La nuova regolamentazione degli operatori di handling aeroportuale e i requisiti per le coperture assicurative: La Circolare ENAC APT 02B Milano, 29 aprile 2014 Lacriola Giuseppina Direttore Sviluppo Gestione Aeroporti Revisione della circolare APT02A Adeguamento alla V^ Edizione del Regolamento “Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra” del 23 aprile 2012 (contratto di lavoro, subappalto); adeguamento ai nuovi principi normativi nazionali di semplificazione amministrativa (documentazione societaria e contributiva); chiarimenti ed integrazioni di taluni aspetti già disciplinati. 2 Emendamenti/1 1. modificato il paragrafo relativo alla documentazione da allegare alla domanda: lista di rispondenza; documentazione societaria in copia conforme all’originale; dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA con dicitura antimafia e assenza di procedure concorsuali; dichiarazione attestante la separazione contabile; polizza assicurativa. Inoltre è stata prevista l’acquisizione d’ufficio della DURC. 3 Emendamenti/2 2. modificata la disciplina relativa al contratto di lavoro applicabile; 3. inserito un intero capitolo dedicato alla certificazione dei consorzi; 4. estesa la possibilità del ricorso al subappalto per tutte le categorie e le sottocategorie e precisato che il subappalto ha un limite del 30% del fatturato globale annuo; 5. inserita disciplina specifica per il subappalto operato dal gestore che svolge in proprio alcuni servizi di assistenza a terra; 4 Emendamenti/3 6. rivista la semplificazione delle procedure di certificazione in particolare per: i servizi di cui alla categoria 1; i servizi di cui alla categoria 8. 7. inserita una disciplina specifica relativa alle limitazioni all’accesso e alle procedure di selezione in caso di restrizioni; 8. inserito l’obbligo di un programma di manutenzione dei mezzi aeroportuali; 9. specificato il sistema accettabile di tutela ambientale; 10. rivisti i metodi di conformità al requisito economicofinanziario. 5 Assicurazione/1 Ai sensi dell’art. 13 lettera d) del D.Lgs. 18/99, l’handler deve dimostrare di possedere una copertura assicurativa adeguata ai rischi connessi all’esercizio dell’attività, ai servizi erogati ai vettori e all’utilizzo dei mezzi occorrenti. Al fine di poter svolgere l’attività, il prestatore di servizi deve stipulare, con Società assicuratrice di rilevanza almeno nazionale, una polizza assicurativa con massimale unico per sinistro, per responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose che possano derivare dallo svolgimento dei servizi di assistenza a terra e dall’utilizzo dei mezzi in ambito aeroportuale. (escluse le autovetture già assicurate secondo i massimali vigenti in aeroporto 6 Assicurazione/2 Sono escluse le autovetture, già assicurate secondo i massimali vigenti in aeroporto. Nella polizza devono essere riportati gli aeroporti in copertura e deve essere citata espressamente l’attività svolta. I massimali assicurativi devono essere adeguati alla valutazione del rischio effettivo d’attività della specifica impresa, correlata all’aeroporto di esercizio. 7 Assicurazione/3 Allo scopo di dimostrare la congruità del massimale, anche nel caso del mutamento dello stato di rischio, come nel caso di discordanti valutazioni (ad es. massimali assicurativi inferiori a quelli vigenti negli aeroporti nei quali l’handler intende operare), l’handler deve presentare una perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato, che non intrattenga alcun altro rapporto di servizio con lo stesso. 8 Assicurazione/4 Il professionista abilitato deve valutare e dichiarare la adeguatezza del massimale assicurativo dando evidenza dell’accertamento effettuato, almeno in relazione: alla tipologia dei servizi che si intendono effettuare, la mappatura dei rischi e relativa identificazione delle matrici dei danni, in termini di gravità e frequenza di accadimento, sia di tipo qualitativo che quantitativo, derivanti da incidenti o inconvenienti; al coinvolgimento di uomini e mezzi materiali; allo specifico aeroporto dove viene prestata l’attività. 9 Assicurazione/5 Il massimale relativo alla polizza è soggetto a revisione in relazione alla variazione dello stato di rischio. La congruità dei parametri assicurativi è oggetto di stima periodica ed in particolare in sede di rinnovo della certificazione di idoneità. In caso di danno arrecato a persone e/o cose nell’esercizio delle attività per un valore che ecceda i singoli massimali coperti dalla polizza, l’onere relativo deve intendersi a totale carico del prestatore di servizi. 10 Assicurazione/5 Nel determinare i massimali delle polizze stipulate dai prestatori di servizi di cui alla cat. 1 dell’Allegato A) del D.Lgs. 18/99 (Assistenza a terra e supervisione) si può tenere conto che tale attività può avere un impatto ridotto rispetto a quella delle altre categorie di servizi. Nella valutazione dei massimali occorre tener conto se l’attività si svolge esclusivamente in area land-side. 11 Assicurazione/6 Aeroporto Venezia • • • • Attività svolta con sole persone fisiche Attività svolta con un mezzo circolante solo sulla perimetrale interna, ma senza entrare sul piazzale aeromobili Attività svolta con mezzi sottobordo Airside cat. 7 € 5 mil. € 75 mil. € 150 mil. € 375 mil. 12