I TITOLI DI CREDITO
La cessione ordinaria del credito è poco efficiente a causa delle eccezioni che il debitore ceduto può eccepire al
creditore cessionario relativamente alle eccezioni che avrebbe potuto eccepire al creditore cedente.
Il diritto di credito si trasferisce ( di regola) soggetto a tutte le eccezioni che il debitore ceduto poteva eccepire al
creditore cedente.
Gli Art. 1992 e ss. Disciplinano i titoli di credito.
Con l’art. 1993 è sancito che le eccezioni che il debitore ceduto può opporre al cessionario sono solo quelle
relative ai rispettivi rapporti personali tra loro intercorrenti.
Il titolo di credito non riceve una definizione specifica nel codice civile.
CARATTERISTICHE:
-
emesso e firmato dal debitore
-
si distingue il rapporto fondamentale (la causa dell’emissione del titolo es. la vendita, causa che non
è menzionata – astratta, tranne x i titoli causali) dal rapporto cartolare (l’obbligo di pagamento
contenuto dal titolo stesso)
-
i titoli di credito circolano sulla base di regole formali di circolazione sulla base dei rapporti cartolari
costruiti sui rapporti fondamentali sottostanti che portano all’emissione del titolo di credito.
La disciplina dei titoli di credito serve ad assoggettare tali titoli alla disciplina del principio del possesso vale titolo
prevista per i beni mobili. Chi lo detiene (se non sono titoli nominativi) ne è automaticamente titolare (di regola),
chi acquista il titolo in buona fede non è soggetto a rivendica da parte del titolare che lo aveva smarrito o a cui
era stato sottratto da un terzo.
Un soggetto ne acquista la titolarità a titolo derivativo se in buona fede, anche se chi glielo trasferisce non ne era
proprietario ma solo possessore.
La sicurezza del trasferimento del titolo di credito consiste nella garanzia di acquisto della titolarità anche se uno
dei precedenti possessori non ne fosse stato proprietario.
La legittimazione consiste nel fatto che il diritto di credito segue il titolo di credito. Senza il documento di credito
nessuno ha diritto ad ottenerne l’adempimento.
Il debitore cartolare (l’emettitore) che senza dolo o colpa grave adempia al credito nei confronti del possessore, è
liberato, anche se il possessore non è il titolare del diritto.
Articoli fondamentali sui titoli di credito:
- 1992 legittimazione “ il possessore del titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso
presentazione del titolo stesso purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge. Il debitore che senza colpa
grave adempie al possessore del titolo è liberato anche se questo non ne era il titolare”
- 1993 Eccezioni opponibili “ il debitore può opporre al possessore del titolo solo eccezioni a questo personali,
eccezioni di forma, sul contesto letterale del titolo, di falsità della propria firma, difetto di capacità o
rappresentanza al momento dell’emissione o della mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione
cambiaria (protesto)”
1994 Effetto del possesso del titolo di credito “chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito
in conformità alle norme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione”
TITOLI AL PORTATORE
Sono quelli in cui la legittimazione si trasferisce con la consegna del titolo, la sola presentazione del titolo da parte
del possessore è sufficiente a legittimare all’esercizio del diritto di credito
TITOLI ALL’ORDINE
Sono quelli in cui la legittimazione si trasferisce con la consegna del titolo e la girata.
La girata è una dichiarazione con la quale l’attuale portatore (girante) ordina al debitore di eseguire la
prestazione incorporata nel titolo a favore di altro soggetto (giratario). Basta l’indicazione scritta sul titolo “per me
a…..” seguito dalla sottoscrizione del girante, è ammessa anche la girata al portatore. Il possessore giratario è
legittimato solo se dal titolo si evince una serie continua di girate, deve quindi verificarne la continuità e non la
verità delle firme.
TITOLI NOMINATIVI
Sono quei titoli in cui la legittimazione si trasferisce mediante la consegna e la duplice annotazione del nome
dell’acquirente sul titolo e nel registro dell’emittente.
La circolazione del titolo nominativo può avvenire in due modalità:
-
transfert: su richiesta dell’alienante o dell’acquirente del titolo verso l’emittente di provvedere
all’annotazione sul registro del nominativo del nuovo titolare o l'emissione di un nuovo titolo a favore del
diverso soggetto, esibendo il documento e provando la propria identità e capacità di disporne tramite
certificazione notarile. Se effettuato dall’acquirente anche esibendo il contratto idoneo al trasferimento
del titolo autenticato dal notaio.
-
mediante girata: l’alienante appone la girata sul titolo datandola ed indicando il nome del giratario (
vietata la girata in bianco ). Il giratario in forza di una continuità delle girate può chiedere all’emittente di
ottenere l’annotazione nel registro completando così la circolazione del titolo ed ottenendo efficacia
anche verso l’emittente.
LA PERDITA, DISTRUZIONE O SOTTRAZIONE DEL TITOLO
Solo la presentazione del titolo legittima all’esercizio del diritto cartolare (se il trasferimento ha seguito le modalità
su esposte). Ci sono però mezzi previsti dal legislatore per ottenere comunque la prestazione in caso di perdita,
distruzione, smarrimento o sottrazione del titolo:
-
titoli al portatore:
o
il possessore di titolo deteriorato, non idoneo a circolare ma identificabile, può ottenere
dall’emittente un titolo equivalente
o
il possessore che ne provi la distruzione può ottenere dall’emittente un duplicato o un titolo
equivalente
o
il possessore che lo abbia smarrito o al quale è stato sottratto o che non riesca a provarne la
distruzione, può ottenere la prestazione solo dopo che sia decorso il termine di prescrizione. Il
debitore è però liberato se prima del termine paghi in buona fede il possessore del titolo.
-
titoli all’ordine o nominativi:
o
il possessore del titolo smarrito o sottratto o distrutto può, previa denunzia al debitore, chiedere
al presidente del tribunale di pronunciare l’ammortamento del titolo indicandone i requisiti di
identificazione. Esperite le opportune verifiche il giudice dispone il decreto di ammortamento
autorizzandone il pagamento o l’emissione di un duplicato, salvo che entro 30gg dalla
pubblicazione sulla GU del decreto non vi sia opposizione. Il decreto di ammortamento va
notificato al debitore. Se il debitore, prima della notifica, ha pagato in buona fede al legittimato,
è liberato.
o
Il detentore del titolo previo deposito del titolo c/o la cancelleria del tribunale può opporre
opposizione al decreto di ammortamento citando in causa il debitore e colui che ha proposto
istanza di ammortamento. Si apre così un processo volto ad accertare la proprietà del titolo in
capo all’opponente.
CAMBIALE
È un titolo di credito astratto, all’ordine (trasferimento con girata) ed esecutivo con cui il sottoscrittore assume
l’obbligo di pagare la somma indicata al tempo e nel luogo indicati nel titolo stesso (pagherò o vaglia cambiario)
Se chi sottoscrive il titolo (traente) dà ordine ad un terzo (trattario) di pagare la somma ad un beneficiario
(prenditore), si tratta di cambiale tratta.
Se la cambiale tratta è accettata con l’apposizione della sigla “visto” “accettato” dal trattario con la sua
sottoscrizione, il trattario diventa obbligato in via diretta al pagamento.
Il portatore ha azione diretta contro gli obbligati principali (nella tratta accettata l’accettante e i suoi avallanti; nel
vaglia cambiario l’emittente e i suoi avallanti).
L’azione di regresso è esercitata verso gli altri obbligati (traente, giranti e loro avallanti).
La cambiale è un titolo di credito completo perché dal testo del titolo si evincono tutti gli elementi necessari
all’individuazione del suo contenuto, è astratta in quanto non citato il rapporto sottostante.
Nella cambiale tratta abbiamo un rapporto tra traente e trattario oltre che il rapporto tra traente e primo
prenditore (rapporto sottostante) che non risulta dal titolo. L’unica condizione di validità del titolo è la
corretta apposizione della firma.
Un titolo di credito è cambiario quando oltre all’emittente sono obbligati anche altri soggetti, es: nella cambiale
tratta il prenditore si rivolge al trattario per primo (il trattario ha ricevuto l’ordine di pagare) e se questi non vi
adempie, agirà in via di regresso verso il traente, se anche questo non vi adempie, agirà verso il suo precedente
giratario il quale agirà verso il precedente e così via. In sostanza tutti i firmatari della cambiale sono obbligati
solidalmente al pagamento della somma indicata nel titolo.
Esistono quindi obbligati in via principale (il traente nel pagherò ed il trattario nella cambiale tratta) e obbligati in
via di regresso, condizione per l’azione di regresso è il protesto dell’obbligato principale che deve avvenire
con atto pubblico.
La forma letterale della cambiale è quindi fondamentale, si parla di “formalismo cambiario”, se la
forma prevista per la compilazione e l’apposizione delle girate è rispettata, il rapporto cartolare
risulta valido ed opponibile a chiunque.
Chi risulta obbligato dalla cambiale può opporre unicamente eccezioni relative all’apposizione della propria firma,
ad esempio se emesso un titolo con firma falsa del traente, i giratari sono comunque obbligati in quanto hanno
trasferito il titolo ed un credito a loro riferito.
Ogni sottoscrizione cambiaria deve contenere: nome, cognome o nome della ditta, le sole iniziali non sono valide.
Non è altresì ammissibile la girata al portatore la quale vale come girata in bianco. È possibile la girata per
l’incasso come per gli assegni.
La somma indicata può essere sia in lettere che in numeri, in caso di contrasto prevale la letteralità e quindi la
somma in lettere.
La cambiale firmata per rappresentanza in eccesso o in assenza di procura obbliga comunque il firmatario come
se l’avesse egli stesso sottoscritta (chi firma non il rappresentato).
Chi riceve la cambiale deve verificare la regolarità delle sottoscrizioni, l’indicazione della natura del titolo
(cambiale, assegno ecc).
Cambiale che può essere anche emessa in bianco, firmata ma con accordo che il prenditore la completi con la
cifra secondo accordi (es. il cliente la rilascia al fornitore che la compila con l’importo del credito sorto per la
fornitura).
Se venisse compilata in modo diverso da quanto pattuito (solitamente con indicata una somma superiore…), tale
difformità non potrà essere eccepita al terzo in buona fede a cui tale cambiale sia stata girata e che l’abbia
portata ad incasso o scontata (con sconto bancario).
La girata obbliga il girante tranne se apposta la clausola “senza garanzia” che solleva il girante dalla garanzia
verso i giratari successivi.
Cambiali finanziarie
Sono utilizzate nel finanziamento delle imprese, strutturata secondo il modello del pagherò cambiario,
incorporano la promessa di pagamento di un’impresa con scadenza non inferiore a 3 mesi e non superiore ad 1
anno dalla data di emissione.
A pena di nullità deve indicare: i proventi a favore del prenditore, il nome di cambiale finanziaria, obbligo della
clausola “senza garanzia” nella sua circolazione.
Strumento però destinato a divenire desueto con la possibilità per le srl e le spa di emettere titoli di debito.
ASSEGNO
Strutturalmente è uguale alla cambiale tratta, è un ordine di pagamento dove il trattario è una banca.
Mentre con la cambiale la “tratta”deve essere accettata dal trattario con la sua sottoscrizione (obbligandosi),
nell’assegno la banca non accetta la tratta e non sottoscrive il titolo, assegno che è strumento di pagamento
e non titolo di credito come la cambiale.
- CIRCOLARE
emesso direttamente dalla banca la quale si obbliga al pagamento (che è
precedentemente coperto con somma di denaro messa a disposizione dall’istituto)
- BANCARIO
emesso dal traente che di norma è titolare di conto corrente bancario e libretto di
assegni. La banca potrà non pagare il titolo se il traente non ha messo a
disposizione dell’istituto le somme necessarie a coprirne il valore. Solo il traente è
obbligato cartolare.
L’assegno bancario non può essere emesso in bianco e circola mediante girata ciò nonostante è possibile la girata
in bianco.
Tra le girate è frequente la girata per l’incasso che consente al prenditore di esercitare i diritti relativi al titolo ma
non quello di girarlo a sua volta se non per l’incasso.
AVALLO
È una forma cartolare di garanzia di pagamento dell’assegno. L’avallante appone sull’assegno la dicitura “per
avallo” seguita dalla sua firma. Non può essere emessa dal trattario e può garantire l’obbligo del traente oppure
di uno dei giranti.
L’obbligazione dell’avallante è autonoma e sopravvive ad ogni vizio dell’obbligazione garantita. L’avallante può
eccepire solo vizi di forma del titolo e, al massimo, eccepire l’estinzione dell’obbligazione garantita per avvenuto
pagamento.
L’avallante che paga l’assegno acquista i diritti derivanti dal titolo contro l’avallato e tutti gli altri obbligati
antecedenti.
Nell’assegno bancario l’unico obbligato è il traente. La banca non è tenuta a pagare l’assegno. Nel caso in cui non
paghi un assegno emesso regolarmente e per cui è stata disposta la copertura finanziaria dal cliente della banca
(traente), questo sarà citato in giudizio per inadempimento dal suo creditore ma potrà citare la banca per il
risarcimento dei danni derivati dal mancato pagamento dell’assegno regolarmente emesso.
L’assegno, se in regola con la legge sul bollo, è titolo esecutivo e permette al prenditore di agire direttamente per
esecuzione forzata senza un titolo di fonte giudiziale.
Il portatore dell’assegno ha la possibilità di agire sia con azione cartolare sia con azione causale. L’emissione e la
girata dell’assegno non estinguono, infatti, l’obbligazione sottostante. È necessario però, per agire con azione
causale, che il titolo sia depositato c/o la cancelleria del tribunale.
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