Organizzazione dello Studio
Professionale
A cura di Centro Studi CGN
Dott. Paolo Desolati
ANTIRICICLAGGIO
ANTIRICICLAGGIO
E LIMITAZIONE
USO DEL
CONTANTE
Nucleo Speciale Polizia Valutaria G.d.F.
ACCESSO ANAGRAFE
RAPPORTI BANCARI
ACCESSO LIBRI CONTABILI
DOCUMENTI,
CORRISPONDENZA ED
ESTRAZIONE DI COPIA
POTERI
DELEGARE A TUTTI I
REPARTI G.d.F ISPEZIONI E
APPROFONDIMENTI
ANTIRICICLAGGIO
DOPPIA QUALIFICA DI
POLIZIA TRIBUTARIA E
VALUTARIA
Unità d’Informazione Finanziaria
Dal 1/1/2008
UIC
Competenze e poteri sono
trasferiti alla
Banca d’Italia
UIF
Riceve segnalazioni
operazioni sospette
Acquisisce
altri dati
Individua indicatori di
anomalia
Effettua studi
su anomalie
Analizza flussi
finanziari
Impiega dati anagrafe conti
e anagrafe tributaria
Le fonti normative: un cantiere senza fine
Norme Comunitarie
Norme Nazionali
II - Direttiva n. 2001/97/CE
D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56
Decreto MEF 3 febbraio 2006, n. 141
In vigore dal 22/4/2006
III - Direttiva n. 2005/60/CE
D.Lgs. 21/11/2007, n. 231
In vigore dal 29/12/2007
D.Lgs. 25/09/2009, n. 151
In vigore dal 04/11/2009
Decreto Legge n. 130 del 13 Agosto 2011
In vigore dal 13/08/2011
Controlli e verifiche G.d.F.
A seguito di indagini su cliente dello studio
A seguito di segnalazione effettuata dal
professionista
A seguito di omissione di una
segnalazione di operazione sospetta
A seguito di violazione limitazione uso del
contante di cliente dello studio
Ispezioni a campione
Ispezioni G.d.F.
Le sanzioni
VIOLAZIONE
SANZIONE
Inosservanza dell'obbligo di adeguata
verifica della clientela
Multa da 2.600 € a 13.000 €
Omessa, tardiva o incompleta
registrazione delle informazioni relative
al cliente o delle operazioni effettuate
Multa da 2.600 € a 13.000 €
Omessa istituzione dell'archivio
informatico o del registro della
clientela
Sanzione pecuniaria da 5.000 € a 50.000 €
Omessa segnalazione di operazioni
sospette
Sanzione pecuniaria dall'1% al 40%
dell'importo dell'operazione non
segnalata
Ispezioni a campione Guardia di Finanza
Circolare
n.83607 del
19/03/2012
L’attività
mira a
verificare:
• Legittimazione esercizio attività
• Individuazione responsabili e del
personale
• Istituzione
registro
clientela
o
dell’archivio informatico;
• Processi logici adeguata verifica
• Registrazione dati
• Adeguata verifica della clientela
• Conservazione dati con istituzione
fascicolo del cliente;
• Rispetto
obbligo
segnalazione
operazioni sospette
• Comunicazione
violazioni
della
limitazione dell’uso del contante.
• Linee guida profili di rischio
Prestazioni soggette all’obbligo
quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di
pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro,
indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un’ operazione
unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate;
quando eseguono prestazioni professionali occasionali che
comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di
pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro;
tutte le volte che l’operazione sia di valore indeterminato o non
determinabile.
Prestazioni a valore indeterminabile
Consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria di
carattere continuativo
Consulenze in materia di contabilità e bilanci
Consulenze e servizi prestati per la costituzione e amministrazione di
società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi
Tenuta di contabilità per qualsiasi regime
Revisione contabile
Trasformazioni, fusioni, scissioni e liquidazioni societarie
Consulenze in materia di concordati stragiudiziali
Prestazioni escluse
PRESTAZIONI NON SOGGETTE AGLI OBBLIGHI
DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
adempimenti in materia
di amministrazione
del personale
attività di redazione e/o
di trasmissione delle
dichiarazioni derivanti
da obblighi fiscali
Dal 29/12/2007
NO F24
Dal 4/11/2009
Modalità adeguata verifica della clientela
IDENTIFICAZIONE E
VERIFICA
DELL’IDENTITÀ
OBBLIGO DI
ADEGUATA
VERIFICA DELLA
CLIENTELA
ACQUISIZIONE DATI
SU SCOPO E NATURA
DELLA PRESTAZIONE
CONSERVAZIONE E
REGISTRAZIONE
DEI DATI
CONTROLLO
COSTANTE
CLIENTE
TITOLARE
EFFETTIVO
L’identificazione del cliente
IN PRESENZA DEL CLIENTE
ATTRAVERSO DOCUMENTO NON SCADUTO
Persone fisiche
• Il nome e il cognome
• Il luogo e la data di nascita
• L’indirizzo della residenza e
dell’eventuale domicilio
• Il codice fiscale
• Gli estremi del documento di
identificazione
Società
• Denominazione
• Sede legale
• Codice fiscale o partita IVA
per le persone giuridiche
• Verifica esistenza potere di
rappresentanza
Documento di riconoscimento
CARTA D’IDENTITÀ
PASSAPORTO
PATENTE DI GUIDA / PATENTE NAUTICA
LIBRETTO DELLA PENSIONE
PORTO D’ARMI
PERMESSO DI SOGGIORNO
TESSERE AMMINISTRAZIONE DELLO STATO
Decorrenza obblighi
Soggetti
Obbligo
identificazione
clientela
Obbligo
adeguata
verifica
clientela
Dottori commercialisti
ed esperti contabili,
revisori contabili,
consulenti del lavoro,
notai e avvocati
22 aprile 2006
29 dicembre 2007
Consulenti tributari
non iscritti in albi e
Società di servizi
operanti nel settore
contabile - tributario
25 maggio 2007
29 dicembre 2007
Quando verificare il cliente
L’ADEGUATA VERIFICA
DEL CLIENTE È SVOLTA
PER I NUOVI
CLIENTI
CLIENTELA GIÀ IN ESSERE
AL 29/12/2007
CONFERIMENTO INCARICO
AL PRIMO CONTATTO
UTILE
Modalità adeguata verifica della clientela
IDENTIFICAZIONE E
VERIFICA
DELL’IDENTITÀ
OBBLIGO DI
ADEGUATA
VERIFICA DELLA
CLIENTELA
ACQUISIZIONE DATI
SU SCOPO E NATURA
DELLA PRESTAZIONE
CONSERVAZIONE E
REGISTRAZIONE
DEI DATI
CONTROLLO
COSTANTE
CLIENTE
TITOLARE
EFFETTIVO
Titolare effettivo
CLIENTE
Persona fisica
Agisce in proprio e
per proprio conto
NON vi sono altri
titolari effettivi
Agisce per conto
di altra
persona fisica
Deve fornire
generalità ed estremi
documento del
titolare effettivo
Società Enti
La persona fisica
rappresentante
Deve fornire
generalità ed estremi
documento del/dei
titolare/i effettivo/i
Titolare effettivo Società
CLIENTE
SOCI
“B” PF 5%
SOCIETÀ
“C” PF 25%
“D” PF 70%
Titolare effettivo
Catena di controllo
CLIENTE
SOCI DI
1° LIVELLO
SOCI DI
2° LIVELLO
“B” PF 5%
“E” PF 50%
“C” PG 25%
“F” PF 50%
SOCIETÀ
“D” PG 70%
“G” PF 50%
Titolare effettivo
“H” PF 40%
Titolare effettivo
“I” PF 10%
Identifichiamo il Titolare Effettivo
Modalità adeguata verifica della clientela
IDENTIFICAZIONE E
VERIFICA
DELL’IDENTITÀ
OBBLIGO DI
ADEGUATA
VERIFICA DELLA
CLIENTELA
CLIENTE
TITOLARE
EFFETTIVO
ACQUISIZIONE DATI
SU SCOPO E NATURA
DELLA PRESTAZIONE
CONSERVAZIONE E
REGISTRAZIONE
DEI DATI
CONTROLLO
COSTANTE
Rating cliente
Approccio basato sul rischio
MISURE ADOTTATE ADEGUATE
ALL’ENTITÀ RISCHIO
RICICLAGGIO O FINANZIAMENTO AL TERRORISMO
Indice di rischio
ELEMENTI
CONNESSI AL
CLIENTE
RISCHIO CONNESSO
AL CLIENTE
ELEMENTI
CONNESSI
ALLA
PRESTAZIONE
RISCHIO CONNESSO
ALLA PRESTAZIONE
INDICE DI
RISCHIO
Obblighi rafforzati
Controllo delle
documentali
informazioni
e
riscontri
Verifica del titolare effettivo in presenza del
medesimo
Analisi delle informazioni su scopo e natura
della prestazione
Controllo costante
frequente
più
approfondito
e
Modalità adeguata verifica della clientela
IDENTIFICAZIONE E
VERIFICA
DELL’IDENTITÀ
OBBLIGO DI
ADEGUATA
VERIFICA DELLA
CLIENTELA
ACQUISIZIONE DATI
SU SCOPO E NATURA
DELLA PRESTAZIONE
CONSERVAZIONE E
REGISTRAZIONE
DEI DATI
CONTROLLO
COSTANTE
CLIENTE
TITOLARE
EFFETTIVO
L’obbligo di conservazione dei documenti
OBBLIGO DI
CONSERVARE
COPIA O RIFERIMENTI
DEI DOCUMENTI
RICHIESTI PER
L’ADEGUATA VERIFICA
DELLA CLIENTELA
dieci anni dalla
fine della
prestazione
professionale
I DOCUMENTI
ORIGINALI O LE COPIE
DI OPERAZIONI E
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
dieci anni
dall’esecuzione
dell’operazione o
dalla cessazione
della prestazione
professionale
ISTITUZIONE DI APPOSITI FASCICOLI
Contenuto fascicolo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
fotocopia documento di riconoscimento valido alla data dell’identificazione
fotocopia codice fiscale
fotocopia partita IVA
visura camerale (consigliato per le ditte individuali, obbligatorio per i soggetti
diversi da persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti che hanno il
potere di rappresentanza. Verbale CdA di nomina)
documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare
obblighi semplificati di adeguata verifica o, al contrario, la necessità di ricorrere
alla procedura rafforzata
eventuale attestazione ex art. 30
copia del mandato professionale
documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare effettivo
dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull’oggetto dell’attività o
dell’operazione per la quale è richiesta la prestazione professionale
eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per individuare
il titolare effettivo
COSTANTEMENTE
AGGIORNATO
PRESENTATO SU
RICHIESTA ORGANI
DI CONTROLLO
PROTETTO CON
MISURE PRIVACY
Modalità di registrazione
POSSIBILITÀ DI OPTARE
ARCHIVIO
INFORMATICO
REGISTRO
CLIENTELA
- NUMERATO PROGRESSIVAMENTE
- SIGLATO PAGINA PER PAGINA
- INDICAZIONE NELL’ULTIMO FOGLIO
NUMERO PAGINE COMPLESSIVE
- TENUTO IN MODO ORDINATO
- SENZA SPAZI BIANCHI
- SENZA ABRASIONI
Segnalazione delle operazioni sospette
L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE ALL’UIF
QUANDO I PROFESSIONSTI
SANNO
SOSPETTANO
STATE COMPIUTE
TENTATE
OPERAZIONI DI RICICLAGGIO O
DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
Limitazione uso contante
VIETATO TRASFERIMENTO DENARO CONTANTE,
LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL
PORTATORE TRA SOGGETTI DIVERSI
COMPLESSIVAMENTE
> = 1.000,00 EURO
•
•
•
•
•
PAGAMENTI FATTURE
FINANZIAMENTI SOCI
TRASFERIMENTI INFRAGRUPPO FRA DIVERSE
SOCIETÀ
DISTRIBUZIONE DI UTILI E DIVIDENDI
CONFERIMENTI IN SOCIETÀ
Pagamento fatture contanti
PAGAMENTO FATTURA
2.000 EURO
IN 4 RATE DA 500 EURO
A 30, 60, 90, 120 GG
ORDINARIA DILAZIONE
SCATURISCE DA PREVENTIVO
ACCORDO COMMERCIALE
PLURALITÀ DI PAGAMENTI A
SCADENZE PREFISSATE È
FRUTTO DI UN’ORDINARIA
DILAZIONE DI PAGAMENTI
NON COSTITUISCE VIOLAZIONE
Finanziamento soci in contanti
FINANZIAMENTO
EFFETTUATO DAI SOCI:
versamento 900 euro in
gennaio, 900 euro in febbraio e
ulteriori 900 euro a marzo
FRAZIONAMENTO NON
APPARE CONNATURATO AL
TIPO DI OPERAZIONE
POSTA IN ESSERE
SI DEVE VALUTARE CASO
PER CASO
PUÒ COSTITUIRE VIOLAZIONE
Distribuzioni utili in contanti
DISTRIBUZIONE UTILI
SNC AI SOCI: 800 euro in
gennaio, 800 a febbraio e
800 euro a marzo
FRAZIONAMENTO NON APPARE
CONNATURATO AL TIPO DI
OPERAZIONE POSTA IN
ESSERE
SI DEVE VALUTARE CASO PER
CASO
PUÒ COSTITUIRE VIOLAZIONE
Sanzioni violazione limiti contante
VIOLAZIONE
per il cliente
DISPOSIZIONE
VIOLATA
Violazione del divieto di trasferimento
di denaro contante quando il valore
dell’operazione, anche frazionata, è
pari o superiore a 1.000 euro
(art. 58 co. 1)
Art. 49 co. 1
PEP
Emissione di assegni bancari e
postali per importi pari o superiori a
2.500 euro senza indicazione del
nome o della ragione sociale del
beneficiario e clausola di non
trasferibilità (art. 58 co. 1)
Art. 49 co. 5
SANZIONE
Sanzione pecuniaria
dall’1% al 40%
dell’importo
Trasferito con minimo
3.000 euro
(se importi superiori a
50.000 euro sanzione
quintuplicata)
Sanzioni violazione limiti contante
VIOLAZIONE
per il professionista
Violazione dell’obbligo di riferire
al MEF le violazioni di cui
agli artt. 49 co. 1, 5, 6, 7, 12, 13
e 14 e 50 (art. 58 co. 7)
PEP
DISPOSIZIONE
VIOLATA
Art. 51
SANZIONE
Sanzione pecuniaria dal
1% al 30% dell’importo
dell’operazione, del
saldo del libretto o del
conto con sanzione
minima di 3.000 euro
(se importi superiori a 50.000
euro sanzione quintuplicata)
Modifica della soglia limite negli ultimi anni
Fino al
29.04.08
Dal
30.04.08
al
24.06.08
Dal
25.06.08
al
30.05.10
Dal
31.05.10
al
12.08.11
Dal
13.08.11
al
05.12.11
Dal
06.12.11
Euro
12.500
Euro
5.000
Euro
2.500
Euro
1.000
PEP
Euro
12.500
Euro
5.000
Altri obblighi
Adeguata
PEP
formazione
personale
• Permette adeguata
conoscenza del cliente
• Contribuisce a rilevare
situazioni anomale da
sottoporre al professionista
• Si consiglia di documentare
l’attività di formazione
Grazie per l’attenzione
e vediamo un esempio pratico
dell’adempimento Antiriciclaggio
PEP
Scarica

scarica la documentazione - Consulenti del Lavoro di Firenze