CONTENZIOSO TRIBUTARIO • Il processo tributario è disciplinato dal Dlgs. n. 546 del 31/12/92 • Il Dlgs n. 545 del 31/12/92 disciplina invece l’ordinamento delle Commissioni Tributarie, gli organi preposti alla definizione delle controversie di natura tributaria Commissione Tributaria • Ha competenza per giudicare la Commissione Tributaria provinciale della provincia in cui ha sede l’Ufficio o Ente che ha emesso l’atto da impugnare • Il Collegio Giudicante della C.T. che esamina il ricorso e decide in merito è composto da 3 membri, di cui il Presidente è un magistrato. IL RICORSO • E’ l’atto col quale ha inizio il contenzioso tributario; • E’ una domanda motivata che il ricorrente rivolge alla Commissione Tributaria; • Deve contenere a pena di nullità: - indicazione della C.T. competente - tutti i dati del ricorrente (e del legale rappresentante se a ricorrere è una società) - indicazione della parte opponente - atto impugnato - oggetto della domanda (annullamento provvedimento o istanza di rimborso) - motivi (vizi dell’atto impugnato, formali o di diritto); IL RICORSO Con modifica all’art. 13 Dpr 115/2002 dal 7/7/2011 sono stati introdotti altri contenuti, che non producono effetti processuali ma generano sanzioni amministrative: - indicazione dei recapiti di FAX e di Posta Elettronica Certificata del Difensore (pena raddoppio del C.U.); - inserimento nella parte conclusiva del ricorso dell’indicazione del valore della lite su cui calcolare il Contributo Unificato (pena applicazione del Contributo massimo) Contributo Unificato € 30 per controversie fino ad € 2.582,28; € 60 per controversie da € 2.582,28 ad € 5.000,00; € 120 per controversie da € 5.000,01 ad € 25.000,00; € 250 per controversie da € 25.000,01 ad € 75.000,00; € 500 per controversie da € 75.000,01 ad € 200.000,00; € 1.500 per controversie da oltre € 200.000,01. - Per le liti di valore indeterminabile si applica lo scaglione intermedio da € 120. ARTICOLO 13 COMMA 6-quater D.P.R. 115/2002 IL RICORSO • il ricorso deve essere sottoscritto dal ricorrente o legale rappresentante; • per i ricorsi notificati dal 7/7/11 deve essere assolto il Contributo Unificato (in precedenza 1 marca da bollo da € 14,62 ogni 4 pagine); • deve contenere l’incarico del difensore tecnico; • non è obbligatoria la nomina di un difensore con controversie minori di € 2.582,28. Chi può essere difensore (art.12) • • • • • • Dottori Commercialisti Avvocati Ragionieri Periti commerciali Consulenti del lavoro Altri soggetti con capacità limitate alle materie in cui sono specializzati (es. architetti, ingegneri, dott. agronomi, ecc…) Atti autonomamente impugnabili • • • • • • • • Avviso di accertamento Avviso di liquidazione Provvedimento che irroga sanzioni Iscrizione a ruolo/cartella esattoriale Avviso di mora del concessionario Atti delle operazioni catastali Rifiuto espresso o tacito di restituzione Diniego/revoca agevolazioni o rigetto domande Notifica ricorso • Il ricorso va notificato alla parte opponente presentando l’originale entro 60 gg. dalla notifica dell’atto impugnato • Quindi entro 30 gg. è necessario a pena di inammissibilità, costituirsi in giudizio presentando 2 copie del ricorso, complete di allegati e dichiarazione di conformità all’originale, presso la segreteria della C.T. Udienza di trattazione • Il Presidente della C.T. valutata l’ammissibilità del ricorso, fissa l’udienza di trattazione • La trattazione avviene in Camera di Consiglio, se non espressamente richiesta nel ricorso la trattazione in pubblica udienza. PROVE • Il processo tributario si basa solo su prove scritte, non sono ammesse prove orali come testimonianze e giuramenti. • La C.T. può richiedere la raccolta di prove e rinviare con Ordinanza a ulteriori udienze • L’onere di provare il presupposto di un tributo grava in genere sull’Uff., tranne nei casi in cui il contribuente vuole far valere a suo favore esenzioni, crediti, rimborsi, riduzioni d’imposta • Quando non ci sono prove utili per emettere sentenza, la C.T. deve decidere contro il soggetto su cui grava l’onere della prova Estinzione del processo • Se il processo non termina con sentenza del giudice si può estinguere per le seguenti cause: - Rinuncia al ricorso con accordo della controparte - Inattività delle parti nei casi previsti dalla legge - Cessazione della materia del contendere, ovvero con autotutela, condono o conciliazione CONCILIAZIONE (ART. 48 Dlgs 546/92) Istituto autonomo con l’obiettivo di realizzare la composizione consensuale giusta della lite. - Possono essere oggetto di conciliazione tutte le controversie nell’ambito del processo tributario di Ι° grado - Può essere promossa dalla C.T. o dalle parti - E’ sottoposta al vaglio del giudice e deve essere GIUSTA non equa/intermedia - Si chiude con pagamento della somma entro 20 gg. con versamento diretto (per intero o prima rata) - Con la conciliazione le sanzioni sono ridotte ad un terzo delle somme irrogate. APPELLO • La sentenza di Ι° grado è impugnabile dalle parti alla C.T. Regionale • Termine Breve: 60 gg. con notifica della Copia Integrale della sentenza alla controparte • • - Termine Lungo: 6 mesi da deposito sentenza Doppio onere per ricorrente: Riprodurre petitum e causa petendi di Ι° grado Motivazioni a censura della sentenza di Ι° grado RICORSO IN CASSAZIONE • La sentenza della C.T. Regionale è impugnabile davanti alla V sez. della Corte di Cassazione • Si può ricorrere in Cassazione solo per i motivi enunciati all’art 360 del c.p.c. • Di solito si invocano la violazione di norme sulla competenza (se non è avvenuta prescrizione) l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione • Il ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato cassazionista iscritto ad apposito Albo • La Corte emette sentenza o giudizio di rinvio Deflativi o Ricorso • 1) 2) 3) 4) 5) 6) Quando viene notificato un avviso di accertamento le alternative da valutare sono molteplici: Ometto l’impugnazione optando per la definizione agevolata detta ACQUIESCENZA (pago il tributo omesso e le sanzioni ridotte ad 1/3 dell’importo irrogato, ex. art.15 Dlgs 218/97). Se non preceduto da invito al contraddittorio sanzioni dimezzate pari ad un 1/6; Adesione all’invito a comparire, sanzioni ridotte ad 1/6; Adesione ai P.V.C. (Processo Verbale di Constatazione) dei verificatori con sanzioni ridotte ad 1/6; Promuovo ACCERTAMENTO CON ADESIONE, compromesso con l’Uff. per riduzione della richiesta e sanzioni ridotte a 1/3 del minimo di legge (Art. 2 Dlgs 218/97); Definizione delle sole sanzioni entro il termine per il ricorso (ridotte ad 1/3) e si ricorre sulla pretesa tributaria; Impugnazione dell’atto dinanzi alla C.T. provinciale (iscrizione a ruolo di 1/3 della pretesa). Novità per evitare o chiudere processi tributari A causa dell’annoso problema della durata dei processi e della carenza di personale e risorse nelle Commissioni, cui si aggiunge la necessità di incassare dello Stato, in tempi recenti sono stati introdotti numerosi nuovi istituti per la risolvere o scongiurare il contenzioso. Parallelamente le indicazioni dell’Agenzia Entrate a livello centrale verso gli uffici periferici sono improntate verso la riduzione di accertamenti su fattispecie in cui l’Ufficio ha una bassa % di vittoria (la tendenza nazionale è quella di un aumento consistente delle vittorie dei contribuenti) Definizione liti fiscali pendenti L’art. 12, c. 9, D.L. 98/2011 ha introdotto l’istituto della definizione delle liti fiscali, richiamando la regolamentazione della precedente sanatoria di cui all’art. 16 L. 289/2002. Si possono definire tutte le liti di importo inferiore ad € 20.000 che hanno come controparte l’Agenzia delle Entrate, per l’impugnazione di provvedimenti impositivi. Sono state previste due tranches: - inizialmente potevano essere definite le liti pendenti al 1° maggio 2011; - in un secondo momento la definizione è stata allargata alle liti pendenti al 31 dicembre 2011. In entrambi i casi la definizione doveva avvenire entro il 2 aprile 2012 (pagamento + comunicazione). Definizione liti fiscali pendenti Importo per la definizione: lite inferiore ad € 2.000 € 150 (prescindendo dallo stato del contenzioso); lite superiore ad € 2.000 si verifica lo stato del contenzioso pendenza in primo grado 30% del valore della lite pendenza in gradi successivi con ultimo giudicato a favore del contribuente 10% del valore della lite pendenza in gradi successivi con ultimo giudicato contro il contribuente 50% del valore della lite. Reclamo e Mediazione fiscale Introdotto da art. 39, c.9, D.L. 98/2011 nuovo articolo 17bis del Dlgs 546/92. Istituto parallelo a quello della definizione delle liti: - anche in questo caso si applica alle sole liti inferiori ad € 20.000 (e il limite è determinato analogamente) - anche in questo caso si applica alle sole pretese tributarie dell’Agenzia delle Entrate Reclamo e Mediazione fiscale La definizione liti intende chiudere contenziosi già iniziati, mentre il reclamo dovrebbe evitare il sorgere di nuovi contenziosi in Comm. Tributaria SI APPLICA A TUTTI GLI ATTI NOTIFICATI A PARTIRE DAL 1° APRILE 2012 (pretesa< € 20.000) Il RECLAMO è: - Condizione necessaria per ammissibilità del ricorso (quindi per chi non vuole “accettare” la pretesa del’Ufficio diventa un passaggio OBBLIGATORIO); - Elimina la possibilità della conciliazione giudiziale. Reclamo e Mediazione fiscale • Il reclamo va presentato all’Ufficio che ha emesso l’atto entro 60 gg. dalla notifica ed ha le stesse caratteristiche del Ricorso • Gli Uffici hanno “Team” preposti alla Mediazione, quindi a differenza dell’accertamento con adesione non si discuterà con lo stesso Team che ha emesso l’atto • Il reclamo da parte del contribuente può prevedere anche una proposta di mediazione (per questo si parla impropriamente di Mediazione – non c’è un terzo professionista “mediatore”, come nel rito civile) Reclamo e Mediazione fiscale • L’ufficio ha 90 giorni dalla presentazione del reclamo per accoglierlo oppure formulare una controproposta • Se dopo 90 giorni senza accoglimento o senza conclusione della mediazione il reclamo si trasforma automaticamente in ricorso; pertanto il contribuente deve poi costituirsi in giudizio in C.T. entro 30 giorni per rendere ammissibile il ricorso • I 30 giorni decorrono nel caso di diniego tacito dal 90° giorno dopo il reclamo, mentre nel caso di diniego espresso dalla notifica del relativo provvedimento Reclamo e Mediazione fiscale • Al termine del processo la parte soccombente in caso di precedente reclamo è obbligata al pagamento, oltre delle spese di lite, anche di un ulteriore 50% delle spese di giustizia a titolo di rimborso per le spese di mediazione (compensazione spese solo in casi eccezionali e giustificati) VALUTAZIONE CONVENIENZA • Un Dottore Commercialista deve valutare secondo 2 parametri la convenienza a intraprendere un contenzioso: - Fondatezza della pretesa dell’Ufficio con stima delle probabilità del successo - Stima COSTO OPPORTUNITA’: confronto tra somma da pagare in via agevolata e costo del contenzioso, dato da somma dovuta post sentenza + contributo unificato + compenso del professionista.