La nuova regolamentazione degli operatori di
handling aeroportuale e i requisiti
per le coperture assicurative:
La Circolare ENAC APT 02B
Milano, 29 aprile 2014
Lacriola Giuseppina
Direttore
Sviluppo Gestione Aeroporti
Revisione della circolare APT02A
 Adeguamento alla V^ Edizione del Regolamento
“Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di
assistenza a terra” del 23 aprile 2012 (contratto di lavoro,
subappalto);
 adeguamento ai nuovi principi normativi nazionali di
semplificazione amministrativa (documentazione societaria e
contributiva);
 chiarimenti ed integrazioni di taluni aspetti già disciplinati.
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Emendamenti/1
1. modificato il paragrafo relativo alla documentazione da
allegare alla domanda:
 lista di rispondenza;
 documentazione societaria in copia conforme
all’originale;
 dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA con
dicitura antimafia e assenza di procedure concorsuali;
 dichiarazione attestante la separazione contabile;
 polizza assicurativa.
Inoltre è stata prevista l’acquisizione d’ufficio della
DURC.
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Emendamenti/2
2. modificata la disciplina relativa al contratto di lavoro
applicabile;
3. inserito un intero capitolo dedicato alla certificazione dei
consorzi;
4. estesa la possibilità del ricorso al subappalto per tutte le
categorie e le sottocategorie e precisato che il subappalto ha
un limite del 30% del fatturato globale annuo;
5. inserita disciplina specifica per il subappalto operato dal
gestore che svolge in proprio alcuni servizi di assistenza a
terra;
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Emendamenti/3
6. rivista la semplificazione delle procedure di certificazione in
particolare per:
 i servizi di cui alla categoria 1;
 i servizi di cui alla categoria 8.
7. inserita una disciplina specifica relativa alle limitazioni
all’accesso e alle procedure di selezione in caso di
restrizioni;
8. inserito l’obbligo di un programma di manutenzione dei
mezzi aeroportuali;
9. specificato il sistema accettabile di tutela ambientale;
10. rivisti i metodi di conformità al requisito economicofinanziario.
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Assicurazione/1
Ai sensi dell’art. 13 lettera d) del D.Lgs. 18/99, l’handler
deve dimostrare di possedere una copertura assicurativa
adeguata ai rischi connessi all’esercizio dell’attività, ai
servizi erogati ai vettori e all’utilizzo dei mezzi occorrenti.
Al fine di poter svolgere l’attività, il prestatore di servizi
deve stipulare, con Società assicuratrice di rilevanza
almeno nazionale, una polizza assicurativa con massimale
unico per sinistro, per responsabilità civile verso terzi
per danni a persone o cose che possano derivare dallo
svolgimento dei servizi di assistenza a terra e dall’utilizzo
dei mezzi in ambito aeroportuale. (escluse le
autovetture già assicurate secondo i massimali vigenti
in aeroporto
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Assicurazione/2
Sono escluse le autovetture, già assicurate secondo i
massimali vigenti in aeroporto.
Nella polizza devono essere riportati gli aeroporti in
copertura e deve essere citata espressamente l’attività
svolta.
I massimali assicurativi devono essere adeguati alla
valutazione del rischio effettivo d’attività della specifica
impresa, correlata all’aeroporto di esercizio.
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Assicurazione/3
Allo scopo di dimostrare la congruità del massimale, anche
nel caso del mutamento dello stato di rischio, come nel
caso di discordanti valutazioni (ad es. massimali
assicurativi inferiori a quelli vigenti negli aeroporti nei
quali l’handler intende operare), l’handler deve presentare
una perizia asseverata rilasciata da un professionista
abilitato, che non intrattenga alcun altro rapporto di
servizio con lo stesso.
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Assicurazione/4
Il professionista abilitato deve valutare e dichiarare la
adeguatezza del massimale assicurativo dando evidenza
dell’accertamento effettuato, almeno in relazione:
 alla tipologia dei servizi che si intendono effettuare, la
mappatura dei rischi e relativa identificazione delle matrici
dei danni, in termini di gravità e frequenza di accadimento,
sia di tipo qualitativo che quantitativo, derivanti da
incidenti o inconvenienti;
 al coinvolgimento di uomini e mezzi materiali;
 allo specifico aeroporto dove viene prestata l’attività.
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Assicurazione/5
Il massimale relativo alla polizza è soggetto a revisione in
relazione alla variazione dello stato di rischio.
La congruità dei parametri assicurativi è
oggetto di stima periodica ed in particolare
in sede di rinnovo della certificazione di idoneità.
In caso di danno arrecato a persone e/o cose nell’esercizio
delle attività per un valore che ecceda i singoli massimali
coperti dalla polizza, l’onere relativo deve intendersi a
totale carico del prestatore di servizi.
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Assicurazione/5
Nel determinare i massimali delle polizze stipulate dai
prestatori di servizi di cui alla cat. 1 dell’Allegato A) del
D.Lgs. 18/99 (Assistenza a terra e supervisione) si può
tenere conto che tale attività può avere un impatto ridotto
rispetto a quella delle altre categorie di servizi.
Nella valutazione dei massimali occorre tener conto se
l’attività si svolge esclusivamente in area land-side.
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Assicurazione/6
Aeroporto Venezia
•
•
•
•
Attività svolta con sole persone fisiche
Attività svolta con un mezzo circolante solo
sulla perimetrale interna, ma senza entrare
sul piazzale aeromobili
Attività svolta con mezzi sottobordo
Airside cat. 7
€ 5
mil.
€ 75 mil.
€ 150 mil.
€ 375 mil.
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Giuseppina Lacriola (ENAC)