D. Lgs. 49/2014
ATTUAZIONE DIRETTIVA
2012/19/UE SUI RAEE
GIUSEPPE ABBENANTE
Coordinatore G.d.L. RAEE - PA
RECEPIMENTO DIRETTIVA EUROPEA SUI RAEE
D. Lgs. 14 marzo 2014, n. 49
“Attuazione della direttiva 2012/19/UE
sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)”
Giuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE
ART. 4 – DEFINIZIONI
Definizioni innovate
Lettera g) PRODUTTORE: distinzione tra chi è stabilito nel territorio nazionale
e chi in un altro Stato membro dell’UE. Specificato che è produttore
anche chi commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le
commercializza apponendovi il proprio marchio
Lettera h) DISTRIBUTORE: aggiunto che nulla osta al fatto che un
distributore sia anche produttore
Lettera l) RAEE DOMESTICI: aggiunta la specifica che i RAEE derivanti da
apparecchiature che potrebbero essere usate sia in nuclei domestici che
professionali sono comunque considerati domestici
Lettera z) RIFIUTO PERICOLOSO: richiama il D. Lgs. 152/06 e sostituisce la
definizione “sostanze o miscele pericolose”
Giuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE
ART. 4 – DEFINIZIONI
Definizioni innovate
Lettera dd) RACCOLTA DIFFERENZIATA: ai sensi del D. Lgs. 152/06.
Sostituisce la definizione di “raccolta separata”
Lettera ee) RIUTILIZZO: ai sensi del D. Lgs. 152/06. Sostituisce la definizione
di “reimpiego”
Lettera gg) RECUPERO: ai sensi del D. Lgs. 152/06. Sostituisce la definizione
di “recupero di energia”
Lettera ll) TRATTAMENTO: ai sensi del D. Lgs. 152/06. Sostituisce la
definizione precedente
Giuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE
ART. 5 – PROGETTAZIONE DI PRODOTTI
Richiamo al Programma nazionale di prevenzione
Promozione cooperazione tra produttori ed
operatori degli impianti di trattamento, recupero e
riciclaggio
Sostegno al mercato dei materiali riciclati anche
per produrre AEE
Applicazione all’INTERO CICLO DI VITA DELLE AEE
Giuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE
ART. 6 – CRITERI DI PRIORITA’ NELLA GESTIONE
Nuovo articolo
1. Riutilizzo
2. Preparazione per il riutilizzo
3. Recupero
Giuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE
ART. 7 – PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO
Nuovo articolo
Ai sensi del D. Lgs. 152/06
Nei Centri di raccolta sono individuate
apposite aree adibite al deposito preliminare
dei RAEE domestici destinati alla preparazione
per il riutilizzo
Giuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE
ART. 8 – OBBLIGHI DEI PRODUTTORI
Conseguire obiettivi minimi Allegato V
Sistemi individuali o collettivi, uniformi sul territorio nazionale
Attraverso uno dei sistemi annualmente comunicano al MATTM
l’ammontare del contributo necessario per adempiere agli
obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento. Al
momento della vendita il produttore può applicare il contributo
indicandolo separatamente e con possibilità di renderlo noto
Inserita la possibilità che la presenza del contributo necessario
per adempiere agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e
smaltimento può essere resa nota nell’indicazione del prezzo del
prodotto all’utilizzatore finale
Giuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE
ART. 9 – SISTEMI INDIVIDUALI
Il sistema deve essere riconosciuto dal MATTM
Deve operare su tutto il territorio nazionale
Deve fornire idonee informazioni agli utilizzatori finali
Deve intercettare tutti i RAEE generati dalle proprie AEE
Rispetto alle versioni in itinere dello schema di decreto legislativo
è stata eliminata la possibilità di avvalersi delle modalità di
gestione concordate con il Centro di coordinamento e la
necessità di presentare lo studio sul ciclo di vita delle AEE. E’
stato invece inserito l’obbligo del possesso di certificazioni ISO
9001 e 14001, Emas o altro sistema equivalente di gestione della
qualità sottoposto ad audit
Giuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE
ART. 9 – SISTEMI INDIVIDUALI
Il sistema deve essere riconosciuto dal MATTM
Deve operare su tutto il territorio nazionale
Deve fornire idonee informazioni agli utilizzatori finali
Deve intercettare tutti i RAEE generati dalle proprie AEE
Rispetto alle versioni in itinere dello schema di decreto legislativo
è stata eliminata la possibilità di avvalersi delle modalità di
gestione concordate con il Centro di coordinamento e la
necessità di presentare lo studio sul ciclo di vita delle AEE. E’
stato invece inserito l’obbligo del possesso di certificazioni ISO
9001 e 14001, Emas o altro sistema equivalente di gestione della
qualità sottoposto ad audit
Giuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE
ART. 10 – SISTEMI COLLETTIVI
Con l’adesione ad un sistema collettivo il produttore adempie ai
propri obblighi
Possono partecipare: distributori, raccoglitori, trasportatori,
riciclatori, recuperatori previo accordo con i produttori
Devono garantire il ritiro dei RAEE dai CdR secondo indicazioni
del CDC
Rispetto versioni in itinere dello schema di decreto legislativo è
stato inserito l’obbligo del possesso di certificazioni ISO 9001 e
14001, Emas o altro sistema equivalente di gestione della qualità
sottoposto ad audit
Giuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE
ART. 11 – DEPOSITO PRELIMINARE PRESSO I
DISTRIBUTORI
I distributori devono assicurare “Uno contro uno”
Informazione chiara all’utente (anche per vendita a distanza) sulla
gratuità della suddetta operazione
Rientra nella fase della raccolta ex D. Lgs. 152/06 se effettuato presso il
punto vendita o altro luogo ex Comunicazione art. 3 DMATTM 65/10 al
fine del trasporto verso CdR o impianti trattamento se:
- Avvio ogni 3 mesi o al raggiungimento di 3.500 kg. Mai comunque
superiore ad 1 anno. Quantitativo elevato a 3.500 kg per ciascuno
dei Raggruppamenti 1, 2, 3 e 3.500 kg complessivi per
Raggruppamenti 4, 5 se RAEE ritirati da trasportatori iscritti All’Albo
- Luogo idoneo non accessibile a terzi, pavimentato, protetti da
acque meteoriche e vento, pericolosi separati, apparecchiature
integre
Giuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE
ART. 11 COMMA 3 – UNO CONTRO ZERO
Riguarda i RAEE piccolissime dimensioni
Facoltativo per tutti ed obbligatorio per i distributori con superficie di
vendita > 400 mq. Nelle versioni precedenti del decreto legislativo era
riservato esclusivamente ai distributori con superficie di vendita > 400
mq
Punti di raccolta non subordinati a registrazione ed autorizzazione D. Lgs.
152/06
Rispetto alle versioni in itinere dello schema di decreto legislativo viene
previsto che, nelle more dell’adozione del Decreto ministeriale che
disciplinerà le modalità semplificate per l’attività di ritiro gratuito da
parte dei distributori in ragione dell’uno contro zero, deve essere
garantita la raccolta separata dei RAEE di illuminazione dalle altre
categorie di RAEE tramite appositi contenitori allo scopo di preservarne
l’integrità anche in fase di trasporto fino al conferimento agli impianti di
trattamento
Giuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE
ART. 12 – RD RAEE DOMESTICI
Richiamo alla densità di popolazione per l’adeguatezza dei sistemi di RD
Conferimento gratuito anche per gestori centri di assistenza tecnica
Inserita anche la possibilità di conferimento gratuito ai CdR per i RAEE
detenuti presso LdR
RD prioritaria per apparecchiature per scambio di temperatura
contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas ad effetto
serra, lampade fluorescenti contenenti mercurio, pannelli fotovoltaici e
apparecchiature di piccole dimensioni
Rispetto alle versioni in itinere dello schema di decreto legislativo viene
inserita l’obbligatorietà della convenzione per quei comuni che non
abbiano allestito un centro di raccolta idoneo e vogliano conferire nel
centro di raccolta di un altro comune
Giuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE
ART. 14 – TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Fino al 31 dicembre 2015: 4 kg/anno*ab
Dal 1° gennaio 2016: 45% come rapporto tra RAEE raccolti e
peso medio AEE immesse sul mercato nei 3 anni precedenti
Dal 1° gennaio 2019: 65% rispetto al peso medio delle AEE
immesse sul mercato nei 3 anni precedenti o 85% rispetto ai RAEE
prodotti
Commissione europea deve definire metodologia per calcolo
RAEE prodotti. Nelle more, il MATTM di concerto con MSE, può
definire una metodologia tenendo conto del ciclo di vita delle
AEE
Monitoraggio conseguimento obiettivi è affidato ad ISPRA
Giuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE
ART. 15 – RITIRO RAEE CONFERITI NEI C.D.R.
I produttori assicurano su tutto il territorio
nazionale il ritiro sulla base delle modalità
definite da:
Apposite convenzioni nel caso di sistemi
individuali
 CDC nel caso di sistemi collettivi
Giuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE
ART. 19 – OBIETTIVI DI RECUPERO
Cernita e deposito che precedono le operazioni di recupero e
riciclaggio non considerate
I titolari dei centri di raccolta dovranno annotare su apposita
sezione del registro ex art. 190 comma 1 del D. Lgs. 152/06 il peso
dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze in USCITA dai
centri di raccolta (output). Rispetto alle versioni precedenti del
decreto legislativo è stato eliminato l’obbligo riguardo alle
suddette annotazioni in ENTRATA (input).
RIMANE CRITICITA’ SU MODALITA’ ANNOTAZIONI
Giuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE
ART. 21 – SPEDIZIONI DI RAEE
Il trattamento può essere effettuato al di fuori del territorio
nazionale se la spedizione è conforme a:
Regolamento CE 1013/2006 Spedizioni di rifiuti
Regolamento CE 1418/2007 Esportazione rifiuti destinati al
recupero
Sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi solo se
l’esportatore può dimostrare che il trattamento è avvenuto con
gli stessi requisiti stabiliti dal D. Lgs.
Le spese per le analisi sulle AEE usate spedite all’estero
sospettate di essere RAEE sono a carico dei soggetti responsabili
delle spedizioni
Giuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE
ART. 22 – VENDITA A DISTANZA
Se il venditore a distanza non risiede nel territorio italiano deve
registrarsi direttamente o tramite rappresentante autorizzato che
è responsabile del ritiro dei RAEE equivalenti (UNO CONTRO UNO)
I venditori a distanza, al fine di adempiere agli obblighi di ritiro
gratuito, indicano in modo chiaro:
I propri LdR o i luoghi convenzionati presso cui l’utilizzatore può
conferire i RAEE senza maggiori oneri di quelli che sosterrebbe
nell’acquisto tradizionale
 modalità di ritiro presso il luogo di consegna senza maggiori
oneri di quelli che sosterrebbe nell’acquisto tradizionale
Senza tale indicazione il contratto di vendita non ha validità
Giuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE
ART. 23 – FINANZIAMENTO RAEE DOMESTICI
Finanziamento ritiro e trasporto RAEE storici conferiti nei CdR +
trattamento adeguato, recupero e smaltimento è a carico dei
produttori in proporzione alla quota di mercato calcolata in base al
peso delle AEE immesse sul mercato per ciascuna apparecchiatura o
per ciascun raggruppamento nell’anno solare di riferimento. Rispetto
alle versioni in itinere dello schema di decreto è stata eliminata
l’opzione del calcolo delle quote di mercato tra numero di pezzi o peso
delle AEE immesse sul mercato
AEE IMMESSE DOPO IL 13 AGOSTO 2005
I produttori possono adempiere:
Sistema individuale
Sistema collettivo in base alla quota di mercato calcolata come sopra
APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE, DOMESTICHE E PROFESSIONALI
Finanziamento a carico dei produttori indipendentemente dalla data di
immissione sul mercato
Giuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE
ART. 24 – FINANZIAMENTO RAEE PROFESSIONALI
STORICI
A carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova
apparecchiatura in sostituzione di una equivalente
A carico del detentore negli altri casi
IMMESSE DOPO IL 15 AGOSTO 2005
A carico del produttore che ne assume l’onere per le AEE
immesse sul mercato dopo tale data
Possibilità di accordi volontari tra produttori ed utenti non
domestici al fine di prevedere modalità alternative di
finanziamento che rispettino il D. Lgs
Giuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE
ART. 26 – INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI
Poste all’interno delle istruzioni per l’uso delle AEE. Devono contenere
informazioni su:
Obbligo di effettuare RD
Sistemi di ritiro dei RAEE
Modalità di consegna all’atto dell’acquisto del nuovo equivalente
Modalità conferimento gratuito senza acquisto per RAEE di
piccolissime dimensioni
Effetti nocivi delle sostanze presenti in caso di smaltimento scorretto
Il ruolo degli acquirenti nella RD
Significato dei simboli
Se non sono previste istruzioni per l’uso, le informazioni sono fornite tramite
apposite pubblicazioni o materiale informativo presso punto vendita
Il gestore del servizio di raccolta fornisce informazioni su:
Le misure adottate per la RD dei RAEE
Il ruolo dell’utilizzatore finale nel processo
Giuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE
ART. 27 – INFORMAZIONE AGLI IMPIANTI DI
TRATTAMENTO
I produttori forniscono informazioni gratuite su preparazione
per il riutilizzo e trattamento adeguato
Per ogni nuova tipologia di AEE immessa sul mercato per la
prima volta le informazioni sono fornite entro 1 anno dalla
data di immissione
Le informazioni devono indicare almeno:
 diverse componenti
 diversi materiali
 punto delle AEE dove sono presenti sostanze e miscele
pericolose
Le informazioni sono fornite come MANUALI o STRUMENTI
ELETTRONICI anche attraverso la banca dati del CDC
Giuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE
ART. 28 – MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEL
PRODUTTORE
Apposto sulle AEE deve identificare chiaramente il PRODUTTORE e che la
AEE è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005
Deve contenere almeno:
Nome del produttore
Logo del produttore, se registrato
Numero di registrazione al Registro nazionale
Il produttore può adottare, in alternativa, sistemi a radio frequenza previa
autorizzazione del Comitato di vigilanza e controllo
Deve essere apposto anche il simbolo ex Allegato IX (no in rifiuti
indifferenziati)
Il marchio deve essere apposto sulla superficie della AEE o anche sotto
una componente ma che può essere rimossa senza utensili
Se per le dimensioni dell’AEE non è possibile apporre il marchio, lo stesso
sarà apposto sull’imballaggio e sulle istruzioni per l’uso
Giuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE
ART. 29 – REGISTRO NAZIONALE
Vive Regolamento 25 settembre 2007 n. 185
Sezioni:
Sistemi collettivi
Sistemi individuali riconosciuti
Iscrizione esclusivamente telematica
Si iscrive il produttore o rappresentante autorizzato
(risponde a tutti gli oneri, anche di iscrizione)
Forniti i dati ex Allegato X con obbligo di aggiornamento
Il Registro deve fornire, sul proprio sito, link agli altri registri
nazionali
Giuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE
ART. 30 – RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO
E’ nominato da produttore non avente sede in Italia
E’ responsabile dell’adempimento degli obblighi
ricadenti sul produttore
Similmente, un produttore con sede in Italia che vende
in un altro Stato membro dell’UE, nomina in quello Stato
un rappresentante autorizzato
Giuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE
ART. 31 – MONITORAGGIO
E’ a carico di Ispra (obiettivi, quantità e categorie di
AEE immesse, RAEE esportati ecc.)
Ispra trasmette annualmente dati al MATTM
Il MATTM invia ogni 3 anni alla Commissione europea
una relazione sullo stato di attuazione della Direttiva. La
prima relazione dovrà coprire il periodo 14/2/14 –
31/12/15
Giuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE
ART. 33 – CENTRO DI COORDINAMENTO 1
Vive Regolamento 25/9/07 n° 185
Costituito da tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE domestici
Adesione entro 30 giorni dalla costituzione del sistema collettivo
Anche 2 componenti esterni: uno MATTM ed uno MSE
Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. il CDC
predispone un elenco degli impianti di trattamento (iscrizione
obbligatoria mediante semplice comunicazione senza oneri):
comunicano annualmente le quantità trattate entro il 30 aprile
Vi possono aderire anche i sistemi individuali, sia domestici che
professionali (anche collettivi)
Giuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE
ART. 33 – CENTRO DI COORDINAMENTO
COMPITI
Garantire il ritiro dei RAEE dai CdR su tutto il territorio nazionale
Collaborare alla definizione della metodologia per il trattamento adeguato
Supportare il Comitato di Vigilanza sulla definizione delle quote di mercato
Assicurare ritiri tempestivi dei RAEE
Rendicontare i dati sulla raccolta
Trasmettere i dati all’ISPRA
Stipulare Accordi con associazioni soggetti recuperatori per assicurare
livelli di trattamento e qualificazione delle aziende del settore
Monitorare i flussi di RAEE per categoria
Predisporre per ogni categoria un piano di prevenzione
Assicurare il trasferimento delle informazioni dai produttori agli impianti di
trattamento
Acquisire i dati inerenti i RAEE gestiti dagli impianti e ricevuti dai distributori
Giuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE
ART. 35 – COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO
Vive Comitato istituito ai sensi art. 15 D. Lgs. 151/05 e art. 19 D. Lgs.
188/08
Assicura il monitoraggio sull’attuazione del D. Lgs.
Si esprime, in mancanza di specifica valutazione europea,
sull’applicabilità o meno del decreto a tipologie di AEE non
elencate negli allegati
Fornisce al MATTM le informazioni necessarie per la relazione
triennale
Con Delibera, definisce i criteri per determinare le quote di mercato
anche tenendo conto del diverso impatto ambientale delle AEE (si
avvale del CDC)
Giuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE
ART. 36 – COMITATO DI INDIRIZZO
Vive Comitato istituito ai sensi Regolamento 25/9/07 n. 185
E’ ricostituito entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs.
Supporto al Comitato di Vigilanza
Rispetto alle versioni in itinere dello schema di decreto è stato inserito
l’obbligo di trasmettere annualmente al MATTM una relazione
sull’andamento del sistema di raccolta, recupero e riciclaggio dei RAEE
Tredici membri:
3 settore industria (almeno 1 settore recupero e trattamento)
2 settore commercio
1 settore artigianato
1 settore cooperazione
2 Regioni
1 Anci
1 UPI
1 Confservizi
1 Consumatori
Giuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE
ART. 37 – ISPEZIONE E MONITORAGGIO
Comprendono almeno:
Informazioni fornite dal produttore al Registro nazionale
Spedizioni, con particolare riferimento alle esportazioni
dei RAEE al di fuori dell’UE
Operazioni svolte presso gli impianti di trattamento
Giuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE
I RAGGRUPPAMENTI PREVISTI
DALLA NORMATIVA ITALIANA
R1 APPARECCHIATURE REFRIGERANTI
R2 GRANDI BIANCHI
R3 TV e MONITOR
R4 PICCOLI ELETTRODOMESTICI
R5 SORGENTI LUMINOSE
Giuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE
LE QUANTITA’ RACCOLTE NEL 2013
Giuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE
GLI ATTORI DEL SISTEMA
CDCRAEE
Il Centro di Coordinamento RAEE è costituito dai Sistemi Collettivi istituiti per la gestione dei Rifiuti da
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). E’ finanziato e gestito dai produttori ed ha per
oggetto l'ottimizzazione delle attività di competenza dei Sistemi Collettivi, a garanzia di comuni,
omogenee e uniformi condizioni operative. Il ruolo primario del Centro di Coordinamento è quello di
garantire che tutto il Paese venga servito e che tutti i Sistemi Collettivi lavorino con modalità ed in
condizioni operative omogenee.
SISTEMI COLLETTIVI
I Sistemi Collettivi hanno il compito primario di gestire il trasporto ed il trattamento ed il recupero dei
RAEE sull'intero territorio nazionale. I Sistemi Collettivi attualmente attivi in Italia nel settore dei RAEE
domestici sono 17 alcuni dei quali specializzati su singoli Raggruppamenti altri invece si occupano di
gestire più categorie di prodotto
AZIENDE DELLA RACCOLTA
Società per Azioni quasi sempre con capitali a maggioranza pubblici e molto spesso multiutilities
(ambiente, acqua, energia) che si occupano della gestione del ciclo dei rifiuti urbani e della
gestione della maggior parte dei Centri di Raccolta presenti sul territorio nazionale. Sono
raggruppate principalmente in due Associazioni: Federambiente (che raggruppa le grandi e piccole
Imprese a proprietà pubblica) e Fise – Assoambiente (che associata Imprese private, quasi sempre di
piccole dimensioni)
CENTRI DI RACCOLTA
Aree presidiate per le attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani
Giuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE
SINERGIE E BUONI RISULTATI
Nell’Accordo di Programma in scadenza, stipulato ai sensi del D.
Lgs.151/2005, è stato costruito un sistema ove tutti i soggetti hanno
cooperato per raggiungere obiettivi condivisi. I comuni hanno
rafforzato la rete dei Centri di Raccolta, le aziende che gestiscono il
ciclo integrato dei rifiuti hanno significativamente innovato sia le
modalità della raccolta sia l’organizzazione delle isole ecologiche,i
sistemi collettivi hanno costruito una struttura articolata e efficiente
per assicurare in tutto il paese il ritiro dei RAEE, gli operatori della
logistica e del trattamento hanno realizzato investimenti per assicurare
standard ambientali, industriali e economici di livello europeo.
Tutti gli attori si son fatti carico anche di compiti che la normativa non
assegnava loro (un esempio per tutti: i produttori tramite il Centro di
Coordinamento hanno supplito al mancato funzionamento del
Comitato di Vigilanza e Controllo procedendo a assegnare e
condividere le quote di mercato dei produttori, consentendo in
questo modo l’avvio del sistema).
Giuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE
Scarica

GIUSEPPE ABBENANTE Coordinatore GdL RAEE