Adozione e
affidamento familiare
Adozioni disciplinate
 Piena o legittimante
 Internazionale
 In casi particolari
 Di maggiorenni
Adozione piena
 Finalità: dare attuazione al diritto del minore
in stato di abbandono ad avere una
famiglia in cui crescere ed essere educato.
 Comporta per il minore la cessazione dei
rapporti con la famiglia di origine e
l’acquisizione dello stato di figlio legittimo
degli adottanti, dei quali assume e
trasmette il cognome.
Normativa
 LEGGE 5 GIUGNO 1967 NR. 431: disciplinava
due tipi di adozione:
 Speciale:
il minore abbandonato deve
divenire a pieno titolo figlio degli adottanti e
trovare in essi la sua famiglia, con esclusione
di ogni ulteriore legame con la famiglia di
origine (Conv. Di Strasburgo 24 aprile 1967)
 Ordinaria: mantenimento dei rapporti con la
famiglia di origine
RIFORMA:
LEGGE 4 MAGGIO 1983 NR. 184
 L’adozione
del minore in stato di
abbandono non è più adozione speciale
ma è adozione (piena o legittimante), cui si
affianca l’adozione particolare.
 Alla vecchia adozione ordinaria corrisponde
ora l’adozione dei maggiori di età.
MODIFICHE:
LEGGE 28 MARZO 2001 NR. 149
 Da
“Disciplina
dell’adozione
e
dell’affidamento di minori” a “Diritto del
minore ad una famiglia”.
 L’art. 1 riconosce al minore il diritto di
crescere ed essere educato nell’ambito
della
propria
famiglia
e
l’adozione
costituisce un rimedio estremo cui fare
ricorso qualora la famiglia di origine non
possa offrire al minore un minimo di cure e
di affetto indispensabili per il suo sviluppo
CASSAZIONE
SENTENZA NR.15011/2006
L’adozione non è finalizzata ad
assicurare al minore le migliori
condizioni di vita possibili, ma
costituisce una extrema ratio
Riferimenti normativi della L.
149/2001
 Costituzione Italiana:
1. pari dignità ed eguaglianza dei cittadini,
diritto al pieno sviluppo della persona
umana (art. 3)
2. Diritto/dovere di mantenere, istruire ed
educare la prole (art. 30)
3. Dovere dello Stato di agevolare la
formazione della famiglia e l’adempimento
dei relativi compiti (art. 31)
Riferimenti normativi della L.
149/2001
 Convezione sui diritti del fanciullo (New York,
20 nov. 1989), ratificata con L. 176/1991
Gli Stati devono vigilare affinchè il fanciullo non
sia separato dai suoi genitori contro la sua
volontà, a meno che ciò non si renda
necessario nel preminente interesse del minore
Riferimenti normativi della L.
149/2001
 Convenzione sulla protezione dei minori e
sulla cooperazione in materia di adozione
internazionale (Aja, 29 May 1983) ratificata
con L. 476/1998
Diritto del minore a vivere nella propria famiglia
e nel proprio Paese d’origine, salvo possibilità di
adozione internazionale ove ciò non sia
realizzabile.
Definizione di famiglia
Per famiglia si intende sia la famiglia
legittima del minore, che la famiglia di
fatto, ossia la libera convivenza o libera
unione
dei
genitori,
in
quanto
formazione
sociale
espressamente
tutelata dall’art. 2 Cost.
Requisiti per adottare
 Stabilità e durata del rapporto coniugale
Coppie unite in matrimonio, anche già conviventi
da almeno 3 anni.
Non deve sussistere tra I coniugi e non deve avere
avuto luogo negli ultimi 3 anni separazione
personale, neppure di fatto.
Requisiti per adottare
 No a conviventi more uxorio
 No ai single (Cassazione, sent. 3572
del 2011). E’ ammessa l’adozione,
anche internazionale, nei casi previsti
dall’art. 44 L. 184/1983
Requisiti per adottare
 Capacità affettiva: disponibilità
all’accoglienza del minore per ciò
che è e può divenire
 Idoneità
fisica:
rilevano
le
menomazioni fisiche o mentali solo se
deriva un pericolo al minore
 Si alle adozioni plurime: con lo
stesso atto o più atti successivi
Requisiti per adottare
 Età: 18  45 anni

Elasticità nei casi in cui dalla mancata adozione
derivi al minore un danno grave e irreparabile
Altre deroghe:
a. Il limite viene superato solo da un coniuge e di
non più di 10 anni
b. Sono genitori di figli naturali o adottivi di cui
almeno uno minorenne
c. Adozione di fratello/sorella di minore già
adottato
Requisiti per essere adottati
 Stato di abbandono
deve essere accertata l’assenza di
assistenza morale e materiale da parte
dei genitori e dei parenti tenuti a
provvedervi, non per cause di forza
maggiore di carattere transitorio.
Accertamento dei limiti di età
 Si deve tenere conto:
1. Il
superamento del limite di età non
impedisce di assolvere alla funzione
sostitutiva della famiglia biologica
2. Vanno tenute in conto le trasformazioni
sociali verificatesi negli ultimi anni
l’evoluzione della scienza e dei costumi
e
Valutazione della condotta
genitoriale
 Il
minore deve trovarsi in stato di
abbandono, ossia privo dell’assistenza
morale e materiale da parte dei genitori e
dei parenti tenuti a provvedervi
 Valutazione delle carenze non quantitativa
bensì qualitativa
 Violazione assoluta degli obblighi ex art. 147
cc e 30 Cost
 Comportamento o omissione volontaria e
consapevole/involontaria e inconsapevole
Valutazione della condotta
genitoriale
 Per
l’allontanemento del minore non
bastano generiche carenze educative,
difficoltà economiche, abitudini di vita non
ordinate, anomalie non gravi del carattere
o della personalità del genitore.
 E’ necessario che I suddetti comportamenti
abbiano delle ricadute tali da minacciare o
pregiudicare il prevalente interesse del
minore ad un adeguato inserimento nel
contesto sociale.
Valutazione della condotta
genitoriale
 Cultura ed etnia
 Insufficienze o malattie mentali
 Inidoneità per entrambi i genitori
 Semiabbandono permanente
 adozione aperta o mite
 Forza
maggiore contingente e non
reversible: NO nei casi di detenzione in
carcere e rifiuto delle misure di sostegno
Procedimento
 Rito ex L. 184/1983: rito camerale senza
garanzia del contraddittorio, attivato
d’ufficio o su ricorso del pm, si conclude con
decreto opponible innazi al medesimo
organo giudicante
 Nuovo rito ex L. 149/2001: abbandono del
modello
inquisitorio,
garanzia
del
contraddittorio, diritto alla difesa legale,
attivato su ricorso del pm, si conclude con
sentenza impugnabile innanzi alla Sezione
Minori della Corte d’Appello.
Segnalazione dello stato di
abbandono
 Ogni cittadino che ne abbia conoscenza
 Il genitore o il terzo affidatario
 Gli istituti di assistenza pubblica o privata e
le comunità familiari
Apertura del procedimento
 Il PM, ricevuta la segnalazione ed assunte le
informazioni sulla situazione del minore,
propone al Tribunale per I Minorenni ricorso
motivato per la dichiarazione dello stato di
adottabilità.
 E’ competente il Tribunale del luogo in cui il
minore si trova quando viene segnalato
l’abbandono ovvero quello che disponga
d’ufficio gli accertamenti.
Vecchio rito ex L. 184/1983
 Apertura
del procedimento ad opera del
Presidente del tribunale o di un giudice delgato
 Accertamenti ulteriori e più approfonditi tramite
i S.S. o organi di P.S.
 Assunzione discrezionale di ogni informazione
utile per accertare lo stato del minore
 Ascolto informale di funzionari della Pubblica
Amministrazione senza che rivestano il ruolo di
testimoni, non tenuti a deporre previo
giuramento.
Vecchio rito ex L. 184/1983
 I genitori ed i parenti non vengono
avvisati all’atto
procedimento
di
apertura
del
 Conoscenza del procedimento con il
decreto motivato (sanabile in caso di
carente motivazione) che convoca I
genitori ed I parenti per essere sentiti
Nuovo rito ex L. 149/2001
 Diritto alla difesa legale per:
1. Genitori
2. Parenti fino al 4 grado che abbiano
significativi rapporti con il minore
3. Minore
 Rispetto del diritto al contraddittorio
Nuovo rito ex L. 149/2001
 Lacune:
1. diritto
di difesa nella fase precedente
l’apertura del procedimento,
2. notifica del ricorso del PM
3. Mancanza termini tra avviso del ricorso e
nomina difensore
Nuovo rito ex L. 149/2001
Con
l’abbandono
del
modello
inquisitorio, ogni mezzo istruttorio dovrà
essere assoggettato alle regole del
processo civile, consentendo alle parti
costituite in giudizio di dedurre,
controdedurre
prove
testimoniali,
richiedere CTU, etc…
Provvedimenti provvisori ed
urgenti
 Assunti
dal Tribunale nel corso del
procedimento per adottabilità, fino al
provvedimento di affido preadottivo
 Assunti in caso di urgenza dal Presidente del
Tribunale o giudice delegato. Vanno
confermati/modificati/revocati entro 30gg
(perentori), dal Tribunale riunito in Camera
di Consiglio, previa audizione del PM, sentite
tutte le parti ed assunta ogni necessaria
informazione. Va ascoltato il minore.
Provvedimenti provvisori ed
urgenti
 Collocamento temporaneo del minore in
famiglia o comunità
 Sospensione potestà genitoriale
 Sospensione dell’esercizio delle funzioni di
tutore e nomina nuovo tutore provvisorio
 Allontamento dal genitore/convivente che
maltratta o abusa del minore
Diritti del minore nel
procedimento di adottabilità
 Diritto ad avere notizia del procedimento
ed a parteciparvi (è una parte!)
 Garanzia
di esprimere liberamente le
opinioni su questioni che lo riguardano
(Conv. New York 1989)
 Ascolto del minore che ha compiuto 12 anni
o anche meno, in relazione
capacità di discernimento
alla sua
 Consenso del minore che ha compiuto 14
anni
Capacità di discernimento
 Capacità del minore di capire ciò
che è per lui utile
 Capacità
di decidere in modo
autonomo nei confronti degli altri
Minore orfano
Il minore orfano di padre e di madre, senza
parenti entro il 4 grado, non riconosciuto dai
genitori naturali o riconosciuto tardivamente
Procedura
più
snella:
dichiarazione
di
adottabilità, a meno di istanza ex art. 44 L.
184/1983
Riconoscimento tardivo
 Il genitore naturale, fino all’emissione del
provvedimento di affido preadottivo, può
chiedere al Tribunale per I Minorenni la
sospensione (max 2 mesi) del procedimento
di
adottabilità
per
procedere
al
riconoscimento del minore
 Condizione necessaria: in quei 2 mesi il
minore deve essere assistito dal genitore
naturale o dai parenti entro il 4 grado o in
altro modo conveniente, permanendo il
rapporto con il genitore naturale
Obbligo di ascolto
Nel procedimento di adottabilità
essere necessariamente sentiti:
1. Il minore
2. I genitori
3. I parenti entro il 4 grado
4. Il PM
5. Il tutore
6. L’affidatario
devono
Conclusione del procedimento
 Il procedimento si conclude con decreto
motivato (sentenza, nel nuovo rito) da
notificarsi per esteso a
1. PM
2. Genitori
3. Parenti entro il 4 grado
4. Tutore
5. Curatore speciale (se presente)
Effetti del provvedimento
 Sospensione della potestà genitoriale (se
non ancora sospesa)
 Nomina
presente)
di
un tutore (se non ancora
 Tutti i provvedimenti nell’interesse del minore
Impugnazioni
 Legittimazione attiva: PM, genitori, parenti
entro il 4 grado, tutore
 NO
genitori naturali che non
riconosciuto il minore o affidatari
hanno
 Vecchio rito: innanzi al medesimo Tribunale
per I Minorenni (Cassazione: Ampliamento
del diritto di difesa)
 Nuovo
rito: innazi alla Corte d’Appello
sezione minori
Cessazione stato di adottabilità
 Intervenuta adozione del minore
 Raggiungimento della maggiore età
(anche nel caso in cui il minore si trovi
in affidamento preadottivo)
Revoca stato di adottabilità
 Qualora venga meno lo stato di abbandono del
minore dopo la dichiarazione di adozione ma
prima dell’affido preadottivo e se vi sia interesse
per il minore
 Legittimazione attiva: PM, genitori, tutore
 Competenza: il Tribunale per I Minori decide con
decreto motivato in camera di consiglio, sentito
il PM.
 Impugnazioni: da parte del PM e delle parti
interessate.
Contenuto della domanda di
adozione
 Estratto per riassunto degli atti di nascita
 Stato di famiglia
 Certificato di matrimonio
 Dichiarazione di assenso dei genitori viventi o
dichiarazione di morte
 Dichiarazione dei redditi
 Casellario
 Atto
di notorietà circa
separazione personale
insussistenza
della
Competenza
 Si possono presentare più domande, anche
in tempi successivi, a diversi tribunali.
 Deve essere data comunicazione circa la
proposizione di più domande
 Il tribunale decide indipendentemente dalla
residenza dei coniugi
 La domanda ha efficacia per 3 anni e può
essere rinnovata alla scadenza.
Valutazione della domanda
 Il Tribunale, ricevuta la domanda, valuta la
sussistenza
dei
requisiti
(corretta
documentazione) ed in caso positivo
demanda I S.S. o altri organi competenti
delle ASL di effettuare ulteriori indagini
 La valutazione deve avere ad oggetto la
capacità dei coniugi di accogliere il minore,
di educarlo, mantenerlo, istruirlo, la
capacità economica, lo stato di salute,
l’ambiente familiare, le motivazioni.
Affidamento preadottivo
 Fase necessaria: coincide con l’inserimento
del minore nella famiglia ritenuta idonea
 Durata: 1 anno, prorogabile
 Viene computato il periodo eventuale che il
minore ha trascorso nella famiglia a titolo di
affidamento provvisorio
Decreto di affido preadottivo
 Decide il tribunale per I minorenni con
decreto in cui si dispongono le relative
modalità.
 La decisione viene presa dopo aver sentito
PM, gli ascendenti dei richiedenti, il minore
(consenso se 14enne)
 In caso di più fratelli/sorelle tutti adottabili,
non è ammesso l’affido di uno solo, a meno
che non sussistano gravi ragioni
Effetti del decreto di affido
 Non si determina il passaggio della potestà
genitoriale.
 Gli affidatari hanno il compito di mantenere,
istruire ed educare il minore
 Gli interessi personali e patrimoniali e la
rappresentanza del minore spettano al
tutore
 Vigilanza e sostegno, anche psicologico e
sociale, ad opera del Tribunale
Revoca affido preadottivo
 In
caso di gravi difficoltà di
convivenza ritenute non superabili
 Legittimati:
effettuano
Tribunale.
PM, tutore,
la vigilanza,
idonea
soggetti
d’ufficio
che
dal
 Nel caso sia il minore a revocare il consenso,
o
manifesti
parere
contrario
alla
permanenza, provvede d’ufficio il tribunale.
Decisione sulla revoca
 Decide il Tribunale in camera di consiglio,
dopo aver sentito il ricorrente, il PM, gli
affidatari, il minore, il tutore ed I soggetti che
hanno svolto vigilanza e sostegno.
 Il
decreto motivato che decide va
notificato al PM ed al tutore, che sono I soli
a poter proporre reclamo entro 10gg dalla
comunicazione alla Corte d’Appello.
 Vi è contrasto circa il ricorso in Cassazione
Dichiarazione di adozione
 Il tribunale decide con sentenza, decorso
l’anno di affido preadottivo e dopo aver
ripercorso l’iter procedurale.
 Vanno ascoltati: gli adottanti, il minore, il
PM, il tutore, coloro che hanno prestato
attività di vigilanza e sostegno, figli legittimi o
legittimati della coppia maggiori di 14 anni.
 E’ indispensabile il consenso del minore
adottando che ha compiuti 14 anni
Effetti dell’adozione
 Efficacia costitutiva: atto di concessione
giudiziale
legittimo
dello
stato giuridico
di
figlio
 Cognome paterno
 Rapporti di parentela
 Diritti doveri e facoltà attribuiti ai figli legittimi
 Cessazione di ogni diritto nei confronti della
famiglia di origine
successione, etc…)
(potestà,
diritti
di
Riservatezza e diritto di
conoscere le proprie origini
 L. 149/2001: il minore ha diritto ad essere
informato della sua condizione di figlio
adottivo
 Tutela
alla salute del minore come
condizione
necessaria
per
effettuare
l’accesso ai dati sulla famiglia di origine del
minore da parte dei genitori adottivi
 Divieto di fornire attestazioni civili da cui
risulti lo stato adottivo
Riservatezza e diritto di
conoscere le proprie origini
 Il figlio adottivo che ha compiuto 25 anni ha
il diritto di accesso alle informazioni
riguardanti la famiglia di origine, per il
tramite della banca dati del tribunale.
 Il figlio adottivo maggiorenne che non ha
ancora compiuto 25 anni può ottenere
informazioni solo dopo l’autorizzazione del
tribunale e se ciò non causi grave
turbamento al suo equilibrio psicofisico.
 NO alle informazioni circa la madre naturale
che non ha riconosciuto il minore
Documenti secretati
 Testo integrale dell’atto di nascita presso l’ufficio
di stato civile
 Attestazione di nascita del registro degli atti di
nascita
 Certificato di assistenza al parto
 Cartella clinica
 Fascicolo processuale della dichiarazione di
adottabilità
 Relazioni dei servizi locali
Adozione internazionale
 Si rivolge a :
1. Minori stranieri adottati da cittadini italiani
2. Minori italiani adottati da cittadini stranieri o
italiani residenti all’estero.
 Normativa: artt. 29-43 L. 184/1983 (Conv. Aja
193) modificata da L. 149/2001, che ha
introdotto l’ascolto del minore di 12 anni in
relazione alla capacità di discernimento e
l’obbligo di segnalazione della permanenza di
minore presso terzi per più di 6 mesi, ad opera di
italiani residenti all’estero
Condizioni per l’adozione
 Il
minore è adottabile e non è possibile
procedere all’adozione nello Paese di origine
 Le persone e autorità cui è richiesto il consenso
sono state debitamente assistite ed informate
sulle conseguenze del loro consenso
 Il consenso non è stato revocato
 La madre ha espresso il consenso dopo la
nascita del minore
 Il consenso è stato liberamente prestato ed
espresso per iscritto
 Non vi è stata contropartita per il consenso
 Sono stati tenuti in considerazioni I desideri e le
opinioni del minore
Fase 1:
accertamento idoneità coniugi
 A differenza di quanto avviene nell’adozione
nazionale, l’accertamento dell’idoneità dei
coniugi avviene in maniera generica e
preliminare, non correlata all’interesse del
minore
 La fase inizia con istanza di idoneità presentata
al Tribunale competente
residenza dei coniugi
in
relazione
alla
 Se si tratta di cittadini italiani residenti all’estero,
è competente il tribunale del luogo della loro
ultima residenza ovvero il tribunale di Roma
Requisiti della coppia
 Durata e stabilità del rapporto coniugale
 Assenza di separazione personale, anche di
fatto
 Idoneità a mantenere, istruire ed educare
 Requisiti fisici (come nell’adozione nazionale)
 Indagini
dei S.S. su situazione personale,
sanitaria,
familiare,
ambiente
sociale,
motivazioni, capacità di rispondere alle
esigenze di uno o più minori
Obbligo di fornire
informazioni alla coppia
I servizi locali, oltre ad effettuare gli
accertamenti delegati dal tribunale, devono
fornire agli aspiranti genitori tutte le informazioni
riguardanti la normativa vigente in materia di
adozione internazionale, sugli Enti autorizzati e
sulle altre forme di solidarietà nei confronti di
minori in difficoltà.
Devono anche preparare la coppia alle
carattaristiche della cultura, della legislazione e
degli
aspetti
psicologici
dell’adozione
internazionale
Decreto di idoneità
 I S.S. devono inviare la relazione al tribunale entro 4
mesi.
 Il tribunale convoca la coppia per un ulteriore colloquio
e, se necessario, dispone ulteriori accertamenti
 Emette decreto di idoneità/inidoneità entro 2 mesi,
contenente le modalità per favorire il migliore incontro
tra la coppia e il minore.
 Notifica
a Pm
impugnazioni.
 No
ed
alla
ricorso in Cassazione.
riproporre istanza.
coppia
per
Eventualmente
eventuali
si
può
 Il decreto è valido per 1 anno e comunque per tutta la
durata della procedura di adozione all’estero
Fase 2:
svolgimento delle pratiche all’estero
 Il decreto di idnoneità, insieme alla relazione
dei S.S. ed alla documentazione in atti, va
trasmesso alla CAI ed all’Ente prescelto
dalla coppia
 Ente: di nomina pubblica o privata, senza
fine di lucro, autorizzati ad operare dalla
CAI (iscrizione in apposito albo) e dal Paese
estero.
 Se di nomina pubblica, l’Ente è definito
“servizio per l’adozione internazionale” ed
istituito con legge regionale (o provinciale
per Trento e Bolzano)
Scelta dell’Ente e sua attività
 La scelta di un Ente è obbligatoria
 L’Ente non può rifiutare l’incarico
 Deve trattarsi di Ente senza fine di lucro, con
gestione
contabile
trasparente
metodologia corretta e verificabile.
e
 L’Ente non deve effettuare discriminazioni
nei confronti della coppia
 Vanno pagate le spese e gli oneri, compresi
gli onorari, in misura ragionevole.
Attività dell’Ente
 Informa la coppia delle procedure che
inizierà e
adozione
delle
concrete
possibilità
di
 Trasmette domanda di adozione al Paese
estero, sottoscritta dai richiedenti, insieme a
decreto di idoneità e documentazione
allegata
 Sottopone ai coniugi proposta di incontro
ricevuta dallo Stato estero e li invita a
prestare il consenso per iscritto e con firme
autenticate
Disaccordo tra Ente e
Autorità estera
 Se l’Ente non concorda con il Paese estero
sulla presenza dei requisiti per l’adozione, ne
dà comunicaziona alla CAI ed agli
interessati.
 Gli adottanti possono sollecitare l’intervento
sostitutivo della CAI, proponendo ricorso.
 La CAI può confermare il diniego ovvero
intervenire direttamente nella procedura
ovvero può delegare altro Ente
Conclusione procedura
 L’Ente
trasmette gli atti alla CAI e al
Tribunale.
 La CAI verifica il corretto svolgimento della
procedura e autorizza l’ingresso del minore
in Italia e la residenza permanente per
adozione
 La
CAI comunica agli uffici consolari
all’estero di rilasciare il visto d’ingresso
Compiti residui dell’Ente
 Vigilare sulle modalità di trasferimento in Italia
del minore, in compagnia dei genitori
 Certificare la data di inserimento del minore
all’interno della famiglia
 Certificare la durata delle astensioni lavorative
per il datore di lavoro, non determinate da
ragioni di salute del minore
 Certificare la durata di permanenza all’estero
nel caso di congedo non retribuito
 Certificare le spese sostenute per la pratica
 Attività di sostegno del nuovo nucleo familiare
Provvedimento straniero
 Adozione o affidamento preadottivo, che
produce già effetti tra il minore e I genitori, I
quali hanno un interesse legittimo ad
ottenere l’ingresso in Italia del minore
 Se il provvedimento straniero non produce
effetti legittimanti, è ammessa sanatoria con
il consenso dei genitori naturali
Provvedimento straniero
 Se
il provvedimento è di adozione, il
Tribunale, verificato che non sia contrario al
nostro ordinamento, ordina la trascrizione
nei registri di stato civile.
 Se
il provvedimento straniero è di
affidamento preadottivo, il Tribunale emette
autonomo
provvedimento
di
affido
preadottivo, applicando la legge italiana e
assumendo come presupposto di fatto il
contenuto del provvedimento straniero.
Revoca affido preadottivo
 L’affidamento preadottivo non ha prodotto
risultati positivi
 Il minore viene allontanato dalla famiglia e
ne viene disposta la cura provvisoria
 Viene assicurato nuovo affidamento per
adozione o altra alternativa durevole, di
concerto con la CAI
 Extrema ratio: rimpatrio del minore
Status di figlio adottivo
 Il minore diviene figlio legittimo
 Assume il cognome del padre
 Cessano I rapporti con la famiglia di origine,
ad
eccezione
matrimoniali.
degli
impedimenti
 Diritto a conoscere le proprie origini. E’ fatto
obbligo agli Stati di conservare con cura le
informazioni
sul
minore.
Ogni
Stato
determina la misura e la modalità di
accesso alle informazioni
Adozione in casi particolari
 Art. 44 L 184/1983
 Funzione solidaristica: consentire al minore
di inserirsi in un ambiente familiare cui è già
legato da un rapporto affettivo.
 Non è strettamente necessario il requisito
dello stato di abbandono e non sono
richiesti per gli adottanti I medesimi requisiti
dell’adozione piena.
 Non ha effetti legittimanti.
Art. 44 lett a):adozione di minore
orfano dei genitori
 Minore orfano di padre e di madre
 Possono adottare parenti in linea retta o
collaterale fino al 6 grado o persone legate
al minore da un rapporto stabile e duraturo
preesistente alla morte dei genitori
 Possono adottare anche single e conviventi
more uxorio
 Limite minimo di età: 18 anni
Art. 44 lett b): adozione da parte del
coniuge del genitore
 Scopo: agevolare l’inserimento del minore, già
figlio di uno dei due coniugi, nell’unità familiare,
senza interruzione del rapporto con il genitore
biologico
 Non vi è limite di età
 Non è richiesto il requisito di 3 anni di matrimonio
 Possono adottare anche single e conviventi
more uxorio
 E’ necessario l’assenso del genitore affidatario
esercente la potestà.
Art. 44 lett c): adozione di minore
orfano portatore di handicap
 Adozione di colui che, orfano di madre e di
padre, presenta una menomazione, fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva,
che è causa di difficoltà di aprrendimento, di
relazione o integrazione lavorativa tale da
determinare un processo di svantaggio sociale
o di emarginazione
 Particolare funzione solidaristica, non è richiesto
lo stato di abbandono nè limiti di età.
 Possono adottare anche single e conviventi
more uxorio
Art. 44 lett d). Adozione in caso di
impossibilità di affido preadottivo

È il caso del minore che si trova in stato di
adottabilità e non riesce, per cause diverse, ad
essere affidato

L’impossibilità di procedere all’adozione deve
dipendere da una condizione di fatto o di diritto del
minore.

Casistica:
1.
Non è reperibile una coppia idonea
2.
Si tratta di un minore “difficile”
3.
È pregiudizievole allontanare il minore dalla famiglia
in cui è già proficuamente inserito a titolo di affido
familiare
Procedura

Istanza al tribunale competente

Indagini sulla famiglia

Consenso delle parti e dell’eventuale coniuge
dell’adottando

Mancanza di revoca del consenso intervenuta prima
della sentenza di adozione

Divieto di adottare per I genitori naturali che non
hanno riconosciuto il minore

Divieto di adottare ad opera del tutore

Impugnazione della sentenza.
Status del figlio

Assume il cognome dell’adottante, anteponendolo
al proprio

Acquisisce lo stato di figlio adottivo

Non nascono legami di parentela con la famiglia del
genitore adottivo

Riceve I diritti di successione del genitore e non
anche viceversa.

Conserva tutti I diritti e I doveri nei confronti della
famiglia di origine

L’amministrazione dei beni compete al genitore
equiparato nelle funzioni al tutore
Revoca dell’adozione per colpa
dell’adottato
 Se il minore che ha compiuto 14 anni ha
attentato alla vita del genitore, del suo
coniuge, dei suoi ascendenti o discendenti
ovvero abbia commesso delitto punibile
con la privazione della libertà personale per
non meno di 3 anni
 Legittimazione
attiva: adottante o, se
deceduto, coloro ai quali si devolverebbe
l’eredità in mancanza dell’adottato e dei
suoi discendenti
Revoca dell’adozione per colpa
dell’adottante
 Se il genitore adottivo ha attentato alla vita del
minore o del suo coniuge, dei discendenti o
ascendenti
 Se il genitore si è reso colpevole nei loro
confronti di delitto punibile con la pena della
privazione della libertà personale non inferirore
a 3 anni
 Per grave violazione dei doveri di genitore e non
siano sufficienti I provvedimenti ex art. 330 ss c.c.
 Legittimazione attiva: l’adottato o il PM fino al
compimento della maggiore età.
Procedimento
 L’istanza si propone con ricorso.
 Rito camerale
 Istruzione della causa: assunzione informazioni,
ascolto del PM, genitore adottivo e adottato.
 Sentenza, impugnabile con gli ordinari mezzi
 Effetti: perdita del cognome e cessazione di tutti
gli effetti, che retroagiscono se il genitore è
morto per fatto e colpa del figlio adottivo.
Adozione di maggiorenni
 Originariamente
consentita a chi non
avesse discendenti legittimi, per consentire
la trasmissione del cognome e del
patrimonio.
 Successivamente, funzione solidaristica nei
confronti
di
anziani
senza
famiglia,
handicappati maggiorenni, nel caso di
rapporto affettivo costituitosi con il figlio
maggiorenne dell’altro coniuge.
 Dopo il 1983 ammessa anche per chi ha già
figli legittimi o legittimati.
Requisiti
 L’adottante deve avere compiuto 35 anni e
vi devono
differenza
essere
almeno
18
anni
di
 In presenza di figli legittimi o legittimati,
devono essere consenzienti.
 Consenso:
adottante, adottando, figli
dell’adottante maggiorenni e capaci,
genitori
dell’adottando,
coniugi
non
legalmente separati di adottando e
adottante.
Divieti
 Non è ammessa l’adozione in presenza di
figli legittimi o legittimati minorenni
 Non è ammessa l’adozione dei propri figli
nati fuori dal
riconoscibili.
matrimonio,
ancorchè
Affidamento familiare
 Provvedimento temporaneo che si rivolge ai
minori di nazionalità straniera o italiana che
si trovano in situazione di instabilità familiare.
 E’ un servizio di aiuto e sostegno creato
nell’ottica della tutela dell’infanzia, che
garantisce il diritto del minore a crescere in
una famiglia che possa soddisfare le sue
esigenze educative ed affettive, in grado di
rispettare I suoi bisogni, in riferimento alle
carattaristiche personali e familiari e alla sua
specifica situazione di difficoltà
Tipologie

Lungo termine: fino a 2 anni, prorogabile. Si attua in
caso di situazioni familiari molto gravi e difficili

Medio termine: entro 18 mesi

Breve termine: qualche mese (6/8)

Tempo parziale:può riguardare alcune ore del giorno
o della settimana o brevi periodi di vacanza.
Funzione di appoggio per aiutare la famiglia in
difficoltà nella cura dei figli senza che questi siano
allontanati da casa

Sine die: sono affidamenti a lungo termine che mai si
concludono in quanto non si realizzano I presupposti
per rientrare nella famiglia di origine.
Emanazione del provvedimento
 Affido consensuale: è disposto con atto
amministrativo dei Servizi Sociali degli Enti
titolari o delegati, previo consenso dei
genitori di sottoporsi al progetto di recupero
predisposto, viene reso esecutivo dal
Giudice tutelare.
 Affido
giudiziale: viene adottato dal
Tribunale per I minori qualora non sia
prestato il consenso dei genitori
Compiti degli affidatari
La famiglia affidataria ha il compito di istruire,
educare e mantenre il minore, di assicurargli
relazioni affettive.
La famiglia affidataria non può considerarsi
come genitori diretti del minore.
L’affidamento è un aiuto parallelo che
supplisce alle funzioni genitoriali della famiglia
di origine “disfunzionale” per il tempo
necessario
al
superamento
delle
problematiche.
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Adozione e affidamento familiare - Dipartimento di Giurisprudenza