Regolamento (CE) n.1272/2008 e
s.m.i.: criteri di classificazione
11 giugno 2015
ing.Erica Blasizza
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Regolamento CEE/UE n° 1272 del 16/12/2008
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che
modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento
(CE) n. 1907/2006
Recepisce il GHS
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
La storia:
Conferenza di Rio de Janeiro delle Nazioni Unite, 1992: nel corso della Conferenza
venne predisposta l’Agenda 21
Il Capitolo 19 (relativo alla corretta gestione dei prodotti chimici) è articolato in 6 programmi di
azione, uno dei quali è relativo alla “Armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura
dei prodotti chimici”.
Questo programma d’azione ha il seguente obiettivo:
Un sistema globale armonizzato di classificazione dei pericoli e di etichettatura, comprese le schede di
sicurezza e simboli facilmente riconoscibili, dovrebbe essere disponibile, se fattibile, per l’anno 2000.
GHS è un sistema volontario
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OGGETTO DEI REGOLAMENTI CLP E REACH : FACCIAMO UN RIPASSO
Regolamento CEE/UE n° 1272 del
16/12/2008 (CLP)
Regolamento CEE/UE n° 1907 del
18/12/2006 (REACH)
Classificazione delle sostanze e miscele
Etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele pericolose
Registrazione
Valutazione
Autorizzazione
Flusso informativo lungo la filiera
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Scheda di sicurezza
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È INDISPENSABILE AVERE PRESENTI LE DEFINIZIONI FONDAMENTALI
sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un
procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze
derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza
compromettere la stabilità della so stanza o modificarne la composizione;
miscela: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;
(Fonte: Reg.REACH e Reg.CLP)
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Campo di applicazione del Regolamento CEE/UE n° 1272 del 16/12/2008 (CLP)
Il Reg.CLP NON si applica a:
a)
alle sostanze e alle miscele radioattive che rientrano nell'ambito di applicazione della
direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei
lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (1);
a)
alle sostanze e alle miscele che sono assoggettate a controllo doganale, purché non
siano sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione, e che sono in deposito
temporaneo o in zona franca o in deposito franco in vista di una riesportazione oppure in
transito;
a)
alle sostanze intermedie non isolate;
a)
alle sostanze e alle miscele utilizzate a fini di ricerca e sviluppo scientifici che non sono
immesse sul mercato, purché siano utilizzate in condizioni controllate in conformità della
normativa comunitaria in materia di luogo di lavoro e di ambiente.
I rifiuti NON sono sostanze né miscele (né articoli)
NON si applica a trasporto di merci pericolose per via aerea, marittima, su strada, per ferrovia o
per via fluviale.
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Campo di applicazione del Regolamento CEE/UE n° 1272 del 16/12/2008 (CLP)
(continua)
Il presente regolamento non si applica alle sostanze e alle miscele nelle forme seguenti, allo
stato finito, destinate all'utilizzatore finale:
a) medicinali come definiti nella direttiva 2001/83/CE;
a)
medicinali veterinari come definiti nella direttiva 2001/82/CE;
a)
prodotti cosmetici come definiti nella direttiva 76/768/CEE;
a)
dispositivi medici come definiti nelle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, di carattere invasivo
o utilizzati in contatto fisico diretto con il corpo umano, e nella direttiva 98/79/CE;
a)
alimenti o mangimi come definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002, anche quando sono
utilizzati:
i.
come additivi alimentari in prodotti alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione
della direttiva 89/107/CEE;
ii.
come sostanze aromatizzanti in prodotti alimentari che rientrano nell'ambito di
applicazione della direttiva 88/388/CEE e della decisione 1999/217/CE;
iii. come additivi in mangimi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento
(CE) n. 1831/2003;
iv. negli alimenti per animali che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva
82/471/CEE.
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LE PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE DAL REG.CLP
NUOVE CATEGORIE DI
PERICOLO
•
•
•
•
•
•
Aerosol infiammabili
Gas comburenti
Gas sotto pressione
Sostanze e miscele autoreattive
Sostanze e miscele autoriscaldanti
Sostanze e miscele corrosive per i metalli
•
Pericoloso per lo strato d’ozono
CAMBIANO I
PITTOGRAMMI
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NUOVI PITTOGRAMMI
TOSSICITA’
ACUTA
Dannoso a lungo
termine
Cancerogeno
Mutageno
Tossico per la
riproduzione
oppure
A seconda
della frase R
NOCIVO / IRRITANTE
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LE PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE DAL REG.CLP
INDICAZIONI DI
PERICOLO
Non più frasi R  indicazioni di pericolo H
H2xx = pericolo fisico
H3xx = pericolo tossicologico
H4xx = pericolo ambientale
CONSIGLI DI
PRUDENZA
Non più frasi S  consigli di prudenza P
CAMBIANO I CRITERI DI
CLASSIFICAZIONE
!!!!!
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Principali modalità per classificazione di una miscela simili a Direttiva:
• Generalmente basati su sostanze presenti e concentrazioni limite
• Utilizzo della additività per certi pericoli
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NOTE GENERALI
Classificazione: da rischio a pericolo
Criteri simili a Direttiva per alcune caratteristiche di pericolo (es.CMR)
RIFERIMENTI PER
CLASSIFICAZIONE
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ALLEGATO I REG.CLP
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COME SI
CLASSIFICA UNA
MISCELA:
Fonte: linea guida
ECHA su applicazione
criteri CLP
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PERICOLI FISICI
La maggior parte dei pericoli fisici è determinata attraverso applicazione di metodi/standard
(rif.Allegato I, parte 2 al Reg.CLP).
Solo in pochi casi (es.liquidi infiammabili)la classificazione può essere ricavata da calcoli.
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PERICOLI TOSSICOLOGICI - AMBIENTALI
SONO DISPONIBILI DATI SULLA
MISCELA TAL QUALE
PRINCIPI PONTE
Non applicabile a: pericoli CMR,
bioaccumulo e biodegradabilità, pericoli
per ambiente acquatico
(Rif.art.6)
Rif. Allegato I, punto 1.1.3
CLASSIFICAZIONE BASATA SUI
CALCOLI E CONCENTRAZIONI LIMITE
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Principi ponte
Rif. Allegato I, punto 1.1.3:
Quando la miscela stessa non è stata sottoposta a prove per determinarne le proprietà
pericolose, ma esistono dati sufficienti su miscele analoghe già sottoposte a prove e
sulle singole sostanze pericolose che compongono la miscela che consentono di
caratterizzare adeguatamente i pericoli della miscela, tali dati sono utilizzati applicando i
seguenti principi ponte cui è fatto riferimento all’articolo 9, paragrafo 4, per ciascuna delle
singole classi di pericolo figuranti nella parte 3 e nella parte 4 del presente allegato, fatte
salve le disposizioni specifiche relative alle miscele di ciascuna classe di pericolo.
Diluizione
Lotti di
fabbricazione
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Concentrazion
e di miscele
altamente
pericolose
Interpolazione
all’interno di
una categoria
di tossicità
Miscele
sostanzialmente
simili
Revisione della
classificazione
qualora la
composizione di
una miscela sia
mutata
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CLASSIFICAZIONE DELLE MISCELE
BASATA SUI CALCOLI E
CONCENTRAZIONI LIMITE
Considero le sostanze presenti nella miscela
Devo conoscere tutti le sostanze presenti e le loro concentrazioni
NOTA BENE: i criteri sono cambiati rispetto a Direttiva precedente !!!!!
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CLASSIFICAZIONE DELLE MISCELE BASATA SUI CALCOLI E CONCENTRAZIONI LIMITE
In alcuni casi
CRITERI DIFFERENTI RISPETTO A DIRETTIVA PRECEDENTE
Ad esempio: tossicità acuta
devo considerare:
•
Concentrazione delle sostanze
e
•
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Valori di tossicità delle singole sostanze
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4) Criteri di classificazione stabiliti dal Reg.CLP: introduzione generale ed alcuni esempi specifici
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CLASSIFICAZIONE DELLE MISCELE BASATA SUI CALCOLI E CONCENTRAZIONI LIMITE
NOTA BENE: alcuni pericoli devono essere valutati tenendo conto delle
singole sostanze presenti
Cancerogenicità
Mutagenicità
Tossicità per la riproduzione
Proprietà di bioaccumulo e biodegradabilità
Pericolo per lo strato di ozono
Sensibilizzazione per la pelle o le vie respiratorie
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3) Classificazione armonizzata e alcune note introduttive
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ALLEGATO VII REG.CLP
Tabella di conversione dalla classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE alla
classificazione secondo il presente regolamento
Il presente allegato contiene una tabella destinata a facilitare la conversione dalla
classificazione di una sostanza o miscela secondo la direttiva 67/548/CEE o la
direttiva 1999/45/CE, rispettivamente, alla corrispondente classificazione secondo il
presente regolamento. Ogniqualvolta siano disponibili dati per la sostanza o la
miscela, si effettuano una valutazione e una classificazione in conformità degli articoli
da 9 a 13 del presente regolamento.
DA UTILIZZARE CON ATTENZIONE !!!!
Ad es. CLP modifica limiti di concentrazione per la classificazione
corrosivo per la pelle R34, R35
irritante per la pelle R38
Irritante per gli occhi R36
Rischio di gravi lesioni oculari R41
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Quando è necessario riclassificare una miscela?
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•
Modifica alla classificazione armonizzata
•
Modifica della scheda di sicurezza del fornitore
•
Cambiano i criteri di classificazione
•
Cambia la miscela
•
Concentrazione di uno o più componenti pericolosi
•
Aggiunta /rimozione di componenti
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01/12/10
SOSTANZE
01/12/12
01/12/13
01/12/14
01/01/15
01/06/15
01/01/16
01/06/17
CLP E 1° ATP (proroga fino al 01/12/14 se già immesse sul mercato al 31/05/10)
2° ATP
3° ATP
4° ATP, 5°ATP (All.IV) , 6°ATP (All.III e IV)
5°ATP (All.VI)
6°ATP (All.VI)
MISCELE
CLP E ATP da 1°
a 6° (con
eccezione All.VI)
(proroga fino al
01/06/17 se già
immesse sul mercato al
31/05/15)
6°ATP (All.VI)
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Sanzioni
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D.Lgs 186/2011
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Suggerimenti per approfondimenti
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Versioni “consolidate” dei regolamenti
Sito web ECHA
Linee guida
Helpdesk CLP
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ing.Erica Blasizza
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
ing.Erica Blasizza
[email protected]
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Incontro Gesteco_2015-06-11