ROMA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” - 6 MAGGIO 2015 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO NEL DIRITTO ITALIANO E LOTTA AL FENOMENO DEL RICICLAGGIO DELLE ORGANIZZAZIONI MAFIOSE 1 Mario Palazzi Sostituto Procuratore della Repubblica Presso il Tribunale di Roma RICICLAGGIO ED ECONOMIA LEGALE alterazione dei meccanismi fisiologici di allocazione del capitale (non fa pagare il costo del denaro) alterazione dei meccanismi di formazione dei prezzi (dumping) elimina il rischio dalla dimensione dell’attività imprenditoriale (che può essere svolta in perdita) 2 ART. 648 BIS C.P. Riciclaggio Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e multa da 5000 a 25000 euro ……. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 3 RICICLAGGIO – CONCORSO NEL REATO PRESUPPOSTO La clausola di non punibilità dell’autore dei cosiddetti predicate crimes In origine numero chiuso di reati presupposti, connotati da particolare gravità Oggi post factum non punibile che non si giustifica più: di solito più grave del reato presupposto Problemi di «confine»: di regola, l’autore del reato presupposto è parte attiva cointeressata alle operazioni di riciclaggio del provento del reato commesso. Tanto nella condotta di sostituzione, infatti, che in quella di trasferimento – giuridica o materiale – si presuppone uno specifico contributo da parte dell’autore del delitto presupposto, il quale spesso ha ruolo determinante nella programmazione e realizzazione delle indicate modalità di “opacizzazione” dei proventi illeciti. Ove è più alto l’indice di “opalescenza” circa l’origine illecita dei valori, più ardua è la “tracciatura” e la individuazione delle responsabilità “autonome” dei riciclatori. 4 RICICLAGGIO – CONCORSO NEL REATO PRESUPPOSTO Quando l’autore del riciclaggio è, in realtà concorrente nel delitto presupposto? (spesso la “ripulitura” dei proventi presuppone uno specifico accordo tra l’autore della stessa e il responsabile del delitto presupposto) criterio temporale? se l’accordo è intervenuto prima o durante l’esecuzione del reato presupposto, è configurabile il concorso in tale reato; se, invece, l’accordo è intervenuto in un momento successivo, è ravvisabile il delitto di riciclaggio. criterio della determinazione causale (preferito in giurisprudenza): verificare, caso per caso, se la preventiva assicurazione di "lavare" il denaro abbia realmente (o meno) influenzato o rafforzato, nell'autore del reato principale, la decisione di delinquere. contaminazione del tema “processuale” della prova sullo specifico versante sostanziale. 5 LA STRUTTURA DEL REATO DI RICICLAGGIO SECONDO LO SCHEMA NORMATIVO a) sostituzione dell’oggetto materiale: colui che riceve il bene, ne rende uno diverso alla persona che glielo ha fornito. trasformazione del denaro in moneta scritturale (deposito del denaro presso banche); acquisto di strumenti di pagamento o di valori immobiliari, effettuato presso intermediari finanziari, cambiavalute, case da gioco ecc., acquisto di beni ad alto valore intrinseco; acquisto di imprese che producono flussi di liquidità pulita o necessitano della costante disponibilità di moneta contante. 6 LA STRUTTURA DEL REATO DI RICICLAGGIO SECONDO LO SCHEMA NORMATIVO b) trasferimento dell’oggetto materiale del reato (materiale e/o mediante strumenti negoziali e forme giuridiche). Spallonaggio; movimentazioni di moneta scritturale attraverso i sistemi dei trasferimenti economici dei fondi, bonifici, money transfers, pagamenti a mezzo di strumenti informatici (cd. cyberpaiements), ecc. 7 LA STRUTTURA DEL REATO DI RICICLAGGIO SECONDO LO SCHEMA NORMATIVO c) compimento di altre operazioni idonee ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dell’oggetto materiale del reato. Debbono avere una fisionomia giuridico-economica o finanziaria ≠ mero occultamento dei proventi di reato. 8 ART. 648 TER C.P. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5000 a 25000 …….. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 9 AUTORICICLAGGIO – ART. 648 TER 1 NOVITÀ a seguito di un lungo dibattito LEGGE 15 dicembre 2014, n. 186 Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonchè per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio. Voluntary disclosure + autoriciclaggio il legislatore accoglie le sollecitazioni dettate dalle Convenzioni pattizie (la Convenzione penale di Strasburgo sulla corruzione e la Convenzione Onu, rispettivamente ratificate in Italia con la legge 28 giugno 2012 n. 110 e con la legge 16 marzo 2006 n. 146) che prevedono l’autoriciclaggio quale ipotesi delittuosa autonoma. congelare il profitto in mano al soggetto che ha commesso il reato-presupposto, in modo da impedirne la sua utilizzazione maggiormente offensiva, quella che espone a pericolo “l’ordine economico” 10 AUTORICICLAGGIO – BREVE COMPARAZIONE Nei paesi di common law non prevista la clausola di riserva (U.S.A., cfr Money Laundering Control Act del 1986, § 1956 (laundering of monetary instruments), § 1957 (engaging in monetary transaction in property derived from specified activity). Per la Gran Bretagna cfr. il Proceed of Crime Act del 2002. Previsti negli ordinamenti spagnolo (art. 301 c.p.) portoghese (art. 368-A co. 2 c.p.) e belga (art. 505 c.p.) l’esplicita estensione della punibilità anche all’autore della precedente attività delittuosa In Francia (art. 324-1 c.p.) e Svizzera (art. 305 bis c.p.) fattispecie senza clausole di riserva applicabili all’autore del reato-presupposto ECCEZIONE: Austria ( § 165.1 c.p.) e Germania (§ 261 StGB, ma prevista ipotesi colposa) 11 AUTORICICLAGGIO – ART. 648 TER 1 (TESTO 1) «Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 12 AUTORICICLAGGIO – ART. 648 TER 1 (TESTO 2) Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648» 13 AUTORICICLAGGIO – ART. 648 TER 1 l legislatore, anziché seguire il percorso più semplice, limitandosi ad eliminare la clausola di riserva, ha costruito un’ipotesi autonoma La nuova norma punisce colui che dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo impiega, sostituisce o trasferisce denaro beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa il semplice versamento del profitto del reato presupposto non integra il delitto di autoriciclaggio? (la condotta si rivela inidonea ad ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro). 14 AUTORICICLAGGIO E REATI TRUBUTARI In Italia i reati tributari più significativi vengono commessi con il mezzo della dichiarazione (frode fiscale, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione). il profitto del reato tributario coincide con l’imposta evasa, ossia con il risparmio fiscale (più che un arricchimento patrimoniale, un mancato impoverimento, conseguente all’evasione d’imposta che determina il risparmio fiscale). risparmio fiscale rientra nel concetto di altre utilità cui fa riferimento la norma che ricomprende nei proventi oggetto dell’autoriciclaggio oltre il denaro ed i beni, anche le altre utilità. difficile individuare ed isolare nel patrimonio dell’autore del reato tributario il provento rappresentato dal risparmio fiscale. In primo luogo perché tra la condotta che integra il reato tributario, ad esempio la dichiarazione infedele, consistente nella mancata annotazione nelle scritture contabili obbligatorie dei ricavi percepiti e la consumazione dello stesso che si perfeziona con la presentazione della dichiarazione, intercorre un notevole lasso di tempo, per cui fino a quando non verrà presentata la dichiarazione infedele o fraudolenta non potrà parlarsi di impiego, sostituzione o trasferimento 15 ART. 12-QUINQUIES D.L. N. 306 DEL 1992 TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI reclusione da due a sei anni, «salvo che il fatto costituisca più grave reato», «chiunque attribuisce ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter del codice penale». dolosa determinazione di una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene soggetto attivo può essere anche colui nei cui confronti sia pendente il procedimento penale per il reato presupposto, che si attivi in qualunque forma al fine di agevolare la commissione del delitto di riciclaggio 16 D. LGS 231/07 Art. 2. Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. 2. Il riciclaggio e' considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo. 3. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive. 17 LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE Ampliamento dei casi art. 3 della 197/91 … “ogni operazione che … induca a ritenere” provenienza delittuosa del denaro o dei beni art. 41 della 231/07 … “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare … in corso, compiute o tentate operazioni di riciclaggio” 18 DATI SULLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE prima della nascita della Unità di Informazione Finanziaria UIF (2007) > n. 12.554; nel 2008 si arriva a n. 14.602, nel 2009 a n. 21.069 nel 2010 a n. 37.321, nel 2011 a oltre 49.000, nel 2012 a oltre 67.000; nel 2013 si assiste a lieve decremento (circa 65.000) trend crescente con quintuplicazione dal 2008 al 2012 > aumenti annuali del 16,4%, 44,3%, 77,2%, 31,5% e 36,6% incremento settore bancario e postale … scarsa attenzione da settore dell’intermediazione finanziaria e assicurativo, da altri operatori (giochi e Pubblica Amministrazione) e professionisti; sta crescendo la collaborazione dei notai 19 RAPPORTI TRA SOS E PROCEDIMENTI PENALI e’ efficace il meccanismo della segnalazione? propensione a cogliere fenomeni semplici (contante, inchieste A.G.) anziché complessi (corruzione, finanza strutturata, clientela private) Ora ridotti i tempi tra operazione e segnalazione molti processi per reati presupposto indotti da SOS piuttosto che per riciclaggio rapporto tra SOS pervenute e riportate all’A.G. superiore a altri Paesi Europei essenzialità dell’approfondimento finanziario e investigativo … informazioni “grezze” da ricollegare e studiare richieste di informazioni (SOS, dati FIU) da parte dell’A.G. (200 nel 2013, con 400 risposte) 20 LE ASIMMETRIE TRA “I RICICLAGGI” - Le problematiche all’autoriciclaggio - Il favoreggiamento reale - La ricettazione relative 21 I REATI PREVISTI DAL D. LGS 231/07 - direttiva 2005/60/CE (la cosiddetta «terza direttiva antiriciclaggio») 11 marzo 2014 Parlamento UE ha approvato la IV Direttiva antiriclaggio - Gaming - nomi dei proprietari effettivi di società, fondazioni e trust in registri pubblici - Dicembre 2014 accordo Commissione-Parlamento - 9 reati previsti dall’art. 55: 7 delitti, prevalentemente sanzionati con multe, un’aggravante - in relazione a delitti sanzionati con multe - e 2 contravvenzioni, sanzionate anche con l’arresto Possono suddividersi in 4 gruppi: reati in materia di (a) identificazione (b) registrazione (c) comunicazione (d) uso indebito di carte di credito e mezzi di pagamento (e) esecuzione dell’operazione - 22 IL SISTEMA 231/01 – RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI L’origine e la funzione I criteri oggettivi di attribuzione della responsabilità I criteri soggettivi d’imputazione della responsabilità La sanzione 23 L’ART. 25 OCTIES Reati di ricettazione, reimpiego, riciclaggio ed autoriciclaggio Sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive I modelli organizzativi e le osservazioni UIF Il problema della coniugazione di sistemi cautelari diversi 24 RICICLAGGIO – ASSOCIAZIONE A DELINQUERE tra il delitto di riciclaggio e quello di associazione per delinquere non vi è alcun rapporto di "presupposizione", con la conseguenza che non opera la clausola di esclusione con cui esordisce l'art. 648 bis cod. pen. relativa a chi abbia concorso nel reato, ed il partecipe al sodalizio criminoso risponde altresì dell'imputazione per riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine dell'associazione (Cass., Sez. 2, n. 44138 del 08/11/2007). 25 DELITTO EX ART. 416-BIS TRA I PREDICATE-CRIMES DEL RICICLAGGIO? il concorrente nel delitto associativo mafioso può essere chiamato a rispondere del delitto di riciclaggio dei beni provenienti dall'attività associativa, tanto nella ipotesi in cui il delitto presupposto sia da individuarsi nei delitti fine, attuati in esecuzione del programma criminoso, quanto nel caso in cui esso sia costituito dallo stesso reato associativo, di per sé idoneo a produrre proventi illeciti (Cass. Sez. 1, n. 40354 del 27/05/2011). in tema di riciclaggio, l'associazione per delinquere di stampo mafioso costituisce delitto da cui provengono il denaro o i beni sostituiti o trasferiti, posto che è l'associazione mafiosa in quanto tale, anche indipendentemente dalle attività cui si dedica, a rendere tali attività illegali, poiché esse sono perseguite e realizzate con lo strumento dell'omertà, dell'intimidazione o della violenza, senza neppure la necessità di una preventiva individuazione, da parte dell'associazione medesima, di un programma criminoso di reati-fine. (Sez. 1, n. 2451 del 27/11/2008 - dep. 21/01/2009, P.M. in proc. Franchetti, Rv. 242723). Il know how della mafia è sufficiente a trasformare da lecita in illecita l’attività esercitata dagli associati ≠ dall’associazione comune che per «sopravvivere giuridicamente» ha bisogno dei reati fine. Recentemente orientamento mutato: Cassazione Penale, Sezioni Unite, udienza 27 febbraio 2014 (motivazioni non ancora depositate) 26 «TECNICHE» DI RICICLAGGIO Impossibile fornire una compiuta descrizione di tutte i possibili sistemi elaborati per il riciclaggio dei profitti illeciti; mutano con il mutare: delle metodologie di contrasto; degli strumenti normativi e tecnologici che permettono il trasferimento ed il movimento dei capitali 27 EVOLUZIONE DEL RICICLAGGIO Anni ‘70: Riciclaggio monetario massiccio utilizzo di denaro contante Anni ‘80: Riciclaggio bancario circolazione di capitali e strumenti finanziari Anni ‘90: Riciclaggio finanziario utilizzo di società finanziarie e fiduciarie Fase attuale: Riciclaggio extrafinanziario ricorso a professionisti ed operatori del settore finanziario e non 28 SCHEMA TIPICO 29 TECNICHE DI RICICLAGGIO: DISTINZIONE PER FASI LOGICHE/CRONOLOGICHE PLACEMENT STAGE 1 1. collocamento dei proventi di reato nel circuito finanziario legale separazione degli stessi rispetto ai luoghi di loro formazione e rispetto alla persona di chi li abbia prodotti. più rapidamente possibile, per salvaguardare sia la propria posizione personale che il capitale illecitamente acquisito. Obiettivo: trasformare la ricchezza materiale in moneta “scritturale”, vale a dire costituita da saldi attivi dei rapporti costituiti presso intermediari finanziari. 30 PLACEMENT STAGE -2 Collocamento: istituzioni finanziarie tradizionali (banche, assicurazioni, ecc.); non tradizionali (casinò, mediatori di metalli preziosi, mediatori di merci, ecc.), venditori al dettaglio, Estero (spesso trasportate mediante sistemi mutuati dal contrabbando). Money trasfer 31 PLACEMENT STAGE – 3: MONEY TRANSFER Il funzionamento del sistema prevede un ordinante che si presenta presso un operatore, munito di un documento di riconoscimento, fornendo il controvalore di valuta locale della somma che si vuole trasferire, più la commissione e i dati identificativi del beneficiario. Gli aspetti che rendono il money transfer suscettibile di essere utilizzato per fini di riciclaggio, sono sostanzialmente due: - l’esclusivo impiego di denaro contante che rende, per sua natura, non rintracciabile l’origine dei fondi impiegati; - una rete di trasmissione caratterizzata da un’alta eterogeneità degli operatori (supermercati, call center, cartolerie, mail box, ecc), non sempre in grado di acquisire una adeguata conoscenza dell’ordinante e di effettuare un efficace monitoraggio dei movimenti di denaro. 32 PLACEMENT STAGE – 4: SISTEMI BANCARI INFORMALI Cina Chop Shop, sub continente indiano di sistema Chiti o Hundi, in ambito latino-americano Stash House, mondo islamico Hawala. Le organizzazioni malavitose utilizzano del resto spesso i sistemi bancari clandestini. Tale sistema aggira infatti le pratiche e le procedure bancarie legali e consente di non lasciare tracce delle transazioni. I “banchieri” Hawala, spesso, esercitano attività commerciali legali (cambia-valute, negozianti, commercianti, agenti di viaggio, orefici) e godono di molta fiducia e rispetto nell’ambito delle proprie comunità. La loro attività consiste nel garantire il trasferimento delle somme di denaro derivanti dai profitti, anche illeciti, ottenuti dai membri della comunità. Nel caso infatti in cui una persona volesse inviare denaro, per esempio, dall’Italia in Cina, è sufficiente che depositi la somma da trasferire nelle mani di un hawala locale, che poi provvede a contattare un suo affine in Cina, il quale farà trovare l’importo pattuito, al netto della provvigione, al destinatario 33 PLACEMENT STAGE – 4: SMURFING Tipico frazionamento dei profitti illeciti, quando essi siano espressi in denaro (smurfing): più versamenti; pluralità di conti o depositi, presso la stessa o diverse banche, intestati a persone diverse che non ne hanno la effettiva disponibilità. Secondo la giurisprudenza tale condotta è già riciclaggio ma, normalmente, è puramente prodromica ad altre che hanno come finalità ultima quella del rientro del capitale nel circuito legale scritturalizzazione della ricchezza criminale è condizione necessaria per rendere concretamente possibili le fasi successive delle operazioni di “lavaggio”: da qui l’obbligo, a carico degli intermediari finanziari e di ulteriori categorie di soggetti economici, di segnalare le operazioni sospette e di registrare l’identità dei soggetti ai quali le stesse sono ascrivibili. 34 LAYERING STAGE 2. dissimulazione dell’origine criminosa ripetizione di trasferimenti successivi, finalizzati a far perdere la traccia documentale del denaro sporco. potenzialità offerte dai servizi a mezzo internet: attraverso le cd. “banche in vetrina” vengono offerti servizi di ogni genere che vanno dall'apertura di depositi bancari o di libretti al portatore elettronici basati sul sistema ATM, che consentono operazioni finanziarie utilizzando il sistema SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunications) che permette lo scambio internazionale utilizzazione di carte di credito appoggiate su conti anonimi disponibili presso paesi esteri. Difficoltà: seguire i movimenti di denaro in giro per il mondo, spesso in paesi che non sono vincolati dalla partecipazione ad accordi internazionali in materia di assistenza giudiziaria ipotizzare a carico dell’intermediario finanziario qualsivoglia addebito in assenza di ogni contatto tra l’utente e la banca on line (consapevolezza dell'eventuale origine illecita dei capitali investiti) intermediario finanziario che gestisce conti o carte di credito anonimi 35 INTEGRATION STAGE 3. rientro nell’economia legale dei profitti, ormai ripuliti, e loro reinvestimento in affari leciti varie tipologie di operazioni, tra le quali vendite di immobili, successive ad acquisti effettuati in tutto o in parte “in nero”, i cui corrispettivi vengono considerati a tutti gli effetti come leciti. Esempi: loan back lease back Speculazioni immobiliari Falsi societari/fatture per operazioni inesistenti Prestanomi 36 TECNICHE DI RICICLAGGIO – LOAN BACK Si tratta di un prestito a sé stesso, formalizzato attraverso una normale pratica di finanziamento, che serve ad assicurare una parvenza di legalità alla disponibilità del denaro. In realtà, l’interessato, o un suo prestanome, conferisce all’istituto di credito erogatore le garanzie richieste, provenienti a volte anche dall’estero (ad es. attraverso l’utilizzazione di certificati di deposito, spesso al portatore). 37 TECNICHE DI RICICLAGGIO – LEASE BACK Acquisto di un bene strumentale (generalmente immobile o mobile registrato) per l’esercizio dell’impresa da parte di un intermediario finanziario, direttamente dal suo utilizzatore. Quest’ultimo ne rimane comunque possessore pagando canoni periodici all’operatore finanziario. 38 TECNICHE DI RICICLAGGIO – SPECULAZIONE IMMOBILIARE L’acquirente-riciclatore paga una parte del corrispettivo in nero ad un venditore consenziente (il quale solitamente accetta per ragioni fiscali). Dopo la ristrutturazione dell’immobile, il suo valore cresce fino a coprire anche la parte corrisposta in nero. La successiva vendita al prezzo di mercato giustifica il maggior ricavo così “legalizzando” la percentuale di denaro sporco precedentemente impiegata. 39 TECNICHE DI RICICLAGGIO – FALSI SOCIETARI • vendite all’estero fatturate a prezzo maggiorato consentendo l’ingresso in Italia di denaro “congelato” in attesa di impieghi apparentemente leciti; • frodi fiscali • esportazioni di capitali all’estero • costituzione e gestione, in bilancio, di riserve occulte per finalità corruttive • reati fallimentari 40 TECNICHE DI RICICLAGGIO - PRESTANOME Si tratta di soggetti che si prestano all’intestazione fittizia di beni ovvero all’apertura di rapporti di conto corrente o di altra natura, al ritiro di blocchetti di assegni ed alla successiva consegna ai veri titolari del rapporto. 41 TECNICHE DI INDAGINE Indagini finanziarie • Accesso Anagrafe dei rapporti finanziari (Ora anche - (Dl 201/2011) - obbligo per gli operatori finanziari, di comunicare le informazioni sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti attivi; • Decreti di acquisizione • P.G. specializzata Indagini tradizionali (intercettazioni telefoniche, telematiche, ecc.) 42 TECNICHE DI INDAGINE – COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Fase prodromica alla richiesta di assistenza • Informazioni “publicly available” (fonti aperte) • Registri delle società consultabili on-line (es UK, Svizzera, Lussemburgo etc) • Registri/pubblicazioni specializzate (es. nel settore Oil & Gas) a pagamento • Informazioni ottenute dalla PG tramite “police channels” (scambi di notizie con altre polizie) • Scambio di informazioni tra autorità amministrative (uffici fiscali, Financial Service Authorities) • Informazioni fornite al PM da altri uffici investigativi (polizia, procure, giudici istruttori) “on confidential basis” ovvero “for investigative purposes only” • Documenti forniti “on voluntary basis” da fiduciari, avvocati etc. • Informazioni raccolte da Law Firms/Auditors nell’ambito di “internal investigations” • Informazioni ottenute tramite le FIU (Financial Intelligence Units) 43 TECNICHE DI INDAGINE – COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Richiesta di assistenza Caratteri della rogatoria nella procedura interna • mezzo di acquisizione della prova a forma tendenzialmente libera • senza obblighi di discovery • con limitate cause di nullità Questioni attinenti l’ordinamento straniero • autorità destinataria della richiesta – individuazione dell’interlocutore a livello investigativo e delle modalità di interlocuzione – vie di trasmissione e modalità di ricezione • questioni attinenti la lex loci (es: particolari requisiti per le perquisizioni) • limiti della domanda (pertinenza e proporzionalità; segreto professionale; retention time) • modalità della “partecipazione dei funzionari stranieri” all’esecuzione della rogatoria (atti di partecipazione che possono essere compiuti solo dal pm /atti che possono essere compiuti da pm o polizia; cooperazione nell’assunzione di informazioni) Multilaterali e ruolo di Eurojust 44 TECNICHE DI INDAGINE - CRITICITÀ norme processuali diverse per reato presupposto e riciclaggio: • Prova dell’avvenuta commissione del reato presupposto, no semplice sospetto • Diversi luoghi di commissione dei reati, diverse A.G. • Termine indagini e comunicazione proroga agli indagati (tranne che per 416 bis e riciclaggio aggravato dall’art. 7 L. 203/91) • P.G. non specializzata per le indagini finanziarie 45 LE OPERAZIONI SPECIALI “SOTTOCOPERTURA” L’art. 9 della L. 16.3.2006 n. 146 consente, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati, tra l’altro, di riciclaggio e reimpiego, fermo il disposto dell’art. 51 del C.P., di dare rifugio, prestare assistenza, acquistare, ricedere, sostituire o occultare denaro, armi o documenti, beni che sono oggetto prodotto, profitto o mezzo per compiere tali reati. Soggetti legittimati sono gli Ufficiali di P.G. della DIA e dei Servizi Centrali che operano in esecuzione di operazioni specificatamente disposte dall’Autorità di vertice della propria amministrazione. Le operazioni simulate di riciclaggio e di ricettazione di armi si collocano nell’ambito delle attività investigative a carattere preventivo, prescindendo dall’esistenza di un procedimento penale e di indagini preliminari su uno specifico fatto reato. L’Autorità Giudiziaria deve essere informata immediatamente, laddove si ravvisi la concreta possibilità di intraprendere un’operazione sottocopertura. 46 LE OPERAZIONI SPECIALI “SOTTOCOPERTURA” A tal fine gli ufficiali ed agenti di p.g. possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il P.M. al più presto e comunque entro 48 ore. L’autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in custodia giudiziale - con facoltà d’uso – agli organi di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse e che ne abbiano fatto richiesta per l’attività investigativa di contrasto ai reati previsti dall’art. 9 Legge 146/2006. 47