Credito = FIDUCIA…
Created by : Alessandra Altilia – Emanuela Sorrentino
Indice:
 Credito: significato
 Credito: vantaggi e rischi per il fornitore
 Credito: vantaggi per il cliente
 Insolvenza: significato
 Insolvenza: possibili ragioni dell’insolvenza
 Il trattamento contabile degli insoluti
 La procedura di recupero degli insoluti
 Crediti insoluti e cambiali insolute: differenze
giuridiche
 Cambiali insolute: azione diretta e azione di regresso
Insolvenza : per insolvenza si intende la situazione in cui un soggetto
economico non onora o non è in grado di onorare regolarmente, con mezzi
normali di pagamento, le obbligazioni assunte alle scadenze pattuite.
Ai sensi dell’art. 5, della legge
fallimentare 267/1942, rimasto invariato
anche nelle molteplici modifiche o
integrazioni sopravvenute nel tempo, lo
stato di i. si manifesta con inadempimenti
e altri fatti esteriori i quali dimostrino
che il debitore non è più in grado di
adempiere regolarmente alle proprie
obbligazioni. Il 1° co. dello stesso articolo
recita che l’imprenditore che si trova in
stato di i. è dichiarato fallito. Lo stato di
i. è dunque condizione necessaria per il
fallimento, ma non è anche sufficiente. Vi
sono infatti categorie di imprese o
imprenditori per cui lo stato di i. non
comporta il fallimento. Ciò accade sia per
imprese e imprenditori caratterizzati da
esiguità di risorse patrimoniali, di volume
d’affari e di massa dei debiti in essere
(secondo parametri dettagliati nell’art. 1,
2° co., l. 267/1942, modificato dal d.
legisl. 5/2006 e successivamente dal d.
legisl. 169/2007), in parole povere troppo
piccoli perché valga la pena di mettere in
moto una procedura complessa come
quella fallimentare, sia, al contrario, per
aziende che per numero di dipendenti e
massa di debiti sono troppo rilevanti per
consentirne la repentina scomparsa. In
caso di i. queste ultime vengono dunque
sottoposte alla procedura di
amministrazione straordinaria (d. legisl.
270/1999) nella speranza di risollevarne
le sorti o quantomeno di dilazionare per
un certo periodo la loro chiusura. Altre
imprese di tipo particolare (come banche,
assicurazioni e società cooperative) sono
soggette, a cagione della loro particolare
importanza sociale, alle cautele di uno
speciale procedimento amministrativo (la
liquidazione coatta amministrativa), che
mira a garantire una ordinata e non
turbolenta cessazione dell’attività
Non sempre è possibile riscuotere alla
scadenza l’importo dei crediti o delle cambiali
attive perché alcuni clienti possono aver
difficoltà a rispettare i loro impegni
In questi casi l’impresa è
costretta a concedere
dilazioni di pagamento che
compenserà poi con
interessi di mora per il
ritardato pagamento
I crediti che alla scadenza non sono riscossi
presentano un grado di rischio maggiore
rispetto a quelli non ancora scaduti, perciò è
opportuno che i crediti scaduti, quindi non
pagati, siano registrati in conti diversi
in modo da evidenziare in contabilità
l’INEFFICIENZA.
Mentre i crediti non ancora scaduti sono rilevati nei conti,
“crediti v/clienti e cambiali attive”, i crediti scaduti e non
pagati chiamati, anche crediti “incagliati”, vengono rilevati
nei conti con il nome di:
crediti insoluti e cambiali insolute
CREDITI REGOLARI
CREDITI SCADUTI NON PAGATI
Crediti v/clienti
Crediti insoluti
Cambiali attive
Cambiali insolute
“Insoluto” si definisce quel titolo e/o
diritto di credito, di solito relativo a somme
di denaro, che non vengono pagate nei
termini di scadenza convenuti dal soggetto
debitore.
Nella odierna situazione di congiuntura economica, purtroppo le
imprese commerciali si trovano con sempre maggiore frequenza nella
necessità di far fronte con tempestività e competenza a tutte le
complesse problematiche relative alla gestione dei crediti insoluti, o
cambiali insolute, con notevole spreco di risorse economiche sia
interne sia esterne all'azienda.
Il danno derivante da un credito insoluto per l'impresa infatti è
costituito non soltanto dalla perdita immediata di denaro (relativa al
mancato incasso), ma anche da tutti gli ulteriori e ingenti oneri
finanziari, conseguenti la gestione amministrativa dell'attività di
recupero dei crediti insoluti, effettuata mediante l'ausilio di Studi
Legali di fiducia.
Per i crediti rappresentati da cambiali insolute, cioè
i “titoli esecutivi”, il creditore può scegliere tra due
possibili azioni cambiarie:
 Azione diretta;
Azione di regresso.
Azione diretta
rivolta contro gli obbligati
cambiari principali (trattario accettante nella
tratta ed emittente nel pagherò) oppure contro i
loro avallanti.
Azione di regresso
rivolta contro gli
obbligati cambiari di regresso (traente, girante e
avallanti).
I crediti insoluti possono essere riscossi totalmente
o parzialmente, la mancata riscossione di essi
comporta una variazione economica negativa, che
deve essere rilevata nel conto “perdite su crediti”.
Specificare che spesso il creditore addebita al
cliente insolvente interessi di mora (VE+) e il
recupero delle spese legali (VE+)
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