Le assicurazioni sulla responsabilità
professionale:
uno sguardo indipendente
Luca Benci
Le diverse tipologie di responsabilità
• La responsabilità della struttura sanitaria
• La responsabilità del dipendente e del
dirigente del Servizio sanitario nazionale
• La responsabilità del libero professionista
La responsabilità del libero professionista e
l’obbligo di assicurazione
DPR 7 agosto 2012, n. 137
“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a
norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148”.
Obbligo di assicurazione
Art. 5 DPR 137/2012
• 1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per
il tramite di convenzioni collettive negoziate dai
consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei
professionisti, idonea assicurazione per i danni
derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività
professionale, comprese le attività di custodia di
documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il
professionista deve rendere noti al cliente, al
momento dell'assunzione dell'incarico, gli
estremi della polizza professionale, il relativo
massimale e ogni variazione successiva.
Obbligo di assicurazione
Art. 5 DPR 137/2012
• 2. La violazione della disposizione di cui al
comma 1 costituisce illecito disciplinare.
La responsabilità della struttura
• E’ responsabilità contrattuale in seguito alla
instaurazione di un “contratto di spedalità”.
La responsabilità contrattuale
• Responsabilità contrattuale: il paziente deve
solo provare il “contatto” mentre la struttura
deve provare l’adempimento. 10 anni il
termine di prescrizione
La responsabilità extra-contrattuale
• Chi chiede il risarcimento deve provare il fatto
illecito.
• Prescrizione 5 anni.
Il dipendente
• Negli ultimi 15 anni la giurisprudenza parla di
responsabilità da “contatto sociale” tra il
dipendente e i pazienti. Si instaura un
contatto-contratto di fatto.
• Onere della prova a carico del professionista e
10 anni i termini di prescrizione
L’evoluzione della responsabilità del
dipendente e del dirigente del SSN
• Responsabilità extra-contrattuale
• Responsabilità contrattuale (da contatto) dal
1999
• Dopo Balduzzi?
La normativa “ospedaliera”
• Le amministrazioni ospedaliere debbono
garantire l'ente e il personale dipendente,
mediante adeguata polizza di assicurazione per
la responsabilità civile, dalle eventuali
conseguenze derivanti da azioni giudiziarie
promosse da terzi, ivi comprese le spese di
giudizio relativamente alla loro attività di servizio
ospedaliero, senza diritto di rivalsa, salvo in casi
di colpa grave o di dolo.
DPR 130/1969 Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri
Art. 29
La normativa delle “USL”
• Le unità sanitarie locali possono garantire anche
il personale dipendente, mediante adeguata
polizza di assicurazione per la responsabilità
civile, dalle eventuali conseguenze derivanti da
azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese
le spese di giudizio, relativamente alla loro
attività, senza diritto di rivalsa, salvo i casi di
colpa grave o di dolo.
• DPR 761/1979
Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali
Art. 28
L’assicurazione nei contratti collettivi
della sanità pubblica
• CCNL contratto dirigenza 8 giugno 2000 art. 24
• CCNL contratto integrativo 2001 del comparto
artt. 25 e 26
Art. 25 CCNL integrativo 2001
“Copertura assicurativa”
• Le aziende assumono tutte le iniziative
necessarie per garantire la copertura
assicurativa della responsabilità civile dei
dipendenti, ivi comprese le spese di giudizio
dell’art. 26, per le eventuali conseguenze
derivanti da azioni giudiziarie dei terzi,
relativamente alla loro attività senza diritto di
rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
Art. 25 CCNL integrativo 2001
“Copertura assicurativa”
• Nell‘ambito della Commissione paritetica
nazionale prevista dagli articoli 24 dei CC.NN.LL.
delle aree dirigenziali del Servizio sanitario
nazionale, stipulati l'8 giugno 2000, le parti
potranno valutare l'opportunità di provvedere alla
tutela assicurativa aggiuntiva di cui ai citati articoli
24, comma 3, anche per il personale della categoria
D di cui al presente CCNL, in misura media pro
capite di L. 10.000 mensili su base volontaria.
Art. 26 CCNL integrativo
“Patrocinio legale”
• L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi,
ove si verifichi l'apertura di un procedimento di
responsabilità civile o penale nei confronti del
dipendente per fatti o atti connessi
all'espletamento del servizio ed all'adempimento
dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a
condizione che non sussista conflitto di interesse,
ogni onere di difesa fin dall'apertura del
procedimento e per tutti i gradi del giudizio,
facendo assistere il dipendente da un legale, previa
comunicazione all'interessato per il relativo
assenso.
Art. 26 CCNL integrativo
“Patrocinio legale”
• Qualora il dipendente intenda nominare un legale
di sua fiducia in sostituzione di quello indicato
dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi
oneri saranno interamente a carico dell'interessato.
Nel caso di conclusione favorevole del
procedimento, l'azienda procede al rimborso delle
spese legali nel limite massimo della tariffa a suo
carico qualora avesse trovato applicazione il
comma 1, che comunque, non potrà essere
inferiore alla tariffa minima ordinistica.
Art. 26 CCNL integrativo
“Patrocinio legale”
• L'azienda dovrà esigere dal dipendente,
eventualmente condannato con sentenza passata
in giudicato per i fatti a lui imputati per averli
commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri
sostenuti dall'azienda per la sua difesa.
• È disapplicato l'art. 41 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 270/1987.
Coperture assicurative
Ccnl dirigenza medica 8 giugno 2000 art. 24
• 1. Le aziende assumono tutte le iniziative
necessarie per garantire la copertura
assicurativa della responsabilità civile dei
dirigenti, ivi comprese le spese di giudizio ai
sensi dell'art. 25, per le eventuali conseguenze
derivanti da azioni giudiziarie dei terzi,
relativamente alla loro attività, ivi compresa la
libera professione intramuraria, senza diritto
di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
Coperture assicurative
Ccnl dirigenza medica 8 giugno 2000 art. 24
• Al fine di pervenire ad una omogenea quanto
generalizzata copertura assicurativa per tutti i
dirigenti del SSN è istituita una commissione
paritetica nazionale formata dai rappresentanti di
tutte le regioni e dalle organizzazioni sindacali
firmatarie del presente contratto per la realizzazione,
attraverso forme consortili delle stesse Regioni, di un
fondo nazionale che consenta di provvedere alla
predetta tutela mediante la sottoscrizione di accordi
quadro con compagnie di assicurazione
appositamente selezionate secondo le vigenti
disposizioni di legge, ai quali le aziende aderiscono.
Coperture assicurative
Ccnl dirigenza medica 8 giugno 2000 art. 24
• 3. Per il raggiungimento di tale scopo, la Commissione
paritetica indicherà le modalità di costituzione, gli organi di
gestione, le modalità di funzionamento, il sistema dei controlli
del predetto fondo e la decorrenza dei versamenti. Il fondo
sarà costituito - come base - dagli apporti economici
prestabiliti dalla Commissione a carico delle singole aziende e
finanziati dalle stesse con le risorse già destinate alla
copertura assicurativa ed in misura media pro-capite di L.
50.000 mensili, trattenute sulla voce stipendiale prevista dalla
commissione stessa, a carico dei dirigenti per la copertura di
ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale.
Coperture assicurative
CCNL 2002 - 2005
• 1. Le aziende garantiscono una adeguata
copertura assicurativa della responsabilità
civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi
comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art.
25 del CCNL dell' 8 giugno 2000 per le
eventuali conseguenze derivanti da azioni
giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro
attività, ivi compresa la libera professione
intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le
ipotesi di dolo o colpa grave.
Coperture assicurative
CCNL 2002 - 2005
• Le aziende ed enti provvedono alla copertura degli
oneri di cui al comma 1 con le risorse destinate a tal
fine nei bilanci, incrementate con la trattenuta di
misura pro-capite da un minimo di € 26,00 mensili
(già previsti dall'art. 24, comma 3 del CCNL dell'8
giugno 2000) ad un massimo di € 50,00, posta a
carico di ciascun dirigente per la copertura di
ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale. La
trattenuta decorre dall'entrata in vigore della polizza
con la quale viene estesa al dirigente la copertura
assicurativa citata.
Patrocinio legale
Ccnl dirigenza medica 8 giugno 2000 art. 25
• 1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi,
ove si verifichi l'apertura di un procedimento di
responsabilità civile, contabile o penale nei confronti
del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento
del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio,
assume a proprio carico, a condizione che non
sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin
dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del
giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale,
previa comunicazione all'interessato per il relativo
assenso.
Patrocinio legale
Ccnl dirigenza medica 8 giugno 2000 art. 25
• Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia
in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto
dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico
dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del
procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali
nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse
trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà
essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima
clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto
da ogni addebito, non sia stato possibile applicare
inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.
Patrocinio legale
Ccnl dirigenza medica 8 giugno 2000 art. 25
• L'azienda dovrà esigere dal dirigente,
eventualmente condannato con sentenza
passata in giudicato per i fatti a lui imputati
per averli commessi con dolo o colpa grave,
tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua
difesa.
Il contratto di assicurazione
art. 1882 codice civile
• Il contratto con il quale l’assicuratore, vero il
pagamento di un premio, si obbliga a rivalere
l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno
ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a
pagare un capitale o una rendita al verificarsi
di un evento attinente alla vita umana
Gli elementi del contratto di
assicurazione
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Il premio
Il sinistro
Obbligo dell’assicuratore
Il massimale
La franchigia (semplice e assoluta)
Le clausole vessatorie
Il sinistro
art. 1900 cc
• L’assicuratore non è obbligato per i sinistri
cagionati da dolo o colpa grave del contraente,
dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto
contrario per i casi di colpa grave.
Le clausole
• Loss occurence (insorgenza del danno)
• Clams made
(a richiesta fatta)
Le clausole
• Loss occurrence
Copriva il comportamento colposo posto in essere
dall’assicurato nel periodo di assicurazione
indipendentemente dalla data di richiesta di
risarcimento.
 Clams made
Copre i comportamenti colposi la cui richiesta di
risarcimento viene fatta nel corso di validità del
contratto.
La clausola clams made è legale?
Assicurazione della responsabilità civile
art. 1917 cc
• Nell’assicurazione della responsabilità civile
l’assicuratore è obbligato a tenere indenne
l’assicurato di quanto questi, in conseguenza
del fato accaduto durante il tempo
dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in
dipendenza della responsabilità dedotta nel
contratto.
Struttura della polizza
• Prima nota informativa
• Condizioni del contratto
Le condizioni generali del contratto
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Circostanze del rischio
Altre assicurazioni
Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Modifiche dell’assicurazione
Aggravamento del rischio
Diminuzione del rischio
Recesso in caso di sinistro
Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
Foro competente
Rinvio alle norme di legge
Forma delle comunicazioni
Il trend delle condizioni
• Aumento del premio
• Clams made invece che loss occurrence
• Introduzione di franchigie e/o aumento delle
franchigie
• Minori garanzie contrattuali
• Limitazioni all’attivabilità della garanzia
(Consenso informato – cartella clinica)
La polizza di tutela legale
Le clausole vessatorie
art. 1341 cc
• Le condizioni generali di contratto predisposte
da uno dei contraenti sono efficaci nei
confronti dell'altro, se al momento della
conclusione del contratto le ha conosciute o
avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria
diligenza.
Le clausole vessatorie
art. 1341 cc: condizioni generali di contratto
• In ogni caso non hanno effetto, se non sono
specificamente approvate per iscritto, le
condizioni che stabiliscono, a favore di colui che
le ha predisposte, limitazioni di responsabilità,
facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne
l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro
contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di
opporre eccezioni, restrizioni alla libertà
contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga
o rinnovazione del contratto, clausole
compromissorie o deroghe alla competenza
dell'autorità giudiziaria.
Le clausole vessatorie
art. 1342 cc: contratto concluso mediante formulari o modulari
• Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione
di moduli o formulari, predisposti per disciplinare
in maniera uniforme determinati rapporti
contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al
formulario prevalgono su quelle del modulo o del
formulario qualora siano incompatibili con esse,
anche se queste ultime non sono state cancellate.
• Si osserva inoltre la disposizione del secondo
comma dell'articolo precedente.
Definizioni
• Assicurato: è il professionista
• Franchigia: la parte del danno che rimane in
capo all’assicurato
• Indennizzo: la somma che l’assicurazione deve
in caso di sinistro
• Massimale: il massimo esborso dovuto
dall’assicurazione in un anno
• Polizza: il documento che contiene le
condizioni dell’assicurazione
Definizioni
• Premio: la somma dovuta all’assicurazione
• Sinistro: l’evento dannoso da risarcire
La franchigia
da www.assimedici.it
Lo scoperto
www.assimedici.it
Il massimale
www.assimedici.it
Gli obblighi del professionista
assicurato
• Aggravamento e diminuzione del rischio
Aggravamento del rischio
art. 1898 cc
• Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso
all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio
in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito
e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento
della conclusione del contratto, l'assicuratore non
avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe
consentita per un premio più elevato.
• L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone
comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese
dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro
modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Aggravamento del rischio
art. 1898 cc
• Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato
se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non
avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto
dopo quindici giorni, se l'aggravamento del
rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe
stato richiesto un premio maggiore.
• Spettano all'assicuratore i premi relativi al
periodo di assicurazione in corso al momento in
cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Aggravamento del rischio
art. 1898 cc
• Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i
termini per la comunicazione e per l'efficacia del
recesso, l'assicuratore non risponde qualora
l'aggravamento del rischio sia tale che egli non
avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo
stato di cose fosse esistito al momento del
contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta,
tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito
nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se
il maggiore rischio fosse esistito al tempo del
contratto stesso.
Modificazione del rischio
www.assimedici.it
Diminuzione del rischio
art. 1897 cc
• Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti
che producono una diminuzione del rischio tale che, se
fosse stata conosciuta al momento della conclusione
del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un
premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla
scadenza del premio o della rata di premio successiva
alla comunicazione suddetta, non può esigere che il
minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto
entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la
comunicazione.
• La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto
dopo un mese
Polizza medici ospedalieri
colpa grave
• Non sono “terzi” il coniuge, il convivente more
uxorio, i genitori e i figli dell’assicurato nonché
qualsiasi altro parente o affine che con lui
convive.
Polizza medici ospedalieri
colpa grave: esclusioni
• Richieste riconducibili ad attività non
rientranti nell’ambito delle prestazioni a carico
del Servizio Sanitario Nazionale. Si precisa che
questa esclusione non è applicabile all’attività
intramuraria ed al primo soccorso prestato per
motivi deontologici.
• Richieste per danni che siano imputabili ad
assenza del consenso informato
• danni derivanti da violazione dell’obbligo del
segreto professionale, da ingiuria o
diffamazione
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