IL COLLEGIO SINDACALE TRA AZIONE E CONTEMPLAZIONE DELLE CRISI DI IMPRESA: INDICAZIONI OPERATIVE E CONSEGUENZE Martedì 26 novembre 2013 Relatore: ADRIANO NICOLA – Commercialista e Revisore Legale – AD Par.Co. SpA Studio Nicola via Lionello 8 - Udine I controlli del collegio INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO CONTINUITÀ AZIENDALE CRITICITÀ DEL BILANCIO APPLICAZIONE DEL RISANAMENTO Studio Nicola via Lionello 8 - Udine I rischi del Collegio Art.223 Fatti di bancarotta fraudolenta. Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo. Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se: 1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile; 2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società. Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216. Art.224 Fatti di bancarotta semplice. Si applicano le pene stabilite nell'art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali: 1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo; 2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine • Art.216 Bancarotta fraudolenta. È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che …. • Art.217 Bancarotta semplice. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente: Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Attenzione: • l’art. 6 della L.F. non annovera il Collegio Sindacale tra i soggetti che hanno iniziativa per richiedere il fallimento, rappresenta un organo che non ha potere di esprimere tale domanda • i sindaci sono però perseguibili per reati fallimentari se si sono resi conniventi o se hanno agito/non agito in modo da differire la dichiarazione di fallimento • i sindaci non concordi con gli amministratori hanno comunque a disposizione iniziative indirette per far dichiarare il fallimento • I sindaci devono attivare i loro poteri senza indugio in quanto il ritardo nell’avvio del procedimento di verifica ed eventuale dichiarazione di fallimento può avere risvolti ai sensi del 224 L.F. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Considerazioni introduttive La opacità informativa che accompagna solitamente le situazioni di crisi spesso assume la caratteristica di «frode contabile» il tema può avere importanza in riferimento alla criterio di determinazione del danno nelle azioni di responsabilità Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Collegio Sindacale: i livelli di intervento PRIMO LIVELLO richiedere agli amministratori informazioni ai sensi dell’art. 2403 bis del Codice Civile (Norma 5.2) SECONDO LIVELLO potere (dovere) di convocare l’assemblea ai sensi dell’art. 2406 del Codice Civile (Norma 5.7) TERZO LIVELLO proporre la denuncia al tribunale ex art. 2409 del C.C. LA REAZIONE DEVE ESSERE COMMISURATA ALLA GRAVITA’ E ALLA RILEVANZA DEI FATTI CENSURABILI Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Per poter legittimamente procedere all’attivazione delle procedure di cui all’art. 2409 C.C occorre: • Che vi siano fondate ragioni di ritenere che gli Amministratori e/o Direttori abbiano commesso gravi irregolarità • Che sia stata verificata l’esistenza di un danno potenziale di valore significativo • Che le irregolarità siano perduranti • Che non sia stato dato regolare seguito alla delibera assembleare nel caso in cui sia stata deliberata l’adozione di specifiche misure per fronteggiare la crisi • Che nonostante lo stato di insolvenza sia conclamato venga continuata l’attività sociale con gravi rischi legati all’aggravamento del dissesto Studio Nicola via Lionello 8 - Udine La denuncia ex art. 2409 C.C. a cura del Collegio Sindacale • legittimato alla denunzia al tribunale è il Collegio inteso come organo e non ciascuno dei suoi componenti • presupposto della denuncia è una specifica delibera del collegio sindacale • deve essere conferita apposita procura ad un difensore • è possibile anche nel caso di società in liquidazione (cfr. tra gli altri Trib. Trani sent. 30.10.2001) • le spese di ispezione giudiziaria sono a carico della società nel caso di denuncia del Collegio Sindacale • le spese processuali sono a carico di chi, infondatamente, ha iniziato il procedimento o ha resistito allo stesso Studio Nicola via Lionello 8 - Udine La crisi manifesta Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Riduzione del capitale della società Art. 2446. Riduzione del capitale per perdite. Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l'articolo 2436 Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Art. 2447. Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Il 2447 non richiama il Collegio sindacale che però deve: verificare che l’organo amministrativo convochi l’assemblea per deliberare in merito Effettuare le Osservazioni alla relazione ex 2446 la giurisprudenza prevalente e le Norme di comportamento ritengono obbligatoria nel caso in cui l’assemblea non adotti i necessari provvedimenti ovvero non accerti una causa di scioglimento, i sindaci devono presentare al tribunale istanza per l’accertamento Studio Nicola via Lionello 8 - Udine La procedura ex art. 2446 C.C. obbliga il Collegio a vigilare sulla regolarità dell’iter (vedi anche Norma 10.2): valuta se gli amministratori hanno correttamente individuato e illustrato le ragioni della perdita vaglia la congruità dei criteri di valutazione adottati, alla luce della continuità aziendale dà atto dei fatti intervenuti successivamente alla redazione della relazione e dell’evoluzione della gestione sociale Scambia informazioni con il revisore Esprime un parere sulla proposta degli amministratori Studio Nicola via Lionello 8 - Udine La procedura del 2446 scatta quando si verifica la riduzione del capitale di oltre un terzo: Per verificarne l’applicabilità occorre procedere prima con la copertura delle perdite mediante utilizzo delle riserve Esempio patrimonio netto € 1.000 – perdita accertata € 800 Caso 1 Capitale Sociale € 200 – Riserve € 800 le perdite NON RILEVANO Caso 2 Capitale Sociale € 500 – Riserve 500 le perdite RILEVANO Studio Nicola via Lionello 8 - Udine La liquidazione della Società Art. 2488 “Scioglimento e liquidazione delle società di capitali «Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.» Il Collegio Sindacale quindi vigilerà sulla correttezza del procedimento di liquidazione a tutela non soltanto dei soci ma anche dei terzi Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Nella fase liquidatoria il Collegio: • in caso di omissione dell’organo amministrativo, presenta istanza al tribunale competente affinché accerti il verificarsi della causa di scioglimento • una volta dichiarato lo scioglimento delle società, in caso di omissione o di ritardo dell’organo amministrativo, richiede con istanza al tribunale di provvedere alla convocazione dell’assemblea per le delibere ex art. 2487 comma 1° comma C.C.; • può chiedere al tribunale la revoca per giusta causa dei liquidatori • Valuta la corretta applicazione dei criteri di liquidazione Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Il ruolo del Collegio nella crisi latente Le situazioni di crisi difficilmente originano da una singola azione scorretta od avventata Le responsabilità in caso di default della società sono molto pervasive La normativa sembra suggerire l’azione anticipata da parte del collegio AZIONE O CONTEMPLAZIONE? Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Alcuni prerequisiti del Collegio: • Conoscenza del settore in cui opera la Società • Rapporto franco e trasparente ma autonomo e autorevole con gli amministratori • Diligenza professionale • capacità di intercettare e riconoscere i segnali di crisi Sono adeguati? Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Svolgere l’attività prevista dalla legge è sufficiente? Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Tribunale di Salerno Sez. I - Sentenza 12-05-2011 • La 1. M. SOC. COOPERATIVA A R.L, ha citato con atto del 15/11/2007 V. I. e A. G., quali componenti del Consiglio di amministrazione, e C. M., quale Presidente del Collegio Sindacale della COOPERATIVA, tutti in carica fino al 24/05/2005, al fine di sentire accertare la loro responsabilità nel dissesto societario e perciò conseguirne la condanna al risarcimento dei danni cagionati quantificati in complessivi Euro 655.399,95 • …Dall'esame delle schede contabili intestate ai singoli soci della COOPERATIVA, emerge che sono stati registrati alcuni versamenti e imputati una serie di addebiti a titolo di ICI, di spese per la gestione, di servizi resi, delle quote mutuo, ecc., ma non è stato possibile stabilire se i versamenti complessivamente eseguiti dai soci fossero sufficienti a coprire le esigenze della COOPERATIVA, né è stato possibile determinare l'effettiva destinazione dei pagamenti dagli stessi eseguiti. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Tribunale di Salerno Sez. I - Sentenza 12-05-2011 (segue) …non appare necessaria l'individuazione di specifici comportamenti forieri per il sindaco di responsabilità, risiedendo questa nel fatto stesso di non aver rilevato tale violazione o, comunque, di non avere in alcun modo ad essa reagito. Né nei verbali delle riunioni del collegio sindacale risulta indicato qualche specifico intervento di contrasto all'illegittima attività degli amministratori. (…) [Il comportamento dei sindaci] non può esaurirsi nel solo espletamento delle attività specificamente indicate dalla legge, ma comporta l'obbligo di adottare ogni altro atto che sia necessario per l'assolvimento dell'incarico, come la segnalazione all'assemblea delle irregolarità di gestione riscontrate e financo, ove ne ricorrano gli estremi, la denuncia al pubblico ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 c.c. (Cass. 17 settembre 1997, n. 9252). Studio Nicola via Lionello 8 - Udine La breve durata nella carica esime da responsabilità? Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Tribunale di Milano Sez. VIII – Sentenza 06-03-2013 •il collegio sindacale si sarebbe riunito per la prima volta in data 16.1.2007, … LA DIFESA •avendo ricoperto l'incarico dal 29.12.2006 al 26.4.2007, non potrebbe essere ritenuto responsabile né di fatti antecedenti rispetto all'assunzione della carica, né di fatti successivi rispetto alla cessazione; né sussisterebbe alcun profilo di responsabilità dei sindaci per fatti avvenuti durante la permanenza in carica in quanto essi non sarebbero stati in concreto nelle condizioni di poter esercitare il controllo sull'attività dell'organo amministrativo, in quanto gli amministratori avrebbero dolosamente occultato la loro attività e/o impedito, di fatto, il controllo;… Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Tribunale di Milano Sez. VIII – Sentenza 06-03-2013 (segue) Per configurare una responsabilità a titolo di omessa vigilanza e controllo a carico del collegio sindacale è necessario stabilire se si possa configurare a carico dei componenti di detto organo l'omissione di un'attività di controllo che avrebbe impedito il fatto distrattivo. I sindaci sul punto hanno rilevato il fatto obiettivo di essere stati nominati il 26 ottobre 2006, ma di aver assunto l'incarico, in effetti, solo alla fine di dicembre dello stesso anno, con l'ultimo atto di accettazione da parte della dottoressa I.: l'assunto va condiviso poiché, in effetti, prima di tale atto di accettazione, non può dirsi si fosse insediato il collegio sindacale né che questo fosse nelle condizioni di compiere le verifiche e i controlli propri dell'incarico. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Tribunale di Milano Sez. VIII – Sentenza 06-03-2013 (segue) IL GIUDIZIO Secondo la difesa dei sindaci essi non avrebbero potuto procedere ad alcuna verifica o controllo in assenza di documentazione contabile, e già in quella sede avrebbero informato l'AU che il Collegio Sindacale non avrebbe proseguito nel proprio incarico a fronte del manifestarsi di ulteriori impedimenti al corretto esercizio delle proprie funzioni; solo alla successiva verifica, in data 26.4.2007, persistendo gravi carenze in ordine alla documentazione illustrativa dell'andamento societario (tra cui il bilancio 2006), il collegio sindacale si sarebbe visto costretto a rassegnare le dimissioni. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Tribunale di Milano Sez. VIII – Sentenza 06-03-2013 (segue) Osserva il collegio giudicante che l'assenza della documentazione contabile e quindi l'impossibilità di fatto di poter procedere ai controlli connaturati all'esercizio dell'incarico di un organo di controllo avrebbe dovuto allarmare i sindaci e imporre loro di reagire alla mancanza di collaborazione dell'amministratore ex art. 2403 bis c.c. e, ove fosse persistita la mancanza di collaborazione dell'A.U. e l'impossibilità di accedere alla documentazione sociale, attraverso il ricorso al procedimento di cui all'art. 2409 c.c.; appare, invero, evidente che se i sindaci avessero reagito alla grave irregolarità gestoria in atto e si fossero attivati al fine di poter realmente svolgere le verifiche della contabilità e dei libri sociali (significativo sarebbe stato in particolare prendere conoscenza del contesto in cui il precedente collegio sindacale aveva rassegnato le proprie dimissioni) avrebbero, ragionevolmente, indotto l'amministratore a desistere nell'attività distrattiva che si è sopra illustrata e nella sistematica richiesta di anticipazione di false fatture funzionale a quella. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Corte d’Appello di Roma Sez. I - Sentenza 16-05-2011 • L'esiguità del periodo di tempo in cui il Ri. ha esercitato le funzioni di presidente del collegio sindacale non costituisce, peraltro, motivo di esonero da responsabilità da omessa vigilanza in relazione ad una operazione di cospicua rilevanza come quella in argomento, compiuta proprio nel periodo in cui il Ri. era comunque tenuto ad effettuare controlli pregnanti sul corretto espletamento delle attività di amministrazione societaria; e, nello specifico, a chiedere conto del trasferimento (risultante solo da un bonifico) di una somma di tale entità dalle casse della soc. amministrata a quelle di un'altra persona giuridica, anche se quasi totalmente controllata Studio Nicola via Lionello 8 - Udine La fuga è una soluzione? Studio Nicola via Lionello 8 - Udine In giurisprudenza è ormai ritenuto pacifico che “agli effetti dell’esclusione della responsabilità dei sindaci, non è sufficiente la dimissione dalla carica, in quanto essi devono attivarsi, affinché gli amministratori non pongano in essere atti pregiudizievoli e, qualora li abbiano compiuti, devono adoperarsi a ridurre al minimo l’entità dei danni” Inoltre la volontaria cessazione dall’incarico espone i sindaci anche al rischio di azioni risarcitorie verso la società in quanto, in caso di dimissioni multiple, priva la società della continuità dell’azione di controllo in una situazione particolarmente delicata Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Tribunale di Milano Sez. VIII – Sentenza 06-03-2013 (segue) …poiché le "dimissioni" non possono costituire un modo per eludere le responsabilità che derivano dalla violazione degli obblighi previsti dalla legge: solo l'esercizio del potere/dovere connesso all'ufficio può conseguire i risultati previsti dalla legge ed evitare la responsabilità derivante dall'inadempimento ai doveri inerenti alla carica, per i pregiudizi che devono ritenersi causalmente imputabili a quell'inadempimento ove - in sua assenza – è ragionevole prevedere non si sarebbero verificati. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Responsabilità e nesso di causalità: una interpretazione maliziosa Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Tribunale di Napoli 28.1.2009 I sindaci rispondono solo per il proprio fatto, doloso o colposo; la colpa consiste nella violazione del loro dovere di vigilare diligentemente sull’operato degli amministratori. Si configura la responsabilità del sindaci, dunque, non per Il fatto in sé che Il danno sia stato dagli amministratori cagionato, ma in quanto sia configurabile la violazione di un obbligo inerente alla carica di coloro che siano investiti del controllo sulla gestione. La responsabilità dei sindaci, quindi, consegue inevitabilmente dall'omissione dei doveri di vigilanza e controllo, ma potrebbe anche configurarsi a fronte di un adempimento degli stessi genericamente diligente. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Il nesso di causalità: un po’ di luce Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Nell’ipotesi di responsabilità da culpa in vigilando dei sindaci si deve rilevare che il dettato dell’art. 2407, comma 2, c.c., richiede il simultaneo concorso di più elementi: un inadempimento degli amministratori, un danno conseguente all’inadempimento, un inadempimento dei sindaci, un nesso di causalità fra l’inadempimento dei sindaci ed il danno verificatosi, nel senso che qualora i sindaci avessero correttamente svolto i propri doveri, il danno non si sarebbe verificato. Tribunale di Roma Sez. III - Sentenza 17-06-2013 Azione di responsabilità ai sensi dell' articolo 146 l.f. nei confronti degli organi sociali per aver compiuto una gestione dissennata attraverso atti di cessione e compensazione. il Collegio sindacale nel verbale del 20.6.2000 si era limitato ad invitare l'amministratore a convocare l'assemblea ai sensi degli articoli 2446 e 2447 c.c. , invito reiterato il 22.7.2000 e il 12.10.2000 ed aveva comunque omesso di adempiere ai propri doveri di vigilanza e controllo. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Tribunale di Roma Sez. III - Sentenza 17-06-2013 (segue) L’ACCUSA Nonostante l'integrale perdita di capitale riscontrabile fin dall'esercizio sociale 1999, e malgrado si fosse verificata la causa legale di scioglimento della società di cui all'articolo 2448, n. 4), cod. civ. (sussistente di diritto, indipendentemente da accertamento sul punto eseguito dai soci ovvero dal tribunale), l'amministratore da un lato ha mancato di accertare che il capitale era interamente perduto e di assumere le decisioni imposte dall'art. 2447 c.c. e, dall'altro, ha omesso di chiedere il fallimento della società onde evitare l'aumento del relativo indebitamento. La curatela ha poi individuato il danno conseguente a tali omissioni nella differenza tra l'attivo e il passivo accertato in sede fallimentare. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Tribunale di Roma Sez. III - Sentenza 17-06-2013 (segue) LA SENTENZA Le richiamate operazioni sociali non sono qualificabili alla stregua di una illegittima prosecuzione dell'attività sociale malgrado la sussistenza dei presupposti dello scioglimento, trattandosi, all'evidenza, di attività sostanzialmente liquidatorie, volte a dismettere un ramo di azienda, un contratto di leasing finanziario e un credito Iva, e non già a proseguire la gestione sociale nella prospettiva del conseguimento di utili ovvero della costituzione di ulteriori rapporti destinati ad aggravare la situazione di dissesto economico palesata dai dati di bilancio. Inoltre, nessuna delle richiamate operazioni ha determinato un risultato economico negativo e un pregiudizio alla società. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Tribunale di Roma Sez. III - Sentenza 17-06-2013 (segue) …la responsabilità dei sindaci non può costituire automatica proiezione di quella degli amministratori e il collegio sindacale deve reputarsi responsabile delle perdite patrimoniali della società solo nel caso e nella misura in cui queste ultime siano direttamente attribuibili anche all'operato dei sindaci. Tra l'inadempimento dell'amministratore e l'inosservanza dei doveri dei sindaci deve dunque sussistere un rapporto di causalità che collega l'azione al fatto pregiudizievole, tanto che questo integri il risultato di quella. (…) Ne consegue l'infondatezza della pretesa risarcitoria fatta valere dal Fallimento nei confronti dell'amministratore. La ritenuta assenza degli elementi costitutivi della responsabilità dell'amministratore, comportano, secondo i già richiamati principi, il rigetto della domanda di responsabilità nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Corte d’Appello di Torino 12.1.2009 Ai fini della condanna al risarcimento dei danni occorre che la curatela fallimentare provi l'esistenza di un danno (e la relativa entità) riconducibile, quale conseguenza immediata e diretta, in applicazione delle regole sul nesso di causalità materiale, a specifici comportamenti antidoverosi dei sindaci. Cass. civ. Sez. I - Sentenza 27-05-2013, n. 13081 sussisteva il nesso di causalità tra la condotta ed il danno poiché controlli diligenti ed adeguati avrebbero consentito ai sindaci, che operavano nella medesima qualità anche nelle altre società del gruppo di rendersi conto della gestione truffaldina dei corsi di formazione e delle operazioni infragruppo, di importo elevato e quanto meno sospette; tale situazione avrebbe dovuto indurre i sindaci a denunziare i fatti al pubblico ministero per le iniziative previste dall'art. 2409 c.c. , cui avrebbero fatto seguito un'ispezione, la nomina di un amministratore giudiziario e la dichiarazione di fallimento, evitando così alla società le maggiori perdite maturate Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Una sintesi: quando la responsabilità del Collegio? Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Tribunale di Prato 14.9.2012 il collegio sindacale che non attiva i poteri ad esso riconosciuti, nel contesto di un controllo di legalità sostanziale sull'amministrazione, risponde, in solido con gli amministratori, dei danni derivati alla società. Ciò accade, in particolare, nelle seguenti ipotesi: • finanziamenti concessi in favore di società controllate o collegate in perdita, condotta che costituisce sicuramente un atto di grave imprudenza, dal momento che risulta compromessa l'integrità del patrimonio sociale; Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Tribunale di Prato 14.9.2012 (segue) • invio di un ammontare particolarmente elevato di merci ad un cliente in assenza di apposite garanzie, comportamento manifestamente imprudente degli amministratori che avrebbe dovuto essere rilevato ed "ostacolato" dai sindaci; • vendita di un immobile della società in assenza di adeguate garanzie circa il pagamento del prezzo da parte dell'acquirente estero ed in mancanza di un'approfondita consulenza legale; • operazione di affitto d'azienda rispetto alla quale il collegio sindacale non solo ometteva di eccepire l'assenza di garanzie da parte dell'affittuario, ma, soprattutto, non rilevava il fatto che il cda procedeva alla deliberazione dell'operazione in presenza di un conflitto di interessi di due amministratori, … Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Tribunale di Roma 20.2.2012 • Nell'ambito di un'operazione straordinaria con valutazioni di cespiti rese dagli amministratori o da soggetti indipendenti, i sindaci non possono limitarsi alla verifica dell'esistenza fisica dei documenti posti a supporto della stessa, dovendo considerare l'idoneità dei medesimi a fornire quel livello minimo di qualità e quantità informativa necessario a valutare la correttezza dell'intera operazione. I sindaci, poi, hanno il dovere di adoperarsi per rimediare alle situazioni in grado di arrecare un danno, ivi comprese quelle sorte in passato (ovvero prima dell'assunzione dell'incarico), se producono effetti (e quindi sono riconoscibili) nel presente e sono suscettibili di essere eliminate o limitate nelle loro conseguenze pregiudizievoli. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Cass. civ. Sez. I - Sentenza 27-05-2013, n. 13081 Visto che era stata sequestrata tutta la documentazione contabile rinvenuta presso gli uffici della A.B.L. Italia, si doveva concludere che il collegio sindacale aveva omesso ogni sia pur superficiale controllo sulla regolare contabilità e sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. La violazione del dovere di controllo era di particolare gravità tenuto conto che la società aveva beneficiato di un ingente contributo statale a fondo perduto, al quale erano connessi obblighi il cui inadempimento ne avrebbe comportato la revoca, e di sovvenzioni per la formazione professionale dei dipendenti, con la conseguente assunzione della veste giuridica di agente contabile; Studio Nicola via Lionello 8 - Udine La determinazione del danno Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Cassazione Civile Sez. I - Sentenza 14-10-2013, n. 23233 La sentenza impugnata ha, infatti, individuato il danno cagionato dalla condotta omissiva dei sindaci non nel dissesto, ma nel suo aggravamento conseguito, per effetto dell'aumentato ammontare degli interessi, al ritardo con cui è stato dichiarato il fallimento. Può dirsi, pertanto, in re ipsa, il nesso di causalità considerato che ai sindaci si è addebitato la mancata formulazione di rilievi critici su poste di bilancio palesemente ingiustificate ed il mancato esercizio di poteri sostitutivi che avrebbero condotto ad una più sollecita dichiarazione di fallimento. (…) l'esistenza di una causa del dissesto non addebitabile ad amministratore e sindaci non escludeva, comunque, la loro responsabilità per l'aggravamento del dissesto. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Uno sguardo al penale Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Cass. pen. Sez. V, Sentenza 26-05-2011, n. 21051 La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 19 ottobre 2009, ha confermato la sentenza del GUP presso il Tribunale di Torre Annunziata del 26 gennaio 2007 che aveva condannato M. A., S.L. e T.R., quali membri del collegio sindacale della I.A.M.M. Imbottigliamento Acque della Madonna s.p.a. dichiarata fallita il 21 febbraio 2002, per il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta documentale, limitatamente al libro giornale e a quello degli inventari e di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di somme di competenza della società fallita e per violazione degli obblighi di cui agli articoli 2446 e 2447 c.c.. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Cass. pen. Sez. V, Sentenza 26-05-2011, n. 21051 …. si osserva come la Corte di Appello di Napoli, questa volta in fatto e facendo buon uso dei principi dianzi evidenziati, abbia chiarito sulla base delle acquisite risultanze probatorie come l'irregolare tenuta delle scritture contabili della società decotta (in particolare del libro giornale e del libro degli inventari) non fosse la risultante di attività o accadimenti (incendio dello stabilimento) non imputabili agli odierni ricorrenti. …nei reati di bancarotta è ammissibile il concorso di uno o più dei componenti del collegio sindacale con l'amministratore di una società, che può realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del controllo sindacale, il quale non si esaurisce in una mera verifica formale, quasi a ridursi ad un riscontro contabile nell'ambito della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Cass. pen. Sez. V, Sentenza 26-05-2011, n. 21051 (segue) In fatto, è logica e confortata dalle risultanze processuali, l'affermazione della Corte territoriale circa l'avvenuto ripianamento delle perdite societarie mediante l'apposizione nel bilancio del 1996 di somme, portate da un provvedimento amministrativo concessorio di contributi, non certe e di ammontare non definito. … Si è reiteratamente affermato come la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, di cui all'art. 114 c.p. , comma 1, presupponendo un apporto differenziato nella preparazione o nell'esecuzione materiale del reato stesso, non sia applicabile ai reati omissivi in quanto il "non facere" è concetto ontologicamente antitetico alla sussistenza dei requisiti richiesti per il suo riconoscimento Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Cass. pen. Sez. I - Sentenza 11-10-2013, n. 42116 Il G. era stato condannato, in concorso con altri, per il delitto di bancarotta di cui all'art.223 Legge fallimentare perché esponeva nei bilanci fatti non rispondenti al vero sulle reali condizioni economiche della società, in particolare indicando falsamente nell'attivo patrimoniale crediti certamente irrealizzabili, con il risultato che alla conclusione dell'esercizio la situazione effettiva denunciava - in contrasto con i bilanci approvati - una perdita di oltre dieci miliardi di lire, e ciò per effetto di un sistematico occultamento dei sintomi di progressiva irreversibile decozione che, costantemente involvendo, aggravava il dissesto in misura tale da cagionare ai creditori un danno patrimoniale di rilevante entità, posto che al momento della dichiarazione di fallimento il deficit ammontava ad oltre quaranta miliardi di lire. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Cass. pen. Sez. I - Sentenza 11-10-2013, n. 42116 (segue) Secondo il ricorrente, quindi, le condotte che avevano portato al dissesto dovevano essere individuate unicamente nella scelta da parte degli amministratori di diritto - e non dei componenti del collegio sindacale - di concedere o mantenere aperture di credito a clienti che già manifestavano dei primi segni d'insolvenza. La Corte d'appello, esaminando la sentenza del Tribunale di Cuneo della quale è stata chiesta la revoca ai sensi dell'art. 673 c.p.p. , ha ritenuto che fossero sussistenti (..) sia il dolo del suddetto reato, vale a dire la consapevolezza di amministratori e sindaci di ingannare i risparmiatori che affidavano il proprio denaro alla suddetta società e le banche che seguitavano a profondere liquidità, mascherando con falsi bilanci e false comunicazioni sociali la profonda voragine che si era creata nei conti della società, sia il fine di ingiusto profitto perseguito dal G. e dai correi, consistito nel consentire alla FINVEST di proseguire nella sua attività con mezzi fraudolenti, sebbene non vi fossero le condizioni per richiedere Studio Nicola via 8 - Udine ulteriore denaro ai risparmiatori eLionello crediti alle banche. Cass. pen. Sez. V – Sentenza 05-08-2011, n. 31163 Il C. è imputato, con riferimento a entrambi i fallimenti, del reato ex artt. 110-81 cpv c.p., L. Fall., art. 216, comma 1, art. 217, comma 1, nn. 3 e 4, art. 223, comma 2, n. 1, con riferimento all'art. 2622 c.c. e art. 223 commi 1 e 2, L. Fall., art. 224 per avere, nelle qualità sopra indicata e in concorso con altri, e quindi anche come correlatore delle relazioni depositate e allegate ai bilanci dal 1998 al 2000, avallato l'operato degli amministratori delle predette società, omettendo di vigilare e controllarne l'operato, violando gli specifici doveri di cui all'art. 2403 c.c.. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Cass. pen. Sez. V – Sentenza 05-08-2011, n. 31163 (segue) La sentenza ricorsa pone in evidenza la enorme sproporzione tra l'entità dei fondi raccolti con tale metodica e il capitale sociale della Finanziaria. Da ciò deduce che proprio un controllo formale, estrinseco e "legale" (esattamente quello invocato dal C.) avrebbe dovuto far emergere l'enormità dello sbilancio, oltre alla procedura contra legem per la emissione di quelle che, a tutti gli effetti, dovevano considerarsi obbligazioni, e -dunquela violazione del dettato dell'art. 2410 c.c.. I poteri conferiti dalla legge al collegio sindacale per far fronte ai suoi doveri (artt. 2403 bis e 2403 c.c.) consentivano ampiamente all'imputato interventi di tipo cognitivo, valutativo e comminatorio (tanto per usare il lessico del ricorso). Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Cass. pen. Sez. V – Sentenza 05-08-2011, n. 31163 La Corte toscana ha ritenuto, certo non illogicamente, che C. si comportò in tal modo consapevolmente e volontariamente, atteso che, da un lato, la macroscopicità degli eventi, dall'altro, le specifiche e puntuali contestazioni degli organi pubblici di controllo, non potevano non mettere sull'avviso una persona che, per la sua preparazione professionale (è un commercialista), per la continuità del suo rapporto con le società fallite e per gli ampi poteri/doveri che il suo ruolo gli consentiva/imponeva, ben comprese quel che stava accadendo e ben sapeva quello che egli avrebbe dovuto fare per impedire tali accadimenti (artt. 2446, 2484, 2447, 2482 ter c.c.). Correttamente, insomma, il giudice del merito ha dedotto la natura dell'elemento psicologico dalle modalità della condotta. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Appendice 1 Uno sguardo alla «revisione cooperativa» Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Corte di Cassazione 9 ottobre 2013, n. 22925 Fallimento della cooperativa: ne risponde il Ministero se non ha effettuato i controlli Nelle società cooperative i poteri di controllo sulla gestione sociale costituiscono strumento di attuazione di un diritto attribuito ai soci, ma ciò non toglie che, da un lato, il controllo sulla "gestione sociale" è affidato al collegio sindacale e, dall'altro, la vigilanza compete agli enti istituzionali: la perdurante mancanza di rilievi da parte degli organi pubblici di controllo nei confronti della cooperativa ingenerava, agli occhi non professionali di possibili soci aderenti, un alone di affidabilità e una ragionevole presunzione di legittimità della sua attività, con conseguente esclusione di un concorso dei soci nella responsabilità dell'Amministrazione pubblica. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Corte di Cassazione 9 ottobre 2013, n. 22925 Il Ministero del lavoro, ad avviso della corte, aveva l'obbligo di compiere ispezioni ordinarie "almeno una volta ogni due anni" e straordinarie "ogni volta che se ne presenti l'opportunità" (art. 2 del d.lgs. n. 1577/1947) e/o con cadenza annuale (art. 15 della legge n. 59/1992), anche tramite indagini penetranti sul regolare svolgimento dell'attività della cooperativa, né il suo comportamento omissivo poteva essere giustificato per la penuria di organico del personale ispettivo a disposizione dell'Amministrazione Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Corte di Cassazione 9 ottobre 2013, n. 22925 (segue) I poteri di controllo sulla gestione sociale costituiscono strumento di attuazione di un diritto attribuito ai soci, ma ciò non toglie che, da un lato, il controllo sulla "gestione sociale" è affidato al collegio sindacale (v. Cass. pen. n. 7527/1997) e, dall'altro, la vigilanza compete agli enti istituzionali, non essendo attribuibile ai soci che ne sono vittime la responsabilità per le conseguenze dannose causate da chi quella vigilanza ha omesso di esercitare. La corte territoriale, con motivazione congrua e incensurata, ha anche ritenuto che la perdurante mancanza di rilievi da parte degli organi pubblici di controllo nei confronti della cooperativa ingenerava, agli occhi non professionali di possibili soci aderenti, un alone di affidabilità e una ragionevole presunzione di legittimità della sua attività, con conseguente esclusione di un concorso dei soci nella responsabilità dell'Amministrazione pubblica. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine I rischi applicabili al controllo del prestito sociale delle coop Studio Nicola via Lionello 8 - Udine PRESTITO DA SOCI REGOLAMENTO TIPO Per i prestiti liberi da vincoli temporali il Socio, con un preavviso di almeno 48 ore, può richiedere rimborsi parziali o totali che la Cooperativa ha la facoltà di rimborsare anche all’atto della richiesta. Anche a tal fine, un ammontare pari almeno al 30% dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito da soci dovrà essere mantenuta liquida o in attività prontamente liquidabili o assimilate. La Cooperativa può effettuare i rimborsi in contanti e/o assegno bancario. La Cooperativa può rilasciare al Socio una carta interna di pagamento; la carta non avrà nessuna efficacia se il prestito risultasse scoperto o insufficiente. Il Socio può disporre per iscritto di compensare il suo credito per il prestito sino all’ammontare dei suoi debiti contratti esclusivamente per i corrispettivi dei beni e/o servizi fornitigli dalla Cooperativa e dalle società da essa controllate. In questi casi i Soci devono presentare periodicamente presso l’Ufficio della Sezione Prestito Sociale i libretti per l’aggiornamento delle scritture. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Fac-simile verbale di verifica trimestrale, da parte del Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. …, del Regolamento per la Raccolta del Prestito Sociale Il Collegio Sindacale della Cooperativa … con la presenza dei signori …, si è riunito in data odierna per procedere, nell’ambito della propria attività, alla verifica trimestrale di cui all’articolo … del Regolamento del Prestito Sociale. La verifica ha avuto per oggetto l’attuazione del Regolamento interno sulla raccolta del prestito sociale, ed in particolare il controllo del costante rispetto e il monitoraggio dei limiti di cui agli articoli … e … Esito della verifica 1. Nel periodo oggetto della verifica, il Regolamento interno sulla raccolta del prestito sociale è stato rispettato? Integralmente In parte In particolare: 2. Il prestito viene raccolto esclusivamente presso i soci? Sì No 3. Ammontare del prestito alla data odierna: € _______________ 4. a) Importo Capitale sociale, riserva legale e riserve disponibili ultimo bilancio approvato: € _______________ + b) (eventuale) 50% differenza tra valore ai fini ICI e valore di bilancio al netto degli ammortamenti immobili strumentali : € _______________ = c) Totale (a+b) € _______________ 5. Rapporto prestito (punto 3) / patrimonio (punto 4.c) € _______________ 6. (Solo nel caso in cui il rapporto di cui al punto precedente sia superiore a 3) L’intero ammontare del prestito sociale è assistito dalle garanzie previste dalla legge? Sì No 7. Importo massimo depositabile da ciascun socio € _______________ 8. Il limite di cui al punto 7 è stato sempre rispettato? Sì No Il Presidente del Collegio Sindacale _________________________________ Luogo e data Studio Nicola via Lionello 8_________________________________ - Udine Fac-simile comunicazione semestrale al Consiglio di Amministrazione, da parte del Collegio Sindacale, dei risultati dei controlli effettuati, ai sensi del Regolamento per la Raccolta del Prestito Sociale Al Consiglio di Amministrazione Ai sensi dell’art. …, del Regolamento del Prestito Sociale, si trasmette la comunicazione semestrale sui risultati dei controlli effettuati sull’attuazione del Regolamento della raccolta del prestito sociale, ed in particolare sulla verifica del costante rispetto dei limiti di cui agli articoli … e …. Alla luce delle verifiche effettuate in data … ed in data …, questo Collegio Sindacale ha potuto constatare il costante ed integrale rispetto, da parte della Cooperativa, delle norme di legge in materia e del suddetto Regolamento, ed in particolare dei limiti alla raccolta previsti dagli articoli …. (eventuali proposte o suggerimenti, che possono essere forniti al CdA) Il Presidente del Collegio Sindacale _____________________________ Luogo e data __________________________ N.B.: Il modello sopra riportato è da utilizzare nel caso di pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari. Nel caso in cui invece nel corso delle verifiche effettuate emergessero violazioni, la formulazione del secondo periodo potrebbe essere la seguente: “Alla luce delle verifiche effettuate in data … ed in data …, i cui verbali vengono trasmessi in copia per conoscenza, questo Collegio Sindacale ha potuto constatare il mancato rispetto … (indicare la norma di legge o regolamentare violata). A tal proposito appare opportuno che codesto Consiglio di Amministrazione ... (suggerire le misure per ripristinare il pieno rispetto delle norme violate e i termini per adempiere).” Studio Nicola via Lionello 8 - Udine Vigilanza sugli enti cooperativi ai sensi del d. lgs. 2 agosto 2002 n. 220 VERBALE DI REVISIONE 31 - L’ente cooperativo raccoglie il prestito dai Soci? Sì No SCHEDA DI CONTROLLO PER VERIFICA CONTABILE DEL PRESTITO DA SOCI a) valore degli immobili risultante da dichiarazione ICI € b) valore degli immobili risultante dall'ultimo bilancio € c) valore per rettifica : ( a - b ) / 2 (eventuale) € d) patrimonio netto dell'ultimo bilancio € e) patrimonio netto rettificato ( c + d) € f) prestito sociale alla data della revisione € g) rapporto CICR ( f / e ) € numero soci alla data della revisione € Gg/mm/aa di chiusura dell'ultimo esercizio € 32 - in caso affermativo: - è rispettato il limite individuale? Sì - in caso di cooperative con più di 50 soci, è rispettato il rapporto CICR? Sì 33 la raccolta del prestito è svolta correttamente? Sì Studio Nicola via Lionello 8 - Udine No No No Appendice 2 Norme di comportamento del Collegio Sindacale (Estratto) Studio Nicola via Lionello 8 - Udine 11. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA CRISI DI IMPRESA Norma 11.1. Prevenzione ed emersione della crisi Principi Il collegio sindacale, se nello svolgimento della funzione di vigilanza rilevi la sussistenza di fatti idonei a pregiudicare la continuità dell’impresa, sollecita gli amministratori a porvi rimedio. Riferimenti normativi Artt. 67, comma 3, lett. d), 152, 160 ss., 182-bis l.f.; artt. 2403, 2403-bis, comma 2, 2409-septies c.c. Criteri applicativi Il collegio sindacale ove rilevi, nello svolgimento delle proprie funzioni, elementi che possano compromettere la continuità aziendale, ne dà comunicazione agli amministratori e può richiedere agli amministratori l’adozione di opportune misure la cui realizzazione va monitorata al fine di verificarne l’efficacia. Nel caso in cui tali misure non vengano adottate, il collegio sindacale sollecita l’organo di amministrazione affinché intervenga tempestivamente, ricorrendo se del caso anche a uno degli istituti di composizione negoziale della crisi di impresa previsti nella legge fallimentare. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine 11. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA CRISI DI IMPRESA Norma 11.1. Prevenzione ed emersione della crisi Commento L’esame dell’attuale assetto normativo sulla crisi di impresa e quello delle regole dettate per definire le funzioni del collegio sindacale nell’organizzazione societaria evidenziano una criticità: non esistono disposizioni che, fungendo da raccordo tra diritto societario e disciplina della crisi di impresa individuino i comportamenti specifici che l’organo è tenuto ad adottare nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza. Di qui l’opportunità di indicare alcuni principi di comportamento che possano orientare l’attività del collegio sindacale, sia in funzione di prevenzione, che in funzione di emersione tempestiva della crisi. Il potere di segnalare agli amministratori l’opportunità di un intervento origina sia dall’obbligo imposto al collegio di vigilare sull’osservanza della legge sia dal dovere di vigilare sul rispetto del principio di corretta amministrazione da parte dell’organo di gestione. Considerata l’incerta individuazione del cosiddetto “stato di crisi” è stato predisposto un principio relativo tanto alla prevenzione quanto all’emersione della crisi di impresa. In questa prospettiva, vengono individuati due piani di intervento del collegio sindacale: l’attività di vigilanza volta a monitorare costantemente la continuità aziendale, nell’ottica della prevenzione e comunque della tempestiva emersione di situazioni di crisi (cfr. Norma 3.3 e Norma 5.3); il monitoraggio dell’attuazione da parte degli amministratori di misure idonee a garantire la continuità aziendale. Il collegio sindacale può acquisire elementi utili dal revisore legale o dalla società di revisione legale, ove presente. Questo soggetto può rappresentare, infatti, un importante interlocutore dell’organo di controllo per l’individuazione di indicatori della crisi. È auspicabile che il collegio sindacale vigili attentamente effettuando controlli e ispezioni tanto più mirati quanto più evidenti siano i segnali di crisi. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine 11. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA CRISI DI IMPRESA Norma 11.2. Segnalazione all’assemblea e denunzia al tribunale Principi Nel caso in cui gli amministratori omettano l’adozione di opportuni provvedimenti, il collegio sindacale può convocare l’assemblea ai sensi dell’art. 2406 c.c. Nei casi in cui il ricorso all’assemblea non abbia avuto luogo o i suoi esiti non siano ritenuti adeguati, il collegio sindacale, qualora la condotta degli amministratori integri anche i presupposti di gravi irregolarità, ove consentito della legge, può proporre la denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c. Riferimenti normativi Artt. 2406, 2409 c.c. Criteri applicativi Qualora l’organo amministrativo non provveda tempestivamente all’adozione di opportuni provvedimenti, il collegio sindacale può: convocare l’assemblea – previa comunicazione all’organo amministrativo – per informarla sia dell’inerzia degli amministratori sia dello stato di crisi, secondo quanto precisato nella Norma 5.7; presentare, sussistendone i relativi presupposti, denunzia al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c., secondo quanto previsto dalla Norma 6.3. Nel dare avvio a tali iniziative appare opportuno, considerate le possibili conseguenze derivanti dall’intervento del collegio sindacale, che esso operi con particolare attenzione nell’evidenziare i fatti che ritenga rilevanti provvedendo a: definire in modo puntuale l’ordine del giorno circoscrivendolo alla situazione di crisi; esporre in apposita relazione i fatti censurabili e le informazioni acquisite; allegare la documentazione di supporto (ad esempio, riscontri effettuati, dati e informazioni ricevuti dall’organo di amministrazione o dal revisore legale). Studio Nicola via Lionello 8 - Udine 11. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA CRISI DI IMPRESA Norma 11.2. Segnalazione all’assemblea e denunzia al tribunale Commento Nel caso di inerzia dell’organo di amministrazione ovvero qualora il collegio sindacale ritenga inadeguate le misure da quello eventualmente adottate, l’organo di controllo può, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, convocare l’assemblea per informarla dello stato di crisi e del comportamento degli amministratori. L’assemblea adeguatamente informata dal collegio sindacale potrebbe, dunque, richiedere agli amministratori di adottare provvedimenti funzionali al superamento della crisi ovvero deliberare la revoca degli amministratori. Al ricorrere dei presupposti di cui agli artt. 2446, 2447 e 2482-ter c.c., l’assemblea può deliberare, altresì, gli opportuni provvedimenti (quali, la riduzione del capitale, la ricapitalizzazione, la trasformazione ovvero lo scioglimento della società). Qualora l’assemblea non adotti opportuni provvedimenti, il collegio sindacale può ricorrere, ove consentito dalla legge, al tribunale ex art. 2409 c.c. al verificarsi dei presupposti che integrino anche le gravi irregolarità gestionali. Permane, in presenza di cause di scioglimento della società e, in caso di inerzia dell’organo amministrativo, il potere del collegio sindacale di presentare la relativa istanza al tribunale secondo quanto previsto dalla Norma 10.9. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine 11. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA CRISI DI IMPRESA Norma 11.3. Vigilanza del collegio sindacale in caso di adozione di un piano volto al risanamento ex art. 67, comma terzo, lett. d), l.f. Principi Nel caso in cui la società decida di predisporre un piano di risanamento ai sensi dell’art. 67, comma terzo, lett. d), l.f., il collegio sindacale vigila che il professionista incaricato di attestarne la ragionevolezza sia in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’art. 28, lett. a) e lett. b), l.f. e sia iscritto nel registro dei revisori legali. Quando la società adotta il piano di risanamento, il collegio sindacale vigila sulla corretta esecuzione del piano da parte degli amministratori . Riferimenti normativi Artt. 28, comma 1, lett. a) e lett. b), 67, comma 3, lett. d), l.f.; artt. 2381, 2403, 2403-bis, comma 2, c.c. Criteri applicativi Il collegio sindacale prende conoscenza del piano di risanamento pur non essendo tenuto a esprimersi sul merito dello stesso. Esso svolge in ogni caso una funzione di vigilanza che attiene sia alla fase prodromica sia alla fase esecutiva del piano. Nella fase prodromica, il collegio sindacale accerta che il professionista prescelto dalla società per l’attestazione del piano sia in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge. Durante l’esecuzione del piano è opportuno che il collegio sindacale richieda notizie agli amministratori in relazione al rispetto di contenuti, scadenze e obiettivi ivi indicati. È, quindi, opportuno che il collegio vigili con particolare attenzione laddove, a seguito di informazioni acquisite dagli amministratori o nel corso dell’attività di vigilanza, rilevi significativi scostamenti rispetto alle previsioni del piano. In tal caso, il collegio sindacale può richiedere chiarimenti all’organo amministrativo e, qualora questi non vengano forniti o risultino insufficienti, può convocare, ricorrendone i presupposti, l’assemblea dei soci al fine di comunicare tali fatti. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine 11. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA CRISI DI IMPRESA Norma 11.3. Vigilanza del collegio sindacale in caso di adozione di un piano volto al risanamento ex art. 67, comma terzo, lett. d), l.f. Commento Nella fase prodromica il collegio è chiamato ad accertare la sussistenza dei requisiti di professionalità in capo al soggetto incaricato di attestare la ragionevolezza del piano. È auspicabile che il collegio sindacale raccomandi il rispetto delle indicazioni contenute nelle “Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi” emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Dopo l’attestazione e nella fase di esecuzione del piano, il collegio sindacale vigila periodicamente che gli amministratori eseguano le indicazioni del piano. Appare opportuno, altresì, che il collegio sindacale richieda adeguate informazioni durante l’intero periodo di risanamento previsto dal piano onde verificarne la concreta applicazione e l’effettiva capacità di risolvere la crisi dell’impresa. In particolare, è auspicabile che eventuali rilevanti scostamenti occorsi durante l’esecuzione del piano siano tempestivamente comunicati al collegio sindacale dato che il piano attestato non richiede il consenso di alcuno, né tanto meno un vaglio omologatorio. Sarà, quindi, solo la concreta esecuzione dello stesso a mostrarne le capacità risolutive. Nel caso in cui queste non emergano come tali, infatti, la società dovrà adottare tempestivamente altre misure. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine 11. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA CRISI DI IMPRESA Norma 11.4. Vigilanza del collegio sindacale in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. Principi Nel caso in cui la società decida di accedere a un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis l.f., il collegio sindacale vigila che il professionista incaricato di attestarne l’attuabilità sia in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’art. 28, lett. a) e lett. b), l.f. e sia iscritto nel registro dei revisori legali. Dopo l’omologazione da parte del tribunale, il collegio sindacale vigila sulla corretta esecuzione dell’accordo da parte degli amministratori. Riferimenti normativi Artt. 28, comma 1, lett. a) e lett. b), 67, comma 3, lett. d), 161, 182-bis l.f.; artt. 2381, 2403, 2403-bis, comma 2, c.c. Criteri applicativi Il collegio sindacale prende conoscenza dell’accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato ai sensi dell’art. 182-bis l.f., pur non essendo tenuto a esprimersi sul merito dello stesso. Esso svolge in ogni caso una funzione di vigilanza che attiene sia alla fase prodromica sia alla fase esecutiva dell’accordo. Nel corso delle trattative fra la società e la percentuale qualificata dei creditori, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 182-bis, comma 6, l.f., il collegio sindacale, previamente informato, è chiamato ad accertare la sussistenza dei requisiti di professionalità in capo al soggetto incaricato di dichiarare che la proposta risulta idonea ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. Tali linee guida sono state emanate nel 2010 dal CNDCEC in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze e Assonime. Nella fase prodromica all’accordo di ristrutturazione dei debiti il collegio è chiamato ad accertare la sussistenza dei requisiti di professionalità in capo al soggetto incaricato di attestare l’attuabilità dell’accordo. A seguito dell’omologazione, il collegio sindacale vigila sulla puntuale esecuzione dell’accordo. È, quindi, opportuno che il collegio richieda informazioni agli amministratori e che, in particolare, vigili laddove, a seguito di informazioni acquisite dagli amministratori o nel corso di ispezioni dell’attività di vigilanza, rilevi significativi scostamenti rispetto alle previsioni dell’accordo. In tal caso, il collegio sindacale può richiedere chiarimenti all’organo amministrativo e, qualora essi non vengano forniti o risultino insufficienti, può convocare, ricorrendone i presupposti, l’assemblea dei soci al fine di comunicare tali circostanze. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine 11. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA CRISI DI IMPRESA Norma 11.4. Vigilanza del collegio sindacale in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. Commento L’attività di vigilanza del collegio sindacale in occasione della conclusione di un accordo di ristrutturazione si intensifica sotto l’aspetto formale, poiché la legge fallimentare formalizza una serie di adempimenti ai fini dell’omologazione da parte del tribunale. Una volta che l’attuabilità dell’accordo, e quindi la sua idoneità ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei, sia stata attestata dal professionista in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, è opportuno che il collegio sindacale accerti che l’accordo sia depositato presso il tribunale per l’omologazione e depositato presso il registro delle imprese per la pubblicazione. È, altresì, auspicabile che il collegio sindacale raccomandi il rispetto delle indicazioni contenute nelle “Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi” emanate dal Consiglio Nazionale. A seguito dell’omologazione, il collegio sindacale vigila, per l’intero periodo preso in considerazione ai fini della ristrutturazione, sul regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo e sulla puntuale esecuzione da parte degli amministratori delle soluzioni indicate nell’accordo di ristrutturazione. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine 11. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA CRISI DI IMPRESA Norma 11.5. Vigilanza del collegio in caso di concordato preventivo ex art. 160 l.f. Principi Nel caso in cui la società decida di proporre un concordato preventivo ai sensi dell’art. 160 l.f., il collegio sindacale vigila che il professionista incaricato di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano sia in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’art. 28, lett. a) e lett. b), l.f. e sia iscritto nel registro dei revisori legali. In caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo e anche successivamente alla omologazione, il collegio sindacale continua a svolgere le funzioni ad esso attribuite dalla legge. Riferimenti normativi Artt. 28, comma 1, lett. a) e lett. b), 67, 160, 161, 167 e 185 l.f.; art. 2403 c.c. Criteri applicativi Qualora la società decida di proporre ricorso per essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, il collegio sindacale, pur non essendo tenuto a esprimersi sul merito dello stesso, vigila sul corretto adempimento del piano di concordato. A tal fine, il collegio sindacale prende conoscenza della proposta di concordato preventivo. Nella fase prodromica, il collegio sindacale è chiamato ad accertare la sussistenza dei requisiti di professionalità in capo al soggetto incaricato di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano su cui si basa il concordato. Durante l’esecuzione del concordato preventivo, il collegio sindacale permane nelle sue funzioni e prosegue nella propria attività di vigilanza. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine 11. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA CRISI DI IMPRESA Norma 11.5. Vigilanza del collegio in caso di concordato preventivo ex art. 160 l.f. Commento Relativamente alla relazione predisposta ai sensi dell’art. 161 l.f., va evidenziato che al collegio sindacale spetta esclusivamente la verifica dei requisiti di professionalità dell’attestatore, mentre la verifica della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano su cui si basa il concordato preventivo è oggetto della valutazione del professionista attestatore. È auspicabile che il collegio sindacale raccomandi il rispetto delle indicazioni contenute nelle “Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi” emanate dal Consiglio Nazionale. Si precisa altresì che, a seguito dell’ammissione alla procedura di concordato e poi successivamente alla omologazione, il collegio sindacale rimane nella pienezza delle sue funzioni che continuerà a svolgere regolarmente. Gli organi nominati nella procedura, infatti, affiancano e non sostituiscono gli organi societari. In questa particolare fase della vita della società si verifica, dunque, la coesistenza tra organi sociali di controllo e organi di nomina giudiziale, vale a dire il commissario giudiziale e il commissario liquidatore, quest’ultimo limitatamente al caso di concordato preventivo che comprenda la cessio bonorum. Sebbene il collegio non sia tenuto a vigilare sull’esecuzione del piano e sull’adempimento del concordato che è attività tipica del commissario giudiziale, esso continua a operare in funzione di vigilanza nell’interesse dei soci e della società ai sensi dell’art. 2403 c.c. In particolare, il collegio esercita i propri poteri di intervento (ad esempio, partecipazione alle riunioni degli organi sociali, atti di ispezione e controllo, convocazione dell’assemblea) e redige la relazione di cui all’art. 2429 c.c. Quanto al rapporto con il commissario giudiziale è opportuno che il collegio sindacale informi quest’ultimo di eventuali irregolarità riscontrate nella gestione anche al fine di consentire allo stesso la tempestiva informazione al tribunale ai sensi degli artt. 173 e 185 l.f. Con riferimento all’ipotesi di concordato con cessio bonorum, si ritiene che il collegio sindacale non abbia facoltà di sottoporre a vigilanza l’operato del liquidatore giudiziale, funzione che spetta, invece, al tribunale e al commissario giudiziale. Studio Nicola via Lionello 8 - Udine 11. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA CRISI DI IMPRESA Norma 11.6. Ruolo del collegio sindacale durante il fallimento Principi Durante la procedura di fallimento le funzioni del collegio sindacale sono sospese. Riferimenti normativi Artt. 118, 124 l.f. Commento La dichiarazione di fallimento non produce l’estinzione dell’ente, né la decadenza degli organi sociali. Durante la procedura il collegio sindacale entra in uno stato di quiescenza che determina la sospensione delle proprie funzioni. La procedura fallimentare non produce l’automatica estinzione della società, come si evince dall’art. 118 l.f., a mente del quale il curatore fallimentare nei casi di chiusura della procedura previsti nei numeri 3 e 4 chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese, e dall’art. 124 l.f. che riconosce all’impresa fallita, al ricorrere di determinate condizioni, la legittimazione a presentare la proposta di concordato. Non essendovi coincidenza tra fallimento della società ed estinzione della medesima, si potrebbe verificare che, in presenza di residuo attivo anche a seguito di concordato fallimentare, i soci optino per la ripresa dell’attività con quel patrimonio residuo ovvero procedano a una ricapitalizzazione o anche, infine, deliberino lo scioglimento della società e la nomina dei liquidatori Studio Nicola via Lionello 8 - Udine