DICHIARAZIONE
DEI DIRITTI
DELL’UOMO E DEL
CITTADINO
IL CORPUS
IURIS CIVILIS
BILL OF
RIGHT
LE LEGGI DELLE
XII TAVOLE
LE TRE ETA’
DEI DIRITTI
LE PRIME
“DICHIARAZIONI”
I DIRITTI
FEUDALI
L’EDITTO
DI
ROTARI
IL CODICE
TEODOSIANO
LA LENTA
AFFERMAZION
E DEI DIRITTI
UMANI
L'UNIVERSALITÀ
DEI DIRITTI
LE PRIME
LEGGI
SCRITTE
I DIRITTI DI UN
MONDO GLOBALE:
UNA CONQUISTA
RECENTE. PER
TUTTI?
LA MAGNA
CHARTA
LIBERTATUM
IL CODICE DI
HAMMURABI
LE
CARATTERISTICHE
DEI DIRITTI
IL BILL OF RIGHTS
DELLA
COSTITUZIONE
DEGLI STATI UNITI
D’AMERICA
LE PRIME LEGGI SCRITTE
Le più antiche raccolte di leggi scritte giunte sino a noi risalgono al
secondo millennio a.C. e provengono dalla Mesopotamia dalla
Siria e dall'Anatolia. Non sono invece giunte sino a noi raccolte di
leggi egizie, ma da altre fonti abbiamo testimonianze della loro
esistenza già dall'Antico Regno. La raccolta delle norme e delle
leggi, ordinate cronologicamente, è detta codificazione. Il codice
indica perciò una raccolta organica di norme giuridiche che, su
una determinata materia, sostituisce definitivamente tutte le
normative precedenti.
Nel mondo antico le leggi venivano tramandate a voce, ma spesso accadeva che i
giudici le interpretavano a vantaggio della propria classe sociale. Fu pertanto un
grande passo avanti nella civilizzazione quello compiuto dal re babilonese Hammurabi
che ordinò di mettere per iscritto le leggi, raccogliendole nel primo codice della storia.
Il codice di Hammurabi, che affronta in modo sistematico le principali elaborazioni
giuridiche dell'epoca, è la raccolta di leggi più nota e organica di tutte quelle realizzate
nel Vicino Oriente antico. Il codice considera sia gli aspetti del diritto civile che quello
del diritto penale. Nell'ambito del diritto civile, vengono raccolte e fissate numerose
disposizioni sulle più comuni regole di comportamento in ambito famigliare, lavorativo
e commerciale, indicando inoltre reati e pene corrispondenti. Nell'ambito del diritto
penale la norma più famosa è la cosiddetta legge del taglione basata sul principio che
ogni colpa debba essere punita con una pena equivalente.
Oggi leggi costituiscono la base dell'ordinamento giuridico di
qualsiasi paese, e naturalmente sono redatte in forma scritta. Gli
stati moderni fondano la loro autorità sulla Costituzione, la carta che
fissa i principi cardine ai quali tutte le altre leggi. Sono stati
soprattutto gli antichi Romani a influenzare la formazione del diritto,
organizzandolo in modo scientifico, cioè distinguendo al suo interno
due rami: il diritto penale = che prende il nome dalla pena che il
giudice applica a chi non rispetta la legge; il diritto civile = costituito
dall'insieme di tutte le altre leggi.
Roma sviluppò soprattutto il diritto civile, in una serie di codici il primo dei quali è
noto come legge delle XII Tavole. Grazie ai loro codici i Romani poterono governare
efficacemente un territorio immenso, dove convincevano popolazioni con abitudini
e tradizioni molto differenti, e che rispettavano leggi diverse, spesso non scritte.
Tutta la produzione del diritto romano fu poi radunato nel codice di Giustiniano, un
imperatore che regnò nel VI secolo d. C . Il suo Corpus Iuris Civilis (Raccolta del
diritto civile) è ancora oggi alla base del nostro diritto, perché i giuristi ( studiosi del
diritto) di quel tempo furono capaci di costruire un edificio così solido che i
concetti espressi allora sono tutt'ora validi. Nella società medievale (dal V al XV
secolo) e poi nella monarchia assoluta (dal XVI al XVIII secolo) le leggi coincidevano
con l'interesse dei sovrani, perché spettava a loro emanarle e farle applicare.
LE CARATTERISTICHE DEI DIRITTI
Il diritto è l’insieme di norme giuridiche vigenti in uno
Stato (diritto oggettivo); si definiscono, invece, “diritti
soggettivi” le libertà riconosciute ai cittadini dalle leggi di
uno stato. I diritti soggettivi vengono comunemente
definiti “diritti fondamentali” o “diritti umani”, che non
tocca a noi acquisire, guadagnare o ereditare; infatti essi
sono:
•inalienabili, cioè per nessuna ragione possono esserci
sottratti;
fondamentali, perché rispondono ai bisogni essenziali
dell'individuo;
•universali, perché appartengono a ogni essere umano,
senza nessuna conclusione;
•inviolabili, perché nessuno può esserne privato;
•indisponibili, perché nessuno può rinunciarvi.
LA LENTA AFFERMAZIONE DEI DIRITTI
UMANI
I diritti umani si sono affermati con un lungo e faticoso percorso,
che è sfociato nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo
del 1948, ma era iniziato già con gli antichi Greci e Romani. Tuttavia
ne godevano soltanto le categorie privilegiate ed erano comunque
esclusi, donne, bambini, stranieri e schiavi (cioè la stragrande
maggioranza della popolazione). Un contributo importante
all'affermazione dei diritti umani è stato fornito dal Cristianesimo
che, diffondendo l'idea di libertà e uguaglianza, rispondeva a
un'aspirazione fondamentale dell'uomo. Tuttavia nel medioevo
cristiano il potere si fondava ancora sulle disuguaglianze sociali, e in
particolare sulla presenza dei servi della gleba, non soltanto privi di
qualsiasi diritto, ma addirittura esposti al pericolo di essere venduti
o scambiati.
Il primo documento che affermava una serie di
diritti (il diritto alla proprietà privata, alla
libertà, al non essere condannati senza motivo,
etc) fu la Magna Charta Libertatum, emanata
nel 1215 dal Re di Inghilterra. Questi diritti non
venivano però riconosciuti a tutti i sudditi, ma
soltanto ai privilegiati: Arcivescovi, Abati, Conti,
Baroni. Nel seicento si compì n passo
fondamentale sulla strada del riconoscimento
dei diritti, quando il filosofo inglese John Locke
elaborò una teoria, detta giusnaturalismo,
secondo cui gli uomini sono per natura liberi ed
uguali. Ma si doveva arrivare al fine '700 perché
i diritti fondamentali fossero “dichiarati” in
modo definitivo.
Un movimento di pensiero, l'Illuminismo, invitava gli esseri
umani ad usare la forza della ragione per contrastare
l'assolutismo dei sovrani europei che governavano senza
tenere il minimo conto di principi di libertà e di
uguaglianza.
LE PRIME “DICHIARAZIONI”
Le riflessioni maturate degli illuministi portarono all'approvazione dei due
documenti più importanti nella storia dei diritti umani: in America, la
Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, in Francia, la Dichiarazione dei Diritti
dell'Uomo e dei cittadini. La Dichiarazione Americana nasceva dalla
proclamazione di indipendenza delle colonie di Inghilterra. Confermato
dalla successiva costituzione degli Stati Uniti d'America, questo
documento riconosce il diritto alla vita e alla libertà personale, insieme
con il diritto alla libertà di parola, di stampa, di religione e di riunione. La
Dichiarazione Americana rivendica il diritto all'eguaglianza e addirittura
alla ricerca della felicità. Secondo la costituzione, i cittadini possono
legittimamente opporsi allo Stato se esso non riconosce loro il pieno
godimento di questi beni. Quanto alla dichiarazione francese, fu all'origine
della rivoluzione del 1789. insistendo sul concetto di “cittadino” sanciva
diritti fondamentali come l'uguaglianza, la libertà di stampa, di pensiero e
di religione, nonché il diritto alla proprietà privata e quello alla resistenza
all'oppressione.
IL CODICE DI HAMMURABI
La raccolta di 282 leggi del re Hammurabi di Babilonia fu scolpita su di una
stele in diorite, roccia molto resistente, rinvenuta verso la fine
dell'Ottocento nella città di Susa; attualmente si trova a Parigi, nel Museo
del Louvre. Il monumento ha la forma di un cilindro conico, che raggiunge
l’altezza di 2,25 metri. In alto in rilievo, è incisa una scena che raffigura il re
in piedi di fronte a Shamash, dio della giustizia, seduto in trono. La
superficie del blocco di diorite è coperta di caratteri cuneiformi disposti a
colonne; il testo si compone di circa 3.600 righe.
Come in uso a quei tempi, sono presenti un prologo e un epilogo; al
prologo, nel quale Hammurabi si vanta di essere stato chiamato dagli dei “a
distruggere le forze del male, affinché il potente non opprimesse il debole”,
fa seguito l’elenco delle leggi. Alle norme vere e proprie segue un epilogo in
cui il sovrano si vanta di avere rispettato in pieno il volere della divinità,
incidendo il codice su una stele visibile a tutti i sudditi e collocata nel
tempio cittadino più importante. La stele si conclude dunque con un nuovo
elogio del re a se stesso, in quanto prescelto dagli dei, per questo
importante compito.
La raccolta si conclude con le benedizioni per tutti e
terribili maledizioni per chi non rispetterà le leggi o
per chi danneggerà la stele. Il corpus legale è
suddiviso in capitoli che riguardano varie categorie
sociali e di reati; i 282 articoli senza ordine
sistematico, riguardano il diritto penale, civile,
commerciale e non contengono norme sulla religione.
Dalla stele, inoltre, si ricava che la società babilonese
era divisa in tre classi, gli awilum, o uomini liberi (i
nobili), i mushkenum (i dipendenti del palazzo e i
subordinati in genere) e i wardu (gli schiavi).
Le leggi sono dettagliate, ma l'importanza del codice risiede nel fatto
che si tratta di una delle prime raccolte organiche di leggi a noi
pervenuta, ma soprattutto nel suo essere pubblico, ossia il cittadino
babilonese aveva la possibilità di verificare la propria condotta secondo
le leggi del sovrano.
Il codice condannava facilmente a morte e indicava anche il tipo di
morte nel quale si incorreva: si poteva infatti essere bruciati, annegati,
impalati a seconda del delitto commesso, anche indipendentemente
dalle intenzioni che avevano portato il colpevole alla trasgressione.
Il diritto penale, ai tempi di Hammurabi, prevedeva la legge del taglione
e non applicava il principio della responsabilità personale. Le norme
penali erano diverse a seconda che a commettere un crimine fosse uno
schiavo o un uomo libero, erano diversificate a seconda della classe
sociale di appartenenza. Non era un codice equo, in quanto la gravità
della colpa e della pena inflitta dipendeva dalla classe sociale a cui
appartenevano il colpevole e la vittima: lo schiavo aveva minor valore
del nobile ed era soggetto a pene più dure per i medesimi reati.
Non bisogna pensare, però, che il codice di Hammurabi sia stato scritto
solo per infliggere pene ai colpevoli, perché analizzando l’insieme delle
sue leggi c’è molto di più.
Si tratta di oltre 200 articoli che possono
essere confrontati con molti problemi giuridici
del nostro vivere quotidiano. Le prime leggi
riguardano la disciplina del processo, cui
seguono le leggi sul diritto di proprietà, sui
prestiti, sui depositi, sulle obbligazioni, sulla
proprietà domestica, sul diritto di famiglia. I
paragrafi che vanno dall’88 al 108 trattano
delle operazioni di credito, degli scambi, dei
commercianti e degli agenti. Questo corpo di
leggi è di fondamentale importanza per la
storia della vita dell’uomo. Ha influenzato
ebrei, greci, romani, ed è il monumento
legislativo più importante dell’antica
Mesopotamia. La sua conoscenza è
indispensabile perché non ci fornisce solo
notizie sugli usi e costumi dell’epoca, ma
questa giurisdizione, ha costituito la base del
diritto che tuttora accompagna la nostra vita,
anche economica.
LE LEGGI DELLE XII TAVOLE
Le XII Tavole sono il più antico codice di diritto romano. Compilato nel
451-450 a.C., raccoglieva per iscritto il diritto romano, sino ad allora
conosciuto e trasmesso solo oralmente. Le norme, inscritte su dodici
tavolette di bronzo o legno ed esposte nel Foro romano,
disciplinavano ogni ambito del diritto e, pur con numerose modifiche,
rimasero in vigore per quasi mille anni. Le tavolette furono distrutte
dai Galli durante il sacco di Roma nel 390 a.C., ma una parte del loro
contenuto ci è pervenuta grazie ai riferimenti e alle citazioni nella
letteratura latina successiva. Trattandosi di una società primitiva, che
vive di agricoltura e allevamento, sono stabiliti i principali delitti: il
furto, il danneggiamento del raccolto, la falsa testimonianza, ecc. La
legge delle XII tavole è la prima lex rogata, ossia “legge votata”, dai
comizi centuriati. Una parte consistente di quanto ci è pervenuto è
dedicata al diritto processuale (tavole 1-3); nel diritto privato
prevalgono disposizioni in materia di negozi giuridici (tavola 6),
rapporti di vicinato (tavola 7), famiglia (tavola 4) ed eredità (tavola 5).
Le tavole 8 e 9 riguardano il diritto criminale, mentre la 10 attiene a
fattispecie di ius sacrum.
IL CODICE TEODOSIANO
Emanato da Teodosio II in Oriente, il codice consta di 16 libri suddivisi in titoli, ed è la
prima raccolta ufficiale di costituzioni imperiali. Pubblicato nel 438, entra in vigore nel
439 in Oriente, dove sarà sostituito dal Codice giustinianeo nel 529. La raccolta è
ordinata per materia e quindi cronologicamente. Non ci è giunto integro, ma attraverso
manoscritti incompleti; una parte congrua è attinta dalla lex Romana Wisigothorum.
Deriva da un originario più ampio progetto di Teodosio che aveva programmato due
compilazioni: una mirante a una raccolta completa di costituzioni e un’altra diretta a
rappresentare il diritto vigente, integrata, ove necessario, da iura, attribuendone il
compito ad una commissione.
Vista l’irrealizzabilità del progetto, nomina una nuova
commissione per la redazione di un codice che servisse alla
pratica e alla scienza, con facoltà dei commissari di intervenire
sui testi originari, anche attraverso sintesi e riduzioni, per
eliminarne ogni ambiguità. Il I libro delle fonti del diritto e
degli officia dei funzionari; i libri II-V e parte del libro VIII
riguardano il diritto privato; il libro VI ha ad oggetto le
gerarchie burocratiche e i privilegi dei funzionari; il VII il diritto
criminale; il X e XI il diritto finanziario; il XIII, XIV e XV le
corporazioni, il XVI il diritto ecclesiastico.
IL CORPUS IURIS CIVILIS
Il corpus iuris civilis o Corpus iuris Iustinianeum è la
raccolta di materiale normativo e materiale
giurisprudenziale
di
diritto
romano,
voluta
dall’imperatore bizantino Giustiniano per riordinare
l’ormai caotico sistema giuridico dell’impero. Tale
raccolta è la base del diritto di molti Stati moderni.
Di esso furono redatte due edizioni: la prima, il Codex
Iustinianus primus o vetus del 529, è andata perduta,
mentre la seconda, il Codex Iustinianus repetitae
praelectionis del 534, ci è pervenuta integralmente.
Il Codex Iustinianus primus o vetus non ci è pervenuto, ma esso fu
verosimilmente un ampliamento del Codice Teodosiano. Giustiniano credeva
che il suo codice fosse completo, immutabile ed eterno. In realtà, dopo
l'entrata in vigore del Digesto e delle Istituzioni, l'opera risultava già
obsoleta, in quanto conteneva norme ormai superate e non conteneva
importanti disposizioni emanate nel frattempo, come le Quinquaginta
decisiones.
Giustiniano diede l'incarico di aggiornare il codice ad una
nuova commissione, presieduta da Triboniano e composta da
cinque commissari. Il Codex Iustinianus repetitae
praelectionis è l'unica edizione del Codex ad essere pervenuta
fino a noi. L'opera è divisa in 12 libri, contenenti ognuno
numerosi titoli. Le costituzioni in ogni titolo sono in ordine
cronologico.
Complessivamente si contano oltre 1600 costituzioni, di cui oltre 1200
appartengono all'imperatore Diocleziano. L'opera è divisa per argomenti: libro I:
diritto ecclesiastico libri II-VIII: diritto privato libro IX: diritto penale libri X-XII:
diritto amministrativo e finanziario Delle leges raccolte, alcune sono in lingua
greca, mentre la maggior parte è in latino. L’opera giustinianea comprende: il
Codex; il Digesto o Pandette; le Institutiones; le Novellae constitutiones.
L’EDITTO DI ROTARI
L’editto di Rotari rappresenta la prima diretta
testimonianza della cultura longobarda. L’editto
fu la prima legge scritta del regno longobardo, ma
fu anche il primo documento in cui i costumi della
gente germanica, basati sulla tradizione orale, si
fusero con la cultura romana. Segno evidente di
tale unione, fu la lingua utilizzata nella stesura:
un idioma privo di eleganza e ricco di termini
longobardi. L’editto conteneva, inizialmente, 368
capitoli, ai quali ne furono aggiunti altri 20.
È diviso in tre sezioni: la prima (dal capitolo 1 al 152) riguarda i reati
contro la persona, compresa quella del re, la cui incolumità era
difesa con la pena capitale; la seconda (dal capitolo 153 al 226) è
dedicata al diritto privato (diritto matrimoniale, donazioni,
successioni); la terza (dal capitolo 227 a 388) disciplina il diritto
patrimoniale. Il testo giuridico segna l’integrazione fra concezioni e
consuetudini germaniche e principi giuridici romani.
A conferma di tale considerazione, la sostituzione della faida
con il quadrigildo, cioè della vendetta privata con una pena
pecuniaria: chi aveva provocato un torto doveva risarcirlo con
del denaro. All’editto di Rotari seguirono altre leggi, tutte con il
nome del re che le aveva emanate; esse furono rivolte a
completare, interpretare o modificare le norme dell’editto.
Queste leggi longobarde, formulate in Italia, non furono esenti
dall’influenza esercitata dal diritto giustinianeo. Fra tutte le
leggi germaniche, quelle longobarde furono certamente le più
importanti, non solo perché i Longobardi dominarono in Italia,
diversi secoli, ma anche e principalmente perché
rappresentarono i canali attraverso i quali i principi del diritto
germanico furono veicolati nella nostra normativa. Inoltre esse
sono un punto di riferimento unico per lo studio del diritto
germanico e feudale, in quanto del primo sono la
testimonianza più completa e del secondo la fonte più
importante.
I DIRITTI FEUDALI
I diritti o i privilegi di origine feudale sono termini che indicano quegli istituti o quelle
consuetudini caratteristiche della società feudale rimasti in vita anche molto oltre la fine
dell'età feudale in senso stretto. Fra i diritti feudali o signorili ricordiamo:
la bannalità: che obbligavano il contadino a servirsi del mulino o del frantoio di proprietà
del signore; le diverse forme di imposte: in genere di natura, dovute al signore titolare di
un antico feudo; l'obbligo, in alcune zone, di fornire prestazioni di lavoro gratuite
(corvées); i diritti di caccia di cui godeva il signore sui terreni dei contadini; le decime, cioè
le quote di raccolto (in origine un decimo) dovute per lo più alla chiesa.
Tra i vincoli feudali, che limitavano la divisione e la libera compravendita della terra,
ricordiamo in particolare la manomorta (beni immobili che appartenevano a enti
perpetui, per lo più ecclesiastici, ed erano inalienabili, come “stretti nella mano di un
morto”) e il fidecommesso, che imponeva agli eredi delle proprietà aristocratiche di
mantenere il patrimonio indiviso e di consegnarlo intatto agli eredi successivi.
LA MAGNA CHARTA LIBERTATUM
La storia della Magna Charta Libertatum è fondamentale non solo per la storia
dell'Inghilterra ma anche per quella dell'Europa intera. È infatti a questo antico
documento che si possono far risalire l’origine di alcuni importanti principi del
diritto costituzionale e la nascita dei parlamenti degli stati moderni. La Magna
Carta (Magna Charta Libertatum) è un documento, scritto in latino, che il re
d'Inghilterra Giovanni Senzaterra fu costretto a concedere ai baroni del Regno,
propri feudatari diretti, presso Runnymede, il 15 giugno 1215. Venne chiamata
magna per tenerla distinta da un provvedimento minore, una charta rilasciata
proprio in quegli anni per regolamentare i diritti di caccia. La Magna Charta
Libertatum è stata interpretata a posteriori come il primo documento
fondamentale per il riconoscimento universale dei diritti dei cittadini, sebbene
essa vada inscritta nel quadro di una giurisprudenza feudale in cui, durante il XII
e XIII secolo, la concessione di privilegi (libertates) da parte di sovrani a
comunità o sudditi. Tradotto letteralmente, il titolo del documento vuol dire
«grande “carta” delle libertà». Il termine “grande” indica semplicemente che il
documento è un lungo elenco di articoli.
Quando nel 1215 essa fu concessa, non
aveva il significato che oggi le si potrebbe
attribuire: il re Giovanni, soprannominato
“Senzaterra”, fu infatti costretto dai nobili
di Inghilterra, per mantenere il trono, a
sottoscriverla come un lungo elenco di
concessioni e privilegi. Il primo articolo
precisa infatti che le concessioni fatte dal
sovrano spettano agli uomini liberi del
regno. Nonostante valga solo per l'alto
clero, i nobili e i funzionari di stato, la
Magna Charta contiene importanti
affermazioni che con il passare del tempo
diventeranno dei fondamentali principi del
diritto negli stati moderni.
L'articolo 20 afferma un importantissimo principio giuridico: la pena deve
essere proporzionata al delitto.
Non solo, ma con le ultime parole dello
stesso articolo è riaffermato un principio, già
praticato nella civiltà antica della Grecia e di
Roma, ma che si era smarrito nei tempi delle
invasioni barbariche: le accuse devono
essere confermate da testimoni attendibili,
ascoltati in un regolare processo .
L'articolo 39 pone un freno all'arbitrio di chi
detiene il potere e dei giudici, e afferma
implicitamente il diritto di ciascuno ad
essere considerato innocente finché non sia
stato giudicato da un tribunale. Sulla base di
questa norma si è definito il principio detto
habeas corpus , espressione che vuol dire
“abbi la disposizione della tua persona”.
Si tratta di un principio sancito dal documento Habeas corpus ad subiciendum
del XII secolo, che viene assunto dall’articolo 39 della Magna Charta e al quale si
richiamarono i membri del Parlamento inglese nel 1628 quando sottoposero al
re Carlo I la Petition of Right.
Divenne legge definitiva del regno nel 1679 con la promulgazione dell' Habeas
corpus Act, che stabiliva che nessuno uomo potesse essere privato della
libertà personale se non in forza di un mandato e sulla base di indizi oggettivi
della sua colpevolezza.
Alla base di diversi articoli della Magna Charta, quelli che concedono delle
esenzioni fiscali e indirettamente fissano dei limiti alle pretese del sovrano di
imporre le tasse, vi è poi un principio molto importante per la nascita e la
storia dei Parlamenti moderni.
Si tratta di un principio che gli storici del diritto condensano nella sigla
“Q.O.T.”, le iniziali di una proposizione che era presente nei codici del tardo
diritto romano e recitava «Quod Omnes Tangit ab omnibus approbatur», ossia
«ciò che tocca a tutti, da tutti deve essere approvato». Benché la Magna
Charta nel corso dei secoli sia stata ripetutamente modificata da leggi
ordinarie emanate dal parlamento, conserva tuttora lo status di Carta
fondamentale della monarchia britannica. Una copia ben conservata si trova
nella cattedrale di Salisbury.
BILL OF RIGHT
Il Bill of Right insieme alla Petition of right e alla Magna Charta
costituiscono il fondamento costituzionale inglese e un simbolo di
svolta nella mentalità giuridica occidentale. Si fa risalire proprio al
Bill of Rights il parziale superamento della concezione del principe
come “legibus solutus”(sciolto, cioè non vincolato, dalla legge).
Il Bill of Rights evidenzia forti cambiamenti nell’ambito del diritto, sono i Lords e
rappresentanti dei Comuni a stabilire che Guglielmo d’Orange e Maria siano
dichiarati re e regina d’Inghilterra. Storicamente, il Bill of Right è infatti connesso
all’incoronazione di Re Guglielmo e di sua moglie, la Regina Maria, che si tenne l’11
aprile 1689 a Westminster Abbey. Durante la cerimonia, ai nuovi re venne chiesto
di giurare obbedienza alle leggi del Parlamento e venne letta loro la presente Bill of
Rights.
Accettando il re consacrò il primato del Parlamento. Formalmente, il Bill of Rights
passò al vaglio parlamentare dopo l’incoronazione; il re e la regina dettero
l’approvazione regale il 16 dicembre 1689, sancendo la fine della legittimazione
divina del diritto di regnare. Si consumò così la cosidetta “bloodless revolution” or
the “glorious revolution” (rivoluzione senza sangue o gloriosa). Alcuni punti del
documento si ritrovano nelle costituzioni di tutti gli stati che compongono la
federazione americana.
IL BILL OF RIGHTS DELLA COSTITUZIONE
DEGLI STATI UNITI D’AMERICA
Nel XVIII secolo si sviluppa in modo decisivo il costituzionalismo, ovvero quell’insieme
di principi che sono alla base di una democrazia costituzionale, detta anche
parlamentare, in quanto la sovranità appartiene al popolo che delega i propri
rappresentanti in Parlamento. L’emanazione di una Costituzione procede di pari passo
con l’enunciazione dei diritti e delle libertà del cittadino. Nel Medioevo il primo esempio
di costituzionalismo fu la Magna Charta, emanata nel 1215. Nel 1628, il Parlamento
impose al re d’ Inghilterra Carlo I la Petizione dei diritti, in base alla quale il sovrano non
poteva prendere alcuna decisione senza il consenso del Parlamento. Inoltre tutelava
alcune garanzie individuali; infatti, nessun uomo poteva essere giustiziato senza un
giusto processo. Nel 1689 il Parlamento inglese emanò il Bill of rights, che richiamava i
principi su cui erano stati fondati i due documenti precedenti, stabilendo la nascita della
monarchia parlamentare e costituzionale. Quando nel 1776 le colonie inglesi d’America
si costituirono come Repubblica federale, sancendo la nascita degli Stati Uniti, fu redatto
un testo costituzionale, i cui primi otto emendamenti costituivano il Bill of Rights,
ratificato il 15 dicembre 1791. La dichiarazione dei diritti stabiliva il libero esercizio di
una religione, la libertà di parola e di stampa, così come la possibilità per il popolo di
riunirsi e presentare al governo proposte per porre rimedio alle ingiustizie
(Emendamento I).
Inoltre, in base all’Emendamento II, ogni
uomo aveva il diritto di possedere armi
anche in tempo di pace per garantire la
sicurezza dello Stato; mentre secondo
l’Emendamento III, nessun soldato poteva
essere ospitato in una casa senza il
consenso del proprietario. Ogni persona
aveva il diritto di possedere dei beni che
non
potevano
essere
sequestrati
ingiustificatamente e, di conseguenza, le
perquisizioni erano ammesse solo in
circostanze chiare e precise (Emendamento
IV).
L’Emendamento V stabiliva che nessun uomo poteva ricevere una grave
accusa o denuncia se non da un Grand Jury; nessun uomo poteva essere
privato della vita, della libertà e della proprietà senza che intervenisse la
legge. Un cittadino, qualora fosse stato accusato penalmente, aveva diritto
ad un processo pubblico e imparziale, in cui fossero presenti testimoni ed
un avvocato in sua difesa (Emendamento VI).
L’Emendamento VII prevedeva che, in base alle norme del diritto
consuetudinario, quando l’oggetto della controversia superava la somma di
venti dollari, era fatto salvo il diritto al giudizio da parte di una giuria.
L’Emendamento VIII, infine, stabiliva che non si potevano imporre tasse
eccessive o infliggere punizioni crudeli. Tutti gli altri articoli della Costituzione,
quindi, non dovevano essere in contrasto con tali emendamenti, che
tutelavano i diritti dell’uomo e del cittadino all’interno dello Stato. Nella
prima parte Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America vi sono
alcuni riferimenti ai principi illuministici e giusnaturalismi tra cui il riferimento
alla “legge naturale e divina” e al principio dell'uguaglianza: “Tutti gli uomini
sono stati creati uguali”, e subito dopo il riferimento ai “diritti inalienabili”. Si
fa inoltre riferimento al diritto del popolo di ribellarsi all'autorità costituita
teorizzato da Locke: “è diritto del popolo modificarlo o distruggerlo”.
L'originale della dichiarazione, ormai quasi illeggibile, è esposto nei National
Archives di Washington, il museo che custodisce molti documenti, ufficiali e
non, dei fatti che hanno segnato la storia degli Stati Uniti. La dichiarazione di
indipendenza è custodita ed esposta al pubblico insieme alla Costituzione
degli Stati Uniti e al United States Bill of Rights.
DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E
DEL CITTADINO
La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789 (Déclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen) è un testo giuridico elaborato nel corso della
Rivoluzione francese, contenente una solenne elencazione di diritti fondamentali
dell'individuo e del cittadino. È stata emanata il 26 agosto del 1789, basandosi sulla
Dichiarazione d'indipendenza americana. Tale documento ha ispirato numerose
carte costituzionali e il suo contenuto ha rappresentato uno dei più alti
riconoscimenti della libertà e dignità umana. La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo
e del Cittadino si compone di un preambolo e di 17 articoli, che contengono le
norme fondamentali che regolano la vita dei cittadini tra di loro e con le istituzioni.
Innanzitutto viene dichiarato solennemente il principio di uguaglianza tra tutti gli
esseri umani (art. 1); segue l'elencazione dei diritti naturali ed imprescrittibili
dell'uomo cui deve essere improntata l'azione delle associazioni politiche (art. 2),
che vengono individuati in: libertà della persona, proprietà (diritto “inviolabile e
sacro” secondo l'art. 17), sicurezza, resistenza all'oppressione e sovranità
democratica. Un altro pilastro dalla Dichiarazione è il principio di sovranità
democratica (art. 3), che prevede che “il principio di ogni sovranità risiede
essenzialmente nella Nazione”.
Questa enunciazione non era all'epoca per nulla ovvia, in quanto i sovrani,
secondo il legittimismo dell' Ancien Regime regnavano per diritto divino. Gli
articoli 4 e 5 si premurano invece di delineare i limiti dei diritti appena
elencati, sancendo che l'esercizio di un diritto non può nuocere ad un diritto
altrui e che la legge può limitare questi diritti solo nel caso in cui nocciano alla
società. La parte centrale della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del
cittadino affronta invece il settore cruciale dei rapporti tra cittadino e stato e
recepisce numerosi principi fondamentali del moderno diritto penale. E’
stabilito l'altrettanto fondamentale principio della presunzione di innocenza
dell'imputato (art. 9). Gli articoli 10 e 11 si occupano delle libertà: in primo
luogo quelle di opinione e di espressione, e poi l'altrettanto fondamentale
libertà di culto (seppur con l'importante limitazione dell'ordine pubblico). La
Dichiarazione non contiene nemmeno un esplicito riconoscimento della
parità fra uomo e donna, che a rigore sarebbe implicito nel principio di
uguaglianza proclamato dall'articolo 1. Tuttavia all'epoca la parità dei sessi era
un concetto sconosciuto e perciò la dizione dell'articolo 1 (“gli uomini”) venne
interpretata in senso sfavorevole alle donne (escludendole, ad esempio, dal
diritto di voto).
La Dichiarazione venne poi modificata e
ampliata: nel 1793 e poi nel 1795. Queste
modifiche riflettono i cambiamenti di rotta
dell'Assemblea legislativa. .La Dichiarazione
dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino d'altro
canto non fu un episodio casuale e gran
parte del contenuto della Dichiarazione dei
diritti dell'uomo e del cittadino è confluito a
sua volta nella Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo adottata dalle Nazioni
Unite nel 1948. Nel 2003 l'UNESCO ha
inserito la Dichiarazione dei diritti dell'uomo
e del cittadino nell'Elenco delle Memorie
del mondo.
L'UNIVERSALITÀ' DEI DIRITTI
Sulla base delle due dichiarazioni settecentesche, nell'ottocento e nel novecento si
avviò la lotta per il riconoscimento dei diritti fondamentali, cui si aggiunsero quello del
voto, al lavoro, all'assistenza a altri ancora. Ciascuna delle nuove nazioni che si andava
formando emanava la propria Costituzione, che sanciva gli stessi diritti affermati nella
Dichiarazione americana e quella francese. Tuttavia, non si poteva parlare di diritti
riconosciuti a tutti gli esseri umani, cioè di universalità dei diritti. Questo nuovo
importantissimo passo fu compiuto dall'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite
fondata alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Con questa associazione di Stati fu
possibile finalmente prendere decisioni in materia di diritti umani che non valessero
per un solo Paese: infatti, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, emanata
nel 1948, si riferisce ai cittadini di tutto il mondo. Se il significato morale di questa
Dichiarazione è elevato, il suo peso giuridico è però scarso. Proclamare un diritto non
significa assicurarne il rispetto e l'applicazione anche se gli Stati membri delle Nazioni
Unite, nel momento in cui promulgano leggi valide sul territorio nazionale, sono
obbligati a osservare i principi stabiliti dall'ONU. A partire da quel 1948, l'ONU ha poi
emanato altri documenti importanti per promuovere e difendere i diritti umani,
prendendo in esame particolari categorie: donne, bambini, rifugiati ecc.
LE TRE ETA’ DEI DIRITTI
È possibile individuare tre fasi nell’evoluzione storica dei
diritti fondamentali:
♦ La fase dell’affermazione dei diritti di libertà e dei diritti
civili (l’uguaglianza dei cittadini di
fronte alla legge)
♦ Quella dei diritti politici (diritto di votare e di essere eletti,
di associarsi in partiti e sindacati)
♦ Quella, infine, dei diritti sociali (all’istruzione, alla salute,
alla sussistenza, ecc.).
I DIRITTI DI UN MONDO GLOBALE: UNA
CONQUISTA RECENTE. PER TUTTI?
L’affermazione dei diritti dell’uomo è forse la più
importante eredità delle rivoluzioni americana e
francese.
Che ciascun individuo abbia dei diritti, che esistano dei
diritti dell’uomo in quanto tale e che lo Stato debba
rispettarli e tutelarli è un’idea oggi così universalmente
condivisa, almeno nei nostri sistemi democratici, da
risultare quasi ovvia.
Tutti noi sappiamo, e quasi sentiamo, di avere diritto, per
esempio, alla libera espressione del
pensiero, al voto, all’associazione, all’istruzione; siamo infine
disposti a riconoscere che tali diritti
valgano per noi come per tutti gli altri: che siano cioè
universali.
È però importante comprendere che questa concezione dei
diritti, anzi l’esistenza stessa dei diritti,
è molto recente. In secondo luogo, bisogna sottolineare che la
tutela dei diritti dell’uomo è una conquista ancora oggi
tutt’altro che compiuta.
Ancora oggi non possiamo considerare realizzati ovunque
neppure i diritti di libertà e i diritti
politici, date le violazioni che essi subiscono quotidianamente
in ogni parte del mondo.
IL NOSTRO LAVORO
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