CONTENZIOSO TRIBUTARIO
• Il processo tributario è disciplinato dal
Dlgs. n. 546 del 31/12/92
• Il Dlgs n. 545 del 31/12/92 disciplina
invece l’ordinamento delle Commissioni
Tributarie, gli organi preposti alla
definizione delle controversie di natura
tributaria
Commissione Tributaria
• Ha competenza per giudicare la
Commissione Tributaria provinciale della
provincia in cui ha sede l’Ufficio o Ente
che ha emesso l’atto da impugnare
• Il Collegio Giudicante della C.T. che
esamina il ricorso e decide in merito è
composto da 3 membri, di cui il Presidente
è un magistrato.
IL RICORSO
• E’ l’atto col quale ha inizio il contenzioso tributario;
• E’ una domanda motivata che il ricorrente rivolge alla
Commissione Tributaria;
• Deve contenere a pena di nullità:
- indicazione della C.T. competente
- tutti i dati del ricorrente (e del legale rappresentante se a
ricorrere è una società)
- indicazione della parte opponente
- atto impugnato
- oggetto della domanda (annullamento provvedimento o
istanza di rimborso)
- motivi (vizi dell’atto impugnato, formali o di diritto);
IL RICORSO
Con modifica all’art. 13 Dpr 115/2002 dal 7/7/2011 sono
stati introdotti altri contenuti, che non producono effetti
processuali ma generano sanzioni amministrative:
- indicazione dei recapiti di FAX e di Posta Elettronica
Certificata del Difensore (pena raddoppio del C.U.);
- inserimento nella parte conclusiva del ricorso
dell’indicazione del valore della lite su cui calcolare il
Contributo Unificato (pena applicazione del Contributo
massimo)
Contributo Unificato
 € 30 per controversie fino ad € 2.582,28;
 € 60 per controversie da € 2.582,28 ad € 5.000,00;
 € 120 per controversie da € 5.000,01 ad € 25.000,00;
 € 250 per controversie da € 25.000,01 ad € 75.000,00;
 € 500 per controversie da € 75.000,01 ad € 200.000,00;
 € 1.500 per controversie da oltre € 200.000,01.
- Per le liti di valore indeterminabile si applica lo scaglione
intermedio da € 120.
ARTICOLO 13 COMMA 6-quater D.P.R. 115/2002
IL RICORSO
• il ricorso deve essere sottoscritto dal
ricorrente o legale rappresentante;
• per i ricorsi notificati dal 7/7/11 deve essere
assolto il Contributo Unificato (in precedenza
1 marca da bollo da € 14,62 ogni 4 pagine);
• deve contenere l’incarico del difensore
tecnico;
• non è obbligatoria la nomina di un difensore
con controversie minori di € 2.582,28.
Chi può essere difensore (art.12)
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Dottori Commercialisti
Avvocati
Ragionieri
Periti commerciali
Consulenti del lavoro
Altri soggetti con capacità limitate alle
materie in cui sono specializzati (es.
architetti, ingegneri, dott. agronomi, ecc…)
Atti autonomamente impugnabili
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•
Avviso di accertamento
Avviso di liquidazione
Provvedimento che irroga sanzioni
Iscrizione a ruolo/cartella esattoriale
Avviso di mora del concessionario
Atti delle operazioni catastali
Rifiuto espresso o tacito di restituzione
Diniego/revoca agevolazioni o rigetto domande
Notifica ricorso
• Il ricorso va notificato alla parte opponente
presentando l’originale entro 60 gg. dalla
notifica dell’atto impugnato
• Quindi entro 30 gg. è necessario a pena di
inammissibilità, costituirsi in giudizio
presentando 2 copie del ricorso, complete
di allegati e dichiarazione di conformità
all’originale, presso la segreteria della C.T.
Udienza di trattazione
• Il Presidente della C.T. valutata
l’ammissibilità del ricorso, fissa l’udienza di
trattazione
• La trattazione avviene in Camera di
Consiglio, se non espressamente richiesta
nel ricorso la trattazione in pubblica
udienza.
PROVE
• Il processo tributario si basa solo su prove scritte,
non sono ammesse prove orali come
testimonianze e giuramenti.
• La C.T. può richiedere la raccolta di prove e
rinviare con Ordinanza a ulteriori udienze
• L’onere di provare il presupposto di un tributo
grava in genere sull’Uff., tranne nei casi in cui il
contribuente vuole far valere a suo favore
esenzioni, crediti, rimborsi, riduzioni d’imposta
• Quando non ci sono prove utili per emettere
sentenza, la C.T. deve decidere contro il soggetto
su cui grava l’onere della prova
Estinzione del processo
• Se il processo non termina con sentenza del
giudice si può estinguere per le seguenti cause:
- Rinuncia al ricorso con accordo della controparte
- Inattività delle parti nei casi previsti dalla legge
- Cessazione della materia del contendere, ovvero
con autotutela, condono o conciliazione
CONCILIAZIONE (ART. 48 Dlgs 546/92)
Istituto autonomo con l’obiettivo di realizzare la
composizione consensuale giusta della lite.
- Possono essere oggetto di conciliazione tutte le
controversie nell’ambito del processo tributario di Ι°
grado
- Può essere promossa dalla C.T. o dalle parti
- E’ sottoposta al vaglio del giudice e deve essere
GIUSTA non equa/intermedia
- Si chiude con pagamento della somma entro 20 gg.
con versamento diretto (per intero o prima rata)
- Con la conciliazione le sanzioni sono ridotte ad un
terzo delle somme irrogate.
APPELLO
• La sentenza di Ι° grado è impugnabile dalle
parti alla C.T. Regionale
• Termine Breve: 60 gg. con notifica della Copia
Integrale della sentenza alla controparte
•
•
-
Termine Lungo: 6 mesi da deposito sentenza
Doppio onere per ricorrente:
Riprodurre petitum e causa petendi di Ι° grado
Motivazioni a censura della sentenza di Ι° grado
RICORSO IN CASSAZIONE
• La sentenza della C.T. Regionale è impugnabile
davanti alla V sez. della Corte di Cassazione
• Si può ricorrere in Cassazione solo per i motivi
enunciati all’art 360 del c.p.c.
• Di solito si invocano la violazione di norme sulla
competenza (se non è avvenuta prescrizione)
l’omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione
• Il ricorso deve essere sottoscritto da un
avvocato cassazionista iscritto ad apposito Albo
• La Corte emette sentenza o giudizio di rinvio
Deflativi o Ricorso
•
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Quando viene notificato un avviso di accertamento le alternative da
valutare sono molteplici:
Ometto l’impugnazione optando per la definizione agevolata detta
ACQUIESCENZA (pago il tributo omesso e le sanzioni ridotte ad
1/3 dell’importo irrogato, ex. art.15 Dlgs 218/97). Se non preceduto
da invito al contraddittorio sanzioni dimezzate pari ad un 1/6;
Adesione all’invito a comparire, sanzioni ridotte ad 1/6;
Adesione ai P.V.C. (Processo Verbale di Constatazione) dei
verificatori con sanzioni ridotte ad 1/6;
Promuovo ACCERTAMENTO CON ADESIONE, compromesso
con l’Uff. per riduzione della richiesta e sanzioni ridotte a 1/3 del
minimo di legge (Art. 2 Dlgs 218/97);
Definizione delle sole sanzioni entro il termine per il ricorso (ridotte
ad 1/3) e si ricorre sulla pretesa tributaria;
Impugnazione dell’atto dinanzi alla C.T. provinciale (iscrizione a
ruolo di 1/3 della pretesa).
Novità per evitare o chiudere
processi tributari
A causa dell’annoso problema della durata dei processi e
della carenza di personale e risorse nelle Commissioni,
cui si aggiunge la necessità di incassare dello Stato,
in tempi recenti sono stati introdotti numerosi nuovi
istituti per la risolvere o scongiurare il contenzioso.
Parallelamente le indicazioni dell’Agenzia Entrate a livello
centrale verso gli uffici periferici sono improntate verso la
riduzione di accertamenti su fattispecie in cui l’Ufficio ha
una bassa % di vittoria (la tendenza nazionale è quella di
un aumento consistente delle vittorie dei contribuenti)
Definizione liti fiscali pendenti
L’art. 12, c. 9, D.L. 98/2011 ha introdotto l’istituto della
definizione delle liti fiscali, richiamando la regolamentazione
della precedente sanatoria di cui all’art. 16 L. 289/2002.
Si possono definire tutte le liti di importo inferiore ad € 20.000
che hanno come controparte l’Agenzia delle Entrate, per
l’impugnazione di provvedimenti impositivi.
Sono state previste due tranches:
- inizialmente potevano essere definite le liti pendenti al 1°
maggio 2011;
- in un secondo momento la definizione è stata allargata alle liti
pendenti al 31 dicembre 2011.
In entrambi i casi la definizione doveva avvenire entro il 2 aprile
2012 (pagamento + comunicazione).
Definizione liti fiscali pendenti
Importo per la definizione:
 lite inferiore ad € 2.000  € 150 (prescindendo
dallo stato del contenzioso);
 lite superiore ad € 2.000  si verifica lo stato del
contenzioso
 pendenza in primo grado  30% del valore della lite
 pendenza in gradi successivi con ultimo giudicato a favore
del contribuente  10% del valore della lite
 pendenza in gradi successivi con ultimo giudicato contro il
contribuente  50% del valore della lite.
Reclamo e Mediazione fiscale
Introdotto da art. 39, c.9, D.L. 98/2011  nuovo articolo 17bis del Dlgs 546/92.
Istituto parallelo a quello della definizione delle liti:
- anche in questo caso si applica alle sole liti
inferiori ad € 20.000 (e il limite è determinato
analogamente)
- anche in questo caso si applica alle sole pretese
tributarie dell’Agenzia delle Entrate
Reclamo e Mediazione fiscale
La definizione liti intende chiudere contenziosi già
iniziati, mentre il reclamo dovrebbe evitare il
sorgere di nuovi contenziosi in Comm. Tributaria
SI APPLICA A TUTTI GLI ATTI NOTIFICATI A
PARTIRE DAL 1° APRILE 2012 (pretesa< € 20.000)
Il RECLAMO è:
- Condizione necessaria per ammissibilità del ricorso
(quindi per chi non vuole “accettare” la pretesa
del’Ufficio diventa un passaggio OBBLIGATORIO);
- Elimina la possibilità della conciliazione giudiziale.
Reclamo e Mediazione fiscale
• Il reclamo va presentato all’Ufficio che ha emesso
l’atto entro 60 gg. dalla notifica ed ha le stesse
caratteristiche del Ricorso
• Gli Uffici hanno “Team” preposti alla Mediazione,
quindi a differenza dell’accertamento con adesione
non si discuterà con lo stesso Team che ha emesso
l’atto
• Il reclamo da parte del contribuente può prevedere
anche una proposta di mediazione (per questo si
parla impropriamente di Mediazione – non c’è un
terzo professionista “mediatore”, come nel rito civile)
Reclamo e Mediazione fiscale
• L’ufficio ha 90 giorni dalla presentazione del reclamo per
accoglierlo oppure formulare una controproposta
• Se dopo 90 giorni senza accoglimento o senza
conclusione della mediazione  il reclamo si trasforma
automaticamente in ricorso; pertanto il contribuente deve
poi costituirsi in giudizio in C.T. entro 30 giorni per
rendere ammissibile il ricorso
• I 30 giorni decorrono nel caso di diniego tacito dal 90°
giorno dopo il reclamo, mentre nel caso di diniego
espresso dalla notifica del relativo provvedimento
Reclamo e Mediazione fiscale
• Al termine del processo la parte soccombente
in caso di precedente reclamo è obbligata al
pagamento, oltre delle spese di lite, anche di un
ulteriore 50% delle spese di giustizia a titolo di
rimborso per le spese di mediazione
(compensazione spese solo in casi eccezionali e
giustificati)
VALUTAZIONE CONVENIENZA
• Un Dottore Commercialista deve valutare secondo
2 parametri la convenienza a intraprendere un
contenzioso:
- Fondatezza della pretesa dell’Ufficio con stima
delle probabilità del successo
- Stima COSTO OPPORTUNITA’: confronto tra
somma da pagare in via agevolata e costo del
contenzioso, dato da somma dovuta post sentenza
+ contributo unificato + compenso del
professionista.
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