L'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA DIGITALE
Nuovi diritti,
opportunità, obblighi e
responsabilità
nell'Amministrazione
pubblica digitale.
Cos'è, a cosa serve e
come si realizza in
concreto la
digitalizzazione degli
Enti Pubblici e che
impatto ha sui dati
personali dei cittadini e
sui diritti dell'Impresa.
SUMMER SCHOOL
La rete, i
cittadini e i
diritti
San Severino Marche 10-31 Luglio 2013
Aule "ITIS Divini"
Mercoledi e Giovedi
Docente/Formatore:
Sandro Di Minco,
Avvocato, esperto in
materia di Diritto
dell'informatica,
Amministrazione pubblica
digitale e Privacy; Dottore
di Ricerca in Informatica
giuridica e diritto
dell’informatica
nell'Università degli Studi
“La Sapienza” di Roma;
Professore “J. Monnet”
nell’Università degli Studi
di Camerino e Titolare del
Modulo europeo “J.
Monnet” in Diritto
dell'Unione europea e
Protezione dei dati
personali (…);
Intervento sul fenomeno
degli Open Data di
Francesco Ciclosi,
Presidente
dell’Associazione
«Democrazia digitale»,
autore del libro «S.A.T.A.».
L'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA DIGITALE
Il quadro complessivo delineato dal CAD (Codice
dell'Amministrazione digitale) e dalle normative ad esso
collegate, come ad esempio il recente Decreto Crescita 2.0
(convertito in legge con L. n. 221/2012), disegnano una
nuova Pubblica Amministrazione italiana che ad ogni livello
dovrà essere digitalizzata e, conseguentemente, semplificata,
riorganizzata e riorientata verso le esigenze delle imprese,
dei liberi professionisti e dei cittadini.
CITTADINO in RETE non in CODA
Il diritto all’uso della tecnologia informatica
nella comunicazione tra PA, cittadini, liberi
professionisti e imprese rappresenta ormai un
NUOVO DIRITTO SOCIALE, diritto che è
stato esteso anche alla comunicazione tra privati
e gestori di servizi pubblici. I cittadini, nei loro
rapporti con le PA ed i gestori dei servizi
pubblici, possono evitare di recarsi agli sportelli
per presentare documenti cartacei, per firmare
fisicamente domande o istanze, nonché per
fornire chiarimenti, ed hanno il diritto di
pretendere che i formulari siano
pubblicati sui siti istituzionali.
Anche la carta d’identità elettronica e la carta
nazionale dei servizi potranno essere usate quali
strumenti di autenticazione telematica.
Esistono, inoltre, tecnologie digitali che consentono di pagare, ad esempio, il
ticket sanitario o l’imposta di bollo, tramite strumento di pagamento
elettronico (artt. 5 e 66, c. 5 CAD) quali carte di debito, di credito o prepagate.
Chi usa l’home banking, utilizza, in realtà una firma elettronica avanzata, la
cui validità giuridica trova posto direttamente nelle norme che l’hanno resa
valida agli inizi di giugno. La firma elettronica più forte è la firma digitale, che
è anche più efficace di una firma autografa su un documento cartaceo, in
quanto non può essere disconosciuta dal proprietario del dispositivo.
Strumento per eccellenza è, infine, la Posta Elettronica Certificata
PEC (artt. 6 e 48 CAD); ci sono diversi tipi di PEC:
• la CECPAC, che può essere ottenuta gratuitamente da ogni cittadino
e può essere usata solo per la comunicazione con PEC della PA;
• la CPECPT, che invece è la PEC commerciale.
In realtà, la PEC è più sicura di una raccomandata A/R, perché
l’impiegato dell’ufficio postale può anche non conoscere il mittente,
mentre la PEC identifica la persona; inoltre la raccomandata A/R
permette di avere la tracciabilità del plico, ma non garantisce l’integrità
del contenuto, come invece fa la PEC.
Tutti i cittadini DEVONO attuare un archivio per tutte le ricevute,
perché il gestore della PEC è obbligato a mantenere la traccia di queste
comunicazioni solo per 30 mesi.
La maggiore trasparenza e accessibilità all’amministrazione
pubblica, permette di verificare l’operato dell’amministrazione e
di disporre di informazioni sempre reperibili ed aggiornate.
Attualmente, nella regione Marche, solo tre Enti hanno già
provveduto alla pubblicazione di open data: i Comuni di
Tolentino e Ancona, e la Regione Marche.
elenco di siti e link utili:
www.democraziadigitale.eu; www.openpolis.it; www.linkeddata.org;
www.digitpa.gov.it; www.agenda-digitale.it/; www.agendadigitale.eu;
www.indicepa.gov.it.
L’anno scorso c’è stata una condanna dal TAR alla Regione Basilicata
per non aver messo nel sito almeno un indirizzo di PEC; il ricorso è stato
presentato da un’associazione, che ha reclamato il proprio diritto all’uso
della tecnologia
(CAD, art. 3)!
Altri diritti sanciti nel CAD (artt. 3-bis, 4, 5):
• domicilio digitale del cittadino;
• il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo informatico;
• la possibilità di effettuare pagamenti con modalità informatiche.
Qualche gestore di servizi pubblici non pubblica la PEC sul sito e oppone
resistenza ad una richiesta esplicita in tal senso dal cittadino?
Niente paura! L’elenco delle PEC è disponibile sul sito www.inipec.gov.it.
È possibile, anzi, SI DEVE CONTROLLARE, per esempio
su siti come www.infocert.it, che il Certificatore di firma
non sia scaduto o non sia stato revocato, o se esistano dei limiti d’uso,
perché altrimenti non ha più valore di firma.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
imparziale, efficiente, efficace, trasparente,
snella, semplificata e con accesso basato sul
criterio del merito
(art. 97 Cost., l. 241/1990, l. 127/1997 mod. dalla l. 191/1998)
La digitalizzazione richiede mezzi di
comunicazione snelli, rapidi, più
immediati e poco costosi che
consentono di avvicinare la PA alle
esigenze e alle richieste di cittadini e
imprese con riduzione dei costi, meno
code e risposte immediate.
L’art. 7 del CAD dice chiaramente
che la PA deve tenere conto, ai fini
della necessaria riorganizzazione,
dei reali bisogni dell’utenza, da
rilevare preventivamente.
Responsabilità dei dirigenti:
- di natura erariale (CAD, art. 47, per esempio, i costi per le spese postali e
telefoniche sostenute);
- di tipo disciplinare (CAD, artt. 12 e 65: valutazione negativa ai fini del calcolo
della retribuzione legata al risultato).
I mattoni per la riorganizzazione sono:
IL DOCUMENTO INFORMATICO, l’unico originale (il documento cartaceo
può essere ammesso solo in particolari circostanze, CAD, art. 40);
LE FIRME ELETTRONICHE (CAD, art. 1);
IL PROTOCOLLO INFORMATICO (CAD, art. 40-bis).
Tra gli strumenti attuativi che semplificano e snelliscono la
comunicazione vi sono:
siti istituzionali più trasparenti e ricchi di contenuto (art. 54 CAD);
moduli e formulari standard pubblicati online sul sito istituzionale
(art. 57 CAD) validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni
sostitutive.
I dati pubblici contenuti nel sito istituzionale sono fruibili in rete gratuitamente
senza necessità di identificazione informatica.
L’Ente ne garantisce la conformità ai provvedimenti amministrativi originali.
Il CAD prevede che le PA che erogano servizi online
attivino modalità di rilevazioni che consentono
l’acquisizione immediata del giudizio degli utenti.
www.qualitapa.gov.it/customer-satisfaction:“MiglioraPA”; “Mettiamoci la faccia”, che
la città di Torino, per esempio, ha reso disponibile sia presso sportelli aperti al
pubblico sia sulle pagine del proprio sito web).
E i piccoli Comuni?
CONCLUDENDO
Sperimentare la dematerializzazione è progressivo e trova contestazioni, ma poi,
quando si parte, e si risparmia il 40% dei costi per la comunicazione cartacea,
diventa insostituibile.
La PA riduce i costi e semplifica il lavoro, non dimentichiamo che anche i
dipendenti delle PA, circondati da un mare di carte e iter, sono prigionieri della
terrificante burocrazia italiana!
I cittadini, possono più agevolmente conoscere e partecipare alla cosa pubblica,
risparmiare, per esempio, i soldi per le raccomandate A/R, non recarsi più agli
sportelli e sopportare lunghe code, ma fare tutto comodamente da casa e all’ora che
si vuole con semplici “clic”!
AH, DIMENTICAVO:
E L’AMBIENTE
RINGRAZIA!
Scarica

L`AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIGITALE con frontespizio