[5.3.1] Il feudo - I In senso atecnico il feudo indica un tipo specifico di società caratterizzato da una serie di dipendenze da uomo a uomo e dallo spezzettamento del diritto di proprietà in tanti diritti reali per quanti sono i rapporti di dipendenza In senso tecnico, il feudo è un rapporto contrattuale che lega un uomo libero a un altro con scambio di prestazioni corrispettive [5.3.2] Il feudo - II Tradizionalmente si individua nel feudo il risultato della fusione di tre differenti elementi giuridici: il vassallaggio, il beneficium e l’immunitas. Il feudo unitariamente inteso è però il frutto di un lunghissimo processo storico cominciato nel tardo impero romano [5.3.3] Le origini tardo-antiche Elementi del rapporto feudale sono già presenti in alcune figure giuridiche tardo-antiche come: 1. il patrocinium 2. i buccellari [5.3.4] La commendatio La commendatio è la cerimonia solenne con la quale un uomo si pone in obsequio nei confronti di un altro uomo (cioè si pone al suo servizio) Il rapporto che nasce si chiama fidelitas e lega i due uomini fra loro con un vincolo che è morale e giuridico insieme [5.3.5] Il vassallaggio - I Il rapporto di vassallaggio prevede lo scambio di prestazioni reciproche ma differenti. Il vassus si impegnava : a) a obbedire e servire per tutta la vita il senior senza mai tradirlo b) a fornirgli aiuto e consiglio tutte le volte che ne venisse richiesto [5.3.6] Il vassallaggio - II Il senior deve assicurare al vassus: a) Protezione b) assistenza c) mantenimento L’obbligo di mantenimento poteva essere assolto in diversi modi. Più frequentemente attraverso la concessione di terre. [5.3.7] Il beneficium Sia il termine latino beneficio (= che fa bene) sia quello germanico feudo (da fieh / vieh) hanno in origine il significato di ‘corrispettivo’, ‘retribuzione’. Ciò conferma che Il legame con la concessione di terre è solo eventuale e non necessario [5.3.8] Le immunitates Quando la terra data in beneficio ha la caratteristica di essere una terra ‘immune’, il carattere immunitario viene trasferito assieme alla terra. Le principali immunitates sono: L’introitus (cioè il potere di negare l’accesso al fondo) L’exactio (ovvero il potere di escutere le tasse nei confronti di quanti abitino in quella terra) La districtio (ovvero il potere di ‘dire giustizia’ entro i confini) [5.3.9] Aleatorietà della concessione La concessione (o meglio l’oggetto della prestazione) rimarrà a lungo aleatoria nel rapporto vassallatico. Il senior difende in ogni modo il suo diritto di mutare la natura della prestazione [5.3.10] L’elemento della durata - I Il rapporto vassallatico – strutturalmente vitalizio – può tuttavia risolversi se il senior tiene comportamenti che ledono la fidelitas dovuta al vassus [5.3.11] L’elemento della durata - II Naturalmente, anche il senor poteva legittimamente interrompere il rapporto di vassallaggio se riteneva che il vassus avesse tenuto una condotta tale da rompere la fidelitas Per evitare arbitrii, i vassalli ottennero che fosse un tribunale di pari ad accertare la violazione degli obblighi di fidelitas [5.3.12] Il contratto feudale Ricapitolando: il contratto feudale ha carattere personale con prestazioni corrispettive e durata tendenzialmente vitalizia. Ha spesso un contenuto reale (concessioni fondiarie) e può assumere connotati pubblicistici (immunitates) [5.3.13] Ereditarietà del feudo - I Gran parte della storia del feudo è data dal tentativo dei vassalli di modificare la struttura del contratto feudale. In particolare i vassalli premevano per ottenere la stabilizzazione delle concessioni feudali. Essi ottennero un primo ma parziale risultato a Quierzy nell’807 (capitolare di Carlo il Calvo) [5.3.14] Ereditarietà del feudo - II Con il capitolare di Quierzy, il sovrano prendeva il seguente impegno: qualora un conte fosse morto mentre il figlio era a combattere per l’imperatore, il sovrano non avrebbe proceduto a sostituirlo investendo un altro signore del titolo e dei beneficia già concessi al defunto. Avrebbe invece atteso che il figlio del conte defunto (l’erede) fosse tornato dalla guerra. Se infatti quest’ultimo fosse stato meritevole, il sovrano lo avrebbe senz’altro beneficiato, investendolo in sostituzione del padre. [5.3.15] Ereditarietà del feudo - III La trasmissibilità dei benefici per via ereditaria sembra prendere avvio da una prassi adottata da monasteri ed enti ecclesiastici. Questi, ricevute le terre sotto forma di donazione testamentaria da parte dei proprietari, le restituivano agli stessi in beneficio per poi riprenderle al momento della loro morte. [5.3.16] Ereditarietà del feudo - IV La connessione fidelitas – beneficium assume però un carattere stabile solo nell’ambito della remunerazione del servizio militare. In particolare ciò accadde quando, nell’Italia ricca e litigiosa dei Comuni, si prese ad assoldare milizie mercenarie. Il miglior modo per legare in maniera stabile questi mercenari agli interessi del Comune, era appunto quello di assegnare loro delle rendite fondiarie sul territorio. [5.3.17] Ereditarietà del feudo - V È per questo che in Italia l’aspetto patrimoniale diviene assai presto l’elemento prevalente del feudo. In Francia, invece, il feudo rimane ancora a lungo caratterizzato soprattutto dall’elemento personale ovvero dalla fidelitas. I giuristi del tardo medioevo distingueranno a questo proposito il feudo lombardo dal feudo franco o francese [5.3.18] L’Edictum de beneficiis - I La formazione storica del feudo può dirsi conclusa con l’Editto de beneficiis emanato nel 1037 da Corrado II ‘il Salico’. In breve l’Editto stabilisce che, se non vi sia motivo che giustifichi nei loro confronti la revoca del beneficio (cioè un comportamento lesivo della fidelitas), il feudo dovrà essere conservato agli eredi. [5.3.19] L’Edictum de beneficiis - II Diversamente dal capitolare di Carlo Il Calvo, il privilegio concesso dall’imperatore non riguarda soltanto la grande nobiltà (i conti) ma è rivolto ai milites secundi oridinis (cioè appunto quei capitanei/valvassores che si erano arricchiti attraverso la milizia mercenaria e che si trovavano soprattutto in Italia) In particolare sono due sono i punti salienti che rappresentano una svolta nella storia del feudo: A) la riconosciuta irrevocabilità dello stipendio dovuto per il servizio militare B) la stabilità della concessione terriera fatta per tale scopo [5.3.20] La figura giuridica del feudo L’Editto di Corrado pone le basi per la comprensione in termini giuridici del beneficio feudale. Saranno appunto i giuristi, a partire dalla seconda metà del XII secolo, a farne un’autonoma figura (un istituto) e a parlare del feudo come di nuovo genere di diritto reale.