I TITOLI DI CREDITO La cessione ordinaria del credito è poco efficiente a causa delle eccezioni che il debitore ceduto può eccepire al creditore cessionario relativamente alle eccezioni che avrebbe potuto eccepire al creditore cedente. Il diritto di credito si trasferisce ( di regola) soggetto a tutte le eccezioni che il debitore ceduto poteva eccepire al creditore cedente. Gli Art. 1992 e ss. Disciplinano i titoli di credito. Con l’art. 1993 è sancito che le eccezioni che il debitore ceduto può opporre al cessionario sono solo quelle relative ai rispettivi rapporti personali tra loro intercorrenti. Il titolo di credito non riceve una definizione specifica nel codice civile. CARATTERISTICHE: - emesso e firmato dal debitore - si distingue il rapporto fondamentale (la causa dell’emissione del titolo es. la vendita, causa che non è menzionata – astratta, tranne x i titoli causali) dal rapporto cartolare (l’obbligo di pagamento contenuto dal titolo stesso) - i titoli di credito circolano sulla base di regole formali di circolazione sulla base dei rapporti cartolari costruiti sui rapporti fondamentali sottostanti che portano all’emissione del titolo di credito. La disciplina dei titoli di credito serve ad assoggettare tali titoli alla disciplina del principio del possesso vale titolo prevista per i beni mobili. Chi lo detiene (se non sono titoli nominativi) ne è automaticamente titolare (di regola), chi acquista il titolo in buona fede non è soggetto a rivendica da parte del titolare che lo aveva smarrito o a cui era stato sottratto da un terzo. Un soggetto ne acquista la titolarità a titolo derivativo se in buona fede, anche se chi glielo trasferisce non ne era proprietario ma solo possessore. La sicurezza del trasferimento del titolo di credito consiste nella garanzia di acquisto della titolarità anche se uno dei precedenti possessori non ne fosse stato proprietario. La legittimazione consiste nel fatto che il diritto di credito segue il titolo di credito. Senza il documento di credito nessuno ha diritto ad ottenerne l’adempimento. Il debitore cartolare (l’emettitore) che senza dolo o colpa grave adempia al credito nei confronti del possessore, è liberato, anche se il possessore non è il titolare del diritto. Articoli fondamentali sui titoli di credito: - 1992 legittimazione “ il possessore del titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo stesso purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge. Il debitore che senza colpa grave adempie al possessore del titolo è liberato anche se questo non ne era il titolare” - 1993 Eccezioni opponibili “ il debitore può opporre al possessore del titolo solo eccezioni a questo personali, eccezioni di forma, sul contesto letterale del titolo, di falsità della propria firma, difetto di capacità o rappresentanza al momento dell’emissione o della mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione cambiaria (protesto)” 1994 Effetto del possesso del titolo di credito “chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito in conformità alle norme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione” TITOLI AL PORTATORE Sono quelli in cui la legittimazione si trasferisce con la consegna del titolo, la sola presentazione del titolo da parte del possessore è sufficiente a legittimare all’esercizio del diritto di credito TITOLI ALL’ORDINE Sono quelli in cui la legittimazione si trasferisce con la consegna del titolo e la girata. La girata è una dichiarazione con la quale l’attuale portatore (girante) ordina al debitore di eseguire la prestazione incorporata nel titolo a favore di altro soggetto (giratario). Basta l’indicazione scritta sul titolo “per me a…..” seguito dalla sottoscrizione del girante, è ammessa anche la girata al portatore. Il possessore giratario è legittimato solo se dal titolo si evince una serie continua di girate, deve quindi verificarne la continuità e non la verità delle firme. TITOLI NOMINATIVI Sono quei titoli in cui la legittimazione si trasferisce mediante la consegna e la duplice annotazione del nome dell’acquirente sul titolo e nel registro dell’emittente. La circolazione del titolo nominativo può avvenire in due modalità: - transfert: su richiesta dell’alienante o dell’acquirente del titolo verso l’emittente di provvedere all’annotazione sul registro del nominativo del nuovo titolare o l'emissione di un nuovo titolo a favore del diverso soggetto, esibendo il documento e provando la propria identità e capacità di disporne tramite certificazione notarile. Se effettuato dall’acquirente anche esibendo il contratto idoneo al trasferimento del titolo autenticato dal notaio. - mediante girata: l’alienante appone la girata sul titolo datandola ed indicando il nome del giratario ( vietata la girata in bianco ). Il giratario in forza di una continuità delle girate può chiedere all’emittente di ottenere l’annotazione nel registro completando così la circolazione del titolo ed ottenendo efficacia anche verso l’emittente. LA PERDITA, DISTRUZIONE O SOTTRAZIONE DEL TITOLO Solo la presentazione del titolo legittima all’esercizio del diritto cartolare (se il trasferimento ha seguito le modalità su esposte). Ci sono però mezzi previsti dal legislatore per ottenere comunque la prestazione in caso di perdita, distruzione, smarrimento o sottrazione del titolo: - titoli al portatore: o il possessore di titolo deteriorato, non idoneo a circolare ma identificabile, può ottenere dall’emittente un titolo equivalente o il possessore che ne provi la distruzione può ottenere dall’emittente un duplicato o un titolo equivalente o il possessore che lo abbia smarrito o al quale è stato sottratto o che non riesca a provarne la distruzione, può ottenere la prestazione solo dopo che sia decorso il termine di prescrizione. Il debitore è però liberato se prima del termine paghi in buona fede il possessore del titolo. - titoli all’ordine o nominativi: o il possessore del titolo smarrito o sottratto o distrutto può, previa denunzia al debitore, chiedere al presidente del tribunale di pronunciare l’ammortamento del titolo indicandone i requisiti di identificazione. Esperite le opportune verifiche il giudice dispone il decreto di ammortamento autorizzandone il pagamento o l’emissione di un duplicato, salvo che entro 30gg dalla pubblicazione sulla GU del decreto non vi sia opposizione. Il decreto di ammortamento va notificato al debitore. Se il debitore, prima della notifica, ha pagato in buona fede al legittimato, è liberato. o Il detentore del titolo previo deposito del titolo c/o la cancelleria del tribunale può opporre opposizione al decreto di ammortamento citando in causa il debitore e colui che ha proposto istanza di ammortamento. Si apre così un processo volto ad accertare la proprietà del titolo in capo all’opponente. CAMBIALE È un titolo di credito astratto, all’ordine (trasferimento con girata) ed esecutivo con cui il sottoscrittore assume l’obbligo di pagare la somma indicata al tempo e nel luogo indicati nel titolo stesso (pagherò o vaglia cambiario) Se chi sottoscrive il titolo (traente) dà ordine ad un terzo (trattario) di pagare la somma ad un beneficiario (prenditore), si tratta di cambiale tratta. Se la cambiale tratta è accettata con l’apposizione della sigla “visto” “accettato” dal trattario con la sua sottoscrizione, il trattario diventa obbligato in via diretta al pagamento. Il portatore ha azione diretta contro gli obbligati principali (nella tratta accettata l’accettante e i suoi avallanti; nel vaglia cambiario l’emittente e i suoi avallanti). L’azione di regresso è esercitata verso gli altri obbligati (traente, giranti e loro avallanti). La cambiale è un titolo di credito completo perché dal testo del titolo si evincono tutti gli elementi necessari all’individuazione del suo contenuto, è astratta in quanto non citato il rapporto sottostante. Nella cambiale tratta abbiamo un rapporto tra traente e trattario oltre che il rapporto tra traente e primo prenditore (rapporto sottostante) che non risulta dal titolo. L’unica condizione di validità del titolo è la corretta apposizione della firma. Un titolo di credito è cambiario quando oltre all’emittente sono obbligati anche altri soggetti, es: nella cambiale tratta il prenditore si rivolge al trattario per primo (il trattario ha ricevuto l’ordine di pagare) e se questi non vi adempie, agirà in via di regresso verso il traente, se anche questo non vi adempie, agirà verso il suo precedente giratario il quale agirà verso il precedente e così via. In sostanza tutti i firmatari della cambiale sono obbligati solidalmente al pagamento della somma indicata nel titolo. Esistono quindi obbligati in via principale (il traente nel pagherò ed il trattario nella cambiale tratta) e obbligati in via di regresso, condizione per l’azione di regresso è il protesto dell’obbligato principale che deve avvenire con atto pubblico. La forma letterale della cambiale è quindi fondamentale, si parla di “formalismo cambiario”, se la forma prevista per la compilazione e l’apposizione delle girate è rispettata, il rapporto cartolare risulta valido ed opponibile a chiunque. Chi risulta obbligato dalla cambiale può opporre unicamente eccezioni relative all’apposizione della propria firma, ad esempio se emesso un titolo con firma falsa del traente, i giratari sono comunque obbligati in quanto hanno trasferito il titolo ed un credito a loro riferito. Ogni sottoscrizione cambiaria deve contenere: nome, cognome o nome della ditta, le sole iniziali non sono valide. Non è altresì ammissibile la girata al portatore la quale vale come girata in bianco. È possibile la girata per l’incasso come per gli assegni. La somma indicata può essere sia in lettere che in numeri, in caso di contrasto prevale la letteralità e quindi la somma in lettere. La cambiale firmata per rappresentanza in eccesso o in assenza di procura obbliga comunque il firmatario come se l’avesse egli stesso sottoscritta (chi firma non il rappresentato). Chi riceve la cambiale deve verificare la regolarità delle sottoscrizioni, l’indicazione della natura del titolo (cambiale, assegno ecc). Cambiale che può essere anche emessa in bianco, firmata ma con accordo che il prenditore la completi con la cifra secondo accordi (es. il cliente la rilascia al fornitore che la compila con l’importo del credito sorto per la fornitura). Se venisse compilata in modo diverso da quanto pattuito (solitamente con indicata una somma superiore…), tale difformità non potrà essere eccepita al terzo in buona fede a cui tale cambiale sia stata girata e che l’abbia portata ad incasso o scontata (con sconto bancario). La girata obbliga il girante tranne se apposta la clausola “senza garanzia” che solleva il girante dalla garanzia verso i giratari successivi. Cambiali finanziarie Sono utilizzate nel finanziamento delle imprese, strutturata secondo il modello del pagherò cambiario, incorporano la promessa di pagamento di un’impresa con scadenza non inferiore a 3 mesi e non superiore ad 1 anno dalla data di emissione. A pena di nullità deve indicare: i proventi a favore del prenditore, il nome di cambiale finanziaria, obbligo della clausola “senza garanzia” nella sua circolazione. Strumento però destinato a divenire desueto con la possibilità per le srl e le spa di emettere titoli di debito. ASSEGNO Strutturalmente è uguale alla cambiale tratta, è un ordine di pagamento dove il trattario è una banca. Mentre con la cambiale la “tratta”deve essere accettata dal trattario con la sua sottoscrizione (obbligandosi), nell’assegno la banca non accetta la tratta e non sottoscrive il titolo, assegno che è strumento di pagamento e non titolo di credito come la cambiale. - CIRCOLARE emesso direttamente dalla banca la quale si obbliga al pagamento (che è precedentemente coperto con somma di denaro messa a disposizione dall’istituto) - BANCARIO emesso dal traente che di norma è titolare di conto corrente bancario e libretto di assegni. La banca potrà non pagare il titolo se il traente non ha messo a disposizione dell’istituto le somme necessarie a coprirne il valore. Solo il traente è obbligato cartolare. L’assegno bancario non può essere emesso in bianco e circola mediante girata ciò nonostante è possibile la girata in bianco. Tra le girate è frequente la girata per l’incasso che consente al prenditore di esercitare i diritti relativi al titolo ma non quello di girarlo a sua volta se non per l’incasso. AVALLO È una forma cartolare di garanzia di pagamento dell’assegno. L’avallante appone sull’assegno la dicitura “per avallo” seguita dalla sua firma. Non può essere emessa dal trattario e può garantire l’obbligo del traente oppure di uno dei giranti. L’obbligazione dell’avallante è autonoma e sopravvive ad ogni vizio dell’obbligazione garantita. L’avallante può eccepire solo vizi di forma del titolo e, al massimo, eccepire l’estinzione dell’obbligazione garantita per avvenuto pagamento. L’avallante che paga l’assegno acquista i diritti derivanti dal titolo contro l’avallato e tutti gli altri obbligati antecedenti. Nell’assegno bancario l’unico obbligato è il traente. La banca non è tenuta a pagare l’assegno. Nel caso in cui non paghi un assegno emesso regolarmente e per cui è stata disposta la copertura finanziaria dal cliente della banca (traente), questo sarà citato in giudizio per inadempimento dal suo creditore ma potrà citare la banca per il risarcimento dei danni derivati dal mancato pagamento dell’assegno regolarmente emesso. L’assegno, se in regola con la legge sul bollo, è titolo esecutivo e permette al prenditore di agire direttamente per esecuzione forzata senza un titolo di fonte giudiziale. Il portatore dell’assegno ha la possibilità di agire sia con azione cartolare sia con azione causale. L’emissione e la girata dell’assegno non estinguono, infatti, l’obbligazione sottostante. È necessario però, per agire con azione causale, che il titolo sia depositato c/o la cancelleria del tribunale.