NUTRIRE IL MONDO,
TUTELARE LA QUALITA’
Le possibilità di marketing e licensing di DOP e IGP
20-21 maggio 2015 – Nutrire il mondo, tutelare la qualità - Milano
Art. 30 CPI
E’ vietato l’uso di indicazioni geografiche e di denominazioni
di origine “…quando comporti uno sfruttamento indebito
della reputazione della denominazione protetta”
Art. 13 Reg. 1151/12 (prodotti agroalimentari)
“I nomi registrati sono protetti contro… qualsiasi impiego
commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per
prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora
…l’uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del
nome protetto”
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E’ vietato l’uso su prodotti cui il pubblico non può in alcun
modo attribuire caratteristiche qualitative corrispondenti a
quelle certificate dal nome geografico
Divieto che dunque vale anche in relazione all'uso del segno
in relazione a prodotti totalmente diversi a quelli per i quali
esso viene lecitamente utilizzato.
La protezione apprestata a questi segni si apparenta alla
c.d. "tutela extramerceologica" già nota alla disciplina dei
marchi che godono di rinomanza
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Il nuovo ambito di tutela può avere anche connotati
estensivi, di sfruttamento attivo del segno?
E’ interesse dei soggetti legittimati all'uso di tali segni quello
di promuovere gli stessi ampliandone il più possibile la
stessa reputazione, mediante un uso del segno, anche in
settori diversi, che sia però coerente al messaggio collegato
alla denominazione/indicazione e all'immagine dei prodotti
da essa contraddistinti, per evitare di ingannare il
consumatore.
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La normativa fa del resto esplicito riferimento al divieto di
"sfruttamento indebito della reputazione": il che,
argomentando a contrario, sembrerebbe concedere un certo
spazio ad ogni eventuale sfruttamento della reputazione che
non sia "indebito", in quanto espressamente autorizzato da
un soggetto a ciò legittimato e tale appunto da non
determinare inganno del pubblico»
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Non va dimenticato però che quella qui in esame è una
categoria di segni a "titolarità diffusa”
In relazione a un simile sfruttamento potrebbero insorgere
conflitti di legittimazione alla concessione di tali diritti, e
prima ancora conflitti circa la valutazione dell'effettiva
coerenza di una tale tipologia di utilizzo con l'immagine
dell'indicazione/denominazione.
Rischi anche di licenze plurime ed inconciliabili e comunque
contesti di utilizzo idonei ad ingannare i consumatori.
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Problema superabile ove la legittimazione ad un tale tipo di
sfruttamento venga concessa non già a tutti coloro che
hanno diritto di usare la denominazione per i prodotti
"tipici" ad essa direttamente riconducibili, bensì unicamente
ai soggetti istituzionalmente preposti alle attività di
promozione del segno nell'interesse di tutti questi
utilizzatori (Consorzi di tutela).
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La creazione di una rete di licenze (di merchandising del
marchio,
ancorché
collettivo,
ma
anche
della
denominazione stessa) può a tutti gli effetti rientrare in
detta attività di "promozione e valorizzazione" del segno, in
quanto idonea a diffondere la conoscenza del segno stesso
presso il pubblico, addirittura valorizzando l'immagine del
medesimo, naturalmente ove sia opportunamente gestita,
ad esempio scegliendo esclusivamente partners di assoluto
prestigio e comunque per usi rigorosamente coerenti con la
reputazione/immagine del segno.
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La creazione di una rete di licenze (di merchandising del
marchio,
ancorché
collettivo,
ma
anche
della
denominazione stessa) può a tutti gli effetti rientrare in
detta attività di "promozione e valorizzazione" del segno, in
quanto idonea a diffondere la conoscenza del segno stesso
presso il pubblico, addirittura valorizzando l'immagine del
medesimo, naturalmente ove sia opportunamente gestita,
ad esempio scegliendo esclusivamente partners di assoluto
prestigio e comunque per usi rigorosamente coerenti con la
reputazione/immagine del segno.
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