LA TUTELA DEL CONTRIBUENTE
Maurizio Rossini
Dottore Commercialista in Gorizia e Trieste
L’AVVISO DI ACCERTAMENTO
Il procedimento tributario, in caso di riscontro di
irregolarità, si conclude con l’emissione di un
avviso di accertamento
l’importanza del contraddittorio preventivo
(principio generale non limitato alle verifiche su
campo che culminano con un pvc)
L’AVVISO DI ACCERTAMENTO - LA
MOTIVAZIONE
La motivazione dell’accertamento tributario assume una
funzione di garanzia nei confronti del destinatario dell’atto,
poiché attraverso la motivazione il contribuente può capire il
comportamento dell’ufficio, e presentare eventualmente
ricorso, quando ritenga l’atto non conforme ai dettami di
legge.
Dall’esame della motivazione il contribuente deve trarre
spunto per approntare la sua difesa, evidenziando i punti
deboli dell’atto.
L’AVVISO DI ACCERTAMENTO - LA
MOTIVAZIONE
Riferimenti normativi:
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
Art. 42 DPR n. 600/73;
Art. 56 DPR n. 633/72.
L’AVVISO DI ACCERTAMENTO - LA
MOTIVAZIONE

art.42, d.p.r. n°600/’73, al 3° comma,
afferma che « l’accertamento è nullo se
l’avviso non reca la sottoscrizione, le
indicazioni, la motivazione di cui al
presente articolo…»
L’AVVISO DI ACCERTAMENTO - LA
MOTIVAZIONE

Art. 56 d.p.r. n°633/’72, al 5° comma,
afferma che «La motivazione dell'atto deve indicare
i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo
hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento
ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal
contribuente, questo deve essere allegato all'atto che
lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il
contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non
sono osservate le disposizioni di cui al presente
comma».
L’AVVISO DI ACCERTAMENTO - LA
MOTIVAZIONE
Il difetto di motivazione non è rimediabile
successivamente in sede di giudizio (CTR Bari 25/02/11)
‘La motivazione del provvedimento non può essere
integrata nel corso del giudizio (…) dovendo la
motivazione precedere e non seguire il provvedimento
amministrativo’ (Consiglio di Stato 1443/2010)
VIZI DELL’ACCERTAMENTO FISCALE
La nullità dei provvedimenti tributari:

l'atto fiscalmente nullo produce effetti nel mondo
giuridico come se fosse valido, tanto che costituisce titolo
per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo,
rendendo irrilevanti gli eventuali vizi di nullità, se
l'interessato non ricorre al giudice tributario.
Una volta impugnato, la Commissione non può rilevare le
nullità di propria iniziativa ma solo a richiesta del ricorrente
in virtu' del principio del chiesto e del pronunciato.
VIZI DELL’ACCERTAMENTO FISCALE
È nullo l'atto che:
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


a) manca degli elementi essenziali (ad esempio, la
sottoscrizione);
b) è emesso da soggetto cui la legge non riconosce
il potere di adozione di quell'atto;
c) viola od elude il giudicato;
d) negli altri casi stabiliti dalla legge.
VIZI DELL’ACCERTAMENTO FISCALE
Casi di annullabilità :

L'eccesso di potere

La violazione di legge

Incompetenza territoriale
LE SENTENZE DI ANNULLAMENTO
PER VIZI SOSTANZIALI
Le sentenze che accolgono le domande di impugnazione
hanno, come contenuto caratteristico, l’annullamento
(totale o parziale) dell’atto impugnato.
Il contenuto dispositivo di tali sentenze è duplice, perché
esse contengono:


l’accertamento del diritto (del ricorrente)
all’annullamento;
l’attuazione di tale diritto, cioè l’annullamento dell’atto
impugnato.
LE SENTENZE DI ANNULLAMENTO
PER VIZI SOSTANZIALI
Se il giudice accoglie totalmente una domanda di annullamento integrale
dell’atto, si ha una pronuncia di eliminazione dell’atto:

cadendo l’atto, cadono anche i suoi effetti (l’obbligazione
tributaria)
LE SENTENZE DI ANNULLAMENTO
PER VIZI SOSTANZIALI
Nel caso in cui il giudice accoglie in parte il ricorso e
riduce la base imponibile determinata da un avviso di
accertamento, si ha un annullamento parziale: cade, con
la parte di atto annullato, la parte corrispondente di
effetti.
L’atto è idealmente scisso in due parti:
 una parte legittima,
 una parte illegittima.
L’AVVISO DI ACCERTAMENTO TERMINI DI NOTIFICA
Il termine di decadenza entro cui l’avviso
deve essere notificato (art. 43 dpr 600/73,
art.57 dpr 633/72):
 entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello in cui è stata presentata
la dichiarazione
 se la dichiarazione è omessa, entro il quinto
anno successivo a quello in cui avrebbe
dovuto essere presentata la dichiarazione
L’EFFICACIA ESECUTIVA DEL
NUOVO AVVISO DI ACCERTAMENTO
Riferimento normativo:
art 29 D.L n. 78/2010
L’EFFICACIA ESECUTIVA DEL
NUOVO AVVISO DI ACCERTAMENTO
L’avviso di accertamento delle imposte deve contenere anche
l’intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso.
Decorsi 60 gg dalla notificazione , l’atto di accertamento assume quindi
valenza di titolo esecutivo e la relativa azione esecutiva viene affidata
all’Agente della riscossione, dopo il trentesimo giorno successivo al
termine ultimo della somma dovuta.
In sostanza : si è trattato di anticipare nell’atto di accertamento,
l’intimazione e l’esecutività già contenute e operanti nella cartella di
pagamento e nel ruolo, col vantaggio di anticipare notevolmente la
riscossione
AMBITO OGGETTIVO DI
APPLICAZIONE
La nuova procedura va applicata agli avvisi di
accerta emessi dall’Agenzia delle entrate:



Ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul
valore aggiunto
Notificati a partire dal 1°luglio 2011
Riguardanti il periodo d’imposta in corso alla data
del 31 dicembre 2007 e i successivi.
AMBITO OGGETTIVO DI
APPLICAZIONE
L’intimazione prevista per i nuovi accertamenti riguarderà il pagamento,
entro il termine di presentazione del ricorso:


Delle somme indicate nell’atto o
in caso di tempestiva impugnazione dell’atto, delle somme dovute a
titolo di riscossione provvisoria, ai sensi dell’art. 15 del DPR n.
602/1997.
Decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine ultimo per il pagamento( 60
giorni dal ricevimento della raccomandata A/R), la procedura esecutiva è
affidata in deroga alla normativa in materia di iscrizione a ruolo, agli
agenti della riscossione.
IL PROCESSO TRIBUTARIO

Il contenzioso tributario è il procedimento
giurisdizionale che ha ad oggetto controversie di natura
tributaria tra il contribuente e l'amministrazione.
IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Norma di rito
D.Lgs 546/1992
Codice di Procedura Civile
(per quanto non disposto dal d.lgs e con esso compatibile)
RICORSO ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE
Il processo tributario si instaura ad iniziativa di parte (il
contribuente),
che
propone
ricorso
contro
l’atto
dell’Amministrazione Finanziaria avanti alla Commissione
Tributaria Provinciale competente.
Il ricorso svolge la funzione di:

Chiamata in giudizio dell’Ufficio che ha emesso l’atto;

Domanda di tutela giurisdizionale rivolta al giudice.
RICORSO ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE
Il ricorso deve contenere l’indicazione, a pena di inammissibilità:





Della Commissione Tributaria cui è diretto;
Del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa
residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto
all’interno del territorio dello Stato (nonché del codice fiscale);
Dell’Ufficio del Ministero delle Finanze o dell’ente locale o del
concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il
ricorso è proposto;
Dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda;
Dei motivi del ricorso.
Esso deve essere sottoscritto dal ricorrente o dal difensore
abilitato.
RICORSO ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE
Atti oggetto del ricorso possono essere:






L’avviso di accertamento del tributo;
L’avviso di liquidazione del tributo;
Il provvedimento che irroga le sanzioni;
Il ruolo e la cartella di pagamento;
L’avviso di mora;
L’iscrizione di ipoteca su immobili e il fermo di beni mobili;
(…)
RICORSO ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE
Atti oggetto del ricorso possono essere:
(…)
 Gli atti relativi a operazioni catastali;
 Il rifiuto alla restituzione di tributi, sanzioni od interessi non
dovuti;
 Il diniego o la revoca di agevolazioni, od il rigetto di domande di
definizione agevolata di rapporti tributari.
 Ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma
impugnabilità davanti alle commissioni tributarie
RICORSO ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE
TERMINI DI PRESENTAZIONE


Se il ricorso è proposto contro un provvedimento espresso
dell’Amministrazione Finanziaria (es. avviso di accertamento)
deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di notificazione
dell’atto impugnato;
Se, invece, è effettuato contro il rifiuto tacito alla restituzione dei
tributi, il ricorso non può essere proposto prima di 90 giorni
dalla data di presentazione della domanda di restituzione
(quando si perfeziona il silenzio rifiuto);
RICORSO ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE
ESAME PRELIMINARE DEL RICORSO




Il Presidente, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle
parti, procede con l’esame preliminare del ricorso e dichiara
l’eventuale:
Inammissibilità;
del ricorso
La sospensione;
Interruzione;
del processo
Estinzione.
Tali provvedimenti possono essere soggetti a reclamo entro il
termine di 30 giorni.
RICORSO ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE



TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA
Se non adotta i provvedimenti sopra descritti, il Presidente
provvede alla nomina del relatore della controversia, e fissa la data
dell’udienza, normalmente in camera di consiglio (su istanza di
parte può svolgersi in pubblica udienza).
Tale data non può essere antecedente al termine di 60 giorni dal
termine stabilito per la costituzione in giudizio della parte
resistente.
Deve poi essere comunicata alle parti costituite, a cura della
segreteria, almeno 30 giorni liberi prima, indicando:
La data e l’ora dell’udienza;
La sezione della CT innanzi alla quale il ricorso è trattato;
L’oggetto della domanda, o, almeno, il numero del ricorso.
RICORSO ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE
SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO
Se dall’atto impugnato può derivargli un danno grave e irreparabile
Il contribuente può chiedere alla CTP la sospensione dell’esecuzione
dello stesso
Istanza motivata (o in sede di ricorso stesso) con cui si dimostra:
-
Fumus boni iuris
Pericolo danno grave e irreparabile
RICORSO ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE



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

LA SENTENZA
Il collegio giudicante, dopo la trattazione in camera di consiglio, o
la discussione in pubblica udienza, delibera la decisione in segreto.
La sentenza deve contenere:
L’indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro
difensori;
L’esposizione dello svolgimento del processo;
Le richieste delle parti;
L’esposizione dei motivi in fatto ed in diritto;
Il dispositivo (ossia la conclusione cui è pervenuto il Consiglio);
La data della deliberazione e la sottoscrizione del presidente e
dell’estensore
RICORSO ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE
PAGAMENTO DEL TRIBUTO IN PENDENZA DEL PROCESSO
a) Sentenza che respinge il ricorso – obbligo di pagamento (sanzioni e interessi
compresi)
dell’importo pari a 2/3 (rigetto totale)
b) Sentenza che accoglie parzialmente il ricorso
per l’ammontare risultante da sentenza della CTP (non oltre i 2/3)
c) Sentenza della CTR che respinge- pagamento del residuo ammontare
d) Sentenza che accoglie il ricorso – entro 90 gg dalla notifica della sentenza
l’Ufficio deve rimborsare quanto già versato dal contribuente in pendenza di
giudizio
NB restano valide le disposizioni di riscossione parziale/provvisoria dei tributi
dopo la notificazione dell’atto e prima della sentenza
IMPUGNAZIONE SENTENZE
APPELLO IN CTR - TERMINI PER L’IMPUGNAZIONE
Avverso la sentenza della CTP può essere presentato appello
presso la Commissione Tributaria Regionale.
Termine breve
60 giorni dalla notifica della sentenza
Nel caso la sentenza non venga notificata ad opera delle parti
Termine lungo
6 mesi dalla pubblicazione della sentenza
(prima della riforma del processo civile ex L.
69/2009 tale termine era 1 anno)
L’APPELLO IN CTR
APPELLO INCIDENTALE
La norma prevede la proposizione dell’appello incidentale
contestualmente alle controdeduzioni da parte dell’appellato,
entro 60 giorni dalla ricezione dell’appello principale, a pena di
inammissibilità.
Tale appello viene presentato nel caso in cui una parte abbia subito
una parziale soccombenza nel giudizio di primo grado.
L’impugnazione incidentale non lega le sue sorti a quelle
dell’appello principale, trattandosi di un atto autonomo (a meno di
appello incidentale tardivo, ovvero presentato oltre i termini di 60
giorni/6 mesi dalla notifica/pubblicazione delle sentenza).
L’APPELLO IN CTR
ESITO DEL L’APPELLO
Il giudice, esaminate le doglianze delle parti, decide nel merito.
Si osservano le medesime norme previste per il procedimento di
primo grado.
Qualora l’appello fosse dichiarato inammissibile non potrà più
essere riproposto, anche se non è decorso il termine stabilito dalla
legge.
L’APPELLO IN CTR
RIMESSIONE ALLA CTP





Nei seguenti casi il giudice dispone la rimessione della causa alla
CTP stessa, affinché questa provveda a rinnovare il dibattimento:
Sia dichiarata la competenza declinata o la giurisdizione negata dal
primo giudice;
Sia riconosciuto che nel giudizio di primo grado il contraddittorio
non è stato regolarmente costituito od integrato;
Sia riconosciuto che la sentenza impugnata abbia erroneamente
dichiarato l’estinzione del processo;
Sia riconosciuto che il collegio della CTP non fosse legittimamente
composto;
Manchi la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice.
IL RICORSO PER LA CASSAZIONE
Avverso la sentenza della CTR può essere proposto ricorso per
Cassazione , solo per i seguenti motivi:

Per motivi attinenti alla giurisdizione;

Per violazione delle norme sulla competenza;

Per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto;

Per nullità della sentenza o del procedimento;

Per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo del giudizio.
LA CONCILIAZIONE
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La conciliazione prende avvio tramite la formulazione di una
proposta da ciascuna delle parti direttamente in udienza
(conciliazione giudiziale) ovvero in un momento antecedente
(conciliazione extragiudiziale).
Essa può essere totale o parziale, a seconda che riguardi la
controversia nella sua interezza o in una sua parte.
NB: deve essere formulata non oltre la prima udienza di
trattazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale
LA CONCILIAZIONE
LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
La conciliazione deve essere proposta tramite atto scritto da una
delle parti che deve essere depositato presso la segreteria della
commissione non oltre i 10 giorni liberi che precedono la
trattazione della controversia; deve essere notificato alle altre
parti costituite.
La proposta deve essere articolata e contenere già uno schema di
accordo.
Può anche realizzarsi su proposta del giudice: in tal caso il suo
intervento sarà limitato all’invito alle parti ad accordarsi sulla
controversia.
LA CONCILIAZIONE
L’ ACCORDO
Nel caso in cui venga raggiunto un accordo, viene redatto in
udienza, un apposito processo verbale contenente l’indicazione dei
termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute di
conseguenza.
Tale verbale costituisce titolo per la riscossione.
In seguito all’accordo il giudice provvede a dichiarare estinto il
processo per cessazione della materia del contendere.
LA CONCILIAZIONE
PERFEZIONAMENTO DELLA CONCILIAZIONE
La conciliazione si perfeziona con il versamento delle somme
dovute, in un’unica soluzione o ratealmente, con prestazione di
garanzia.
Il versamento deve avvenire entro 20 giorni dalla data dell’udienza
in cui è stato raggiunto l’accordo.
In conseguenza dell’accordo le sanzioni amministrative si riducono
al 40% di quelle irrogabili (1/3 per i ricorsi ante 1/02/2011)
NB: la conciliazione non esplica alcuna efficacia in relazione
all’eventuale procedimento penale instauratosi in conseguenza
degli atti impositivi.
LA CONCILIAZIONE
Nel caso in cui, a seguito dell’accordo, intervenga un mancato,
incompleto o tardivo versamento anche di una sola rata, se il
garante non versa l’importo garantito entro 30 giorni dalla notifica
di apposito invito, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate
provvede all’iscrizione a ruolo delle predette somme sia a carico
del contribuente sia dello stesso garante.
ELUSIONE FISCALE

Un comportamento si qualifica come elusivo allorché il
soggetto passivo d’imposta, mosso dal fine ultimo di
ridurre il proprio carico fiscale, è autore di atti giuridici
solo formalmente ossequiosi della norma positiva ma di
fatto idonei ad aggirare obblighi e divieti tributari.
ELUSIONE FISCALE
Norma antielusiva:

Art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973
ELUSIONE FISCALE
L'amministrazione finanziaria può:

disconoscere l'effetto fiscale riveniente da tali operazioni
richiedendo al contribuente le maggiori imposte che
avrebbe pagato compiendo l'operazione direttamente
senza l'aggiramento elusivo.
OPERAZIONI POTENZIALMENTE
ELUSIVE
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
a) Trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzione ai
soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate
con utili;
b) conferimenti in società (di beni e diritti),nonché negozi aventi ad oggetto Il
trasferimento ( a titolo oneroso o gratuito) o il godimento di aziende o
complessi aziendali (quali, ad esempio, l’affitto di azienda o l’usufrutto );
c) cessioni di credito;
d) cessione di eccedenza d’imposta;
e) fusioni, scissioni, conferimenti d’attivo e scambi di azioni intracomunitari di
cui al D.Lgs. 544/1992;
f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni, aventi ad oggetto i
beni ed i rapporti di cui all’art. 81 comma 1 lett. da c) a c- quinquies) del TUIR
(quali, ad esempio, le cessioni a titolo oneroso di partecipazioni “qualificate”, di
valori mobiliari, di valute estere ecc.).
ABUSO DEL DIRITTO
Con l’espressione “abuso del diritto” si intende un limite
all’esercizio di un diritto soggettivo, altrimenti
potenzialmente illimitato. In tal caso il soggetto titolare del
diritto in questione, lo esercita in modo anormale, per fini che
non sono compresi tra quelli presenti nell’ordinamento
giuridico.
I “negozi” messi in atto dal contribuente possono essere
disconosciuti dall’Amministrazione Finanziaria, nel caso in
cui tali operazioni siano prive di valide ragioni economiche
ABUSO DEL DIRITTO
Il Legislatore Italiano, fin dalla prima stesura del
Codice Civile, ha preferito risolvere tali situazioni di
conflitto, disciplinando di volta in volta specifiche
fattispecie, a differenza di quanto è avvenuto in altri
ordinamenti europei, che hanno scelto il concetto
generale(legge generale fiscale tedesca).
ABUSO DEL DIRITTO
La sentenza 12 novembre 2010 n. 22994 ha
affermato l’esistenza nel nostro ordinamento di un
generale principio antielusivo, in base al quale: “non
è lecito utilizzare abusivamente, e cioè per un fine
diverso da quello per il quale sono state create, norme
fiscali (latu sensu) di favore”, principio che trova il
suo fondamento in quello costituzionale relativo alla
capacità contributiva (art. 53 Cost).
ABUSO DEL DIRITTO
In materia tributaria,la giurisprudenza dominante ravvisa
nell’abuso del diritto tutte le operazioni negoziali conformate
essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale.
Trattasi di una nuova fattispecie da inserirsi nei tradizionali:
 Atti leciti
 Atti simulati(fraudolenti)
Si utilizza l’Abuso del diritto per assoggettare ad imposizione
determinate operazioni, superando le forme giuridiche
adottate dalle parti che possono apparire giuridicamente
ineccepibili.
ABUSO DEL DIRITTO
Elementi essenziali, pertanto, sono :


La dichiarata e dimostrata volontà di raggiungere un obiettivo di
vantaggio fiscale;
La scelta dell’istituto giuridico necessario per raggiungere l’obiettivo.
Tali elementi debbono essere contemporaneamente presenti, in quanto:
Il Divieto di comportamenti abusivi non vale ove le operazioni
contestate possono spiegarsi altrimenti che con il mero
conseguimento di vantaggi fiscali.
ABUSO DEL DIRITTO
Per l’accertamento del meccanismo non occorre dimostrare la
simulazione o il carattere fraudolento dell’operazione.
Non sono rilevanti ragioni economiche meramente marginali e teoriche,
inidonee a fornire una spiegazione alternativa all’operazione rispetto al
mero risparmio fiscale.
Incombe al Contribuente fornire la prova di ragioni economiche che
non siano di carattere meramente marginale o teorico.
Il percorso, a questo punto, è favorevole all’azione accertatrice, in quanto:


il contratto può essere giuridicamente corretto;
le eventuali ragioni economiche ( risparmio fiscale) devono essere
fornite dal contribuente.
ABUSO DEL DIRITTO
CONCLUSIONI
E’ LECITO AGIRE IN MODO DA CONSEGUIRE IL MIGLIOR TRATTAMENTO
FISCALE SE CIO’ AVVIENE SECONDO LE REGOLE VIGENTI.
SE LA CONFORMAZIONE DELL’OPERAZIONE SOSPETTA DI ABUSO PUO’
INVOCARE RAGIONI ECONOMICHE ( E NON SOLO FISCALI) COMUNQUE
SUFFICIENTI A GIUSTIFICARE QUELLA CONFORMAZIONE, ESSA NON
PUO’ ESSERE DENOMINATA ABUSIVA.
La verifica deve, pertanto, essere effettuata sulla presenza di due elementi
formativi del processo elusivo:
1) la scelta di un istituto giuridico non adeguato a rappresentare la realtà economica
dell’operazione;
2) la presenza evidente e dimostrata che quell’istituto giuridico è stato scelto
SOLO per motivi di natura fiscale;
Conseguenza: l’atto formalmente corretto è da censurare, in quanto non ha in sè
concrete motivazioni giuridiche, ma solo motivazioni di carattere extragiuridico.
ABUSO DEL DIRITTO
Sentenza Cass. 1372/2011
Sentenza Cass. 3947/2011
Si apre uno spiraglio giurisprudenziale rispetto ad una generale riconsiderazione del tema
dell’abuso del diritto, riducendolo entro confini fisiologici
Viene affermato che il sindacato dell’Amministrazione Finanziaria non può spingersi
sino al punto da imporre un determinato percorso negoziale, tra quelli
giuridicamente disponibili per un certo obiettivo, soltanto perché allo stesso si
accompagna un maggiore carico impositivo
ABUSO DEL DIRITTO: CASISTICA
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
Sentenza 12 novembre 2010, n. 22994
Operazioni economiche quali quelle contestate realizzate al solo
fine di ottenere un vantaggio fiscale sono, infatti, operazioni fittizie,
in quanto elusive perchè attuate per un fine distorto, nel senso che,
mentre incidono, diminuendolo, sul gettito fiscale, contrastano con
l'utilità sociale, che costituisce limite alla realizzazione di qualsiasi valida
iniziativa economica (cfr. Cass. 8486/2009).Infatti, il contrasto
all'elusione, quando non vi sia condotta fraudolenta, non ha come finalità
quella di penalizzare il contribuente che non abbia commesso violazioni,
ma quella di garantire l'eguaglianza del trattamento fiscale attraverso la
riconduzione al regime loro proprio delle operazioni impropriamente
sottratte a tale regime (cfr. Cass. 8487/2009).
ABUSO DEL DIRITTO: CASISTICA
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
Sentenza 12 novembre 2010, n. 22994 ( segue )
Nel nostro ordinamento, a prescindere dalla compiuta normazione
della materia in oggetto, sussiste, infatti, un principio generale antielusivo, la
cui fonte è reperibile nel diritto e nella giurisprudenza comunitaria per quanto
riguarda i tributi "armonizzati", mentre per gli altri tributi, quali quelli diretti,
un tale principio è reperibile nelle norme costituzionali che sanciscono il
criterio di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione,
costituendo il fondamento sia delle norme impositive in senso stretto, sia di
quelle che attribuiscono al contribuente i benefici di qualsiasi genere; non è
quindi lecito al contribuente trarre indebiti vantaggi fiscali dall'utilizzo
distorto (seppur non contrastante con specifiche disposizioni) di strumenti
giuridici idonei a procurargli un vantaggio fiscale, in difetto di ragioni
economicamente apprezzabili diverse dalla mera aspettativa di quel
vantaggio.
ABUSO DEL DIRITTO: CASISTICA
I rilievi della Sentenza:

Il contribuente che attua operazioni economiche al solo fine di ottenere un risparmio fiscale
realizza operazioni fittizie;

diminuiscono il gettito fiscale e contrastano con l’utilità sociale;

si vuole garantire l’uguaglianza del trattamento fiscale attraverso la riconduzione al regime loro
proprio delle operazioni impropriamente sottratte a tale regime;

non è lecito al contribuente trarre vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto di strumenti giuridici idonei,
in difetto di ragioni economicamente apprezzabili;

Il contribuente non deve mai trarre vantaggi fiscali indebiti dall’utilizzo distorto di strumenti
giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, anche se questi strumenti non contrastano con
alcuna specifica disposizione.
UNICO PERCORSO CONSENTITO AL CONTRIBUENTE:
Dimostrare che sussistono valide ragioni economiche, alternative o concorrenti, di carattere non
meramente marginale o teorico.
CONCLUSIONI
Riepilogo per punti





Ruolo dello Statuto del contribuente
Rapporto tributario incentrato sul
contraddittorio
Strumenti di prevenzione della lite
Lite fiscale
Evoluzione dell’applicazione della norma
antielusiva e dell’abuso del diritto
Scarica

l`avviso di accertamento