L’apprendistato
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L’apprendistato è un contratto regolato originariamente
dalla legge n. 25 del 1955. Oggi la disciplina è
dettata dal D. Lgs n. 167 del 2011 il cd TU
sull’apprendistato
L’ apprendistato è definito dall’art. , comma 1, del
D.Lgs. un contratto a tempo indeterminato finalizzato
alla formazione all’occupazione dei giovani.
Rientra tra i contratti di lavoro subordinato a “causa
mista”perché il lavoratore in cambio della sua
prestazione lavorativa ottiene una retribuzione e la
formazione
Tipologie di apprendistato
Contratto unico di apprendistato
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La legge del 1955
prevedeva un unico
contratto di
apprendistato
Contratti di apprendistato
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Dopo il D. Lgs. 276/2003
esistono tre diverse tipologie
di apprendistato rinominate
dal D. Lgs. 167/2001
a) apprendistato per la
qualifica e per il diploma
professionale;
b) apprendistato
professionalizzante o
contratto di mestiere;
c) apprendistato di alta
formazione e ricerca.
1) apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale
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E’ finalizzato al conseguimento della qualifica e del
diploma professionale, anche per l’assolvimento
dell’obbligo di istruzione.
Si applica in tutti i settori di attività ed è rivolto ai
giovani che abbiano compiuto15 anni e fino al
compimento dei 25 anni di età.
Ha una durata massima non superiore ai tre anni (può
salire a quattro nel caso di diploma quadriennale
regionale)
Durata minima: 6 mesi (introdotta dalla L. 92/2012)
apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale
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L’art. 9 comma 3 del Decreto Legge n.76/2013 , conv.
in Legge n. 99/2013 del 9.8.2013, prevede la
possibilità di trasformare il contratto, successivamente al
conseguimento della qualifica o diploma professionale
in apprendistato professionalizzante o contratto di
mestiere, allo scopo di conseguire la qualifica
professionale ai fini contrattuali.
In caso di trasformazione la durata massima
complessiva dei due periodi di apprendistato non può
eccedere quella individuata dalla contrattazione
collettiva.
2) apprendistato professionalizzante o
contratto di mestiere
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E’ finalizzato al conseguimento della qualifica
professionale attraverso una formazione sul lavoro.
Si applica in tutti i settori di attività ed è rivolto ai
giovani tra i 18 (17 se già in possesso di qualifica
professionale) e i 29 anni.
La formazione professionale svolta dall’azienda è
integrata da quella esterna nel limite di 120 ore annue
attuata dalle regioni.
Ha una durata massima compresa tra i tre e i cinque
anni (determinata dai contratti collettivi)
Durata minima: 6 mesi (introdotta dalla L. 92/2012)
3)apprendistato di alta formazione e
ricerca
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E’ finalizzato al conseguimento di un diploma di
istruzione secondaria superiore, di titoli di studio
universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati
di ricerca, nonché il praticantato per l’accesso alle
professioni per le quali è prevista l’iscrizione ad un
ordine.
Si applica in tutti i settori di attività ed è rivolto ai
giovani tra i 18 (17 se già in possesso di qualifica
professionale) e i 29 anni.
Durata minima: 6 mesi (introdotta dalla L. 92/2012)
Elementi del contratto di apprendistato
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Art. 2 D. Lgs. 167/2011
forma scritta del contratto, del
patto di prova e del relativo
piano formativo individuale
previsione di una durata minima
del contratto non inferiore a sei
mesi, salvo per l’apprendistato
stagionale
b) divieto di retribuzione a
cottimo;
c) possibilita' di inquadrare il
lavoratore fino a due livelli
inferiori rispetto alla categoria
spettante ai lavoratori qualificati
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Modifiche apportate dalla L.
78/2014
forma scritta del contratto e del
patto di prova
Il contratto deve fare riferimento
al piano formativo individuale
definito anche sulla base di
moduli e formulari stabiliti dalla
contrattazione collettiva o dagli
enti bilaterali
E’ sempre stato un elemento
fondamentale, in assenza del
quale si applicano sanzioni al
datore di lavoro, consistenti nella
perdita dei vantaggi economici
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) presenza di un tutore o referente aziendale;
E) possibilità di finanziare i percorsi formativi
degli apprendisti mediante il ricorso ai fondi
paritetici interprofessionali
F) possibilità di riconoscimento, della qualifica
contrattuale ai fini del proseguimento degli
studi nonché nei percorsi di istruzione degli
adulti;
G) registrazione della formazione e della
qualifica professionale ai fini contrattuali nel
libretto formativo del cittadino;
H) possibilità di prolungare il periodo di
apprendistato in caso di malattia, infortunio o
altra causa di sospensione involontaria
superiore ai 30 giorni;
I) possibilità di forme e modalità per la
conferma in servizio;
L) divieto delle parti di recedere dal contratto
durante il periodo di formazione in assenza di
giusta causa o di giustificato motivo;
M) possibilità per le parti di recedere dal
contratto con preavviso decorrente dal termine
del periodo di formazione;
D
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Il D.L. 34 del 2014 abroga la
lett. I, dell’art. 2 comma 1, D.Lgs.
167/2011
l
Incentivi economici 1
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Il datore di lavoro che assume apprendisti gode di alcuni vantaggi
economici. IL primo vantaggio è lo sgravio contributivo:
L’aliquota contributiva è pari solo al 10%. Tale regime contributivo
agevolato è mantenuto per un anno dalla prosecuzione del
rapporto di lavoro con l’apprendista, successivo alla fine del
periodo di formazione.
Dal 1 gennaio 2013 vi è un aumento dell’aliquota contributiva a
carico del datore di lavoro dell’1,31%, per finanziare l’Aspi (il
nuovo assegno di disoccupazione.
Per i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o
inferiore a nove, è previsto lo sgravio totale dei contributi per i
periodi contributivi dei primi tre anni di contratto; per quelli
successivi al terzo, si applica l’aliquota del 10%, fino alla scadenza
del contratto di apprendistato.
Incentivi economici 2
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Il datore di lavoro può inquadrare il lavoratore fino
a due livelli inferiori rispetto alla categoria che
spetta, in applicazione del contratto collettivo
nazionale di lavoro, ai lavoratori con qualifiche
corrispondenti a quella che conseguirà
l’apprendista.
Oppure in alternativa può stabilire la retribuzione
dell’apprendista in misura percentuale o in modo
graduale all’anzianità di servizio.
Incentivi normativi
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Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti
dimensionale previsti da leggi e contratti collettivi per
l’applicazione di determinate norme; sono fatte salve
specifiche previsioni di legge (come in materia di tutela
della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs.
n.81/2008) o di contratto collettivo.
Incentivi previsti per la formazione: finanziamento dei
percorsi formativi
Possibilità di finanziare la formazione degli apprendisti
mediante le risorse degli enti bilaterali, attraverso i
fondi paritetici interprofessionali
Limiti numerici per l’assunzione di
apprendisti
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Dal 1 gennaio 2013 un datore di lavoro può assumere
lavoratori con contratto di apprendistato che siano in
rapporto di 3 a 2 con le maestranze specializzate e
qualificate in servizio.
Per le aziende che occupano un numero di lavoratori
inferiore a 10 unità il rapporto è del 100 %.
In caso di assenza di lavoratori qualificati o
specializzati, o di loro presenza in numero inferiore a
tre unità, possono essere assunti, al massimo, 3
apprendisti.
Disciplina speciale per le aziende artigiane
Limiti numerici per l’assunzione di
apprendisti
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Per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti
l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo
indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di
apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno
il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro
(salva diversa disposizione dei contratti collettivi)
Dal computo della percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso
durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta
causa.
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, e` consentita
l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli gia` confermati,
ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli
apprendisti pregressi.
Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti indicati sono considerati
lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione
del rapporto.
Mancata formazione dell’apprendista
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In caso di inadempimento nella erogazione della
formazione di cui sia esclusivamente responsabile il
datore di lavoro e che sia tale da impedire la
realizzazione delle finalità formative, il datore di
lavoro e' tenuto a versare la differenza tra la
contribuzione versata e quella dovuta con
riferimento al livello di inquadramento contrattuale
superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore
al termine del periodo di apprendistato, maggiorata
del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra
sanzione per omessa contribuzione.
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L*apprendistato