Corso di organizzazione
aziendale
Diritto commerciale
I titoli di credito
Docente:
Rag. Nicola D’Orazio
Titoli di credito
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È titolo di credito un documento nel
quale è incorporato un diritto di
credito letterale ed autonomo.
Esempi:
Cambiale tratta
Cambiale “pagherò” o vaglia
cambiario
Assegno
Funzioni
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Adempie contemporaneamente
ad una duplice funzione, e
cioè:
costituisce un mezzo necessario
e sufficiente del diritto espresso
nel documento stesso;
costituisce un mezzo tecnico di
circolazione dello stesso.
Trasferibilità
La principale utilità dei titoli di credito,
oltre a rappresentare il diritto a
riscuotere un certo credito ad una
certa scadenza, deriva soprattutto
dal fatto che si possono facilmente
trasferire (girata)
La cambiale
è un documento contenente la
dichiarazione di un ordine o di una
promessa di pagamento.
viene inoltre definita titolo
 esecutivo,
 all'ordine,
 formale.

La cambiale
Titolo esecutivo

titolo esecutivo in quanto ha lo
stesso valore di una sentenza della
magistratura passata in giudicato,
perciò il creditore può rivalersi sui
beni del debitore;
Titolo “all’ordine”

titolo all'ordine in quanto
l'intestatario dell'effetto può
trasferire la cambiale, prima della
scadenza, ad altre persone,
mediante girata;
Titolo “formale”

titolo formale in quanto è
soggetto a determinati requisiti
di forma senza i quali non è
valido.
Vi sono due tipi di cambiali
cambiale pagherò,
(o vaglia cambiario) emessa
dal debitore (emittente) che
promette di pagare una certa
somma alla scadenza
stabilita;
 cambiale tratta,
emessa dal creditore
(traente) che ordina al
debitore di pagare.

Elementi essenziali della cambiale sono
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
la denominazione cambiaria
l'ordine, incondizionato, di pagare la somma
determinata (per la cambiale tratta), o la promessa
incondizionata di pagare una somma determinata
(per la cambiale pagherò)
il nome di chi è designato a pagare (trattario nella
cambiale tratta, emittente nel pagherò);
la scadenza, cioè il giorno in cui il possessore della
cambiale avrà la facoltà di chiedere l'esecuzione
dell'ordine (tratta) o l'adempimento della promessa
(pagherò)
il luogo di pagamento, cioè il luogo in cui il
possessore avrà la facoltà di chiedere l'esecuzione
dell'ordine o l'adempimento della promessa.
il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve
farsi il pagamento;
la data e il luogo di emissione;
la sottoscrizione di colui che emette la cambiale
(traente o emittente).
Atti inerenti la cambiale
Accettazione
Girata
Avallo
Pagamento
Girata per l’incasso
Protesto
Azioni cambiarie
L'accettazione
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l'emissione di una tratta presuppone un rapporto
giuridico fra creditore (traente) e trattario che
giustifichi l'ordine di pagamento del primo al
secondo.
Questo rapporto può avere origine diversa (per
esempio rapporto contrattuale) e rimanere
extracambiario fino a quando non interviene
l'accettazione del trattario.
Fino a quando l'accettazione non sia avvenuta la
cambiale tratta contiene soltanto la promessa del
traente di accettazione futura.
Con l'accettazione il trattario (debitore) assume
obbligazione diretta nei confronti del possessore
della cambiale anche se questo non sia il traente.
La girata
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è l'atto mediante il quale la cambiale viene
ceduta in proprietà dal girante ad un'altra
persona (giratario).
Colui che riceve la cambiale per girarla
può a sua volta trasferirla ad altri
mediante un'altra girata, e così via;
sarà l'ultimo giratario che presenterà la
cambiale al debitore per ottenere il
pagamento.
La girata può essere
in pieno od
in bianco
girata in pieno
con la girata in pieno viene indicato
(sul retro della cambiale) anche il
nome del nuovo beneficiario;
girata in bianco

con la girata in bianco viene
apposto solo il nome del girante
(in questo caso chi possiede la
cambiale ne è il proprietario; la
cambiale diventa in pratica un
titolo al portatore).
L'avallo
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è un atto mediante il quale una
persona si impegna a pagare la
cambiale nel caso in cui il
debitore non paghi alla scadenza.
Colui che pone la propria firma
per avvallo sulla cambiale si
chiama avvallante.
Il pagamento
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la presentazione per il pagamento deve
avvenire alla scadenza e precisamente nel
giorno della scadenza o nei due giorni feriali
immediatamente successivi e, nelle cambiali
a vista, nel termine stabilito o, in mancanza,
entro l'anno della data di emissione.
La presentazione deve farsi nel luogo del
pagamento e all'indirizzo indicato sul titolo;
ove non risulti un preciso indirizzo deve
farsi al domicilio del trattario o
dell'emittente.
Chi paga ha diritto alla consegna del titolo e
alla quietanza del creditore sullo stesso.
La girata per incasso


spesso l'incasso della cambiale
avviene tramite banca, a questo
scopo il possessore della cambiale in
scadenza gira la stessa ad una banca
perché provveda ad incassarla.
Questo tipo di girata è particolare in
quanto non trasferisce la proprietà
della stessa.
Il protesto
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se alla scadenza della cambiale l'obbligato
(debitore) principale rifiuta di pagare è
necessario che il possessore dimostri tale
rifiuto.
A questo scopo la cambiale viene
consegnata ad un Pubblico Ufficiale
(Ufficiale Giudiziario) che accerta il rifiuto al
pagamento.
L'atto di protesto è un verbale che viene
attaccato alla cambiale non pagata.
Dopo il protesto può iniziare l'azione per il
recupero del credito.
I nominativi delle persone che non hanno
onorato la cambiale o tratta accettate
vengono pubblicati a cura della Camera di
Commercio nel Bollettino dei protesti
cambiari.
Le azioni cambiarie
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nel caso in cui l'emittente o accettante non
paghino la cambiale alla scadenza, il portatore
può procedere ad una duplice azione, in base al
tipo di cambiale:
l'azione diretta nei confronti dell'emittente o
dell'accettante e dei loro avvallanti.
Non è necessario il protesto per esercitare
l'azione diretta che deve essere però esercitata
entro tre anni dalla scadenza della cambiale;
l'azione di regresso viene esercitata nei
confronti degli altri obbligati cambiari quali i
giranti.
Ogni giratario poi si rivolgerà al proprio girante,
così da risalire fino al debitore principale.
Per esercitare questa azione occorre prima
elevare il protesto entro due giorni dalla
scadenza.
L'azione di regresso deve essere esercitata entro
un anno dalla scadenza della cambiale.
L'esercizio dell'azione diretta e dell'azione di
regresso si attua attraverso tre atti:
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atto di precetto: il possessore si rivolge
ad un ufficiale giudiziario che intima al
debitore di pagare entro 10° giorno;
pignoramento: scaduto il termine senza
che sia intervenuto il pagamento l'Ufficiale
Giudiziario procede al pignoramento dei
beni mobili ed immobili
vendita all'asta dei beni pignorati.
Imposta di bollo
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Le cambiali al momento
dell'emissione scontano un'imposta
di bollo pari al 12 per mille
dell'importo stabilito nel titolo
stesso;
i notevoli oneri in termini di imposta
di bollo e di responsabilità ne hanno
limitato notevolmente l'utilizzo,
lasciando spazio a nuove forme di
regolazione commerciale (quali le
RI.BA.).
L'assegno
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Gli assegni si distinguono dalla
cambiale essenzialmente per le
diversità della funzione economica a
cui adempiono: infatti, mentre la
cambiale è uno specifico strumento
di credito, gli assegni hanno la
funzione di mezzi di pagamento
sostitutivi della moneta.
L’assegno bancario
Assegno bancario
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È un titolo di credito all'ordine o al portatore
contenente l'ordine diretto ad una banca di pagare
al possessore del titolo, la somma indicata
nell'assegno.
L'emissione dell'assegno presuppone l'esistenza di
somme disponibili presso la banca alla quale
l'ordine è diretto e presuppone che di queste
somme il traente (colui che firma l'assegno,) possa
disporre mediante assegno bancario.
La riscossione dell'assegno dovrebbe avvenire
presso la banca dove il correntista ha il deposito,
nel termine di 8 giorni (se è pagabile nello stesso
luogo di emissione) o di 15 giorni (se è pagabile in
un altro luogo).
Ciò non significa che, se non presentato nei termini
sopraindicati, l'assegno non venga pagato; però
l'assegno non può essere più protestato e quindi il
possessore può esercitare i suoi diritti solo nei
confronti dell'emittente dell'assegno e non dei
giranti.
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Elementi essenziali dell'assegno bancario sono:
la denominazione di assegno bancario
inserito nel contenuto;
l'ordine incondizionato di pagare con una
somma determinata;
il nome di chi è designato a pagare (trattario
banca);
l'indicazione del luogo di pagamento. In
mancanza di indicazione specifica vale come
luogo di pagamento quello indicato accanto al
nome del trattario; in mancanza di ogni
indicazione vale come luogo di pagamento quello
di emissione;
la data e il luogo di emissione.
la sottoscrizione del traente. La circolazione
dell'assegno bancario presenta pericoli ben
maggiori di quelli che sono insiti nella circolazione
cambiaria.
Aseegno postdatato

La posdatazione, per quanto molto diffusa
in pratica, contrasta con la natura
dell'assegno. Non solo non essendo valida
impedisce la presentazione immediata
dell'assegno ma, costituisce una
irregolarità. Infatti attraverso l'emissione
di assegni postdatati si usurpano le
funzioni della cambiale e si sfugge
all'applicazione delle tasse di bollo per
questa previste;
Clausole dell’assegno


la clausola "non trasferibile" toglie
all'assegno il carattere di titolo di credito
impedendone la circolazione. L'assegno
bancario non trasferibile è pagabile
soltanto a chi vi è indicato e non può da
questo essere girato se non ad un
banchiere per l'incasso;
la clausola dello sbarramento consiste
in due linee parallele trasversali sulla
facciata anteriore del titolo. L'assegno
sbarrato è pagabile dal trattario (banca)
soltanto ai propri clienti o ad altra banca.
Assegno circolare
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È un titolo di credito all'ordine emesso da un istituto
all'uopo autorizzato o da un suo corrispondente e contiene
la promessa di pagare a vista la somma indicata sul titolo,
presso uno qualsiasi dei recapiti comunque indicati
dall'emittente.
A differenza dell'assegno bancario, che ha la struttura della
tratta, l'assegno circolare ha la struttura del pagherò
cambiario e comporta l'obbligo del pagamento dello stesso
da parte della banca.
In considerazione di ciò l'assegno circolare è comunemente
accettato come mezzo di pagamento in sostituzione delle
monete e serve in particolar modo per l'invio e il
trasferimento di somme da un luogo all'altro.
L'assegno circolare risulta sempre coperto perché
l'emittente (la banca) richiede la copertura (in contanti o
tramite addebito in conto corrente) dell'importo
dell'assegno al momento stesso dell'emissione.
Ricevute bancarie
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È attualmente il più diffuso strumento per
incassare i crediti; le ricevute vengono emesse
dal soggetto che vanta il credito e vengono
consegnate ad una banca che riceve l'incarico di
incassare alla scadenza il credito per conto del
creditore.
Al momento della riscossione la banca
provvederà ad inviare al debitore ricevuta per
quietanza.
Le ricevute bancarie non sono vincolanti per il
debitore, per cui non possono essere assimilate
alle cambiali e non scontano l'imposta di bollo
pari al 12 per mille.
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L`assegno