Anna Elia
Processi migratori, territorio e
politiche
a.a. 2012/13
Il “modello mediterraneo di immigrazione” nel
contesto italiano
Aspetti sociali, economici e normativi
Le migrazioni nel post-fordismo
• Paesi di destinazione “importatori riluttanti”
• Crescita di occupazione nei servizi e nella piccola impresa
• Fabbisogno diffuso di manodopera nelle nicchie dell’economa
informale e negli ambiti più “sgraditi” dell’economia ufficiale
• Affidamento ad esterni di molte attività economiche (pulizia,
trasporti, ecc.)
• Domanda di lavoro di cura (sud Europa): invecchiamento
demografico, emancipazione femminile, mancato
adeguamento delle politiche pubbliche di sostegno alla
famiglia
Anni ’70 l’Italia da paese di emigrazione diventa paese di
immigrazione (1)
CAUSE:
• riduzione dei flussi migratori all’estero; emigrazione di rientro
anni ‘66-’67. Esempio: emigrazione di rientro dalla Germania
conseguenza della diminuzione della domanda di lavoro per la
crisi petrolifera del ‘73;
• Sviluppo sociale e civile in Italia: emigrazione non più come
soluzione a problemi di reddito e di occupazione: prospettiva
disattesa di possibili investimenti nei luoghi di origine da parte
degli ex-emigranti
Anni ’70 l’Italia da paese di emigrazione diventa
paese di immigrazione (2)
• sviluppo del sistema del welfare soprattutto del
sistema pensionistico; politiche assistenziali nel
Mezzogiorno d’Italia (integrazioni al reddito: pensioni
di vecchiaia e di invalidità. Destinatari soprattutto exemigranti).
• Anni ’70-’80 progressiva riduzione della migrazione
interna verso le fabbriche: accresciuti livelli di
scolarizzazione; riduzione dei livelli di occupazione
Italia paese di immigrazione nel periodo postindustriale
• Non vi è corrispondenza tra paese di arrivo e
gruppi nazionali (es. ex-colonie). Eterogeneità
nei paesi di provenienza (paesi africani e
asiatici anche molto distanti) (Calvanese 1983)
• presenza femminile predominante in molte
nazionalità (nelle migrazioni intraeuropee
degli anni ’50 e ’60 la componente femminile
era minoritaria).
Modello mediterraneo di immigrazione con particolare
riferimento al caso italiano
(Pugliese 2002)
1. ingresso nel lavoro agricolo stagionale e nel terziario
2. assenza iniziale di qualsiasi normativa di regolazione dei
flussi migratori in ingresso; istituzioni facilitatrici (organismi
di volontariato laico istituzioni ecclesiali, sindacato) di
sostegno ai processi di sostegno-orientamento dei migranti
3. emanazione di provvedimenti di sanatoria sempre più
restrittivi;
4. scarsa capacità di accesso dei migranti alle politiche sociali;
5. dicotomia disoccupazione/immigrazione nel sud Italia
Ingresso dei migranti
nel lavoro agricolo stagionale (1)
•
•
•
•
Occupazione agricola nelle fasi della raccolta
Inizialmente frequenti occasioni di rientro in patria
Immigrazione maschile
Carenza manodopera locale (elevati livelli di
scolarizzazione; impiego di manodopera italiana
fittizia)
• Sussidi della politica agricola dell’Ue (anni ’80-’90)
Ingresso dei lavoratori migranti nel terziario (2)
• Elevato impiego dei servizi alla persona (attività di
collaborazione domestica, assistenza agli anziani e
alle persone diversamente abili)
• Nei paesi del mediterraneo i migranti suppliscono
alle carenze del sistema di welfare
• Nel sistema italiano l’aumento dei grandi anziani
(metà anni ‘90) allarga progressivamente l’ausilio di
“lavoratrici” migranti in ambito domestico
Normativa di regolazione dei flussi e
provvedimenti di sanatoria (3)
• Apertura delle frontiere (anni ‘70) e grande facilità di
ingresso
• Ruolo delle istituzioni facilitatrici
• Politiche di adeguamento agli orientamenti restrittivi
dell’UE in materia di controllo delle frontiere
• Progressiva emanazione di politiche di sanatoria
(normative di regolarizzazione) sempre più restrittive
La dimensione territoriale di un modello di “integrazione
subalterna”
(Ambrosini 2005)
• il modello dell’industria diffusa (piccole e medie imprese)
nella Lombardia orientale e nelle regioni del Nord-Est;
• il modello delle economie metropolitane (grandi città, ma
anche medi e piccoli centri) occupazioni nel basso terziario e
nei servizi alle persone;
• il modello delle attività stagionali (Mezzogiorno): aree agricole
in parte turistiche, lavoro di cura, lavoro stagionale informale;
• modello delle attività stagionali (Centro-Nord), attività
agricole, turistiche, edili;
• le industrie di Stato nel sud Italia: i CARA e i CIE.
Legge 943 del 1986
Misura di regolarizzazione per i lavoratori stranieri in
quanto lavoratori “dipendenti” e per gli immigrati
“attivamente” alla ricerca di un lavoro
La legge riservava i benefici del sistema di welfare
nazionale al lavoratore immigrato in quanto
lavoratore dipendente.
Legge 39 del 1990 – Legge Martelli
 Misure di regolarizzazione per tutti i lavoratori stranieri;
 Godimento delle politiche sociali per tutti i lavoratori stranieri
ivi compresi i lavoratori autonomi. Il provvedimento di
sanatoria si rivolge ai venditori ambulanti di provenienti
dall’Africa Sub-sahariana e dal nord Africa (Marocco, Tunisia).
 Superamento del principio della riserva geografica
(Convenzione di Ginevra del 1951) che limitava la domanda di
asilo politico a coloro che provenivano dal blocco socialista.
Effetti delle politiche di sanatoria anni 1986-1990-1995
1. Soddisfare il bisogno di manodopera dei distretti industriali nel centro-nord Italia e
delle piccole industrie manifatturiere del nord-est;
2. Risposte a situazioni di urgenza sociale: rassicurare gli italiani di fronte ad una
presenza sempre maggiore sul territorio di cittadini stranieri in situazioni di
irregolarità; sedare momenti di conflittualità sociale nelle zone agricole del sud
Italia;
3. Processi di etnicizzazione del mercato del lavoro: alto livello di specializzazione dei
lavori effettuati dai migranti in relazione al loro paese di origine, del loro sesso e
della religione di appartenenza (senegalese: venditore ambulante; tunisino:
pescatore; filippine-donne dell’est: colf e badanti).
Dalla trasmissione televisiva Nonsolonero del Tg2 del 1989
(punto 2 precedente slide):
• « [...] Pensavo di trovare in Italia uno spazio di vita, una
ventata di civiltà, un'accoglienza che mi permettesse di vivere
in pace e di coltivare il sogno di un domani senza barriere né
pregiudizi. Invece sono deluso. Avere la pelle nera in questo
paese è un limite alla convivenza civile. Il razzismo è anche
qui: è fatto di prepotenze, di soprusi, di violenze quotidiane
con chi non chiede altro che solidarietà e rispetto. Noi del
terzo mondo stiamo contribuendo allo sviluppo del vostro
paese, ma sembra che ciò non abbia alcun peso. Prima o poi
qualcuno di noi verrà ammazzato ed allora ci si accorgerà che
esistiamo » (Jerry Essan Masslo)
Incitamento alla violenza contro i migranti da
parte della delinquenza locale, volantino
ritrovato dai carabinieri di Villa Literno prima
dell’omicidio di Jerry Masslo:
« È aperta la caccia permanente al nero. Data la
ferocia di tali bestie […] e poiché scorazzano
per il territorio in branchi, si consiglia di
operare battute di caccia in gruppi di almeno
tre uomini ».
La razionalità delle leggi di regolarizzazione:
I migranti sono portatori di diritti solo in qualità di forza lavoro, mentre la loro presenza
sociale viene completamente annullata (le politiche di sanatorie non vengono
accompagnate da politica di inserimento/orientamento dei migranti regolarizzati).
Nel 1991, dopo le prime leggi di regolarizzazione (1987-1990), la popolazione straniera
regolarmente residente in Italia era di 860 mila individui, mentre la stima dei migranti nella
situazione di “clandestino” è più di un milione. Le analisi sui permessi di soggiorno rivelano
una presenza di migranti provenienti dal Nord Africa; e dell’Africa occidentale soprattutto
nel nord Italia. Un terzo dei migranti è di religione musulmana.
La Legge n. 40 del 1998 fu la prima mettere in causa l’accesso ai diritti sociali da parte
del cittadino straniero in quanto pari al cittadino italiano.
Migrante « clandestino »
Immigrato in regola con il permesso di
soggiorno
Garanzie di integrità della persona Garanzie di integrità sociale
fisica
 Cure ospedaliere o
ambulatoriali urgenti o
essenziali;
 diritto all’istruzione per tutti i
minori stranieri
indipendentemente dallo status
di “irregolare” dei genitori.
 Accesso ai diritti sociali e civili,
esclusione dai diritti politici.
La Legge n. 40 del 1998
Migrante nella situazione di
« clandestino »
Immigrati in regola con il permesso di
soggiorno
Garantire le espulsioni;
ridurre le presenze irregolari
attraverso maggiori controlli.
 Istituzione dei Centri di
Permanenza Temporanea;
 quote di ingresso stabilite
annualmente dietro accordi di
cooperazione stabiliti con i paesi
di provenienza.
 La figura dello sponsor (datore di
lavoro italiano).
Garantire percorsi di integrazione e di
stabilizzazione.
 accesso alle misure di edilizia
sociale;
 iscrizione alle liste di collocamento;
 diritto a mantenere o a riacquistare
l’unità familiare;
 Accesso al sistema sanitario
nazionale
 accesso al sistema pensionistico.
Legge 40 del 98 Testo unico sull’immigrazione Un
modello di integrazione ragionevole (Zincone 2000)
• I diritti dei migranti anche quelli fondamentali come
quello del ricongiungimento familiare non sono
assoluti
ma
assumono
un
caratterere
« discrezionale », in quanto dipendono da norme e
regole stabilite localmente (localismo dei diritti).
• Obiettivi: evitare fenomeni di aperta conflittualità tra
italiani e migranti
La legge 40 del 1998 (Testo unico sull’immigrazione) è la sola
disposizione normativa in materia di immigrazione che si riferisce
in maniera specifica ai processi di integrazione dei migranti sul
territorio italiano.
Principi:
• Uguaglianza tra italiani e immigrati in quanto cittadini e non solo
in quanto lavoratori;
• promozione di processi integrazione sul piano del dialogo
interculturale con il diretto coinvolgimento di comuni, province,
regioni, soggetti no-profit, il mondo della scuola, il mondo delle
associazioni tra migranti (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40;
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 2) ;
• possibilità di accedere alla Carta di Soggiorno (permesso di
soggiorno illimitato) alla fine di un percorso di stabilizzazione sul
territorio italiano.
La legge 189/2002 - Bossi-Fini. Principale obiettivo della
sanatoria: la regolarizzazione delle “badanti”.
• La legge sostituisce il contratto di lavoro al permesso di
soggiorno;
• Allo scadere del contratto il migrante ha solo sei mesi per
trovare un altro lavoro altrimenti ricade nella condizione di
“clandestino”;
• Il datore di lavoro è titolare del contratto di soggiorno del
migrante e ne garantisce la permanenza sul territorio italiano;
• Abolizione della figura dello sponsor;
• La legge pone inoltre ulteriori restrizioni al ricongiungimento
familiare.
Effetti e obiettivi della sanatoria:
• annulla completamente ogni possibile prospettiva di integrazione del
cittadino straniero rendendo provvisoria la sua presenza sul territorio
italiano;
• colma le carenze delle politiche socio-sanitarie nazionali nella cura agli
anziani legittimando processi di segregazione sociale ed economica delle
donne migranti nel ruolo di “badante”;
• rende le donne migranti vulnerabili sul piano dell’accettazione di
condizioni di lavoro gravose pur di non perdere il lavoro ed il contratto di
soggiorno;
• le restrizioni al rinnovo del contratto di lavoro determinano
un’immigrazione circolare, non integrata da mettere a disposizione del
mercato del lavoro informale come una continua riserva di lavoratori a
basso costo.
Composizione demografica della popolazione straniera dopo la
sanatoria del 2002:
La legge n. 189 del 2002, fino al primo gennaio 2006, ha concesso 647 mila
regolarizzazioni, di cui più della metà riguardano donne migranti impegnate nel
lavoro di assistenza e di cura.
Al primo gennaio 2006 gli stranieri regolarmente residenti in Italia erano circa
2.7 milioni, mentre nel 2002 erano 1,5 milioni; il 56 per cento delle donne
migranti arriva dall’Est-Europa.
L’incremento, dal primo gennaio 2002 al primo 2006, ha riguardato in modo
particolare i flussi dall’Ucraina (+ 800 per cento); dalla Romania (+ 300 per
cento); Albania (+100 per cento); Moldavia (+450 per cento).
Fine anni ’90 – 2012: costruzione ideologica del razzismo nella
società italiana
(Wieworka 1998; Dal Lago 1999)
• 1995 – 2012 - costruzione sociale del clandestino/immigrato come
criminale da parte dei media e dalle strategie di marketing politico;
• 1995 - 2011 – crescita esponenziale dei fenomeni di sfruttamento del
lavoro migrante collegata alla diversa appartenenza etnica (fenomeni di
crescente competitività tra lavoratori stranieri);
• 2008 – la “scia del razzismo”: dibattito pubblico sulla questione del
razzismo in Italia.
• 2009 - reato di clandestinità: processo di identificazione tra la presenza di
“clandestini” e fenomeni di illegalità diffusa sul territorio italiano;
DECRETO-LEGGE
23
maggio
2008
,
n.
92
Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. (GU n. 122 del 26-5-2008 )
- Legge 94 del 2009
• 2011 – Emergenza nord Africa – la costruzione sociale e politica delle
differenze etniche
DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008 , n. 92
Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. (GU n. 122 del 26-5-2008 )
Legge 94 del 2009
• reato di clandestinità: per l’immigrato clandestino fermato dalle forze
dell’ordine è previsto il carcere (abolito dalla Corte di Giustizia Europea) e
l’espulsione;
• si sopprime la norma del ddl che avrebbe abrogato il divieto di
segnalazione degli stranieri irregolari che accedono alle cure urgenti ed
essenziali;
• Il «centro di permanenza temporanea» viene denominato «centro di
identificazione ed espulsione»;
• reato di locazione di un immobile a straniero privo di titolo di soggiorno al
momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione" ;
• introduce un contributo sulla domanda di rilascio o rinnovo dei permessi
di soggiorno (un minimo di 80 a un massimo di 200 euro) che ogni
straniero ha l`obbligo di versare per tutte le pratiche di rilascio e rinnovo
del permesso di soggiorno, esclusi i permessi per asilo, per richiesta di
asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari
La questione della cittadinanza
Un focus sui giovani nell’emigrazione:
i figli dei migranti in Italia e i msna
• Il caso italiano: una concezione “etnica” della
cittadinanza, legata al sangue: la nostra legge è la più
restrittiva dell’UE
• La chiusura verso le seconde generazioni, anche nate
in Italia
• Un modello di sospensione dei diritti di cittadinanza
per i msna
Chi sono le seconde generazioni?
Confluiscono in questa categoria concettuale casi assai
diversi:
• bambini nati e cresciuti in Italia,
• gli adolescenti che si sono ricongiunti con i genitori
dopo aver compiuto un ampio processo di
socializzazione nel Paese di origine,
• minori giunti soli e presi in carico da progetti educativi
realizzati in Italia,
• minori rifugiati.
Alcuni dati
• I minori di origine straniera iscritti a scuola
nell’anno scolastico 2010-2011 sono 709.826
(incidenza del 7,9% sulla popolazione
studentesca). 7,6% nelle scuole materne. Gli
universitari stranieri ammontano a 61.777 (3,6%
del totale).
• I minori figli di immigrati: 1 milione nel 2011 (Dati
Istat), su un totale di 4,5 milioni di cittadini
stranieri, (il 7.5% della popolazione italiana) (dati
ISTAT 2011),
Le ricerche sociologiche definiscono:
• seconda generazione in senso stretto, solo i
giovani figli di immigrati nati in Italia;
• generazione 1,5 quelli arrivati a 6-12 anni;
• generazione 1,25 quelli immigrati a 13-17
anni.
• Seconde gen. (nati in Italia o immigrati molto
giovani)
Le seconde generazioni: « giovani italiani
con il permesso di soggiorno »
• Discendenti di italiani: tre anni per ottenere la
nazionalità;
• La cittadinanza si trasmette ai figli sulla base
dello Jus sanguinis. I minori di origine
straniera nati in Italia: richiesta di cittadinanza
italiana ai 18 anni con obbligo di residenza
legale e ininterrotta sin dalla nascita (legge
91/1992).
Sono esclusi dall’ottenimento della
cittadinanza:
• i minori che hanno trascorso brevi periodi nei
paesi di origine dei genitori;
• i minori invisibili figli di genitori che vivono
una condizione di “clandestinità”;
• i minori ricongiunti ai genitori;
• i minori i cui genitori perdono il contratto di
lavoro e diventano “clandestini” espellibili.
La scuola come luogo primario di integrazione
delle seconde generazioni (Favaro; Tognetti
Bordogna):
Un modello di didattica interculturale:
• la connessione tra il tema dell’inserimento degli alunni stranieri e il tema
dell’educazione interculturale (es. nuove attenzioni didattiche ai bisogni
specifici dei minori stranieri);
• il diritto/obbligo scolastico per tutti i minori presenti in Italia, a
prescindere dalla loro nazionalità e condizione giuridica (uguaglianza nelle
opportunità formative) (art. 38, comma 1 T.U.);
• il tema dell’insegnamento dell’italiano si colloca come seconda lingua nel
più ampio progetto del riconoscimento e valorizzazione della lingua e della
cultura d’origine anche attraverso l’opera di mediatori linguistici e
culturali;
• la scuola è al ”crocevia come luogo di interazione non conflittuale di
comunità culturalmente diverse” (Zincone 2000) Commissione per le
Politiche di Integrazione degli Immigrati.
Classi di inserimento temporaneo
• 2008-2009 – restrizioni ai programmi di educazione
interculturale nella scuola. Mozioni della Lega Nord
approvate alla camera: classi di inserimento separato
nelle scuole per i figli degli immigrati; tetto del 30 per
cento sulla presenza dei bambini migranti nelle classi
delle scuole primarie.
• Le classi separate: chi non supera un test di ingresso
dovrà frequentare delle classi separate “classi ponte”
per l’apprendimento della lingua italiana ,
propedeutiche all’ingresso degli studenti stranieri nelle
classi permanenti.
• Il tetto del 30 per cento avrebbe come finalità
quella di favorire la distribuzione degli alunni
stranieri nelle scuole, imponendo trasferimenti ai
bambini migranti costretti a frequentare delle
scuole lontane dalla propria residenza. Il tentativo
è quella di evitare la prevalenza dei bambini nelle
scuole, il provvedimento non considera che la
presenza dei bambini migranti nelle scuole ha
salvato numerose scuole dalla chiusura in
particolare le piccole scuole delle comunità
montane, e posti di lavoro ad insegnanti italiani.
La presenza delle seconde
generazioni in Italia questioni aperte:
• Aspettative di emancipazione sociale della
seconda generazione: i rischi di un mancato
riscontro.
• I problemi di una mancata cittadinanza.
• Strategie di assimilazione culturale senza
opportunità di integrazione.
Esempi di associazionismo tra i giovani delle
seconde generazioni
Associazione Seconda Generazione
• associazione nata a Treviso 2008 per protesta contro
un’amministrazione comunale che realizza atti discriminatori. Le
nuove generazione spesso richiedono i diritti negati ai genitori. Il
culto islamico ad esempio che non viene praticato dai figli, diventa
una modalità per il rispetto dei diritti delle minoranze.
G2 www.secondegenerazioni.it ,
• La rete G2-Seconde generazioni, nasce nel 2005 da figli di immigrati
e rifugiati nati o cresciuti in Italia e che lavora, principalmente, in
due direzioni: «identità come incontro di culture» e «diritti negati
alle seconde generazioni».
Testimonianze dalla rete G2
• “E’ complicato costruirsi un’identità quando il tuo aspetto esteriore
non corrisponde al tuo accento, quando ti accorgi che gli altri hanno
una percezione diversa da quella che hai di te stesso. E’
estremamente complicato per un giovane rimanere cittadini di un
paese che magari non si è mai visto e di cui non si parla la lingua.”
(Esponente G2, italiano di origine senegalese)
• Esponente G2, italiana di origine eritrea: «Per una volta - dice vorrei che si parlasse di noi come italiani. E non pensando solo a ciò
che per qualcuno è un problema, ma a come le nostre differenze
possono giovare alla società italiana».
I legami tra i giovani del G2
hanno per obbiettivo :
• La ricerca di uno spazio di partecipazione politica e di visibilità nello spazio
pubblico attraverso attività di sensibilizzazione in collaborazione con i
soggetti della società civile ;
• I progetti finalizzati a sensibilizzare i rappresentanti del Governo sulla
necessità di rivedere le regole relative all’ottenimento della cittadinanza
come quello organizzato in occassione del 150° anniversario dell’unità
d’Italia con Save the Children «Promessi sposi… d’Italia, questa nazionalità
si deve fare» ;
• La presentazione della richiesta di cittadinanza alle più alte cariche dello
Stato (la lettera indirizzata al Presidente della Repubblica del 2007 ha un
forte impatto mediatico e apre uno spazio di discussione politica; raccolta
di firme e sostegno alla campagna l’Italia sono anch’io da parte del
Presidente Napolitano e di diverse associazioni sindacali e antirazziste);
• I legami con il mondo della scuola al fine di sostenere i programmi di
didattica interculturale;
• Un ufficio legale e la costituzione di un Osservatorio sulle discriminazioni
verso le seconde generazioni da parte dell’associazione.
Chi sono i minori non accompagnati?
• Sono definiti minori non accompagnati dal DPCM 535/99,
(regolamento riguardante le funzioni del Comitato per i
Minori Stranieri) i "minori di nazionalità non italiana o di altro
Stato dell'Unione europea che non hanno chiesto asilo
politico e che, per qualsiasi motivo,si trovano nel territorio
dello Stato senza assistenza o la rappresentanza dei genitori o
di altri adulti che sono legalmente responsabili in base alle
leggi in vigore nel sistema italiano (parenti entro il quarto
grado).
I diritti dei minori non accompagnati
• Non essere detenuti
• Non subire procedure di identificazione nocive
alla loro salute
• Devono essere informati sui loro diritti
• Non essere rimpatriati
• Essere inseriti in un percorso di protezione e di
tutela
Il profilo dei minori non accompagnati
• Le rilevazioni statistiche sulla presenza dei
minori non accompagnati in Italia risalgono al
2000, un anno dopo la costituzione del
Comitato Minori Stranieri. Si tratta di minori
« segnalati » al Comitato dalle forze di polizia
o dai servizi sociali delle amministrazioni
comunali.
MSNA CONTATTATI O PRESI IN CARICO 2006-2011
Numero minori in valori assoluti
9,000
8,000
7,870
6,000
5,000
7,484
7,216
7,000
5,879
5,543
4,588
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
Fonte: Minori Stranieri Non Accompagnati - Rapporto 2011, ANCI - Cittalia; CMS (2011)
43
Minori segnalati al Comitato minori stranieri
Principali nazionalità al 31/12/2010
Afghanistan
Marocco
Egitto
Albania
919
652
492
400
20,7 %
14,7 %
11,1%
9,0%
Minori segnalati al CMS (Comitato minori stranieri)
31/12/2010
età
15
16
17
558
1.104
2129
%
12,6
24,9
48,0
Minori segnalati al CMS (Comitato minori stranieri)
31/12/2010
genere
maschi
femmine
4.016
422
%
90,5
9,5
Minori segnalati al CMS
Principali nazionalità al 31/10/2011
Tunisia
Afghanistan
1.144
1.106
16,1 %
15,6 %
Egitto
Marocco
855
533
12,0%
7,5%
Totale
7.112
Minori segnalati al CMS
Principali nazionalità 31/10/2011
Totale
MNA segnalati
MNA
irreperibili
7.112
2.539
7575 i minori stranieri non accompagnati segnalati alla
Direzione Generale dell’Immigrazione delle Politiche di
Integrazione (ex Comitato Minori Stranieri)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
al 31/12/2012
• Minori segnalati: 7.575
• Minori presenti: 5.821
• Minori irreperibili: 1.754
Prime tre nazionalità dei minori segnalati
Bangladesh 18,3%
Egitto
12,8%
Albania
9%
•
•
•
•
Dati al 31/12/2012 della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle
Politiche di integrazione (ex Comitato Minori Stranieri) Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.
Le rilevazioni statistiche del comitato minori stranieri non
comprendono:
• I minori “ non segnalati ” che vivono nell’ombra e
che subiscono lo sfruttamento delle reti criminali;
• I minori che scompaiono nel momento del loro
arrivo nelle zone di frontiera (situazioni di
respingimenti arbitrari e di detenzione alla
frontiera, ) ;
• I minori neo-comunitari;
• I minori non accompagnati respinti via mare;
• I minori non accompagnati rimpatriati per
inadeguate procedure di identificazione alla
frontiera
MINORI O IMMIGRATI? LA NORMATIVA ITALIANA SUI
MINORI NON ACCOMPAGNATI
Il trattamento giuridico del minore straniero si situa
al margine tra due normative opposte:
• I principi di protezione e di assistenza all’infanzia
(legge 184/83 per l’affidamento e l’adozione);
• La normativa sull’immigrazione orientata
soprattutto sui principi del controllo dei flussi in
entrata (Testo Unico sull’immigrazione del 98 e i
suoi decreti di modifica, l'art. 25 della Bossi-Fini
del 2002 ; la legge 94 del 2009 Pacchetto
sicurezza).
LA CONVENZIONE DI NEW YORK SUI DIRITTI
DEL FANCIULLO DEL 1989
I testi normativi internazionali forniscono un significativo ancoraggio per
l’applicazione dell’ istituto della tutela (previsto dal Codice Civile italiano)
anche
per i minori stranieri non accompagnati
Testo normativo fondamentale è la
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989,
ratificata in Italia e resa esecutiva con legge n. 176/91,
Altre convenzioni sopranazionali che orientano la complessa materia della protezione dei minori:
•Convenzione de L’Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in
materia di protezione dei minori, ratificata in Italia con legge 742/80,
•Convenzione de l’Aja del 28 maggio 1970 in materia di rimpatrio dei minori, ratificata con legge
396/1975,
•Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in
materia di affidamento dei minori e sulla ristabilimento dell'affidamento dei minori, e
•Convenzione de L’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,
ratificate in Italia e rese esecutive con
Legge n. 64/94: “Recepimento di convenzioni europee sui minori”
53
• Il Minore Straniero Non Accompagnato,
(DPCM 535/99)
essendo privo di assistenza e
rappresentanza da parte dei genitori o
di altri adulti per lui legalmente
responsabili,
ha diritto ad un tutore.
COS’E’ LA TUTELA
(Costa 2013)
La tutela è un istituto rivolto alla
salvaguardia di persone incapaci di
provvedere
ai
propri
interessi,ovvero i minori e gli
interdetti.
L’istituto della tutela
è
regolato fondamentalmente dal
Codice
Civile,Titolo
X,
dall’art. 343 all’art. 389.
Alcune disposizioni sono dettate
anche
dalla
Legge
184/83,
“Disciplina
dell’adozione
e
dell’affidamento dei minori”, come
modificata dalla Legge 476/98 e
dalla Legge 149/01.
55
CHI NOMINA IL TUTORE
(Costa 2013)
La nomina del tutore è competenza del Giudice Tutelare
che ha poteri di vigilanza, di intervento e di integrazione
di volontà per i soggetti beneficiari della tutela
Art. 344 del Codice Civile
(Funzioni del giudice tutelare):
“Presso ogni tribunale il giudice
tutelare soprintende alle tutele e alle
curatele ed esercita le altre funzioni
affidategli dalla legge”. Il giudice
tutelare può richiedere la assistenza
degli
organi
della
pubblica
amministrazione e di tutti gli enti i cui
scopi corrispondono alle sue funzioni”.
Art. 346 del Codice Civile
(Nomina del tutore e del protutore):
“Il giudice tutelare, appena avuta
notizia del fatto da cui deriva
l’apertura della tutela, procede alla
nomina del tutore e del protutore”.
56
FIGURE CHE POSSONO ESSERE
DESIGNATE COME TUTORI (Costa 2013)
Le disposizioni del Codice Civile indicano che la scelta
del tutore debba orientarsi tra queste diverse possibilità, indicate in
ordine di priorità:
1. persona designata dal genitore
2. ascendente o altro parente prossimo o affine del minore
3. persona idonea (definita dal codice di ineccepibile condotta)
Art. 348 del Codice Civile
(Scelta del tutore)
ATTENZIONE:
Se il minore per cui si richiede la tutela ha compiuto il sedicesimo anno,
il Giudice Tutelare deve sentirlo, prima di procedere alla nomina di un tutore.
57
FIGURE CHE POSSONO ESSERE
DESIGNATE COME TUTORI (COSTA 2013)
La persona idonea viene generalmente individuata
tra:
• Privati cittadini;
• Sindaco o suo delegato;
• Soggetti iscritti agli Albi e/o Associazioni dei
Tutori, presenti in alcuni contesti territoriali
che hanno seguito un corso specifico di
formazione
58
La presa in carico dei minori non accompagnati in un sistema di
inclusione/esclusione sociale :
• La segnalazione al Comitato Minori Stranieri da parte
dei servizi sociali o dalle forze di polizia, protezione
del minore in un centro di « prima accoglienza »,
• Permesso di soggiorno per « minore età » : il minore
non accompagnato una volta giunto nel territorio
italiano è protetto da ogni misura di espulsione una
volta accertata la sua minore età. Il permesso di
soggiorno per « minore età » ha un carattere
provvisorio nell’attesa che il CMS (ora) valuti
l’eventualità del rimpatrio assistito.
• Il minore è inserito nel frattempo in un progetto di inserimento
scolastico e di formazione durante la sua permanenza nel Centro di
Seconda Accoglienza o in una casa famiglia.
• Il minore non accompagnato è inserito nel sistema di protezione
dell’infanzia nazionale: il giudice per i minori può determinare la
sua adozione, il suo affidamento presso una famiglia o la sua tutela
da parte di un operatore sociale o di un volontario,
• Dopo la risposta del Comitato sulle possibilità di rimpatrio assistito
il minore acquisisce un permesso di soggiorno per affidamento
convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di studio o di
lavoro
La presa in carico dei minori non
accompagnati richiedenti asilo:
• I minori non accompagnati richiedenti asilo
saltano l’inchiesta del comitato per il rimpatrio.
• Il minore dopo una permanenza presso un centro
di prima accoglienza (dieci giorni) è affidato ai
servizi sociali delle amministrazioni locali o ad
una struttura di accoglienza del Sistema di
Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR)
nel caso sia richiedente asilo in attesa
dell’audizione presso la Commissione territoriale.
Il rimpatrio assistito: tutela del supremo interesse del minore
non accompagnato o una strategia per spospendere i diritti di
cittadinanza?
• Spesso le risposte del Comitato Minori Stranieri in
merito alla possibilità di reintegrare il minore nel luogo
di origine non arrivano provocando un rallentamento
nelle procedure di regolarizzazione in Italia.
• Il recupero dell’unità familiare come supremo interesse
del minore diventa una sorta di alibi che permette al
governo italiano di controllare la mobilità dei minori
non accompagnati sul territorio.
Il passaggio allo status di adulto per
i minori in erranza
Il momento della conversione del
permesso di soggiorno per minore età
in uno per studio o lavoro
63
L’evoluzione della normativa rivolta alla
regolarizzazione dei MNA:
• DAL TESTO UNICO 286/98 ALLA LEGGE 30 LUGLIO 2002, n. 189 (Modifica
alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);
• DALLA LEGGE 189/2002 ALLA LEGGE 15 LUGLIO 2009, n. 94 (Disposizioni
in materia di sicurezza pubblica);
• DALLA LEGGE 94/2009 ALLA LEGGE 2 AGOSTO 2011, n. 129 (Libera
circolazione dei cittadini comunitari e rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi
irregolari);
64
Il titolo di soggiorno per i minori non accompagnati alla
maggiore età (art. 32 Testo Unico)
Condizioni per convertire il titolo di soggiorno per affidamento in
un titolo per permesso di studio o di lavoro:
• i minori stranieri che sono in possesso di un permesso di
soggiorno per minore età, e non quindi di quello per
affidamento, non possono convertire il proprio titolo di
soggiorno in uno per studio o per lavoro.
.
L’EVOLUZIONE NORMATIVA (Costa 2013):
Dal 1998 al 2002
L’art. 32 c. 1 del D.
Lgs. 286/98
prevedeva per i
minori comunque
affidati ai sensi
dell’articolo 2 della
legge 4 maggio 1983,
n. 184, il rilascio di un
permesso di
soggiorno al
compimento della
maggiore età ma non
riguardava i minori
stranieri non
accompagnati per i
quali ogni decisione
era rimessa al
Comitato Minori
Stranieri.
Nel 2002 con la cd. Legge
Bossi Fini il legislatore
interviene sull’art. 32
nell’ottica di limitare le
possibilità di conversione
del permesso di soggiorno
al compimento della
maggiore età per i minori
stranieri non
accompagnati
introducendo le
disposizioni di cui ai
commi 1 bis - quater
(presenza in Italia da tre
anni e progetto di
integrazione di due anni)
66
L’EVOLUZIONE NORMATIVA (Costa 2013):
La Corte Costituzionale
intervenendo (sentenza
198/2003)
sull’originaria
formulazione dell’art. 32
laddove prevedeva solo
i minori affidati e non
anche quelli sottoposti a
tutela ai fini della
convertibilità del
permesso di soggiorno
ha attenuato gli effetti
negativi delle modifiche
introdotte dalla Bossi
Fini.
Direttiva Ministero dell’Interno:
Prot. n. 17272/7, 28 marzo 2008
“[…] Nel caso in cui un minore
straniero sia stato sottoposto ad un
provvedimento formale di affidamento o
tutela, le SS.LL., al compimento della
maggiore età, potranno rilasciare allo
stesso un permesso di soggiorno
indipendentemente dalla durata della sua
presenza sul territorio nazionale, dalla
frequentazione di un progetto di
integrazione o dal provvedimento del
Comitato minori stranieri di “non luogo a
procedere al rimpatrio”.
Tale Direttiva dichiara che anche
i minori titolari di un permesso di
soggiorno per minore età, se destinatari di
un decreto di tutela, possono convertire il
proprio titolo di soggiorno, al compimento
della maggiore età.
67
L’EVOLUZIONE NORMATIVA (Costa 2013):
Dall’8 Agosto
2009 Al 6
Agosto 2011
Nel 2009 con la L. 94/2009 il legislatore interviene nuovamente sul testo dell’art. 32
TU
Art. 32 Testo Unico 286/98 come modificato dalla legge 94/09 (sottolineato)
disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età1. per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all’articolo 23
1bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio,
di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della
maggiore età, (...) ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2
della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, che siano stati ammessi
per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile
gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che
comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394. 1-ter. L’ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea
documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero
di cui al comma 1-bis, che l’interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di
tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un
alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle
forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di
lavoro anche se non ancora iniziato.
68
L’EVOLUZIONE NORMATIVA (Costa 2013):
• La disposizione prevista all’art.32 co. 1 bis della legge 94/09
sembrava doversi applicare ai minori non accompagnati
affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 184/1983 (e
successive modifiche) e a quelli sottoposti a tutela
SOLO SE
• presenti in Italia da almeno tre anni e inseriti da almeno due
anni in un progetto di integrazione sociale, che dispongano di
un alloggio, e che frequentino un corso di studio o svolgano
attività lavorativa retribuita.
69
La conversione del permesso di soggiorno per minore età in
uno per motivi di studio o di lavoro (COSTA 2013):
Con la L. 129/2011 il legislatore interviene nuovamente sul testo dell’art. 32
In base alla nuova disposizione, la conversione del permesso di soggiorno
per i minori stranieri non accompagnati affidati ai sensi dell’articolo 2
della legge n. 184/1983 ovvero sottoposti a tutela al compimento della
maggiore età è possibile se risulta soddisfatta una delle seguenti
circostanze:
Sia stato emesso un PARERE POSITIVO della Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.
OPPURE
I minori siano presenti in Italia da almeno tre anni, siano inseriti da
almeno due anni in un progetto di integrazione sociale, dispongano di un
alloggio, frequentino un corso di studio o svolgano attività lavorativa
retribuita.
70
Legge 94 del 2009 – Introduzione del reato di
ingresso e di soggiorno illegale sul territorio
dello Stato :
Effetti:
• La maggior parte dei minori stranieri non
accompagnati arriva in Italia dopo i 15 anni
trovandosi nell’impossibilità di concludere il
programma di regolarizzazione, divenendo di
fatto dei futuri “clandestini”.
• Un aumento del numero di minori vittime di
forme di sfruttamento.
• Un probabile aumento di un’immigrazione di
minori in età sempre più giovane.
I non-luoghi dell’accoglienza: la posizione di “confine”
tra l’inalienabile diritto alla protezione dello stato e
quella del “clandestino” da rimpatriare (Bauman
1998).
L’impatto dei minori con il sistema di seconda accoglienza:
• impossibilità di intravedere un futuro in Italia
nell’incertezza di sufficienti informazioni e garanzie sui
loro diritti;
• senso di disorientamento rispetto alle aspettative riposte
prima della partenza;
• processo di adattamento ad un processo di marginalità
sociale;
• la ricerca di “autonomia” nella fuga dai centri.
L’INTERVENTO IN EMERGENZA:
l’esperienza dell’Emergenza Nord Africa
• Il 12 febbraio 2011, con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri (DPCM) è stato dichiarato lo stato di emergenza umanitaria
fino al 31/12/2011, nel territorio nazionale in relazione
all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del nord
Africa;
• Il 30 marzo 2011, con Seduta Straordinaria della Conferenza
Unificata, il Governo, le Regioni, le Provincie autonome e Enti
Locali si stabilisce un Accordo per la definizione dell’equa
distribuzione dei profughi sul territorio nazionale;
• Il 6 aprile 2011, in Conferenza Unificata, ad integrazione del
precedente Accordo del 30 marzo, si prevede un idoneo
finanziamento al Fondo Prot. Civile per sostenere l’emergenza ed
anche il finanziamento pluriennale creando un Fondo in favore dei
Comuni che prendono in carico i msna, cui spetterà di assegnare il
minore alle strutture autorizzate.
73
L’INTERVENTO IN EMERGENZA:
l’esperienza dell’Emergenza Nord Africa
• Il 13 aprile 2011, con OPCM 3933, si definiscono ulteriori disposizioni:
1. nomina del Capo Dip. Della Protez. Civile come commissario delegato;
4. autorizzazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fino al 31
dic. 2011, per corrispondere un contributo a quei comuni che hanno
sostenuto/autorizzato spese per l’accoglienza dei msna, per un massimo di 80
euro pro capite pro die, con uno stanziamento di 9,8 mil di euro.
• Il 18 maggio 2011, il Commissario Delegato con decreto n. 2436, ha indicato
il Dott. Natale Forlani, Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, quale Soggetto attuatore nazionale per i msna Emergenza
Nord Africa
74
L’INTERVENTO IN EMERGENZA:
l’esperienza dell’Emergenza Nord Africa
In base ai dati del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali al 31/12/2012,
i minori stranieri non accompagnati
arrivati in Italia a seguito
dell’Emergenza Nord Africa erano 4.176,
di cui 851 quelli ancora minorenni e presenti
75
L’accoglienza temporanea dei minori
(Save the Children 2011)
• Le SAT 24 in Italia
• Gli accordi tra cooperative sociali e protezione
civile
• L’esclusione dei comuni dal sistema di
accoglienza e la destrutturazione del
Programma Nazionale Minori non
Accompagnati
La strutturazione di un sistema di « non-accoglienza » per i
minori non accompagnati
• Dall’inizio del 2011 589 minori non accompagnati hanno sostato nel CSPA
di Lampedusa vivendo in condizioni di promiscuità con gli adulti. La durata
dell’attesa va da 20 a 50 giorni (Save the Children 2011).
• 2600 minori non accompagnati sono arrivari sull’isola di Lampedusa
dall’inizio dell’anno. Circa 600 di loro sono ancora presenti nelle strutture
di accoglienza temporanea (Sat) in attesa di essere inseriti in un
programma di integrazione (Save the Children 2011)
• Numerosi i casi di fuga. Secondo il CMS 600 sono i minori identificati e
resisi irreperibili su 1264 casi di minori segnalati presenti in Sicilia (Source:
Comité mineurs étrangers - Ministère du Travail et des politiques sociales
octobre 2011) .
Le pratiche di accoglienza e la
disciplina nei centri:
•
•
•
•
•
il contenimento delle aspettative di emancipazione: l’accettazione
delle regole del centro e dei tempi di attesa per l’ottenimento del
permesso di soggiorno;
il ridimensionamento delle aspettative in merito alle garanzie di
cittadinanza (l’accettazione dei tempi di attesa per l’ottenimento del
permesso di soggiorno);
il controllo della mobilità sul territorio;
il contenimento delle ansie: la percezione del minore/immigrato
come problema da parte degli operatori sociali; (contenimento
delle ansie nella finalità di generare un clima di tranquillità nella
comunità che li ospita);
la ricerca dei familiari come sostegno ai programmi di integrazione.
La legge 94 del 2009 sul reato di clandestinità
rende ancora più difficile convincere i minori,
in
particolare
quelli
di
17
anni,
sull’opportunità di concludere un processo di
integrazione nei centri.
• “Quando stavo a casa un parente mi ha detto “vieni in
Italia, c’è il lavoro c’è tutto”. Sono venuto con la barca. Sono
arrivato in Sicilia. Ma quando sono arrivato era andato via
anche lui, al nord, perché aveva perso il lavoro. Sono
scappato, sono stato per strada, in tante città, ho avuto
fame. Ho incontrato delle persone che mi hanno detto di
andare in comunità, ora sto bene qui, ma non potrò stare
sempre… il tempo passa e non posso lavorare, non posso
fare niente.” (Amadou, 17 anni, paese di origine: Marocco)
Molti minori sono arrivati e ci hanno raccontato di essere
trattenuti da sei mesi ad un anno nei centri di detenzione in Libia
dove alcuni di loro hanno subito violenze gravissime… una
ragazza di circa 15 anni ha subito violenze sessuali ed ha perso
un bambino in Libia, la ragazza è arrivata sana, ma deve essere
seguita bene… mi dispiace che quando arrivano trovano queste
difficoltà, in quanto essere qui non vuole dire: “Sono arrivata ed
è finito tutto”, ma essere costretta ad iniziare un altro lungo
percorso. (operatore sociale Save the Children - Sicilia)
… i ragazzi sono ansiosi per il fatto di non potere
riuscire ad avere permesso di soggiorno dopo dei
18 anni… ed anche per me veramente è molto
difficile dire ad un ragazzo puoi rimanere in
comunità senza essere espulso, ma dopo i 18 anni
non puoi avere il permesso di soggiorno… »
(operatore sociale CSA della Sicilia)
La percezione del minore come problema
• « Il giorno che andiamo in questura per il
permesso di soggiorno tu respiri, il problema
diventa quello di contenerli in tutti gli altri
giorni… tutti c’hanno quest’ansia dei
documenti… del diventare regolare perché
senza il permesso di soggiorno e la tutela non
puoi lavorare, ma se sei minorenne non puoi
lavorare.. loro hanno questa forma mentis e
vorrebbero tutto e subito…» (operatore sociale
di un CSA)
Emancipazione alla maggiore età
• Minori italiani: accompagnamento da parte dei servizi
sociali fino al 21° anno di età,
• Minori non accompagnati: un processo di emancipazione
accellerato verso la difficile ricerca di un « lavoro »
• « Quando avrai il permesso di soggiorno che rimani a fare
qui.. Vai la nord... Loro mi hanno detto questo (gli oepratori
di un CSA) ma io sono senza soldi, come faccio a trovare un
casa… avere del denaro… senza conoscere nessuno... »
(Amadu, 17 ans, Somalie)
• (…) Quelli che ho conosciuto non vogliono capire
che vivere in Italia costa. Un po’ perché sono
abituati, pensano che c’è il servizio sociale che li
tutela, e io ho avuto da fare dai diciotto anni in
poi per farli capire che da oggi i servizi sociali non
pensano più a loro. Ad esempio, anche se uno
lavorava un po’ a nero, perché non aveva lavoro,
però non capiva che doveva in qualche modo,
anche minimamente, contribuire. (Resp.
Comunità di seconda accoglienza)
L' “ attesa » nel CSA da parte dei minori
richiedenti asilo:
• l‘attesa dell’audizione presso il tribunale per
essere affidati ad un tutore;
• l‘audizione presso la Commissione Territoriale
per il riconoscimento dello status di rifugiato o
di protezione umanitaria (l’audizione
dovrebbe avere luogo entro 30 giorni dopo
l’affidamento ad un tutore, ma il termine è
estremamente mutevole)
L’INCERTEZZA DELL’ATTESA :
La notte non riesci a dormire e pensi alla tua famiglia io sono otto mesi
che sono qui e che non mando soldi a casa… mio padre lo hanno preso i
soldati e non so è vivo o morto… mia madre è stata ferita e ora non so
come sta… la mia famiglia dipende da me… voglio farli venire tutti qui…
Qui mi hanno detto che quando avrò il permesso potrò lavorare … io
voglio lavorare, voglio imparare un mestiere… ma adesso non faccio
niente… non so dove andrò… nessuno mi dice niente, non so dove potrei
andare e cosa potrei fare con la carta…
(Amadou, paese di origine: Somalia, 17 anni)
• Nel 2008 6740 minori hanno abbandonato le
strutture di accoglienza di 746 comuni. 64 % del
totale dei minori hanno abbandonato i centri di
prima accoglienza, mentre quelli che hanno
abbandonato i centri di seconda accoglienza sono il
21 per cento. (Rapporto ANCI 2008)
• “Io adesso non vedo il futuro… per me il futuro è
domani quando il tribunale mi convocherà… quando
andrò in Commissione quello è già il futuro… però non
so quando… non mi sanno dire se tra una settimana…
dieci giorni… un mese… ma solo devi aspettare… io
sono arrivato a Lampedusa a giugno… io sono stato tre
mesi all’altro Centro in Sicilia, e ora sono qui da due
mesi… e ancora non sono andato in tribunale e poi
quanto dovrò aspettare ancora per andare in
Commissione e poi quanto ancora per sapere il
risultato del colloquio… » (Abou, 17 ans, Burkina Faso)
Il controllo sui minori per impedire le fughe:
• Io ero da quattro mesi nel centro e non potevamo uscire dal
cancello, io volevo solo chiamare la mia mamma… e loro dicono di
stare tranquilla, vedevo che l’educatore mi voleva bene e poi mi
hanno fatto telefonare… abbiamo parlato, due minuti, pochissimi
perché loro si spaventavano che noi parlavamo con altri ragazzi che
scappiamo. Tre ragazzi sono scappati... questi ragazzi siamo andati
insieme con me a scuola e poi loro sono scappati, ed io ho chiesto
dove stavano andando e mi hanno chiesto : “Vuoi venire?” ma io ho
detto no, no non ci vado perché... stavo aspettando mia sorella che
doveva arrivare in Italia dall’Etiopia… per una settimana non sono
andata a scuola perché avevano paura pure per me, alla fine dopo...
un mese mi hanno lasciato come voglio: andavo a scuola da sola...
mi dicono: “Vai a fare la spesa, vai al supermercato per la
suora»(Zafira, 18 anni, paese di origine: Etiopia)
La mediazione degli adulti alla frontiera
« Sono partita da Etiopia, sono andata in Sudan, da Sudan in
Libia e da Libia in Italia… sono arrivata in barca… mia sorella
pagato tanti soldi, sono venuta con una barca grande… quindi
non c’era nessun problema quando sono arrivata. Sulla barca
ho fatto amicizia, mi volevano bene perché erano più grandi di
me, quindi, mi guardavano come sua sorella, la polizia,
quando siamo arrivati, ci ha portato in un centro, dal centro
siamo andati in un altro ancora più lontano, siamo stati lì due
o tre giorni dove ci sono minorenni... con polizia, io non volevo
dire che sono minorenne perché avevo paura che mi portano
via senza amici però... c’erano i miei amici che siamo venuti
insieme e come loro lo sanno che io voglio studiare, loro mi
hanno detto: “Se vuoi studiare è meglio per te e poi, seconda
cosa, che fai senza nessuno, che fai fuori?” » (Zafira, 18 ans,
paese di origine: Etiopia)
L’arrivo nelle zone della frontiera marittima :
• « Ho partecipato ad uno sciopero e poi la polizia è
venuta a scuola e ci ha messo in gruppi di
cinquanta… io sono scappato, ma ho saputo che
volevano venire al villaggio a prendermi… avevo
paura e ho chiesto a mio zio di aiutarmi a partire
per l’Italia… Io pensavo che in Italia fosse
diverso… ma l’Italia è come la Libia… nessuno mi
ha detto quello che mi sarebbe successo, in tutti
questi mesi nessuno mi hanno dato i soldi per
telefonare alla mia famiglia… io sono quasi morto
in mare… e miei non sanno che sono vivo”
(Thierno, 17 anni, paese di origine: Burkina Faso)
Le condizioni di accoglienza dei minori nelle zone
di frontiera del sud Italia (Lampedusa e Sicilia)
(Save the Children 2010)
Problemi:
• permanenza dei minori nei centri di primo soccorso al di là dei 10
giorni previsti per l’identificazione;
• ritardi nei trasferimetni nei centri di seconda accoglienza dove
inziare un programma di integrazione sociale;
• ritardi in relazione all’avvio dei programmi di tutela e/o di avvio
della richiesta di status di rifugiato;
• concentrazione delle presenze nei centri di accoglienza: nel 2008
centinaia di minori (150-400) erano presenti nelle strutture in
rapporto a qualche decina di posti disponibili;
• frettolose e arbitrarie procedure di identificazione e di espulsione;
• assenza di informazioni sulle procedure di identificazione e di
regolarizzazione dei minori.
• Quali le strategie politiche e le azioni delle
istituzioni per ridare senso ad un percorso di
accoglienza e ai programmi di reintegrazione
sociale dei minori?
• Quali capacità di azione e quali risorse
mobilitano gli operatori sociali per superare le
difficoltà di presa in carico dei minorinon
accompagnati ?
LA DIMENZIONE TERRITORIALE DEI PROCESSI DI SECONDA
ACCOGLIENZA DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI
• Le autorità locali sono responsabili
dell’accoglienza e dell’assistenza dei minori
migranti (come per i minori italiani) compresa
per la copertura dell’interno costo finanziario;
• La qualità dell’accoglienza (soddisfazione dei
bisogni essenziali, la presenza dei mediatori
culturali, le compentenze del personale ecc.)
sono estremamente variabili
Nuove tendenze nel sistema di accoglienza per
minori non accompagnati
• Crescita significativa delle presenze dei minori
migranti nei servizi di accoglienza del sud Italia e
delle isole negli ultimi tre anni (2006-2008). In
Sicilia si è avuto un incremento nel 2007-2008
prossimo al 103% (1468 minori il 20% del totale
nazionale).
• Concentrazione delle presenze dei minori nei CSA
delle piccole realtà comunali da 5000 a 60 000
abitanti dal 2006 al 2008.
Preparare il « territorio » all’accoglienza,
strategie di inclusione sociale dei minori a livello locale:
• Percorsi accompagnamento dei minori dopo i 18 anni: nuove forme di
impiego nelle reti di economia solidale (Mance 2006); processi di
inserimento nel mondo del lavoro attraverso la costruzione di reti di
relazione con le piccole attività di produzione locale;
• Attività di mediazione tra i minori delle comunità di accoglienza e la
popolazione locale da parte degli operatori sociali : azioni di
decostruzione ideologica del razzismo ;
• Costruire delle reti di relazioni con gli organi della sicurezza, le strutture
sanitarie, i servizi sociali, nella finalità di superare i processi di
stratificazione civica dei diritti;
• La ricerca nelle esperienze di accoglienza locale le informazioni e le risorse
umane per sostenere l’assistenza giuridica ai minori.
Le reti tra i soggetti del terzo settore e le
istituzioni locali :
• Percorsi di accompagnamento ai minori fino ai 21 anni
concessi dai tribunali locali soprattutto per ultimare
percorsi scolastici o fasi di acquisizione del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro;
• Azioni di coordinamento tra i servizi sociali, le prefetture, la
polizia ed il tribunale dei minori per accelerare le procedure
di affidamento dei minori saltando le risposte del Comitato
minori stranieri;
• Azioni di coordinamento tra il giudice ed il tribunale dei
minori per la designazione di un « pubblico tutore ». Si
tratta abitualmente di volontari o di operatori sociali che in
questo modo attenuano il rischio di perdita del permesso di
soggiorno per affidamento in assenza di una famiglia
affidataria.
2008 - Programma nazionale di protezione dei
minori stranieri non accompagnati
• Soggetti: governo centrale (il Ministero del
lavoro, delle politiche sociali e il Comitato
Minori Stranieri), i governi locali rappresentati
dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani
(ANCI) e il Ministero della solidarietà sociale.
•
Le azioni privilegiate dal programma
riguardavano :
• Definire un sistema di corresponsabilità tra governo
centrale e comuni;
• la concertazione tra i soggetti istituzionali locali (polizia,
prefetture, agenzie socio-sanitarie, servizi sociali, tribunali);
• la « standardizzazione » delle buone pratiche e la loro
diffusione a livello nazionale;
• un sistema di governance integrato e coordinato tra le
diverse città italiane;
• l'urgenza di un intervento nella fase della prima accoglienza
• Promuovere forme di affido familiare
• Promuovere forme di avviamento al lavoro (tirocini,
apprendistati)
IL FONDO NAZIONALE PER I MSNA
La Legge 7 agosto 2012, n. 135
(Spending Review), art. 23, comma 11
recita che:
“è istituito presso il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali
il Fondo nazionale per l'accoglienza dei
minori stranieri non accompagnati”
101
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lezione15 4 2013 - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali