Empoli
20 FEBBRAIO 2015
1) Legge stabilità 2015: nuovi
forfettari, modifiche all’Irap,
nuova rivalutazione partecipazioni
2) Il decreto Semplificazioni nei
riflessi sulla fiscalità diretta
3) Nuovi OIC e riflessi sulla fiscalità
diretta
pag.
Nuovo Regime Forfetario
NUOVO SCENARIO 2015
Regimi sostituiti
salvo clausola di
salvaguardia
Nuovo regime
forfetario
→
(anche soggetti già in
attività)
Possibilità di
passaggio al nuovo
regime forfetario
Possibile
permanenza
fino a
naturale
scadenza
Regime di vantaggio
Nuove iniziative
produttive
→
Regime contabile
agevolato per
fuoriusciti dai minimi
pag.
Nuovo Regime Forfetario
CRITERI DI ACCESSO
Contribuenti già in attività al 01/01/2015
Hanno tutti i
requisiti?
Sono in
automatico
nel regime
forfetario
Ricognizione su
anno 2014
Se sono vecchi minimi
possono restarci
Possono
optare per
ordinario
Opzione irrevocabile per 3 anni.
Poi si estende di anno in anno
Contribuenti che avviano NUOVA ATTIVITA’
Comunicano di presumere di possedere i requisiti
Ingresso nel regime: adempimenti
• Soggetti già in attività
Nuove iniziative art. 13 L.
388/2000 > abrogato
Con requisiti accesso naturale al
regime forfettario. Possibile
opzione per quello ordinario
tramite comportamento
concludente da confermare con
prima dichiarazione successiva
Stesse regole per semplificato
Circ. 7/2008, possibile rettificare
scelta non corretta tramite nota
di variazione , ma occorre non
eseguire liquidazione iva
Ingresso nel regime: adempimenti
• Soggetti già in attività
Superminimo > regime abrogato,
ma possibile adozione fino a
conclusione naturale
Non è chiaro come si debba
comunicare la scelta di
mantenere il superminimo >
modello Unico 2016 ?
Ingresso nel regime: adempimenti
• Soggetti che iniziano attività 2015 e seguenti
Con presunzione di
manifestazione requisiti> regime
forfettario
Requisiti non verificati >
fuoriuscita da anno successivo
Opzione con comportamento
concludente, da comunicare in
modello Inizio attività barrando
opzione per regime di vantaggio
Circ. 7/2008, possibile rettificare
scelta non entro 30 gg, o anche
in seguito ma con sanzione
Ingresso nel regime: adempimenti
• Soggetti che iniziano attività 2015: opzione superminimo >
emendamento:
• 12-bis. In deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 85, lettera c)
della Legge n. 190 del 23/12/2014, sono prorogate le disposizioni
previste dall’art. 1, comma da 96 a 115 e 117, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per i soggetti
che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone
la relativa opzione nel corso dell’anno 2015.
Con presunzione di
manifestazione requisiti> regime
forfettario
Opzione con comportamento
concludente, da comunicare in
modello Inizio attività barrando
opzione per regime di vantaggio
( possibile sovrapposizione con
opzione nuovo forfettario)
pag.
Nuovo Regime Forfetario
CRITERI DI ACCESSO
VERIFICA IN POSITIVO
Applicano il regime forfetario se, al
contempo, nell’anno precedente
VERIFICA IN NEGATIVO
Non possono avvalersi del regime forfetario
1)
2)
3)
4)
Ricavi non superiori a soglia differenziata
Costi lavoro dipendente max 5.000 euro
Beni ammortizzabili costo max 20.000 euro
Redditi impresa / autonomo > dipendente
1) Si avvalgono di regimi speciali IVA o IIDD
2) Sono non residenti (con eccezioni)
3) Effettuano cessioni immobili o mezzi nuovi
in via esclusiva o prevalente
4) Detengono partecipazioni in soggetti
trasparenti
Nuovo Regime Forfetario
Telefisco 2015: per calcolo soglia si
assume lapag.
disciplina anno
precedente
LIMITE DI RICAVI - COMPENSI
LIMITI RICAVI
Attività
Codice attività ATECO
Pluri Attività
Limite Maggiore
Industrie alimentari e delle bevande
Commercio all’ingrosso e al dettaglio
(10 – 11)
45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1
a 47.7) – 47.9
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e
47.81
bevande
Commercio ambulante di altri prodotti
47.82 – 47.89
Costruzioni e attività immobiliari
(41 – 42 – 43) – (68)
Intermediari del commercio
46.1
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
(55 – 56)
Attività professionali, scientifiche, tecniche, (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 –
sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 –
assicurativi
87 – 88)
Altre attività economiche
Non rileva l’adeguamento dei ricavi ai fini degli studi di settore/parametri (periodo precedente l’ingresso)
Limite ricavi
compensi
35.000
40.000
30.000
20.000
15.000
15.000
40.000
15.000
20.000
pag.
Nuovo Regime Forfetario
LAVORO E BENI
COSTO LAVORO MAX 5.000 €
COSTO BENI MAX 20.000 €
PREVALENZA REDDITO
1)
2)
3)
4)
Lavoro accessorio
Lavoro dipendente e assimilato
Utili agli associati di solo lavoro
Lavoro del coniuge, figli e collaboratori
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Al lordo ammortamenti
Leasing: costo del concedente
Locazione, noleggio, comodato: valore normale
Beni promiscui: al 50%
Beni inferiori a 516,46: non rilevano
Beni immobili: non rilevano
1)
Reddito impresa e autonomo > reddito dipendente e
pensione
NON richiesta prevalenza se lavoro dipendente cessato
NON richiesta prevalenza se totale complessivo redditi non
superiore a 20.000 €
2)
3)
pag.
Nuovo Regime Forfetario
REGOLE DI FUORIUSCITA
Anno X
Anno X + 1
Non soddisfo requisiti
Si verifica causa esclusione
ULTIMO ANNO DI
APPLICAZIONE
ESCO DAL REGIME
SEMBRA POTERSI
RIATTIVARE IN
FUTURO
NON PREVISTA FUORIUSCITA IN CORSO D’ANNO PER SUPERAMENTO DI
OLTRE 50% TETTO SOGLIA > CONSEGUENZE
pag.
Nuovo Regime Forfetario
CARATTERISTICHE REGIME FORFETARIO
IMPOSTE DIRETTE
ADDIZIONALI
IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 15%
IRAP
IVA
STUDI SETTORE
PARAMETRI
NON SI APPLICA TRANNE QUANDO SONO DEBITORE
ESCLUSIONE
pag.
Nuovo Regime Forfetario
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
LIMITI RICAVI
Attività
Industrie alimentari e delle bevande
Commercio all’ingrosso e al dettaglio
Codice attività ATECO
(10 – 11)
45 – (da 46.2 a 46.9) –
(da 47.1 a 47.7) – 47.9
Commercio ambulante e di prodotti
47.81
alimentari e bevande
Commercio ambulante di altri prodotti
47.82 – 47.89
Costruzioni e attività immobiliari
(41 – 42 – 43) – (68)
Intermediari del commercio
46.1
Attività dei servizi di alloggio e di
(55 – 56)
ristorazione
Attività professionali, scientifiche, (64 – 65 – 66) – (69 –
tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi 70 – 71 – 72 – 73 – 74
finanziari ed assicurativi
– 75) – (85) – (86 – 87
– 88)
Altre attività economiche
Coefficiente di
redditività
40%
40%
I ricavi o i compensi rilevano se «percepiti»
40%
54%
86%
62%
40%
RICAVI COMPENSI
COEFFICIENTE
REDDITO
CONTRIBUTI
78%
IMPONIBILE
67%
15%
Nuovo Regime Forfetario
pag.
REGIME FORFETARIO PER START UP
SE SODDISFO QUESTE CONDIZIONI
•
•
•
il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni
precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa,
anche in forma associata o familiare
l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo,
mera prosecuzione di altra attività precedentemente
svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo,
escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo
di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte /
professione
se l’attività è il proseguimento di un’attività esercitata
da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi
del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai
limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario
Il reddito è
ridotto di un
terzo, ma quale
calcolo ?
Esempio:
Professionisti
78 : 3 * 2 = 52
Oppure
reddito
forfettario, meno
contributi,
ridotto di un
terzo
pag.
Nuovo Regime Forfetario
IMPRESA FAMILIARE
L’imposta sostitutiva del 15% è
dovuta dal titolare dell’impresa
(anche con riferimento alla quota di
reddito del collaboratore familiare)
Se titolare paga INPS del
collaboratore anche questo importo
si deduce dal reddito
Il reddito derivante dal nuovo regime
rileva ai fini del raggiungimento dei
carichi di famiglia
Limite di € 2.840,51
pag.
Nuovo Regime Forfetario
GESTIONE DELLE PERDITE
IN COSTANZA DI REGIME
ANTE REGIME
SCOMPUTABILI DAL REDDITO
NON SI POSSONO PRODURRE
Il reddito è una percentuale dei ricavi.
Al massimo l’INPS può azzerare il reddito
Sono quelle generate nel regime dei
minimi ovvero quelle ante regime da
impresa individuale o partecipazioni in
società di persone in ordinaria
pag.
Nuovo Regime Forfetario
ALTRE RICADUTE
ADEMPIMENTI
RITENUTE IRPEF
IL
FORFETARIO
•
•
•
Esonero tenuta scritture contabili
Esonero registrazione
SOLO obbligo di conservazione
documenti
Non subisce
alcuna ritenuta
Il committente
comunque presenta il
770
Non opera alcuna
ritenuta
Nuovo Regime Forfetario
pag.
DA ORDINARIO A FORFETARIO E VICEVERSA
REDDITI
IRAP
I componenti positivi e negativi di
reddito rinviati a norma del Tuir
(plusvalenze rateizzate, manutenzioni
eccedenti il 5%, etc.)
Stessa regola
Concorrono alla formazione del reddito
nel periodo d’imposta precedente a
quello di ingresso nel regime forfetario
E le tasse/imposte deducibili
per cassa?
Se si pagano nel periodo
«forfetario» …si perdono!
pag.
Nuovo Regime Forfetario
DA ORDINARIO A FORFETARIO E VICEVERSA
REDDITI/IRAP
REDDITI/IRAP
Ricavi ante regime
Già tassati per competenza
Ricavi di competenza non tassati nel
regime forfetario
Incasso ricavi nel regime forfetario non
rileva
Incasso ricavi nel regime ordinario rileva
Vendita cespiti amm.li
Comprati ante regime
Costo residuo
Plusvalenza
=
Ricavo
meno
Comprati nel regime
Costo d’acquisto
Nuovo Regime Forfetario
pag.
CONSEGUENZE IVA PER IL FORFETARIO (1)
1
NON ESERCITA RIVALSA DA ART. 18 PER LE OPERAZIONI NAZIONALI
2
APPLICANO ART. 41 c.2-bis DL 331/1993 (non sono cessioni intra le vendite di beni poste in
3
APPLICANO ART. 38 c.5, lett. C) DL 331/1993 (no acquisti intra se volume acquisti anno
4
APPLICANO REGOLE ART. 7-ter E SEGUENTI PER LE PRESTAZIONI SERVIZI
5
APPLICANO REGOLE SU IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI (ma non possono
6
NON HANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE
essere da soggetti in regime di franchigia)
precedente e anno corrente non supera 10.000 euro )
acquistare in sospensione con lettera di intento)
Nuovo Regime Forfetario
pag.
CONSEGUENZE IVA PER IL FORFETARIO (2)
7
RESTA OBBLIGO DI CONSERVAZIONE E NUMERAZIONE DEI DOCUMENTI
8
RESTA OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI (REGIME DI FRANCHIGIA +
9
QUANDO SONO DEBITORI DI IMPOSTA APPLICANO IVA (VERSAMENTO 16 MESE SUCC.)
10
BOLLO)
SONO ESONERATI DA:
•
•
•
•
OBBLIGO DI VERSAMENTO IVA (TRANNE SE DEBITORI DI IMPOSTA)
DICHIARAZIONE ANNUALE E COMUNICAZIONE DATI IVA (sino che resta)
PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE POLIVALENTE (spesometro)
PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE BLACK LIST
DEVONO INVECE PRESENTARE MODELLI INTRASTAT
Nuovo Regime Forfetario
pag.
CONSEGUENZE IVA PER IL FORFETARIO (3)
•
RETTIFICA DELLA DETRAZIONE (nella dichiarazione dell’ultimo anno di
applicazione del regime ordinario si restituisce l’IVA non spettante relativa a
beni ammortizzabili e rimanenze)
•
CREDITO IVA DA ULTIMA LIQUIDAZIONE IN ORDINARIO:
- chiedere rimborso
- compensare
•
CHIUSURA DELLE POSTE SOSPESE:
- operazioni in sospensione con Enti pubblici
- operazioni sospese per IVA di cassa
•
RETTIFICA DELLA DETRAZIONE (nella dichiarazione del primo anno di
applicazione del regime ordinario si recupera l’IVA spettante)
DA ORDINARIO A
FORFETARIO
DA FORFETARIO A
ORDINARIO
REGIME
CONTRIBUTIVO
Nuovo Regime
Forfetario
Non si applica il minimale
INPS (artigiani/commercianti)
Opzione
AGEVOLATO
pag.
Circ. INPS del 10.2.2015 : Entro il
28 febbraio per chi è già in
attività, tempestivamente per
chi inizia attività appena ricevuta
delibera di iscrizione alla
gestione previdenziale
Esempio: agente di commercio
Incassi dell’anno: 15.000 (siamo al limite massimo) * 62% = € 9.300
INPS commercianti: = € 9.300 * 22,29% = 2.054
Base imposta sostitutiva: 9.300 -2.054= 7.246
Imposta sostitutiva: 7.246 * 15% = € 1.087
Non si applicano
Agevolazioni giovani < 21 anni
Aliquota al 50% soggetti > 65 anni
LE MODIFICHE ALL’IRAP
pag.
Irap
PRIMO INTERVENTO 2014: D.L. 66/14
RIDUZIONE DEL 10% DELL’ALIQUOTA IRAP GENERALIZZATA
PER TUTTI I SOGGETTI
ABROGATO DA L.S.2015
INTRODUZIONE DI ALIQUOTA «TRANSITORIA» PER
ACCONTI CALCOLATI CON IL METODO PREVISIONALE ( ES.
DAL 3,9% AL 3,75%)
pag.
Irap
PERIODO D’IMPOSTA 2014
LEGGE STABILITA’ 2015 : ALIQUOTA 3,5% ABROGATA
QUINDI SI TORNA ALL’ALIQUOTA DEL 3,9%
ACCONTO
VERSATO CON
ALIQUOTA 3,9%:
SALDO
ORDINARIO
ACCONTO VERSATO CON
ALIQUOTA 3,75%:
SALDO AL 3,9% CON
VERSAMENTO DIFFERENZA
SENZA SANZIONI
pag.
Irap
2014: DEDUZIONI ART. 11
PERSONALE DIPENDENTE
7.500 (anziché 4.600) euro calcolata su base annua per ogni lavoratore
dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentata
a 13.500 (anziché 10.600) “per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli
di età inferiore ai 35 anni”(€ 15.000 e € 21.000 per Mezzogiorno e Abruzzo)
DEDUZIONE FORFETTARIA
8.000 (anziché 7.350) euro se la base imponibile non supera euro 180.759,91
pag.
Irap
2015: LEGGE STABILITA’
1
Nuova deduzione art. 11 comma 4 opties: differenza tra deduzioni di seguito citate e
costo del lavoro dipendente a tempo indeterminato è deducibile
2
Deduzione forfettaria personale dipendente
3
Contributi previdenziali
4
Indennità trasferta settore autotrasporto e deduzione per
personale incrementale
Irap
pag.
RIFLESSI SU DED. ANALITICA IRAP/IRES-IRPEF
Per personale dipendente a tempo indeterminato viene meno debenza Irap
quindi non si ha deduzione analitica
Resta la debenza Irap sul personale dipendente assimilato (es.
compensi amministratori), quindi l’Irap dovuti per questi soggetti sarà
base di computo per deduzione analitica
pag.
Irap
RIMEDIO DELL’ULTIMA ORA
DA QUANDO
SOGGETTI INTERESSATI
CONDIZIONE
CREDITO DI IMPOSTA
•
PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31.12.2014
• COLORO CHE DETERMINANO VALORE P.N. EX ARTT. 5-9 DEL D.LGS. 446/1997
• NON SI AVVALGONO DI LAVORATORI DIPENDENTI
• PARI AL 10% DELL’IMPOSTA LORDA
• DA UTILIZZARE SOLO IN COMPENSAZIONE SU MODELLO F24
• A DECORRERE DALL’ANNO DI PRESENTAZIONE DELLA CORRISPONDENTE
Telefisco 2015 : il credito d’imposta rileva ai fini Ires, mentre ai fini Irap essendo una
sopravvenienza attiva ( in realtà è imputato alla voce E 22 essere escluso da tassazione )
LA RIVALUTAZIONE DI TERRENI
E QUOTE
pag.
La rivalutazione
AMBITO OGGETTIVO
POSSESSO AL 1 GENNAIO 2015
TERRENI:
• agricoli
• edificabili
• lottizzati
PARTECIPAZIONI
NON QUOTATE
pag.
La rivalutazione
AMBITO SOGGETTIVO
TITOLARI DI REDDITI DIVERSI
PERSONE
FISICHE
SOCIETA’
SEMPLICI
ENTI NON
COMMERCIALI
pag. 1
La rivalutazione
PERIZIA DI STIMA
REDATTA E ASSEVERATA ENTRO 30 GIUGNO 2015
TERRENI: ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, ecc.
PARTECIPAZIONI: dottori, ragionieri e periti commercialisti, revisori legali
COSTO
INCREMENTA VALORE DEL
BENE→
se perizia predisposta per conto
del contribuente e spesa
effettivamente sostenuta
DEDOTTO IN 5 ANNI→
se predisposta per conto della
società partecipata
pag.
La rivalutazione
IMPOSTA SOSTITUTIVA
1
PAGAMENTO ENTRO 30 GIUGNO 2015
2
INTEGRALE O PRIMA RATA (SU TRE)
3
PERFEZIONA LA RIVALUTAZIONE
4
ALIQUOTE:
4% (2%*2) PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE
8% (4%*2) PARTECIPAZIONI QUALIFICATE E TERRENI
La rivalutazione
pag.
RIVALUTAZIONE DI BENI GIA’ RIVALUTATI
POSSIBILE SCOMPUTARE L’IMPOSTA GIA’ VERSATA
In ipotesi di rivalutazione al ribasso:
• imposta duplicata→ rimborso
• con pagamento delle rate in corso→ sospensione
LIMITE→ RISOLUZIONE 91/E/2014: il donatario che riceve una
partecipazione non può scomputare l’imposta sostitutiva versata dal
donante
pag.
La rivalutazione
CESSIONE AL RIBASSO
PREZZO < VALORE DI PERIZIA
CIRCOLARE 1/E/2013
PARTECIPAZIONI→ nessuna
problema poiché le minusvalenze
sono indeducibili
TERRENI→ imposte d’atto
dovute sul valore periziato da
indicare nell’atto
pag.
La rivalutazione
UNICO 2016 – ANNO 2015
OBBLIGO
Occorre indicare nei quadri RM e RT:
• valore di perizia
• calcolo dell’imposta sostitutiva
• imposta sostitutiva scomputata
• modalità di versamento
Violazione FORMALE con sanzione da 258 a 2.065 euro
INADEMPIMENTO
Non compromette EFFICACIA della rivalutazione
Studio Notariato 852/14
• Cessioni di quote al nominale > rischio
contestazione specie per società capitalizzate
e per cessioni a non familiari, ma CTR Lazio n.
395 del 13.12.2007 esclude possibilità di
accertamenti sul valore
• Cessioni di quote «piene» > effetto immediato
DECRETO LEGISLATIVO
SEMPLIFICAZIONI
• Reddito da lavoro autonomo > spese
anticipate
• Società in perdita sistemica
• Razionalizzazione opzioni e adempimenti
operazioni straordinarie
• Liquidazioni societarie: estinzione e
responsabilità liquidatore
NOVITA’ PER IMPRESE ED AUTONOMI
SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMICA
ALLUNGATO IL PERIODO DI OSSERVAZIONE DA 3 A 5 ANNI
APPPLICABILE DAL PERIODO DI IMPOSTA IN CORSO ALL’ APPROVAZIONE, ma solo nel caso in cui vi
siano cinque periodi di perdita anteriori al 2014 ( circ. 31/14)
PERIODO DI OSSERVAZIONE
UNICO 2015
Redditi 2014
2009
2010
2011
2012
2013
Restano legittimi accertamenti sul 2012 o 2013
Rilevanza di cause di disapplicazione ( o reddito
positivo) nel 2009/2010
NOVITA’ PER IMPRESE ED AUTONOMI
MANIFESTAZIONE OPZIONI TRASPARENZA, CONSOLIDATO E IRAP
GLI APPOSITI MODELLI SONO SOPPRESSI E SI MANIFESTA IN DICHIARAZIONE
APPPLICABILE DAL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO 31.12.2014 ( ma
problema revoca opzione Irap)
VERSAMENTO IMPOSTE SNC CON OPERAZIONI STRAORDINARIE
Si applica ai casi di: LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE con data effetto
successiva al 13.12.2014 ( circ. 31/14)
Le imposte si pagano al giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di
presentazione della dichiarazione
SCOMPARE ANCHE L’OBBLIGO DI UTILIZZARE IL MODELLO
NUOVO SE GIA’ APPROVATO AL MOMENTO DELLA
TRASMISSIONE
RESTA FERMA PRECEDENTE PROCEDURA PER LIQUIDAZIONE
ISTANTANEA E VENIR MENO PLURALITA’ DEI SOCI
NOVITA’ PER IMPRESE E AUTONOMI
AGENTI E RAPPRESENTANTI
Adempimento di comunicazione di avere diritto alla riduzione della misura della
ritenuta per utilizzo di dipendenti e subagenti si potrà effettuare tramite PEC e sarà
valida sino a revoca ( stesso effetto per quelle già inviate per raccomandata)
VITTO E ALLOGGIO PROFESSIONISTI
Prestazioni alberghiere e ristoranti pagate dal committente non costituiscono reddito
per il professionista
Deve ritenersi che l’inerenza del costo si sposti sul committente ( deducibilità al 100%
secondo circ. 31/14)
Problematica dell’inerenza delle spese di vitto e alloggio, sempre da dimostrare
secondo Circ. 53/08
Applicabilità anche per compensi occasionali relativi a prestazioni non gratuite ( circ.
31/14), mentre per quelle gratuite i costi rimborsati non rilevano ( ris. 49/13)
argomento
Responsabilità di soci e liquidatori
Liquidatori e soci
Liquidatori
1
2
3
Per condurre una
Responsabilità
Responsabilità speciale
liquidazione non in
generale verso i
per i debiti fiscali
bonis (?)
O.I.C. 5 su istanza
creditori non
soddisfatti
(art. 36 - 602/73)
(art. 2495 C.C.)
fallimento
44
argomento
Significato di « colpa»
A
par condicio – rispetto privilegi
B
Prededuzione per i costi di procedura ?
C
Deposito bilancio finale con passivita’ non accollate ne’
estinte ( Trib Catania 9.4.2009)
RESPONSABILITA’ DEI LIQUIDATORI
1° comma
i liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di
pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e
per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i
crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti
di ordine superiore a quelli tributari.
Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di
graduazione dei crediti. ( precedente versione la prova non era posta a carico del liquidatore)
3° comma
NUOVO ART. 36 DPR 602/1973
La disposizione prevede che il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione dai soci o associati,
avuto riguardo al patrimonio della società all’inizio della liquidazione, si presume proporzionalmente
equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria.”
RESPONSABILITA’ ORA ESTESA A QUALSIASI TRIBUTO O SOMMA ISCRIVIBILE A RUOLO !!
Immutato comma 3 per la parte relativa ai soci la cui responsabilità dipende dall’incasso di somme o beni
durante la liquidazione o nei due anni antecedenti la messa in liquidazione, ed è limitata all’entità delle
somme ricevute
SOCIETA’ ESTINTE MA NON PER IL FISCO
EFFICACIA CANCELLAZIONE SOCIETÀ DEL REGISTRO IMPRESE
Ai fini della liquidazione, accertamento e riscossione di tributi, contributi, sanzioni e
interessi, l’estinzione della società ai sensi del 2495 ha effetto trascorsi 5 anni dalla
richiesta di cancellazione
NORMA DI TIPO PROCEDURALE O SOSTANZIALE QUINDI EFFETTO RETROATTIVO ?
, sì secondo circ. 31/14
RISCHIO PER LIQUIDATORE CHE CHIUDE LA LIQUIDAZIONE AVENDO CORRISPOSTO
SOMME A FORNITORI NON PRIVILEGIATI
DOPPIO BINARIO TRA ESTINZIONE CIVILISTICA CHE AVVIENE CON LA
CANCELLAZIONE ED ESTINZIONE FISCALE
Chiarimenti di Telefisco
• Notifica dell’accertamento alla sede ultima
della società estinta ( ma se in quella sede non
vi è più nessuno è probabile che non venga
opposto per mancata conoscenza )
• Rischio del socio per presunzione di incasso di
« ricavi non dichiarati» > mezzi di prova
contraria sono quelli ordinari, e cioè quali ???
1. SVALUTAZIONI PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE
OIC 9
I capisaldi del nuovo principio:
 Disciplinare il trattamento contabile e l’informativa da fornire in Nota
integrativa, per soggetti non Ias Adopter, in caso di perdite durevoli di valore
di immobilizzazioni materiali ed immateriali
 Definizione di “perdita durevole di valore”: diminuzione di valore che rende il
valore recuperabile di una immobilizzazione inferiore al suo valore netto
contabile, in una prospettiva di l/t.
 Definizione di “valore recuperabile”: va riferito ad un’attività o una UGC
(unità generatrice di cassa) ed è il maggiore fra:
a.
Valore d’uso: valore attuale dei flussi di cassa attesi
b. Valore equo: valore ottenibile dalla vendita fra parti indipendenti, al
netto di costi di dismissione
INDICATORI DI PERDITE DUREVOLI ED EFFETTI
Indicatori di perdite
durevoli di valore:
Effetti:






Diminuzione rilevante ed inattesa del valore di mercato
Cambiamenti tecnologici, di mercato, del contesto di riferimento, ecc.
Valore di realizzo degli assets inferiore al valore netto contabile
Obsolescenza, deterioramento, ecc.
Mancato utilizzo del bene, piani di dismissione, ristrutturazione, ecc.
Andamento economico peggiore delle previsioni e contrazione risultati
operativi
 Sensibili modifiche nei tassi con effetto sull’attualizzazione dei flussi
 Verificare l’esistenza di una perdita durevole di valore
 Verificare necessità di modificare il piano di ammortamento, la vita
utile residua, ecc.
RIVALUTAZIONE DELLA PERDITA DUREVOLE DI VALORE
Se per una immobilizzazione
(o per una UGC a cui essa appartiene):
Valore recuperabile < Valore netto contabile
Allora, si rileva una perdita durevole di valore da imputare a CE:
 Voce B.10.c): se dovuta alla gestione ordinaria
 Voce E.21: se di natura straordinaria
•Mentre, quando il valore di mercato (valore equo) dell’attività resta superiore al suo valore netto
contabile, non occorre rilevare la perdita di valore; prosegue comunque l’ammortamento sistematico
(anche per l’Avviamento!).
•Se in seguito vengono meno i motivi che hanno indotto la perdita durevole di valore, si procede al
ripristino (sempre escluso il ripristino per Avviamento e Oneri pluriennali)
Cespite acquistato nel 2008, valore 100, quote di ammortamento
previste dal D.M. 31.12.1988 pari a 10. Fine ammortamento nel
2017. Invece l’azienda decide di stanziare a conto economico
quote di ammortamento pari a 8, quindi con conclusione del
processo di ammortamento ipotizzata nel 2020.
Poi nel 2012 viene eseguita una svalutazione pari a 20. Quindi il
bene, che presentava un residuo pari ad 68 ( 100 meno 4 anni di
ammortamento per 8 ciascuno) , viene svalutato a 48, La
conclusione dell’ammortamento viene mantenuta nel 2020, quindi
la quota di ammortamento imputata a conto economico risulta
essere 48/ anni residui al 2020, cioe’ 48/9= 5,3.
Ris. 98/13 : diritto a dedurre la quota tabellare cioe’ 10
 Variazione diminutiva l’una ai fini Ires per 4,7 in ogni periodo d’imposta fino al
2017, mentre si avra’ una variazione in diminuzione per 3,7 nel 2018 e variazioni ai
aumento per 5,3 nel 2019 e 2020.
 Ai fini Irap il valore fiscale riconosciuto ante rivalutazione viene diviso per gli anni
residui dell’ammortamento quindi pertanto 68/9 = 7,5. da cui variazione
diminutiva di 2,2
DETERMINAZIONE DELLA PERDITA DUREVOLE DI VALORE: I DUE
METODI
PER LA DETERMINAZIONE DEL “VALORE D’USO” OIC 9 PROPONE DUE METODI:
Ordinario: ispirato agli IAS, è basato
sulla determinazione del “valore d’uso”
del bene in base all’attualizzazione dei
flussi di cassa attesi dalla UGC .
Semplificato: per le società minori, è
basato sulla capacità di ammortamento
della società considerata nella sua
interezza
•Se il “valore d’uso” è superiore al valore netto contabile della
immobilizzazione, non rilevano eventuali oscillazioni del suo valore di
mercato.
IL METODO SEMPLIFICATO DI DETERMINAZIONE DEL “VALORE
D’USO”
E’ rivolto alle imprese che per due esercizi consecutivi non superano 2 dei 3 limiti:
1.
2.
3.
Per queste società
sono indicatori di
potenziale perdita
di valore:
Dipendenti: 250
Tot. Attivo di bilancio: sup. a 20 mln
Ricavi: sup. a 40 mln
a)
b)
Esercizio in perdita non dovuta a fattori contingenti
senza sicurezza di pronto recupero dell’equilibrio
economico
Mutazioni del contesto di riferimento
IL METODO SEMPLIFICATO: LA DETERMINAZIONE DELLA “CAPACITÀ DI
AMMORTAMENTO”

i.
ii.

•


Si confrontano:
Valore netto contabile dell’attività;
La capacità di ammortamento dei futuri esercizi, ovvero la somma del
margine economico che la gestione produce, in un dato orizzonte temporale, e
mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti.
Si tratta di: somma algebrica dei redditi prospettici (orizzonte circa 5 anni) al
lordo degli ammortamenti delle attività da testare, al netto degli oneri
finanziari e al lordo di quelli fiscali e straordinari
Dà la possibilità di “compensare” eventuali esercizi in perdita
Se la sommatoria dei redditi prospettici così determinati è maggiore del
valore netto contabile, non c’è necessità di svalutare.
Eventuali attività non utilizzate e senza prospettive di reimpiego vanno
comunque svalutate
Ricavi
Costi variabili
Costi fissi
Oneri finanziari
Capacita di ammortamento
Ammortamento di A
Ammortamento di B
Totale ammortamenti
Risultato netto
2014
5000
-4000
-800
-400
- 200
250
150
400
- 600
2015
6000
- 4500
- 800
-350
350
250
150
400
- 50
01 | Il Calcolo
Si ipotizza che la SRL ALFA abbia iscritto nell’attivo patrimoniale due cespiti: Cespite A vita utile residua due anni
e valore netto contabile 500, Cespite B vita utile residua due anni e valore contabile netto 300.
Viene calcolata la capacita’ di ammortamento negli esercizi 2014 e 2015
eseguendo un budget previsionale dell’andamento degli stessi esercizi futuri.
02 | La svalutazione
Il valore contabile dei beni al 2013 e’ 800
Il risultato netto ( capacita di ammortamento meno ammortamenti ) e’ – 650
Il valore d’uso e’ 150
Il valore equo dei beni e’ 100
Quindi:
Valore recuperabile ( maggiore tra valore d’uso e valore equo) e’ 150
Occorre svalutare i beni di 650 in modo proporzionale cioe’:
Cespite A 500 – 406 = 94
Cespite B 300 – 244 = 56
Voce B 10 c del conto economico 2013 = 650
SVALUTAZIONI E PERDITE DI BENI
Profilo fiscale
Circ. 26/12 e ris 98/13
1) La svalutazione e’ indeducibile
2) I minori ammortamenti possono essere integrati con variazioni diminutive fino a
concorrenza del dato tabellare
3) Ai fini Irap si assume il valore del bene ante svalutazione e lo si divide per gli
anni di vita utile residua, determinando cosi’ la quota deducibile. Eventuale
differenza con quanto imputato a conto economico e’ oggetto di variazione
diminutiva
4) Se la societa’ avendo svalutato avesse in precedenza rilevato quote di
ammortamento minori a quelle tabellari, ora a seguito della svalutazione puo’
dedurre fino alla quota tabellare
PATRIMONIO NETTO – nuovo OIC 28
ALCUNI PUNTI EVIDENZIATI:
“Versamenti in c/futuro aumento capitale”: sono iscritti fra le
Riserve di capitale quando, versanti in anticipo dai soci, hanno
uno specifico vincolo di destinazione (il futuro aumento del CS) e
non sono restituibili ai soci
 “Versamento soci in c/capitale”: sono versati a titolo di capitale,
non in vista di un futuro aumento. La loro distribuzione è
soggetta alla disciplina dell’art. 2431, c.c. (!)
 Rinunce a crediti da parte dei soci: vanno sempre iscritte fra le
riserve di capitale (non consentito il transito a CE)
 Utilizzo riserve per copertura perdite: l’assemblea stabilisce quali
riserve utilizzare, ma tenendo conto dei vincoli di disponibilità:
prima le riserve disponibili, e poi se occorre quelle soggette a
vincoli, partendo dal meno rigido
OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
• Capitalizzazione oneri finanziari:
• 1) esclusivamente durante la fase di
costruzione, va interrotta se si interrompe la
costruzione
• 2) Nei limiti del valore recuperabile del bene
• 3) Capitabilizzabili anche gli interessi generici
OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
• Acquisizione gratuita:
• 1) Il bene va iscritto nell’attivo immobilizzato al
valore di mercato in contropartita della Voce E 20
proventi straordinari
• 2) Va ammortizzato normalmente
• 3) La voce E 20 proventi, dovrebbe essere trattata dal
punto di vista fiscale alla stessa stregua di una
plusvalenza iscritta quindi irrilevante
OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
• Ammortamento calcolato anche in caso di non
utilizzo del bene, in quanto il processo di
obsolescenza non si arresta
• Ammortamento non viene stanziato su terreni ( che
vanno scorporati) , tranne che cave e discariche,
opere d’arte ed immobili civili
OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
• Cespiti destinati alla vendita: vanno rilevati
nell’attico circolante al minore tra valore
contabile e valore recuperabile ( così anche i
cespiti obsoleti che non vengono piu’ utilizzati
nel processo produttivo)
• Riflessi sulla normativa delle società di comodo
Riflessi fiscali del mutamento di
classificazione contabile
• 1) Da immobilizzazione a Rimanenza
• Rilevazione della perdita ex 102 c.4 Tuir
pareggiata dal componente positivo delle
rimanenze finali, potrebbe pero’ accadere che
la valutazione delle rimanenze al valore di
mercato sia inferiore rispetto al costo residuo
da ammortizzare
OIC 15
Crediti (1/2)



Le principali novità
Disciplina la cancellazione dei crediti dal bilancio che diviene obbligatoria
quando ricorre una delle seguenti situazioni:
- Estinzione dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito
- Trasferimento della titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari con
trasferimento dei rischi inerenti il credito
Chiarisce che nel caso di vendita a rate con riserva della proprietà si iscrive il
ricavo al momento della vendita (trasferimento dei rischi e dei benefici
all’acquirente)
Chiarisce alcuni aspetti relativi alla svalutazione dei crediti
Rapporto tra deduzione mini crediti e
svalutazioni forfettarie
• Esempio : crediti = 100.000, svalutazione eseguita
20.000 di cui 500 dedotti e 19.500 non dedotti.
Minicrediti scaduti da oltre sei mesi = 10.000
•
1) Viene eseguita la
svalutazione specifica dei
minicrediti, quindi svalutazioni
totali 30.000, di cui 10.000
dedotti ex articolo 101 comma
5, 500 dedotti ex art. 106 e
19.500 non dedotti
•
1) non viene eseguita la svalutazione
specifica dei minicrediti, quindi per una parte
( 10.000) , la svalutazione forfettaria viene
dedotta ex art. 101, comma 5, e ciò anche se
fosse stata eseguita , ad esempio nel 2013,
nel senso che il fondo non dedotto diviene
deducibile tramite variazione diminutiva
2013: svalutazione 20.000 di cui
> 500 dedotti ex art. 106
> 19.500 non dedotti
• Nel 2014 emergono 10.000 di minicrediti scaduti che vengono
dedotti « utilizzando» il passaggio a conto economico della
svalutazione 2013, quindi
• > 9.500 variazione diminutiva
• > fondo dedotto ex art. 106 diventa zero
• > sottraggo 10.000 di crediti dal monte crediti che al
31.12.2014 viene computato per l’accantonamento ex art. 106
Tuir
Circ. 14/E/2014 : « Nel periodo d'imposta in cui si realizzano i due requisiti che consentono la deduzione
automatica delle perdite sui crediti di modesto importo (imputazione del componente negativo di rettifica e
maturazione della scadenza dei sei mesi), l'intero ammontare dei predetti crediti - nell'ipotesi in cui trova
capienza nel valore delle svalutazioni non dedotte - deve essere attribuito, sul piano fiscale, ad una
perdita su crediti di cui al comma 5 dell'articolo 101 del TUIR».
Imposte anticipate e perdite
1) La societa valuta se esiste la ragionevole certezza che una perdita fiscale possa essere
utilizzata negli esercizi successivi.
2) La ragionevole certezza •comprovata quando:
- esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un
ragionevole periodo di tempo in base alla quale si prevede di avere redditi imponibili
sufficienti per utilizzare le perdite fiscali; e/o
- vi sono imposte differite relative a differenze temporanee imponibili, sufficienti per coprire
le perdite fiscali, di cui si prevede l’annullamento in esercizi successivi. Il confronto •fatto tra
perdita fiscale e differenze imponibili in futuro.
Imposte differite e riserve in sospensione d’imposta
……..Tuttavia, in deroga al paragrafo 55, le imposte differite relative alla riserva possono
non essere contabilizzate se vi sono scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci.
La contabilizzazione dei crediti d’imposta
Voce C II 4 bis : crediti tributari di cui si ha diritto a compensazione
Voce D 12 Debiti tributari : vanno iscritti al netto di ritenute, acconti, e crediti
d’imposta se compensabili
Tremonti Quater
I° ipotesi di contabilizzazione : Dare Crediti avere proventi ( voce A 5 C.E.) in
adesione a Circ. IRDC 15/03
II° ipotesi : Dare imposte correnti ( già nettizzata dal credito) avere debiti tributari
La contabilizzazione sub II è certamente preferibile per i crediti d’imposta
generici, ma per quelli derivanti da investimenti è preferibile sub I, anche perche
OIC 25 afferma esplicitamente di non trattare i crediti d’imposta sugli
investimenti
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bologna 12 gennaio 2015 - Associazione dei Commercialisti del