Iniziativa A.M.RE.I
Agevolazioni lavorative
per assistenza a persone
disabili
Area tutela del danno alla persona
Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate.
Concetto di handicap
condizione di svantaggio sociale che un
dato soggetto presenta nei confronti delle
altre persone ritenute normali.
L’handicap assume carattere di gravità …
“qualora la minorazione, singola o plurima,
abbia ridotto l’autonomia personale,
correlata all’età, in modo da rendere
necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale, nella
sfera individuale o in quella di relazione…”
(art. 3 comma 3 legge 104/92)
La domanda
Dal 1° gennaio 2010, le domande volte ad
ottenere la certificazione di handicap
devono essere inoltrate all’INPS,
territorialmente competente,
esclusivamente per via telematica.
Il certificato medico
La certificazione deve essere redatta da
un medico abilitato alla compilazione
telematica del certificato (es: medico
del Patronato Inca o curante).
Una volta compilato e inviato il certificato
on line, la procedura genera una ricevuta
che il medico dovrà stampare e
consegnare al richiedente.
La ricevuta reca anche il numero di
certificato che dovrà poi essere riportato
nella domanda amministrativa.
Il medico provvede inoltre alla stampa e al rilascio
del certificato medico firmato in originale che
dovrà essere esibito all'atto della visita.
Una volta compilato il certificato medico, deve
essere associata, anche tramite Patronato Inca,
la pratica amministrativa a cui deve essere
abbinato il numero di certificato (compilato
precedentemente dal medico).
Il certificato ha una validità di 90 giorni dalla data
di rilascio; pertanto il richiedente ha 90 giorni per
presentare la domanda!!!
Per ogni domanda inoltrata, il sistema
informatico genera una ricevuta con il
protocollo, proponendo un’agenda di date
disponibili per l’accertamento presso la
Commissione dell’Azienda ASL.
Se non è possibile fissare la data della visita,
in tempo reale, la procedura registra la
domanda e si riserva di definire in seguito la
prenotazione della visita.
La commissione
La legge dispone che la Commissione deve
pronunciarsi entro 90 giorni dalla richiesta.
Dopo 45 giorni dalla domanda (non evasa)
può
essere
richiesto
l’accertamento
provvisorio
(rilasciato da un medico
specialista nella patologia da cui è affetto il
paziente, in servizio presso l'unità sanitaria
locale territorialmente competente o da
medici specialisti nelle patologie).
La certificazione provvisoria ha efficacia fino
all'accertamento definitivo.
L’accertamento sanitario
L’accertamento sanitario potrà concludersi con:
 giudizio medico-legale espresso all’unanimità dei
componenti della Commissione integrata dal medico
Inps;
 giudizio medico-legale espresso a maggioranza dei
componenti della Commissione.
Se il giudizio medico-legale della Commissione è
unanime il verbale sanitario deve essere sottoposto alla
validazione del Responsabile del Centro Medico Legale
(Inps).
Se il giudizio della Commissione è a maggioranza il
verbale viene sospeso e la validazione potrà avvenire
agli atti o mediante effettuazione di una nuova visita.
Esito della visita
A.
B.
C.
Non portatore di handicap;
Portatore di handicap non in situazione
di gravità (art. 3 comma 1 legge
104/92);
Portatore di handicap in situazione di
gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92).
Ricorso giudiziario
Avverso il mancato riconoscimento
dell'handicap non è previsto il ricorso in via
amministrativa. Qualora si intenda
contestare il giudizio è necessario
presentare istanza di accertamento tecnico
preventivo, entro sei mesi dalla notifica del
verbale, presso il giudice ordinario con
l'assistenza di un legale (Patronato Inca).
Persona con handicap
(art. 3 comma 1 legge 104/92)
Hanno diritto all’iva agevolata 4% e
detrazione fiscale al 19% per:
Spese per mezzi di accompagnamento
deambulazione e sostentamento;
Acquisto di sussidi tecnico informatici;
Maggiorazione detrazioni irpef per figli a
carico con disabilità
Hanno diritto alla deduzione dal reddito per le spese mediche
generiche e di assistenza specifica (infermiere a domicilio, ossigeno,
ecc.)
Persona con handicap grave
(con ridotte capacità motorie)
art. 3 comma 3 Legge 104/92
Hanno diritto all’iva agevolata 4% e detrazione
fiscale al 19% per:
Acquisto auto nuove o usate
Spese per riparazione manutenzione
straordinaria
Adattamento del veicolo alla minorazione del
disabile
Esenzione pagamento bollo auto e imposta di
trascrizione per passaggio di proprietà.
A cosa dà diritto…
Ai lavoratori dipendenti pubblici o privati, anche a tempo
determinato (per tutta la durata del contratto), ad
agevolazioni lavorative retribuite, ossia:
permessi e congedi (art. 33 della legge 104/92 e
artt. 33 e 42 d.lgs. 151/01 e succ. mod.)
congedo biennale retribuito (art. 42 del TU
d.lgs. 151/01 e succ. mod.)
SOLO IN SITUAZIONE DI HANDICAP
GRAVE
(art. 3 comma 3 legge 104/92)
Persona con handicap
(art. 3 comma 3 legge 104/92)
In particolare:
 Prolungamento del congedo parentale;
 Ore di riposo giornaliere:
 Permessi mensili;
 Congedo biennale retribuito.
SONO ESCLUSI: LAVORATORI A DOMICILIO – COLF E
BADANTI - AGRICOLI GIORNALIERI – AUTONOMI PARASUBORDINATI
requisiti
Riconoscimento situazione handicap
grave;
 Essere lavoratori dipendenti con rapporto
di lavoro in corso;
 Assenza di ricovero a tempo pieno (salvo
specifica richiesta dei sanitari della
presenza di un genitore);
 Età del disabile (prolungamento congedo
parentale e ore di riposo giornaliere).

Prolungamento del congedo
parentale
la possibilità, fruibile alternativamente da
parte di ciascun genitore del
prolungamento del congedo parentale
per un periodo massimo, comprensivo
dei periodi di normale congedo parentale,
di tre anni entro il compimento dell’ottavo
anno di vita dello stesso (con diritto, per
tutto il periodo, alla indennità economica
pari al 30% della retribuzione).
Ore di riposo giornaliere
In alternativa al prolungamento del
congedo parentale, dopo il 1° anno di
vita del bambino e fino al compimento
del 3° anno, la madre o il padre hanno
diritto a due ore di permesso orario (1
ora al giorno con orario di lavoro
inferiore a 6 ore) per ogni giorno di
lavoro.
Permessi mensili
In alternativa al prolungamento del
congedo parentale e delle ore di riposo i
genitori hanno diritto, alternativamente,
a fruire dei permessi mensili (3 giorni)
frazionabili in giorni e ore.
Permessi mensili
Possono fruire dei permessi mensilli:
 genitori, anche adottivi o affidatari, di figli
disabili in situazione di gravità;
 coniuge, parenti o affini entro il 2° grado di
familiari disabili in situazione di gravità.
Il diritto può essere esteso ai parenti e agli
affini di terzo grado soltanto qualora i
genitori o il coniuge della persona con
disabilità
grave
abbiano
compiuto
i
sessantacinque anni di età oppure siano
anche essi affetti da patologie invalidanti,
siano deceduti o mancanti.
Permessi mensili
(pluridisabili)
Il dipendente ha diritto di prestare
assistenza nei confronti di piu' persone in
situazione di handicap grave, a
condizione che si tratti del coniuge o di un
parente o affine entro il primo grado o
entro il secondo grado qualora i genitori o
il coniuge della persona con handicap in
situazione di gravita' abbiano compiuto i
65 anni di eta' oppure siano anch'essi
affetti da patologie invalidanti, siano
deceduti o mancanti.
AFFINITA’ E PARENTELA
Parente
Affine
1° grado
Genitori, coniuge,
figli
Suoceri, nuora,
genero
2° grado
Nonni, fratelli,
sorelle, nipoti (figli
dei figli)
Cognati
3° grado (in caso di Zii, bisnonni, nipoti
mancanza, decesso
(figli dei fratelli)
o patologie
pronipoti
invalidanti – ultra65)
Zii acquisiti, nipoti
acquisiti
In sintesi…
I genitori, anche adottivi, con bambini fino a tre
anni di età hanno la possibilità di fruire, in
alternativa, dei tre giorni di permesso, ovvero
delle ore di riposo, ovvero del prolungamento del
congedo parentale;
i genitori, anche adottivi, con bambini oltre i tre
anni e fino agli otto anni di vita possono
beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di
permesso, ovvero del prolungamento del
congedo parentale;
i genitori, anche adottivi, con figli oltre gli otto anni
di età possono fruire solo dei tre giorni di
permesso mensile.
Congedo biennale retribuito
Il congedo può essere fruito, alternativamente,
dai genitori-lavoratori naturali, adottivi o
affidatari di un bambino disabile che, possono
assentarsi dal lavoro sino a due anni nell’arco
della vita lavorativa, senza subire alcuna
penalizzazione retributiva. Può essere
frazionato in giorni, settimane o mesi, periodi
in cui non si maturano ferie, tredicesima e tfr.
Deve essere concesso entro 60 giorni dalla
richiesta.
Beneficiari (D.lgs. 151/2001)
Il D.lgs. 119/2011 stabilisce un ordine di priorità tra gli aventi
diritto:
•
•
•
•
•
coniuge convivente con il disabile (Cost.
158/2007)
genitori, -naturali, adottivi o affidatari- del disabile
figlio/a convivente con il genitore disabile (Cost.
19/09)
fratelli o sorelle conviventi con il disabile in caso di
decesso dei genitori o di loro totale inabilità (Cost.
233/2005)
parente o l'affine entro il terzo grado convivente,
in caso di mancanza, decesso o in presenza di
patologie invalidanti degli altri soggetti (Cost.
203/2013).
L’ordine di priorità:come si applica

In caso di mancanza, decesso o in presenza
di patologie invalidanti del coniuge, il diritto al
congedo passa ai genitori (anche adottivi) del
disabile,

In caso di mancanza, decesso o in presenza
di patologie invalidanti del genitore, il diritto al
congedo passa ai figli

In caso di mancanza, decesso o in presenza
di patologie invalidanti dei figli il diritto al
congedo passa ai fratelli/sorelle”
In caso di mancanza, decesso o in presenza
di patologie invalidanti di tutti gli altri soggetti il
diritto al congedo passa a un parente o affine
entro il terzo grado.

Indennità di frequenza
La legge prevede la concessione
dell’indennità di frequenza, in favore dei
minori di 18 anni, ai quali siano state
riconosciute persistenti difficoltà a svolgere
i compiti e le funzioni della propria età e ai
minori sordomuti (perdita uditiva > di 60
decibel). L’indennità viene corrisposta per
tutta la durata della frequenza, fino a un
massimo di 12 mensilità. Per l’anno 2014
l’importo è pari a 279,19 euro mensili.
Requisiti
Sono richiesti:
 la frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali, di
centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati,
specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione di
persone portatrici di handicap, di scuole pubbliche o private di
ogni ordine e grado a partire dagli asili nido, di centri di
formazione o addestramento professionale pubblici o privati,
finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti;
 Lo stato di bisogno economico (per il 2014 limite reddito
personale è pari a 4795,57 euro);
 La cittadinanza italiana;
 La residenza stabile ed abituale sul territorio dello Stato.
Incompatibilità
L'indennità di frequenza è incompatibile con:
qualsiasi forma di ricovero;
l’indennità di accompagnamento in qualità di
invalidi civili;
 l’indennità di accompagnamento in qualità di
ciechi civili assoluti;
 la speciale indennità prevista per i ciechi
parziali;
 l’indennità di comunicazione prevista per i
sordi prelinguali.
È ammessa in ogni caso la facoltà di opzione
per il trattamento più favorevole.


Insegnante di sostegno
Il riconoscimento dello stato di handicap o
handicap in situazione di gravità da diritto a
beneficiare dell’insegnante di sostegno
nelle scuole di ogni ordine e grado.
La richiesta deve essere presentata alla
scuola, allegando il riconoscimento della
Legge 104 e la diagnosi funzionale
ottenuta dal servizio di neuropsichiatria
infantile della ASL, prima dell’inizio
dell’anno scolastico.
Insegnante di sostegno
Insieme alla diagnosi funzionale viene
elaborato il piano educativo individualizzato
(P.E.I.), nel quale vengono attribuite le ore
di sostegno.
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art. 3 comma 3 Legge 104/92