La dichiarazione di
fallimento
Lorenzo Benatti
Parma, 21 aprile 2015
Istanza di fallimento

La domanda va proposta con ricorso al
Tribunale.
Legittimazione a richiedere il
fallimento
Creditori (anche se il credito non è scaduto);
 Debitore (attenzione art. 217, 1° co., n. 4, l.f.,
per bancarotta);
 Pubblico Ministero

l’insolvenza risulta nel corso di un
procedimento penale,
 quando l’insolvenza risulta segnalata da un giudice
che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento
civile (art. 7, n. 2, l.f.). Potrebbe essere anche
un’udienza per dichiarazione di fallimento, quando i
creditori istanti abbiano ritirato la propria richiesta.
 quando
Competenza e giurisdizione

Competenza: tribunale del luogo in cui
l’imprenditore ha la sede principale
dell’impresa (art. 9, 1° co., l.f.).
La competenza non riguarda solo la
dichiarazione ma tutto il procedimento.
 La
competenza è esclusiva ed
inderogabile e l’incompetenza può
essere rilevata d’ufficio.

Sede principale
Quando la sede effettiva dell’impresa è diversa da quella
legale la sede principale coincide con quelle effettiva.
 Per sede si intende quella in cui si svolge l’attività
amministrativa e direttiva non tanto quella produttiva in
senso stretto (stabilimenti).
 Il trasferimento di sede influisce sulla competenza solo se
effettivo.
 Il
trasferimento della sede intervenuto nell’anno
antecedente
all’esercizio
dell’iniziativa
per
la
dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della
competenza.
 Il trasferimento della sede all’estero non esclude la
giurisdizione italiana se avviene dopo il deposito del
ricorso per la dichiarazione di fallimento

Sede all’estero
La giurisdizione italiana sussiste anche
quando la sede principale dell’impresa si
trova
all’estero,
essendo
peraltro
necessario, secondo la giurisprudenza, la
presenza in Italia di una sede secondaria e
non sufficiente lo svolgimento di una mera
attività contrattuale non ricollegabile ad una
stabile rappresentanza.
 Sono
fatte
salve
le
convenzioni
internazionali e la normativa UE.

Istanza di fallimento

La domanda va proposta con ricorso al
Tribunale.
Istruttoria pre-fallimentare
Convocazione debitore e creditori e/o P.M.,
 Ordine deposito situazione patrimoniale,
 Termine 7 gg. per deposito memorie,
documenti e relazioni tecniche,
 Udienza di audizione,
 Possibile adozione provvedimenti cautelari

Convocazione debitore
Convocazione debitore, creditori o P.M. che abbiano
presentato il ricorso.
 Fra notifica del ricorso + decreto di fissazione
dell’udienza e data udienza, devono intercorrere almeno
15 gg., salvo abbreviazione con decreto motivato, in tal
caso si dispone che ricorso e decreto siano portati a
conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo. L’onere
della notifica è dell’istante.
 C’è il rischio di consolidamento atti pregiudizievoli nei
confronto dei creditori (si pensi al consolidamento di
un’ipoteca).
 C’è anche il rischio del sopraggiungere dell’anno di cui
all’art. 10 l.f.
 Tutto ciò può provocare urgenza.

Ordine deposito situazione
patrimoniale

Nel decreto di fissazione di udienza il
tribunale dispone che il debitore depositi
una situazione patrimoniale, economica
e finanziaria aggiornata ed i bilanci
regolati agli ultimi tre esercizi, e può
richiedere eventuali informazioni urgenti.
Udienza
Davanti al tribunale in composizione
collegiale, a meno che, come spesso
accade, sia stato delegato un giudice
all’istruttoria.
 All’udienza di audizione delle parti il
giudice provvede all’ammissione e
all’espletamento di mezzi istruttori
richiesti dalle parti e disposti d’ufficio.

Provvedimenti cautelari o
conservativi


È prevista la possibilità di adottare provvedimenti
cautelari o conservativi del patrimonio o
dell’impresa (art. 15, 8° co., l.f.). È tuttavia richiesta
l’istanza di parte adeguatamente motivata e
documentata. I provvedimenti potrebbero essere:
 limitazioni al potere di disposizione del debitore,
 limitazioni di poteri dei creditori,
 nomina amministratore giudiziario .
Le misure cautelari possono ridurre, ma non
eliminare l’urgenza di provvedere sulle istanze di
fallimento.
Possibili decisioni
Dichiarazione fallimento con sentenza,
 rigetto ricorso con decreto (non passa mai in
giudicato),
 decreto archiviazione (il creditore ricorrente
ha ritirato il ricorso o meglio ha presentato
un’istanza di desistenza), il tribunale non può
dichiarare il fallimento d’ufficio, ma può
trasmettere una segnalazione al P.M.,
 dichiarazione di incompetenza con sentenza,
il tribunale trasmette il fascicolo a quello
dichiarato competente che rimane investito.

Dichiarazione plurima di
fallimento

Può accadere che più tribunali dichiarino
il fallimento di uno stesso soggetto. L’art.
9-ter l.f. dispone che in tal caso
prosegua la procedura avanti al
tribunale che si è dichiarato per primo.
Se il giudice adito per secondo contesta
la competenza di quello che si è
pronunciato per primo deve richiedere
d’ufficio regolamento di competenza.
Regolamento competenza

Il regolamento di competenza va
proposto con istanza alla corte di
cassazione secondo le norme del c.p.c.
Contenuto sentenza fallimento
Pronuncia di fallimento, si tratta di
statuizione suscettibile di passare in
giudicato,
 Contiene
anche statuizioni di natura
ordinatoria:

 nomina giudice delegato,
 nomina curatore,
 fissazione udienza verifica stato passivo,
 termine
perentorio per la presentazione di
domande di accertamento dello stato passivo o
dei diritti reali i personali
Comunicazione sentenza


La sentenza

va notificata, su richiesta del cancelliere, al
debitore fallito,

va comunicata al PM, al ricorrente ed al
curatore,

va iscritta nel registro delle imprese del
luogo in cui è stato dichiarato il fallimento e
del luogo in cui il fallito ha la sede legale.
Ci deve pensare il cancelliere.
Impugnazione della sentenza
di fallimento (1)

Legittimazione:
 fallito,
 qualunque interessato (creditori, soggetti
che possono essere danneggiati
fallimento),
 NO chi abbia richiesto il fallimento.
dal
Impugnazione della sentenza
di fallimento (2)
Giudice competente: Corte d’appello.
 Termine impugnazione

 30 gg. (non si applica sospensione feriale)
○ dalla notifica della sentenza per il fallito,
○ dall’iscrizione della sentenza nel registro delle
imprese per gli altri soggetti.
 In mancanza di notifica od iscrizione nel
registro delle imprese, il termine diventa di
un anno dalla pubblicazione della sentenza.
Impugnazione della sentenza
di fallimento (3)
Forma: reclamo (ricorso indirizzato al
giudice).
 Parti:

 ricorrente,
 soggetto che ha chiesto il fallimento,
 curatore.
Si ha litisconsorzio necessario.
Efficacia sentenza di
fallimento
La sentenza che dichiara il fallimento è
provvisoriamente esecutiva ed i suoi
effetti vengono meno solo quando la
sentenza di revoca passa in giudicato.
 La
Corte
d’appello,
su
ricorso
dell’appellante,
può
disporre
la
sospensione
della
liquidazione
dell’attivo.

Esito impugnazione
fallimento
•
1.
2.
La Corte d’Appello provvede con
sentenza:
rigetta gravame: la sentenza di
fallimento del Tribunale resta valida;
accoglie gravame: revoca fallimento,
ma la procedura prosegue fino al
passaggio in giudicato della sentenza di
revoca.
Ricorso in cassazione
Entro trenta giorni dalla notifica/comunicazione della
sentenza della Corte d’Appello.
 se il gravame era stato accolto in appello, la
cassazione può:

 confermare appello: fallimento definitivamente revocato,
cessa la procedura;
 cassare la sentenza d’appello senza rinvio: il fallimento è
definitivamente confermato;
 cassare la sentenza d’appello con rinvio: occorrerà
attendere nuova pronuncia Corte d’appello;

se il gravame era stato respinto in appello , la
cassazione può:
 confermare
appello:
il
fallimento
è
definitivamente
confermato;
 cassare la sentenza d’appello senza rinvio: il fallimento è
definitivamente revocato e cessa la procedura;
 cassare la sentenza d’appello con rinvio: occorrerà
attendere nuova pronuncia Corte d’appello.
Motivi impugnazione

I più frequenti motivi di impugnazione
sono:
Difetto di giurisdizione o competenza.
 Nullità sentenza per violazione del
diritto alla difesa.
 Insussistenza dei presupposti per la
dichiarazione di fallimento.

Effetti della revoca del
fallimento
In generale sono retroattivi.
 L’art. 18, 15° co., statuisce che restano fermi
gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli
organi della procedura (vendite coattive,
ripartizioni dell’attivo, atti compiuti dal
curatore in sostituzione del fallito o in forza
dei poteri attribuitigli dalla l.f. In generale se
l’atto del curatore indice definitivamente sul
rapporto la revoca del fallimento non opera
retroattivamente.

Confronto tra revoca e
chiusura
Per
quanto
riguarda
gli
effetti
patrimoniali la differenza tende a
sfumare.
 Riveste invece molto rilievo dal punto di
vista penale, la revoca preclude
l’applicazione degli artt. 216 ss l. f. (reati
fallimentari)

La dichiarazione di
fallimento
Lorenzo Benatti
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