Trattamento di dati sensibili
Università degli Studi di Milano
Polo didattico e di ricerca di Crema
Dipartimento di Tecnologie dell’Informazione
Corso in trattamento dei dati sensibili
Simone Bonavita
Seminari specialistici tematici e case history:
Avv. Prof. Pierluigi Perri – Avv. Edoardo Artese – Dott. Stefano De
Cristofaro – Marta Ghiglioni – Dott. Carlo Bernardi
La normativa
•Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
•Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi
della società dell'informazione, in particolare il commercio
elettronico, nel mercato interno
I presupposti
Perseguire l’autore materiale di un illecito in Internet può
presentare alcuni problemi. Ad esempio:
• l’autore materiale potrebbe essere difficilmente individuabile
perché anonimo (e non sempre conoscere l’indirizzo IP da
cui ha agito è sufficiente...):
• in caso di azioni risarcitorie, l’autore materiale dell’illecito
potrebbe essere poco o affatto solvibile:
• gli autori materiali potrebbero essere troppo numerosi (e.g. in
caso di violazioni ripetute del diritto d’autore tramite sistemi
di file-sharing);
Il provider
Provider (o “prestatore”) è la persona fisica o giuridica che
presta un qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale
a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro
retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta
individuale di un destinatario di servizi .
La normativa
Art. 14 (Responsabilità nell'attività di semplice trasporto - Mere conduit)
1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere,
su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel
fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle
informazioni trasmesse a condizione che:

non dia origine alla trasmissione;

non selezioni il destinatario della trasmissione;

non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse;
2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1, includono la
memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a
condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua
durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.
3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere
anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 2,
impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
La normativa
Art. 15 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea - Caching)
1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di
comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della
memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più
efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che:

non modifichi le informazioni;

si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;

si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e
utilizzato dalle imprese del settore;

non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati
sull'impiego delle informazioni;

agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non
appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si
trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo
giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.
2. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il
prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
La normativa
Art. 16 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - Hosting)
1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella
memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è
responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a
condizione che detto prestatore:

non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e,
per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che
rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;

non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti,
agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce
sotto l'autorità o il controllo del prestatore.3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa
competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle
attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
Il Provider
…Ritorniamo alla normativa
Art. 16 (Responsabilità
informazioni - Hosting)
nell'attività
di
memorizzazione
di
(...) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività
o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni
risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che
rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;
La normativa
LA CONOSCENZA «EFFETTIVA» DELL’ILLICEITÀ
 Viacom International Inc. vs. YouTube (U.S. District Court, District Court
of New York, 23 giugno 2010): «[a] provider cannot by inspection
determine whether the use has been licensed by the owner, or whether
its posting is a ‘‘fair use’’ of the material, or even whether its copyright
owner or licensee objects to its posting».
 Telecinco c. YouTube (Juzgado de lo Mercantil de Madrid, 22
settembre 2010): «una interpretación estricta y ortodoxa de la
normativa exigiría que para que YouTube tuviese “conocimiento
efectivo” del carácter ilícito de los contenidos alojados en su sitio web y
pudiera ser considerado responsable respecto de los mismos, esa
ilicitud debería haber sido declarada previamente por un órgano
jurisdiccional». (Contra, tuttavia, José Ramón Julio Márquez Martínez
(Ramoncìn) c. Xorxe Oural Martínez, Tribunal Supremo, Sala de lo Civil,
10 febbraio 2011)
La normativa
LA CONOSCENZA «EFFETTIVA» DELL’ILLICEITÀ
 Precisa così la Corte con la senteza C-324/09, (c.d. “Sentenza
L’Oreal) “in questo secondo caso, pur se, certamente, una
notifica non può automaticamente far venire meno il beneficio
dell’esonero dalla responsabilità previsto all’art.14 della direttiva
2000/31 – stante il fatto che notifiche relative ad attività o
informa-zioni che si asseriscono illecite possono rivelarsi
insufficientemente precise e dimostrate – resta pur sempre fatto
che essa costituisce, di norma, un elemento di cui il Giudice
nazionale deve tener conto per valutare, alla luce delle
informazioni così trasmesse al gestore, l’effettività della
conoscenza da parte di quest’ultimo di fatti o circostanze in
base ai quali un operatore economico diligente avrebbe
dovuto constatare l’illiceità”.
Information Location Tool Provider
(cenni)
La direttiva 31/2000/CE non si occupa di disciplinare la responsabilità dei
motori di ricerca per la predisposizione di link a materiali illeciti. Alcuni Paesi
hanno previsto specifiche esenzioni (Spagna, Portogallo, Austria, Ungheria). In
altri Paesi UE, tra cui l’Italia, la dottrina tende ad applicare una disciplina
analoga a quella prevista per l’hosting, valorizzando in particolare il profilo
della actual knowledge dell’illecito. La giurisprudenza ha invece un
approccio più restrittivo. Alcuni esempi:
 Coolstraming (Cass. pen. 4 luglio 2006, n. 33945): la predisposizione di link
che consentano agli utenti la installazione guidata del software necessario
per la visione di un evento sportivo integra, sotto il profilo concorsuale, in
quanto condotta atipica ma causalmente efficace per la lesione del
bene tutelato, il reato di illecita immissione, in un sistema di reti
telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta
 TvGratis (Trib. Milano, 7 gennaio 2010): ribadisce il principio espresso nel
caso Coolstreaming
Information Location Tool Provider
 TV-Links (Crown Court at Gloucester, 6 febbraio 2010): la
predisposizione di link non configura un atto di messa a
disposizione del pubblico
 Rojadirecta (Audiencia Provincial de Madrid, 27 aprile 2010):
la predisposizione di link non configura un atto di messa a
disposizione del pubblico
La giurisprudenza
• Google Vs Vividown;
• RTI Vs Mediaset;
• RTI Vs Yahoo;
• RTI Vs IOL;
• FAPAV c. Telecom Italia [mera conduzione]
• About Elly / Yahoo;
• Sky Vs Cooldstreaming;
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