Operazioni Straordinarie
Fusione e Scissione
La Fusione
DEFINIZIONE (1)
•
•
•
“La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una
nuova società o mediante l’incorporazione in una società di una o più
altre” (Art. 2501 c.c.)
Strumento mediante il quale a due o più società si sostituisce un
organismo sociale nuovo. Può attuarsi in due modi:
FUSIONE IN SENSO STRETTO, qualora due o più società si estinguano
e sorga una nuova società (risultante dalla fusione) che assume tutte le
obbligazioni e acquista tutti i diritti delle società fuse;
FUSIONE PER INCORPORAZIONE, qualora una società (incorporante)
assorba interamente un’altra società (incorporata) assumendone tutte le
obbligazioni e acquistandone tutti i diritti
Comporta l’estinzione di uno o più soggetti e la successione universale di
un altro soggetto in tutti i rapporti giuridici già facenti capo a tali soggetti;
operazione
di
integrazione/riorganizzazione
societaria
volta
all’unificazione dei patrimoni delle società fuse
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DEFINIZIONE (2)
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•
•
•
Attuabile tra società dello stesso tipo (c.d. FUSIONE OMOGENEA)
Attuabile anche tra società di tipo diverso (c.d. FUSIONE ETEROGENEA)
Consentita anche fra società ed enti di tipo diverso nei limiti previsti dalla
disciplina della trasformazione eterogenea (art. 2500 septies c.c. per la
trasformazione di consorzi, società cooperative ecc. in società di capitali;
art. 2500 octies c.c. per la trasformazione di società di capitali in consorzi,
società cooperative ecc.)
operazione consentita anche a società sottoposte a procedura concorsuale
operazione non consentita a società in liquidazione che abbiano iniziato la
distribuzione dell’attivo
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PROCEDIMENTO DI FUSIONE
• PROGETTO DI FUSIONE
• DECISIONE DEI SOCI IN ORDINE ALLA FUSIONE
• L’ATTUAZIONE DELLA FUSIONE: L’ATTO DI FUSIONE
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Progetto di fusione
 documento redatto dagli amministratori delle società partecipanti all’operazione (contenente
gli aspetti essenziali dell’operazione)
CONTENUTO:
- identificazione società partecipanti all’operazione
- atto costitutivo nuova società/incorporante con eventuali modifiche derivanti
da fusione
- rapporto di cambio delle azioni/quote (eventuale conguaglio in denaro
previsto per i soci – non > 10% del valore nominale delle azioni/quote
assegnate)
- modalità assegnazione azioni/quote della società che risulta dalla fusione o
di quella incorporante
- data dalla quale le azioni partecipano agli utili
- decorrenza effetti contabili/fiscali
- trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli
diversi dalle azioni
- vantaggi per amministratori
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Documenti allegati al progetto di fusione
1. situazione patrimoniale
2. relazione degli amministratori
3. relazione degli esperti
Deposito di tali documenti in copia (nonché dei bilanci completi degli ultimi
tre esercizi), presso le sedi delle società partecipanti, nei 30 giorni precedenti
la decisione assembleare di fusione (eccetto rinuncia al beneficio del termine
con il consenso unanime dei soci)
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1. Situazione patrimoniale
•
•
•
situazione patrimoniale straordinaria per ciascuna società partecipante
alla fusione redatta con l’osservanza delle norme sul bilancio di
esercizio (c.d. bilancio di fusione) con riferimento sia alla struttura del
bilancio sia ai criteri prudenziali di valutazione per il medesimo stabiliti
riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui
il progetto di fusione è depositato nella sede della società; può essere
sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non
oltre sei mesi prima del giorno di tale deposito
la funzione prevalente è quella di fornire ai creditori informazioni
aggiornate per il consapevole esercizio del diritto di opposizione
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2. Relazione degli amministratori
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•
•
•
illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il
progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o
delle quote indicandone i criteri di determinazione
ha lo scopo di evidenziare la convenienza dell’operazione e di mettere i
soci in condizione di verificare i metodi di valutazione utilizzati dagli
amministratori nella determinazione del rapporto di cambio
Rapporto di cambio: indica il numero di azioni/quote della società
incorporante/risultante dalla fusione assegnate ai soci delle società
incorporate/fuse in rapporto al numero di azioni/quote dagli stessi
possedute in queste ultime
stima comparata del capitale economico di tutte le società partecipanti
alla fusione
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3. Relazione degli esperti/1
•
Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione
sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote:
a) che indichi il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto
di cambio proposto e i valori risultanti dall’applicazione di ciascuno di
essi;
b) che evidenzi le eventuali difficoltà di valutazione;
c) che contenga, inoltre, un parere sull’adeguatezza del metodo o dei
metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e
sull’importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione
del valore adottato.
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3. Relazione degli esperti/2
•
•
•
L’esperto o gli esperti sono scelti tra i revisori contabili/società di
revisione e, se la società incorporante o la società risultante dalla
fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono
designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società; se la società è
quotata in mercati regolamentati, l’esperto è scelto fra le società di
revisione iscritte nell’apposito albo.
In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente
richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla
fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.
La relazione fornisce un parere consultivo non vincolante
La relazione non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci di
ciascuna società partecipante alla fusione
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Decisione dei soci in ordine alla fusione
•
•
•
Trascorsi 30 giorni dal deposito di documenti presso le sedi delle società
partecipanti nonché dall’iscrizione del progetto di fusione presso i
competenti uffici del Registro delle Imprese (in entrambi i casi salvo
consenso unanime dei soci), la fusione è decisa in assemblea da ciascuna
delle società mediante approvazione del relativo progetto.
La decisione di fusione può apportare al progetto solo le modifiche che non
incidono sui diritti dei soci o dei terzi.
La delibera assembleare viene depositata entro 30 giorni per l’iscrizione nel
Registro delle Imprese.
Società di persone
- consenso favorevole della maggioranza
dei soci secondo la quota di
partecipazione agli utili
- diritto di recesso
Società di capitali
- maggioranze previste per le
modificazioni atto
costitutivo/statuto
- diritto di recesso in caso di
cambiamento significativo
dell’attività sociale/trasformazione
società (in Srl compete sempre)
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Attuazione della fusione: l’atto di fusione/1
•
La confusione dei patrimoni può arrecare pregiudizio alle ragioni dei
creditori delle società partecipanti alla fusione, pertanto la fusione può
essere attuata (con la stipulazione dell’atto di fusione) solo dopo sessanta
giorni dall’ultima delle iscrizioni delle delibere assembleari, salvo che:
a) consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno
dato il consenso
b) ovvero venga effettuato il deposito delle somme corrispondenti presso una
banca
c) ovvero la relazione degli esperti sia redatta, per tutte le società partecipanti
alla fusione, da un’unica società di revisione la quale asseveri, sotto la
propria responsabilità che la situazione patrimoniale e finanziaria delle
società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei
suddetti creditori.
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L’attuazione della fusione: l’atto di fusione/2
•
•
•
•
•
Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori possono, nel suddetto
termine di sessanta giorni, avanzare opposizione.
L’opposizione dei creditori sospende il decorso del termine.
Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i
creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che la
fusione abbia luogo nonostante l’opposizione.
Il diritto di opposizione spetta anche ai possessori di obbligazioni (viene
meno con l’approvazione dell’assemblea degli obbligazionisti).
Regime di responsabilità (soc.persone in soc.capitali: responsabilità
illimitata salvo consenso dei creditori)
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L’attuazione della fusione: l’atto di fusione/3
•
•
•
L’atto di fusione è il contratto stipulato dalle società partecipanti alla
fusione nella forma dell’atto pubblico (notaio e rappresentanti delle società).
Deposito entro i 30 giorni successivi presso ciascun Registro delle Imprese
ove sono ubicate le sedi delle società partecipanti alla fusione.
Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o a quella
incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti
alla fusione.
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La decorrenza degli effetti della Fusione
•
•
Effetti reali (successione della società risultante dalla fusione ovvero della
società incorporante in tutti i rapporti giuridici facenti capo rispettivamente
alle società oggetto di fusione in senso stretto ovvero alla società
incorporata – unificazione soggettiva e patrimoniale delle società
partecipanti): dal momento in cui è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni
dell’atto di fusione. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia
essere stabilita una data successiva (in caso di più società incorporate
possono essere anche stabilite date diverse per ciascuna incorporata).
Effetti contabili e fiscali (partecipazione delle azioni/quote della società
che risulta dalla fusione o di quella incorporante agli utili, imputazione al
bilancio nonché al risultato fiscale della società che risulta dalla fusione o di
quella incorporante delle operazioni delle società partecipanti alla fusione):
coincidono con gli effetti reali salvo che per quelli contabili e fiscali siano
stabilite date anteriori, comunque non precedenti il primo giorno
dell’esercizio in corso al momento della produzione degli effetti reali.
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La scissione
SCISSIONE
SCISSIONE:
ulteriore strumento giuridico offerto agli IMPRENDITORI per
realizzare
- PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE
- PROCESSI di RISTRUTTURAZIONE
dei SISTEMI AZIENDALI
NOSTRO ORDINAMENTO - l’ha recepito recentemente
INTRODUZIONE: D.Lgs. 16 gennaio 1991, n 22
di recepimento della III e VI Direttiva Europea
- l’ha disciplinato con gli artt. 2506-2506 quater c.c.
Art. 2506 c.c.: “Con la SCISSIONE una SOCIETA’ assegna l’INTERO SUO
PATRIMONIO a PIU’ SOCIETA’, preesistenti o di nuova costituzione,
o PARTE del SUO PATRIMONIO, in tal caso anche ad una sola
società, e le relative azioni o quote ai suoi soci”
FENOMENO INVERSO: rispetto alla FUSIONE, che può attuarsi in due MODI
DIVERSI, a seconda che comporti il trasferimento
dell’INTERO o di UNA PARTE del PATRIMONIO della
SOCIETA’ ORIGINARIA
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SCISSIONE TOTALE
- Comporta l’ESTINZIONE della SOCIETA’ ORIGINARIA (o SOCIETA’
MADRE o SOCIETA’ SCISSA) che si SCINDE in DUE o PIU’ SOCIETA’
- SE le SOCIETA’ erano GIA’ ESISTENTI, l’operazione può essere
considerata come un caso particolare di FUSIONE per
INCORPORAZIONE attuata avvalendosi di PIU’ SOCIETA’
INCORPORANTI
- SE le
SOCIETA’
vengono
APPOSITAMENTE
COSTITUITE,
l’operazione può essere considerata come una FORMA INVERSA di
FUSIONE in SENSO STRETTO.
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SCISSIONE PARZIALE
- NON comporta l’ESTINZIONE della SOCIETA’ ORIGINARIA che resta in
vita e assume la definizione di SOCIETA’ SCISSA
- Una o più parti del PATRIMONIO della SOCIETA’ SCISSA vengono
assegnate ad una o più società diverse, che vengono definite
BENEFICIARIE, che possono essere PREESISTENTI oppure NEOCOSTITUITE
 Nel primo caso l’operazione assomiglia ad un CONFERIMENTO
 Nel secondo caso ad una FUSIONE INVERSA
NOTA
nel caso di SCISSIONE PARZIALE è SUFFICIENTE che vi sia
UNA SOLA società BENEFICIARIA
mentre nel caso di SCISSIONE TOTALE è NECESSARIO che
esistano ALMENO DUE società BENEFICIARIE.
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SCISSIONE PROPORZIONALE E NON PROPORZIONALE
PROPORZIONALE:
quando le AZIONI di ogni SOCIETA’ BENEFICIARIA
sono attribuite ai SOCI della SOCIETA’ SCISSA IN
PROPORZIONE alle AZIONI da loro detenute nella
SOCIETA’ SCISSA medesima
NON PROPORZIONALE: -
quando
le
AZIONI
delle
SOCIETA’
BENEFICIARIE NON sono ATTRIBUITE ai SOCI
della SOCIETA’ SCISSA secondo criteri di
PROPORZIONALITA’
oppure
quando i soci della SOCIETA’ SCISSA NON
diventano
soci
di
tutte
le
SOCIETA’
BENEFICIARIE
NOTA
-
è altresì consentito (art. 2506, secondo comma, c.c.) che, con il
CONSENSO UNANIME dei SOCI, ad alcuni SOCI della SOCIETA’
SCISSA non vengano distribuite azioni di una delle SOCIETA’
BENEFICIARIE, MA
AZIONI della SOCIETA’ SCISSA (c.d.
SCISSIONE ASIMMETRICA).
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PROCEDIMENTO di SCISSIONE (1)
SCISSIONE
è deliberata dai SOCI della SOCIETA’ SCISSA e da quelli
della/e SOCIETA’ BENEFICIARIA/E
SE GIA’ ESISTENTI
IN CASO CONTRARIO la delibera della SOCIETA’
SCISSA determinerà la COSTITUZIONE delle SOCIETA’
BENEFICIARIE
NOTA
Rinvio operato dall’ULTIMO COMMA dell’art. 2560 - ter c.c. agli
articoli 2505 e 2505 – bis c.c. estende anche alla SCISSIONE le
SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI previste nei casi di
INCORPORAZIONE di SOCIETA’ INTERAMENTE POSSEDURA
O POSSEDUTA AL 90%
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PROCEDIMENTO di SCISSIONE (2)
Fasi del Processo di Scissione
1) Approvazione da parte degli ORGANI AMMINISTRATIVI delle
SOCIETA’ PARTECIPANTI del PROGETTO di SCISSIONE, cui si allega
- SITUAZIONE PATRIMONIALE
- RELAZIONE dell’ORGANO AMMINISTRATIVO
- RELAZIONE degli ESPERTI
2) Iscrizione della delibera presso il Registro delle Imprese (almeno 30 gg.
prima della data di convocazione dell’assemblea chiamata a decidere la
scissione)
3) Decisione di SCISSIONE da parte dell’ASSEMBLEA dei SOCI delle
SOCIETA’ PARTECIPANTI (solo la SOCIETA’ SCISSA, se le
BENEFICIARIE sono neo-costituite), da iscriversi entro 30 gg. nei
Registri delle Imprese.
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PROCEDIMENTO di SCISSIONE (3)
4) Decorso dei 60 gg. entro i quali i CREDITORI delle SOCIETA’
PARTECIPANTI possono fare OPPOSIZIONE alla SCISSIONE (vd. Art.
2503 c.c.).
5) Stipula dell’ATTO di SCISSIONE, da iscriversi entro 30 gg. presso il
Registro delle Imprese da parte di ciascuna SOCIETA’
PARTECIPANTE.
6) Effetti della SCISSIONE
ISCRIZIONE effettuata.
a
decorrere
dalla
data
dell’ULTIMA
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PROGETTO di SCISSIONE (art. 2506 bis c.c.)
Il PROGETTO di SCISSIONE deve contenere, anzitutto, gli elementi previsti per il
PROGETTO DI FUSIONE, cioè quelli previsti dall’art. 2501 ter, primo comma c.c.
In più, l’art. 2506 bis c.c. prevede:
• che il PROGETTO di SCISSIONE contenga l’ESATTA DESCRIZIONE delle
COMPONENTI PATRIMONIALI da CONFERIRE alle SOCIETA’ BENEFICIARIE
• che, laddove dal PROGETTO di SCISSIONE non sia desumibile la destinazione di
ELEMENTO dell’ATTIVO • in caso di SCISSIONE TOTALE, è ripartito tra
le beneficiarie in proporzione nella quota di
PATRIMONIO NETTO assegnato a ciascuna
• in caso di SCISSIONE PARZIALE, rimane in
capo alla SCISSA
ELEMENTO del PASSIVO • Ne rispondono in solido le BENEFICIARIE
(SCISSIONE TOTALE), oppure la SCISSA e
le BENEFICIARIE (SCISSIONE PARZIALE)
In particolare, il terzo comma prevede che:
qualora il PROGETTO preveda una attribuzione delle partecipazioni ai SOCI in misura
NON PROPORZIONALE alla loro quota di PARTECIPAZIONE ORIGINARIA, il
PROGETTO deve prevedere il DIRITTO per i SOCI che NON approvino la SCISSIONE
a far acquistare le loro azioni per un corrispettivo ANALOGO a quello previsto per il
RECESSO.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE
Presenta caratteristiche analoghe a quelle previste in caso di
FUSIONE e deve essere riferita ad una data antecedente non
più di 120 gg. (180 gg. se viene utilizzato il BILANCIO di
ESERCIZIO)
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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
Analoga a quella prevista in caso di FUSIONE. Illustra e
giustifica il contenuto del PROGETTO sotto il profilo sia
economico che giuridico.
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RELAZIONE degli ESPERTI
Ha una funzione di CONTROLLO sui PROCESSI VALUTATIVI POSTI in
ESSERE, sui CRITERI e sui METODI APPLICATIVI ai FINI della
DETERMINAZIONE del RAPPORTO di CAMBIO
NON si presenta in ASSENZA di CONFRONTI NEGOZIALI
cioè
1. Quando le SOCIETA’ BENEFICIARIE sono NEO COSTITUITE
2. Quando NON sono previsti criteri di ATTRIBUZIONE delle
AZIONI diversi da quello PROPORZIONALE
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