[5.3.1]
Il feudo - I
In senso atecnico il feudo indica un tipo specifico di
società caratterizzato da una serie di dipendenze da
uomo a uomo e dallo spezzettamento del diritto di
proprietà in tanti diritti reali per quanti sono i rapporti
di dipendenza
In senso tecnico, il feudo è un rapporto contrattuale che
lega un uomo libero a un altro con scambio di
prestazioni corrispettive
[5.3.2]
Il feudo - II
Tradizionalmente si individua nel feudo
il risultato della fusione di tre differenti elementi giuridici:
il vassallaggio, il beneficium e l’immunitas.
Il feudo unitariamente inteso è però il frutto di un
lunghissimo processo storico
cominciato nel tardo impero romano
[5.3.3]
Le origini tardo-antiche
Elementi del rapporto feudale sono già presenti in
alcune figure giuridiche tardo-antiche come:
1. il patrocinium
2. i buccellari
[5.3.4]
La commendatio
 La
commendatio è la cerimonia solenne con la
quale un uomo si pone in obsequio nei
confronti di un altro uomo (cioè si pone al suo
servizio)
 Il
rapporto che nasce si chiama fidelitas e lega
i due uomini fra loro con un vincolo che è
morale e giuridico insieme
[5.3.5]
Il vassallaggio - I
Il rapporto di vassallaggio prevede lo scambio di
prestazioni reciproche ma differenti.
Il vassus si impegnava :
a) a obbedire e servire per tutta la vita il senior senza
mai tradirlo
b) a fornirgli aiuto e consiglio tutte le volte che ne
venisse richiesto
[5.3.6]
Il vassallaggio - II
Il senior deve assicurare al vassus:
a) Protezione
b) assistenza
c) mantenimento
L’obbligo di mantenimento poteva essere
assolto in diversi modi. Più frequentemente
attraverso la concessione di terre.
[5.3.7]
Il beneficium
Sia il termine latino beneficio (= che fa bene)
sia quello germanico feudo (da fieh / vieh)
hanno in origine il significato di
‘corrispettivo’, ‘retribuzione’.
Ciò conferma che Il legame con la concessione
di terre è solo eventuale e non necessario
[5.3.8]
Le immunitates
Quando la terra data in beneficio ha la caratteristica di essere una terra
‘immune’, il carattere immunitario viene trasferito assieme alla terra.
Le principali immunitates sono:
L’introitus (cioè il potere di negare l’accesso al fondo)
L’exactio (ovvero il potere di escutere le tasse nei confronti di
quanti abitino in quella terra)
La districtio (ovvero il potere di ‘dire giustizia’ entro i confini)
[5.3.9] Aleatorietà della concessione
La concessione (o meglio
l’oggetto della prestazione) rimarrà a lungo
aleatoria nel rapporto vassallatico.
Il senior difende in ogni modo il suo diritto di
mutare la natura della prestazione
[5.3.10] L’elemento della durata - I
Il rapporto vassallatico
– strutturalmente vitalizio –
può tuttavia risolversi se il senior tiene
comportamenti che ledono la fidelitas
dovuta al vassus
[5.3.11] L’elemento della durata - II
Naturalmente, anche il senor poteva legittimamente
interrompere il rapporto di vassallaggio
se riteneva che il vassus avesse tenuto una condotta
tale da rompere la fidelitas
Per evitare arbitrii, i vassalli ottennero che fosse
un tribunale di pari ad accertare la violazione
degli obblighi di fidelitas
[5.3.12]
Il contratto feudale
Ricapitolando:
il contratto feudale ha carattere personale
con prestazioni corrispettive e durata
tendenzialmente vitalizia.
Ha spesso un contenuto reale (concessioni
fondiarie) e può assumere connotati
pubblicistici (immunitates)
[5.3.13] Ereditarietà del feudo - I
Gran parte della storia del feudo è data dal tentativo
dei vassalli di modificare la struttura del contratto
feudale.
In particolare i vassalli premevano per ottenere la
stabilizzazione delle concessioni feudali.
Essi ottennero un primo ma parziale risultato a
Quierzy nell’807 (capitolare di Carlo il Calvo)
[5.3.14] Ereditarietà del feudo - II
Con il capitolare di Quierzy, il sovrano prendeva il seguente
impegno:
qualora un conte fosse morto mentre il figlio era a combattere
per l’imperatore, il sovrano non avrebbe proceduto a sostituirlo
investendo un altro signore del titolo e dei beneficia già
concessi al defunto. Avrebbe invece atteso che il figlio del conte
defunto (l’erede) fosse tornato dalla guerra. Se infatti
quest’ultimo fosse stato meritevole, il sovrano lo avrebbe
senz’altro beneficiato, investendolo in sostituzione del padre.
[5.3.15] Ereditarietà del feudo - III
 La
trasmissibilità dei benefici per via ereditaria
sembra prendere avvio da una prassi adottata da
monasteri ed enti ecclesiastici.
 Questi,
ricevute le terre sotto forma di donazione
testamentaria da parte dei proprietari, le
restituivano agli stessi in beneficio per poi
riprenderle al momento della loro morte.
[5.3.16] Ereditarietà del feudo - IV
La connessione fidelitas – beneficium
assume però un carattere stabile solo nell’ambito
della remunerazione del servizio militare.
In particolare ciò accadde quando, nell’Italia ricca e litigiosa
dei Comuni, si prese ad assoldare milizie mercenarie.
Il miglior modo per legare in maniera stabile questi
mercenari agli interessi del Comune, era appunto quello di
assegnare loro delle rendite fondiarie sul territorio.
[5.3.17] Ereditarietà del feudo - V
È per questo che in Italia l’aspetto patrimoniale
diviene assai presto l’elemento prevalente del feudo.
In Francia, invece, il feudo rimane ancora a lungo
caratterizzato soprattutto dall’elemento personale
ovvero dalla fidelitas.
I giuristi del tardo medioevo distingueranno
a questo proposito il feudo lombardo
dal feudo franco o francese
[5.3.18] L’Edictum de beneficiis - I
La formazione storica del feudo può dirsi conclusa
con l’Editto de beneficiis emanato nel 1037
da Corrado II ‘il Salico’.
In breve l’Editto stabilisce che, se non vi sia motivo che
giustifichi nei loro confronti la revoca del beneficio (cioè
un comportamento lesivo della fidelitas), il feudo dovrà
essere conservato agli eredi.
[5.3.19] L’Edictum de beneficiis - II

Diversamente dal capitolare di Carlo Il Calvo, il privilegio concesso
dall’imperatore non riguarda soltanto la grande nobiltà (i conti) ma è rivolto
ai milites secundi oridinis (cioè appunto quei capitanei/valvassores che si
erano arricchiti attraverso la milizia mercenaria e che si trovavano
soprattutto in Italia)

In particolare sono due sono i punti salienti che rappresentano una svolta
nella storia del feudo:

A) la riconosciuta irrevocabilità dello stipendio dovuto per il servizio militare

B) la stabilità della concessione terriera fatta per tale scopo
[5.3.20] La figura giuridica del feudo
L’Editto di Corrado pone le basi per la
comprensione in termini giuridici del beneficio feudale.
Saranno appunto i giuristi, a partire dalla seconda metà
del XII secolo, a farne un’autonoma figura
(un istituto) e a parlare del feudo
come di nuovo genere di diritto reale.
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Lezione di Storia del diritto medievale e moderno