La prova nel processo civile
La Scrittura Privata
Il Documento Informatico
Università di Pisa,
10 Ottobre 2013
La nozione di scrittura privata
La scrittura privata è un qualsiasi documento scritto,
che non proviene da un pubblico ufficiale ma
che è sottoscritto dalla parte.
Efficacia probatoria
della scrittura privata: art. 2702 c.c.
La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di
falso, della provenienza delle dichiarazioni da
chi l’ha sottoscritta, in due casi:
1. Se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne
riconosce la sottoscrizione
Ovvero
2. Se la sottoscrizione è legalmente considerata
come riconosciuta
Quando la sottoscrizione
si considera riconosciuta?
La sottoscrizione si considera legalmente riconosciuta
quando è autenticata da un notaio o da altro
pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del
pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata
apposta in sua presenza, previo accertamento
dell’identità dei soggetti che sottoscrivono.
Efficacia di piena prova
Piena prova
Riconoscimento
Fatto da colui contro il quale
la scrittura è prodotta in giudizio
Autenticazione
Fatta da un notaio o altro
Pubblico Ufficiale
Estensione della piena prova: riepilogo
Atto pubblico
Art. 2700 c.c.
Scrittura privata autenticata
Art. 2702 c.c.
L’atto pubblico fa piena prova, fino a
querela di falso, della provenienza
del documento dal pubblico ufficiale
che lo ha formato, nonché delle
dichiarazioni delle parti e degli
altri fatti che il pubblico ufficiale
attesta avvenuti in sua presenza o
da lui compiuti.
La scrittura privata fa piena prova, fino
a querela di falso, della provenienza
delle dichiarazioni da chi l’ha
sottoscritta, se colui contro il quale
la scrittura è prodotta ne riconosce la
sottoscrizione, ovvero se questa è
legalmente
considerata
come
riconosciuta.
Se la scrittura non è riconosciuta o autenticata
Al di fuori delle ipotesi dell’autenticazione, la parte
contro la quale la scrittura privata è prodotta ha
l’onere di disconoscerla (art. 214 c.p.c.).
In caso contrario, si produce la conseguenza del
riconoscimento tacito o presunto.
Al di fuori dell’ipotesi di cui sopra, nasce la necessità di
accertare l’autenticità della sottoscrizione: a tal fine
si utilizza la verificazione.
La verificazione
Dopo il disconoscimento, la parte che intenda valersi
della scrittura privata deve chiederne la
verificazione, entro il termine previsto per le
deduzioni istruttorie.
A tal fine, la parte dovrà proporre i mezzi di prova che
ritiene utile ed indicare le scritture (sicuramente
autentiche) che possono servire da comparazione.
Secondo la tesi prevalente, il giudizio di verificazione è
un accertamento incidentale con un oggetto
autonomo dal giudizio principale.
La verificazione (segue)
La verificazione potrà anche essere proposta in via
principale, quando la parte dimostri di avervi
interesse. Se il convenuto riconosce la scrittura,
tuttavia, le spese saranno poste a carico dell’attore.
Quando è chiesta la verificazione, il giudice dispone le
cautele opportune per la custodia del documento,
stabilisce il termine per il deposito in cancelleria
delle scritture di comparazione, nomina quando
occorre un consulente tecnico e provvede
all’ammissione delle altre prove.
La verificazione (segue)
Nel determinare quali siano le scritture che dovranno servire da
comparazione, il giudice ammette, in mancanza di accordo
delle parti, quelle la cui provenienza è accertata con una
sentenza o con atto pubblico.
Se mancano scritture di comparazione, o in ogni altro caso in cui
ciò appaia opportuno, il giudice può ordinare alla parte di
scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente
tecnico.
Se la parte non si presenta o si rifiuta di scrivere senza
giustificato motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta.
L’eventuale sentenza positiva di verificazione fa ovviamente
piena prova circa la provenienza delle dichiarazioni, ma non
circa la verità delle stesse.
Riproduzioni meccaniche (art. 2712 c.c.)
Le riproduzioni meccaniche formano piena prova dei
fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il
quale sono prodotte non ne disconosce la
conformità ai fatti o alle cose medesime.
Tale disconoscimento non è soggetto alle stesse
modalità del disconoscimento di scrittura privata,
ma deve tuttavia essere chiaro, circostanziato,
esplicito e tempestivo.
Telegramma (artt. 2705 e 2706 c.c.)
Il telegramma ha l’efficacia probatoria della scrittura
privata, se l’originale consegnato all’ufficio di partenza è
sottoscritto dal mittente, ovvero se è consegnato o fatto
consegnare dal mittente medesimo anche senza
sottoscriverlo.
La riproduzione del telegramma consegnato al destinatario
si presume, fino a prova contraria, conforme
all’originale; ove sorga contestazione circa la riferibilità
del telegramma al mittente, egli dovrà provare che
l’affidamento all’ufficio incaricato di trasmetterlo è
avvenuto a sua opera o su sua iniziativa.
Documento informatico
Il documento informatico ha la stessa validità e rilevanza
degli atti redatti su supporto cartaceo e quindi ha anche
la medesima efficacia probatoria.
Al fine di garantire in maniera univoca la provenienza e
l’integrità del documento informatico, è stato sviluppato
un sistema di firma digitale basato su un meccanismo
di crittografia asimmetrica a chiave pubblica. Lo scopo
della firma digitale è quello di garantire in maniera
univoca la provenienza e l’integrità del documento
informatico.
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Seminario 2 – Mezzi di prova – Parte II