Le fonti del diritto Paola Bosio Fonte giuridica Con il termine fonte del diritto si intende ogni atto ed ogni fatto a cui l'ordinamento giuridico ricollega l'effetto di far sorgere, modificare o estinguere una o più norme giuridiche. Nell'ordinamento giuridico italiano, si ha una pluralità di fonti di produzione; queste sono disposte secondo una scala gerarchica, per cui la norma di fonte inferiore non può porsi in contrasto con la norma di fonte superiore (gerarchia delle fonti). Paola Bosio La gerarchia delle fonti • Fonte subprimaria: Costituzione italiana e leggi costituzionali • Fonte primaria: legge ordinaria del parlamento, decreto legge (governo), decreto legislativo (governo), legge regionale, regolamenti comunitari • Fonte secondaria: regolamenti Le leggi e le altre fonti primarie che contengono norme in contrasto con quelle stabilite nella costituzione sono incostituzionali e quindi possono essere annullate dalla corte costituzionale. Paola Bosio La Costituzione Al primo livello della gerarchia delle fonti si pongono le fonti superprimarie: • la Costituzione e le leggi costituzionali. La Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1º gennaio 1948, è composta da 139 articoli, che riguardano: • i principi fondamentali dell'ordinamento (artt. 1-12); • i diritti e i doveri fondamentali dei soggetti (artt. 13-54); • la disciplina dell'organizzazione della Repubblica (artt. 55-139). Paola Bosio Le fonti primarie Al di sotto delle leggi costituzionali si pongono: • i trattati internazionali; • gli atti normativi comunitari, che possono presentarsi sotto forma di regolamenti o direttive. • le fonti primarie, ovvero le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi). Paola Bosio Le fonti secondarie Al di sotto delle fonti primarie, si collocano: • i regolamenti governativi; • i regolamenti ministeriali e di altri enti pubblici; • la consuetudine, prodotta dalla ripetizione costante nel tempo di una determinata condotta. Paola Bosio Il Codice Civile Il codice civile è un corpo organico di disposizioni di diritto civile. Esistono vari codici civili a seconda del Paese in cui è applicato o del contesto storico. L’idea di creare il codice nasce per razionalizzare le norme giuridiche. In passato, non esisteva una raccolta di leggi, ma la disciplina comune si sostanziava nel corpo del diritto romano, ossia in una serie di leggi emanate dal sovrano e nelle usanze dei vari luoghi. Il codice civile è una innovazione recente derivante dal codice napoleonico del 1805: esso disciplinava i contratti, la proprietà e le successioni. Il primo codice italiano risale al 1865 dopo l’unità d’Italia e non era altro che la traduzione del codice napoleonico; nel 1882-83 nacque il primo codice del commercio che disciplinava la materia commerciale e nel 1942, tali codici, dopo aver subito modifiche e revisioni furono unificati. Paola Bosio Il Codice Civile italiano Il Codice Civile italiano comprende in tutto 2969 articoli ed è suddiviso in sei libri, oltre alle disposizioni sulla legge in generale: • LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia • LIBRO SECONDO - Delle successioni • LIBRO TERZO - Della proprietà • LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni • LIBRO QUINTO - Del lavoro • LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti Paola Bosio Libro quarto Libro Quarto: Delle obbligazioni • Titolo I: Delle obbligazioni in generale • Titolo II: Dei contratti in generale • Titolo III: Dei singoli contratti • Titolo IV: Delle promesse unilaterali • Titolo V: Dei titoli di credito • Titolo VI: Della gestione di affari • Titolo VII: Del pagamento dell'indebito • Titolo VIII: Dell'arricchimento senza causa • Titolo IX: Dei fatti illeciti Paola Bosio