“RINUNCE E TRANSAZIONI
EX ART. 2113 C.C.”
Sala Europa Corte d’Appello di Roma
6 marzo 2015
Avv. Filippo Mengucci
Avv. Giovanni Paolo Bertolini
Responsabile Commissione Diritto del Lavoro – Movimento Forense Roma
Premessa
 «Il diritto del lavoro è asimmetrico perché
tutela la parte debole del rapporto, cioè il
prestatore. Ecco perché le norme in questa
materia sono inderogabili. Tuttavia si è
stabilito che nelle sedi protette il lavoratore
possa disporre e decidere dei diritti
disponibili» .
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Definizione di transazione
 Art. 1965 c.c.: “contratto col quale le
parti, facendosi reciproche concessioni,
pongono fine a una lite già incominciata o
prevengono una lite che può sorgere tra
loro”
 In questo modo le parti, con un atto di
autonomia privata, evitano o risolvono una lite,
senza dover ricorrere all’autorità giudiziaria.
Questa fattispecie identifica la transazione
SEMPLICE o CONSERVATIVA.
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Art. 1965 comma 2
 “Con le reciproche concessioni si possono
creare, modificare o estinguere anche rapporti
diversi da quello che ha formato oggetto della
pretesa i della contestazione tra le parti”
 In questo caso si ha una transazione
COMPLESSA
NB In entrambi i casi identificati dai due commi, la
situazione giuridica dedotta in lite viene
modificata, senza essere estinta.
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La transazione novativa
 Art. 1976 c.c.
“La risoluzione della transazione per inadempimento
non può essere richiesta se il rapporto preesistente è
stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla
risoluzione sia stato espressamente stipulato ai sensi
dell’art. 1453 c.c.”
Si viene a creare un tertium genus di transazione, di
difficile raccordo con la disciplina codicistica della
novazione ex art. 1230 ss, qualora la transazione sia
fonte della estinzione e della costituzione di una nuova
situazione giuridica.
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Natura del nuovo rapporto ed
eccezione alla risoluzione
 Con la transazione novativa permane il legame (i diritti,
gli obblighi, ecc.) tra la nuova situazione e la
precedente, seppur estinta.
 Condizioni necessarie per l’esistenza dell’elemento
novativo sono la rinuncia reciproca delle parti (con
conseguente incompatibilità tra la situazione iniziale
e quella finale) e l’inequivoca manifestazione di volontà
delle parti.
 La transazione novativa costituisce un’eccezione alla
regola generale della risolubilità per inadempimento.
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(Continua)
 Può essere definita novativa solo la transazione che
determina “l’estinzione del precedente rapporto […] e
conseguente
l’insorgenza
di
un’obbligazione
oggettivamente diversa dalla precedente” (Cass.
N.25403/2009)
 Due modi per determinare l’estinzione:
- “criterio retrospettivo”: vi è novazione quando la lite investe il
titolo della situazione controversa;
- “criterio dell’ambito”: la pretesa viene abbandonata dietro un
corrispettivo, anche se il titolo non è controverso
l’autoregolamento soddisfa un interesse diverso
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Funzione negoziale
 La causa transattiva consiste nella rimozione della lite tra le parti ed
il contratto di transazione novativa può essere assimilato ad un
contratto sinallagmatico a prestazioni corrispettive e titolo
oneroso;
 Tr. generale=sull’intero rapporto di lavoro
 Tr. speciale= solo su determinati profili.
 Oggetto della transazione è la situazione giuridica controversa;
 Art. 1972 c.c. la transazione è nulla ove la controversia verta sulla
nullità del contratto (c.d. titolo nullo);
 Art. 1973 c.c. la transazione è annullabile per falsità dei documenti
 Art. 1974 c.c. la transazione è annullabile per cosa giudicata
 Art. 1975 c.c. la transazione è annullabile per scoperta di documenti
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Funzione compositiva e
capacità a transigere
 La transazione è un contratto (art.1965 c.c.) con
funzione compositiva e dispositiva. La lite tra le parti del
rapporto di lavoro viene definita al di fuori della sede
giudiziale
 Chi può transigere?
Non basta la capacità di agire, è
necessario avere la disponibilità dei diritti oggetto della
lite - è nulla se tali diritti sono per loro natura o per
espressa disposizione di legge sottratti alla disponibilità
delle parti (art. 1966 c.c.)

NB la transazione può essere compiuta anche da chi abbia solo la capacità o il potere di compiere
l’atto idoneo a dar vita alla situazione giuridica controversa (esempio: il minore lavoratore può
transigere, l’incapace no, il mandatario si).
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Inderogabilità ex art. 2113
 L’articolo 2113 c.c. prevede un regime speciale:
“Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti
del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni
inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi
concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 c.p.c., non
sono valide”.
Ciò a garanzia del rapporto di lavoro. La transazione in
violazione della norma è annullabile, ma il risarcimento
del danno in conseguenza della violazione di diritti
indisponibili, non è escluso che possa essere oggetto di
transazione.
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Norme assolutamente inderogabili
e relativamente inderogabili
 Alcune norme del diritto del lavoro tutelano interessi
superindividuali; quelle poste a presidio di interessi
generali sono inderogabili. Quelle a salvaguardia di
interessi individuali del lavoratore, ma anche di
interessi generali socio-economici e di categoria
sono relativamente inderogabili.
Sono inderogabili, in primis, i diritti del lavoratore
tutelati dalla Costituzione (ferie, retribuzione) e i
diritti della persona connessi all’attività lavorativa
(salute, libertà di espressione ecc…).
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Indisponibilità dei diritti
 In merito ai diritti indisponibili questi sono
anche quelli di terzi, ad esempio in ambito di
lavoro quelli di Inps e Fisco, oppure quelli non
ancora maturati nel patrimonio del lavoratore,
come il Tfr ancora da maturare;
 ciò non toglie, che il lavoratore in una
transazione possa rinunciare ad un diritto già
maturato;
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Diritti disponibili e inderogabili
del lavoratore
a) I trattamenti economici derivanti da pattuizioni
individuali e non quelli derivanti dalla contrattazione
collettiva;
b) Il periodo di preavviso;
c) Le dimissioni e la risoluzione consensuale;
d) La somma corrisposta a titolo di accettazione del
provvedimento di risoluzione del rapporto;
e) Il c.d. diritto di precedenza nelle assunzioni,
riassunzioni e trasformazioni del rapporto di lavoro.
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Diritti del lavoratore
inderogabili
 Sarebbe nulla la conciliazione che vertesse su:
1) Il diritto al riposo giornaliero,
2) Il diritto al riposo settimanale;
3) Il diritto alla ferie;
4) Il diritto al versamento dei contributi
previdenziali.
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Prescrizione e privilegio
 I crediti di lavoro sono soggetti alla
prescrizione decennale ex art. 2939 c.c.;
 Art. 2741 c.c. par condicio creditoris, ma le
retribuzioni dei lavoratori subordinati sono
assistite da privilegio ex art. 2751 bis;
 La Corte di Cassazione ha stabilito che
entrambi gli articoli sono tassativi e quindi non
derogabili e non suscettibili di interpretazione
analogica.
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Riconducibilità della transazione
novativa alla transazione oggettiva
 È improbabile ipotizzare la novazione oggettiva – che costituisce
un contratto tipico - ex art. 1230 c.c. all’interno del rapporto di
lavoro: si può parlare di un accordo ATIPICO o IMPROPRIO con
cui le parti sciolgono un rapporto per costituirne uno nuovo.
 La novazione oggettiva (sostituzione obbligazione originaria con
nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso) nel rapporto di
lavoro è stata anche qualificata come una datio in solutum:
anche questa rappresenterebbe una forzatura interpretativa
dell’istituto, che è contratto tipico con causa propria.
 La giurisprudenza riconosce invece una novazione oggettiva, non
badando al nomen iuris, quanto alla volontà delle parti.
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Novazione espressa, novazione
tacita e animus novandi
 La volontà delle parti di novare l’obbligazione
preesistente può essere valida anche se espressa
per fatti concludenti (se c’è l’animus, la n. è tacita).
 L’aliquid novi, quando attiene all’oggetto qualifica
la novazione come “reale”; se, invece, attiene al
titolo della nuova obbligazione,
si parla di
novazione “causale”.
 Secondo una parte della dottrina, la novazione
richiede anche una causa novandi, ovvero un
interesse comune delle parti all’effetto novativo.
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Patologia della novazione nelle
obbligazioni
 Art. 1234: la novazione è inefficace (senza effetto), se
non esisteva l’obbligazione originaria;
 L’obbligazione è inesistente anche quando sia estinta
prima della novazione o dopo, ma con effetto
retroattivo. È, invece, valida, se le parti pur avendo
concluso un contratto nullo, se ne ravvedano;
 Se l’obbligazione originaria è prescritta, la dottrina
prevalente ammette la validità della novazione; lo
stesso vale per l’obbligazione futura, per cui gli effetti
della novazione si producono solo quando viene ad
esistere.
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Quietanze e dichiarazioni
liberatorie
 Si tratta di attestazioni sottoscritte dal lavoratore a
fine rapporto, in cui egli attesta di aver ricevuto le
somme pattuite, di aver usufruito delle ferie, ecc. e
di non avere null’altro a pretendere;
 Tali dichiarazioni producono un effetto certificativo,
con valore di confessione;
 Queste sono comunque qualificabili solo come
dichiarazioni di scienza, e non transazioni, e
consentono al dichiarante di agire in giudizio per il
riconoscimento dei suoi diritti.
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Caratteristiche e tutele
 La transazione non richiede particolari oneri di forma,
tuttavia la forma scritta è richiesta ad probationem e non
ad substantiam (peraltro potrebbe essere desunta anche da
semplice quietanza liberatoria se da tale documento si può
chgiaramente evincere la volontà conciliativa delle parti);
 L’oggetto della transazione (art.1346 c.c.) deve essere
possibile, lecito, determinato o determinabile;
 Nel diritto del lavoro, vista la debolezza del lavoratore,
l’art.2113 prevede che quelle aventi ad oggetto diritti
derivanti da norme inderogabili di legge o di CCNL sono
affette da invalidità;
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Tempistica per l’invalidità e
sanatoria
 Deve essere fatta valere entro 6 mesi dalla data
di cessazione del rapporto se posta in essere in
corso di svolgimento del rapporto stesso;
 Deve essere fatta valere nei 6 mesi dalla data
della transazione stessa se è intervenuta dopo la
cessazione del rapporto;
 Decorso il termine dei 6 mesi, gli atti diventano
inoppugnabili e l’invalidità è definitivamente
sanata.
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Casi sottratti a impugnazione
 L’art.2113, comma 4, nella formulazione
innovata dalla Legge 183/2010 (tralasciando la
fattispecie della conciliazione monocratica),
prevede che siano sottratti al regime di
impugnativa giudiziale o stragiudiziale tutti gli
atti che si realizzano in contesti c.d. protetti, atti
a garantire l’assenza dello stato di “soggezione”
del lavoratore nei confronti del datore di lavoro
(conciliazioni ex art. 185, 410, 411, 412 ter e
412 quater cpc).
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Sedi protette
 Sede giudiziale (davanti al Giudice ex art.185 cpc il quale tenta
la conciliazione e formula la proposta ex 420, comma 1, cpc);
 Sede amministrativa (avanti alla DTL ex art.410 e 411 cpc);
 Sede sindacale in presenza delle parti e/o con procedure
previste da CCNL (con OOSS e Rapp.ze datoriali e lavoratori
ex art.411, comma 3 e 412 ter cpc);
 Sede arbitrale (avanti a collegio di conciliazione e arbitrato ex
art.412 quater cpc);
 Sede certificativa (avanti a commissioni di certificazione ex
art.76 Dlgs 276/2003 – art.410 cpc e art.31, c. 13, legge
183/2010).
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Nuova procedura di
negoziazione assistita
 L’art.7 del D.L. 132/2014 modifica l’art. 2113 e
prevede l’inoppugnabilità di rinunce e transazioni sui
diritti del lavoratore concluse al termine della nuova
procedura, in alternativa alla convalida presso una
“sede protetta”;
 La procedura, a cui le parti sono libere di aderire, può
concludersi positivamente e con la stessa efficacia
delle conciliazioni convalidate in sede protetta o
negativamente, con la possibilità di rivolgersi al
giudice.
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(Segue)
 L’accordo impegna le parti (con l'assistenza dei rispettivi
legali) a cooperare in buona fede e con lealtà per
risolvere in via amichevole la controversia;
 La convenzione deve precisare il termine concordato
dalle parti per l'espletamento della procedura;
 Il termine non deve essere inferiore a un mese; l’oggetto
non deve riguardare diritti indisponibili;
 La convenzione è redatta, a pena di nullità, in forma
scritta e conclusa, per l’appunto, con l’assistenza di un
avvocato, che certifica l’autografia delle sottoscrizioni.
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Negoziazione assistita: esclusa
la materia di lavoro ?!
 La Commissione Giustizia del Senato ha eliminato dal testo la
"conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro" in
accoglimento agli emendamenti presentati perché la tutela dei diritti
indisponibili non può che essere affidata a chi detiene la terzietà.
 Le Commissioni di Certificazione, Conciliazione e Arbitrato costituite
presso i Consigli Provinciali dei CdL e in sede universitaria hanno
tutte le caratteristiche per garantire questa tutela ed questo è
quanto è stato rappresentato, sia in sede governativa che
parlamentare.
 Rinunzie e transazioni in materia di lavoro sono una materia
estremamente delicata". Dopo l'approvazione con modifiche al
Senato, il D.L. proseguirà il suo iter alla Camera, dove si auspica non
ci siano modifiche sostanziali alle novità introdotte.
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Profili fiscali delle transazioni
di lavoro



Quadro normativo di riferimento:
Artt. 6, 17, 19, 49 e 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (“TUIR”)
approvato con il DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (così come modificato dagli
artt. 1 e 2 del D.Lgs. 12/12/2003 n. 344).
Artt. 49 e 51 (già artt. 46 e 48) TUIR: redditi di lavoro dipendente quelli
che “derivano” dal rapporto di lavoro (art. 49) “costituito da tutte le somme
e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta,
anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”
(art. 51)
Art. 17 (già art. 16) TUIR: modalità della tassazione delle somme percepite
dal lavoratore, distinguendo tra transazione “relativa alla risoluzione del
rapporto di lavoro” (lett. a) e transazione intervenuta nel corso di tale
rapporto (lett. b), prevedendo solo nel primo caso l’assoggettamento a
tassazione separata.
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(Segue)
Art. 17 (già art. 16) Lett. a) TUIR: transazioni relative alla risoluzione del
rapporto di lavoro subordinato: tassazione separata tassazione separata c. 1,
Lett. a): “L’imposta si applica separatamente al TFR di cui all'articolo 2120
c.c. e indennità equipollenti, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro
dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1
dell'art. 50, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 c.c.; altre indennità e
somme percepite una tantum in dipendenza della cessazione dei predetti
rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla
capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non
concorrenza (art. 2125c.c.), nonché le somme e i valori comunque percepiti,
al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel
contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità
giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro” fino
ad euro 1.000.000 un tetto di Euro 1.000.000 un tetto di Euro 1.000.000
(art. 24, comma 31, L 214/11 Cfr. Circ. Ag. Entrate 28/02/2012 n.
2012/25122)
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
(Segue)
 Art. 17 (già art. 16) Lett. b) Lett. b) Lett. b) TUIR transazioni
intervenute nel corso del rapporto di lavoro subordinato:
tassazione ordinaria si ricava per esclusione da:
 Comma 1, Lett. b): “L’imposta si applica separatamente ad
emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili
ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti
collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per
altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i
compensi e le indennità di cui a comma 1 dell'art. 50 e al comma
2 dell'art. 49”.
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(Segue)
 Art. 17 (già art. 16) Lett. b) TUIR: tassazione
separata solo per alcune delle somme
percepite nel corso del rapporto:
 Con aliquota corrispondente alla metà del reddito
complessivo netto del biennio anteriore all’anno di
percezione (art. 21, comma primo, TUIR);
 Il datore di lavoro opera la ritenuta IRPEF per
l’intero ex art. 23 DPR 600/73.
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(Segue)
 Art. 17 (già art. 16) Lett. a) TUIR: transazioni relative
alla risoluzione del rapporto di lavoro subordinato:
tassazione separata
 Aliquota: la stessa del TFR ma provvisoria;
 Come per il TFR, gli Uffici Finanziari determinano
l’imposta definitiva (in aumento o in riduzione) entro il 31
dicembre del quarto anno successivo a quella di
presentazione della dichiarazione del datore di lavoro
(mod. 770), in base all’ aliquota media di tassazione
IRPEF del lavoratore degli anni precedenti a quella della
cessazione del rapporto di lavoro.
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(Segue)
 Art. 17 (già art. 16) Lett. c) TUIR: transazioni relative alla
risoluzione dei rapporti di co.co.co e co.co.pro:
tassazione separata
 C. 1, Lett. c): “L’imposta si applica separatamente (…) ad indennità
percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, di cui al comma 2 dell'art. 53, se il diritto
all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del
rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque
percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo
risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di
provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relative alla
risoluzione dei rapporti di co.co.co” fino ad Euro 1.000.000 (art. 24,
c. 31, L 214/11 Cfr. Circ. Ag. Entrate 28/02/2012 n. 2012/25122).
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(Segue)
 Art. 17 (già art. 16) Lett. c) TUIR: transazioni
relative alla risoluzione dei rapporti di co.co.co e
co.co.pro:
 Tassazione separata con aliquota corrispondente
alla metà del reddito complessivo netto del
biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto
alla percezione (art. 21,comma primo, TUIR);
 Il Committente opera una ritenuta IRPEF del
20% ex art. 24 DPR 600/73.
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(Segue)
Art. 17 (già art. 16) lett. c) TUIR: Tassazione separata
Comma 1, Lett. c): tassazione separata per le somme corrisposte
nell’ambito di transazioni relative alla risoluzione dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa
Esempi:
 si, transazione relativa alla rivendicazione della natura subordinata del
rapporto da parte del co.co.pro. o del co.co.co,
 no, nel caso di rivendicazione della natura subordinata del rapporto da
parte dell’autonomo tout court (RA 20% ex art. 24 DPR 600/73,
tassazione ordinaria e reddito di lavoro autonomo);
 no, nel caso di rivendicazione da parte di un terzo (somministrato,
subagente etc. ) con cui non è intercorso alcun rapporto (RA del 20% ex
art. 25 DPR 600/73, tassazione ordinaria e reddito diverso per obbligazioni
di fare e non fare)


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(Segue)
 Art. 17 (già art. 16) TUIR: Tassazione separata
 Risoluzione
Direzione
Centrale
Normativa
e
Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate n 135/E del
28/5/09 Art. 17, lett. a) TUIR non è applicabile alle
somme corrisposte dal cedente al lavoratore a titolo
transattivo a fronte della rinunzia al vincolo di
solidarietà di cui all’art. 2112, secondo comma, c.c.
non essendo configurabile una transazione “relativa
alla risoluzione del rapporto di lavoro” per effetto
della continuazione ex lege del rapporto di lavoro in
capo al cessionario dell’azienda
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Risarcimento danni
 Art. 6 TUIR
1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi
fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d)
redditi di lavoro autonomo; e) redditi d'impresa; f) redditi diversi.
2. I proventi conseguiti in sostituzione dei suindicati redditi, anche per
effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite,
anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni
consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da
invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa
categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli
interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della
stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi
sono maturati.
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Tassazione risarcimento
Art. 6 TUIR:
 Esclude in via generale dalla nozione di reddito “il
risarcimento del danno per la parte destinata a
reintegrare il patrimonio del percettore per le perdite
subite e per le spese sostenute” (danno emergente)
mentre “assoggetta ad imposta sul reddito delle persone
fisiche gli indennizzi risarcitori del lucro cessante in
quanto emolumenti sostitutivi di un reddito che il
danneggiato non ha potuto conseguire per effetto
dell’evento lesivo” (lucro cessante) con l’unica eccezione
dei danni dipendenti da invalidità permanente o morte.
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Tipologia provento
Art. 6, secondo comma, TUIR:
 I proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità
conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella
perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria
di quelli sostituiti o perduti; le somme percepite dal
contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a
imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino
destinate a reintegrare un danno concretatosi nella
mancata percezione di redditi, mentre non costituisce
reddito imponibile (…) ogni risarcimento inteso a riparare
un pregiudizio di natura diversa” (Cass. n. 12789/03).
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Danno emergente
Art. 6, secondo comma, TUIR:
 Non costituiscono reddito imponibile le somme corrisposte a titolo di
risarcimento di un danno emergente, ad esempio:
- a titolo di risarcimento dei danni alla salute, all’immagine o danni
esistenziali sofferti a causa di infortuni sul lavoro o
demansionamento (Cass. n. 30433/08);
- erogazioni del datore di lavoro dirette ad integrare perdite
patrimoniali del lavoratore derivanti dallo svolgimento dell’attività
lavorativa (es. somme corrisposte al dirigente per mantenerlo
indenne dalla responsabilità nei confronti dei terzi per atti o fatti
compiuti nell’interesse del datore di lavoro nello svolgimento delle
mansioni affidategli); tali somme che vanno a risarcire un danno
emergente e non la perdita di un reddito.
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Tassazione
 Art. 17 lett. a) e lett. c) TUIR:
“anche se a titolo risarcitorio” disciplina le modalità del
prelievo fiscale e non può farsi discendere da tale
norma una (inammissibile) deroga all’art. 53 Cost. ed
all’art. 6, secondo comma, TUIR, con conseguente
assoggettamento ad IRPEF (ancorché a tassazione
separata) delle somme che costituiscono risarcimento
del danno emergente, per il solo fatto di essere
erogate nell’ambito di transazioni relative alla
risoluzione del rapporto di lavoro subordinato.
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Danno all’immagine e perdita
di chance
Art. 6, secondo comma, TUIR:
 Somme corrisposte a titolo di risarcimento del
danno all’immagine e perdita di chance:
 - cfr. Agenzia Entrate Risoluzione n° 106/E
del 22/04/2009 e n° 356 del 07/12/2007
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Problematiche
Art. 17 lett. a) e lett. c) TUIR:
Art. 32, primo comma, D.L. n. 41/95, conv. in L. 22/03/95 n.
85, con cui era stata introdotta l’attuale formulazione dell’art.
17, lett. a) TUIR non ha apportato alcuna innovazione ai
principi sanciti dall’art. 6, secondo comma, TUIR in materia di
esclusione dalla nozione di reddito delle somme corrisposte a
titolo di risarcimento del danno emergente, essendosi tale
norma limitata a prevedere una particolare modalità di
tassazione (separata) solo per quelle somme che
costituiscono reddito imponibile secondo i principi generali
(Corte Cost., ord. n. 292 del 7/7/05).
06/03/2015
Movimento Forense Roma
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Ritenuta d’acconto
IMPORTANTE:
 E’ consigliabile astenersi dall’effettuare la ritenuta
d’acconto prevista dagli artt. 23 e 24 del DPR 600/73
solo se sussistono solidi elementi probatori idonei a
dimostrare l’esistenza di un danno emergente (es.,
certificazione medica, meglio se proveniente da strutture
sanitarie pubbliche; ricevute comprovanti l’acquisto dei
farmaci prescritti al lavoratore; documentazione
attestante il demansionamento o la diffusione di notizie
lesive dell’immagine professionale del lavoratore, etc).
06/03/2015
Movimento Forense Roma
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Onere della prova
IMPORTANTE:
 L’onere della prova grava sul contribuente (Cass. S.U. n. 6572/06)
ALTRIMENTI:
 Alle somme corrisposte al lavoratore nell’ambito di una transazione
“deve essere presuntivamente attribuita, al di là delle qualificazioni
formalmente adottate dalle parti, la natura di ristoro della perdita di
retribuzioni che la prosecuzione del rapporto avrebbe implicato,
quindi il risarcimento di un danno qualificabile come lucro cessante
(…) di guisa che alla distinta causale del relativo esborso deve
corrispondere un’adeguata prova il cui onere spetta al
contribuente” (Cass. n. 360/09).
06/03/2015
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Obbligazione tributaria
sostituito
IMPORTANTE:
 L’obbligo tributario grava in ultima analisi sul
“sostituito” e, cioè, sul lavoratore, il quale è
comunque tenuto ad adempiervi presentando
una dichiarazione fedele (Cass. n. 8316/09)
06/03/2015
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Obbligazione tributaria del
sostituto
Questione:
 Assoggettamento a tassazione - con le modalità
previste dall’art. 17, lett. a) e c) TUIR - e conseguente
obbligo del datore di lavoro dell’effettuazione della
ritenuta ai sensi dell’art. 23 del DPR 600/73 è
applicabile solo alle transazioni proprie (il negozio
transattivo si limita a modificare il rapporto
controverso) o anche alle transazioni novative (le parti
sostituiscono al rapporto sottostante un diverso
rapporto giuridico)?
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Determinazione carattere
novativo
SOLUZIONE:
 Accertare se le parti, nel comporre l’originale rapporto litigioso, abbiano
inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto giuridico
diretto a costituire, in luogo di quello precedente, nuove ed autonome
situazioni che costituiscono fonte autonoma dell’obbligazione (Cass.
1317/2006 e Cass. 20145/10);
 N.B.: tale accertamento va operato sulla base di elementi interpretativi
desunti dalla volontà delle parti e dal tenore letterario delle clausole
contrattuali;
 Esempio: domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni per
omissione contributiva ex art. 2116, secondo comma c.c., e transazione
con cui il datore di lavoro si obbligava a costituire una rendita vitalizia
“con connotati quantitativi e normativi diversi dal trattamento che
sarebbe spettato” (Cass. 13717/2006)
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Ritenuta su transazione
novativa
Soluzione Questione controversa:
 Transazioni novative e assoggettamento a tassazione
- con le modalità previste dall’art. 17, lett. a) e c)
TUIR - e conseguente obbligo del datore di lavoro
dell’effettuazione della ritenuta ai sensi dell’art. 23
del DPR 600/73?
 SI: nozione reddito lavoro dipendente ex art. 49 e 51
TUIR (“in relazione al rapporto di lavoro”;
- Dato testuale art. 17 lett. a) e c) TUIR “a titolo
transattivo” senza distinzione alcuna
06/03/2015
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I redditi diversi
INTERVENTO DEL LEGISLATORE PER REDDITI
DIVERSI
 Art. 36, comma 24, del DL 4 luglio 2006 n. 223,
(convertito, con modificazioni nella L. 4 agosto 2006
n. 248), che ha modificato l’art. 25 DPR 600/73,
stabilendo che: i soggetti che corrispondo compensi
comunque denominati per l’assunzione di “obblighi di
fare, non fare o permettere devono operare una
ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto
sull’imposta per le persone fisiche”.
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Patto di netto
QUESTIONE:
 Legittimità di pattuizioni transattive che prevedano il pagamento di
un determinato importo al netto delle ritenute fiscali di legge (Trib.
Latina 31/3/00 e Trib. Pordenone 19/6/2003): la clausola di un
accordo transattivo che preveda il pagamento a favore del
lavoratore di una certa somma al netto dell’imposta da versare
all’erario sarebbe affetta da nullità per contrasto con la norma
imperativa di legge (art. 23, comma primo, D.P.R. 600/73) che
impone al sostituto di imposta l’obbligo di rivalsa nei confronti del
sostituito, con la conseguenza che il datore di lavoro sarebbe
comunque tenuto ad operare la ritenuta sulla somma erogata al
lavoratore, ancorché la corresponsione di tale somma sia stata
pattuita al netto in sede di conciliazione giudiziale.
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Dal lordo al netto
QUESTIONE:
 Legittimità di pattuizioni transattive che prevedano il pagamento di
un determinato importo al netto delle ritenute fiscali di legge;
 Il datore di lavoro, quale sostituto di imposta, può operare la
ritenuta prelevandola direttamente dall’importo corrisposto al
dipendente ovvero, se corrisponde al lavoratore la somma indicata
nell’accordo transattivo, versando autonomamente all’erario
quanto dovuto a titolo di acconto e rivalendosi poi nei confronti del
lavoratore medesimo secondo quanto previsto dall’art. 23, primo
comma, D.P.R. 600/73 (Cass. n. 6910/04);
 Cass. 6407/1983: la determinazione delle somme spettanti va
effettuata, in sede di cognizione, al lordo, in sede di liquidazione al
netto delle ritenute alla fonte, per le quali è nullo il patto contrario.
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Controversie tra sostituto e
sostituito
 Precedente orientamento, Cass. S.U. n. 745/03:
• giurisdizione Commissione Tributaria se relative alla
legittimità delle ritenute operate dal datore di lavoro;
• giurisdizione del giudice del lavoro se relative al corretto
adempimento degli obblighi di pagamento derivanti dalla
transazione medesima.
 Nuovo orientamento, Cass. S.U. n. 8312/10:
• Sempre giurisdizione del giudice del lavoro, trattandosi di
diritto del sostituto nei confronti del sostituito dell’ambito di
un rapporto privatistico cui risulta estraneo il potere
impositivo pubblico.
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Movimento Forense Roma
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Armonizzazione fiscale e
previdenziale
 Art. 12, lett. B) L. 30/4/69, n. 153 come modificato
dall’art. 6 del DLgs. 2 settembre 1997, n. 314;
 A seguito dell’unificazione base imponibile fiscale e
previdenziale (art.6 Dlgs 314/97), ai sensi dell’art. 12
L 153/69, costituiscono redditi ai fini contributivi
quelli che “derivano” dal rapporto di lavoro (artt.. 49
TUIIR) e tale redditto è costituito da “tutte le somme
e i valori in genere” che il lavoratore percepisce a
qualunque titolo “in relazione al rapporto di lavoro”
(la norma cita artt. 49 e 51 TUIR ma non l’art. 6 c.2).
06/03/2015
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Esclusione imponibile
contributi
 Art. 12, lett. b), L. 30/4/69, n. 153 come
modificato dall’artt. 6 del DLgs. 2 settembre
1997, n. 314: “esclusi dalla base imponibile ai fini
contributivi”, tra le altre, “le somme corrisposte in
occasione della cessazione del rapporto di lavoro al
fine di incentivare l’esodo dei lavoratori nonché
quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta
cessazione, fatta salva l’imponibilità dell’indennità
sostitutiva del preavviso”.
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Somme non soggette Inps
 Circolare INPS n. 263 del 24 dicembre 1997
(emanata a seguito delle modifiche apportate
dall’’art. 12, quarto comma, lett. b), L. 153/1969):
esclusione dalla base imponibile ai fini contributivi
è applicabile alle “somme erogate in occasione
della cessazione del rapporto di lavoro in
eccedenza alle normali competenze comunque
spettanti ed aventi lo scopo di indurre il lavoratore
ad anticipare la risoluzione del rapporto di lavoro,
rispetto alla sua naturale scadenza”.
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Esclusioni imponibilità
 Esempio esclusione da base imponibile previdenziale (cfr
Circolare INPS n. Circolare INPS n. 125, 11 maggio 1992):
• indennità pari a 15 mensilità ex art. 18, comma 5, S.L. dovuta
al lavoratore in sostituzione della reintegrazione nel posto di
lavoro;
• indennità spettante al lavoratore ai sensi dell’art. 8 L. 15 luglio
1966 n. 604 in caso di mancata riassunzione del lavoratore
illegittimamente licenziato.
NB: Tali indennità “hanno natura risarcitoria e non rientrano
quindi nell’imponibile contributivo” in quanto “non essendo
ripristinato ‘ex tunc’ il rapporto di lavoro, non sussistono i
connessi obblighi contributivi” .
06/03/2015
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Trattamento fiscale e previdenziale
delle erogazioni economiche
 A norma degli artt. 6 c. 2, 17 c.1 lett.b e 51 del TUIR, è
necessario individuare la natura fiscale (tra imponibilità e
esenzione);
 A norma dell’art.12 della L.153/69 come modificata da
art. 6 Dlgs 314/1997 (armonizzazione delle basi
imponibili) occorre valutare l’aspetto contributivo (tra
imponibilità e esenzione);
 Problema imponibilità fiscale = modalità di tassazione;
 Problema
imponibilità
contributiva
=
modalità
versamento contributi nei limiti prescrizione;
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Relazione tra le due fattispecie
 L’obbligazione contributiva è completamente insensibile agli
effetti della transazione (cfr Inps Circ.16.1.2014 e Cass.Sez Lav.
13.8.2007 n.17670);
 La totale estraneità ed inefficacia della transazione
eventualmente intervenuta fra le parti (Datore e Lavoratore) nei
riguardi degli Istituti di Prev.za e Ass.za si ricollega all’art.2115,
comma 3 c.c. secondo cui è nullo ogni patto diretto ad eludere gli
obblighi relativi alla previdenza e assistenza;
 L’imponibilità contributiva è sempre riferita alle retribuzioni
virtuali (artt. 49 e 51 Tuir) cui l’interessato avrebbe avuto diritto
se non fosse intervenuta la transazione, stante l’indisponibilità e
l’intransigibilità dell’obbligazione contributiva (sottratto alla
disponibilità delle parti).
06/03/2015
Movimento Forense Roma
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Rapporto contributivo
 È negato alla disponibilità delle parti e quindi è
soggetto a contribuzione anche quando i titoli
individuati nell’accordo coprono fattispecie (o periodi)
di rilevanza contributiva;
 Sono soggetti a contributi anche gli accordi che in
genere sono volti, in frode alla legge, a sviare la
pretesa contributiva attribuendo qualificazioni diverse
ai titoli di pagamento rispetto a quelle previste;
 Ciò che è esente o non imponibile a livello fiscale non
è detto che lo sia anche a livello previdenziale;
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Movimento Forense Roma
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La giurisprudenza
 Cass. Sez. lav. N. 6037/2014: l’art.12 L. 153/1969
considera computabili ai fini contributivi le somme
corrisposte non solo “in dipendenza” ma anche “in
relazione” al rapporto di lavoro; le somme percepite dal
lavoratore in seguito a transazione di lavoro, in armonia
con la circ. n. 263/97 dell’Inps, rientrano nell’imponibile
contributivo. Sono escluse da tale computo solamente
fattispecie tassative, non qualificabili dalle parti, ma
determinate dall’art. 6 D.lgs n. 314/1997. La verifica in
tal senso spetta solo al giudice, che riscontri un titolo del
tutto autonomo di tali somme rispetto al rapporto di
lavoro.
06/03/2015
Movimento Forense Roma
60
(Segue)
 L'indagine del giudice sull'imponibilità delle somme non trova
limite nel titolo formale di tali erogazioni e non impedisce
all'Inps di pretendere il pagamento dei contributi;
 Cass., sez. lav., n. 17180/2014 “ la transazione è estranea
al rapporto tra il datore di lavoro e l'Inps, giacché alla base del
credito dell'ente previdenziale deve essere posta la
retribuzione dovuta e non quella corrisposta“; l'autonomia del
rapporto previdenziale rispetto a quello di lavoro ex art. 2094
c.c. rende sussistente l'obbligo contributivo del datore di
lavoro indipendentemente dal fatto che siano stati soddisfatti
gli obblighi retributivi, ovvero che il prestatore abbia rinunziato
ai suoi diritti”
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Movimento Forense Roma
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Somme risarcitorie o
retributive?
 In ogni rapporto giuridico patrimoniale dubbio, almeno
fin quando per mezzo della determinazione della lite, le
pretese devono essere “obiettivizzate” o per intervento
del Giudice ovvero per accordo fra le parti;
 Per stabilire quindi se una somma disposta dal Giudice
quale indennizzo ovvero concordata tra datore di lavoro
e lavoratore a seguito di una transazione (giudiziale o
stragiudiziale) rientra nella retribuzione imponibile dal
punto di vista fiscale e previdenziale occorre verificare se
la stessa è collegata direttamente o indirettamente da
una obbligazione causale al rapporto di lavoro.
06/03/2015
Movimento Forense Roma
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La giurisprudenza (danno
emergente e lucro cessante)
 Danno emergente: perdita economica. È l’interesse
relativo ad un bene non ancora spettante (e non è
tassabile);
 Lucro cessante: mancato guadagno. A norma dell’art.
6, c.2 del TUIR costituiscono redditi della stessa natura
di quelli sostituiti o perduti; sono soggetti a tassazione
(l’art. 17 determina i casi di tassazione separata);
Sent. Cass. N. 6754/2010: le somme corrisposte a
seguito di conciliazione al dipendente tassabili se
costituiscono lucro cessante.
06/03/2015
Movimento Forense Roma
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Somme escluse dalla base
imponibile ai fini contributivi
 Le indennità liquidate dal giudice a titolo di
risarcimento danno in caso di reintegrazione per
licenziamento illegittimo (art. 1, c. 5, l. 108/1990) e
quelle pari a 15 mensilità spettanti al lavoratore in
caso di rinuncia alla reintegrazione (Circ. Inps n.
263/97);
 Le indennità, fino ad un massimo di 14 mensilità,
corrisposte al lavoratore (art. 8, legge 604/1966), nel
caso in cui sia accertato che non ricorrono gli estremi
della giusta causa o del giustificato motivo di
licenziamento (Circolare Inps n. 263/97).
06/03/2015
Movimento Forense Roma
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Danno alla professionalità,
mobbing e danno biologico
 Per la Cassazione il danno alla professionalità non
comporta un pregiudizio unico e immediato, ma un
ridimensionamento della vita professionale e non
necessita di specifica prova in ordine al pregiudizio
economico;
 Dal mobbing derivano danni alla salute psicofisica,
perdita di capacità lavorativa, danni all'immagine. Questi
sono paragonati al c.d. danno biologico. La Corte di
Cassazione (sentt. n. 2311/2007 e n. 2046/2007), ha
affermato la non tassabilità delle somme percepite a
titolo di risarcimento anche in sede transattiva.
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Movimento Forense Roma
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Somme da licenziamento illegittimo
e somme decise dal giudice
 All’erogazione in seguito a cessazione del
rapporto di lavoro si applica la natura di lucro
cessante, e quindi tassabilità, salvo prova
contraria.
 Alle somme decretate dal giudice, al netto delle
spese di giudizio, si applica la tassazione separata
per le retribuzioni arretrate o la tassazione TFR.
La Circ. Inps 263/1997 elenca i casi di esclusione
dalla base imponibile ai fini contributivi
06/03/2015
Movimento Forense Roma
66
Giurisprudenza
 Tribunale di Nocera Inferiore sent. 776/2013:
Elementi costitutivi della transazione sono la volontà di
porre fine a una lite o prevenirne l’insorgenza e la
reciprocità delle concessioni; ogni parte deve subire,
quindi, un sacrificio.
 Cass. Sez. lav. n.8191/2014:
Affinché l’accordo tra le parti sia qualificabile come
transazione, devono sussistere l’aliquid datum, e
l’aliquid retentum, non essendo necessaria l’esistenza di
un equilibrio economico delle concessioni reciproche.
06/03/2015
Movimento Forense Roma
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Assoggettamenti tipici riepilogo
TITOLO
IRPEF
INPS
Risarcimento danni alla saluti da dequalificazione prof. No
No
Risarcimento per perdita di energie psicofisiche
No
No
Risarcimento per perdita di chance per mancata
definizione di assunzione
Si -Redd.
Diversi
No
Sentenza di condanna del datore a pagare mensilità
arretrate
Si-Tass.
separata
Si
Transazioni per differenze retributive nell’anno
Si- Tass.
ordinaria
Si
Buona uscita
Si- T. sep
No
Indennità sostitutiva di preavviso
Si- T. sep
Si
06/03/2015
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Imponibilità delle somme
da transazione
PROVVEDI - RAPPORTO
MENTO
LAVORO
A) risoluzione
SOMME
RICONOSCIUTE
B) costanza di
rapporto
CONTRIBUTI
Separata
(art. 17, lett. b
TUIR)
SI, a meno che
non siano
caduti in
prescrizione
(2)
-a titolo retributivo
(anni precedenti)(1)
-a titolo risarcitorio
(lucro cessante)(3)
SENTENZE
TASSAZIONE
-a titolo retributivo
(anni precedenti)(1)
-a titolo risarcitorio
(lucro cessante) (3)
06/03/2015
Movimento Forense Roma
69
(Segue)
PROVVEDI MENTO
TRANSAZIONI
RAPPORTO
LAVORO
SOMME
RICONOSCIUTE
SOMME
RICONOSCIUTE
CONTRIBUTI
A)
risoluzione
-a titolo retributivo
(anni precedenti)(1)
Separata (art. 17,
lett. a TUIR)
SI (2)
-a titolo incentivo
all’esodo
(per esodo
incentivato
tassazione = TFR)
NO (4)
-a titolo transattivo
semplice (lucro
cessante)(3)
-a titolo transattivo
generale novativo
(lucro cessante) (3)
06/03/2015
Se la transazione
ha il solo scopo di
prevenire una lite,
senza legami col
precedente
rapporto di lavoro:
ritenuta d’acconto
20%
SI (2)
NO
70
(Segue)
PROVVEDI MENTO
RAPPORTO SOMME
LAVORO
RICONOSCIUTE
TRANSAZIONI B) In
costanza di
rapporto
06/03/2015
-a titolo retributivo
(anni precedenti)
-a titolo transattivo
semplice (lucro
cessante)
-a titolo transattivo
generale e novativo
(lucro cessante)(3)
SOMME
RICONOSCIUTE
CONTRIBU TI
Per rinuncia a
diritti: tass. Ord.(5)
Su somma erogata
alla cessazione:
tass. sep. (6 e 7)
SI
Ordinaria: somme
legate al rapporto
di lavoro e,
pertanto, non si
applica la ritenuta
d’acconto)
Movimento Forense Roma
(2)
NO
SI
(8)
(2 e 7)
71
Note
1) Nel caso di retribuzioni relative allo stesso anno in cui viene
effettuata la transazione, si applicherà la tassazione ordinaria;
2) A meno che non siano caduti in prescrizione (5 anni, 10 se
denuncia del lavoratore all’Inps);
3) Se il risarcimento è per danno emergente, i relativi importi non sono
soggetti né a tassazione, né a contribuzione. Occorre, però, che
sussista una prova tangibile della presenza dell’effettivo danno
subito;
4) Se l’esodo fa parte di una policy aziendale rivolta a più lavoratori, le
somme non sono soggette a contribuzione. Se è frutto di un
accordo con un unico lavoratore, l’importo è soggetto (Cass.
9/5/2002 n. 6663);
06/03/2015
Movimento Forense Roma
72
Note
5) Il Min.delle Finanze nella Circ. n. 326/E/1997 ha stabilito che
le somme erogate a seguito di transazioni, anche se novative,
sono comunque riconducibili al rapporto di lavoro e sono
tassabili come lo stesso.
6) Ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del TUIR che prevede
espressamente l’applicazione di tale modalità impositiva in
relazione alle somme e valori percepiti a seguito di transazioni
relative alla risoluzione del rapporto di lavoro.
7)La distinzione tra questi ultimi 2 casi costituisce precauzione
per prevenire eventuali problemi con l’INPS.
8) Cfr. nota sopra
06/03/2015
Movimento Forense Roma
73
JOBS ACT – NOVITA’
Conciliazione volontaria (articolo 6 schema di
Dlgs attuativo della legge 183/2014)
 Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti
introduce, in caso di licenziamento, un nuovo tentativo di
conciliazione questa volta facoltativo.
 Infatti, «l’offerta di conciliazione» prevista nel decreto sul
contratto a tutele crescenti statuisce che il datore di lavoro
potrà offrire al lavoratore, con assegno circolare, un
importo esente da tasse e contributi, di ammontare pari a
una mensilità per ogni anno di servizio (mensilità
considerata sulla base della retribuzione di riferimento per
il calcolo del trattamento di fine rapporto), in misura non
inferiore a due e non superiore a 18 mensilità.
06/03/2015
Movimento Forense Roma
74
Segue…..
JOBS ACT
Conciliazione volontaria


06/03/2015
L’accettazione dell’assegno – in una delle sedi “protette” previste
dall’articolo 2113, comma 4 del Codice civile o presso una delle sedi
delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro – comporterà
l’estinzione del rapporto dalla data di cessazione e la rinuncia
all’impugnazione del licenziamento, anche nel caso in cui questa sia già
stata proposta dal lavoratore.
L’offerta di conciliazione potrà concretizzarsi, da parte del datore di
lavoro, entro 60 giorni dal licenziamento, decorso il quale sarà sempre
possibile conciliare, con la differenza che la somma non godrà più della
totale esenzione fiscale, oltre che contributiva prevista dalla suddetta
norma. La modalità di questo tipo di conciliazione non passa certo
inosservata ma, nell’ottica della deflazione del contenzioso in materia di
lavoro, costituisce sicuramente una novità di rilievo.
Movimento Forense Roma
75
Segue…..
JOBS ACT
Conciliazione volontaria



06/03/2015
La totale esenzione fiscale, oltre che contributiva, della indennità prevista, incentiva il
datore di lavoro ad attivarsi per conciliare la lite, anche solo eventuale, che potrebbe
sorgere considerando la lentezza delle decisioni dei tribunali e l’incertezza che affligge il
datore di lavoro (come il lavoratore) nell’attesa di una decisione definitiva.
Importante novità è la predeterminazione per legge dell’importo, calcolato sulla base di un
criterio ben definito, vincolato all’anzianità di servizio e compreso tra un minimo di due e un
massimo di 18 mensilità.
In particolare, al lavoratore potrà essere offerta una indennità compresa tra 2 e 18
mensilità affinché rinunci all’impugnazione del licenziamento, con il rischio che, banco
iudicis, la somma eccedente rispetto al criterio di quantificazione predisposto (una mensilità
per ogni anno di servizio) segua la tassazione ordinaria.
E pertanto, da un lato la totale esenzione fiscale e contributiva, dall’altro il pagamento di
una somma immediata direttamente fruibile da parte del lavoratore potranno concretizzare
la possibilità di una riduzione del contenzioso in materia di lavoro, tenendo conto che
l’indennità prevista coprirà unicamente l’impugnazione del licenziamento; ciò significa che
resterà fuori ogni altra pretesa del lavoratore derivante dal rapporto di lavoro (differenze
retributive, Tfr, superiore inquadramento, eccetera) che il lavoratore potrà sempre far
valere in giudizio.
Movimento Forense Roma
76
Segue…..
JOBS ACT
Conciliazione volontaria
 Sempre in sede di conciliazione, la norma prevede espressamente
che eventuali ulteriori somme pattuite per comporre ogni altra
pretesa che potrà derivare dal rapporto o dai rapporti di lavoro
intercorsi non sarà soggetta alla esenzione fiscale prevista ma
seguirà il regime fiscale ordinario. Ebbene, si incentiva
esclusivamente la rinuncia all’impugnazione del licenziamento.
 Infine, per permettere il monitoraggio di questa modalità di
conciliazione, la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro
dovrà essere integrata da una ulteriore comunicazione riguardante
l’avvenuta conciliazione, la cui omissione comporterà una sanzione.
Tramite questo sistema, sarà certamente assicurato il monitoraggio
dell’istituto a danno però di un appesantimento della burocrazia
collegata alla cessazione del rapporto di lavoro.
06/03/2015
Movimento Forense Roma
77
LA BUSSOLA
Le caratteristiche delle tre tipologie
di conciliazione
AMBITO DI
APPLICAZIONE
06/03/2015
RIFORMA
FORNERO
COLLEGATO
LAVORO
JOBS ACT
Conciliazione
obbligatoria in Dtl
(art. 7 l. 604/1966,
come modificato dalla
legge 92/2012)
Conciliazione
facoltativa per le
liti di lavoro
(articolo 30 legge
183/2010)
Conciliazione
volontaria (articolo
6 schema di Dlgs
attuativo della
legge 183/2014)
Licenziamento per
giustificato motivo di
lavoratori assunti
prima dell’entrata in
vigore del Jobs act,
aziende con più di 15
dipendenti
Qualsiasi
controversia
di lavoro
Licenziamento per
qualsiasi motivo di
lavoratori assunti
dopo il Jobs Act, a
prescindere dal n.
di dipendenti
Movimento Forense Roma
78
(Segue)
SEDE DI
SVOLGIMENTO
AVVIO DELLA
PROCEDURA
POSSIBILE
ESITO
06/03/2015
Direzione
territoriale
del lavoro
Direzione
territoriale del
lavoro o sedi
previste dai Ccnl
Dtl, commissioni
sindacali, enti di
certificazione
Il datore che
intende licenziare è
obbligato a chiedere
preventivamente
l’attivazione
della procedura
Una delle parti della
lite ha facoltà di
chiedere lo
svolgimento
del tentativo di
conciliazione
Il datore di per
evitare la causa può
offrire formalmente
dopo il
licenziamento
una somma al
licenziato
Accordo tra le parti
o licenziamento
Accordo o
prosecuzione della
lite, in giudizio o in
sede arbitrale
Accettazione (con
decadenza dal
diritto a fare causa)
o rifiuto
ODCEC ROMA
79
(Segue)
RIFORMA FORNERO
INCENTIVI
In caso di risoluzione
ECONOMICI consensuale del
rapporto spetta
comunque l’Aspi.
Eventuali incentivi
all’esodo sono esenti
da contributi e soggetti
a tassazione separata
06/03/2015
COLLEGATO
LAVORO
Non ci sono
incentivi
economici
specifici
Movimento Forense Roma
JOBS ACT
Le somme pagate
(1 mese per anno
di lavoro, da un
minimo di 2 sino a
un massimo di 18,
con importi ridotti
per le piccole
imprese) sono
esenti da contributi
e tasse
80
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