L’apprendistato L’apprendistato è un contratto regolato originariamente dalla legge n. 25 del 1955. Oggi la disciplina è dettata dal D. Lgs n. 167 del 2011 il cd TU sull’apprendistato L’ apprendistato è definito dall’art. , comma 1, del D.Lgs. un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione all’occupazione dei giovani. Rientra tra i contratti di lavoro subordinato a “causa mista”perché il lavoratore in cambio della sua prestazione lavorativa ottiene una retribuzione e la formazione Tipologie di apprendistato Contratto unico di apprendistato La legge del 1955 prevedeva un unico contratto di apprendistato Contratti di apprendistato Dopo il D. Lgs. 276/2003 esistono tre diverse tipologie di apprendistato rinominate dal D. Lgs. 167/2001 a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; c) apprendistato di alta formazione e ricerca. 1) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale E’ finalizzato al conseguimento della qualifica e del diploma professionale, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Si applica in tutti i settori di attività ed è rivolto ai giovani che abbiano compiuto15 anni e fino al compimento dei 25 anni di età. Ha una durata massima non superiore ai tre anni (può salire a quattro nel caso di diploma quadriennale regionale) Durata minima: 6 mesi (introdotta dalla L. 92/2012) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale L’art. 9 comma 3 del Decreto Legge n.76/2013 , conv. in Legge n. 99/2013 del 9.8.2013, prevede la possibilità di trasformare il contratto, successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali. In caso di trasformazione la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva. 2) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere E’ finalizzato al conseguimento della qualifica professionale attraverso una formazione sul lavoro. Si applica in tutti i settori di attività ed è rivolto ai giovani tra i 18 (17 se già in possesso di qualifica professionale) e i 29 anni. La formazione professionale svolta dall’azienda è integrata da quella esterna nel limite di 120 ore annue attuata dalle regioni. Ha una durata massima compresa tra i tre e i cinque anni (determinata dai contratti collettivi) Durata minima: 6 mesi (introdotta dalla L. 92/2012) 3)apprendistato di alta formazione e ricerca E’ finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, nonché il praticantato per l’accesso alle professioni per le quali è prevista l’iscrizione ad un ordine. Si applica in tutti i settori di attività ed è rivolto ai giovani tra i 18 (17 se già in possesso di qualifica professionale) e i 29 anni. Durata minima: 6 mesi (introdotta dalla L. 92/2012) Elementi del contratto di apprendistato Art. 2 D. Lgs. 167/2011 forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi, salvo per l’apprendistato stagionale b) divieto di retribuzione a cottimo; c) possibilita' di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante ai lavoratori qualificati Modifiche apportate dalla L. 78/2014 forma scritta del contratto e del patto di prova Il contratto deve fare riferimento al piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali E’ sempre stato un elemento fondamentale, in assenza del quale si applicano sanzioni al datore di lavoro, consistenti nella perdita dei vantaggi economici ) presenza di un tutore o referente aziendale; E) possibilità di finanziare i percorsi formativi degli apprendisti mediante il ricorso ai fondi paritetici interprofessionali F) possibilità di riconoscimento, della qualifica contrattuale ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti; G) registrazione della formazione e della qualifica professionale ai fini contrattuali nel libretto formativo del cittadino; H) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria superiore ai 30 giorni; I) possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio; L) divieto delle parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di giusta causa o di giustificato motivo; M) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione; D Il D.L. 34 del 2014 abroga la lett. I, dell’art. 2 comma 1, D.Lgs. 167/2011 l Incentivi economici 1 Il datore di lavoro che assume apprendisti gode di alcuni vantaggi economici. IL primo vantaggio è lo sgravio contributivo: L’aliquota contributiva è pari solo al 10%. Tale regime contributivo agevolato è mantenuto per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro con l’apprendista, successivo alla fine del periodo di formazione. Dal 1 gennaio 2013 vi è un aumento dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro dell’1,31%, per finanziare l’Aspi (il nuovo assegno di disoccupazione. Per i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove, è previsto lo sgravio totale dei contributi per i periodi contributivi dei primi tre anni di contratto; per quelli successivi al terzo, si applica l’aliquota del 10%, fino alla scadenza del contratto di apprendistato. Incentivi economici 2 Il datore di lavoro può inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria che spetta, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori con qualifiche corrispondenti a quella che conseguirà l’apprendista. Oppure in alternativa può stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale o in modo graduale all’anzianità di servizio. Incentivi normativi Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti dimensionale previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di determinate norme; sono fatte salve specifiche previsioni di legge (come in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n.81/2008) o di contratto collettivo. Incentivi previsti per la formazione: finanziamento dei percorsi formativi Possibilità di finanziare la formazione degli apprendisti mediante le risorse degli enti bilaterali, attraverso i fondi paritetici interprofessionali Limiti numerici per l’assunzione di apprendisti Dal 1 gennaio 2013 un datore di lavoro può assumere lavoratori con contratto di apprendistato che siano in rapporto di 3 a 2 con le maestranze specializzate e qualificate in servizio. Per le aziende che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità il rapporto è del 100 %. In caso di assenza di lavoratori qualificati o specializzati, o di loro presenza in numero inferiore a tre unità, possono essere assunti, al massimo, 3 apprendisti. Disciplina speciale per le aziende artigiane Limiti numerici per l’assunzione di apprendisti Per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro (salva diversa disposizione dei contratti collettivi) Dal computo della percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, e` consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli gia` confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti indicati sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto. Mancata formazione dell’apprendista In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative, il datore di lavoro e' tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.