DIRETTIVA 2009/48/CE
“SICUREZZA GIOCATTOLI”
D. LGS 11 APRILE 2011 N°. 54”
UNIONCAMERE DEL VENETO
VENEZIA-MARGHERA: 23 APRILE 2012
GIOVANNI BATTISTA ORSI
20 luglio 2011:
entra in vigore la Direttiva 2009 /48/CE
per i requisiti meccanico-fisici, infiammabilità, elettrici ,
NON CHIMICI
Abrogazione della Direttiva1988/378/CEE
- definitiva per i requisiti meccanico-fisici, infiammabilità,
elettrici;
- resta in VIGORE solo per i requisiti chimici
20 luglio 2013:
 la Direttiva 2009 /48/CE entrerà in vigore definitivamente
anche per i requisiti CHIMICI
PERCHÉ È STATA REVISIONATA LA 88/378?
Perché:
 Non rispetta più pienamente la realtà ludica ed i rischi ad essa connessi:
- è invecchiata: sono passati più di 20 anni dalla sua prima stesura;
- sul mercato del giocattolo sono stati introdotti nuovi prodotti;
- le abitudini dei bambini sono cambiate nei confronti del gioco: quindi
necessità di meglio delineare il campo di applicazione della Direttiva con
una nuova definizione di giocattolo;
 necessità di aggiornamento dei contenuti dei requisiti essenziali di
sicurezza per la presenza di nuovi o non prima individuabili rischi dovuti:
- all’innovazione tecnologica e scientifica;
- all’utilizzo di nuove materie prime impiegate;
- nuove esigenze di progettazione.
Principali differenze tra la 1988/378 e la 2009/48
Vecchia Norma (1)
Nuova Norma (2)
Definizione di giocattolo
Nuova definizione di giocattolo
Immissione sul mercato
Immissione e messa a disposizione del
mercato
2 Operatori economici
4 Operatori economici
Nome ed indirizzo del responsabile
dell’immissione sul mercato
Nome ed indirizzo del fabbricante e/o
importatore
====
Documentazione degli operatori
====
(1) Direttiva 1998/88 – D.Lgs 1991/313
Tracciabilità del prodotto
(identificativo: lotto, articoli, ecc.)
Documentazione degli operatori più
dettagliata
Riferimento alla Direttiva 2001/95
“Sicurezza Generale Prodotto”
(2) Direttiva 2009/48 – D.Lgs 2011/54
DEFINIZIONE di GIOCATTOLO e CAMPO di APPLICAZIONE
Vecchia Norma (1)
Nuova Norma (2)
GIOCATTOLO
Articolo 1
La presente direttiva si applica ai
giocattoli. Per giocattolo si intende
qualsiasi prodotto concepito o
manifestamente destinato ad essere
utilizzato a fini di gioco da bambini di
età inferiore ai 14 anni.
Articolo 2 – comma 1
La presente direttiva si applica ai
prodotti progettati o destinati, in
modo esclusivo o meno, a essere
utilizzati per fini di gioco da bambini
di età inferiore a 14 anni.
CAMPO di APPLICAZIONE
Solo funzione ludica primaria
Anche funzione ludica secondaria
(1) Direttiva 1998/88 – D.Lgs 1991/313
(2) Direttiva 2009/48 – D.Lgs 2011/54
M E R C A T O
Nuova Norma (1)
Messa a disposizione del mercato:
Fornitura di un giocattolo per la distribuzione, il consumo
o l’uso sul mercato comunitario nel corso di un’attività
commerciale, a titolo oneroso o gratuito.
Immissione sul mercato
Prima messa a disposizione di un giocattolo sul mercato
comunitario.
(1) Direttiva 1998/88 – D.Lgs 1991/313
O P E R T O R I E C O NO M I C I
Vecchia Norma (1)
Nuova Norma
(2)
Fabbricanti
/
Importatori
Fabbricanti
Mandatari
Rappresentanti autorizzati
Importatori
Distributori
(1) Direttiva 1998/88;
D.Lgs 1991/313
(2) Direttiva 2009/48 – D.Lgs 2011/54
Distributore
(definizione)
Persona fisica o giuridica nella
catena di fornitura, diversa dal
fabbricante o dall’importatore,
che mette a disposizione sul
mercato un giocattolo
OBBLIGHI DEL DISTRIBUTORE
(Articolo 7)
Comma 1°
Quando mettono un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta
attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili.
Comma 2°
Prima di mettere un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il giocattolo
in questione rechi la marcatura prescritta, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da
istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua o in lingue che possono essere facilmente
comprese dai consumatori dello Stato membro in cui il giocattolo deve essere messo a
disposizione sul mercato, e che il fabbricante e l’importatore si siano conformati alle prescrizioni
di cui all’articolo 4, paragrafi 5 e 6, e all’articolo 6, paragrafo 3.
Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di
cui all’articolo 10 e all’allegato II, non mette il giocattolo a disposizione sul mercato fino a quando
non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un giocattolo presenta un rischio, il distributore ne
informa il fabbricante o l’importatore nonché le autorità di vigilanza del mercato.
Obblighi del Distributore:
Prima di mettere un giocattolo a disposizione del mercato deve verificare che
il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla
sicurezza in una lingua facilmente comprensibile per il consumatore.
lingua italiana
Istruzioni per l’
Parte integrante del giocattolo, corretto uso
uso , per il montaggio per il
funzionamento
e per la
sicurezza
ISTRUZIONI
INFORMAZIONI
per USO sicuro ed efficace del
giocattolo per consentire al
consumatore di montare,
installare, far funzionare ,
conservare, manutenere, riparare
e smaltire il prodotto
per FUNZIONAMENTO
contengono informazioni sulle
limitazioni d’uso, sui dispositivi di
protezione individuale obbligatori,
sulla manutenzione e la pulizia, la
riparazione, ecc.
per MONTAGGIO comprendono le
spiegazioni sui componenti, le
competenze di montaggio e gli
strumenti specifici
Sulla SICUREZZA devono
consentire di usare il giocattolo
in sicurezza e contribuire a
evitare rischi al bambino o
danni al prodotto
Se non sono necessarie istruzioni o informazioni, tale documentazione non va aggiunta
ULTERIORI OBBLIGHI DEL DISTRIBUTORE
Prima di mettere un giocattolo a disposizione del mercato deve verificare che il
giocattolo sia
marcato “CE”;
Prima di mettere un giocattolo a disposizione del mercato deve assicurarsi che
Fabbricante e/o Importatore abbiano assolto i loro compiti:
loro nome, marchio registrato, indirizzo
TRACCIABILITÁ del giocattolo
N°. di lotto o articolo o altro elemento identificativo
Se esiste il dubbio che il prodotto ricada nella “Zona Grigia”, il distributore DEVE
sempre chiedere al fabbricante/importatore spiegazioni sull’assenza di
qualsiasi marchio.
AI DISTRIBUTORI NON È RICHIESTO DI TENERE
LA DOCUMENTAZIONE TECNICA
MA:
Articolo 7
Comma 5°
I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale
competente , forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la
documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo.
Essi cooperano con tali autorità, su richiesta di quest’ultima, a qualsiasi
azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi
hanno messo a disposizione sul mercato
Infine:
I distributori garantiscono che, mentre un giocattolo è sotto la loro
responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto
non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni di cui
all’articolo 10 e all’allegato II (requisiti essenziali di sicurezza)
I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un
giocattolo che hanno messo a disposizione sul mercato non sia
conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione
si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per
rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a
seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, i
distributori ne informano immediatamente le competenti autorità
nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il
giocattolo, indicando in particolare i dettagli relativi alla non
conformità e qualsiasi misura correttiva adottata.
QUANDO
Distributore
diventa
Fabbricante
Articolo 8 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli
importatori e ai distributori
Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della
presente direttiva, ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui
all’articolo 4, quando:
 immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio
commerciale; o
modifica un giocattolo già immesso sul mercato in modo tale che la
conformità con le prescrizioni applicabili possa esserne condizionata.
Sanzioni
sono irrogate dalla Camera di Commercio territorialmente competente e
salvo che il caso che il fatto non costituisca più grave reato
Qualora il distributore
Metta a disposizione del mercato
giocattoli privi di marchio CE e/o
Avvertenze e/ di istruzioni
Sanzione amministrativa da 1.500
a 10.000 euro
Non fornisca alle Autorità le
informazioni richieste e non le
conservi per 10 anni
Sanzione amministrativa da 2.500
a 10.000 euro
Produttori
Importatori
Rappres .Autor.
Garantisce Conformità
Predispone Documentazione
Tecnica (D T)
Garantisce Conformità
Immette sul mercato solo
giocattoli conformi
Appone marcatura
Verificano che prodotto abbia marcatura
FABBRICANTE
Persona fisica o giuridica che
fabbrica un giocattolo,
oppure lo fa progettare e
fabbricare e lo
commercializza apponendovi
il proprio nome o marchio
Conservano Documentazione Tecnica per DIECI ANNI
Garantisce che:
-produzione in serie
conforme al “tipo”;
-prodotto sia corredato di
numero lotto, tipo e serie;
-istruzioni ed informazioni
in lingua italiana
Assicura che:
-prodotto sia corredato di
numero lotto, tipo e serie;
-istruzioni ed informazioni in
lingua italiana
IMPORTATORE
Persona fisica o giuridica
stabilita nella Comunità che
immette sul mercato
comunitario un giocattolo
originario di un paese terzo
Appongono loro nome o marchio registrato ed indirizzo
Se il prodotto è NON conforme:
-prima di immetterlo sul mercato: provvedono a renderlo
conforme;
-è già sul mercato: provvedono a richiamarlo o ritirarlo
Collaborano con le Autorità di controllo degli Stati Membri fornendo la D T necessaria alla
verifica della conformità
Assicurano che condizioni immagazzinamento e trasporto
non precludano conformità prodotti ai requisiti di sicurezza
RAPPRESENTANTE
AUTORIZZATO
Persona fisica o giuridica
stabilita nella Comunità che
ha ricevuto da un
fabbricante un mandato
scritto che lo autorizza ad
agire per suo conto in
relazione a determinati
compiti
Autorità di Vigilanza
Ministero dello Sviluppo
Economico
NAS
Polizia Locale
per aspetti chimici e bio sanitari
Vigilanza alle
frontiere
Vigilanza mercato
interno
Camere
di
Commercio
Ministero della Salute
Guardia
di
Finanza
Dogane
COMPITI DELLE AUTORITA DI VIGILANZA
 Accertano caratteristiche del giocattolo attraverso:
- verifiche documentarie;
- verifiche fisiche;
- verifiche di laboratorio.
 Se giocattolo non è conforme non lo immettono sul mercato.
 Se manca “CE” e/o Documentazione Tecnica e/o Avvertenze
(anche se incomplete), ordinano al fabbricante o
all’importatore la messa a norma entro 30 giorni.
GRAZIE
Per
L’ A T T E N Z I O N E
Giovanni Battista Orsi
Assogiocattoli
Via C.I. Petitti 16, 20149 Milano - tel. 02 39 21 04 58 - fax 02 33 00 14 15
[email protected]
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