Relazione
Avv. Massimiliano D. Parla
del 8 novembre 2014
L’APPELLO
E’ un mezzo di impugnazione ordinario
sottoposto quindi ai normali termini di
decadenza,
sospensivo,
parzialmente
devolutivo che tende all’instaurazione di un
secondo giudizio di merito e attraverso il
quale la parte chiede la riforma di un
provvedimento del giudice, in tutto o in parte,
per motivi di fatto o di diritto ( quest’ ultimo
aspetto lo differenzia dal ricorso per
Cassazione, in cui i casi di ricorso sono
predeterminati per legge)
SOGGETTI LEGITTIMATI
1) L’IMPUTATO:
- Può proporre appello personalmente o a
mezzo di procuratore speciale nominato per
tale attività o nominato in precedenza;
procuratore speciale può essere lo stesso
difensore
il difensore ha un autonomo
diritto di impugnazione, fatta salva la facoltà
dell’imputato di togliere efficacia a tale
impugnazione nei modi della RINUNCIA (art.
571. co 4 c.p.p.;
2) PM: sia presso il giudice a quo (che ha pronunciato la
sentenza impugnata); sia presso il giudice ad quem (che
deciderà sull’impugnazione, ovvero il Procuratore
Generale presso la Corte d’Appello);
3) RESPONSABILE CIVILE E PERSONA CIVILMENTE
OBBLIGATA: sono legittimate ad impugnare con il
mezzo che la legge attribuisce all’imputato;
4) IL QUERELANTE: può appellare ai soli effetti civili, la
sentenza che lo ha condannato alle spese per il
procedimento;
5)LA PARTE CIVILE: può proporre appello contro i capi
della sentenza di condanna che riguardano l’azione
civile e, ai soli effetti civili, può appellare anche la
sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio;
CASI DI APPELLO
ART. 593 C.P.P.
IN SEGUITO ALLA L. 46/2006 CHE HA RIFORMULATO
L’ART. 593 C.P.P. (CD. LEGGE PECORELLA) POSSONO
ESSERE APPELLATE:
1) SENTENZE DI CONDANNA salvo :
- quelle che applicano la sola pena dell’ammenda;
- quelle emesse nel procedimento di applicazione
della pena su richiesta;
- quelle limitatamente alla sola misura di sicurezza,
senza aver appellato anche agli effetti penali un
altro capo;
- Per il solo PM, le sentenze pronunciate nel giudizio
abbreviato, a meno che il giudice non abbia
modificato il titolo del reato.
2) SENTENZE DI PROSCIOGLIMENTO:
A SEGUITO DELLA RIFORMA L. 46/2006:
L’ ART. 593 c.p.p. comma 2, consente al PM e
all’Imputato
di
appellare
le
sentenze
di
proscioglimento SOLO NEL CASO IN CUI AL
TERMINE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO FOSSE
SOPRAGGIUNTA UNA NUOVA PROVA DECISIVA,
ovvero nel caso di rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale (ex art. 603 comma 2 c.p.p.);
PROVA DECISIVA : “ E’ tale la prova che incida in
modo significativo sul procedimento decisionale del
giudice, così da determinare una differente
valutazione complessiva dei fatti da portare in
concreto ad una decisione diversa” (Cass. sez. IV
24.6.2003, SANGALLI, CED 226326).
QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE:
La nuova norma avrebbe creato problemi di legittimità
costituzionale per una presunta lesione delle parità delle
parti ai danni del PM che in tal modo non poteva esercitare
un controllo sulle sentenza di proscioglimento
INTERVIENE LA CORTE COSTITUZIONALE
PER IL PM:
Sentenza n.26 del 6 febbraio 2007: dichiara
l’illegittimità costituzionale del divieto di
appellabilità delle sentenze di proscioglimento da
parte del PM, RISTABILENDO DI NUOVO TALE
FACOLTA’;
ANCHE PER L’IMPUTATO:
Sentenza n. 85 del 4 aprile 2008: dichiara
l’illegittimità
di
tale
limitazione,
riconoscendo all’imputato il potere di
appellare le sentenze di proscioglimento,
SALVO
quelle
relative
alle
contravvenzioni punibili con la sola
ammenda o con pena alternativa.
N.B. Allo stato attuale dunque le sentenze di
proscioglimento sia del Tribunale che della Corte
d’Assise sono appellabili sia dal PM che dall’imputato.
ECCEZIONI:
- per il solo imputato, le sentenze di
proscioglimento pronunciate nel giudizio
abbreviato;
- le sentenze di proscioglimento emesse prima
del dibattimento quando non vi è opposizione
del PM e dell’imputato; (art. 469 c.p.p.)
GIUDICE COMPETENTE PER L’APPELLO
ART. 596 C.P.P.
- CORTE D’ APPELLO: competente per le sentenze
emesse dal Tribunale (monocratico o collegiale),
dal G.I.P. (per i reati di competenza del Tribunale);
- CORTE D’ ASSISE DI APPELLO: per le sentenze
emesse dalla Corte d’Assise ovvero dal G.I.P. ( per i
reati di competenza della corte di assise di primo
grado: art. 596, co 3 c.p.p.);
IL
TRIBUNALE
IN
COMPOSIZIONE
MONOCRATICA: per le sentenze del giudice di pace
(art. 39 DLg.s274/2000)
EFFETTO DEVOLUTIVO DELL’ APPELLO E
POTERI DEL GIUDICE
 Il giudice ha il potere-dovere di decidere
ESCLUSIVAMENTE
sui
PUNTI
DELLA
DECISIONE AI QUALI SI RIFERISCONO I
MOTIVI PROPOSTI (cd. principio “tantum
devolutum quantum appellatum”, art. 597, co 1
c.p.p)
N.B. ciò che vincola il giudice sono
punti della decisione impugnata non anche i
motivi che le parti hanno dedotto sostegno
dell’impugnazione stessa
DEROGHE AL PRINCIPIO DEVOLUTIVO:
IL GIUDICE D’ APPELLO PUO’ SEMPRE:
1) Concedere d’ufficio la sospensione condizionale della
pena e la non menzione (art. 597, co c.p.p.);
2) Concedere una o più circostanze attenuanti ed
effettuare quando occorra il giudizio di
comparazione tra circostanze di cui all’art. 69 c.p.;
3) Rilevare nullità assolute di cui agli artt. 178 c.p.p.;
4) Dichiarare il difetto di giurisdizione o di competenza
per materia;
5) Pronunciarsi su di una causa di non punibilità
6) Può dare ad un fatto una qualificazione giuridica
diversa
7) ricostruire il fatto in modo diverso dal giudice di
primo grado e giungere ad una formula assolutoria
diversa;
APPROFONDIMENTO
I POTERI DEL GIUDICE VARIANO A SECONDA CHE
L’APPELLANTE SIA IL P.M. O L’IMPUTATO
1)
−
−
−
NEL CASO DEL P.M.:
Se l’appello riguarda una sentenza di condanna:
il giudice può dare al fatto una qualificazione giuridica
più grave, applicare una pena maggiore, revocare
benefici;
Se l’appello riguarda una sentenza di proscioglimento:
il giudice può pronunciare condanna ovvero
prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata
nella sentenza di condanna;
Se conferma la sentenza, il giudice può applicare,
modificare o escludere le pene accessorie e le misure di
sicurezza.
SE AD APPELLARE E’ SOLO L’IMPUTATO:
DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEIUS, ovvero
il giudice non potrà:
1) aumentare la pena inflitta in primo grado;
2) applicare misure di sicurezza nuove o più gravi;
3) prosciogliere l’imputato con formula meno
favorevole;
4) revocare benefici di legge;
5) il giudice può solo applicare pene accessorie
obbligatorie.
APPELLO PRINCIPALE E INCIDENTALE
1)
APPELLO PRINCIPALE: proposto entro i
termini di legge dalla parte che per prima
chiede
di
riesaminare la
decisione
impugnata;
2) APPELLO INCIDENTALE (Art. 595 c.p.p.):
proponibile tutte le volte in cui una parte che
non si sia avvalsa dell’impugnazione,
decadendo dal termine, si trovi di fronte
all’appello proposto dall’altra parte.
L’APPELLO INCIDENTALE
Art. 595 c.p.p.
1) E’ una sorta di restituzione in termini;
2) Può essere proposto entro 15 giorni dalla notifica o
dalla comunicazione dell’appello principale;
3) Segue le sorti dell’appello principale ed ha carattere
accessorio rispetto ad esso:
INFATTI
PERDE
EFFICACIA
IN
CASO
INAMMISSIBILITA’DELLA’APPELLO PRINCIPALE (
art. 595, co 4 c.p.p.).
LIMITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI
DELL’APPELLO INCIDENTALE
SOGGETTIVI:
1)
possono proporlo solo le parti che avrebbero potuto
proporre appello principale o ( es. non è legittimato il PM
nelle ipotesi in cui non può proporre appello ovvero ex
art. 443, co 3 in tema di giudizio abbreviato);
2)
se proposto da uno dei coimputati NON deve essere
notificato agli altri imputati che non si siano avvalsi del
potere di impugnazione;
3)
in caso di appello principale di uno degli imputati,
quello incidentale del PM può essere rivolto anche nei
confronti degli altri coimputati non appellanti
ma
produce effetti solo nei confronti dei quelli che
partecipano al giudizio ( gli effetti favorevoli si
estendono a tutti invece);
OGGETTIVI:
- E’ LIMITATO AI SOLI CAPI E PUNTI DELLA SENTENZA
INVESTITI DALL’APPELLO PRINCIPALE
solo
verso di essi anche l’appellante incidentale puo’
lamentare l’ingiustizia della decisione
Differenza tra:
CAPO DELLA DECISIONE: ognuna delle autonome
pronunce in cui risulta scomponibile la sentenza che
abbia ad oggetto una pluralità di reati;
PUNTO DELLA DECISIONE: ogni statuizione
suscettibile di autonoma considerazione necessaria
per ottenere una decisione completa su un capo;
INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE:
Le Sezioni Unite hanno precisato che:
“ L’appello incidentale ha ad oggetto I PUNTI DELLA
DECISIONE
INVESTITI
DALL’APPELLO
PRINCIPALE E GLI ULTERIORI PUNTI CHE
ABBIANO CONNESSIONE ESSENZIALE CON I
PRIMI. La suddetta conformazione dell’appello
incidentale e la sua perdurante accessorietà
rispetto
all’appello
principale
conseguono
direttamente dal precetto dell’art. 595, co 4 c.p.p. a
norma del quale l’appello incidentale perde
efficacia in caso di inammissibilità della’appello
principale o di rinuncia ad esso” ( Cass. S.U. 17
ottobre 2006 n. 10251)
DALLA TEORIA ALLA PRATICA
CASO:
In sede di udienza preliminare l’imputato avanza
istanza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444
c.p.p. Il PM non esprime il suo consenso perché
ritiene la pena troppo esigua. Il giudice invece si ed
emette sentenza di patteggiamento. Il PM propone
appello verso la pronuncia; avuta conoscenza di ciò
l’imputato che intanto aveva fatto acquiescenza della
sentenza propone appello INCIDENTALE chiedendo il
proscioglimento. TALE APPELLO E’ INAMMISSIBILE,
in quanto il potere di proporre appello incidentale
non spetta come in questo caso a chi non può
proporre appello principale ( in caso di
patteggiamento infatti l’imputato non può proporre
appello incidentale nell’ipotesi in cui la decisione sia
stata appellata dal PM ex art. 448, co 2 c.p.p.)
IL GIUDIZIO D’ APPELLO
ATTI PRELIMINARI (ART. 601 C.P.P)
1) Il decreto, che deve indicare gli estremi della sentenza ma non i
capi specificamente appellati È NULLO SE:
 L’imputato non è identificato in modo certo;
 Manca o è insufficiente l’indicazione della data e del luogo di
comparizione o l’avviso del giudizio in contumacia;
 La notificazione è nulla.
2) La citazione deve essere notificata a tutte le parti e ai difensori
ALMENO 20 GIORNI PRIMA DELL’UDIENZA
termine per
comparire UNICO sia nel caso di giudizio dibattimentale che in
camera di consiglio
LA GIURISPRUDENZA prevalente
ritiene che il mancato rispetto dello stesso determini una
NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO che viene sanata nel caso in
cui non venga eccepita nei termini ex art. 180 c.p.p.
IL GIIUDIZIO D’APPELLO: RITO CAMERALE O
DIBATTIMENTALE
Il giudizio d’appello può svolgersi secondo due
modalità:
1 Il RITO ORDINARIO DIBATTIMENTALE (artt. 601 e
seg.)
2 il RITO CAMERALE (art. 599 c.p.p. e art. 127 c.p.p.)
N.B L’ART. 598 C.P.P., in materia d’appello opera un
rinvio a tutte le disposizioni ove applicabili del
giudizio di primo grado.
IL RITO ORDINARIO DIBATTIMENTALE:
- UDIENZA DIBATTIMENTALE:
FASE 1) Il Presidente o il consigliere relatore fa una
relazione-esposizione con cui viene illustrata l’iter del
processo, il contenuto della sentenza di primo grado e
di motivi d’appello;
FASE 2) E’ poi consentita la lettura degli atti del
processo di primo grado, nonché degli atti delle
precedenti fasi del procedimento
giudizio
d’appello come processo cartolare in quanto si svolge
sulla base degli atti già acquisiti nel fascicolo del
dibattimento di primo grado;
FASE 3) ISTRUZIONE PROBATORIA art. 603 c.p.p.
 HA CARATTERE ECCEZIONALE E PUÒ ESSERE DISPOSTA:
1) SU RICHIESTA DI PARTE, nell’atto di appello o nei motivi nuovi;
2) D’UFFICIO DAL GIUDICE, quando a propria discrezione la
ritenga assolutamente necessaria ai fini della decisione
N.B. Ci sono anche altri casi di rinnovazione
dell’istruttoria in appello diverse da quelle indicate
nell’art. 603 c.p.p.:
ES. nel caso di giudizio di rinvio (art. 627, comma 2); di
rinnovazione di atti viziati da nullità e non sanati (art.
604, comma 5); di integrazione probatoria nel giudizio
abbreviato in appello.
Cass. pen. 21 giugno 2013 n. 28962:
«La rinnovazione dell’istruttoria ex art. 603
c.p.p. deve essere disposta ogni qualvolta il
giudice NON SIA IN GRADO DI DECIDERE ALLO
STATO DEGLI ATTI, situazione che si verifica o
per l’incertezza dei dati probatori già acquisiti,
o perché tale attività risulti comunque decisiva
ai fini della decisione in quanto idonea ad
eliminare eventuali incertezze o ad inficiare
ogni altra risultanza»
 PUÒ AVERE AD OGGETTO PROVE GIÀ ACQUISITE O
PROVE NUOVE:
PROVE GIA’ ACQUISITE: il giudice d’appello
ha la facoltà di rinnovare l’istruttoria qualora
ritenga di non essere in grado di decidere allo
stato degli atti;
PROVE NUOVE: il giudice d’appello, nel
rispetto dei limiti ex art. 190 c.p.p. ha l’obbligo
di disporre la rinnovazione sentite le parti.
LA DECISIONE DEL GIUDICE:
Il giudizio d’appello termina con una pronuncia
del giudice che ha sempre la forma della
sentenza:
 essa può confermare o riformare, totalmente o
parzialmente, la sentenza di I° appellata;
 oppure, in casi eccezionali può annullarla con
rinvio al giudice di I° grado.
LA SENTENZA CON CUI IL GIUDICE
CONFERMA O RIFORMA IL
PROVVEDIMENTO DI I°:
- è una statuizione sul merito e consegue ad una
valutazione di infondatezza dell’appello (nel caso
di conferma), o ad un accoglimento totale o
parziale del gravame(in caso di riforma);
- ha immediata esecutività quanto ai capi civili;
- ove sancisca l’assoluzione dell’imputato, ne
determina l’immediata scarcerazione qualora sia
detenuto in stato di custodia cautelare.
LA SENTENZA CON CUI IL GIUDICE ANNULLA CON
RINVIO:
- è una statuizione di carattere eccezionale, opera in
deroga
al
generale
divieto
di
regresso
l’annullamento con rinvio determina la trasmissione
degli atti al giudice di I°.
Le ipotesi di regresso sono consentite solo in due casi:
A) nullità della sentenza per difetto di contestazione
nei casi previsti dall’art. 522 c.p.p.: es. quando vi è
stata condanna per un fatto diverso;
B) nullità assoluta o intermedia che non sia stata
sanata, e da cui derivi la nullità del provvedimento
che dispone il giudizio o della sentenza di I°.
LA SENTENZA CON CUI IL GIUDICE ANNULLA
SENZA RINVIO E DECIDE IN MERITO:
In caso di:
1) nullità relative, eccepite tempestivamente ma non
sanate
il giudice d’appello decide nel merito,
potendo disporre direttamente la rinnovazione
dell’atto nullo;
2) il giudice di I° abbia erroneamente dichiarato
estinto il reato o che l’azione non poteva essere
iniziata o proseguita
il giudice d’appello ordina
la rinnovazione del dibattimento e decide nel
merito;
3) il giudice di I° abbia erroneamente respinto la
domanda di oblazione
il giudice d’appello
sospende il dibattimento e fissa un termine per il
pagamento delle somme.
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Lezione APPELLO 8.11.2014 (1)