Organizzazione dello Studio Professionale A cura di Centro Studi CGN Dott. Paolo Desolati ANTIRICICLAGGIO ANTIRICICLAGGIO E LIMITAZIONE USO DEL CONTANTE Nucleo Speciale Polizia Valutaria G.d.F. ACCESSO ANAGRAFE RAPPORTI BANCARI ACCESSO LIBRI CONTABILI DOCUMENTI, CORRISPONDENZA ED ESTRAZIONE DI COPIA POTERI DELEGARE A TUTTI I REPARTI G.d.F ISPEZIONI E APPROFONDIMENTI ANTIRICICLAGGIO DOPPIA QUALIFICA DI POLIZIA TRIBUTARIA E VALUTARIA Unità d’Informazione Finanziaria Dal 1/1/2008 UIC Competenze e poteri sono trasferiti alla Banca d’Italia UIF Riceve segnalazioni operazioni sospette Acquisisce altri dati Individua indicatori di anomalia Effettua studi su anomalie Analizza flussi finanziari Impiega dati anagrafe conti e anagrafe tributaria Le fonti normative: un cantiere senza fine Norme Comunitarie Norme Nazionali II - Direttiva n. 2001/97/CE D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56 Decreto MEF 3 febbraio 2006, n. 141 In vigore dal 22/4/2006 III - Direttiva n. 2005/60/CE D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 In vigore dal 29/12/2007 D.Lgs. 25/09/2009, n. 151 In vigore dal 04/11/2009 Decreto Legge n. 130 del 13 Agosto 2011 In vigore dal 13/08/2011 Controlli e verifiche G.d.F. A seguito di indagini su cliente dello studio A seguito di segnalazione effettuata dal professionista A seguito di omissione di una segnalazione di operazione sospetta A seguito di violazione limitazione uso del contante di cliente dello studio Ispezioni a campione Ispezioni G.d.F. Le sanzioni VIOLAZIONE SANZIONE Inosservanza dell'obbligo di adeguata verifica della clientela Multa da 2.600 € a 13.000 € Omessa, tardiva o incompleta registrazione delle informazioni relative al cliente o delle operazioni effettuate Multa da 2.600 € a 13.000 € Omessa istituzione dell'archivio informatico o del registro della clientela Sanzione pecuniaria da 5.000 € a 50.000 € Omessa segnalazione di operazioni sospette Sanzione pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata Ispezioni a campione Guardia di Finanza Circolare n.83607 del 19/03/2012 L’attività mira a verificare: • Legittimazione esercizio attività • Individuazione responsabili e del personale • Istituzione registro clientela o dell’archivio informatico; • Processi logici adeguata verifica • Registrazione dati • Adeguata verifica della clientela • Conservazione dati con istituzione fascicolo del cliente; • Rispetto obbligo segnalazione operazioni sospette • Comunicazione violazioni della limitazione dell’uso del contante. • Linee guida profili di rischio Prestazioni soggette all’obbligo quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un’ operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate; quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro; tutte le volte che l’operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Prestazioni a valore indeterminabile Consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria di carattere continuativo Consulenze in materia di contabilità e bilanci Consulenze e servizi prestati per la costituzione e amministrazione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi Tenuta di contabilità per qualsiasi regime Revisione contabile Trasformazioni, fusioni, scissioni e liquidazioni societarie Consulenze in materia di concordati stragiudiziali Prestazioni escluse PRESTAZIONI NON SOGGETTE AGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA adempimenti in materia di amministrazione del personale attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali Dal 29/12/2007 NO F24 Dal 4/11/2009 Modalità adeguata verifica della clientela IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DELL’IDENTITÀ OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA ACQUISIZIONE DATI SU SCOPO E NATURA DELLA PRESTAZIONE CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE DEI DATI CONTROLLO COSTANTE CLIENTE TITOLARE EFFETTIVO L’identificazione del cliente IN PRESENZA DEL CLIENTE ATTRAVERSO DOCUMENTO NON SCADUTO Persone fisiche • Il nome e il cognome • Il luogo e la data di nascita • L’indirizzo della residenza e dell’eventuale domicilio • Il codice fiscale • Gli estremi del documento di identificazione Società • Denominazione • Sede legale • Codice fiscale o partita IVA per le persone giuridiche • Verifica esistenza potere di rappresentanza Documento di riconoscimento CARTA D’IDENTITÀ PASSAPORTO PATENTE DI GUIDA / PATENTE NAUTICA LIBRETTO DELLA PENSIONE PORTO D’ARMI PERMESSO DI SOGGIORNO TESSERE AMMINISTRAZIONE DELLO STATO Decorrenza obblighi Soggetti Obbligo identificazione clientela Obbligo adeguata verifica clientela Dottori commercialisti ed esperti contabili, revisori contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati 22 aprile 2006 29 dicembre 2007 Consulenti tributari non iscritti in albi e Società di servizi operanti nel settore contabile - tributario 25 maggio 2007 29 dicembre 2007 Quando verificare il cliente L’ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE È SVOLTA PER I NUOVI CLIENTI CLIENTELA GIÀ IN ESSERE AL 29/12/2007 CONFERIMENTO INCARICO AL PRIMO CONTATTO UTILE Modalità adeguata verifica della clientela IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DELL’IDENTITÀ OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA ACQUISIZIONE DATI SU SCOPO E NATURA DELLA PRESTAZIONE CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE DEI DATI CONTROLLO COSTANTE CLIENTE TITOLARE EFFETTIVO Titolare effettivo CLIENTE Persona fisica Agisce in proprio e per proprio conto NON vi sono altri titolari effettivi Agisce per conto di altra persona fisica Deve fornire generalità ed estremi documento del titolare effettivo Società Enti La persona fisica rappresentante Deve fornire generalità ed estremi documento del/dei titolare/i effettivo/i Titolare effettivo Società CLIENTE SOCI “B” PF 5% SOCIETÀ “C” PF 25% “D” PF 70% Titolare effettivo Catena di controllo CLIENTE SOCI DI 1° LIVELLO SOCI DI 2° LIVELLO “B” PF 5% “E” PF 50% “C” PG 25% “F” PF 50% SOCIETÀ “D” PG 70% “G” PF 50% Titolare effettivo “H” PF 40% Titolare effettivo “I” PF 10% Identifichiamo il Titolare Effettivo Modalità adeguata verifica della clientela IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DELL’IDENTITÀ OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA CLIENTE TITOLARE EFFETTIVO ACQUISIZIONE DATI SU SCOPO E NATURA DELLA PRESTAZIONE CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE DEI DATI CONTROLLO COSTANTE Rating cliente Approccio basato sul rischio MISURE ADOTTATE ADEGUATE ALL’ENTITÀ RISCHIO RICICLAGGIO O FINANZIAMENTO AL TERRORISMO Indice di rischio ELEMENTI CONNESSI AL CLIENTE RISCHIO CONNESSO AL CLIENTE ELEMENTI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE RISCHIO CONNESSO ALLA PRESTAZIONE INDICE DI RISCHIO Obblighi rafforzati Controllo delle documentali informazioni e riscontri Verifica del titolare effettivo in presenza del medesimo Analisi delle informazioni su scopo e natura della prestazione Controllo costante frequente più approfondito e Modalità adeguata verifica della clientela IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DELL’IDENTITÀ OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA ACQUISIZIONE DATI SU SCOPO E NATURA DELLA PRESTAZIONE CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE DEI DATI CONTROLLO COSTANTE CLIENTE TITOLARE EFFETTIVO L’obbligo di conservazione dei documenti OBBLIGO DI CONSERVARE COPIA O RIFERIMENTI DEI DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA dieci anni dalla fine della prestazione professionale I DOCUMENTI ORIGINALI O LE COPIE DI OPERAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI dieci anni dall’esecuzione dell’operazione o dalla cessazione della prestazione professionale ISTITUZIONE DI APPOSITI FASCICOLI Contenuto fascicolo • • • • • • • • • • fotocopia documento di riconoscimento valido alla data dell’identificazione fotocopia codice fiscale fotocopia partita IVA visura camerale (consigliato per le ditte individuali, obbligatorio per i soggetti diversi da persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti che hanno il potere di rappresentanza. Verbale CdA di nomina) documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica o, al contrario, la necessità di ricorrere alla procedura rafforzata eventuale attestazione ex art. 30 copia del mandato professionale documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare effettivo dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull’oggetto dell’attività o dell’operazione per la quale è richiesta la prestazione professionale eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare effettivo COSTANTEMENTE AGGIORNATO PRESENTATO SU RICHIESTA ORGANI DI CONTROLLO PROTETTO CON MISURE PRIVACY Modalità di registrazione POSSIBILITÀ DI OPTARE ARCHIVIO INFORMATICO REGISTRO CLIENTELA - NUMERATO PROGRESSIVAMENTE - SIGLATO PAGINA PER PAGINA - INDICAZIONE NELL’ULTIMO FOGLIO NUMERO PAGINE COMPLESSIVE - TENUTO IN MODO ORDINATO - SENZA SPAZI BIANCHI - SENZA ABRASIONI Segnalazione delle operazioni sospette L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE ALL’UIF QUANDO I PROFESSIONSTI SANNO SOSPETTANO STATE COMPIUTE TENTATE OPERAZIONI DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO Limitazione uso contante VIETATO TRASFERIMENTO DENARO CONTANTE, LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE TRA SOGGETTI DIVERSI COMPLESSIVAMENTE > = 1.000,00 EURO • • • • • PAGAMENTI FATTURE FINANZIAMENTI SOCI TRASFERIMENTI INFRAGRUPPO FRA DIVERSE SOCIETÀ DISTRIBUZIONE DI UTILI E DIVIDENDI CONFERIMENTI IN SOCIETÀ Pagamento fatture contanti PAGAMENTO FATTURA 2.000 EURO IN 4 RATE DA 500 EURO A 30, 60, 90, 120 GG ORDINARIA DILAZIONE SCATURISCE DA PREVENTIVO ACCORDO COMMERCIALE PLURALITÀ DI PAGAMENTI A SCADENZE PREFISSATE È FRUTTO DI UN’ORDINARIA DILAZIONE DI PAGAMENTI NON COSTITUISCE VIOLAZIONE Finanziamento soci in contanti FINANZIAMENTO EFFETTUATO DAI SOCI: versamento 900 euro in gennaio, 900 euro in febbraio e ulteriori 900 euro a marzo FRAZIONAMENTO NON APPARE CONNATURATO AL TIPO DI OPERAZIONE POSTA IN ESSERE SI DEVE VALUTARE CASO PER CASO PUÒ COSTITUIRE VIOLAZIONE Distribuzioni utili in contanti DISTRIBUZIONE UTILI SNC AI SOCI: 800 euro in gennaio, 800 a febbraio e 800 euro a marzo FRAZIONAMENTO NON APPARE CONNATURATO AL TIPO DI OPERAZIONE POSTA IN ESSERE SI DEVE VALUTARE CASO PER CASO PUÒ COSTITUIRE VIOLAZIONE Sanzioni violazione limiti contante VIOLAZIONE per il cliente DISPOSIZIONE VIOLATA Violazione del divieto di trasferimento di denaro contante quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è pari o superiore a 1.000 euro (art. 58 co. 1) Art. 49 co. 1 PEP Emissione di assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 2.500 euro senza indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e clausola di non trasferibilità (art. 58 co. 1) Art. 49 co. 5 SANZIONE Sanzione pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo Trasferito con minimo 3.000 euro (se importi superiori a 50.000 euro sanzione quintuplicata) Sanzioni violazione limiti contante VIOLAZIONE per il professionista Violazione dell’obbligo di riferire al MEF le violazioni di cui agli artt. 49 co. 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e 50 (art. 58 co. 7) PEP DISPOSIZIONE VIOLATA Art. 51 SANZIONE Sanzione pecuniaria dal 1% al 30% dell’importo dell’operazione, del saldo del libretto o del conto con sanzione minima di 3.000 euro (se importi superiori a 50.000 euro sanzione quintuplicata) Modifica della soglia limite negli ultimi anni Fino al 29.04.08 Dal 30.04.08 al 24.06.08 Dal 25.06.08 al 30.05.10 Dal 31.05.10 al 12.08.11 Dal 13.08.11 al 05.12.11 Dal 06.12.11 Euro 12.500 Euro 5.000 Euro 2.500 Euro 1.000 PEP Euro 12.500 Euro 5.000 Altri obblighi Adeguata PEP formazione personale • Permette adeguata conoscenza del cliente • Contribuisce a rilevare situazioni anomale da sottoporre al professionista • Si consiglia di documentare l’attività di formazione Grazie per l’attenzione e vediamo un esempio pratico dell’adempimento Antiriciclaggio PEP