Empoli 20 FEBBRAIO 2015 1) Legge stabilità 2015: nuovi forfettari, modifiche all’Irap, nuova rivalutazione partecipazioni 2) Il decreto Semplificazioni nei riflessi sulla fiscalità diretta 3) Nuovi OIC e riflessi sulla fiscalità diretta pag. Nuovo Regime Forfetario NUOVO SCENARIO 2015 Regimi sostituiti salvo clausola di salvaguardia Nuovo regime forfetario → (anche soggetti già in attività) Possibilità di passaggio al nuovo regime forfetario Possibile permanenza fino a naturale scadenza Regime di vantaggio Nuove iniziative produttive → Regime contabile agevolato per fuoriusciti dai minimi pag. Nuovo Regime Forfetario CRITERI DI ACCESSO Contribuenti già in attività al 01/01/2015 Hanno tutti i requisiti? Sono in automatico nel regime forfetario Ricognizione su anno 2014 Se sono vecchi minimi possono restarci Possono optare per ordinario Opzione irrevocabile per 3 anni. Poi si estende di anno in anno Contribuenti che avviano NUOVA ATTIVITA’ Comunicano di presumere di possedere i requisiti Ingresso nel regime: adempimenti • Soggetti già in attività Nuove iniziative art. 13 L. 388/2000 > abrogato Con requisiti accesso naturale al regime forfettario. Possibile opzione per quello ordinario tramite comportamento concludente da confermare con prima dichiarazione successiva Stesse regole per semplificato Circ. 7/2008, possibile rettificare scelta non corretta tramite nota di variazione , ma occorre non eseguire liquidazione iva Ingresso nel regime: adempimenti • Soggetti già in attività Superminimo > regime abrogato, ma possibile adozione fino a conclusione naturale Non è chiaro come si debba comunicare la scelta di mantenere il superminimo > modello Unico 2016 ? Ingresso nel regime: adempimenti • Soggetti che iniziano attività 2015 e seguenti Con presunzione di manifestazione requisiti> regime forfettario Requisiti non verificati > fuoriuscita da anno successivo Opzione con comportamento concludente, da comunicare in modello Inizio attività barrando opzione per regime di vantaggio Circ. 7/2008, possibile rettificare scelta non entro 30 gg, o anche in seguito ma con sanzione Ingresso nel regime: adempimenti • Soggetti che iniziano attività 2015: opzione superminimo > emendamento: • 12-bis. In deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 85, lettera c) della Legge n. 190 del 23/12/2014, sono prorogate le disposizioni previste dall’art. 1, comma da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa opzione nel corso dell’anno 2015. Con presunzione di manifestazione requisiti> regime forfettario Opzione con comportamento concludente, da comunicare in modello Inizio attività barrando opzione per regime di vantaggio ( possibile sovrapposizione con opzione nuovo forfettario) pag. Nuovo Regime Forfetario CRITERI DI ACCESSO VERIFICA IN POSITIVO Applicano il regime forfetario se, al contempo, nell’anno precedente VERIFICA IN NEGATIVO Non possono avvalersi del regime forfetario 1) 2) 3) 4) Ricavi non superiori a soglia differenziata Costi lavoro dipendente max 5.000 euro Beni ammortizzabili costo max 20.000 euro Redditi impresa / autonomo > dipendente 1) Si avvalgono di regimi speciali IVA o IIDD 2) Sono non residenti (con eccezioni) 3) Effettuano cessioni immobili o mezzi nuovi in via esclusiva o prevalente 4) Detengono partecipazioni in soggetti trasparenti Nuovo Regime Forfetario Telefisco 2015: per calcolo soglia si assume lapag. disciplina anno precedente LIMITE DI RICAVI - COMPENSI LIMITI RICAVI Attività Codice attività ATECO Pluri Attività Limite Maggiore Industrie alimentari e delle bevande Commercio all’ingrosso e al dettaglio (10 – 11) 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 Commercio ambulante e di prodotti alimentari e 47.81 bevande Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) Intermediari del commercio 46.1 Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) Attività professionali, scientifiche, tecniche, (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – assicurativi 87 – 88) Altre attività economiche Non rileva l’adeguamento dei ricavi ai fini degli studi di settore/parametri (periodo precedente l’ingresso) Limite ricavi compensi 35.000 40.000 30.000 20.000 15.000 15.000 40.000 15.000 20.000 pag. Nuovo Regime Forfetario LAVORO E BENI COSTO LAVORO MAX 5.000 € COSTO BENI MAX 20.000 € PREVALENZA REDDITO 1) 2) 3) 4) Lavoro accessorio Lavoro dipendente e assimilato Utili agli associati di solo lavoro Lavoro del coniuge, figli e collaboratori 1) 2) 3) 4) 5) 6) Al lordo ammortamenti Leasing: costo del concedente Locazione, noleggio, comodato: valore normale Beni promiscui: al 50% Beni inferiori a 516,46: non rilevano Beni immobili: non rilevano 1) Reddito impresa e autonomo > reddito dipendente e pensione NON richiesta prevalenza se lavoro dipendente cessato NON richiesta prevalenza se totale complessivo redditi non superiore a 20.000 € 2) 3) pag. Nuovo Regime Forfetario REGOLE DI FUORIUSCITA Anno X Anno X + 1 Non soddisfo requisiti Si verifica causa esclusione ULTIMO ANNO DI APPLICAZIONE ESCO DAL REGIME SEMBRA POTERSI RIATTIVARE IN FUTURO NON PREVISTA FUORIUSCITA IN CORSO D’ANNO PER SUPERAMENTO DI OLTRE 50% TETTO SOGLIA > CONSEGUENZE pag. Nuovo Regime Forfetario CARATTERISTICHE REGIME FORFETARIO IMPOSTE DIRETTE ADDIZIONALI IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 15% IRAP IVA STUDI SETTORE PARAMETRI NON SI APPLICA TRANNE QUANDO SONO DEBITORE ESCLUSIONE pag. Nuovo Regime Forfetario DETERMINAZIONE DEL REDDITO LIMITI RICAVI Attività Industrie alimentari e delle bevande Commercio all’ingrosso e al dettaglio Codice attività ATECO (10 – 11) 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 Commercio ambulante e di prodotti 47.81 alimentari e bevande Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) Intermediari del commercio 46.1 Attività dei servizi di alloggio e di (55 – 56) ristorazione Attività professionali, scientifiche, (64 – 65 – 66) – (69 – tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi 70 – 71 – 72 – 73 – 74 finanziari ed assicurativi – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) Altre attività economiche Coefficiente di redditività 40% 40% I ricavi o i compensi rilevano se «percepiti» 40% 54% 86% 62% 40% RICAVI COMPENSI COEFFICIENTE REDDITO CONTRIBUTI 78% IMPONIBILE 67% 15% Nuovo Regime Forfetario pag. REGIME FORFETARIO PER START UP SE SODDISFO QUESTE CONDIZIONI • • • il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione se l’attività è il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario Il reddito è ridotto di un terzo, ma quale calcolo ? Esempio: Professionisti 78 : 3 * 2 = 52 Oppure reddito forfettario, meno contributi, ridotto di un terzo pag. Nuovo Regime Forfetario IMPRESA FAMILIARE L’imposta sostitutiva del 15% è dovuta dal titolare dell’impresa (anche con riferimento alla quota di reddito del collaboratore familiare) Se titolare paga INPS del collaboratore anche questo importo si deduce dal reddito Il reddito derivante dal nuovo regime rileva ai fini del raggiungimento dei carichi di famiglia Limite di € 2.840,51 pag. Nuovo Regime Forfetario GESTIONE DELLE PERDITE IN COSTANZA DI REGIME ANTE REGIME SCOMPUTABILI DAL REDDITO NON SI POSSONO PRODURRE Il reddito è una percentuale dei ricavi. Al massimo l’INPS può azzerare il reddito Sono quelle generate nel regime dei minimi ovvero quelle ante regime da impresa individuale o partecipazioni in società di persone in ordinaria pag. Nuovo Regime Forfetario ALTRE RICADUTE ADEMPIMENTI RITENUTE IRPEF IL FORFETARIO • • • Esonero tenuta scritture contabili Esonero registrazione SOLO obbligo di conservazione documenti Non subisce alcuna ritenuta Il committente comunque presenta il 770 Non opera alcuna ritenuta Nuovo Regime Forfetario pag. DA ORDINARIO A FORFETARIO E VICEVERSA REDDITI IRAP I componenti positivi e negativi di reddito rinviati a norma del Tuir (plusvalenze rateizzate, manutenzioni eccedenti il 5%, etc.) Stessa regola Concorrono alla formazione del reddito nel periodo d’imposta precedente a quello di ingresso nel regime forfetario E le tasse/imposte deducibili per cassa? Se si pagano nel periodo «forfetario» …si perdono! pag. Nuovo Regime Forfetario DA ORDINARIO A FORFETARIO E VICEVERSA REDDITI/IRAP REDDITI/IRAP Ricavi ante regime Già tassati per competenza Ricavi di competenza non tassati nel regime forfetario Incasso ricavi nel regime forfetario non rileva Incasso ricavi nel regime ordinario rileva Vendita cespiti amm.li Comprati ante regime Costo residuo Plusvalenza = Ricavo meno Comprati nel regime Costo d’acquisto Nuovo Regime Forfetario pag. CONSEGUENZE IVA PER IL FORFETARIO (1) 1 NON ESERCITA RIVALSA DA ART. 18 PER LE OPERAZIONI NAZIONALI 2 APPLICANO ART. 41 c.2-bis DL 331/1993 (non sono cessioni intra le vendite di beni poste in 3 APPLICANO ART. 38 c.5, lett. C) DL 331/1993 (no acquisti intra se volume acquisti anno 4 APPLICANO REGOLE ART. 7-ter E SEGUENTI PER LE PRESTAZIONI SERVIZI 5 APPLICANO REGOLE SU IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI (ma non possono 6 NON HANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE essere da soggetti in regime di franchigia) precedente e anno corrente non supera 10.000 euro ) acquistare in sospensione con lettera di intento) Nuovo Regime Forfetario pag. CONSEGUENZE IVA PER IL FORFETARIO (2) 7 RESTA OBBLIGO DI CONSERVAZIONE E NUMERAZIONE DEI DOCUMENTI 8 RESTA OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI (REGIME DI FRANCHIGIA + 9 QUANDO SONO DEBITORI DI IMPOSTA APPLICANO IVA (VERSAMENTO 16 MESE SUCC.) 10 BOLLO) SONO ESONERATI DA: • • • • OBBLIGO DI VERSAMENTO IVA (TRANNE SE DEBITORI DI IMPOSTA) DICHIARAZIONE ANNUALE E COMUNICAZIONE DATI IVA (sino che resta) PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE POLIVALENTE (spesometro) PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE BLACK LIST DEVONO INVECE PRESENTARE MODELLI INTRASTAT Nuovo Regime Forfetario pag. CONSEGUENZE IVA PER IL FORFETARIO (3) • RETTIFICA DELLA DETRAZIONE (nella dichiarazione dell’ultimo anno di applicazione del regime ordinario si restituisce l’IVA non spettante relativa a beni ammortizzabili e rimanenze) • CREDITO IVA DA ULTIMA LIQUIDAZIONE IN ORDINARIO: - chiedere rimborso - compensare • CHIUSURA DELLE POSTE SOSPESE: - operazioni in sospensione con Enti pubblici - operazioni sospese per IVA di cassa • RETTIFICA DELLA DETRAZIONE (nella dichiarazione del primo anno di applicazione del regime ordinario si recupera l’IVA spettante) DA ORDINARIO A FORFETARIO DA FORFETARIO A ORDINARIO REGIME CONTRIBUTIVO Nuovo Regime Forfetario Non si applica il minimale INPS (artigiani/commercianti) Opzione AGEVOLATO pag. Circ. INPS del 10.2.2015 : Entro il 28 febbraio per chi è già in attività, tempestivamente per chi inizia attività appena ricevuta delibera di iscrizione alla gestione previdenziale Esempio: agente di commercio Incassi dell’anno: 15.000 (siamo al limite massimo) * 62% = € 9.300 INPS commercianti: = € 9.300 * 22,29% = 2.054 Base imposta sostitutiva: 9.300 -2.054= 7.246 Imposta sostitutiva: 7.246 * 15% = € 1.087 Non si applicano Agevolazioni giovani < 21 anni Aliquota al 50% soggetti > 65 anni LE MODIFICHE ALL’IRAP pag. Irap PRIMO INTERVENTO 2014: D.L. 66/14 RIDUZIONE DEL 10% DELL’ALIQUOTA IRAP GENERALIZZATA PER TUTTI I SOGGETTI ABROGATO DA L.S.2015 INTRODUZIONE DI ALIQUOTA «TRANSITORIA» PER ACCONTI CALCOLATI CON IL METODO PREVISIONALE ( ES. DAL 3,9% AL 3,75%) pag. Irap PERIODO D’IMPOSTA 2014 LEGGE STABILITA’ 2015 : ALIQUOTA 3,5% ABROGATA QUINDI SI TORNA ALL’ALIQUOTA DEL 3,9% ACCONTO VERSATO CON ALIQUOTA 3,9%: SALDO ORDINARIO ACCONTO VERSATO CON ALIQUOTA 3,75%: SALDO AL 3,9% CON VERSAMENTO DIFFERENZA SENZA SANZIONI pag. Irap 2014: DEDUZIONI ART. 11 PERSONALE DIPENDENTE 7.500 (anziché 4.600) euro calcolata su base annua per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentata a 13.500 (anziché 10.600) “per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni”(€ 15.000 e € 21.000 per Mezzogiorno e Abruzzo) DEDUZIONE FORFETTARIA 8.000 (anziché 7.350) euro se la base imponibile non supera euro 180.759,91 pag. Irap 2015: LEGGE STABILITA’ 1 Nuova deduzione art. 11 comma 4 opties: differenza tra deduzioni di seguito citate e costo del lavoro dipendente a tempo indeterminato è deducibile 2 Deduzione forfettaria personale dipendente 3 Contributi previdenziali 4 Indennità trasferta settore autotrasporto e deduzione per personale incrementale Irap pag. RIFLESSI SU DED. ANALITICA IRAP/IRES-IRPEF Per personale dipendente a tempo indeterminato viene meno debenza Irap quindi non si ha deduzione analitica Resta la debenza Irap sul personale dipendente assimilato (es. compensi amministratori), quindi l’Irap dovuti per questi soggetti sarà base di computo per deduzione analitica pag. Irap RIMEDIO DELL’ULTIMA ORA DA QUANDO SOGGETTI INTERESSATI CONDIZIONE CREDITO DI IMPOSTA • PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31.12.2014 • COLORO CHE DETERMINANO VALORE P.N. EX ARTT. 5-9 DEL D.LGS. 446/1997 • NON SI AVVALGONO DI LAVORATORI DIPENDENTI • PARI AL 10% DELL’IMPOSTA LORDA • DA UTILIZZARE SOLO IN COMPENSAZIONE SU MODELLO F24 • A DECORRERE DALL’ANNO DI PRESENTAZIONE DELLA CORRISPONDENTE Telefisco 2015 : il credito d’imposta rileva ai fini Ires, mentre ai fini Irap essendo una sopravvenienza attiva ( in realtà è imputato alla voce E 22 essere escluso da tassazione ) LA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E QUOTE pag. La rivalutazione AMBITO OGGETTIVO POSSESSO AL 1 GENNAIO 2015 TERRENI: • agricoli • edificabili • lottizzati PARTECIPAZIONI NON QUOTATE pag. La rivalutazione AMBITO SOGGETTIVO TITOLARI DI REDDITI DIVERSI PERSONE FISICHE SOCIETA’ SEMPLICI ENTI NON COMMERCIALI pag. 1 La rivalutazione PERIZIA DI STIMA REDATTA E ASSEVERATA ENTRO 30 GIUGNO 2015 TERRENI: ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, ecc. PARTECIPAZIONI: dottori, ragionieri e periti commercialisti, revisori legali COSTO INCREMENTA VALORE DEL BENE→ se perizia predisposta per conto del contribuente e spesa effettivamente sostenuta DEDOTTO IN 5 ANNI→ se predisposta per conto della società partecipata pag. La rivalutazione IMPOSTA SOSTITUTIVA 1 PAGAMENTO ENTRO 30 GIUGNO 2015 2 INTEGRALE O PRIMA RATA (SU TRE) 3 PERFEZIONA LA RIVALUTAZIONE 4 ALIQUOTE: 4% (2%*2) PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE 8% (4%*2) PARTECIPAZIONI QUALIFICATE E TERRENI La rivalutazione pag. RIVALUTAZIONE DI BENI GIA’ RIVALUTATI POSSIBILE SCOMPUTARE L’IMPOSTA GIA’ VERSATA In ipotesi di rivalutazione al ribasso: • imposta duplicata→ rimborso • con pagamento delle rate in corso→ sospensione LIMITE→ RISOLUZIONE 91/E/2014: il donatario che riceve una partecipazione non può scomputare l’imposta sostitutiva versata dal donante pag. La rivalutazione CESSIONE AL RIBASSO PREZZO < VALORE DI PERIZIA CIRCOLARE 1/E/2013 PARTECIPAZIONI→ nessuna problema poiché le minusvalenze sono indeducibili TERRENI→ imposte d’atto dovute sul valore periziato da indicare nell’atto pag. La rivalutazione UNICO 2016 – ANNO 2015 OBBLIGO Occorre indicare nei quadri RM e RT: • valore di perizia • calcolo dell’imposta sostitutiva • imposta sostitutiva scomputata • modalità di versamento Violazione FORMALE con sanzione da 258 a 2.065 euro INADEMPIMENTO Non compromette EFFICACIA della rivalutazione Studio Notariato 852/14 • Cessioni di quote al nominale > rischio contestazione specie per società capitalizzate e per cessioni a non familiari, ma CTR Lazio n. 395 del 13.12.2007 esclude possibilità di accertamenti sul valore • Cessioni di quote «piene» > effetto immediato DECRETO LEGISLATIVO SEMPLIFICAZIONI • Reddito da lavoro autonomo > spese anticipate • Società in perdita sistemica • Razionalizzazione opzioni e adempimenti operazioni straordinarie • Liquidazioni societarie: estinzione e responsabilità liquidatore NOVITA’ PER IMPRESE ED AUTONOMI SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMICA ALLUNGATO IL PERIODO DI OSSERVAZIONE DA 3 A 5 ANNI APPPLICABILE DAL PERIODO DI IMPOSTA IN CORSO ALL’ APPROVAZIONE, ma solo nel caso in cui vi siano cinque periodi di perdita anteriori al 2014 ( circ. 31/14) PERIODO DI OSSERVAZIONE UNICO 2015 Redditi 2014 2009 2010 2011 2012 2013 Restano legittimi accertamenti sul 2012 o 2013 Rilevanza di cause di disapplicazione ( o reddito positivo) nel 2009/2010 NOVITA’ PER IMPRESE ED AUTONOMI MANIFESTAZIONE OPZIONI TRASPARENZA, CONSOLIDATO E IRAP GLI APPOSITI MODELLI SONO SOPPRESSI E SI MANIFESTA IN DICHIARAZIONE APPPLICABILE DAL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO 31.12.2014 ( ma problema revoca opzione Irap) VERSAMENTO IMPOSTE SNC CON OPERAZIONI STRAORDINARIE Si applica ai casi di: LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE con data effetto successiva al 13.12.2014 ( circ. 31/14) Le imposte si pagano al giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione SCOMPARE ANCHE L’OBBLIGO DI UTILIZZARE IL MODELLO NUOVO SE GIA’ APPROVATO AL MOMENTO DELLA TRASMISSIONE RESTA FERMA PRECEDENTE PROCEDURA PER LIQUIDAZIONE ISTANTANEA E VENIR MENO PLURALITA’ DEI SOCI NOVITA’ PER IMPRESE E AUTONOMI AGENTI E RAPPRESENTANTI Adempimento di comunicazione di avere diritto alla riduzione della misura della ritenuta per utilizzo di dipendenti e subagenti si potrà effettuare tramite PEC e sarà valida sino a revoca ( stesso effetto per quelle già inviate per raccomandata) VITTO E ALLOGGIO PROFESSIONISTI Prestazioni alberghiere e ristoranti pagate dal committente non costituiscono reddito per il professionista Deve ritenersi che l’inerenza del costo si sposti sul committente ( deducibilità al 100% secondo circ. 31/14) Problematica dell’inerenza delle spese di vitto e alloggio, sempre da dimostrare secondo Circ. 53/08 Applicabilità anche per compensi occasionali relativi a prestazioni non gratuite ( circ. 31/14), mentre per quelle gratuite i costi rimborsati non rilevano ( ris. 49/13) argomento Responsabilità di soci e liquidatori Liquidatori e soci Liquidatori 1 2 3 Per condurre una Responsabilità Responsabilità speciale liquidazione non in generale verso i per i debiti fiscali bonis (?) O.I.C. 5 su istanza creditori non soddisfatti (art. 36 - 602/73) (art. 2495 C.C.) fallimento 44 argomento Significato di « colpa» A par condicio – rispetto privilegi B Prededuzione per i costi di procedura ? C Deposito bilancio finale con passivita’ non accollate ne’ estinte ( Trib Catania 9.4.2009) RESPONSABILITA’ DEI LIQUIDATORI 1° comma i liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti. ( precedente versione la prova non era posta a carico del liquidatore) 3° comma NUOVO ART. 36 DPR 602/1973 La disposizione prevede che il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione dai soci o associati, avuto riguardo al patrimonio della società all’inizio della liquidazione, si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria.” RESPONSABILITA’ ORA ESTESA A QUALSIASI TRIBUTO O SOMMA ISCRIVIBILE A RUOLO !! Immutato comma 3 per la parte relativa ai soci la cui responsabilità dipende dall’incasso di somme o beni durante la liquidazione o nei due anni antecedenti la messa in liquidazione, ed è limitata all’entità delle somme ricevute SOCIETA’ ESTINTE MA NON PER IL FISCO EFFICACIA CANCELLAZIONE SOCIETÀ DEL REGISTRO IMPRESE Ai fini della liquidazione, accertamento e riscossione di tributi, contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società ai sensi del 2495 ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione NORMA DI TIPO PROCEDURALE O SOSTANZIALE QUINDI EFFETTO RETROATTIVO ? , sì secondo circ. 31/14 RISCHIO PER LIQUIDATORE CHE CHIUDE LA LIQUIDAZIONE AVENDO CORRISPOSTO SOMME A FORNITORI NON PRIVILEGIATI DOPPIO BINARIO TRA ESTINZIONE CIVILISTICA CHE AVVIENE CON LA CANCELLAZIONE ED ESTINZIONE FISCALE Chiarimenti di Telefisco • Notifica dell’accertamento alla sede ultima della società estinta ( ma se in quella sede non vi è più nessuno è probabile che non venga opposto per mancata conoscenza ) • Rischio del socio per presunzione di incasso di « ricavi non dichiarati» > mezzi di prova contraria sono quelli ordinari, e cioè quali ??? 1. SVALUTAZIONI PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE OIC 9 I capisaldi del nuovo principio: Disciplinare il trattamento contabile e l’informativa da fornire in Nota integrativa, per soggetti non Ias Adopter, in caso di perdite durevoli di valore di immobilizzazioni materiali ed immateriali Definizione di “perdita durevole di valore”: diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di una immobilizzazione inferiore al suo valore netto contabile, in una prospettiva di l/t. Definizione di “valore recuperabile”: va riferito ad un’attività o una UGC (unità generatrice di cassa) ed è il maggiore fra: a. Valore d’uso: valore attuale dei flussi di cassa attesi b. Valore equo: valore ottenibile dalla vendita fra parti indipendenti, al netto di costi di dismissione INDICATORI DI PERDITE DUREVOLI ED EFFETTI Indicatori di perdite durevoli di valore: Effetti: Diminuzione rilevante ed inattesa del valore di mercato Cambiamenti tecnologici, di mercato, del contesto di riferimento, ecc. Valore di realizzo degli assets inferiore al valore netto contabile Obsolescenza, deterioramento, ecc. Mancato utilizzo del bene, piani di dismissione, ristrutturazione, ecc. Andamento economico peggiore delle previsioni e contrazione risultati operativi Sensibili modifiche nei tassi con effetto sull’attualizzazione dei flussi Verificare l’esistenza di una perdita durevole di valore Verificare necessità di modificare il piano di ammortamento, la vita utile residua, ecc. RIVALUTAZIONE DELLA PERDITA DUREVOLE DI VALORE Se per una immobilizzazione (o per una UGC a cui essa appartiene): Valore recuperabile < Valore netto contabile Allora, si rileva una perdita durevole di valore da imputare a CE: Voce B.10.c): se dovuta alla gestione ordinaria Voce E.21: se di natura straordinaria •Mentre, quando il valore di mercato (valore equo) dell’attività resta superiore al suo valore netto contabile, non occorre rilevare la perdita di valore; prosegue comunque l’ammortamento sistematico (anche per l’Avviamento!). •Se in seguito vengono meno i motivi che hanno indotto la perdita durevole di valore, si procede al ripristino (sempre escluso il ripristino per Avviamento e Oneri pluriennali) Cespite acquistato nel 2008, valore 100, quote di ammortamento previste dal D.M. 31.12.1988 pari a 10. Fine ammortamento nel 2017. Invece l’azienda decide di stanziare a conto economico quote di ammortamento pari a 8, quindi con conclusione del processo di ammortamento ipotizzata nel 2020. Poi nel 2012 viene eseguita una svalutazione pari a 20. Quindi il bene, che presentava un residuo pari ad 68 ( 100 meno 4 anni di ammortamento per 8 ciascuno) , viene svalutato a 48, La conclusione dell’ammortamento viene mantenuta nel 2020, quindi la quota di ammortamento imputata a conto economico risulta essere 48/ anni residui al 2020, cioe’ 48/9= 5,3. Ris. 98/13 : diritto a dedurre la quota tabellare cioe’ 10 Variazione diminutiva l’una ai fini Ires per 4,7 in ogni periodo d’imposta fino al 2017, mentre si avra’ una variazione in diminuzione per 3,7 nel 2018 e variazioni ai aumento per 5,3 nel 2019 e 2020. Ai fini Irap il valore fiscale riconosciuto ante rivalutazione viene diviso per gli anni residui dell’ammortamento quindi pertanto 68/9 = 7,5. da cui variazione diminutiva di 2,2 DETERMINAZIONE DELLA PERDITA DUREVOLE DI VALORE: I DUE METODI PER LA DETERMINAZIONE DEL “VALORE D’USO” OIC 9 PROPONE DUE METODI: Ordinario: ispirato agli IAS, è basato sulla determinazione del “valore d’uso” del bene in base all’attualizzazione dei flussi di cassa attesi dalla UGC . Semplificato: per le società minori, è basato sulla capacità di ammortamento della società considerata nella sua interezza •Se il “valore d’uso” è superiore al valore netto contabile della immobilizzazione, non rilevano eventuali oscillazioni del suo valore di mercato. IL METODO SEMPLIFICATO DI DETERMINAZIONE DEL “VALORE D’USO” E’ rivolto alle imprese che per due esercizi consecutivi non superano 2 dei 3 limiti: 1. 2. 3. Per queste società sono indicatori di potenziale perdita di valore: Dipendenti: 250 Tot. Attivo di bilancio: sup. a 20 mln Ricavi: sup. a 40 mln a) b) Esercizio in perdita non dovuta a fattori contingenti senza sicurezza di pronto recupero dell’equilibrio economico Mutazioni del contesto di riferimento IL METODO SEMPLIFICATO: LA DETERMINAZIONE DELLA “CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO” i. ii. • Si confrontano: Valore netto contabile dell’attività; La capacità di ammortamento dei futuri esercizi, ovvero la somma del margine economico che la gestione produce, in un dato orizzonte temporale, e mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti. Si tratta di: somma algebrica dei redditi prospettici (orizzonte circa 5 anni) al lordo degli ammortamenti delle attività da testare, al netto degli oneri finanziari e al lordo di quelli fiscali e straordinari Dà la possibilità di “compensare” eventuali esercizi in perdita Se la sommatoria dei redditi prospettici così determinati è maggiore del valore netto contabile, non c’è necessità di svalutare. Eventuali attività non utilizzate e senza prospettive di reimpiego vanno comunque svalutate Ricavi Costi variabili Costi fissi Oneri finanziari Capacita di ammortamento Ammortamento di A Ammortamento di B Totale ammortamenti Risultato netto 2014 5000 -4000 -800 -400 - 200 250 150 400 - 600 2015 6000 - 4500 - 800 -350 350 250 150 400 - 50 01 | Il Calcolo Si ipotizza che la SRL ALFA abbia iscritto nell’attivo patrimoniale due cespiti: Cespite A vita utile residua due anni e valore netto contabile 500, Cespite B vita utile residua due anni e valore contabile netto 300. Viene calcolata la capacita’ di ammortamento negli esercizi 2014 e 2015 eseguendo un budget previsionale dell’andamento degli stessi esercizi futuri. 02 | La svalutazione Il valore contabile dei beni al 2013 e’ 800 Il risultato netto ( capacita di ammortamento meno ammortamenti ) e’ – 650 Il valore d’uso e’ 150 Il valore equo dei beni e’ 100 Quindi: Valore recuperabile ( maggiore tra valore d’uso e valore equo) e’ 150 Occorre svalutare i beni di 650 in modo proporzionale cioe’: Cespite A 500 – 406 = 94 Cespite B 300 – 244 = 56 Voce B 10 c del conto economico 2013 = 650 SVALUTAZIONI E PERDITE DI BENI Profilo fiscale Circ. 26/12 e ris 98/13 1) La svalutazione e’ indeducibile 2) I minori ammortamenti possono essere integrati con variazioni diminutive fino a concorrenza del dato tabellare 3) Ai fini Irap si assume il valore del bene ante svalutazione e lo si divide per gli anni di vita utile residua, determinando cosi’ la quota deducibile. Eventuale differenza con quanto imputato a conto economico e’ oggetto di variazione diminutiva 4) Se la societa’ avendo svalutato avesse in precedenza rilevato quote di ammortamento minori a quelle tabellari, ora a seguito della svalutazione puo’ dedurre fino alla quota tabellare PATRIMONIO NETTO – nuovo OIC 28 ALCUNI PUNTI EVIDENZIATI: “Versamenti in c/futuro aumento capitale”: sono iscritti fra le Riserve di capitale quando, versanti in anticipo dai soci, hanno uno specifico vincolo di destinazione (il futuro aumento del CS) e non sono restituibili ai soci “Versamento soci in c/capitale”: sono versati a titolo di capitale, non in vista di un futuro aumento. La loro distribuzione è soggetta alla disciplina dell’art. 2431, c.c. (!) Rinunce a crediti da parte dei soci: vanno sempre iscritte fra le riserve di capitale (non consentito il transito a CE) Utilizzo riserve per copertura perdite: l’assemblea stabilisce quali riserve utilizzare, ma tenendo conto dei vincoli di disponibilità: prima le riserve disponibili, e poi se occorre quelle soggette a vincoli, partendo dal meno rigido OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI • Capitalizzazione oneri finanziari: • 1) esclusivamente durante la fase di costruzione, va interrotta se si interrompe la costruzione • 2) Nei limiti del valore recuperabile del bene • 3) Capitabilizzabili anche gli interessi generici OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI • Acquisizione gratuita: • 1) Il bene va iscritto nell’attivo immobilizzato al valore di mercato in contropartita della Voce E 20 proventi straordinari • 2) Va ammortizzato normalmente • 3) La voce E 20 proventi, dovrebbe essere trattata dal punto di vista fiscale alla stessa stregua di una plusvalenza iscritta quindi irrilevante OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI • Ammortamento calcolato anche in caso di non utilizzo del bene, in quanto il processo di obsolescenza non si arresta • Ammortamento non viene stanziato su terreni ( che vanno scorporati) , tranne che cave e discariche, opere d’arte ed immobili civili OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI • Cespiti destinati alla vendita: vanno rilevati nell’attico circolante al minore tra valore contabile e valore recuperabile ( così anche i cespiti obsoleti che non vengono piu’ utilizzati nel processo produttivo) • Riflessi sulla normativa delle società di comodo Riflessi fiscali del mutamento di classificazione contabile • 1) Da immobilizzazione a Rimanenza • Rilevazione della perdita ex 102 c.4 Tuir pareggiata dal componente positivo delle rimanenze finali, potrebbe pero’ accadere che la valutazione delle rimanenze al valore di mercato sia inferiore rispetto al costo residuo da ammortizzare OIC 15 Crediti (1/2) Le principali novità Disciplina la cancellazione dei crediti dal bilancio che diviene obbligatoria quando ricorre una delle seguenti situazioni: - Estinzione dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito - Trasferimento della titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari con trasferimento dei rischi inerenti il credito Chiarisce che nel caso di vendita a rate con riserva della proprietà si iscrive il ricavo al momento della vendita (trasferimento dei rischi e dei benefici all’acquirente) Chiarisce alcuni aspetti relativi alla svalutazione dei crediti Rapporto tra deduzione mini crediti e svalutazioni forfettarie • Esempio : crediti = 100.000, svalutazione eseguita 20.000 di cui 500 dedotti e 19.500 non dedotti. Minicrediti scaduti da oltre sei mesi = 10.000 • 1) Viene eseguita la svalutazione specifica dei minicrediti, quindi svalutazioni totali 30.000, di cui 10.000 dedotti ex articolo 101 comma 5, 500 dedotti ex art. 106 e 19.500 non dedotti • 1) non viene eseguita la svalutazione specifica dei minicrediti, quindi per una parte ( 10.000) , la svalutazione forfettaria viene dedotta ex art. 101, comma 5, e ciò anche se fosse stata eseguita , ad esempio nel 2013, nel senso che il fondo non dedotto diviene deducibile tramite variazione diminutiva 2013: svalutazione 20.000 di cui > 500 dedotti ex art. 106 > 19.500 non dedotti • Nel 2014 emergono 10.000 di minicrediti scaduti che vengono dedotti « utilizzando» il passaggio a conto economico della svalutazione 2013, quindi • > 9.500 variazione diminutiva • > fondo dedotto ex art. 106 diventa zero • > sottraggo 10.000 di crediti dal monte crediti che al 31.12.2014 viene computato per l’accantonamento ex art. 106 Tuir Circ. 14/E/2014 : « Nel periodo d'imposta in cui si realizzano i due requisiti che consentono la deduzione automatica delle perdite sui crediti di modesto importo (imputazione del componente negativo di rettifica e maturazione della scadenza dei sei mesi), l'intero ammontare dei predetti crediti - nell'ipotesi in cui trova capienza nel valore delle svalutazioni non dedotte - deve essere attribuito, sul piano fiscale, ad una perdita su crediti di cui al comma 5 dell'articolo 101 del TUIR». Imposte anticipate e perdite 1) La societa valuta se esiste la ragionevole certezza che una perdita fiscale possa essere utilizzata negli esercizi successivi. 2) La ragionevole certezza •comprovata quando: - esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un ragionevole periodo di tempo in base alla quale si prevede di avere redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite fiscali; e/o - vi sono imposte differite relative a differenze temporanee imponibili, sufficienti per coprire le perdite fiscali, di cui si prevede l’annullamento in esercizi successivi. Il confronto •fatto tra perdita fiscale e differenze imponibili in futuro. Imposte differite e riserve in sospensione d’imposta ……..Tuttavia, in deroga al paragrafo 55, le imposte differite relative alla riserva possono non essere contabilizzate se vi sono scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci. La contabilizzazione dei crediti d’imposta Voce C II 4 bis : crediti tributari di cui si ha diritto a compensazione Voce D 12 Debiti tributari : vanno iscritti al netto di ritenute, acconti, e crediti d’imposta se compensabili Tremonti Quater I° ipotesi di contabilizzazione : Dare Crediti avere proventi ( voce A 5 C.E.) in adesione a Circ. IRDC 15/03 II° ipotesi : Dare imposte correnti ( già nettizzata dal credito) avere debiti tributari La contabilizzazione sub II è certamente preferibile per i crediti d’imposta generici, ma per quelli derivanti da investimenti è preferibile sub I, anche perche OIC 25 afferma esplicitamente di non trattare i crediti d’imposta sugli investimenti