Contratto
di lavoro
a tempo determinato
CONTRATTO
DI LAVORO
A TEMPO
(art. 1, cc.
9-13, L. n. 92/2012)
DETERMINATO
(art. 1, cc. 9-13, L. n. 92/2012)
Palazzo Bernardini, 25 ottobre 2012
Contratti a termine “acausali” (art. 1, c. 9, lett. b) e d)
Dal 18 luglio 2012
In due ipotesi alternative tra loro non è richiesta la giustificazione
causale (ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo) per la stipula di un contratto a tempo determinato:
Prima ipotesi
Primo rapporto a termine di durata non superiore a 12 mesi,
concluso tra un datore di lavoro e un lavoratore, per lo svolgimento
di qualunque tipo di mansione.
Il contratto a termine acausale non può essere prorogato anche
se la durata è inferiore a 12 mesi.
Il periodo di 12 mesi non è frazionabile.
Quanto sopra anche nel caso di prima missione di un lavoratore.
1
Contratti a termine “acausali”
Seconda ipotesi
Gli accordi interconfederali, i contratti collettivi nazionali di categoria,
o in via delegata i contratti di 2° livello, possono prevedere, in
luogo dell’ipotesi precedentemente esaminata, che “l’acasualità”
del contratto a tempo determinato o della missione in un contratto di
somministrazione a tempo determinato, sia consentita nell’ambito
di specifiche condizioni relative all’attività produttiva.
Limite complessivo del 6% del totale dei lavoratori occupati
nell’ambito dell’unità produttiva.
Anche in questa seconda ipotesi i contratti a termine acausali non
possono essere prorogati.
2
Prosecuzione di fatto del rapporto oltre la scadenza
(art. 1, c. 9, lett. e) ed f)
Dal 18 luglio 2012
Il c.d. periodo di “tolleranza” è aumentato:
- da 20 a 30 giorni per i contratti a tempo determinato di durata
fino a 6 mesi;
- da 30 a 50 giorni per i contratti a tempo determinato di durata
superiore a 6 mesi.
Onere di preventiva comunicazione al centro per l’impiego con
modalità da fissare con D.M.
Se il rapporto continua oltre i suddetti termini, il contratto si
considera a tempo indeterminato dalla scadenza degli stessi
termini.
3
Intervalli tra singoli contratti a termine
(art. 1, c. 9, lett. g) e h))
Dal 18 luglio 2012
Possibile la riassunzione a termine dello stesso lavoratore, se
tra la fine del precedente contratto e l’inizio del nuovo,
trascorre un intervallo di:
- 60 giorni se il 1° contratto ha una durata fino a 6 mesi
(prima il termine era di 10 giorni);
- 90 giorni se il 1° contratto ha una durata superiore a 6
mesi (prima il termine era di 20 giorni).
4
Intervalli tra singoli contratti a termine (continua)
Gli stessi accordi collettivi e per le stesse ipotesi di cui alla
slide n. 2 possono prevedere la riduzione degli intervalli:
•1° contratto fino a 6 mesi: 20 giorni
•1° contratto superiore a 6 mesi: 30 giorni
In mancanza di contrattazione collettiva, il Ministero del
lavoro, decorsi 12 mesi dall’entrata in vigore della legge,
provvede ad individuare le condizioni specifiche in cui operano
le riduzioni.
Mancato rispetto intervallo minimo: il secondo contratto a
termine si considera a tempo indeterminato.
5
Intervalli tra i singoli contatti a termine (continua)
Art. 46-bis, c. 1, lett. a) Decreto sviluppo
Introdotti i suddetti termini ridotti (20 giorni, per i contratti di
durata fino a 6 mesi – 30 giorni, per i contratti di durata
superiore) anche per le attività stagionali.
Gli intervalli ridotti possono essere applicati anche in ogni
altro caso previsto dai contratti collettivi, stipulati ad ogni
livello, dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
6
Durata massima per sommatoria dei contratti a termine
(art. 1, c. 9, lett. i)
Confermati i 36 mesi comprese proroghe e rinnovi, fatte salve diverse
disposizioni della contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o
aziendale).
Novità
Nei 36 mesi devono essere conteggiati, a far data dal 18 luglio 2012,
anche gli eventuali periodi di lavoro somministrato a tempo determinato
aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti tra i medesimi soggetti.
Cosa è possibile fare dopo i 36 mesi?
Ricorrere alla somministrazione di lavoro.
Resta salva la possibilità di stipulare, per una sola volta, presso la DPL e
con l’assistenza di un sindacato, un ulteriore contratto a termine della
durata di otto mesi (c.d. deroga assistita - art. 5, c. 4 bis, 2° periodo,
D.Lgs. n. 368/2001).
7
Impugnazione dei contratti a termine
(art. 1, cc. 11-12)
Dal 1° gennaio 2013
- Il termine stragiudiziale di impugnazione, a pena di decadenza,
nelle questioni sulla nullità del termine apposto al contratto, è
elevato da 60 a 120 giorni;
- ricorso giudiziale o richiesta (facoltativa) del tentativo di
conciliazione o arbitrato entro i successivi 180 giorni, pena
l’inefficacia dell’impugnazione.
Se la controparte rifiuta la conciliazione o questa dà esito
negativo, il ricorso giudiziale deve essere proposto entro 60
giorni dal rifiuto o dal mancato accordo (art. 32, c. 3, lett. a) e d)
L. n. 183/20.
8
Sanzioni in caso di illegittimità del termine:
conferma del “collegato lavoro”
(art. 1, c. 13)
1. “conversione” del contratto a termine in contratto a tempo
indeterminato;
2. risarcimento compreso tra 2,5 e 12 mensilità retributive
“onnicomprensive”.
Norma di interpretazione autentica
Tale indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal
lavoratore, ivi comprese le conseguenze retributive e
contributive relative al periodo intercorso fra la scadenza del
termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice
abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
9
Introduzione contributo addizionale
(art. 2, cc. 28-30)
A decorrere dal 1° gennaio 2013, è prevista l’introduzione di un
contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4%
della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Esclusione:
attività stagionali;
lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti;
apprendisti.
Possibilità di recuperare il suddetto contributo versato fino ad un
max di 6 mesi in caso di trasformazione del contratto a tempo
determinato in contratto a tempo indeterminato.
10
Contratto
di lavoro
a tempo determinato
CONTRATTO
DI APPRENDISTATO
1, cc.
9-13,
92/2012)
(art.(art.
1, cc.
16-19,
L. L.
n. n.
92/2012)
Palazzo Bernardini, 25 ottobre 2012
Introdotte una serie di novità nel recente T.U. sull’apprendistato
(D.Lgs. n. 167/2011)
Dal 18 luglio 2012
Durata minima (art. 1, c. 16, lett. a)
Non inferiore a 6 mesi, ferma restando la possibilità di durate
inferiori per le attività stagionali.
Periodo di preavviso (art. 1, c. 16, lett. b)
In caso di recesso dal rapporto di apprendistato, al termine del
periodo di formazione, per il periodo di preavviso continua a trovare
applicazione il trattamento economico, normativo e contributivo
previsto per il contratto di apprendistato.
11
Dal 1° gennaio 2013:
- Innalzamento del rapporto tra apprendisti e lavoratori
qualificati (art. 1, c. 16, lett. c, e c. 18):
il datore di lavoro potrà assumere 3 apprendisti ogni 2
lavoratori specializzati e qualificati a tempo indeterminato;
il rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro
che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità.
Esclusa la possibilità di assumere apprendisti con un
contratto di somministrazione a tempo determinato.
12
Art. 46-bis, c. 1, lett. b), Decreto sviluppo
Si possono concludere contratti di somministrazione di lavoro
a tempo indeterminato in tutti i settori produttivi, qualora
siano inviati in missione lavoratori assunti con contratto di
apprendistato.
13
Obblighi di stabilizzazione
(art. 1, c. 16, lett. d) e c. 19)
Dal 18 luglio 2012
Per i datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, l’assunzione di
nuovi apprendisti è subordinata ad una percentuale minima di stabilizzazione
degli apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione.
Percentuali
 fino al 18 luglio 2015: 30% (per questo primo triennio si considerano
anche i rapporti stipulati e conclusi prima
del 18 luglio 2012)
 dal 19 luglio 2015:
50%
Dal computo della percentuale sono esclusi i rapporti di apprendistato cessati:
 per recesso durante il periodo di prova;
 per dimissioni;
 per licenziamento per giusta causa.
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Obblighi di stabilizzazione (continua)
Che cosa succede in caso di mancato rispetto della
percentuale?
È consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli
già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata
conferma degli apprendisti pregressi.
Esempio:
Datore di lavoro che nei 36 mesi precedenti ha stabilizzato:
- 4 apprendisti su otto assunti: nessuna limitazione ad
assumere nuovi apprendisti fermi restando i limiti numerici di cui
alla slide 12; (fino al 18 luglio 2015 è sufficiente la stabilizzazione
del 30%);
- 2 apprendisti su otto assunti: può assumere 3 apprendisti,
fermi restando i limiti numerici di cui alla slide 12;
- nessun apprendista: può assumere un solo apprendista, fermi
restando i limiti numerici di cui alla slide 12.
15
Obblighi di stabilizzazione (continua)
Gli apprendisti, assunti in violazione delle suddette percentuali di
stabilizzazione, sono considerati lavoratori subordinati a tempo
indeterminato fino dalla data di costituzione del rapporto.
Il meccanismo delle percentuali di stabilizzazione non si applica:
alle Aziende che occupano meno di 10 dipendenti.
Contribuzione ASPI (art. 2, cc. 36-37)
-
Dal 1° gennaio 2013:
contributo aggiuntivo, a carico dei datori di lavoro, pari all’1,31%
della retribuzione imponibile anche per le Aziende che occupano fino a
9 dipendenti.
Il contributo aggiuntivo non è dovuto per quelle assunzioni incentivate in
relazione alle quali si applica la contribuzione prevista per gli apprendisti.
16
Contratto
di lavoro a tempo
determinato
COLLABORAZIONI
A PROGETTO
(art.(art.
1, cc.
L. n. 92/2012)
1, 9-13,
cc. 23-25)
Palazzo Bernardini, 25 ottobre 2012
Progetto (art. 1, c. 23. lett. a)
Contratti stipulati successivamente al 18 luglio 2012
- I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici
determinati dal committente e gestiti autonomamente dal
collaboratore;
- le collaborazioni non possono più essere finalizzate alla
realizzazione di un programma o ad una fase di esso.
17
Progetto (continua)
- deve essere funzionalmente collegato ad un determinato
risultato finale;
- non potrà consistere in una mera riproposizione dell’oggetto
sociale dell’impresa committente;
- i progetti specifici, determinati dal committente, devono essere
gestiti in modo autonomo dal collaboratore;
- non può comportare lo svolgimento di compiti meramente
esecutivi o ripetitivi, che potranno essere individuati dai contratti
collettivi;
- deve essere descritto in modo tale da poter individuare il suo
contenuto caratterizzante e il risultato finale che si intende
conseguire (art. 1, c. 23, lett. b).
18
Corrispettivo (art. 1, c. 23, lett. c)
Contratti stipulati successivamente al 18 luglio 2012
La contrattazione collettiva (a livello interconfederale,
nazionale o su delega a livello territoriale o aziendale) diviene
parametro esplicito di riferimento per la valutazione della
congruità del compenso erogato al collaboratore a progetto.
19
Corrispettivo (continua)
Infatti:
- il compenso deve essere proporzionato alla quantità e alla
qualità del lavoro eseguito e non può essere inferiore ai
minimi stabiliti in modo specifico, per ciascun settore di
attività, dai contratti collettivi;
- in assenza di tale contrattazione collettiva specifica, il
compenso non può essere inferiore, a parità di estensione
temporale dell’attività lavorativa oggetto della prestazione,
ai minimi retributivi previsti dal C.c.n.l. del settore di
riferimento, per le figure professionali il cui profilo di
competenza sia analogo a quello del collaboratore a
progetto.
20
Recesso prima della scadenza del termine
(art. 1, c. 23, lett. e)
Contratti stipulati successivamente al 18 luglio 2012
È possibile recedere prima della scadenza del termine
Per il committente:
- per giusta causa;
- se dovessero emergere oggettivi profili di inidoneità
professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la
realizzazione del progetto.
Per il collaboratore:
- per giusta causa;
- se tale facoltà è prevista nel contratto individuale (dando il
preavviso).
21
Presunzioni di subordinazione del rapporto
(art. 1, c. 23, lett. g) e c. 24)
Contratti stipulati successivamente al 18 luglio 2012
a) Presunzione relativa: salvo prova contraria a carico del
committente, quando l’attività del collaboratore sia svolta con
modalità analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti dell’impresa
committente.
Il rapporto si presume di carattere subordinato dalla costituzione
del rapporto stesso.
La presunzione non opera per le prestazioni di elevata
professionalità, eventualmente individuate dai contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
22
Presunzioni di subordinazione del rapporto (continua)
(art. 1, c. 24)
B) Presunzione assoluta: quando manca l’individuazione di
uno specifico progetto che costituisce elemento essenziale
di validità del rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa.
Il rapporto si presume di carattere subordinato a tempo
indeterminato, dalla data di costituzione del rapporto
stesso.
23
Le nuove disposizioni sul contratto a progetto si applicano ai
contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati
successivamente all’entrata in vigore della legge: 18 luglio 2012
(art. 1, c. 25).
Per i contratti a progetto, in corso al 18 luglio 2012, continuano ad
applicarsi le vecchie norme.
Cosa accade in caso di proroga, avvenuta dopo il 18 luglio 2012, di
un contratto a progetto stipulato prima del 18 luglio 2012?
Confindustria ritiene che continui a trovare applicazione la disciplina
precedente, perché la proroga non determina la stipulazione di un
nuovo contratto, ma la prosecuzione di un precedente rapporto.
24
Esclusione dal campo di applicazione del lavoro a
progetto (art. 1, c. 27)
Norma di interpretazione autentica: l’esclusione riguarda le
sole collaborazioni coordinate e continuative in cui il
collaboratore è chiamato a svolgere un’attività il cui contenuto
concreto sia riconducibile alla attività professionale
intellettuale, per l’esercizio della quale è necessaria
l’iscrizione in albi professionali.
Se invece il collaboratore svolge una prestazione non
riconducibile alla specifica attività professionale intellettuale,
per la quale è iscritto in albi professionali, si applicheranno le
norme in materia di lavoro a progetto.
25
Aliquote contributive (art. 2, c. 57 come modificato
dall’art. 46-bis, lett. g) Decreto sviluppo)
Lavoratori non assicurati presso altre forme obbligatorie,
l’aliquota contributiva è così modificata:
1.per l’anno 2012/2013: 27%;
2.per l’anno 2014: 28%;
3.per l’anno 2015: 30%;
4.per l’anno 2016: 31%;
5.per l’anno 2017: 32%;
6.a decorrere dall’anno 2018: 33%.
26
Aliquote contributive (continua)
Lavoratori assicurati anche presso altre forme obbligatorie,
l’aliquota viene modificata come segue:
1.per l’anno 2012: 18%;
2.per l’anno 2013: 20%;
3.per l’anno 2014: 21%;
4.per l’anno 2015: 22%;
5.a decorrere dal 2016: 24%.
27
Contratto
di lavoro aLAVORATIVE
tempo determinato
ALTRE
PRESTAZIONI
RESE
(art. 1,DIcc.
9-13, L.AUTONOMO
n. 92/2012)
IN REGIME
LAVORO
(art. 1, c. 26 L. n. 92/2012)
Palazzo Bernardini, 25 ottobre 2012
Presunzione rapporti co.co.co. (art. 1, c. 26 come
modificato dall’art. 46 bis, c. 1 lett. c) Decreto sviluppo)
Salvo prova contraria del committente, le prestazioni lavorative
svolte da persona titolare di partita IVA sono considerate rapporti di
co.co.co., qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
- la durata della collaborazione, con il medesimo committente, sia
complessivamente superiore ad 8 mesi annui per due anni
consecutivi;
- che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se
fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro
d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80% dei
corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore
nell’arco di due anni solari consecutivi;
- il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso
una delle sedi del committente.
28
Conseguenze della presunzione
La mancata prova contraria del committente comporta
l’integrale applicazione, alla prestazione lavorativa, dalla
costituzione del rapporto, della disciplina relativa alle
co.co.co.;
da ciò deriva che:
la prestazione lavorativa resa in regime di lavoro autonomo si
trasforma in una co.co.co., la quale, se manca
l’individuazione di uno specifico progetto, si trasforma, a sua
volta, in un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, dalla data di costituzione del rapporto (v. slide
n. 23).
29
Conseguenze della presunzione
Oneri contributivi
Nel caso in cui opera la presunzione e il rapporto si configuri
quale una co.co.co., gli oneri contributivi dovuti alla gestione
separata INPS, per il periodo precedente la conversione,
sono per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del
collaboratore, al quale rimane il diritto di rivalsa nei confronti
del committente.
30
Da quando si applica la presunzione?
- dal 18 luglio 2012, per i rapporti di lavoro autonomo
instaurati dopo tale data;
- dal 18 luglio 2013, per i rapporti di lavoro autonomo in
corso al 18 luglio 2012, al fine di consentire gli opportuni
adeguamenti.
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Due ipotesi in cui non opera
la presunzione di cui sopra:
1ª ipotesi
La presunzione non opera, qualora la prestazione lavorativa
presenti i seguenti requisiti:
a) sia caratterizzata da competenze teoriche di grado elevato
acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero
da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti
esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività;
b) il soggetto che la svolge percepisca un reddito annuo di
lavoro autonomo non inferiore a € 18.662,50 (parametro di
riferimento per tutto il 2012).
32
2ª ipotesi (distinta dalla prima)
La presunzione non opera con riferimento alle prestazioni
lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali, per le
quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine
professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi
professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni.
Alla ricognizione delle suddette attività provvederà il Ministero
del lavoro con D.M.
33
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