La Comunicazione dei beni in
godimento ai soci
Normativa di riferimento:
• Provvedimento del 02.08.2013 n. 2013/94904 (Finanziamenti)
• Provvedimento del 02.08.2013 n. 2013/94902 (Beni)
• Provvedimento del 13.03.2012 n. 2012/37049;
• Circolare 27/IR (IRDCEC ) del 02.02.2012;
• D.L. 138/2011, art. 2, comma 36-sexiesdecies (conv. L. 148/2011);
• Provvedimento del 16 novembre 2011 n. 166485.
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La Comunicazione dei beni in
godimento ai soci
Misura antielusiva
L’intervento normativo è finalizzato a rafforzare le misure che
presiedono il recupero della base imponibile non dichiarata.
Vuole riportare l’intestazione dei beni all’effettivo utilizzatore,
scoraggiando l’occultamento attraverso lo schermo societario.
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La Comunicazione dei beni in
godimento ai soci
Comma 36-sexiesdecies, art. 2, DL 138/2011 (Norma
istitutiva dell’obbligo di comunicazione)
(Soggetti obbligati)
L’impresa concedente i beni in godimento ovvero il socio o il
familiare dell’imprenditore.
(Oggetto della comunicazione)
I dati relativi ai beni concessi in godimento.
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La Comunicazione dei beni in
godimento ai soci
Provvedimento del 2 agosto 2013 (BENI)
Soggetti obbligati
I soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale
che collettiva.
Oggetto della comunicazione
I dati [anagrafici] dei soci o dei familiari dell’imprenditore, solo
qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo pagato
dall’utilizzatore del bene ed il valore (normale) di mercato del
diritto al godimento del bene.
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La Comunicazione dei finanziamenti
Provvedimento del 2 agosto 2013 (FINANZIAMENTI)
Soggetti obbligati
I soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale
che collettiva.
Oggetto della comunicazione
I dati delle persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore che
hanno concesso all’impresa, nell’anno di riferimento, finanziamenti
o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna
tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600,00 euro e solo con
riferimento alle operazioni effettuate a decorre dal 2012
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La Comunicazione dei beni in
godimento ai soci
Soci
La norma non prevede alcuna percentuale minima di
partecipazione, non viene distinto nemmeno che la partecipazione
sia qualificata o meno.
Familiari
La nozione fa riferimento all’art. 5, TUIR ossia:
• Coniuge
• Parenti entro il terzo grado
• Affini entro il secondo
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La Comunicazione dei beni in
godimento ai soci
Provvedimento del 16 novembre 2011 / 2 agosto 2013
Soggetti esclusi dalla comunicazione
• Professionisti e associazioni professionali;
• Enti non commerciali che non svolgono attività d’impresa;
• Società semplici.
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La Comunicazione dei beni in
godimento ai soci
Comma 36-terdecies, art. 2, DL 138/2011
Art. 67, comma 1, TUIR
Introdotta nuova previsione di reddito diverso:
h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo
per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o
familiari dell’imprenditore
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La Comunicazione dei beni in
godimento ai soci
Comma 36-quaterdecies, art. 2, DL 138/2011
I costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o
familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al
valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso
ammessi in deduzione dal reddito imponibile.
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RIFLESSI IN CAPO ALLA SOCIETÀ’
Viene introdotto un deterrente: indeducibilità dei costi relativi ai
medesimi beni.
I costi non ammessi in deduzione potrebbero essere:
• quote ammortamento;
• i canoni di leasing;
• le spese di manutenzione e riparazione;
• le spese di assicurazione;
• costi relativi ai carburanti e lubrificanti.
Indeducibilità scatta anche quando:
Il bene è concesso in godimento a titolo gratuito al socio/familiare.
Al socio/familiare venga richiesto un corrispettivo inferiore a valore
normale
Chiarimento atteso: indeducibilità dei costi totale ovvero solo parziale e
corrispondente al rapporto tra valore normale del diritto di godimento e
quanto richiesto al socio.
Secondo la Circolare 27/IR IRDCEC rileva il corrispettivo pattuito tra le
parti, anche se non pagato, in quanto in capo alla società/impresa
concedente il reddito è soggetto ad imposizione secondo il principio di 10
competenza.
RIFLESSI IN CAPO ALLA SOCIETÀ
IMMOBILI PATRIMONIO
Non innova rispetto alla disciplina previgente: l’indeducibilita’ dei
costi e’ gia’ disposta dall’art. 90 TUIR
(categoria catastale A – escluso A/10)
IMMOBILI STRUMENTALI
Costi completamente indeducibili quando e’ concesso in godimento
un immobile rientrante nelle categorie: B, C, D, E ed A/10
AUTOVETTURE ED ALTRI BENI A DEDUCIBILITA’ PARZIALE
Atteso chiarimento: quale trattamento riservare alle autovetture
per le quali opera una deducibilità parziale ex art. 164, TUIR.
Secondo l’IRDCEC (circolare 27/IR) l’indeducibilità integrale opera in
assenza di norme che prevedono deduzioni forfettarie.
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La Comunicazione dei beni in
godimento ai soci
ULTERIORI RIFLESSI IN CAPO ALLA SOCIETÀ’ E AL SOCIO
Nel caso di società trasparenti (società di persone ed srl che hanno
optato per tale regime ex art. 116 TUIR) l’indeducibilità dei costi dei
beni concessi in godimento opera una duplicazione dell’imposta.
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La Comunicazione dei beni in
godimento ai soci
Comma 36-quinquiesdecies, art. 2, DL 138/2011
La differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo
concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o
familiare utilizzatore ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera h-ter),
TUIR.
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La Comunicazione dei beni in
godimento ai soci
RIFLESSI FISCALI IN CAPO AL SOCIO
VALORE DI MERCATO – VALORE ADDEBITATO = REDDITO DIVERSO
Nel caso in cui il godimento del bene non si protragga per l’anno
intero, si deve procedere al ragguaglio ad anno dell’importo da
assoggettare ad imposizione in capo al socio/familiare.
Per valore di mercato si deve intendere il valore normale ex art. 9,
comma 3, TUIR. Corrispettivo mediamente praticato sul mercato
per casi analoghi
Problematiche:
• a quali tariffe di noleggio delle autovetture si deve fare
riferimento per determinare il valore di mercato;
• quale fonte adottare per determinare il canone di locazione per
l’utilizzo dell’immobile (valore OMI ??)
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La Comunicazione dei beni in
godimento ai soci
SOCIO-AMMINISTRATORE
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nuova lettera h-ter)
dell’art. 67, comma 1, TUIR, non trova applicazione quando una
autovettura sia concessa in uso al socio che sia anche dipendente
e/o amministratore, con attribuzione del relativo fringe benefit ai
sensi dell’art. 51, TUIR.
La nuova disciplina trova applicazione solo nel caso in cui il TUIR
NON preveda in capo al soggetto concedente, delle specifiche
norme che limitano la deducibilità dei costi relativi ai beni concessi
in godimento e che assoggettino a imposizione il reddito in capo al
soggetto utilizzatore.
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La Comunicazione dei finanziamenti
Comma 36-septiesdecies, art. 2, DL 138/2011
L’Agenzia delle Entrate procede a controllare sistematicamente la
posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in
godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene
conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o
capitalizzazione effettuata nei confronti della società.
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La Comunicazione dei beni in
godimento ai soci
Comma 36-duodevicies, art. 2, DL 138/2011
Le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies si
applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
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La Comunicazione dei beni in
godimento ai soci
Comma 36-duodevicies, art. 2, DL 138/2011 (segue)
Nella determinazione degli acconti dovuti per il primo periodo di
imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata applicando tutte le
disposizioni precedenti.
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La Comunicazione dei beni in
godimento ai soci
Provvedimento 16 novembre 2011 / 2 agosto 2013
La comunicazione può essere assolta, in via alternativa,
dall’impresa concedente, dal socio o dal familiare dell’imprenditore
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La Comunicazione dei Beni/Finanziamenti
Provvedimento 2 agosto 2013
La comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso
in godimento nel periodo di imposta ovvero per ogni finanziamento
o capitalizzazione effettuate nello stesso periodo
a decorrere dal 2012.
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I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA IN TEMA DI FINANZIAMENTI SOCI
1. In sede di prima applicazione della norma era richiesta la
comunicazione dei finanziamenti e dei versamenti che risultavano
ancora in essere nel periodo di imposta al 17 settembre 2011: non si
dovevano comunicare le movimentazioni finanziarie fatte dal socio,
ma il dato storico (l’intero valore degli apporti dei soci) (FATTISPECIE
SORPASSATA)
2. I finanziamenti e i versamenti effettuati vanno comunicati per
l’intero ammontare, indipendentemente dal fatto che siano connessi
all’acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci; vanno
comunicati anche i versamenti fatti da soci che non hanno ricevuto
nulla in godimento (ANCORA IN ESSERE)
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I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA IN TEMA DI FINANZIAMENTI
SOCI (segue)
Dovevano essere comunicati anche i finanziamenti ricevuti dai soci.
(FATTISPECIE SORPASSATA)
La Circolare 27/IR dell’IRDCEC:
Devono
essere
oggetto
di
comunicazione
anche
i
finanziamenti/capitalizzazioni estinti o restituiti alla fine del
periodo di imposta. Ipotesi che ha trovato conferma nelle istruzioni
al modello (punto 10)
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Aspetti problematici
fonte: Il Sole 24-Ore del 10.03.2012, pagina 30
SITUAZIONE
DUBBI E SOLUZIONI
Immobile locato al Socio con contratto registrato
L’informazione già in possesso
dell’Amministrazione (art. 7,co 1, lett. f), DL
70/2011) – NON può essere richiesta
Immobile in comodato al Socio con contratto
registrato
L’informazione già in possesso
dell’Amministrazione
Autoveicolo (o immobile) concesso in uso
promiscuo al socio che è anche dipendente o
amministratore
Poiché il fringe-benefit (art. 51 TUIR) (fattura o
busta) sterilizza ogni reddito in natura, non vi è
applicazione della disposizione che rende
obbligatoria la disposizione (sanzione di fatto non
applicabile)
Auto aziendali a deducibilità limitata
Forfettizzazione legale art. 164 TUIR potrebbe
essere considerata norma speciale in grado di
disapplicare la norma del DL 138/2011
Autoveicolo concesso in uso promiscuo al socio,
non dipendente ne amministratore, il quale paga
una tariffa di noleggio a valori di mercato.
Poiché l’importo pagato sterilizza ogni reddito in
natura, non vi è applicazione della disposizione
che rende obbligatoria la comunicazione (sanzione
inapplicabile)
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Aspetti problematici
fonte: Il Sole 24-Ore del 10.03.2012, pagina 30
SITUAZIONE
DUBBI E SOLUZIONI
Bene concesso in godimento al socio persona
giuridica o società di persone
Poiché il socio non può produrre redditi diversi,
la disposizione e la sanzione non applicabili
Bene concesso in godimento al socio che lo
utilizza in una propria attività di lavoro
autonomo o di impresa
L’informazione è inutile ai fini del redditometro
ed è dubbio che il reddito emergente da
questo godimento possa essere qualificabile
come reddito diverso essendo già tassato nelle
categorie di reddito di lavoro autonomo o
impresa.
Finanziamento concesso dal socio a società di
persone in contabilità semplificata
La ricostruzione è contabilmente impossibile.
Finanziamento concesso dal socio a società di
capitali
L’informazione non è richiesta dalla norma
originaria e la sanzione non risulta applicabile.
Versamento in conto capitale, a copertura
perdite, etc.
Si tratta di riserve patrimoniali della società,
svincolate dalla figura del socio che le ha
versate, che su di esse non può accampare
alcun diritto.
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Comunicazione effettuata per i beni concessi in godimento
dall’impresa a:
•
•
•
•
•
Soci;
Familiari dei soci sopra indicati;
Soci di altra società appartenente al medesimo gruppo;
Familiari dei soci di cui al punto precedente;
Persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono
partecipazioni della società.
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La Comunicazione dei beni in
godimento ai soci
Obbligo non sussiste quando i beni concessi in godimento siano di
valore non superiore a tremila euro, al netto dell’imposta sul
valore aggiunto da includere nella categoria “altro”.
Sempre che siano diversi da quelli da indicare nelle categorie:
1. Autovettura
2. Altro veicolo
3. Unità da diporto
4. Aeromobile
5. Immobile
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La Comunicazione dei beni in
godimento ai soci
Tipologia dei beni: “altro”.
Qualora venga concesso in godimento un computer del valore di
Euro 1.000,00
non si procede a comunicazione
si ha però
l’indeducibilità dei costi relativi e il reddito diverso in capo al socio.
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La Comunicazione dei beni in
godimento ai soci
Dati da indicare nella comunicazione
Per le persone fisiche:
• codice fiscale, dati anagrafici e stato estero di residenza.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche:
• codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o
lo stato estero di residenza.
Tipologia di utilizzazione del bene
Tipologia, identificativo del contratto e relativa data di stipula;
Categoria del bene, durata della concessione (data inizio e fine)
corrispettivo e relativo valore di mercato
Ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni
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La Comunicazione dei beni in
godimento ai soci
Modalità e Termini di comunicazione
(BENI/FINANZIAMENTI)
Tramite Entratel o Fisconline
Entro il 12 DICEMBRE 2013 per i beni/finanziamenti in godimento
nel 2012.
Entro il 30 APRILE 2014 E SUCCESSIVI per i beni/finanziamenti in
godimento in godimento o permangono in godimento nel 2013 e
anni successivi.
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La Comunicazione dei beni in
godimento ai soci
Annullamento o comunicazione sostitutiva
E’ possibile annullare i file inviati.
L’invio di un file in sostituzione di un altro precedentemente inviato
per lo stesso periodo di imposta è possibile dopo che siano trascorsi
30 giorni dalla ricezione del file da sostituire.
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