DIRETTIVA 2009/48/CE “SICUREZZA GIOCATTOLI” D. LGS 11 APRILE 2011 N°. 54” UNIONCAMERE DEL VENETO VENEZIA-MARGHERA: 23 APRILE 2012 GIOVANNI BATTISTA ORSI 20 luglio 2011: entra in vigore la Direttiva 2009 /48/CE per i requisiti meccanico-fisici, infiammabilità, elettrici , NON CHIMICI Abrogazione della Direttiva1988/378/CEE - definitiva per i requisiti meccanico-fisici, infiammabilità, elettrici; - resta in VIGORE solo per i requisiti chimici 20 luglio 2013: la Direttiva 2009 /48/CE entrerà in vigore definitivamente anche per i requisiti CHIMICI PERCHÉ È STATA REVISIONATA LA 88/378? Perché: Non rispetta più pienamente la realtà ludica ed i rischi ad essa connessi: - è invecchiata: sono passati più di 20 anni dalla sua prima stesura; - sul mercato del giocattolo sono stati introdotti nuovi prodotti; - le abitudini dei bambini sono cambiate nei confronti del gioco: quindi necessità di meglio delineare il campo di applicazione della Direttiva con una nuova definizione di giocattolo; necessità di aggiornamento dei contenuti dei requisiti essenziali di sicurezza per la presenza di nuovi o non prima individuabili rischi dovuti: - all’innovazione tecnologica e scientifica; - all’utilizzo di nuove materie prime impiegate; - nuove esigenze di progettazione. Principali differenze tra la 1988/378 e la 2009/48 Vecchia Norma (1) Nuova Norma (2) Definizione di giocattolo Nuova definizione di giocattolo Immissione sul mercato Immissione e messa a disposizione del mercato 2 Operatori economici 4 Operatori economici Nome ed indirizzo del responsabile dell’immissione sul mercato Nome ed indirizzo del fabbricante e/o importatore ==== Documentazione degli operatori ==== (1) Direttiva 1998/88 – D.Lgs 1991/313 Tracciabilità del prodotto (identificativo: lotto, articoli, ecc.) Documentazione degli operatori più dettagliata Riferimento alla Direttiva 2001/95 “Sicurezza Generale Prodotto” (2) Direttiva 2009/48 – D.Lgs 2011/54 DEFINIZIONE di GIOCATTOLO e CAMPO di APPLICAZIONE Vecchia Norma (1) Nuova Norma (2) GIOCATTOLO Articolo 1 La presente direttiva si applica ai giocattoli. Per giocattolo si intende qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato a fini di gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni. Articolo 2 – comma 1 La presente direttiva si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni. CAMPO di APPLICAZIONE Solo funzione ludica primaria Anche funzione ludica secondaria (1) Direttiva 1998/88 – D.Lgs 1991/313 (2) Direttiva 2009/48 – D.Lgs 2011/54 M E R C A T O Nuova Norma (1) Messa a disposizione del mercato: Fornitura di un giocattolo per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito. Immissione sul mercato Prima messa a disposizione di un giocattolo sul mercato comunitario. (1) Direttiva 1998/88 – D.Lgs 1991/313 O P E R T O R I E C O NO M I C I Vecchia Norma (1) Nuova Norma (2) Fabbricanti / Importatori Fabbricanti Mandatari Rappresentanti autorizzati Importatori Distributori (1) Direttiva 1998/88; D.Lgs 1991/313 (2) Direttiva 2009/48 – D.Lgs 2011/54 Distributore (definizione) Persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo OBBLIGHI DEL DISTRIBUTORE (Articolo 7) Comma 1° Quando mettono un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili. Comma 2° Prima di mettere un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il giocattolo in questione rechi la marcatura prescritta, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua o in lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori dello Stato membro in cui il giocattolo deve essere messo a disposizione sul mercato, e che il fabbricante e l’importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all’articolo 4, paragrafi 5 e 6, e all’articolo 6, paragrafo 3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all’articolo 10 e all’allegato II, non mette il giocattolo a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un giocattolo presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore nonché le autorità di vigilanza del mercato. Obblighi del Distributore: Prima di mettere un giocattolo a disposizione del mercato deve verificare che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente comprensibile per il consumatore. lingua italiana Istruzioni per l’ Parte integrante del giocattolo, corretto uso uso , per il montaggio per il funzionamento e per la sicurezza ISTRUZIONI INFORMAZIONI per USO sicuro ed efficace del giocattolo per consentire al consumatore di montare, installare, far funzionare , conservare, manutenere, riparare e smaltire il prodotto per FUNZIONAMENTO contengono informazioni sulle limitazioni d’uso, sui dispositivi di protezione individuale obbligatori, sulla manutenzione e la pulizia, la riparazione, ecc. per MONTAGGIO comprendono le spiegazioni sui componenti, le competenze di montaggio e gli strumenti specifici Sulla SICUREZZA devono consentire di usare il giocattolo in sicurezza e contribuire a evitare rischi al bambino o danni al prodotto Se non sono necessarie istruzioni o informazioni, tale documentazione non va aggiunta ULTERIORI OBBLIGHI DEL DISTRIBUTORE Prima di mettere un giocattolo a disposizione del mercato deve verificare che il giocattolo sia marcato “CE”; Prima di mettere un giocattolo a disposizione del mercato deve assicurarsi che Fabbricante e/o Importatore abbiano assolto i loro compiti: loro nome, marchio registrato, indirizzo TRACCIABILITÁ del giocattolo N°. di lotto o articolo o altro elemento identificativo Se esiste il dubbio che il prodotto ricada nella “Zona Grigia”, il distributore DEVE sempre chiedere al fabbricante/importatore spiegazioni sull’assenza di qualsiasi marchio. AI DISTRIBUTORI NON È RICHIESTO DI TENERE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA MA: Articolo 7 Comma 5° I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente , forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo. Essi cooperano con tali autorità, su richiesta di quest’ultima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno messo a disposizione sul mercato Infine: I distributori garantiscono che, mentre un giocattolo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 10 e all’allegato II (requisiti essenziali di sicurezza) I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il giocattolo, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata. QUANDO Distributore diventa Fabbricante Articolo 8 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva, ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 4, quando: immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale; o modifica un giocattolo già immesso sul mercato in modo tale che la conformità con le prescrizioni applicabili possa esserne condizionata. Sanzioni sono irrogate dalla Camera di Commercio territorialmente competente e salvo che il caso che il fatto non costituisca più grave reato Qualora il distributore Metta a disposizione del mercato giocattoli privi di marchio CE e/o Avvertenze e/ di istruzioni Sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 euro Non fornisca alle Autorità le informazioni richieste e non le conservi per 10 anni Sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro Produttori Importatori Rappres .Autor. Garantisce Conformità Predispone Documentazione Tecnica (D T) Garantisce Conformità Immette sul mercato solo giocattoli conformi Appone marcatura Verificano che prodotto abbia marcatura FABBRICANTE Persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare e fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio Conservano Documentazione Tecnica per DIECI ANNI Garantisce che: -produzione in serie conforme al “tipo”; -prodotto sia corredato di numero lotto, tipo e serie; -istruzioni ed informazioni in lingua italiana Assicura che: -prodotto sia corredato di numero lotto, tipo e serie; -istruzioni ed informazioni in lingua italiana IMPORTATORE Persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un giocattolo originario di un paese terzo Appongono loro nome o marchio registrato ed indirizzo Se il prodotto è NON conforme: -prima di immetterlo sul mercato: provvedono a renderlo conforme; -è già sul mercato: provvedono a richiamarlo o ritirarlo Collaborano con le Autorità di controllo degli Stati Membri fornendo la D T necessaria alla verifica della conformità Assicurano che condizioni immagazzinamento e trasporto non precludano conformità prodotti ai requisiti di sicurezza RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO Persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che lo autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti Autorità di Vigilanza Ministero dello Sviluppo Economico NAS Polizia Locale per aspetti chimici e bio sanitari Vigilanza alle frontiere Vigilanza mercato interno Camere di Commercio Ministero della Salute Guardia di Finanza Dogane COMPITI DELLE AUTORITA DI VIGILANZA Accertano caratteristiche del giocattolo attraverso: - verifiche documentarie; - verifiche fisiche; - verifiche di laboratorio. Se giocattolo non è conforme non lo immettono sul mercato. Se manca “CE” e/o Documentazione Tecnica e/o Avvertenze (anche se incomplete), ordinano al fabbricante o all’importatore la messa a norma entro 30 giorni. GRAZIE Per L’ A T T E N Z I O N E Giovanni Battista Orsi Assogiocattoli Via C.I. Petitti 16, 20149 Milano - tel. 02 39 21 04 58 - fax 02 33 00 14 15 [email protected]