La prova nel processo civile La Scrittura Privata Il Documento Informatico Università di Pisa, 10 Ottobre 2013 La nozione di scrittura privata La scrittura privata è un qualsiasi documento scritto, che non proviene da un pubblico ufficiale ma che è sottoscritto dalla parte. Efficacia probatoria della scrittura privata: art. 2702 c.c. La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, in due casi: 1. Se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione Ovvero 2. Se la sottoscrizione è legalmente considerata come riconosciuta Quando la sottoscrizione si considera riconosciuta? La sottoscrizione si considera legalmente riconosciuta quando è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità dei soggetti che sottoscrivono. Efficacia di piena prova Piena prova Riconoscimento Fatto da colui contro il quale la scrittura è prodotta in giudizio Autenticazione Fatta da un notaio o altro Pubblico Ufficiale Estensione della piena prova: riepilogo Atto pubblico Art. 2700 c.c. Scrittura privata autenticata Art. 2702 c.c. L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta. Se la scrittura non è riconosciuta o autenticata Al di fuori delle ipotesi dell’autenticazione, la parte contro la quale la scrittura privata è prodotta ha l’onere di disconoscerla (art. 214 c.p.c.). In caso contrario, si produce la conseguenza del riconoscimento tacito o presunto. Al di fuori dell’ipotesi di cui sopra, nasce la necessità di accertare l’autenticità della sottoscrizione: a tal fine si utilizza la verificazione. La verificazione Dopo il disconoscimento, la parte che intenda valersi della scrittura privata deve chiederne la verificazione, entro il termine previsto per le deduzioni istruttorie. A tal fine, la parte dovrà proporre i mezzi di prova che ritiene utile ed indicare le scritture (sicuramente autentiche) che possono servire da comparazione. Secondo la tesi prevalente, il giudizio di verificazione è un accertamento incidentale con un oggetto autonomo dal giudizio principale. La verificazione (segue) La verificazione potrà anche essere proposta in via principale, quando la parte dimostri di avervi interesse. Se il convenuto riconosce la scrittura, tuttavia, le spese saranno poste a carico dell’attore. Quando è chiesta la verificazione, il giudice dispone le cautele opportune per la custodia del documento, stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione, nomina quando occorre un consulente tecnico e provvede all’ammissione delle altre prove. La verificazione (segue) Nel determinare quali siano le scritture che dovranno servire da comparazione, il giudice ammette, in mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza è accertata con una sentenza o con atto pubblico. Se mancano scritture di comparazione, o in ogni altro caso in cui ciò appaia opportuno, il giudice può ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico. Se la parte non si presenta o si rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta. L’eventuale sentenza positiva di verificazione fa ovviamente piena prova circa la provenienza delle dichiarazioni, ma non circa la verità delle stesse. Riproduzioni meccaniche (art. 2712 c.c.) Le riproduzioni meccaniche formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tale disconoscimento non è soggetto alle stesse modalità del disconoscimento di scrittura privata, ma deve tuttavia essere chiaro, circostanziato, esplicito e tempestivo. Telegramma (artt. 2705 e 2706 c.c.) Il telegramma ha l’efficacia probatoria della scrittura privata, se l’originale consegnato all’ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente, ovvero se è consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo anche senza sottoscriverlo. La riproduzione del telegramma consegnato al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all’originale; ove sorga contestazione circa la riferibilità del telegramma al mittente, egli dovrà provare che l’affidamento all’ufficio incaricato di trasmetterlo è avvenuto a sua opera o su sua iniziativa. Documento informatico Il documento informatico ha la stessa validità e rilevanza degli atti redatti su supporto cartaceo e quindi ha anche la medesima efficacia probatoria. Al fine di garantire in maniera univoca la provenienza e l’integrità del documento informatico, è stato sviluppato un sistema di firma digitale basato su un meccanismo di crittografia asimmetrica a chiave pubblica. Lo scopo della firma digitale è quello di garantire in maniera univoca la provenienza e l’integrità del documento informatico.