ORDINI DI PROTEZIONE
CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI
LEGGE 4 APR. 2001 N. 154
DENOMINATA “MISURE CONTRO LA VIOLENZA
NELLE RELAZIONI FAMILIARI”, ENTRATA IN VIGORE
IL 13 MAY 2001.
INTRODUZIONE
DI
MISURE
GIUDIZIARIE
INTERMEDIE, RAPIDE ED EFFICACI, CHE PORTINO
ALL’ALLONTANAMENTO
DALLA
DIMORA
CONIUGALE
DELL’AUTORE
DEL
COMPORTAMENTO VIOLENTO.
ISTITUTO AUTONOMO E INDIPENDENTE DALLA
SEPARAZIONE CONIUGALE
LEGGE 4 APR. 2001 N. 154
L’ART.
2
MODIFICA
INSERENDO:
IL
CODICE
CIVILE,
1. ART. 342 BIS E ART. 342 TER C.C.
L’ART. 3 MODIFICA IL CODICE DI PROCEDURA
CIVILE, INSERENDO:
1. ART.
736
C.P.C.
(ELEMENTI
TIPICI
DEI
PROCEDIMENTI
CAUTELARI
E
DEI
PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE)
LEGGE 4 APR. 2001 N. 154
ISTITUTO MUTUATO DALL’ESPERIENZA STATUNITENSE
E’ ANALOGO ALLA MISURA CAUTELARE CHE PUO’
ESSERE ADOTTATA DAL GIUDICE PENALE. LA
DIVERSITA’ STA NEL FATTO CHE:
1.
NEL
SISTEMA
DELLE
TUTELE
PENALI
PER
L’APPLICAZIONE DELLA MISURA E’ RICHIESTA UNA
CONDOTTA TIPICA COSTITUENTE REATO,
2.
SUL PIANO CIVILE IL LEGISLATORE HA PREFERITO
EVITARE UNA SCHEMATIZZAZIONE DELL’ABUSO
FAMILIARE IN UNA RIGIDA DEFINIZIONE, PER PORRE
L’ACCENTO
SUL
PREGIUDIZIO
CHE
IL
COMPORTAMENTO VIOLENTO ARRECA AL SOGGETTO
PASSIVO.
LEGGE 4 APR. 2001 N. 154
SI PRESCINDE DALLA SUSSISTENZA DELLE
ESIGENZE CAUTELARI DI CUI ALL’ART. 274 C.P.P.
SI PRESCINDE DALLA SUSSISTENZA DEI GRAVI
INDIZI DI COLPEVOLEZZA IN ORDINE AD UN
FATTO COSTITUENTE REATO
RILEVANO NON SOLO I COMPORTAMENTI DI
DANNO MA ANCHE QUELLI DI PERICOLO, CON
UNA VALENZA PREVENTIVA E NON SOLO
REPRESSIVA DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE
CIVILE
NATURA DEGLI ORDINI DI
PROTEZIONE
PRESENTA ELEMENTI CAUTELARI E DI VOLONTARIA
GIURISDIZIONE.
ELEMENTI CAUTELARI:
-
IMMEDIATEZZA DI ACCESSO
-
SOMMARIETA’ DELLA COGNIZIONE
-
SPEDITEZZA DELLA TRATTAZIONE
-
COMPETENZA DEL GIUDICE MONOCRATICO CON
DECISIONE RECLAMABILE AL COLLEGIO, DI CUI NON FA
PARTE IL GIUDICE CHE HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO
-
EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA
PARTE NONCHE’ TRATTAZIONE NEI TERMINI FERIALI
PRESUPPOSTI
ART. 342 BIS:
GLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI
FAMILIARI VENGONO DISPOSTI “QUANDO LA
CONDOTTA DEL CONIUGE O DI ALTRO CONVIVENTE E’
CAUSA DI GRAVE PREGIUDIZIO ALL’INTEGRITA’ FISICA O
MORALE OVVERO ALLA LIBERTA’ DELL’ALTRO CONIUGE
O CONVIVENTE”.
PRESUPPOSTI
IL GIUDICE DEVE ACCERTARE SE LA CONDOTTA
PREGIUDIZIEVOLE ABBIA COMPORTATO LA
LESIONE DI UN DIRITTO DELLA PERSONALITA’, IN
PARTICOLARE:
1. DELLA SALUTE (INTEGRITA’ FISICA),
2. DELL’ONORE
E
DELLA
(INTEGRITA’ MORALE)
REPUTAZIONE
3. DELLA LIBERTA’ PERSONALE, INTESA COME
CAPACITA’ DI AUTODETERMINAZIONE DELLA
PERSONA.
PRESUPPOSTI
ALLA BASE DEI PROVVEDIMENTI EX ART. 342 BIS VI
SONO DUE DISTINTE CIRCOSTANZE:
1. LA CONVIVENZA
2. UNA
CONDOTTA
GRAVEMENTE
PREGIUDIZIEVOLE ALL’INTEGRITA’ FISICA O
MORALE
O
ALLA
LIBERTA’
DELL’ALTRO
CONIUGE
LA CONVIVENZA
LA VITTIMA ED IL SOGGETTO CUI VIENE
ADDEBITATO IL COMPORTAMENTO VIOLENTO
DEVONO VIVERE ALL’INTERNO DELLA MEDESIMA
CASA.
LA FUNZIONE DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE,
INFATTI, E’ SIA QUELLA DI INTERROMPERE
SITUAZIONI DI CONVIVENZA TURBATA, SIA
QUELLA DI IMPEDIRE IL PROTRARSI DI
COMPORTAMENTI
VIOLENTI
IN
AMBITO
DOMESTICO.
LA CONVIVENZA
SUSSISTE IL REQUISITO DELLA CONVIVENZA
ANCHE
QUANDO
VI
SIA
STATO
L’ALLONTANAMENTO, PROVOCATO DAL TIMORE
DI SUBIRE VIOLENZA FISICA DEL CONGIUNTO,
MANTENENDO NELL’ABITAZIONE FAMILIARE IL
CENTRO DEGLI INTERESSI MATERIALI ED
AFFETTIVI
PARTE DELLA GIURISPRUDENZA AMMETTE LA
PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI MISURE DI
PROTEZIONE
ANCHE
A
SEGUITO
DELLA
CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA.
LA CONDOTTA GRAVEMENTE
PREGIUDIZIEVOLE
ESISTENZA
DI
UN
PREGIUDIZIO
GRAVE
ALL’INTEGRITA’ FISICA, MORALE O ALLA
LIBERTA’ PERSONALE PATITO DAL FAMILIARE
CONVIVENTE, IMPUTABILE IN TERMINI CAUSALI
ALLA CONDOTTA DELL’ALTRO.
LA CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE, DI REGOLA, E’
CARATTERIZZATA DAL VERIFICARSI DI AZIONI
REITERATE
RAVVICINATE
NEL
TEMPO,
CONSAPEVOLMENTE DIRETTE A LEDERE I BENI
TUTELATI, E NON DA SINGOLI EPISODI COMPIUTI
A DISTANZA DI TEMPO CONSIDEREVOLE TRA
LORO.
LA CONDOTTA GRAVEMENTE
PREGIUDIZIEVOLE
VIOLENZA FISICA:
-
LESIONI PERSONALI
-
PERCOSSE
-
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA
-
TENTATO OMICIDIO
-
OMICIDIO
-
ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE O DISCIPLINA
-
INCESTO
-
VIOLENZA SESSUALE
LA CONDOTTA GRAVEMENTE
PREGIUDIZIEVOLE
VIOLENZA PSICOLOGICA
- INGIURIA
- VIOLENZA PRIVATA
- MINACCIA
- MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA
- ISTIGAZIONE O AIUTO AL SUICIDIO
- SEQUESTRO DI PERSONA
LA CONDOTTA GRAVEMENTE
PREGIUDIZIEVOLE
VIOLENZA ECONOMICA
- VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA
FAMILIARE
- MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA
- VIOLENZA PRIVATA
- ATTEGGIAMENTI VOLTI AD IMPEDIRE CHE IL
FAMILIARE
SIA
O
POSSA
DIVENTARE
ECONOMICAMENTE INDIPENDENTE, COSI’ DA
ESERCITARE SULLO STESSO UN CONTROLLO
INDIRETTO MA ESTREMAMENTE INCISIVO
LA CONDOTTA GRAVEMENTE
PREGIUDIZIEVOLE
SI TRATTA DI:
1.
FATTI VIOLENTI DAI QUALI SIANO DERIVATE LESIONI
NON INSIGNIFICANTI ALLA PERSONA,
2.
UNA SITUAZIONE DI CONFLITTUALITA’ TALE DA
POTER PREVEDIBILMENTE DARE ADITO AL RISCHIO,
CONCRETO E ATTUALE, PER UNO DEI FAMILIARI
CONVIVENTI, DI SUBIRE VIOLENZE GRAVI DAGLI
ALTRI
3.
VERIFICAZIONE DI UN “VULNUS” ALLA DIGNITA’
DELL’INDIVIDUO DI ENTITA’ NON COMUNE, IN
RELAZIONE ALLA DELICATEZZA DEI PROFILI DELLA
DIGNITA’ STESSA CONCRETAMENTE INCISI
4.
MODALITA’ “FORTI” DELL’OFFESA ARRECATA E
RIPETITIVITA’ O PROLUNGATA DURATA NEL TEMPO
DELLA SOFFERENZA PATITA DALL’OFFESO
LA CONDOTTA GRAVEMENTE
PREGIUDIZIEVOLE
NON PUO’ ESSERE RICHIESTO ORDINE DI PROTEZIONE:
1.
PER VIOLAZIONE DEI DOVERI DI MANTENIMENTO EX
ARTT. 143-147 C.C.
2.
NEI CASI DI RECIPROCA INCOMUNICABILITA’ ED
INTOLLERANZA TRA SOGGETTI CONVIVENTI, DI CUI
CIASCUNA DELLE PARTI IMPUTA ALL’ALTRA LA
RESPONSABILITA’ (ALMENO QUANDO I LITIGI, SEPPUR
ASPRI NEI TONI, NON SIANO STATI AGGRAVATI DA
VIOLENZE FISICHE O MINACCE O NON SI SIANO
TRADOTTI
IN
VIOLAZIONE
DELLA
DIGNITA’
DELL’INDIVIDUO DI PARTICOLARE ENTITA’)
3.
NON RIGUARDA IL DIRITTO DI VISITA DEI FIGLI
L’AUTORE DELLE CONDOTTE
UN CONIUGE NEI CONFRONTI DELL’ALTRO (ANCHE
CON L’APPOGGIO E LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEGLI
ALTRI FAMILIARI)
IL GENITORE VERSO I FIGLI (SIA DIRETTAMENTE CHE
INDIRETTAMENTE)
I FIGLI VERSO I GENITORI.
UN CONVIVENTE NEI CONFRONTI DI ALTRO
CONVIVENTE (COMPRESE LE COPPIE OMOSESSUALI)
LEGITTIMAZIONE
ATTIVA
PERSONA IN DANNO DELLA QUALE E’
TENUTA LA CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE
PASSIVA
PERSONA CHE HA POSTO IN ESSERE
IL COMPORTAMENTO LESIVO
LA DOMANDA PUO’ ESSERE PROPOSTA SOLO DAL
CONIUGE, DAL CONVIVENTE O DA UN ALTRO
FAMILIARE ADULTO.
PER I MINORI, IL RICORSO VA INTRODOTTO DAL
TITOLARE DELLA POTESTA’. SI ESCLUDE LA NOMINA
DI UN CURATORE SPECIALE, STANTE L’URGENZA E
L’AGILITA’ DEL PROCEDIMENTO DE QUO.
PROCEDIMENTO
ISTANZA DELLA VITTIMA, PROPOSTA ANCHE DALLA
PARTE
PERSONALMENTE,
CON
RICORSO
AL
TRIBUNALE DEL LUOGO DI PROPRIA RESIDENZA O
DOMICILIO (A DIFFERENZA DI QUANTO AVVIENE NEI
PROCEDIMENTI PER SEPARAZIONE E DIVORZIO)
DOPO
LA
PRESENTAZIONE
DELL’ISTANZA,
IL
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DESIGNA IL GIUDICE CUI
E’ AFFIDATA LA TRATTAZIONE DEL RICORSO, CHE
VIENE INVESTITO DI AMPI POTERI ISTRUTTORI E
NOTEVOLE FLESSIBILITA’ NELLA RICERCA DI PROVE.
NON E’ PREVISTO L’INTERVENTO DEL PM
PROCEDIMENTO
I PROCEDIMENTI SI TRATTANO ANCHE DURANTE
IL PERIODO FERIALE
IL GIUDICE DESIGNATO, SENTITE LE PARTI NEL
PIENO DEL CONTRADDITTORIO, ISTRUISCE LA
CAUSA NEL MODO CHE RITIENE PIU’ OPPORTUNO,
DISPONENDO ANCHE EVENTUALI INDAGINI SUI
REDDITI, SUL TENORE DI VITA E SUL PATRIMONIO
DELLE PARTI A MEZZO DELLA POLIZIA
TRIBUTARIA
IL TRIBUNALE PROVVEDE IN CAMERA DI
CONSIGLIO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA,
EMETTENDO
DECRETO
MOTIVATO
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
PROCEDIMENTO
IN CASO DI URGENZA, L’ORDINE DI PROTEZIONE PUO’
ESSERE ASSUNTO DOPO SOMMARIE INFORMAZIONI,
CON SUCCESSIVA UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE
PARTI ENTRO UN TERMINE NON SUPERIORE A 15 GG,
IN OCCASIONE DELLA QUALE VI E’ CONFERMA, LA
MODIFICA
O
LA
REVOCA
DELL’ORDINE
DI
PROTEZIONE.
E’ AMMESSO RECLAMO AL TRIBUNALE ENTRO IL
TERMINE
PERENTORIO
DI
10
GG
DALLA
COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE DEL DECRETO
DEFINITIVO, AI SENSI DELL’ART. 739, II COMMA, CPC
RECLAMO
INTRODUCE UN GIUDIZIO AVENTE NATURA DI REVISIO
PRìORìS INSTANTIAE
INAMMISSIBILE LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI
NUOVI E LA RICHIESTA DI ASSUNZIONE DI PROVE
COSTITUENDE
INAMMISSIBILE L’ISTANZA CON CUI LA PARTE
RECLAMATA CHIEDE L’APPLICAZIONE DELLE MISURE
PREVISTE DALL’ART. 709 TER CPC, LAMENTANDO IL
MANCATO PAGAMENTO DELL’ASSEGNO PERIODICO
DISPOSTO
CON
L’ORDINE
DI
PROTEZIONE
(L’ATTUAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI AVENTI AD
OGGETTO SOMME DI DENARO AVVIENE NELLE FORME
DEGLI ARTT. 491 E SS CPC, OSSIA MEDIANTE
ESPROPRIAZIONE FORZATA)
RECLAMO
NON SOSPENDE L’ESECUTIVITA’ DELL’ORDINE DI
PROTEZIONE
IL TRIBUNALE PROVVEDE IN CAMERA DI CONSIGLIO,
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE CUI NON PARTECIPA
IL GIUDICE CHE HA EMESSO IL DECRETO
IL TRIBUNALE SENTITE LE PARTI DOPO REGOLARE
INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, DECIDE
CON DECRETO MOTIVATO NON IMPUGNABILE,
NEMMENO PER CASSAZIONE, GIACCHE’ DETTO
DECRETO
DIFETTA
DEI
REQUISITI
DELLA
DECISORIETA’ E DEFINITIVITA’.
PER QUANTO NON PREVISTO DALL’ART. 736 BIS CPC SI
APPLICANO LE NORME COMUNI AI PROCEDIMENTI IN
CAMERA DI CONSIGLIO (OVE COMPATIBILI) EX ARTT.
737 E SS CPC.
IL PROVVEDIMENTO DEL
GIUDICE
CON IL DECRETO EX ART. 342 BIS CC, IL GIUDICE
ORDINA AL CONVIVENTE REO DELLA CONDOTTA
PREGIUDIZIEVOLE,
LA
CESSAZIONE
DELLA
CONDOTTA E NE DISPONE L’ALLONTANAMENTO
DALLA CASA FAMILIARE
QUALORA LA VITA DOMESTICA NON SI SVOLGA IN
UN SOLO LUOGO, MA
PRESSO DIVERSE
ABITAZIONI, PUO’ IMPORSI L’ALLONTANAMENTO
DA PIU’ DI UNA, ANCHE IN PERIODI DIFFERENTI
(ES: RESIDENZA FISSA E CASA VACANZA)
PROVVEDIMENTI ACCESSORI
I PROVVEDIMENTI ACCESSORI CHE IL GIUDICE PUO’
DISPORRE NEL DECRETO CHE EMETTE ORDINE DI
PROTEZIONE,
PERDONO
EFFICACIA
AUTOMATICAMENTE SE VIENE REVOCATA LA MISURA
PRINCIPALE DELL’ALLONTANAMENTO DALLA CASA
FAMILIARE E QUALORA SOPRAVVENGA L’ORDINANZA
EX ART. 708 CPC IN CASO DI SEPARAZIONE PERSONALE
DEI CONIUGI, OVVERO ALTRO PROVVEDIMENTO DEL
GIUDICE CIVILE IN ORDINE AI RAPPORTI ECONOMICOPATRIMONIALI TRA I CONIUGI O AL MANTENIMENTO
DEI FIGLI
PROVVEDIMENTI ACCESSORI
POSSONO ESSERE:
1. NON AVVICINARSI AI LUOGHI ABITUALMENTE
FREQUENTATI DALLA VITTIMA (ES: CASA,
LAVORO, SCUOLA, DOMICILIO DEI FAMILIARI DI
ORIGINE)
PROVVEDIMENTI ACCESSORI
INTERVENTO DI SERVIZI SOCIALI, CENTRI DI
MEDIAZIONE FAMILIARE O ASSOCIAZIONI PER IL
SOSTEGNO
E
L’ACCOGLIENZA
DI
DONNE/MINORI/VITTIME
DI
ABUSI
O
MALTRATTAMENTI (NON PUO’ ESSERE IMPOSTO
COERCITIVAMENTE, PERCHE’ PRODUTTIVI DI
RISULTATO SOLO SE LIBERAMENTE SEGUITI)
PROVVEDIMENTI ACCESSORI
PAGAMENTO PERIODICO DI UN ASSEGNO A
FAVORE DELLE PERSONE CONVIVENTI CHE, PER
EFFETTO DELL’ALLONTANAMENTO DALLA CASA
FAMILIARE DEL REO, RIMANGONO PRIVE DEI
MEZZI ADEGUATI, FISSANDO MODALITA’ E
TERMINI DI VERSAMENTO E STABILENDO, SE
NECESSARIO, IL VERSAMENTO DELLA SOMMA DA
PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELL’OBBLIGATO,
DETRAENDOLA DALLA RETRIBUZIONE
L’ORDINE DI PAGAMENTO HA EFFICACIA DI
TITOLO ESECUTIVO
ASSEGNO PERIODICO
IN ASSENZA DI EMISSIONE DELLA MISURA DI
PROTEZIONE “NON PATRIMONIALE”, IL GIUDICE NON
PUO’ RICONOSCERE IL DIRITTO ALLA PERCEZIONE
DELL’ASSEGNO PERIODICO ANCHE SE RILEVA
L’INADEMPIMENTO ALL’OBBLIGO DI MANTENIMENTO
EX ARTT. 143-147 CC
LA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO PERIODICO HA
NATURA PROVVISORIA, LA SUA FUNZIONE ED
EFFICACIA E’ LIMITATA NEL TEMPO ALLA DURATA
DELL’ORDINE DI PROTEZIONE O COMUNQUE AL
PERIODO DI TEMPO ANTERIORE ALL’EVENTUALE
PROVVEDIMENTO SUCCESSIVO EMESSO DAL GIUDICE
COMPETENTE, VOLTO A GARANTIRE IL DIRITTO AL
MANTENIMENTO DI SOGGETTI BISOGNOSI.
ASSEGNO PERIODICO
TALE MISURA ACCESSORIA PROVVISORIA PUO’
ESSERE ADOTTATA ANCHE SUCCESSIVAMENTE
ALL’APPLICAZIONE DELLA MISURA COERCITIVA
PRINCIPALE, SEMPRE CHE QUESTA NON ABBIA
PERSO EFFICACIA
LA MISURA PATRIMONIALE E’ SUSCETTIBILE DI
MODIFICA ANCHE NEL CASO IN CUI MUTINO LE
CONDIZIONI
DELL’OBBLIGATO
E
DEL
BENEFICIARIO E DEVE ESSERE REVOCATA SE
RIPRENDE LA CONVIVENZA
SI PUO’ CONCEDERE ANCHE IN ASSENZA DI FIGLI
CONDOTTE PREGIUDIZIEVOLI
COMPIUTE DAI FIGLI
OVE IL SOGGETTO ALLONTANATO NON ABBIA
UNA PROPRIA AUTONOMIA ECONOMICA, IL
GIUDICE DEVE CONTESTUALMENTE DISPORRE A
CARICO
DEI
GENITORI
L’OBBLIGO
DI
PAGAMENTO DI UN ASSEGNO PERIODICO EX
ARTT. 148 E 342 TER, COMMA II, C.C.
L’OBBLIGO DI VERSAMENTO DELL’ASSEGNO
PREVISTO
DAL
DECRETO
PUO’
ESSERE
SOSTITUITO DALL’EVENTUALE ADOZIONE DI UN
DIVERSO PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO E DI
MANTENIMENTO.
DURATA
NON PUO’ ESSERE SUPERIORE A 1 ANNO
PUO’ ESSERE PROROGATA SU ISTANZA DI PARTE
SOLO SE RICORRANO GRAVI MOTIVI E PER IL
TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO (LA LEGGE
NON STABILISCE ALCUN TERMINE FINALE
PREDETERMINATO
NE’
IL
LIMITE
DELLE
PROROGHE)
DECORRE
DAL
GIORNO
ESECUZIONE DELLO STESSO
DELL’AVVENUTA
IN CASO DI MANCATA INDICAZIONE DEL
TERMINE DI DURATA NEL DECRETO, SI RITIENE
COME IMPLICITA LA PREVISIONE DEL MASSIMO
PREVISTO DALL’ART. 342 TER C.C.
DURATA
NEL LASSO DI TEMPO CHE INTERCORRE TRA
L’INIZIO DEL ESECUZIONE DEL DECRETO CHE
DISPONE L’ORDINE DI PROTEZIONE E LA SUA
CESSAZIONE DI EFFICACIA, I CONIUGI O
CONVIVENTI DEVONO ESSERE IN GRADO DI
RISOLVERE LA SITUAZIONE CONFLITTUALE,
ACCETTANDO DI RITORNARE SOTTO LO STESSO
TETTO OVVERO OPTANDO PER LA SEPARAZIONE.
SANZIONI PENALI
CHIUNQUE ELUDE L’ORDINE DI PROTEZIONE
OVVERO UN PROVVEDIMENTO DI ANALOGO
CONTENUTO ASSUNTO NEL PROCEDIMENTO DI
SEPARAZIONE PERSONALE O DI DIVORZIO, E’
PUNITO CON LA PENA STABILITA DALL’ART. 388, I
COMMA, C.P.
L’ORDINE DI PROTEZIONE E’ DUNQUE ASSISTITO
DA UNA SPECIFICA TUTELA PENALE E LA SUA
VIOLAZIONE CONFIGURA UN’IPOTESI DI REATO
SANZIONI PENALI
ART. 388 C.P.
MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DEI PROVVEDIMENTI
DEL GIUDICE:
“CHIUNQUE, PER SOTTRARSI ALL’ADEMPIMENTO DEGLI
OBBLIGHI CIVILI NASCENTI DA UNA SENTENZA DI
CONDANNA, O DEI QUALI E’ IN CORSO L’ACCERTAMENTO
PRESSO L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA, COMPIE, SUI PROPRI
BENI E SUGLI ALTRUI BENI, ATTI SIMULATI O
FRAUDOLENTI, O COMMETTE ALLO STESSO SCOPO ALTRI
FATTI FRAUDOLENTI, E’ PUNITO, QUALORA NON
OTTEMPERI ALL’INGIUNZIONE DI ESEGUIRE LA
SENTENZA, CON LA RECLUSIONE FINO A 3 ANNI O CON LA
MULTA DA € 103 AD € 1.032”
ESCLUSIONE DELL’AMBITO DI
APPLICAZIONE
LE DISPOSIZIONI DE QUO NON SI APPLICANO
QUANDO LA CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE E’
TENUTA DAL CONIUGE CHE HA PROPOSTO O NEI
CONFRONTI DEL QUALE E’ STATA PROPOSTA
DOMANDA DI SEPARAZIONE PERSONALE O
DIVORZIO, SE NEL RELATIVO PROCEDIMENTO SI E’
GIA’
SVOLTA,
INNANZI
AL
PRESIDENTE,
L’UDIENZA DI COMPARIZIONE PERSONALE DEI
CONIUGI.
IN TAL CASO, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI
PREVISTE
IN
VIA
ORDINARIA
PER
I
PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO.
COORDINAMENTO CON LA
COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I
MINORENNI
ART. 330, II COMMA, C.C., COME MODIFICATO
DALLA LEGGE N. 149/2001:
ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE DEL
GENITORE CHE E’ CAUSA DI PREGIUDIZIO NEI
CONFRONTI DEL MINORE
TRATTANDOSI DI ORDINE IMPARTITO DAL GIUDICE
MINORILE,
SI
REALIZZA
UNA
PARZIALE
SOVRAPPOSIZIONE DI COMPETENZE TRA GLI
ORGANI GIUDIZIARI LEGITTIMATI AD ADOTTARE IL
PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO DEL
GENITORE MALTRATTANTE
COORDINAMENTO CON LA
COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I
MINORENNI
DOTTRINA MAGGIORITARIA:
PREVALENTE LA COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER
I MINORENNI NEI CASI IN CUI LA VITTIMA DEGLI
EPISODI DI ABUSO SIA UN MINORENNE.
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI PUO’ ADOTTARE
STATUIZIONI
RIGUARDANTI
SOLO
L’ALLONTANAMENTO
DEL
GENITORE
MALTRATTANTE, SENZA STATUIZIONI ACCESSORIE
COORDINAMENTO CON LA
COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I
MINORENNI
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DISPORRA’
L’ORDINE
DI
ALLONTANAMENTO
SOLO
NELL’AMBITO DI UNA PROCEDURA FINALIZZATA
ALL’ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI ABLATIVI O
LIMITATIVI DELLA POTESTA’ GENITORIALE EX
ART. 336 C.C.
NEL CASO IN CUI VITTIME DI VIOLENZA
FAMILIARE SIANO CONTESTUALMENTE UN
MAGGIORENNE E UN MINORENNE, LA PRASSI HA
VISTO PREVALENTEMENTE L’INTERVENTO DEL
TRIBUNALE ORDINARIO, REPUTATO A DECIDERE
PER L’INTERO CASO.
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ordini di protezione - Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia