I TEMPI IRRAGIONEVOLI DELLA GIUSTIZIA CIVILE: un problema di organizzazione? Università di Padova – Incontro del 21 novembre 2011 Gabriele Guarda – già dirigente amministrativo del Tribunale di Padova e Presidente onorario dell’Unione europea dei funzionari giudiziari 1 PIANETA GIUSTIZIA 2 I POTERI COSTITUZIONALI • LEGISLATIVO • ESECUTIVO • GIUDIZIARIO 3 I RAPPORTI DI EQUILIBRIO • TRA PARLAMENTO E GOVERNO • TRA GOVERNO E MAGISTRATURA • TRA MAGISTRATURA E PARLAMENTO 4 IL PIANETA GIUSTIZIA ENTI LOCALI SANITA’ ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA INTERNI DIFESA FINANZE 5 L’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA MINISTERO C.S.M. UFFICI GIUDIZIARI 6 L’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA: CHI? LA MAGISTRATURA UFFICI DI CANCELLERIA ISTITUTI DI PREV. E PENA U.N.E.P. CENTRI PER LA GIUSTIZIA MINORILE ATTUAZIONE DEL CONCETTO DI GIUSTIZIA 7 L’UFFICIO GIUDIZIARIO Rapporti funzionali MINISTERO DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA CANCELLERIA C.S.M. MAGISTRATO CAPO DELL’UFFICIO MAGISTRATI 8 L’UFFICIO GIUDIZIARIO Cos’è? • ORGANO DELLA GIURISDIZIONE • ORGANO AMMINISTRATIVO PERIFERICO DEL MINISTERO • ORGANO CON COMPETENZE AUTONOME COME UFFICIO DI CANCELLERIA 9 L’UFFICIO DI CANCELLERIA • • • • • • CHI? Operatore giudiziario Assistente giudiziario Cancelliere Funzionario giudiziario Direttore amministrativo Dirigente amministrativo 10 L’UFFICIO DI CANCELLERIA COSA? • • Articolo 57 c.p.c. - Attività del cancelliere. Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti. Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice. • • Articolo 58 c.p.c. - Altre attività del cancelliere. Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all'iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonché alle altre incombenze che la legge gli attribuisce. 11 L’UFFICIO DI CANCELLERIA COSA? Art. 126 c.p.p. – Assistenza al giudice Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito dall’ausiliario a ciò designato a norma dell’ordinamento, se la legge non dispone altrimenti. Art. 135 c.p.p. – Redazione del verbale Il verbale è redatto all’ausiliario che assiste il giudice. 12 GIUSTIZIA E ORGANIZZAZIONE LE NORME • Ordinamento giudiziario – artt. 7bis e 7ter (procedura tabellare) • Decreto legislativo 160/2006 – artt. 11 e 12 (valutazione della professionalità dei magistrati e conferimento delle funzioni) • Decreto legislativo 240/2006 (Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari) • D.M. 8/6/98 n. 279 (verifica della responsabilità e dei risultati dei dirigenti del Ministero della giustizia) • Circolari CSM 2/8/2007 (deliberazione generale e programmatica per la circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2008/2009) e 8/10/2007 (nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati) 13 ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ GIURISDIZIONALE Ordinamento giudiziario artt. 7bis e 7ter (procedura tabellare) • Ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni • Destinazione dei singoli magistrati alle sezioni • Conferimento delle specifiche attribuzioni processuali • Formazione dei collegi giudicanti • Assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi e giudici, secondo criteri obiettivi e predeterminati 14 LINEE FUNZIONALI PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ GIURISDIZIONALE CSM CONSIGLI GIUDIZIARI MAGISTRATO CAPO DELL’UFFICIO 15 LINEE FUNZIONALI PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ GIURISDIZIONALE PROCEDURA TABELLARE • • • • • Redazione di un progetto organizzativo con la collaborazione di: magistrati personale dirigente amministrativo ordine degli avvocati commissione flussi 16 ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA Decreto legislativo 240/2006 • art. 4 - (programma delle attività annuali) “… non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto redigono, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno. Il programma può essere modificato, durante l'anno, su concorde iniziativa del magistrato capo e del dirigente, per sopravvenute esigenze dell'ufficio giudiziario”. 17 LINEE FUNZIONALI PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI MINISTRO DG DIRETTIVA DIRETTIVA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PROGRAMMA ANNUALE CONCORDATO REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 18 PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI MAGISTRATI CAPI DEGLI UFFICI Decreto legislativo 160/2006 art. 12 • Comma 12 “…l’attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l’attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell’ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all’impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull’andamento generale dell’ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare”. 19 LINEE FUNZIONALI PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO GIUDIZIARIO E LA VALUTAZIONE DELLA “DIRIGENZA” PROCEDURA UNIFICATA PER LA REDAZIONE DI UN PROGRAMMA ORGANIZZATIVO TRIENNALE CON VALUTAZIONE ANNUALE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E L’INSERIMENTO DI POSSIBILI CORREZIONI, SULLA BASE DELLE RISORSE DISPONIBILI 20 SITI DI INTERESSE • • • • www.nuovagiustizia.eu www.dirigentigiustizia.it www.eu-rechtspfleger.eu www.coe.int/cepej 21