Regolamento (CE) n.1272/2008 e s.m.i.: criteri di classificazione 11 giugno 2015 ing.Erica Blasizza 2 Regolamento CEE/UE n° 1272 del 16/12/2008 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 Recepisce il GHS GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals La storia: Conferenza di Rio de Janeiro delle Nazioni Unite, 1992: nel corso della Conferenza venne predisposta l’Agenda 21 Il Capitolo 19 (relativo alla corretta gestione dei prodotti chimici) è articolato in 6 programmi di azione, uno dei quali è relativo alla “Armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura dei prodotti chimici”. Questo programma d’azione ha il seguente obiettivo: Un sistema globale armonizzato di classificazione dei pericoli e di etichettatura, comprese le schede di sicurezza e simboli facilmente riconoscibili, dovrebbe essere disponibile, se fattibile, per l’anno 2000. GHS è un sistema volontario 11 giugno 2015 ing.Erica Blasizza 3 OGGETTO DEI REGOLAMENTI CLP E REACH : FACCIAMO UN RIPASSO Regolamento CEE/UE n° 1272 del 16/12/2008 (CLP) Regolamento CEE/UE n° 1907 del 18/12/2006 (REACH) Classificazione delle sostanze e miscele Etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele pericolose Registrazione Valutazione Autorizzazione Flusso informativo lungo la filiera 11 giugno 2015 Scheda di sicurezza ing.Erica Blasizza 4 È INDISPENSABILE AVERE PRESENTI LE DEFINIZIONI FONDAMENTALI sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della so stanza o modificarne la composizione; miscela: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze; (Fonte: Reg.REACH e Reg.CLP) 11 giugno 2015 ing.Erica Blasizza 5 Campo di applicazione del Regolamento CEE/UE n° 1272 del 16/12/2008 (CLP) Il Reg.CLP NON si applica a: a) alle sostanze e alle miscele radioattive che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (1); a) alle sostanze e alle miscele che sono assoggettate a controllo doganale, purché non siano sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione, e che sono in deposito temporaneo o in zona franca o in deposito franco in vista di una riesportazione oppure in transito; a) alle sostanze intermedie non isolate; a) alle sostanze e alle miscele utilizzate a fini di ricerca e sviluppo scientifici che non sono immesse sul mercato, purché siano utilizzate in condizioni controllate in conformità della normativa comunitaria in materia di luogo di lavoro e di ambiente. I rifiuti NON sono sostanze né miscele (né articoli) NON si applica a trasporto di merci pericolose per via aerea, marittima, su strada, per ferrovia o per via fluviale. 11 giugno 2015 6 Campo di applicazione del Regolamento CEE/UE n° 1272 del 16/12/2008 (CLP) (continua) Il presente regolamento non si applica alle sostanze e alle miscele nelle forme seguenti, allo stato finito, destinate all'utilizzatore finale: a) medicinali come definiti nella direttiva 2001/83/CE; a) medicinali veterinari come definiti nella direttiva 2001/82/CE; a) prodotti cosmetici come definiti nella direttiva 76/768/CEE; a) dispositivi medici come definiti nelle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, di carattere invasivo o utilizzati in contatto fisico diretto con il corpo umano, e nella direttiva 98/79/CE; a) alimenti o mangimi come definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002, anche quando sono utilizzati: i. come additivi alimentari in prodotti alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 89/107/CEE; ii. come sostanze aromatizzanti in prodotti alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 88/388/CEE e della decisione 1999/217/CE; iii. come additivi in mangimi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003; iv. negli alimenti per animali che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 82/471/CEE. 11 giugno 2015 ing.Erica Blasizza 7 LE PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE DAL REG.CLP NUOVE CATEGORIE DI PERICOLO • • • • • • Aerosol infiammabili Gas comburenti Gas sotto pressione Sostanze e miscele autoreattive Sostanze e miscele autoriscaldanti Sostanze e miscele corrosive per i metalli • Pericoloso per lo strato d’ozono CAMBIANO I PITTOGRAMMI 11 giugno 2015 ing.Erica Blasizza 8 NUOVI PITTOGRAMMI TOSSICITA’ ACUTA Dannoso a lungo termine Cancerogeno Mutageno Tossico per la riproduzione oppure A seconda della frase R NOCIVO / IRRITANTE 11 giugno 2015 ing.Erica Blasizza 9 LE PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE DAL REG.CLP INDICAZIONI DI PERICOLO Non più frasi R indicazioni di pericolo H H2xx = pericolo fisico H3xx = pericolo tossicologico H4xx = pericolo ambientale CONSIGLI DI PRUDENZA Non più frasi S consigli di prudenza P CAMBIANO I CRITERI DI CLASSIFICAZIONE !!!!! 11 giugno 2015 ing.Erica Blasizza 10 Principali modalità per classificazione di una miscela simili a Direttiva: • Generalmente basati su sostanze presenti e concentrazioni limite • Utilizzo della additività per certi pericoli 11 giugno 2015 ing.Erica Blasizza 11 NOTE GENERALI Classificazione: da rischio a pericolo Criteri simili a Direttiva per alcune caratteristiche di pericolo (es.CMR) RIFERIMENTI PER CLASSIFICAZIONE 11 giugno 2015 ALLEGATO I REG.CLP ing.Erica Blasizza 12 COME SI CLASSIFICA UNA MISCELA: Fonte: linea guida ECHA su applicazione criteri CLP ing.Erica Blasizza 13 PERICOLI FISICI La maggior parte dei pericoli fisici è determinata attraverso applicazione di metodi/standard (rif.Allegato I, parte 2 al Reg.CLP). Solo in pochi casi (es.liquidi infiammabili)la classificazione può essere ricavata da calcoli. 11 giugno 2015 ing.Erica Blasizza 14 PERICOLI TOSSICOLOGICI - AMBIENTALI SONO DISPONIBILI DATI SULLA MISCELA TAL QUALE PRINCIPI PONTE Non applicabile a: pericoli CMR, bioaccumulo e biodegradabilità, pericoli per ambiente acquatico (Rif.art.6) Rif. Allegato I, punto 1.1.3 CLASSIFICAZIONE BASATA SUI CALCOLI E CONCENTRAZIONI LIMITE 11 giugno 2015 ing.Erica Blasizza 15 Principi ponte Rif. Allegato I, punto 1.1.3: Quando la miscela stessa non è stata sottoposta a prove per determinarne le proprietà pericolose, ma esistono dati sufficienti su miscele analoghe già sottoposte a prove e sulle singole sostanze pericolose che compongono la miscela che consentono di caratterizzare adeguatamente i pericoli della miscela, tali dati sono utilizzati applicando i seguenti principi ponte cui è fatto riferimento all’articolo 9, paragrafo 4, per ciascuna delle singole classi di pericolo figuranti nella parte 3 e nella parte 4 del presente allegato, fatte salve le disposizioni specifiche relative alle miscele di ciascuna classe di pericolo. Diluizione Lotti di fabbricazione 11 giugno 2015 Concentrazion e di miscele altamente pericolose Interpolazione all’interno di una categoria di tossicità Miscele sostanzialmente simili Revisione della classificazione qualora la composizione di una miscela sia mutata ing.Erica Blasizza 16 CLASSIFICAZIONE DELLE MISCELE BASATA SUI CALCOLI E CONCENTRAZIONI LIMITE Considero le sostanze presenti nella miscela Devo conoscere tutti le sostanze presenti e le loro concentrazioni NOTA BENE: i criteri sono cambiati rispetto a Direttiva precedente !!!!! 11 giugno 2015 ing.Erica Blasizza 17 CLASSIFICAZIONE DELLE MISCELE BASATA SUI CALCOLI E CONCENTRAZIONI LIMITE In alcuni casi CRITERI DIFFERENTI RISPETTO A DIRETTIVA PRECEDENTE Ad esempio: tossicità acuta devo considerare: • Concentrazione delle sostanze e • 11 giugno 2015 Valori di tossicità delle singole sostanze ing.Erica Blasizza 4) Criteri di classificazione stabiliti dal Reg.CLP: introduzione generale ed alcuni esempi specifici 18 CLASSIFICAZIONE DELLE MISCELE BASATA SUI CALCOLI E CONCENTRAZIONI LIMITE NOTA BENE: alcuni pericoli devono essere valutati tenendo conto delle singole sostanze presenti Cancerogenicità Mutagenicità Tossicità per la riproduzione Proprietà di bioaccumulo e biodegradabilità Pericolo per lo strato di ozono Sensibilizzazione per la pelle o le vie respiratorie 11 giugno 2015 ing.Erica Blasizza 3) Classificazione armonizzata e alcune note introduttive 19 ALLEGATO VII REG.CLP Tabella di conversione dalla classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE alla classificazione secondo il presente regolamento Il presente allegato contiene una tabella destinata a facilitare la conversione dalla classificazione di una sostanza o miscela secondo la direttiva 67/548/CEE o la direttiva 1999/45/CE, rispettivamente, alla corrispondente classificazione secondo il presente regolamento. Ogniqualvolta siano disponibili dati per la sostanza o la miscela, si effettuano una valutazione e una classificazione in conformità degli articoli da 9 a 13 del presente regolamento. DA UTILIZZARE CON ATTENZIONE !!!! Ad es. CLP modifica limiti di concentrazione per la classificazione corrosivo per la pelle R34, R35 irritante per la pelle R38 Irritante per gli occhi R36 Rischio di gravi lesioni oculari R41 11 giugno 2015 ing.Erica Blasizza 20 Quando è necessario riclassificare una miscela? 11 giugno 2015 • Modifica alla classificazione armonizzata • Modifica della scheda di sicurezza del fornitore • Cambiano i criteri di classificazione • Cambia la miscela • Concentrazione di uno o più componenti pericolosi • Aggiunta /rimozione di componenti ing.Erica Blasizza 21 01/12/10 SOSTANZE 01/12/12 01/12/13 01/12/14 01/01/15 01/06/15 01/01/16 01/06/17 CLP E 1° ATP (proroga fino al 01/12/14 se già immesse sul mercato al 31/05/10) 2° ATP 3° ATP 4° ATP, 5°ATP (All.IV) , 6°ATP (All.III e IV) 5°ATP (All.VI) 6°ATP (All.VI) MISCELE CLP E ATP da 1° a 6° (con eccezione All.VI) (proroga fino al 01/06/17 se già immesse sul mercato al 31/05/15) 6°ATP (All.VI) 11 giugno 2015 ing.Erica Blasizza 22 Sanzioni 11 giugno 2015 ing.Erica Blasizza 23 D.Lgs 186/2011 11 giugno 2015 24 Suggerimenti per approfondimenti 11 giugno 2015 ing.Erica Blasizza 25 Versioni “consolidate” dei regolamenti Sito web ECHA Linee guida Helpdesk CLP 11 giugno 2015 ing.Erica Blasizza 26 27 GRAZIE PER L’ATTENZIONE ing.Erica Blasizza [email protected] 11 giugno 2015