L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIGITALE Nuovi diritti, opportunità, obblighi e responsabilità nell'Amministrazione pubblica digitale. Cos'è, a cosa serve e come si realizza in concreto la digitalizzazione degli Enti Pubblici e che impatto ha sui dati personali dei cittadini e sui diritti dell'Impresa. SUMMER SCHOOL La rete, i cittadini e i diritti San Severino Marche 10-31 Luglio 2013 Aule "ITIS Divini" Mercoledi e Giovedi Docente/Formatore: Sandro Di Minco, Avvocato, esperto in materia di Diritto dell'informatica, Amministrazione pubblica digitale e Privacy; Dottore di Ricerca in Informatica giuridica e diritto dell’informatica nell'Università degli Studi “La Sapienza” di Roma; Professore “J. Monnet” nell’Università degli Studi di Camerino e Titolare del Modulo europeo “J. Monnet” in Diritto dell'Unione europea e Protezione dei dati personali (…); Intervento sul fenomeno degli Open Data di Francesco Ciclosi, Presidente dell’Associazione «Democrazia digitale», autore del libro «S.A.T.A.». L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIGITALE Il quadro complessivo delineato dal CAD (Codice dell'Amministrazione digitale) e dalle normative ad esso collegate, come ad esempio il recente Decreto Crescita 2.0 (convertito in legge con L. n. 221/2012), disegnano una nuova Pubblica Amministrazione italiana che ad ogni livello dovrà essere digitalizzata e, conseguentemente, semplificata, riorganizzata e riorientata verso le esigenze delle imprese, dei liberi professionisti e dei cittadini. CITTADINO in RETE non in CODA Il diritto all’uso della tecnologia informatica nella comunicazione tra PA, cittadini, liberi professionisti e imprese rappresenta ormai un NUOVO DIRITTO SOCIALE, diritto che è stato esteso anche alla comunicazione tra privati e gestori di servizi pubblici. I cittadini, nei loro rapporti con le PA ed i gestori dei servizi pubblici, possono evitare di recarsi agli sportelli per presentare documenti cartacei, per firmare fisicamente domande o istanze, nonché per fornire chiarimenti, ed hanno il diritto di pretendere che i formulari siano pubblicati sui siti istituzionali. Anche la carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi potranno essere usate quali strumenti di autenticazione telematica. Esistono, inoltre, tecnologie digitali che consentono di pagare, ad esempio, il ticket sanitario o l’imposta di bollo, tramite strumento di pagamento elettronico (artt. 5 e 66, c. 5 CAD) quali carte di debito, di credito o prepagate. Chi usa l’home banking, utilizza, in realtà una firma elettronica avanzata, la cui validità giuridica trova posto direttamente nelle norme che l’hanno resa valida agli inizi di giugno. La firma elettronica più forte è la firma digitale, che è anche più efficace di una firma autografa su un documento cartaceo, in quanto non può essere disconosciuta dal proprietario del dispositivo. Strumento per eccellenza è, infine, la Posta Elettronica Certificata PEC (artt. 6 e 48 CAD); ci sono diversi tipi di PEC: • la CECPAC, che può essere ottenuta gratuitamente da ogni cittadino e può essere usata solo per la comunicazione con PEC della PA; • la CPECPT, che invece è la PEC commerciale. In realtà, la PEC è più sicura di una raccomandata A/R, perché l’impiegato dell’ufficio postale può anche non conoscere il mittente, mentre la PEC identifica la persona; inoltre la raccomandata A/R permette di avere la tracciabilità del plico, ma non garantisce l’integrità del contenuto, come invece fa la PEC. Tutti i cittadini DEVONO attuare un archivio per tutte le ricevute, perché il gestore della PEC è obbligato a mantenere la traccia di queste comunicazioni solo per 30 mesi. La maggiore trasparenza e accessibilità all’amministrazione pubblica, permette di verificare l’operato dell’amministrazione e di disporre di informazioni sempre reperibili ed aggiornate. Attualmente, nella regione Marche, solo tre Enti hanno già provveduto alla pubblicazione di open data: i Comuni di Tolentino e Ancona, e la Regione Marche. elenco di siti e link utili: www.democraziadigitale.eu; www.openpolis.it; www.linkeddata.org; www.digitpa.gov.it; www.agenda-digitale.it/; www.agendadigitale.eu; www.indicepa.gov.it. L’anno scorso c’è stata una condanna dal TAR alla Regione Basilicata per non aver messo nel sito almeno un indirizzo di PEC; il ricorso è stato presentato da un’associazione, che ha reclamato il proprio diritto all’uso della tecnologia (CAD, art. 3)! Altri diritti sanciti nel CAD (artt. 3-bis, 4, 5): • domicilio digitale del cittadino; • il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo informatico; • la possibilità di effettuare pagamenti con modalità informatiche. Qualche gestore di servizi pubblici non pubblica la PEC sul sito e oppone resistenza ad una richiesta esplicita in tal senso dal cittadino? Niente paura! L’elenco delle PEC è disponibile sul sito www.inipec.gov.it. È possibile, anzi, SI DEVE CONTROLLARE, per esempio su siti come www.infocert.it, che il Certificatore di firma non sia scaduto o non sia stato revocato, o se esistano dei limiti d’uso, perché altrimenti non ha più valore di firma. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE imparziale, efficiente, efficace, trasparente, snella, semplificata e con accesso basato sul criterio del merito (art. 97 Cost., l. 241/1990, l. 127/1997 mod. dalla l. 191/1998) La digitalizzazione richiede mezzi di comunicazione snelli, rapidi, più immediati e poco costosi che consentono di avvicinare la PA alle esigenze e alle richieste di cittadini e imprese con riduzione dei costi, meno code e risposte immediate. L’art. 7 del CAD dice chiaramente che la PA deve tenere conto, ai fini della necessaria riorganizzazione, dei reali bisogni dell’utenza, da rilevare preventivamente. Responsabilità dei dirigenti: - di natura erariale (CAD, art. 47, per esempio, i costi per le spese postali e telefoniche sostenute); - di tipo disciplinare (CAD, artt. 12 e 65: valutazione negativa ai fini del calcolo della retribuzione legata al risultato). I mattoni per la riorganizzazione sono: IL DOCUMENTO INFORMATICO, l’unico originale (il documento cartaceo può essere ammesso solo in particolari circostanze, CAD, art. 40); LE FIRME ELETTRONICHE (CAD, art. 1); IL PROTOCOLLO INFORMATICO (CAD, art. 40-bis). Tra gli strumenti attuativi che semplificano e snelliscono la comunicazione vi sono: siti istituzionali più trasparenti e ricchi di contenuto (art. 54 CAD); moduli e formulari standard pubblicati online sul sito istituzionale (art. 57 CAD) validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive. I dati pubblici contenuti nel sito istituzionale sono fruibili in rete gratuitamente senza necessità di identificazione informatica. L’Ente ne garantisce la conformità ai provvedimenti amministrativi originali. Il CAD prevede che le PA che erogano servizi online attivino modalità di rilevazioni che consentono l’acquisizione immediata del giudizio degli utenti. www.qualitapa.gov.it/customer-satisfaction:“MiglioraPA”; “Mettiamoci la faccia”, che la città di Torino, per esempio, ha reso disponibile sia presso sportelli aperti al pubblico sia sulle pagine del proprio sito web). E i piccoli Comuni? CONCLUDENDO Sperimentare la dematerializzazione è progressivo e trova contestazioni, ma poi, quando si parte, e si risparmia il 40% dei costi per la comunicazione cartacea, diventa insostituibile. La PA riduce i costi e semplifica il lavoro, non dimentichiamo che anche i dipendenti delle PA, circondati da un mare di carte e iter, sono prigionieri della terrificante burocrazia italiana! I cittadini, possono più agevolmente conoscere e partecipare alla cosa pubblica, risparmiare, per esempio, i soldi per le raccomandate A/R, non recarsi più agli sportelli e sopportare lunghe code, ma fare tutto comodamente da casa e all’ora che si vuole con semplici “clic”! AH, DIMENTICAVO: E L’AMBIENTE RINGRAZIA!