Testo organico delle
tipologie contrattuali
e disciplina delle
mansioni
Schema D.Lgs. 11 giugno 2015
Alberto Bosco
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
1
Legge delega
10 dicembre 2014, n. 183
articolo 1, comma 7
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
2
Per rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di
coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di
lavoro vigenti per renderli più coerenti con le esigenze del contesto
occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l’attività ispettiva, il
Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro, entro
6 mesi, uno o più D.Lgs., di cui uno recante un testo organico semplificato
delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, in coerenza con la
regolazione dell’Unione europea e le convenzioni internazionali:
a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, per poterne
valutare l’effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e il contesto
produttivo nazionale e internazionale, con interventi di semplificazione,
modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali;
b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo
indeterminato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo più
conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e
indiretti.
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3
Testo organico delle tipologie contrattuali
Articolo 1 - Il contratto di
lavoro
subordinato
a
tempo
indeterminato
costituisce
la
forma
comune di rapporto di
lavoro.
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Testo organico delle tipologie contrattuali
Articolo 51 – (Norme di rinvio ai contratti collettivi)
Salvo diversa previsione, ai fini del presente
decreto, per contratti collettivi si intendono:
1. i contratti collettivi nazionali, territoriali o
aziendali stipulati da associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale
2. e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle
rappresentanze sindacali aziendali o dalla
rappresentanza sindacale unitaria.
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Collaborazioni, Partite
Iva e Associazione
in partecipazione
Articoli 2, 52, 53 e 54
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Collaborazioni, Partite Iva e associazione in partecipazione
ART. 1, co. 1 (Collaborazioni organizzate dal committente)
Dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina
del rapporto di lavoro subordinato anche ai
rapporti di collaborazione:
•
•
che si concretano in prestazioni di lavoro
esclusivamente personali e continuative,
e le cui modalità di esecuzione siano
organizzate dal committente anche con
riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
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Collaborazioni, Partite Iva e associazione in partecipazione
ART. 1, co. 1 (Collaborazioni organizzate dal committente)
• Non si parla più del potere direttivo e disciplinare del datore,
ma dell’organizzazione da parte sua delle modalità con cui va
resa la prestazione, venendo meno il principio di autonomia
presupposto delle collaborazioni coordinate e continuative.
• Il contratto di co.co.co. potrà essere ancora stipulato ma deve
essere connotato dall’autonomia organizzativa del prestatore
d’opera oltre che di quei requisiti di personalità della
prestazione, continuatività e coordinamento che l’art. 409 cpc
(altri rapporti di collaborazione che si concretino in una
prestazione
d’opera
continuativa
e
coordinata,
prevalentemente personale, anche se non a carattere
subordinato) richiede per attrarre i rapporti di collaborazione
nell’ambito delle procedure per le controversie di lavoro.
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Collaborazioni, Partite Iva e associazione in partecipazione
ART. 2 (Collaborazioni organizzate dal committente)
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione alle:
a) collaborazioni per cui gli accordi collettivi stipulati da A.S.
comparativamente più rappresentative prevedono discipline specifiche
riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle
particolari esigenze produttive e organizzative del relativo settore;
b) collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le
quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
c) attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli
organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a
collegi e commissioni;
d) collaborazioni rese a fini istituzionali alle associazioni e società sportive
dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali, alle discipline
sportive associate e enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
3. In attesa del riordino del lavoro alle dipendenze della PA, il comma 1 non
si applica alle pubbliche amministrazioni fino al 1° gennaio 2017.
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Collaborazioni, Partite Iva e associazione in partecipazione
ART. 2 (Collaborazioni organizzate dal committente)
2. Le parti possono chiedere alle commissioni di
cui all’art. 76 D.Lgs. N. 276/2003 la certificazione
dell’assenza dei requisiti di cui al co. 1. Il lavoratore
può farsi assistere da un rappresentante sindacale o da
un avvocato o consulente del lavoro.
3. Fino al completo riordino della disciplina dell’utilizzo
dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche
amministrazioni, la disposizione di cui al co. 1 non trova
applicazione nei loro confronti. Dal 1° gennaio 2017 è
comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
stipulare le collaborazioni di cui al comma 1.
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Collaborazioni, Partite Iva e associazione in partecipazione
ART. 52 (Superamento del contratto a progetto)
1. Le disposizioni degli articoli da 61 a 69bis del decreto legislativo n. 276/2003 sono
abrogate e continuano ad applicarsi
esclusivamente per la regolazione dei
contratti già in atto alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Resta salvo quanto disposto dall’articolo
409 del codice di procedura civile.
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Collaborazioni, Partite Iva e associazione in partecipazione
ART. 54 (Stabilizzazione dei co.co.co. anche a progetto e titolari di partita IVA)
Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione
mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato nonché di garantire il corretto
utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, a decorrere dal
1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano
alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa anche a
progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui
abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo,
godono degli effetti di cui al comma 2 a condizione che:
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Collaborazioni, Partite Iva e associazione in partecipazione
ART. 54 (Stabilizzazione dei co.co.co. anche a progetto e titolari di partita IVA)
a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con
riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la
qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di
conciliazione in una delle sedi ex art. 2113, co. 4, cod. civ. o
avanti alle commissioni di certificazione;
b) nei 12 mesi successivi alle assunzioni a tempo
indeterminato, i datori non recedano dal rapporto, salvo che
per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
2. L’assunzione a tempo indeterminato alle condizioni ex co. 1,
lettere a) e b), comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi,
contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del
rapporto di lavoro, salvi illeciti accertati a seguito di accessi
ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione.
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Associazione in partecipazione
ART. 53 (Superamento dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro)
Comma 1: l’articolo 2549 del codice civile è modificato come segue:
1. Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante
attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa
o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
2. NEL CASO IN CUI L’ASSOCIATO SIA UNA PERSONA FISICA L’APPORTO
DI CUI AL PRIMO COMMA NON PUÒ CONSISTERE, NEMMENO IN
PARTE, IN UNA PRESTAZIONE DI LAVORO (prima massimo 3 associati
salvo parenti).
3. Le disposizioni di cui al 2° comma non si applicano, nelle imprese a
scopo mutualistico, agli associati individuati con elezione dall'organo
assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto sia certificato dagli
organismi ex art. 76 D.Lgs. 10.9.2003, n. 276, nonché in relazione al
rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla
realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di
immagini in movimento.
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Associazione in partecipazione
ART. 53 (Superamento dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro)
Comma 2. I contratti di associazione in
partecipazione in atto alla data di
entrata in vigore del presente decreto,
nei quali l’apporto dell’associato
persona fisica consiste, in tutto o in
parte, in una prestazione di lavoro, sono
fatti salvi fino alla loro cessazione.
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Articolo 3
Disciplina
delle mansioni
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Articolo 2013 codice civile: vecchio testo
• Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni
per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla
categoria superiore che abbia successivamente acquisito
ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente
svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel
caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore
ha diritto al trattamento corrispondente all'attività
svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la
medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di
lavoratore assente con diritto alla conservazione del
posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e
comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere
trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
• Ogni patto contrario è nullo.
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Articolo 2013 - Nuovo testo: PRESTAZIONE DI LAVORO
1.
2.
3.
4.
5.
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a
quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente
acquisito o a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria di
inquadramento delle ultime effettivamente svolte
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla
posizione del lavoratore, egli può essere assegnato a mansioni appartenenti al
livello inferiore purché rientranti nella medesima categoria (operaio,
impiegato o quadro: tale limite prescinde dall’inquadramento unico).
Il mutamento di mansioni è accompagnato, se necessario, dall’obbligo
formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità
dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.
Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di
inquadramento inferiore possono essere previste dai contratti collettivi.
Nelle ipotesi di cui al 2° e 4° comma, il mutamento di mansioni è comunicato
per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del
livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta
eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di
svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
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Articolo 2013 - Nuovo testo: PRESTAZIONE DI LAVORO
6. Nelle sedi di cui all’art. 2113, co. 4, o avanti alle
commissioni di certificazione, possono essere
stipulati accordi individuali di modifica delle
mansioni, della categoria e livello di inquadramento
e della relativa retribuzione, nell’interesse del
lavoratore alla:
• conservazione dell’occupazione,
• all’acquisizione di una diversa professionalità
• al miglioramento delle condizioni di vita.
• Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante
dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato, un avvocato o un consulente del lavoro.
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Articolo 2013 - Nuovo testo: PRESTAZIONE DI LAVORO
7. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al
trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene
definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non
abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio,
dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati
da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale o, in mancanza, dopo 6 mesi continuativi.
8. Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad
un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e
produttive.
9. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al 2° e 4° comma e fermo quanto
disposto al 6° comma, ogni patto contrario è nullo.
2. L’articolo 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, è abrogato (“in deroga all'art. 2103 c.c.,
l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di quadro o a mansioni dirigenziali, che
non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto,
diviene definitiva quando si sia protratta per 3 mesi o per il periodo superiore fissato dai
contratti collettivi”).
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Articolo 2013 - Nuovo testo: PRESTAZIONE DI LAVORO
IL MUTAMENTO DI MANSIONI NEL JOBS ACT
Modifica degli assetti
Assegnazione
del
organizzativi aziendali che
lavoratore a mansioni
incidono sulla posizione del
del livello inferiore
lavoratore
Vengono mantenuti sia
il
livello
di
inquadramento che la
retribuzione,
salve
particolari
Ulteriori
ipotesi
di Individuazione
da indennità
assegnazione
del parte del contratto collegate a particolari
lavoratore a mansioni del collettivo,
anche modalità di svolgimento
della prestazione
livello inferiore
aziendale
Modifica delle mansioni,
del
livello
di
inquadramento e anche
del
trattamento
retributivo
Con
accordi
individuali stipulati in
sede
protetta
o
presso
una
commissione
di
certificazione
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
Interesse del lavoratore
a: conservazione del
posto, acquisizione di
una
diversa
professionalità
o
miglioramento
delle
condizioni di vita
21
IL CONTRATTO
DI LAVORO
A TEMPO PARZIALE
Articoli da 4 a 12
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
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Part time
Art. 4 (Definizioni)
Nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo
determinato, l'assunzione può avvenire a tempo pieno
o a tempo parziale. Si intendono per:
a) «tempo pieno» l'orario normale di lavoro di cui
al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, o l'eventuale minor
orario normale fissato dai contratti collettivi;
b) «tempo parziale» l'orario di lavoro, fissato dal
contratto individuale, cui sia tenuto un
lavoratore, che risulti inferiore a quello indicato
nella lettera a);
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Part time
Art. 4 (Definizioni)
Nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo
determinato, l'assunzione può avvenire a tempo pieno
o a tempo parziale. Si intendono per:
c) «PT orizzontale» quello in cui la riduzione di orario
rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario
normale giornaliero di lavoro;
d) «PT verticale» quello in cui l'attività è svolta a tempo
pieno, ma solo per periodi predeterminati nel corso della
settimana, mese o anno;
e) «rapporto PT misto» quello che si svolge secondo una
combinazione delle modalità indicate nelle lettere c) e d);
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Part time
Art. 4 (Definizioni)
f) «lavoro supplementare» quello corrispondente alle
prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro
concordato, e entro il limite del tempo pieno;
g) «clausola flessibile» quella che consente al datore di
lavoro di variare la collocazione temporale della
prestazione lavorativa;
h) «clausola elastica» quella che consente al datore di
lavoro, nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale o misto, di variare in aumento la durata della
prestazione lavorativa.
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Part time
Art. 5 (Forma e contenuti
del contratto di lavoro a tempo parziale)
1. Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in
forma scritta ai fini della prova.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta
puntuale indicazione della durata della prestazione
lavorativa e della collocazione dell'orario di
svolgimento della stessa con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese e all'anno.
3. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni,
l’indicazione di cui al co. 2 può avvenire anche
mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati
su fasce orarie prestabilite.
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Part time
Art. 6 (Lavoro supplementare e straordinario)
1. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale il datore
di lavoro ha la facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni
supplementari nel rispetto dei commi 2, 3, 4 e 5.
2. I contratti collettivi stabiliscono il numero massimo delle ore di
lavoro supplementare e le conseguenze del suo superamento.
3. La prestazione di lavoro supplementare richiede il consenso del
lavoratore se non è regolamentata dal contratto collettivo, fermo
quanto previsto dal comma 5.
4. I contratti collettivi possono prevedere una maggiorazione
sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta per il
lavoro supplementare e possono anche stabilire che l'incidenza della
retribuzione delle ore supplementari sulla retribuzione indiretta e
differita sia determinata convenzionalmente con una maggiorazione
forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora supplementare.
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Part time
Art. 6 (Lavoro supplementare e straordinario)
5. Se il contratto collettivo non disciplina il lavoro
supplementare:
• il datore può richiederne lo svolgimento in misura
non superiore al 15% delle ore di lavoro
settimanali concordate;
• spetta una maggiorazione della retribuzione
oraria globale di fatto del 15%, comprensiva di
incidenza su istituti retributivi indiretti e differiti.
6. Nel part time verticale o misto è consentito lo
svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie.
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Part time
Art. 6, comma 7 (Clausole elastiche e flessibili)
7. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le
parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono
pattuire per iscritto clausole flessibili o elastiche.
8. I contratti collettivi stabiliscono:
1) condizioni e modalità con le quali il datore può modificare
la collocazione temporale della prestazione lavorativa; 2)
condizioni e modalità con le quali il datore può variare in
aumento la durata della prestazione lavorativa;
3) limiti massimi di aumento della durata della prestazione;
4) condizioni e modalità che consentono al lavoratore di
richiedere l'eliminazione o la modifica delle clausole flessibili
ed elastiche.
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Part time
Art. 6, comma 9 (Clausole elastiche e flessibili)
9. Il datore di lavoro può esercitare il potere di
variare in aumento la durata della prestazione
lavorativa, nonché di modificare la collocazione
temporale della stessa, nel rispetto di un
preavviso di 2 giorni lavorativi, fatte salve le
intese tra le parti, nonché riconoscendo al
lavoratore le specifiche compensazioni nella
misura o nelle forme fissate dai contratti
collettivi.
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Part time
Art. 6, comma 10 (Clausole elastiche e flessibili)
Se il contratto collettivo non disciplina le clausole
flessibili ed elastiche, le parti possono
concordare, avanti alle commissioni di
certificazione, clausole flessibili per la variazione
della collocazione della prestazione e, nel part
time verticale o misto, clausole elastiche per la
variazione in aumento.
Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante
dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
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Part time
Art. 6, comma 10 (Clausole elastiche e flessibili)
• Tali clausole prevedono, a pena di nullità, condizioni e
modalità con le quali il datore, con preavviso di 2 giorni
lavorativi, può modificare la collocazione temporale
della prestazione e aumentarne la durata, nonché la
misura massima dell’aumento (massimo il 25% della
normale prestazione annua a part time).
• In caso di modifiche dell’orario, il lavoratore ha diritto a
una maggiorazione oraria del 15%, comprensiva
dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi
indiretti e differiti.
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Part time
Art. 6 (Clausole elastiche e flessibili)
11. Ferme restando le ulteriori condizioni
individuate dai contratti collettivi ai sensi del co.
8, lettera c), al lavoratore che si trova nelle
condizioni di cui all'articolo 8, co. da 3 a 5
(patologie oncologiche, figli minori o con
handicap), o in quelle di cui all'articolo 10, co. 1,
della legge 20 maggio 1970, n. 300 (studenti), è
riconosciuta la facoltà di revocare il consenso
prestato alla clausola flessibile o elastica.
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Part time
Art. 7 (Trattamento del lavoratore a tempo parziale)
1. Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un
trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo
pieno comparabile, ossia quello inquadrato nello stesso livello,
per il solo fatto di lavorare a tempo parziale.
2. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un
lavoratore a tempo pieno comparabile e il suo trattamento
economico e normativo è riproporzionato in ragione della
ridotta entità della prestazione lavorativa. I contratti collettivi
possono modulare la durata del periodo di prova, del
preavviso in caso di dimissioni e licenziamento e quella del
periodo di conservazione del posto in caso di malattia e
infortunio se l'assunzione avviene con contratto a tempo
parziale di tipo verticale.
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Part time
Art. 8 (Trasformazione del rapporto)
1. Il rifiuto del lavoratore di trasformare:
a) il rapporto a tempo pieno in rapporto a
tempo parziale,
b) o viceversa,
non costituisce giustificato motivo di
licenziamento.
2. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è
ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
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Part time
Art. 8 (Trasformazione del rapporto)
3. I lavoratori pubblici e privati affetti da PATOLOGIE
ONCOLOGICHE O da GRAVI PATOLOGIE CRONICODEGENERATIVE INGRAVESCENTI, per i quali residui una
ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti
invalidanti di terapie salvavita, accertata da una
commissione medica ASL, hanno DIRITTO ALLA
TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO A TEMPO PIENO IN
LAVORO A TEMPO PARZIALE VERTICALE, ORIZZONTALE
O MISTO. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro
a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto
a tempo pieno.
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Part time
Art. 8 (Trasformazione del rapporto)
4. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie
cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il
coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché se
assiste un convivente con totale e permanente inabilità
lavorativa, con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3,
della L. 5 febbraio 1992, n. 104, cui è stata riconosciuta
una invalidità del 100%, con necessità di assistenza
continua in quanto non in grado di compiere gli atti
quotidiani,
è riconosciuta la priorità nella
trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale.
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Part time
Art. 8 (Trasformazione del rapporto)
5. In caso di richiesta del lavoratore, con figlio
convivente:
• di età non superiore a 13 anni
• portatore di handicap ex art. 3 della legge n.
104/1992,
è riconosciuta la priorità nella trasformazione del
contratto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale.
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Part time
Art. 8 (Trasformazione del rapporto)
6. Il lavoratore che abbia trasformato il
rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto a tempo parziale ha diritto di
precedenza nelle assunzioni con contratto
a tempo pieno per l'espletamento delle
stesse mansioni o di mansioni di pari livello
e categoria rispetto a quelle oggetto del
rapporto di lavoro a tempo parziale.
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Part time
Art. 8 (Trasformazione del rapporto)
7. Il lavoratore può chiedere, per una sola
volta, in luogo del congedo parentale, la
trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto a tempo parziale
entro i limiti del congedo ancora spettante,
con una riduzione di orario non superiore al
50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a
dar corso alla trasformazione entro 15
giorni dalla richiesta.
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Part time
Art. 6 (Trasformazione del rapporto)
8. In caso di assunzione di personale part time il
datore deve darne tempestiva informazione ai
dipendenti a tempo pieno occupati in unità
produttive site nello stesso ambito comunale, anche
con comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti
e deve considerare le eventuali domande di
trasformazione a tempo parziale dei dipendenti a
tempo pieno.
9. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni
dell’orario di lavoro non costituisce giustificato
motivo di licenziamento.
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Part time
Art. 9 (Criteri di computo dei lavoratori part time)
1. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina
di fonte legale o contrattuale per la quale sia
rilevante il computo dei dipendenti del datore di
lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono
computati in proporzione all'orario svolto,
rapportato al tempo pieno. A tal fine,
l'arrotondamento opera per le frazioni di orario
eccedenti la somma degli orari a tempo parziale
corrispondente a unità intere di orario a tempo
pieno.
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Part time
Art. 10, comma 1 (Sanzioni)
Se manca la prova della stipulazione a tempo
parziale, su domanda del lavoratore è dichiarata
la sussistenza di un rapporto a tempo pieno,
fermo per il periodo antecedente alla data della
pronuncia il diritto alle retribuzioni e al
versamento dei contributi per le prestazioni
effettivamente rese.
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Part time
Art. 10, comma 2 (Sanzioni)
• Se nel contratto scritto non è determinata la durata della
prestazione, su domanda del lavoratore è dichiarata la
sussistenza di un rapporto a tempo pieno dalla sentenza.
• Se l'omissione riguarda solo la collocazione temporale
dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di
svolgimento della prestazione part time con valutazione
equitativa, tenendo conto delle responsabilità familiari del
lavoratore, della sua necessità di integrazione del reddito
mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa , nonché delle
esigenze del datore.
• Per il periodo antecedente alla sentenza, il lavoratore ha diritto,
oltre alla retribuzione per le prestazioni rese, alla corresponsione
di un emolumento a titolo di risarcimento del danno.
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Part time
Art. 10, comma 3 (Sanzioni)
Lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili
senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e
dei limiti previsti dalla legge o dai contratti
collettivi comporta a favore del dipendente il
diritto, oltre alla retribuzione dovuta, la
corresponsione di una ulteriore somma a titolo di
risarcimento del danno.
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45
Part time
Art. 11 (Disciplina previdenziale)
1. La retribuzione minima oraria per il calcolo dei contributi si determina
rapportando alle giornate di lavoro settimanale a orario normale il minimale
giornaliero, e dividendo l'importo per il numero delle ore di orario normale
settimanale previsto dal CCNL per i lavoratori a tempo pieno.
2. Gli ANF spettano per intero se la prestazione settimanale ha durata non
inferiore a 24 ore, anche cumulando le ore prestate in diversi rapporti. In caso
contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro
prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora non si
possa individuare l’attività principale, gli ANF sono corrisposti dall'INPS.
3. La retribuzione dei lavoratori part time per l'assicurazione Inail è uguale alla
retribuzione tabellare prevista dal contratto collettivo per il tempo pieno. La
retribuzione è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua
della prestazione espressa in ore. La retribuzione minima oraria base di calcolo dei
premi per l'assicurazione è stabilita con le modalità di cui al co. 1.
4. Per la determinazione del trattamento di pensione si computa per intero
l'anzianità dei periodi a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente
svolto l'anzianità inerente ai periodi a tempo parziale.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
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Part time
Art. 12 (Part time nelle amministrazioni pubbliche)
1. Ai sensi dell'articolo 2, co. 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni
della presente sezione si applicano, ove non
diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
con esclusione di quelle contenute negli art. 10
(sanzioni) e 6 , co. 5 e 10, e, comunque, fermo
restando quanto previsto da disposizioni speciali
in materia.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
47
IL LAVORO
INTERMITTENTE
Articoli 13 - 18
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
48
Lavoro intermittente
ART. 13 (Definizione e casi di ricorso)
1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche
a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si
pone a disposizione di un datore che ne può utilizzare la
prestazione lavorativa in modo discontinuo o
intermittente secondo le esigenze individuate dai
contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità
di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati
nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In
mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del
lavoro intermittente sono individuati con decreto del
Ministro del lavoro.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
49
Lavoro intermittente
ART. 13 (Casi di ricorso al lavoro intermittente)
2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso
essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età,
purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25°
anno, e con più di 55 anni.
3. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo,
pubblici esercizi e spettacolo, il contratto di lavoro
intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il
medesimo datore, per un periodo complessivamente non
superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di 3
anni solari. In caso di superamento del predetto periodo
il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
50
Lavoro intermittente
ART. 13 (Casi di ricorso al lavoro intermittente)
4. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la
prestazione il lavoratore intermittente non
matura alcun trattamento economico e
normativo, salvo che abbia garantito al datore
di lavoro la propria disponibilità a rispondere
alle chiamate, nel qual caso gli spetta
l’indennità di disponibilità di cui all’art. 16.
5. Le disposizioni della presente sezione non
trovano applicazione ai rapporti di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
51
Lavoro intermittente
ART. 14 (Divieti)
4. È vietato il ricorso al lavoro intermittente:
a) per sostituire i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6
mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ex articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro
intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali è operante
una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario, in regime di
cassa integrazione, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni
cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c) ai datori che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in
applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
52
Lavoro intermittente
ART. 15 (Forma e comunicazioni)
1. Il contratto intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei
seguenti elementi:
a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione
del contratto;
b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal
lavoratore, e del preavviso di chiamata (minino 1 giorno lavorativo);
c) trattamento economico e normativo per la prestazione eseguita e
relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) forme e modalità, con cui il datore è legittimato a richiedere l'esecuzione
della prestazione, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
e) tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di
disponibilità;
f) misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività
dedotta in contratto.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
53
Lavoro intermittente
ART. 15 (Forma e comunicazioni)
2. Salve previsioni più favorevoli dei
contratti collettivi, il datore deve informare
con cadenza annuale le RSA o le RSU
sull'andamento del ricorso al contratto di
lavoro intermittente.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
54
Lavoro intermittente
ART. 15 (Forma e comunicazioni)
3. Prima dell'inizio della prestazione o di un ciclo
integrato di prestazioni di durata non superiore a 30
giorni, il datore deve comunicarne la durata alla DTL
competente per territorio, con sms o e-mail. Con
decreto del Ministro del lavoro possono essere
individuate modalità applicative, nonché ulteriori
modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo
delle tecnologie.
In caso di violazione degli obblighi di cui sopra si applica la
sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro, per ogni lavoratore
per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la
procedura di diffida ex art. 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
55
Lavoro intermittente
ART. 16 (Indennità di disponibilità)
1. La misura dell’indennità mensile di disponibilità,
divisibile in quote orarie, è determinata dai contratti
collettivi e non è comunque inferiore all’importo fissato
con decreto del Ministro del lavoro, sentite le
associazioni
sindacali
comparativamente
più
rappresentative sul piano nazionale.
2. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di
ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
3. L’indennità di disponibilità è assoggettata a
contribuzione previdenziale per il suo effettivo
ammontare, in deroga alla normativa in materia di
minimale contributivo.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
56
Lavoro intermittente
ART. 16 (Indennità di disponibilità)
4. In caso di malattia o altro evento che renda temporaneamente
impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore deve informare
tempestivamente il datore, specificando la durata dell'impedimento,
durante il quale non matura il diritto all’indennità di disponibilità. Se il
lavoratore non informa il datore, perde l’indennità di disponibilità per 15
giorni, diversa previsione del contratto individuale.
5. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire
motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di
indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato
rifiuto.
6. Con D.M. è stabilita la misura della retribuzione convenzionale in
riferimento alla quale il lavoratore intermittente può versare la differenza
contributiva per i periodi in cui ha percepito una retribuzione inferiore a
quella convenzionale o ha usufruito della indennità di disponibilità fino a
concorrenza del medesimo importo.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
57
Lavoro intermittente
ART. 17 (Principio di non discriminazione)
1. Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i
periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, un
trattamento meno favorevole del lavoratore di pari
livello.
2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale
è riproporzionato alla prestazione effettivamente
eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo
della retribuzione globale e delle sue singole
componenti, nonché delle ferie e dei trattamenti per
malattia, infortunio, congedi di maternità e parentali.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
58
Lavoro intermittente
ART. 18 (Computo del lavoratore intermittente)
1. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina
di fonte legale o contrattuale per la quale sia
rilevante il computo dei dipendenti del datore,
il lavoratore intermittente è computato
nell'organico dell'impresa in proporzione
all'orario di lavoro effettivamente svolto
nell'arco di ciascun semestre.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
59
CONTRATTO
A TEMPO
DETERMINATO
Articoli da 19 a 29
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
60
Contratto a termine
Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima)
1. Al contratto di lavoro
subordinato può essere
apposto un termine di durata
non superiore a 36 mesi (no
deroga del contratto collettivo per durata del singolo
rapporto, si deroga per sommatoria di più rapporti).
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
61
Contratto a termine
Art. 19, comma 2 (Apposizione del termine e durata massima)
• SALVE
DIVERSE
DISPOSIZIONI
DEI
CONTRATTI COLLETTIVI, eccetto le attività
stagionali (art. 21, co. 2), la durata dei rapporti a
termine tra lo stesso datore e lavoratore, per
effetto di successione di contratti, conclusi per
svolgere
QUALUNQUE MANSIONE e
indipendentemente dai periodi di interruzione
tra un contratto e l’altro, non può superare i 36
mesi.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
62
Contratto a termine
Art. 19, comma 2 (Apposizione del termine e durata massima)
• Nel computo di tale periodo si contano i periodi
di missione aventi a oggetto qualunque
mansione, svolti tra gli stessi soggetti,
nell’ambito di somministrazioni a tempo
determinato.
• Se il limite dei 36 mesi è superato, per effetto di
un unico contratto o successione di contratti, il
contratto si trasforma a tempo indeterminato
dalla data di tale superamento.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
63
Contratto a termine
Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima)
3. Fermo il comma 2, un ulteriore contratto a
termine fra gli stessi soggetti, della durata
massima di 12 mesi, può essere stipulato presso
la DTL competente per territorio.
In caso di mancato rispetto della procedura, o di
superamento del termine stabilito nel medesimo
contratto, esso si considera a tempo
indeterminato dalla data della stipulazione.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
64
Contratto a termine
Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima)
4. Con l’eccezione dei rapporti di durata non
superiore a 12 giorni, l'apposizione del termine è
priva di effetto se non risulta, direttamente o
indirettamente, da atto scritto, una copia del
quale deve essere consegnata dal datore al
lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio
della prestazione.
5. Il datore informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le
RSA ovvero la RSU, circa i posti vacanti che si rendono disponibili
nell’impresa secondo le modalità definite dai contratti collettivi.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
65
Contratto a termine
Art. 20 (Divieti)
1. L'apposizione di un termine non è ammessa:
a) per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei 6 mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi, che abbiano riguardato lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto a termine, salvo
che esso sia concluso per sostituire lavoratori assenti, assumere iscritti
nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
c) presso unità produttive in cui operi una sospensione o una riduzione
dell'orario, in regime di cassa integrazione, che interessino lavoratori
adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
d) per i datori che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in
applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
2. IN CASO DI VIOLAZIONE DEI DIVIETI DI CUI SOPRA, IL CONTRATTO SI
TRASFORMA IN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
66
Contratto a termine
Art. 21, comma 1 (Proroghe e rinnovi)
• Il termine del contratto a tempo determinato
può essere prorogato, con il consenso del
lavoratore, solo se la durata iniziale del
contratto è inferiore a 36 mesi, e comunque
• per un massimo di 5 volte nell'arco di 36 mesi
a prescindere dal numero dei contratti.
• Se il numero delle proroghe è superiore, il
contratto si considera a tempo indeterminato
dalla data della sesta proroga.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
67
Contratto a termine
Art. 21, comma 2 (Proroghe e rinnovi)
• Se il lavoratore è riassunto a termine entro 10 giorni
dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6
mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un
contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo
contratto si considera a tempo indeterminato.
• Tali disposizioni non si applicano ai lavoratori impiegati
nelle attività stagionali individuate con D.M. e nelle
ipotesi individuate dai contratti collettivi (anche
aziendali).
• Fino all’adozione del nuovo D.M. continuano a trovare
applicazione le norme del DPR 7.10.1963, n. 1525.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
68
Contratto a termine
Art. 21, comma 3 (Proroghe e rinnovi)
I limiti previsti dal presente articolo non si
applicano alle imprese start-up innovative di cui
di cui all’articolo 25, co. 2 e 3, del decreto legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17
dicembre 2012, n. 221:
• per 4 anni dalla costituzione della società,
• ovvero per il più limitato periodo previsto dal
comma 3 dell’articolo 25 per le società già
costituite.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
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Contratto a termine
Art. 22 (Continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine)
1. Fermi i limiti di durata massima, se il rapporto di lavoro
continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato
o successivamente prorogato, il datore deve corrispondere
al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per
ogni giorno di continuazione del rapporto pari al:
• 20% fino al 10° giorno successivo
• e al 40% per ciascun giorno ulteriore.
2. Se il rapporto di lavoro continui oltre il 30° giorno in
caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, od oltre il
50° giorno negli altri casi, il contratto si considera a
tempo indeterminato dalla scadenza di tali termini.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
70
Contratto a termine
ART. 23, co. 1 (Numero complessivo di contratti a termine)
• Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non
possono essere assunti lavoratori a termine in misura
superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di
assunzione, arrotondando il decimale all’unità superiore se
esso è eguale o superiore a 0,5.
• In caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite
percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al momento dell’assunzione.
• I datori che occupano fino a 5 dipendenti possono sempre
stipulare 1 contratto di lavoro a tempo determinato.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
71
Contratto a termine
ART. 23, co. 2 (Numero complessivo di contratti a termine)
2. Sono esenti dal limite di legge o contrattuale, i contratti
a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti
dai CCNL anche in misura non uniforme con riferimento ad
aree geografiche e comparti merceologici;
b) da start-up innovative per 4 anni da costituzione, o per il
più limitato periodo ex art. 25 per le società già costituite;
c) nelle attività stagionali di cui all’articolo 21, co. 2; d)
specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi; e)
per sostituzione di lavoratori assenti; f) con lavoratori di
età superiore a 50 anni (prima 55).
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
72
Contratto a termine
ART. 23, co. 3 (Numero complessivo contratti a termine)
3. Il limite percentuale di cui al co. 1 non si applica ai contratti a
termine tra università pubbliche o private, incluse le filiazioni di
università straniere, istituti pubblici o enti privati di ricerca e
lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, ricerca
scientifica o tecnologica, assistenza tecnica alla stessa o
coordinamento e direzione della stessa, tra istituti della cultura
statali o enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di enti
pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e attività culturali, escluse le
fondazioni di produzione musicale di cui al D.Lgs. 29.6.1996, n.
367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee
legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di
interesse culturale. I contratti a termine che hanno ad oggetto in
via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono
avere durata pari a quella del progetto di ricerca cui si riferiscono.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
73
Contratto a termine
ART. 23, co. 4 e 5 (Numero complessivo di contratti a termine)
4. Nel caso in cui l’assunzione a termine avvenga in
violazione del limite percentuale di cui al co. 1, restando
esclusa la trasformazione dei contratti interessati in
contratti a tempo indeterminato, è dovuta all’erario
un’indennità onnicomprensiva di importo pari al 50%
della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR,
per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15
giorni di durata del rapporto di lavoro.
5. I CCNL stipulati da AA.SS. nazionali comparativamente più
rappresentative definiscono modalità e contenuti delle
informazioni alle RSA o RSU sull’utilizzo del lavoro a termine.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
74
Contratto a termine
ART. 24, comma 1 (Diritti di precedenza)
1. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti
a tempo determinato presso la stessa azienda, ha
prestato attività lavorativa per un periodo superiore
a 6 mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse
disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale con le associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, nelle assunzioni a tempo
indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i
successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già
espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
75
Contratto a termine
ART. 24, comma 2 (Diritti di precedenza)
• Per le lavoratrici il congedo di maternità (art. 16, co.1,
D.Lgs. 26.3.2001, n. 151), usufruito nell'esecuzione di
un contratto a termine presso lo stesso datore,
concorre a determinare il periodo di attività lavorativa
utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al co. 1.
• Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, alle
stesse condizioni di cui al co. 1, il diritto di precedenza
anche nelle assunzioni a tempo determinato
effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12
mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in
esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
76
Contratto a termine
ART. 24, comma 3 e 4 (Diritti di precedenza)
3. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività
stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a
termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime
attività stagionali.
4. Il diritto di precedenza deve essere espressamente
richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 19, co. 4, e può
essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per
iscritto la propria volontà in tal senso al datore entro 6 mesi
dalla data di cessazione del rapporto nei casi di cui ai co. 1 e 2
(non stagionali e congedo maternità), ed entro 3 mesi nei casi di
cui al co. 3 (stagionali). Il diritto di precedenza si estingue
trascorso 1 anno dalla data di cessazione del rapporto.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
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Contratto a termine
ART. 25 (Principio di non discriminazione)
1. Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento
economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con
contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per
tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di
classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, e in
proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia
obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo
determinato.
2. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui al co. 1, il datore di
lavoro è punito con la sanzione amministrativa da 25,82 euro a
154,94 euro. Se l’inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori,
si applica la sanzione amministrativa da lire 154,94 euro a 1.032,91
euro.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
78
Contratto a termine
ART. 26 (Formazione)
1. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da
associazioni
sindacali
comparativamente
più
rappresentative sul piano nazionale possono prevedere
modalità e strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei
lavoratori a tempo determinato ad opportunità di
formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione,
promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità
occupazionale.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
79
Contratto a termine
ART. 27 (Criteri di computo)
1. Salvo che sia diversamente disposto, ai fini
dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte
legale o contrattuale per la quale sia rilevante il
computo dei dipendenti del datore di lavoro, si
tiene conto del numero medio mensile di
lavoratori a tempo determinato, compresi i
dirigenti, impiegati negli ultimi 2 anni, sulla base
dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
80
Contratto a termine
ART. 28 (Decadenza e tutele)
1. L’impugnazione del contratto a termine deve avvenire, ex co. 1
dell’art. 6 L. 15 luglio 1966, n. 604, entro 120 giorni dalla cessazione del
singolo contratto. Si applica anche il 2° comma dell’art. 6.
2. Nei casi di trasformazione del contratto, il datore deve pagare una
indennità onnicomprensiva tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, con i criteri ex art. 8
della legge n. 604/1966. Tale indennità ristora per intero il pregiudizio
subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive
per il periodo tra la scadenza del termine e la pronuncia con cui il giudice
ha ordinato la ricostituzione del rapporto.
3. Se i contratti collettivi prevedono l’assunzione, anche a tempo
indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine
nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità è
ridotto alla metà (6 mesi).
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
81
Contratto a termine
ART. 29, comma 1 (Esclusioni e discipline specifiche)
Sono esclusi dal campo di applicazione di quanto sopra,
i rapporti a termine:
a) ex articolo 8, co. 2, della legge n. 223/1991 (assunzioni
a termine dalla mobilità), fermi gli articoli 25 (non
discriminazione) e 27 (criteri computo);
b) tra i datori dell’agricoltura e operai a tempo
determinato, come definiti dall’articolo 12, co. 2, del
D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375;
c) richiami in servizio dei volontari del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
82
Contratto a termine
ART. 29, comma 2 (Esclusioni e discipline specifiche)
Sono esclusi dal campo di applicazione di quanto sopra, i rapporti a termine:
a) i contratti a termine con i dirigenti, che non possono avere una
durata superiore a 5 anni, salvo il diritto del dirigente di recedere a
norma dell’art. 2118 codice civile una volta trascorso un triennio;
b) i rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non
superiore a 3 giorni, nel settore del turismo e dei pubblici
esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi stipulati dalle
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, fermo l’obbligo di comunicare l’instaurazione del
rapporto di lavoro entro il giorno antecedente;
c) i contratti a tempo determinato stipulati con il personale
docente e ATA per il conferimento delle supplenze e con il
personale sanitario, anche dirigente, del SSN.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
83
Contratto a termine
ART. 29, comma 3 (Esclusioni e discipline specifiche)
3. Al personale artistico e tecnico delle
fondazioni di produzione musicale di cui al
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,
non si applicano le disposizioni dell’articolo
19, commi da 1 a 3, e 21.
4. Resta fermo quanto disposto dall’articolo
36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
84
Somministrazione
di lavoro
Articoli da 30 a 40
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
85
Somministrazione
ART. 30 (Definizione)
1. Il contratto di somministrazione di lavoro è il
contratto, a tempo indeterminato o determinato,
con il quale un somministratore autorizzato, ai
sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, mette a
disposizione di un utilizzatore uno o più
lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la
durata della missione, svolgono la propria
attività nell'interesse e sotto la direzione e il
controllo dell'utilizzatore.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
86
Somministrazione
ART. 31, co. 1 (Somministrazione tempo INDETERMINATO)
• Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati
dall’utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati a tempo
indeterminato non può eccedere il 20% dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio
dell’anno di stipula del contratto, con un arrotondamento del
decimale all’unità superiore se esso è uguale o superiore a 0,5.
• In caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite
percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
• Possono essere somministrati a tempo indeterminato
esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a
tempo indeterminato.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
87
Somministrazione
ART. 31, co. 2 (Somministrazione tempo DETERMINATO)
• La somministrazione di lavoro a tempo determinato è
utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti
collettivi applicati dall’utilizzatore.
• E’ in ogni caso esente da limiti quantitativi la
somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui
all’art. 8, co 2, legge n. 223/1991 (mobilità), di soggetti
disoccupati che godono, da almeno 6 mesi, di trattamenti
di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e
di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi
dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come
individuati con decreto del Ministro del lavoro.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
88
Somministrazione
ART. 31, co. 3 e 4 (Informazione e PA)
3. I lavoratori somministrati sono informati
dall’utilizzatore dei posti vacanti presso
quest’ultimo, anche mediante un avviso
generale affisso all’interno dei locali
dell’utilizzatore.
4. Fermo quanto disposto dall’articolo 36 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, la disciplina della
somministrazione a tempo indeterminato non trova
applicazione nei confronti delle pubbliche
amministrazioni.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
89
Somministrazione
ART. 32 (Divieti)
1. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, nei 6 mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi ex art. 4 e 24 legge n. 223/1991,
che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si
riferisce il contratto di somministrazione, salvo che esso sia concluso per
la sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non
superiore a 3 mesi;
c) presso unità produttive nelle quali è operante una sospensione del
lavoro o una riduzione dell'orario, in regime di cassa integrazione
guadagni, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si
riferisce il contratto di somministrazione;
d) da parte di datori che non abbiano fatto la valutazione dei rischi in
applicazione delle norme di tutela salute e sicurezza dei lavoratori .
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
90
Somministrazione
ART. 33 (Forma del contratto di somministrazione)
1. Il contratto di somministrazione è stipulato in forma scritta e contiene:
a) estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) numero dei lavoratori da somministrare;
c) eventuali rischi per la salute e la sicurezza e misure di prevenzione;
d) data di inizio e durata prevista della somministrazione di lavoro;
e) mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
f) luogo, orario di lavoro e trattamento economico e normativo dei lavoratori.
2. Con il contratto di somministrazione l’utilizzatore assume l’obbligo di
comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo
applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei
lavoratori da somministrare e rimborsare al somministratore gli oneri retributivi
e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.
3. Tali informazioni, nonché data di inizio e durata prevedibile della missione,
vanno comunicate per iscritto al lavoratore da parte del somministratore
all'atto della stipulazione del contratto o dell'invio presso l'utilizzatore.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
91
Somministrazione
ART. 34, co. 1 (Disciplina dei rapporti di lavoro)
• In caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di
lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla
disciplina prevista per il rapporto a tempo indeterminato .
• Nel contratto è stabilita la misura della indennità mensile
di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal
somministratore per i periodi nei quali il lavoratore rimane
in attesa di assegnazione.
• La misura dell’indennità è prevista dal contratto collettivo
applicabile al somministratore e non è inferiore a quanto
previsto con D.M. lavoro: l’indennità di disponibilità è
esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto
collettivo.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
92
Somministrazione
ART. 34, co 2 (Disciplina dei rapporti di lavoro)
In caso di assunzione a termine il rapporto tra somministratore e lavoratore è
soggetto alla disciplina del Capo III per quanto compatibile, e in ogni caso con
esclusione degli
articoli 19 (co. 1, 2 e 3) 21, 23 e 24. Per la
somministrazione a termine non vale:
• durata massima pari a 36 mesi;
• contratto in deroga presso la DTL;
• massimo 5 proroghe e rispetto delle pause intermedie;
• continuazione massima per 30 o 50 giorni;
• limite del 20% dei lavoratori rispetto all’organico;
• diritto di precedenza.
Il termine inizialmente posto al contratto può in ogni caso essere
prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e
durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
93
Somministrazione
ART. 34, co. 3 e 4 (Disciplina rapporti di lavoro)
3. Il lavoratore somministrato non è computato
nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di
normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione
per quelle relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro. In
caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di
durata non inferiore a 12 mesi, il lavoratore somministrato è
computato nella quota di riserva di cui all’art. 3 della legge
12.3.1999, n. 68.
4. Le disposizioni ex art. 4 e 24 L. n. 223/1991 non si
applicano nel caso di fine dei lavori connessi alla
somministrazione a tempo indeterminato, cui si applica l'art.
3 della legge n. 604/1966 (giustificato motivo oggettivo).
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
94
Somministrazione
Art. 35 (Tutela del lavoratore, potere disciplinare e regime della solidarietà)
1. Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del
somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni di
base di lavoro e d'occupazione non inferiori a quelle dei dipendenti di pari
livello dell'utilizzatore.
2. L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere
ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi
previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
3. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri
per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche
correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati
tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori del
somministratore hanno diritto a fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali
di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore della stessa unità produttiva,
esclusi quelli il cui godimento è condizionato alla iscrizione ad associazioni o
società cooperative o al conseguimento di una certa anzianità di servizio.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
95
Somministrazione
Art. 35, co. 4 (Tutela lavoratore, potere disciplinare e solidarietà)
• Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la
sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in
generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di
lavoro necessarie allo svolgimento della attività per la
quale essi vengono assunti, in conformità alle
disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008.
• Il contratto di somministrazione può prevedere che tale
obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore.
• L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori
somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui
è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti
dei propri dipendenti.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
96
Somministrazione
Art. 35, co. 5 (Tutela lavoratore, potere disciplinare e solidarietà)
• Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di
livello superiore o inferiore a quelle dedotte in
contratto, l'utilizzatore deve darne immediata
comunicazione
scritta
al
somministratore
consegnandone copia al lavoratore medesimo.
• Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione,
l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze
retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni
superiori e per l'eventuale risarcimento del danno
derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
97
Somministrazione
Art. 35 (Tutela del lavoratore, potere disciplinare e solidarietà)
6. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato al
somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli
elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi
dell'articolo 7 della legge n. 300/1970.
7. L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi
arrecati dal prestatore di lavoro nello svolgimento delle sue
mansioni.
8. E' nulla ogni clausola diretta a limitare, anche
indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il
lavoratore al termine della sua missione, fatta salva l’ipotesi in
cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità,
secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al
somministratore.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
98
Somministrazione
ART. 36, co. 1 e 2 (Diritti sindacali e garanzie collettive)
1. Ai lavoratori delle società o imprese di
somministrazione si applicano i diritti sindacali
previsti dalla legge n. 300/1970.
2. Il lavoratore ha diritto a esercitare presso
l'utilizzatore, per tutta la durata della missione, i
diritti di libertà e di attività sindacale nonché a
partecipare alle assemblee del personale delle
imprese utilizzatrici.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
99
Somministrazione
ART. 36, co. 3 (Diritti sindacali e garanzie collettive)
Ogni 12 mesi l’utilizzatore, anche per il tramite della
associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o
conferisce mandato, comunica alle RSA ovvero alla RSU
o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria
delle associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale il numero dei
contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la
durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori
interessati.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
100
Somministrazione
1.
2.
3.
4.
ART. 37 (Norme previdenziali)
Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, sono a
carico del somministratore (inquadrato nel settore terziario). Sulla
indennità di disponibilità i contributi sono versati per il loro effettivo
ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo.
Il somministratore non è tenuto al versamento della aliquota contributiva
per la disoccupazione ex articolo 25, co. 4, L. 21 dicembre 1978, n. 845.
Gli obblighi dell'assicurazione contro gli infortuni sono determinati in
relazione al tipo e rischio delle lavorazioni svolte. Premi e contributi sono
determinati in relazione al tasso medio, o medio ponderato, per l’attività
dell'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte
dai somministrati, o sono determinati in base al tasso medio, o medio
ponderato, della voce di tariffa della lavorazione prestata dal
somministrato, se presso l'impresa utilizzatrice essa non sia già assicurata.
Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici si
applicano i criteri erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai
relativi settori.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
101
Somministrazione
ART. 38 (Somministrazione irregolare, eccetto la P.A.)
1. In mancanza di forma scritta
il contratto di somministrazione
di lavoro è nullo e i lavoratori
sono considerati a tutti gli
effetti
alle
dipendenze
dell'utilizzatore.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
102
Somministrazione
ART. 38 (Somministrazione irregolare, eccetto la P.A.)
2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di
fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31,
co. 1 e 2, 32 e 33, co. 1, lettere a), b), c) e d), il
lavoratore può chiedere, anche solo nei confronti
dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto alle sue
dipendenze, dall'inizio della somministrazione.
• Supero dei limiti numerici somministrazione TD e TI
• Casi vietati (es. sostituzione scioperanti)
• Omessa indicazione nel contratto di: estremi
autorizzazione, numero lavoratori da somministrare,
rischi salute, data inizio e fine
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
103
Somministrazione
ART. 38 (Somministrazione irregolare, eccetto la P.A.)
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 tutti i pagamenti
effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di
contribuzione previdenziale, valgono a liberare il
soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la
prestazione dal debito corrispondente fino a
concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli
atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella
costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo
durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si
intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ne
ha effettivamente utilizzato la prestazione.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
104
Somministrazione
ART. 39 (Decadenza e tutele)
1. Se il lavoratore chiede la costituzione del rapporto con
l’utilizzatore si applica l’art. 6 L. n. 604/1966 e il termine (60
giorni) di cui al 1° comma di tale articolo decorre dalla data in cui
il lavoratore ha cessato di svolgere l’attività presso l’utilizzatore.
2. Se il giudice accoglie la domanda, condanna il datore al
risarcimento del danno al lavoratore stabilendo un’indennità
onnicomprensiva compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima
retribuzione globale di fatto, con i criteri indicati nell’art. 8 della L.
n. 604/1966. Tale indennità ristora per intero il pregiudizio subito
dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive,
per il periodo compreso tra la data in cui egli ha cessato l’attività
presso l’utilizzatore e la pronuncia con cui il giudice ha ordinato la
costituzione del rapporto di lavoro.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
105
Somministrazione
ART. 40, co. 1 e 2 (Sanzioni)
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
106
APPRENDISTATO
Articoli da 41 a 47
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
107
Apprendistato
ART. 41 (Definizione)
1. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo
indeterminato finalizzato alla formazione e occupazione
dei giovani.
2. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione
tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
108
Apprendistato
ART. 41 (Definizione)
3. L’apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e quello di alta formazione e ricerca integrano
organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro,
con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle
qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio
nazionale di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 13, nell’ambito del Quadro europeo
delle qualificazioni.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
109
Apprendistato
ART. 42, co. 1 (Disciplina generale)
• Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della
prova.
• Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il PFI
definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla
contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'art. 2, co. 1,
lettera h), del D.Lgs. n. 276/2003.
• Nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il
diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore e nell’apprendistato di alta
formazione e ricerca, il PFI è predisposto dalla istituzione
formativa con il coinvolgimento dell’impresa.
• Al PFI, per la quota a carico dell’istituzione formativa, si provvede
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
110
Apprendistato
ART. 42, co. 2 e 3 (Disciplina generale)
2. Il contratto di apprendistato ha una durata minima non
inferiore a 6 mesi, salvo quanto previsto dall’articolo 44, co.
5 (professionalizzante stagionale).
3. Durante l’apprendistato trovano applicazione le sanzioni
previste dalle norme vigenti per il licenziamento illegittimo.
Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore
e il certificato di specializzazione tecnica superiore,
costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il
mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come
attestato dall’istituzione formativa.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
111
Apprendistato
ART. 42, co. 4 (Disciplina generale)
• Al termine del periodo di apprendistato le parti
possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo
2118 cod. civ., con preavviso decorrente dal medesimo
termine.
• Durante il periodo di preavviso continua a trovare
applicazione la disciplina del contratto di
apprendistato.
• Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue
come ordinario rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
112
Apprendistato
ART. 42, co. 5 (Disciplina generale)
5. Salvo quanto disposto dai co. da 1 a 4, la disciplina è rimessa ad accordi interconfederali
o CCNL stipulati dalle AA.SS. più rappresentative, nel rispetto dei seguenti principi:
a) divieto di retribuzione a cottimo;
b) possibilità di inquadramento fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello spettante in base
al CCNL ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a
quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o di stabilire la retribuzione in misura
percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio;
c) presenza di un tutore o referente aziendale;
d) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali con i fondi paritetici
interprofessionali;
e) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso di
formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione professionale ai fini
contrattuali;
f) registrazione della formazione professionale nel libretto formativo del cittadino;
g) possibilità di prolungare l’apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di
sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a 30 giorni;
h) possibilità di definire forme e modalità per la conferma in servizio.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
113
Apprendistato
ART. 42, co. 6 (Disciplina generale)
6. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e
assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;
d) maternità;
e) assegno familiare;
f) ASPI in relazione alla quale, in via aggiuntiva a quanto previsto in
relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti
lettere, con effetto sui periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 è
dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una
contribuzione pari all’1,31% della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali, con riferimento alla quale non operano le disposizioni di cui
all’articolo 22, co. 1, della legge 12.11.2011, n. 183.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
114
Apprendistato
•
•
•
•
•
ART. 42, co. 7 (Disciplina generale)
Il numero complessivo di apprendisti che un datore può
assumere, direttamente o tramite agenzie di somministrazione,
non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze
specializzate e qualificate in servizio presso di lui.
Tale rapporto non può superare il 100% per i datori che
occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità.
E’ in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con
contratto di somministrazione a tempo determinato.
Il datore che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori
qualificati o specializzati, o che ne abbia in numero inferiore a 3,
può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle imprese artigiane
per le si applica l’articolo 4 della legge 8.8.1985, n. 443.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
115
Apprendistato
•
•
•
•
ART. 42, co. 8 (Disciplina generale)
Fermo che il CCNL può individuare limiti diversi, solo per datori
che hanno almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi
apprendisti con apprendistato professionalizzante è subordinata
alla prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto al termine
dell’apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione,
di almeno il 20% degli apprendisti dello stesso datore.
Esclusi dal computo: rapporti cessati nel periodo di prova,
dimissioni o licenziamento per giusta causa.
Se non è rispettata tale percentuale, è in ogni caso consentita
l’assunzione di 1 apprendista con contratto professionalizzante.
Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui sopra sono
considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo
indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
116
Apprendistato
ART. 43 (Apprendistato per qualifica e diploma professionale, diploma di
istruzione secondaria superiore e certificato specializzazione tecnica superiore)
1. L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il
certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo
da coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e
la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che
operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e
formazione.
2. Possono essere assunti con il contratto di cui al co. 1, in tutti i
settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e
fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in
considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può
in ogni caso essere superiore a 3 anni o a 4 anni nel caso di diploma
professionale quadriennale.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
117
Apprendistato
ART. 43 (Apprendistato per qualifica e diploma professionale, diploma di
istruzione secondaria superiore e certificato specializzazione tecnica superiore)
3. Fermo l’art. 46, co. 1 (standard formativi definiti con DM), la
regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica (ecc.) è rimessa
alle regioni e alle province di Trento e Bolzano. In assenza di
regolamentazione regionale l’attivazione dell’apprendistato per la
qualifica è rimessa al Ministero del lavoro.
4. In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio ex art. 41, co. 3, i datori
possono prorogare fino a 1 anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e
diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi di cui al co. 1, per il
consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e
specialistiche, utili anche per l’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica
superiore o diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo di
cui all’art. 15, co. 6, del D.Lgs. n. 226/2006. Il contratto di apprendistato può essere
prorogato fino a 1 anno anche se, al termine dei percorsi l’apprendista non abbia
conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o
il diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
118
Apprendistato
ART. 43 (Apprendistato per qualifica e diploma professionale, diploma di
istruzione secondaria superiore e certificato specializzazione tecnica superiore)
5. Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato, di
durata non superiore a 4 anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal 2°
anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per
l’acquisizione, oltre che del diploma, di ulteriori competenze tecnicoprofessionali rispetto a quelle previste dai regolamenti scolastici, utili
anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione
tecnica superiore. E’ abrogato il co. 2 dell’art. 8-bis del D.L. 12.9.2013,
n. 104, convertito dalla legge 8.11.2013, n. 128. Sono, fino alla
conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di
formazione in azienda già attivati. Possono essere stipulati contratti di
apprendistato, di durata non superiore a 2 anni, per i giovani che
frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l’esame di
Stato, di cui all’art. 6, co. 5, del DPR 15.3.2010, n. 87.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
119
Apprendistato
ART. 43 (Apprendistato per qualifica e diploma professionale, diploma di
istruzione secondaria superiore e certificato specializzazione tecnica superiore)
6. Il datore che intende stipulare il contratto di apprendistato per la qualifica,
sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che
stabilisce contenuto e durata dei suoi obblighi formativi, secondo lo schema definito
con il DM ex art. 46, co. 1. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri generali per la
realizzazione dei percorsi di apprendistato, e, in particolare, i requisiti delle imprese
nelle quali si svolge e il monte orario massimo del percorso scolastico che può essere
svolto in apprendistato, nonché il numero di ore da effettuare in azienda, nel rispetto
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze delle regioni e delle
provincie autonome. Nell’apprendistato che si svolge nel sistema di istruzione e
formazione professionale regionale, la formazione esterna all’azienda si svolge
nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore
al 60% dell’orario ordinamentale per il 2° anno e al 50% per il 3° e 4° anno, e per
l’anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione
tecnica, in ogni caso nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
120
Apprendistato
ART. 43 (Apprendistato per qualifica e diploma professionale, diploma di
istruzione secondaria superiore e certificato specializzazione tecnica superiore)
7. Per le ore di formazione svolte nella istituzione
formativa il datore è esonerato da ogni obbligo
retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore è
riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di
quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse
previsioni dei contratti collettivi.
8. Per le regioni e le province di Trento e Bolzano che abbiano
definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi
stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche
modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo
determinato, per lo svolgimento di attività stagionali.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
121
Apprendistato
ART. 43 (Apprendistato per qualifica e diploma professionale, diploma di
istruzione secondaria superiore e certificato specializzazione tecnica superiore)
9. Successivamente al conseguimento della qualifica o del
diploma professionale ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005,
n. 226, nonché del diploma di istruzione secondaria
superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione
professionale ai fini contrattuali, è possibile la
trasformazione del contratto in apprendistato
professionalizzante. In tal caso, la durata massima
complessiva dei due periodi di apprendistato non può
eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva
di cui all’articolo 42, comma 5.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
122
Apprendistato
ART. 44, co. 1 (Apprendistato professionalizzante)
• Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o
privati, in apprendistato professionalizzante per il
conseguimento di una qualificazione professionale ai fini
contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
• Per i soggetti in possesso di qualifica professionale, conseguita ex
D.Lgs. n. 226/2005, il contratto di apprendistato
professionalizzante può essere stipulato dal 17° anno di età.
• La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato
il contratto è determinata dalle parti sulla base dei profili o
qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai
sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi
stipulati dalle AA.SS. nazionali più rappresentative.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
123
Apprendistato
ART. 44, co. 2 (Apprendistato professionalizzante)
• Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi
stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione
professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata
e le modalità di erogazione della formazione per
l'acquisizione delle relative competenze tecnicoprofessionali e specialistiche, nonché la durata anche
minima del periodo di apprendistato, che non può
essere superiore a 3 anni o 5 per i profili professionali
caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla
contrattazione collettiva di riferimento.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
124
Apprendistato
ART. 44, co. 3 (Apprendistato professionalizzante)
• La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità
del datore, è integrata, nei limiti delle risorse disponibili, dalla offerta
formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla
acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte
complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio e
disciplinata dalle regioni e province di Trento e Bolzano, sentite le parti
sociali, tenuto conto del titolo di studio e competenze dell'apprendista.
• La regione comunica al datore, entro 45 giorni dalla comunicazione
dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell’offerta
formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle
attività previste, avvalendosi anche dei datori e delle loro associazioni
che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province di Trento e Bolzano 20 febbraio 2014.
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125
Apprendistato
ART. 45, co. 1 (Apprendistato alta formazione e ricerca)
Possono essere assunti in tutti i settori, pubblici o privati, con
contratto di apprendistato per attività di ricerca, il
conseguimento di titoli di studio universitari e alta
formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai
percorsi degli istituti tecnici superiori ex art. 7 del DPCM
25.1.2008, e per il praticantato per l'accesso alle professioni
ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in
possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un
diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e
formazione professionale integrato da un certificato di
specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità
professionale all’esito del corso annuale integrativo.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
126
Apprendistato
ART. 45, co. 2 (Apprendistato alta formazione e ricerca)
• Il datore sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a
cui lo studente è iscritto o con l’ente di ricerca, che stabilisce la
durata e le modalità della formazione a carico del datore, secondo
lo schema definito con decreto ex art. 46, co. 1.
• Il protocollo stabilisce il numero dei crediti formativi riconoscibili
a ogni studente per la formazione a carico del datore entro il
massimo di 60, anche in deroga al limite ex art. 2, co. 147, D.L.
3.10.2006, n. 262 (conv. da legge 24.11.2006, n. 286): principi e
modalità di attribuzione dei crediti sono definiti con il decreto ex
art. 46, co. 1.
• La formazione esterna è svolta nell’istituzione formativa a cui lo
studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e
non può, di norma, superare il 60% dell’orario ordinamentale.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
127
Apprendistato
ART. 45, co. 3 (Apprendistato alta formazione e ricerca)
• Per le ore di formazione svolte nella istituzione
formativa il datore di lavoro è esonerato da
ogni obbligo retributivo.
• Per le ore di formazione a carico del datore è
riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari
al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.
• Sono fatte salve le diverse previsioni dei
contratti collettivi.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
128
Apprendistato
ART. 45, co. 4 e 5 (Apprendistato alta formazione e ricerca)
4. La regolamentazione e durata dell’apprendistato per attività di
ricerca o alta formazione è rimessa alle regioni e province di Trento
e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, in
accordo con le associazioni dei datori e lavoratori più
rappresentative sul piano nazionale, università, istituti tecnici
superiori e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in
possesso di riconoscimento di rilevanza nazionale o regionale e
aventi come oggetto la promozione di attività imprenditoriali, lavoro,
formazione, innovazione e trasferimento tecnologico.
5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al co. 4, l'attivazione
dell'apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni
stipulate dai singoli datori o dalle loro associazioni con le università, gli istituti
tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca di cui al comma 4,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
129
Apprendistato
ART. 46 (Standard professionali e formativi e certificazione competenze)
1. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il
Ministro dell'istruzione e del Ministro dell’economia,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 28 agosto
1997, n. 281, sono definiti gli standard formativi
dell'apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle
prestazioni ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 226 del
2005.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
130
Apprendistato
ART. 46 (Standard professionali e formativi e certificazione competenze)
2. La registrazione nel libretto formativo del cittadino, ai
sensi del D.Lgs. n. 13/2013, è di competenza del:
a) datore, nell’apprendistato professionalizzante, per
quanto riguarda la formazione effettuata per il
conseguimento della qualificazione professionale ai fini
contrattuali;
b) istituzione formativa o ente di ricerca cui appartiene lo
studente, nell’apprendistato per qualifica e diploma
professionale, diploma istruzione secondaria superiore
e certificato di specializzazione tecnica superiore e
nell’apprendistato di alta formazione e ricerca.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
131
Apprendistato
ART. 46 (Standard professionali e formativi e certificazione competenze)
3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche e qualificazioni
professionali acquisite in apprendistato e consentire una
correlazione tra standard formativi e professionali è istituito presso il
Ministero del lavoro, il repertorio delle professioni predisposto sulla
base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti
collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse
dalla intesa tra Governo, regioni, province autonome e parti sociali
del 17.2.2010, da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il
Ministero dell'istruzione, le associazioni dei datori e lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i
rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato,
regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
132
Apprendistato
ART. 46 (Standard professionali e formativi e certificazione competenze)
4. Le competenze acquisite dall’apprendista sono
certificate dalla istituzione formativa di provenienza dello
studente secondo le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 13 del 2013 e, in particolare, nel rispetto dei
livelli essenziali delle prestazioni ivi disciplinati.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
133
Apprendistato
ART. 47, co. 1 (Disposizioni finali)
• In caso di inadempimento nell’erogazione della formazione a
carico del datore, di cui egli sia esclusivamente responsabile e
che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità degli art.
43, 44 e 45, il datore deve versare la differenza tra contribuzione
versata e quella dovuta con riferimento al livello di
inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato
raggiunto a fine apprendistato, maggiorata del 100%, con
esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione.
• Ove rilevi un inadempimento nella erogazione della formazione
prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del
Ministero del lavoro adotta un provvedimento di disposizione, ai
sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 124/2004, assegnando un
congruo termine al datore di lavoro per adempiere.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
134
Apprendistato
ART. 47, co. 2 (Disposizioni finali)
2. Per la violazione della disposizione di cui all’art. 42, co. 1
(forma scritta contratto e PFI), nonché per la violazione delle
previsioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui
all’art. 42, co. 5, lettere a) (divieto cottimo), b)
(inquadramento) e c) (tutor), il datore è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro.
In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è
aumentata da 300 a 1.500 euro.
Alla contestazione delle sanzioni amministrative provvedono gli organi di
vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e legislazione
sociale nei modi e forme ex art. 13 D.Lgs. n. 124/2004. L’autorità
competente a ricevere il rapporto ex art. 17 legge 24.11.1981, n. 689, è la
DTL competente.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
135
Apprendistato
ART. 47, co. 3 (Disposizioni finali)
3. Salve diverse previsioni di legge o
contratto collettivo, gli assunti in
apprendistato sono esclusi dal computo
dei limiti numerici previsti da leggi e
contratti collettivi per l'applicazione di
particolari normative e istituti.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
136
Apprendistato
ART. 47, co. 4 (Disposizioni finali)
• Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione
professionale è possibile assumere in apprendistato
professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori
beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento
di disoccupazione.
• Per essi si applicano, in deroga all'art. 42, co. 4, le
disposizioni in materia di licenziamenti individuali,
nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di
mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all'art.
25, co. 9, della legge n. 223/1991, e l'incentivo di cui
all'art. 8, co. 4, della medesima legge.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
137
Apprendistato
ART. 47, co. 5 e 6 (Disposizioni finali)
5. Per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina di
cui al presente capo non sia immediatamente operativa, trovano
applicazione le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa
pubblica di cui all'art. 44, co. 3, trovano immediata applicazione le
regolazioni contrattuali vigenti.
6. La disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonché
l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività
pubblici, di cui agli articoli 44 e 45, sono definite con DPCM, su
proposta del Ministro per la semplificazione e del Ministro del
lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, sentite le parti
sociali e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. n.
281/1997.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
138
Apprendistato
ART. 47, co. 5 e 6 (Disposizioni finali)
7. I benefici contributivi in materia di previdenza e
assistenza sociale sono mantenuti per 1 anno dalla
prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del
periodo di apprendistato, con esclusione dei lavoratori
assunti ai sensi del co. 4 (beneficiari di indennità di
mobilità o di un trattamento di disoccupazione ).
8. I datori che hanno sedi in più regioni o province
autonome possono far riferimento al percorso formativo
della regione dove è ubicata la sede legale e possono
accentrare le comunicazioni di cui all'art. 9-bis del D.L. n.
510/1996 nel servizio informatico dove è la sede legale.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
139
Apprendistato
ART. 47, co. 5 e 6 (Disposizioni finali)
9. Restano in ogni caso ferme le competenze delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative
norme di attuazione.
10. Con successivo decreto, ai sensi dell’art. 1, co. 4, lettera
a), della legge 10.12.2014, n. 183, sono definiti gli incentivi
per i datori di lavoro che assumono con l’apprendistato
per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore e con l’apprendistato di
alta formazione e ricerca.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
140
Lavoro
Accessorio
Articoli da 48 a 50
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
141
Lavoro accessorio
ART. 48, co. 1 (Definizione e campo di applicazione)
• Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono
ATTIVITÀ LAVORATIVE DI NATURA SUBORDINATA O
AUTONOMA che non danno luogo, con riguardo alla
totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000
euro in un anno civile, rivalutati ogni anno in base
all’indice ISTAT.
• Fermo il limite complessivo di 7.000 euro, nei
confronti
dei
committenti
imprenditori
o
professionisti, le attività possono essere svolte a
favore di ogni singolo committente per compensi non
superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
142
Lavoro accessorio
ART. 48 (Definizione e campo di applicazione)
2. Prestazioni di lavoro accessorio possono
essere rese, in tutti i settori produttivi,
compresi gli enti locali, nel limite totale di 3.000
euro per anno civile, da percettori di
prestazioni integrative del salario o sostegno al
reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla
contribuzione figurativa relativa alle prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito
gli accrediti contributivi derivanti dalle
prestazioni di lavoro accessorio.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
143
Lavoro accessorio
ART. 48 (Definizione e campo di applicazione)
3. Le disposizioni di cui al co. 1 si applicano in AGRICOLTURA:
a) alle attività di natura occasionale rese nelle attività agricole
stagionali effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25
anni di età se iscritti a un ciclo di studi presso un istituto
scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli
impegni scolastici, o in qualunque periodo dell'anno se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti ex articolo 34,
co. 6, DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (produttori agricoli con
volume d'affari non superiore a 7.000 euro), che non possono,
tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente
negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
144
Lavoro accessorio
ART. 48 (Definizione e campo di applicazione)
4. Il ricorso al lavoro accessorio da parte di un committente
pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli sul contenimento
delle spese di personale e dal patto di stabilità interno.
5. I compensi percepiti dal lavoratore accessorio sono
computati per la determinazione del reddito necessario per il
rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
6. È
VIETATO IL RICORSO A PRESTAZIONI DI LAVORO
ACCESSORIO NELL’AMBITO DEGLI APPALTI, SALVE
SPECIFICHE IPOTESI INDIVIDUATE CON D.M.
LAVORO, sentite le parti sociali, entro 6 mesi.
7. Resta fermo l’articolo 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
145
Lavoro accessorio
ART. 49, co. 1 (Disciplina del lavoro accessorio)
• Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i
committenti imprenditori o professionisti acquistano
solo con modalità telematiche 1 o più carnet di buoni
orari, numerati progressivamente e datati, per
prestazioni accessorie il cui valore nominale è fissato
con D.M. lavoro, tenendo conto della media delle
retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e
risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
• I committenti non imprenditori o professionisti
possono acquistare i buoni anche presso le rivendite
autorizzate.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
146
Lavoro accessorio
ART. 49, co. 2 (Disciplina del lavoro accessorio)
2. In attesa della emanazione del decreto di cui al co.
1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo,
il valore nominale del buono orario è fissato in 10
euro e nel settore agricolo è pari all’importo della
retribuzione oraria delle prestazioni di natura
subordinata individuata dal contratto collettivo
stipulato
dalle
associazioni
sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
147
Lavoro accessorio
ART. 49, co. 3 (Disciplina del lavoro accessorio)
3. I committenti imprenditori o professionisti che
ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio
sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, a
comunicare alla DTL competente, attraverso
modalità telematiche, ivi compresi sms o posta
elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del
lavoratore, indicando, altresì, il luogo della
prestazione con riferimento ad un arco temporale
non superiore ai 30 giorni successivi.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
148
Lavoro accessorio
ART. 49, co. 4 e 5 (Disciplina del lavoro accessorio)
4. Il prestatore accessorio percepisce il proprio compenso dal
concessionario di cui al co. 7, dopo l’accreditamento dei buoni da
parte del beneficiario della prestazione. Il compenso è esente da
qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di
disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
5. Fermo il co. 6, il concessionario paga le spettanze alla persona
che presenta i buoni, versando per suo conto i contributi alla
gestione separata Inps ex art. 2, co. 26, legge n. 335/1995, in
misura pari al 13% del valore nominale del buono, e contro gli
infortuni all’INAIL al 7%, e trattiene l’importo autorizzato dal D.M.,
a titolo di rimborso spese. La percentuale dei contributi può essere
rideterminata con D.M. lavoro in funzione degli incrementi delle
aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata INPS.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
149
Lavoro accessorio
ART. 49, co. 6, 7 e 8 (Disciplina del lavoro accessorio)
6. In considerazione delle particolari condizioni sociali di soggetti,
correlate a disabilità, detenzione, tossicodipendenza o fruizione di
ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa,
utilizzati in progetti promossi da PA, il Ministro del lavoro può stabilire
specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.
7. Il Ministro del lavoro individua con decreto il concessionario del
servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei
contributi e coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto
ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell’INPS e nelle
agenzie per il lavoro.
8. Fino al 31 dicembre 2015 è valida la previgente
disciplina per l’uso dei buoni per lavoro accessorio già
chiesti alla data di entrata in vigore del nuovo decreto.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
150
Lavoro accessorio
ART. 50 (Coordinamento informativo a fini previdenziali)
1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati
informativa, l’andamento delle prestazioni di carattere
previdenziale e delle relative entrate contributive,
conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro
accessorio disciplinate dal presente decreto, anche al
fine di formulare proposte per adeguamenti normativi
delle disposizioni di contenuto economico di cui
all’articolo 49, l’INPS e l’INAIL stipulano apposita
convenzione con il Ministero del lavoro.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
151
Norme
abrogate
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
152
Art. 55 – Abrogazioni e norme transitorie
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di
legge:
a) il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 (part time);
b) il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, salvo quanto
previsto al co. 2 (l’articolo 2 del D.Lgs. n. 368/2001
è abrogato dal 1° gennaio 2017: trasporto aereo e
poste) e fermo restando quanto disposto
dall’articolo 9, co. 28, del D.L. 31.5.2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge
30.7.2010, n. 122 (contratto a termine per le PA);
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
153
Art. 55 – Abrogazioni e norme transitorie
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di
legge:
c) l’art. 3-bis, del D.L. 11.6.2002, n. 108, convertito
dalla legge 31.7.2002, n. 172 (aeroporti);
d) gli art. 18, co. 3 e 3-bis (sanzioni
somministrazione), da 20 a 28 (somministrazione),
da 33 a 45 (intermittente e job sharing), nonché
da 70 a 73 del D.Lgs. n. 276/2003 (accessorio);
e) l’articolo 3, co. 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
obblighi di sicurezza nella somministrazione);
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154
Art. 55 – Abrogazioni e norme transitorie
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di
legge:
f) l’art. 32, co. 3, lettera a), dalle parole «ovvero
alla nullità del termine apposto al contratto di
lavoro» fino alle parole «è fissato in 180 giorni», 5
e 6 della legge 4 novembre 2010, n. 183
(impugnazione del contratto a termine);
g) il decreto legislativo 14.9.2011, n. 167, salvo
quanto disposto dall’articolo 47, co. 5 (operatività
della disciplina regionale in assenza di offerta
formativa pubblica);
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155
Art. 55 – Abrogazioni e norme transitorie
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:
h) l’articolo 1, co. 13 (indennizzo contratti a termine) e 30,
della legge n. 92/2012: i rapporti di associazione in
partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza
che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili
dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto
previsto dall'art. 2552 c.c., si presumono, salva prova contraria,
rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La
predetta presunzione si applica, altresì, qualora l'apporto di
lavoro non presenti i requisiti di cui all'articolo 69-bis, co. 2,
lettera a), del D.Lgs. n. 276/2003.
i) l’articolo 28, co. da 2 a 6, del D.L. n. 179/2012,
convertito dalla legge n. 121/2012 (contratto a termine nelle
start up innovative);
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156
Art. 55 – Abrogazioni e norme transitorie
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:
l) l’articolo 8-bis, co. 2, del D.L. 12.9.2013, n. 104,
convertito dalla legge 8.11.2013, n. 128, e successive
modificazioni, fatti salvi, fino alla loro conclusione, i
programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di
formazione in azienda già attivati (programma
sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in
azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole
secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016);
m) le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, non espressamente richiamate, che
siano incompatibili con la disciplina da esso introdotta.
IL DECRETO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO A
QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA
UFFICIALE.
Tipologie contrattuali e mansioni - A. Bosco
157 (fine)
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Testo organico delle tipologie contrattuali