10 INTRODUZIONE ALLE SOCIETA’ IMPRESA PUO’ ESSERE ESERCITATA IN FORMA INDIVIDUALE L’IMPRENDITORE TITOLARE è UNA PERSONA FISICA COLLETTIVA ESERCITATA ATTRAVERSO SOCIETA’ DI PERSONE O DI CAPITALI AVENTI O MENO PERSONALITA’ GIURIDICA 1 10 INTRODUZIONE ALLE SOCIETA’ IMPRESA COLLETTIVA PUO’ ESSERE ESERCITATA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE OPERANO CON CRITERI DI ECONOMICITA’ E PERSEGUONO LO SCOPO DI LUCRO OGGETTIVO UTILIZZANDO GLI UTILI PER IL PERSEGUIMENTO DEL LORO SCOPO IDEALE SOCIETA’ PERSEGUONO LO SCOPO DI LUCRO SOGGETTIVO, CIOE’ MIRANO A DISTRIBUIRE GLI UTILI TRA I SOCI 2 10 INTRODUZIONE ALLE SOCIETA’ IL TERMINE «SOCIETA’» VIENE UTILIZZATO PER INDICARE: 1)L’ENTE CUI DANNO VITA I SOCI ASSOCIANDOSI 2)IL CONTRATTO CON CUI DUE O PIU’ PERSONE SI ACCORDANO PER COSTITUIRE IL NUOVO ENTE 3 10 INTRODUZIONE ALLE SOCIETA’ 1) SOCIETA’ COME ENTE: LA SOCIETA’ SI DISTINGUE DA TUTTI GLI ALTRI ENTI A STRUTTURA ASSOCIATIVA IN QUANTO LA SUA FINALITA’ ESCLUSIVA O PRINCIPALE è LO SVOLGIMENTO DI UN’ATTIVITA’ ECONOMICA. 4 10 INTRODUZIONE ALLE SOCIETA’ IN TUTTE LE ALTRE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON GLI ASSOCIATI PERSEGUONO SCOPI IDEALI, FILANTROPICI, O ALTRUISTICI. PER ESEMPIO, COSTITUISCE UN’ASSOCIAZIONE , E NON UNA SOCIETA’, UN CIRCOLO CHE SI PROPONE FINI RICREATIVI, CULTURALI O SPORTIVI, E TALE RIMANE ANCHE SE, SALTUARIAMENTE, E QUINDI NON COME OGGETTO ESCLUSIVO O PRINCIPALE DELLA SUA ATTIVITA’, ORGANIZZA SPETTACOLI O TRATTENIMENTI A PAGAMENTO. VICEVERSA COSTITUISCE UNA SOCIETA’ UN GRUPPO CHE SI ASSOCIA PROPRIO ALLO SCOPO DI ORGANIZZARE SPETTACOLI (PROPRI O ALTRUI) A PAGAMENTO. 5 10 INTRODUZIONE ALLE SOCIETA’ ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ DI IMPRESA È frequente il caso in cui un’associazione (che non ha, tra le sue finalità lo svolgimento di un’attività economica) si dedichi collateralmente e strumentalmente rispetto all’attuazione dei suoi scopi all’esercizio professionale di un’attività imprenditoriale (esempi tipici: un partito politico che pubblica un giornale , un’associazione culturale che intraprende un’iniziativa editoriale). In queste ipotesi se l’esercizio dell’impresa non diventa l’attività esclusiva o principale del gruppo, questo resta un’associazione , e non si trasforma in società, mentre distinta rimane l’impresa. 6 10 INTRODUZIONE ALLE SOCIETA’ SOCIETA’C.D. DI «COMODO» E «IMMOBILIARI» Non sempre e necessariamente le società sono effettivamente operanti, e si dedicano davvero ad un’attività imprenditoriale. Sono molto frequenti, sia le società «di comodo», costituite allo scopo di occultare, ai creditori o al fisco, beni di cui non si vuole risultare ufficialmente titolari, sia le società «immobiliari», costituite allo scopo di amministrare beni immobili che si vogliono mantenere separati dai patrimoni personali dei soci o per rivenderli più agevolmente o per altri motivi (specie fiscali); sia società che per svariate ragioni, non si dedicano ancora o non si dedicano più ad alcuna attività. 7 10 INTRODUZIONE ALLE SOCIETA’ In tutti i casi su indicati, la società una volta che sia stata regolarmente costituita , esiste come ente autonomo, con un proprio patrimonio ed una propria organizzazione, e ad essa si applica tutta la disciplina del «tipo» di società cui essa appartiene, senza che assuma rilievo la mancanza attuale di un’impresa sociale. Sul punto la dottrina e la giurisprudenza non sono unanimi ci sono orientamenti giurisprudenziali e dottrinari (Galgano) che propendono per la nullità delle società di comodo in virtu’ della previsione dell’art 1344 che prevede la nullità di ogni contratto indiretto stipulato per eludere una norma imperativa. Il fenomeno resta, comunque, molto diffuso nonostante i vari tentativi del legislatore di scoraggiarlo attraverso l’aumento dell’imposizione fiscale per tutte le «sospette» società di comodo. 8 10 INTRODUZIONE ALLE SOCIETA’ IN MERITO AL PUNTO 2) L’ART. 2247 CI FORNISCE LA NOZIONE GENERALE DI SOCIETA’ CON IL CONTRATTO DI SOCIETA’ DUE O PIU’ PERSONE CONFERISCONO BENI O SERVIZI PER L’ESERCIZIO IN COMUNE DI UN’ATTIVITA’ ECONOMICA ALLO SCOPO DI DIVIDERNE GLI UTILI. 9 10 INTRODUZIONE ALLE SOCIETA’ ECCO I SINGOLI ELEMENTI DELLA DEFINIZIONE LEGLISTATIVA : 1)PLURALITA’ DI SOCI 2)CONFERIMENTO DI BENI O SERVIZI 3)ESERCIZIO IN COMUNE DI UN’ATTIVITA ’ ECONOMIC A 4)SCOPO DELLA DIVISION E DEGLI UTILI 10 10 INTRODUZIONE ALLE SOCIETA’ 1) PLURALITA’ DI SOCI LA SOCIETA’ RICHIEDE LA PRESENZA DI ALMENO 2 SOCI. LA PLURALITA’ DI SOCI è UN REQUISITO NECESSARIO NON SOLO NELLA FASE COSTITUTIVA MA IN TUTTA LA DURATA DELLA SOCIETA’ .IL LEGLISLATORE HA INTRODOTTO, TUTTAVIA, RECENTEMENTE LA FIGURA DELLA SOCIETA’ UNIPERSONALE, CHE PUO’ ESSERE COSTITUITA CON ATTO UNILATERALE. 11 10 INTRODUZIONE ALLE SOCIETA’ 2)CONFERIMENTO DI BENI O SERVIZI NON SI PUO’ DIVENTARE SOCI SENZA CONFERIRE ALLA SOCIETA’ UN’UTILITA’: O BENI(DENARO, MERCI, MACCHINE, IMMOBILI, BREVETTI, CREDITI, ECC) O SERVIZI (IN PRIMO LUOGO LA PROPRIA OPERA). CON I CONFERIMENTI DEI SOCI SI COSTITUISCE IL PATRIMONIO DELLA SOCIETA’, CHE NON APPARTIENE PIU’ AI SOCI, MA ALLA SOCIETA’ STESSA. QUESTA CARATTERISTICA-C.D. «AUTONOMIA PATRIMONIALE»- VALE, CON REGOLE DIVERSE, PER TUTTI I TIPI DI SOCIETA’. 12 10 INTRODUZIONE ALLE SOCIETA’ I BENI POSSONO ESSERE CONFERITI IN PROPRIETA’ IN GODIMENTO 13 10 INTRODUZIONE ALLE SOCIETA’ IL CONFERIMENTO DI SERVIZI HA PER OGGETTO LA PRESTAZIONE LAVORATIVA CHE IL SOCIO D’OPERA SI IMPEGNA A COMPIERE A FAVORE DELLA SOCIETA’. 14 10 INTRODUZIONE ALLE SOCIETA’ 3)ESERCIZIO IN COMUNE DI UN’ATTIVITA’ ECONOMICA IL MODO CON CUI I SOCI CONCORRONO ALLA GUIDA DELLA SOCIETA’ VARIA, SECONDO I TIPI SOCIALI, MA ESSENZIALE è CHE CONCORRANO TUTTI I SOCI, CHE PROPRIO IN QUESTO SENSO ESERCITANO IN COMUNE UN’ATTIVITA’ ECONOMICA. 15 10 INTRODUZIONE ALLE SOCIETA’ 3)ESERCIZIO IN COMUNE DI UN’ATTIVITA’ ECONOMICA TUTTI I SOCI SI ASSUMONO, DUNQUE, IL RISCHIO DI IMPRESA E NEL CONTEMPO CONCORRONO TUTTI ALLA DIREZIONE DELLA STESSA. QUESTI SONO GLI ASPETTI CHE CONTRADDISTINGUONO NELL’ECONOMIA CLASSICA LA FIGURA DELL’IMPRENDITORE: 1)ASPETTO PASSIVO RISCHIO DI IMPRESA 2)ASPETTO ATTIVO POTERE DI DIREZIONE. 16 10 INTRODUZIONE ALLE SOCIETA’ 3)ESERCIZIO IN COMUNE DI UN’ATTIVITA’ ECONOMICA QUESTI ASPETTI SI MANIFESTANO CON MODALITA’ DIVERSE A SECONDA DEL TIPO DI SOCIETA’. IN MERITO AL PRIMO PUNTO CI SONO ALCUNE SOCIETA’ IN CUI I SOCI RISPONDONO CON TUTTO IL LORO PATRIMONIO ANCHE PERSONALE (SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ ILLIMITATA), ALTRE NELLE QUALI RISPONDONO SOLO CON QUANTO HANNO CONFERITO (SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA). IN MERITO AL 2° PUNTO è IMPORTANTE EVIDENZIARE IL MODO DI PARTECIPAZIONE DEI SOCI ALLA DIREZIONE DELL’IMPRESA QUESTO VARIA MOLTO A SECONDA DEL TIPO DI SOCIETA’. 17 10 INTRODUZIONE ALLE SOCIETA’ 4)LO SCOPO DELLA DIVISIONE DEGLI UTILI Per aversi società non basta l’esercizio in comune di un’attività di impresa: occorre, che questa attività sia volta alla realizzazione di utili (lucro oggettivo), i quali dovranno , una volta realizzati, essere divisi tra i soci (lucro soggettivo); occorre, in altre parole, che l’impresa collettiva sia esercitata a scopo di lucro o di profitto. Sarebbe, pertanto, incompatibile con lo schema tipo di contratto societario la previsione statutaria che destinasse gli eventuali utili a terzi. Sarebbe da considerarsi nulla l’eventuale clausola che prevedesse l’esclusione di un socio da ogni partecipazione agli utili o alle perdite. 18 10 INTRODUZIONE ALLE SOCIETA’ È perciò necessario per avere una società , un requisito che è, invece, superfluo per avere l’impresa: il perseguimento dello scopo lucrativo. si può, pertanto, affermare che l’art 2247 non è concepito per ricomprendere ogni possibile forma di impresa collettiva ma solo quella dell’impresa collettiva a scopo di lucro. 19