
Titolo 6 -
Accensione di prestiti
Titolo 7 -
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
40.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00 Titolo 5 -
Chiusura Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 -
Entrate per conto di terzi e
partite di giro
20.807.190,76
20.284.299,00
20.204.479,00
19.568.049,00 Titolo 7 -
Spese per conto terzi e partite
di giro
23.081.387,83
20.284.299,00
20.204.479,00
19.568.049,00
Totale ....................
103.536.831,92
78.824.244,00
71.680.479,00
49.108.049,00
Totale ....................
81.172.890,83
78.375.802,00
68.338.750,00
51.786.732,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
498.080.913,02
349.082.537,81
312.029.912,33
281.791.074,30
TOTALE COMPLESSIVO SPESE
484.709.320,62
349.082.537,81
312.029.912,33
281.791.074,30
Fondo di cassa finale presunto
13.371.592,40
9.540.000,00 Titolo 4 -
Scarica

Relazione a cura del dott. Renato CIVITILLO (SLIDE).