Relazione Avv. Massimiliano D. Parla del 8 novembre 2014 L’APPELLO E’ un mezzo di impugnazione ordinario sottoposto quindi ai normali termini di decadenza, sospensivo, parzialmente devolutivo che tende all’instaurazione di un secondo giudizio di merito e attraverso il quale la parte chiede la riforma di un provvedimento del giudice, in tutto o in parte, per motivi di fatto o di diritto ( quest’ ultimo aspetto lo differenzia dal ricorso per Cassazione, in cui i casi di ricorso sono predeterminati per legge) SOGGETTI LEGITTIMATI 1) L’IMPUTATO: - Può proporre appello personalmente o a mezzo di procuratore speciale nominato per tale attività o nominato in precedenza; procuratore speciale può essere lo stesso difensore il difensore ha un autonomo diritto di impugnazione, fatta salva la facoltà dell’imputato di togliere efficacia a tale impugnazione nei modi della RINUNCIA (art. 571. co 4 c.p.p.; 2) PM: sia presso il giudice a quo (che ha pronunciato la sentenza impugnata); sia presso il giudice ad quem (che deciderà sull’impugnazione, ovvero il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello); 3) RESPONSABILE CIVILE E PERSONA CIVILMENTE OBBLIGATA: sono legittimate ad impugnare con il mezzo che la legge attribuisce all’imputato; 4) IL QUERELANTE: può appellare ai soli effetti civili, la sentenza che lo ha condannato alle spese per il procedimento; 5)LA PARTE CIVILE: può proporre appello contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile e, ai soli effetti civili, può appellare anche la sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio; CASI DI APPELLO ART. 593 C.P.P. IN SEGUITO ALLA L. 46/2006 CHE HA RIFORMULATO L’ART. 593 C.P.P. (CD. LEGGE PECORELLA) POSSONO ESSERE APPELLATE: 1) SENTENZE DI CONDANNA salvo : - quelle che applicano la sola pena dell’ammenda; - quelle emesse nel procedimento di applicazione della pena su richiesta; - quelle limitatamente alla sola misura di sicurezza, senza aver appellato anche agli effetti penali un altro capo; - Per il solo PM, le sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato, a meno che il giudice non abbia modificato il titolo del reato. 2) SENTENZE DI PROSCIOGLIMENTO: A SEGUITO DELLA RIFORMA L. 46/2006: L’ ART. 593 c.p.p. comma 2, consente al PM e all’Imputato di appellare le sentenze di proscioglimento SOLO NEL CASO IN CUI AL TERMINE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO FOSSE SOPRAGGIUNTA UNA NUOVA PROVA DECISIVA, ovvero nel caso di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (ex art. 603 comma 2 c.p.p.); PROVA DECISIVA : “ E’ tale la prova che incida in modo significativo sul procedimento decisionale del giudice, così da determinare una differente valutazione complessiva dei fatti da portare in concreto ad una decisione diversa” (Cass. sez. IV 24.6.2003, SANGALLI, CED 226326). QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE: La nuova norma avrebbe creato problemi di legittimità costituzionale per una presunta lesione delle parità delle parti ai danni del PM che in tal modo non poteva esercitare un controllo sulle sentenza di proscioglimento INTERVIENE LA CORTE COSTITUZIONALE PER IL PM: Sentenza n.26 del 6 febbraio 2007: dichiara l’illegittimità costituzionale del divieto di appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del PM, RISTABILENDO DI NUOVO TALE FACOLTA’; ANCHE PER L’IMPUTATO: Sentenza n. 85 del 4 aprile 2008: dichiara l’illegittimità di tale limitazione, riconoscendo all’imputato il potere di appellare le sentenze di proscioglimento, SALVO quelle relative alle contravvenzioni punibili con la sola ammenda o con pena alternativa. N.B. Allo stato attuale dunque le sentenze di proscioglimento sia del Tribunale che della Corte d’Assise sono appellabili sia dal PM che dall’imputato. ECCEZIONI: - per il solo imputato, le sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio abbreviato; - le sentenze di proscioglimento emesse prima del dibattimento quando non vi è opposizione del PM e dell’imputato; (art. 469 c.p.p.) GIUDICE COMPETENTE PER L’APPELLO ART. 596 C.P.P. - CORTE D’ APPELLO: competente per le sentenze emesse dal Tribunale (monocratico o collegiale), dal G.I.P. (per i reati di competenza del Tribunale); - CORTE D’ ASSISE DI APPELLO: per le sentenze emesse dalla Corte d’Assise ovvero dal G.I.P. ( per i reati di competenza della corte di assise di primo grado: art. 596, co 3 c.p.p.); IL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA: per le sentenze del giudice di pace (art. 39 DLg.s274/2000) EFFETTO DEVOLUTIVO DELL’ APPELLO E POTERI DEL GIUDICE Il giudice ha il potere-dovere di decidere ESCLUSIVAMENTE sui PUNTI DELLA DECISIONE AI QUALI SI RIFERISCONO I MOTIVI PROPOSTI (cd. principio “tantum devolutum quantum appellatum”, art. 597, co 1 c.p.p) N.B. ciò che vincola il giudice sono punti della decisione impugnata non anche i motivi che le parti hanno dedotto sostegno dell’impugnazione stessa DEROGHE AL PRINCIPIO DEVOLUTIVO: IL GIUDICE D’ APPELLO PUO’ SEMPRE: 1) Concedere d’ufficio la sospensione condizionale della pena e la non menzione (art. 597, co c.p.p.); 2) Concedere una o più circostanze attenuanti ed effettuare quando occorra il giudizio di comparazione tra circostanze di cui all’art. 69 c.p.; 3) Rilevare nullità assolute di cui agli artt. 178 c.p.p.; 4) Dichiarare il difetto di giurisdizione o di competenza per materia; 5) Pronunciarsi su di una causa di non punibilità 6) Può dare ad un fatto una qualificazione giuridica diversa 7) ricostruire il fatto in modo diverso dal giudice di primo grado e giungere ad una formula assolutoria diversa; APPROFONDIMENTO I POTERI DEL GIUDICE VARIANO A SECONDA CHE L’APPELLANTE SIA IL P.M. O L’IMPUTATO 1) − − − NEL CASO DEL P.M.: Se l’appello riguarda una sentenza di condanna: il giudice può dare al fatto una qualificazione giuridica più grave, applicare una pena maggiore, revocare benefici; Se l’appello riguarda una sentenza di proscioglimento: il giudice può pronunciare condanna ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza di condanna; Se conferma la sentenza, il giudice può applicare, modificare o escludere le pene accessorie e le misure di sicurezza. SE AD APPELLARE E’ SOLO L’IMPUTATO: DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEIUS, ovvero il giudice non potrà: 1) aumentare la pena inflitta in primo grado; 2) applicare misure di sicurezza nuove o più gravi; 3) prosciogliere l’imputato con formula meno favorevole; 4) revocare benefici di legge; 5) il giudice può solo applicare pene accessorie obbligatorie. APPELLO PRINCIPALE E INCIDENTALE 1) APPELLO PRINCIPALE: proposto entro i termini di legge dalla parte che per prima chiede di riesaminare la decisione impugnata; 2) APPELLO INCIDENTALE (Art. 595 c.p.p.): proponibile tutte le volte in cui una parte che non si sia avvalsa dell’impugnazione, decadendo dal termine, si trovi di fronte all’appello proposto dall’altra parte. L’APPELLO INCIDENTALE Art. 595 c.p.p. 1) E’ una sorta di restituzione in termini; 2) Può essere proposto entro 15 giorni dalla notifica o dalla comunicazione dell’appello principale; 3) Segue le sorti dell’appello principale ed ha carattere accessorio rispetto ad esso: INFATTI PERDE EFFICACIA IN CASO INAMMISSIBILITA’DELLA’APPELLO PRINCIPALE ( art. 595, co 4 c.p.p.). LIMITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI DELL’APPELLO INCIDENTALE SOGGETTIVI: 1) possono proporlo solo le parti che avrebbero potuto proporre appello principale o ( es. non è legittimato il PM nelle ipotesi in cui non può proporre appello ovvero ex art. 443, co 3 in tema di giudizio abbreviato); 2) se proposto da uno dei coimputati NON deve essere notificato agli altri imputati che non si siano avvalsi del potere di impugnazione; 3) in caso di appello principale di uno degli imputati, quello incidentale del PM può essere rivolto anche nei confronti degli altri coimputati non appellanti ma produce effetti solo nei confronti dei quelli che partecipano al giudizio ( gli effetti favorevoli si estendono a tutti invece); OGGETTIVI: - E’ LIMITATO AI SOLI CAPI E PUNTI DELLA SENTENZA INVESTITI DALL’APPELLO PRINCIPALE solo verso di essi anche l’appellante incidentale puo’ lamentare l’ingiustizia della decisione Differenza tra: CAPO DELLA DECISIONE: ognuna delle autonome pronunce in cui risulta scomponibile la sentenza che abbia ad oggetto una pluralità di reati; PUNTO DELLA DECISIONE: ogni statuizione suscettibile di autonoma considerazione necessaria per ottenere una decisione completa su un capo; INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DELLA CORTE DI CASSAZIONE: Le Sezioni Unite hanno precisato che: “ L’appello incidentale ha ad oggetto I PUNTI DELLA DECISIONE INVESTITI DALL’APPELLO PRINCIPALE E GLI ULTERIORI PUNTI CHE ABBIANO CONNESSIONE ESSENZIALE CON I PRIMI. La suddetta conformazione dell’appello incidentale e la sua perdurante accessorietà rispetto all’appello principale conseguono direttamente dal precetto dell’art. 595, co 4 c.p.p. a norma del quale l’appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità della’appello principale o di rinuncia ad esso” ( Cass. S.U. 17 ottobre 2006 n. 10251) DALLA TEORIA ALLA PRATICA CASO: In sede di udienza preliminare l’imputato avanza istanza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. Il PM non esprime il suo consenso perché ritiene la pena troppo esigua. Il giudice invece si ed emette sentenza di patteggiamento. Il PM propone appello verso la pronuncia; avuta conoscenza di ciò l’imputato che intanto aveva fatto acquiescenza della sentenza propone appello INCIDENTALE chiedendo il proscioglimento. TALE APPELLO E’ INAMMISSIBILE, in quanto il potere di proporre appello incidentale non spetta come in questo caso a chi non può proporre appello principale ( in caso di patteggiamento infatti l’imputato non può proporre appello incidentale nell’ipotesi in cui la decisione sia stata appellata dal PM ex art. 448, co 2 c.p.p.) IL GIUDIZIO D’ APPELLO ATTI PRELIMINARI (ART. 601 C.P.P) 1) Il decreto, che deve indicare gli estremi della sentenza ma non i capi specificamente appellati È NULLO SE: L’imputato non è identificato in modo certo; Manca o è insufficiente l’indicazione della data e del luogo di comparizione o l’avviso del giudizio in contumacia; La notificazione è nulla. 2) La citazione deve essere notificata a tutte le parti e ai difensori ALMENO 20 GIORNI PRIMA DELL’UDIENZA termine per comparire UNICO sia nel caso di giudizio dibattimentale che in camera di consiglio LA GIURISPRUDENZA prevalente ritiene che il mancato rispetto dello stesso determini una NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO che viene sanata nel caso in cui non venga eccepita nei termini ex art. 180 c.p.p. IL GIIUDIZIO D’APPELLO: RITO CAMERALE O DIBATTIMENTALE Il giudizio d’appello può svolgersi secondo due modalità: 1 Il RITO ORDINARIO DIBATTIMENTALE (artt. 601 e seg.) 2 il RITO CAMERALE (art. 599 c.p.p. e art. 127 c.p.p.) N.B L’ART. 598 C.P.P., in materia d’appello opera un rinvio a tutte le disposizioni ove applicabili del giudizio di primo grado. IL RITO ORDINARIO DIBATTIMENTALE: - UDIENZA DIBATTIMENTALE: FASE 1) Il Presidente o il consigliere relatore fa una relazione-esposizione con cui viene illustrata l’iter del processo, il contenuto della sentenza di primo grado e di motivi d’appello; FASE 2) E’ poi consentita la lettura degli atti del processo di primo grado, nonché degli atti delle precedenti fasi del procedimento giudizio d’appello come processo cartolare in quanto si svolge sulla base degli atti già acquisiti nel fascicolo del dibattimento di primo grado; FASE 3) ISTRUZIONE PROBATORIA art. 603 c.p.p. HA CARATTERE ECCEZIONALE E PUÒ ESSERE DISPOSTA: 1) SU RICHIESTA DI PARTE, nell’atto di appello o nei motivi nuovi; 2) D’UFFICIO DAL GIUDICE, quando a propria discrezione la ritenga assolutamente necessaria ai fini della decisione N.B. Ci sono anche altri casi di rinnovazione dell’istruttoria in appello diverse da quelle indicate nell’art. 603 c.p.p.: ES. nel caso di giudizio di rinvio (art. 627, comma 2); di rinnovazione di atti viziati da nullità e non sanati (art. 604, comma 5); di integrazione probatoria nel giudizio abbreviato in appello. Cass. pen. 21 giugno 2013 n. 28962: «La rinnovazione dell’istruttoria ex art. 603 c.p.p. deve essere disposta ogni qualvolta il giudice NON SIA IN GRADO DI DECIDERE ALLO STATO DEGLI ATTI, situazione che si verifica o per l’incertezza dei dati probatori già acquisiti, o perché tale attività risulti comunque decisiva ai fini della decisione in quanto idonea ad eliminare eventuali incertezze o ad inficiare ogni altra risultanza» PUÒ AVERE AD OGGETTO PROVE GIÀ ACQUISITE O PROVE NUOVE: PROVE GIA’ ACQUISITE: il giudice d’appello ha la facoltà di rinnovare l’istruttoria qualora ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti; PROVE NUOVE: il giudice d’appello, nel rispetto dei limiti ex art. 190 c.p.p. ha l’obbligo di disporre la rinnovazione sentite le parti. LA DECISIONE DEL GIUDICE: Il giudizio d’appello termina con una pronuncia del giudice che ha sempre la forma della sentenza: essa può confermare o riformare, totalmente o parzialmente, la sentenza di I° appellata; oppure, in casi eccezionali può annullarla con rinvio al giudice di I° grado. LA SENTENZA CON CUI IL GIUDICE CONFERMA O RIFORMA IL PROVVEDIMENTO DI I°: - è una statuizione sul merito e consegue ad una valutazione di infondatezza dell’appello (nel caso di conferma), o ad un accoglimento totale o parziale del gravame(in caso di riforma); - ha immediata esecutività quanto ai capi civili; - ove sancisca l’assoluzione dell’imputato, ne determina l’immediata scarcerazione qualora sia detenuto in stato di custodia cautelare. LA SENTENZA CON CUI IL GIUDICE ANNULLA CON RINVIO: - è una statuizione di carattere eccezionale, opera in deroga al generale divieto di regresso l’annullamento con rinvio determina la trasmissione degli atti al giudice di I°. Le ipotesi di regresso sono consentite solo in due casi: A) nullità della sentenza per difetto di contestazione nei casi previsti dall’art. 522 c.p.p.: es. quando vi è stata condanna per un fatto diverso; B) nullità assoluta o intermedia che non sia stata sanata, e da cui derivi la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di I°. LA SENTENZA CON CUI IL GIUDICE ANNULLA SENZA RINVIO E DECIDE IN MERITO: In caso di: 1) nullità relative, eccepite tempestivamente ma non sanate il giudice d’appello decide nel merito, potendo disporre direttamente la rinnovazione dell’atto nullo; 2) il giudice di I° abbia erroneamente dichiarato estinto il reato o che l’azione non poteva essere iniziata o proseguita il giudice d’appello ordina la rinnovazione del dibattimento e decide nel merito; 3) il giudice di I° abbia erroneamente respinto la domanda di oblazione il giudice d’appello sospende il dibattimento e fissa un termine per il pagamento delle somme.