CONTENZIOSO TRIBUTARIO
a.a.2013-2014
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Il processo tributario è disciplinato dal Dlgs.
n. 546 del 31/12/92
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Il D.lgs n. 545 del 31/12/92
disciplina invece
1. l’ordinamento delle Commissioni
Tributarie,
2. gli organi preposti alla definizione delle
controversie di natura tributaria
Commissione Tributaria
La Commissione Tributaria provinciale COMPETENTE
per giudicare
è quella della provincia in cui ha sede l’Ufficio o Ente che
ha emesso l’atto da impugnare.
Il Collegio Giudicante
• della C.T. che esamina il ricorso e decide in
merito è composto
da 3 membri, di cui il Presidente è un magistrato.
IL RICORSO
• E’ l’atto col quale ha inizio il contenzioso tributario;
• E’ una domanda motivata che il ricorrente rivolge
alla Commissione Tributaria;
Deve contenere a pena di nullità:
- indicazione della Commissione Tributaria competente
- tutti i dati del ricorrente (e del legale rappresentante se a
ricorrere è una società)
- indicazione della parte opponente
- atto impugnato: estremi
- oggetto della domanda (annullamento provvedimento o
istanza di rimborso)
- motivi del ricorso (vizi dell’atto impugnato, formali o di
diritto);
IL RICORSO
Dal 7/7/2011 sono
stati introdotti altri contenuti, che non
producono effetti processuali ma se mancanti
implicano sanzioni amministrative:
- indicazione dei recapiti di FAX e di Posta Elettronica
Certificata del Difensore (pena raddoppio del
Contrib.Unificato);
- inserimento nella parte conclusiva del ricorso
dell’indicazione del valore della lite su cui calcolare il
Contributo Unificato (pena applicazione del Contributo
massimo)
Contributo Unificato
 € 30 per controversie fino ad € 2.582,28;
 € 60 per controversie da € 2.582,28 ad € 5.000,00;
 € 120 per controversie da € 5.000,01 ad € 25.000,00;
 € 250 per controversie da € 25.000,01 ad € 75.000,00;
 € 500 per controversie da € 75.000,01 ad € 200.000,00;
 € 1.500 per controversie da € 200.000,01.
- Per le liti di valore indeterminabile si applica lo scaglione
intermedio da € 120.
ARTICOLO 13 COMMA 6-quater D.P.R. 115/2002
IL RICORSO
il ricorso deve essere sottoscritto dal
ricorrente o legale rappresentante;
• per i ricorsi notificati dal 7/7/11 deve essere assolto
il Contributo Unificato (in precedenza 1 marca da bollo da €
14,62 ogni 4 pagine);
• deve contenere
l’incarico del difensore
tecnico;
• non è obbligatoria la nomina di un difensore con
controversie minori di € 2.582,28.
Chi può essere difensore (art.12)
•
•
•
•
Dottori Commercialisti/Avvocati/Ragionieri
Periti commerciali
Consulenti del lavoro
Altri soggetti con capacità limitate alle
materie in cui sono specializzati (es.
architetti, ingegneri, dott. agronomi, ecc…)
Atti autonomamente impugnabili
•
•
•
•
•
•
•
•
Avviso di accertamento
Avviso di liquidazione
Provvedimento che irroga sanzioni
Iscrizione a ruolo/cartella esattoriale
Avviso di mora del concessionario
Atti delle operazioni catastali
Rifiuto espresso o tacito di restituzione
Diniego/revoca agevolazioni o rigetto
domande
Notifica ricorso
1. Il ricorso va notificato alla parte
opponente, presentando l’originale:
entro 60 gg. dalla notifica dell’atto
impugnato
2. Quindi entro 30 gg. è necessario a pena di
inammissibilità,costituirsi in giudizio
presentando 2 copie del ricorso, complete di
allegati e dichiarazione di conformità
all’originale, presso la segreteria della C.T.
Udienza di trattazione
Il Presidente della C.T.
1.valutata l’ammissibilità del ricorso,
2. fissa l’udienza di trattazione
La trattazione avviene in Camera di
Consiglio, se non espressamente richiesta
nel ricorso la trattazione in pubblica
udienza.
PROVE
• Il processo tributario si basa solo su prove
scritte, non sono ammesse prove orali come
testimonianze e giuramenti.
• La C.T. può richiedere la raccolta di prove e
rinviare con Ordinanza a ulteriori udienze
L’onere di provare il presupposto di un tributo
grava in genere sull’Uff., tranne nei casi in cui il
contribuente vuole far valere a suo favore
1. esenzioni,
2. crediti,
3. rimborsi,
4. riduzioni d’imposta
Estinzione del processo
• Se il processo non termina con sentenza del
giudice si può estinguere per le seguenti cause:
- Rinuncia al ricorso con accordo della controparte
- Inattività delle parti nei casi previsti dalla legge
- Cessazione della materia del contendere,
ovvero con autotutela, condono o conciliazione
CONCILIAZIONE (ART. 48 Dlgs 546/92)
Istituto autonomo con l’obiettivo di realizzare la
composizione consensuale giusta della lite.
- Possono essere oggetto di conciliazione tutte le
controversie nell’ambito del processo tributario di Ι°
grado
- Può essere promossa dalla C.T. o dalle parti
- E’ sottoposta al vaglio del giudice e deve essere
GIUSTA non equa/intermedia
- Si chiude con pagamento della somma entro 20 gg.
con versamento diretto (per intero o prima rata)
- Con la conciliazione le sanzioni sono ridotte al
40% delle somme irrogate.
APPELLO
• La sentenza di Ι° grado è impugnabile dalle
parti alla C.T. Regionale
• Termine Breve: 60 gg. con notifica della Copia
Integrale della sentenza alla controparte
• Termine Lungo: 6 mesi da deposito sentenza
• Doppio onere per ricorrente:
- Riprodurre petitum e causa petendi di Ι° grado
- Motivazioni a censura della sentenza di Ι° grado
RICORSO IN CASSAZIONE
• La sentenza della C.T. Regionale è impugnabile
davanti alla V sez. della Corte di Cassazione
• Si può ricorrere in Cassazione solo per i motivi
enunciati all’art 360 del c.p.c.
• Di solito si invocano la violazione di norme sulla
competenza (se non è avvenuta prescrizione)
l’omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione
• Il ricorso deve essere sottoscritto da un
avvocato cassazionista iscritto ad apposito Albo
• La Corte emette sentenza o giudizio di rinvio
Deflativi o Ricorso
•
Quando viene notificato un avviso di accertamento le
alternative da valutare sono molteplici:
•
Ometto l’impugnazione optando per la definizione
agevolata detta ACQUIESCENZA (pago il tributo
omesso e le sanzioni ridotte ad 1/3 dell’importo irrogato,
ex. art.15 Dlgs 218/97). Se non preceduto da invito al
contraddittorio o da PVC sanzioni ridotte pari ad un 1/6;
Adesione all’invito a comparire, sanzioni ridotte ad 1/6;
Adesione ai P.V.C. (Processo Verbale di
Constatazione) dei verificatori con sanzioni ridotte ad
1/6 del minimo di legge (art. 5 bis D.Lgs. 218/1997);
•
•
Deflativi o Ricorso
•
•
•
Promuovo ACCERTAMENTO CON ADESIONE,
compromesso con l’Uff. per riduzione della richiesta e
sanzioni ridotte a 1/3 del minimo di legge (Art. 2 Dlgs
218/97);
Definizione delle sole sanzioni entro il termine per il
ricorso (ridotte ad 1/3) e si ricorre sulla pretesa
tributaria;
Impugnazione dell’atto dinanzi alla C.T. provinciale
(iscrizione a ruolo di 1/3 della pretesa – per gli
accertamenti relativi al 2007 e successivi non c’è più
iscrizione a ruolo ma l’accertamento costituisce già
intimazione al pagamento di 1/3 delle maggiori imposte
accertate e relativi interessi
Novità per evitare o chiudere
processi tributari
A causa dell’annoso problema della durata dei processi e
della carenza di personale e risorse nelle Commissioni,
cui si aggiunge la necessità di incassare dello Stato,
in tempi recenti sono stati introdotti numerosi nuovi
istituti per la risolvere o scongiurare il contenzioso.
Parallelamente le indicazioni dell’Agenzia Entrate a livello
centrale verso gli uffici periferici sono improntate verso la
riduzione di accertamenti su fattispecie in cui l’Ufficio ha
una bassa % di vittoria (la tendenza nazionale è quella di
un aumento consistente delle vittorie dei contribuenti)
Definizione liti fiscali pendenti
L’art. 12, c. 9, D.L. 98/2011 ha introdotto l’istituto della
definizione delle liti fiscali, richiamando la regolamentazione
della precedente sanatoria di cui all’art. 16 L. 289/2002.
Si potevano definire tutte le liti di importo non superiore ad €
20.000 che hanno come controparte l’Agenzia delle Entrate,
per l’impugnazione di provvedimenti impositivi.
Sono state previste due tranches:
- inizialmente potevano essere definite le liti pendenti al 1°
maggio 2011;
- in un secondo momento la definizione è stata allargata alle liti
pendenti al 31 dicembre 2011.
In entrambi i casi la definizione doveva avvenire entro il 2 aprile
2012 (pagamento + comunicazione).
Definizione liti fiscali pendenti
Importo per la definizione:
 lite pari o inferiore ad € 2.000  € 150
(prescindendo dallo stato del contenzioso);
 lite superiore ad € 2.000  si verifica lo stato del
contenzioso
 pendenza in primo grado  30% del valore della lite
 pendenza in gradi successivi con ultimo giudicato a favore
del contribuente  10% del valore della lite
 pendenza in gradi successivi con ultimo giudicato contro il
contribuente  50% del valore della lite.
Reclamo e Mediazione fiscale
Introdotto da art. 39, c.9, D.L. 98/2011  nuovo articolo 17bis del Dlgs 546/92.
Istituto parallelo a quello della definizione delle liti:
- anche in questo caso si applica alle sole liti di
valore non superiore ad € 20.000 (e il limite è
determinato analogamente)
- anche in questo caso si applica alle sole pretese
tributarie dell’Agenzia delle Entrate
Reclamo e Mediazione fiscale
La definizione liti intendeva chiudere contenziosi
già iniziati, mentre il reclamo dovrebbe evitare il
sorgere di nuovi contenziosi in Comm. Tributaria
SI APPLICA A TUTTI GLI ATTI NOTIFICATI A
PARTIRE DAL 1° APRILE 2012 (pretesa =< €
20.000)
Il RECLAMO è:
Condizione necessaria per
ammissibilità del ricorso (quindi per chi non vuole
“accettare” la pretesa del’Ufficio diventa un
passaggio OBBLIGATORIO);
- Elimina la possibilità della conciliazione giudiziale.
Reclamo e Mediazione fiscale
• Il reclamo va presentato all’Ufficio che ha emesso
l’atto entro 60 gg. dalla notifica ed ha le stesse
caratteristiche del Ricorso
• Gli Uffici hanno “Team” preposti alla Mediazione,
quindi a differenza dell’accertamento con adesione
non si discuterà con lo stesso Team che ha emesso
l’atto
• Il reclamo da parte del contribuente può prevedere
anche una proposta di mediazione (per questo si
parla impropriamente di Mediazione – non c’è un
terzo professionista “mediatore”, come nel rito civile)
Reclamo e Mediazione fiscale
• L’ufficio ha 90 giorni dalla presentazione del reclamo per
accoglierlo oppure formulare una controproposta
• Se dopo 90 giorni senza accoglimento o senza
conclusione della mediazione  il reclamo si trasforma
automaticamente in ricorso; pertanto il contribuente deve
poi costituirsi in giudizio in C.T. entro 30 giorni per
rendere ammissibile il ricorso
• I 30 giorni decorrono nel caso di diniego tacito dal 90°
giorno dopo il reclamo, mentre nel caso di diniego
espresso dalla notifica del relativo provvedimento
Reclamo e Mediazione fiscale
• Al termine del processo la parte soccombente
in caso di precedente reclamo è obbligata al
pagamento, oltre delle spese di lite, anche di un
ulteriore 50% delle spese di giustizia a titolo di
rimborso per le spese di mediazione
(compensazione spese solo in casi eccezionali e
giustificati)
VALUTAZIONE CONVENIENZA
• Un Dottore Commercialista deve valutare secondo
2 parametri la convenienza a intraprendere un
contenzioso:
- Fondatezza della pretesa dell’Ufficio con stima
delle probabilità del successo
- Stima COSTO OPPORTUNITA’: confronto tra
somma da pagare in via agevolata e costo del
contenzioso, dato da somma dovuta post sentenza
+ contributo unificato + compenso del
professionista.
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