LA “TUTELA” DEI MINORI NELLA
RETE. GLI ADOLESCENTI, LA
CONSAPEVOLEZZA E LE
RESPONSABILITA’ GIURIDICHE
Valentina Sellaroli
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni – TORINO
ECLT
Università di Pavia
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la vita ai tempi del web 2.0
TUTELA E AUTONOMIA/RESPONSABILITA’
Due aspetti della stessa questione
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Il cyber crime:
per una descrizione “giudiziaria” del
fenomeno
– TIPOLOGIE DI CRIMINI ON LINE: i reati nello scenario virtuale,
vecchi modelli tra nuove competenze e nuovi pericoli
– I “NUOVI” REATI INFORMATICI
– Il furto di identità e il bullismo virtuale: due esempi di rischio
reale
– Il riciclaggio informatico
– Lo stalking, l’accesso abusivo a sistemi informatici, la violazione
della corrispondenza, la diffamazione on line
– La pedopornografia telematica e l’adescamento
– Tecniche di indagine e strumenti di raccolta della prova
– LA VALENZA ED IL RUOLO INVESTIGATIVO DEL SOCIAL
NETWORK
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Nativi digitali e nativi sociali
Su Facebook servono 13 anni per iscriversi come su Twitter e
sulla maggior parte degli altri social (instagram, periscope ed
altri)
10% dei bambini di 10 anni
32% dei bambini di 11 anni
55% dei bambini di 12 anni
Ha aperto un profilo sui social
GLI INTERESSI RECONDITI, I RISCHI E LE COLPE
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INTERESSI
Ipercommercializzazione
Conoscenza del mercato
Uso delle informazioni
RISCHI
Uso incontrollato e abuso del mezzo mediatico
Adescamento da parte di adulti o coetanei
Diffusione incontrollata di immagini e filmati
Digital kidnapping
Cyberbullismo
COLPE E RESPONSABILITÀ
Educazione all'uso responsabile degli strumenti mediatici: la famiglia, la
scuola, gli educatori
Vigilanza sulla quantità e sulla qualità dei contatti
Attenzione sui segnali di allarme soggettivi o estranei
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Tipologie di crimini on line
• La pedopornografia on line : minori vittime, minori
autori e finalità di tutela della legge
– Utilizzazione VS sfruttamento
Cassazione SS UU del 2000
Compromissione del libero sviluppo personale del
minore
Foto scattate per uso “affettivo” senza fine di lucro
– File sharing = diffusione dolosa ?
Casi dubbi (pochi file, entrati per caso e scambiati)
Necessità del dolo diretto non all’acquisizione ma alla
diffusione (provato con certezza)
– L’individuazione della condotta di detenzione
– I manga e i fotomontaggi (Cass. 2010)
– Art. 600 quater1: la pornografia virtuale
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Tipologie di crimini on line
• La pedopornografia on line : minori vittime e minori
autori
– Casi più eclatanti e diffusione del fenomeno di massa
– Le nuove declinazioni della “pedopornografia” on line:
la “vendita” di foto (autoprodotte) e la “diffamazione
sessuale” per ritorsione
– L’importanza delle intercettazioni di conversazioni in
chat nei casi più delicati
– La valenza “educativa” delle figure coinvolte nel
processo
– La responsabilità di genitori, affidatari ed educatori
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Tipologie di crimini on line
• Le condotte di accesso abusivo a sistemi
informatici e telematici: piccoli geni informatici
crescono
– I fenomeni delle crew
– il danneggiamento “ideologico” (defacement)
– La compravendita di password e numeri di carte di
credito sui mercati internazionali
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Tipologie di crimini on line
• Il mondo dei social network
– La diffamazione
– Le minacce
– Le ingiurie
Nuove caratteristiche di vecchi reati
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Tipologie di crimini on line
i nuovi crimini
– lo stalking
– il furto di identità
Le nuove potenzialità “criminose” di un mondo di legami
virtuali
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Problematiche investigative : tecniche di
indagine e strumenti di raccolta della prova
– Investigazioni ed indagini preliminari :
•
•
•
•
Il «file di log»
l’acquisizione dei dati telematici
La localizzazione dell’autore del reato e delle vittime
Le indagini sotto copertura, gli agenti provocatori
– Le policy di provider e/o social network
(es. facebook e la cancellazione delle pagine offensive nel
caso di ingiurie segnalate)
- La "collaborazione" di provider e social network alle indagini
– La dimensione digitale rende facile la “tracciabilità” delle
condotte
– Sia sui singoli apparecchi, sia nel cloud resta sempre
traccia
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Problematiche investigative : tecniche di
indagine e strumenti di raccolta della prova
– La prospettiva internazionale del crimine
informatico e le caratteristiche del fenomeno del
web 2.0
Internazionalità
Integrazione
Specificità
Globalità
apre nuove prospettive nel necessario
bilanciamento con altri interessi a valenza
costituzionale quali la privacy
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La vita ai tempi del web 2.0
– Immediatezza e amplificazione delle comunicazioni
– Invisibilità e sovraesposizione
– I new media modificano anche il modo in cui i ragazzi
born digital pensano, parlano, apprendono e il modo in
cui i sistemi formativi cercano di fornirli di
competenze adeguate
• Cambiano le strutture del linguaggio (non solo i termini
usati)
• Cambiano le strutture di apprendimento
• Cambiano le formae mentis delle relazioni
– Il pluralismo al di là delle fonti di informazione ufficiali
– La partecipazione a “bassa definizione”
– la reperibilità perenne e l’aggregazione (e
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disaggregazione) continua
TUTELA
CONTROLLO CONTINUO E TOTALE
- Impossibile
- Indesiderabile
- Inutile
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CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE
INTERNET E MINORI (2003)
(volontarietà dell’adesione e assenza di
sanzioni se non meramente disciplinari)
INFORMAZIONI E CONSIGLI PER
UNA NAVIGAZIONE
CONSAPEVOLE
STRUMENTI DI NAVIGAZIONE
DIFFERENZIATA, FILTRI DI
NAVIGAZIONE, BLOCCHI…
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• “Nessun ragazzo metterebbe in dubbio il diritto dei genitori di
sapere e di controllare dove va e cosa fa, e nessuno si
sognerebbe di portare in casa persone estranee senza
chiedere il permesso ai genitori e senza presentarle.
I ragazzi sanno che la loro vita sociale si svolge sotto il
controllo parentale. Raramente i figli mettono in discussione
questo fatto. Fanno molte cose di nascosto dai genitori ma
difficilmente dicono loro "Voi non avete il diritto di
controllarmi".
• Lo stesso vale per le figure educative a cui i ragazzi sono
affidati per il tempo in cui lo sono, nella misura in cui queste
figure godono della fiducia dei genitori
• Ora si dà il caso che un computer con un accesso ad Internet
rientri nella sfera delle relazioni sociali e non nell'inventario
degli oggetti posseduti. Regalare un accesso ad internet
somiglia più al regalare una viaggio studi all'estero, per
esempio, che non al regalare una macchinina
telecomandata”.
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• CONTROLLO (CONOSCENZA)
DEI CONTENUTI
DEI TEMPI
DEI MODI DI NAVIGAZIONE
DELLE PERSONE
I "luoghi" della navigazione
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• IL CYBERBULLISMO
IL 30% DEI RAGAZZI RIFERISCE DI
AVERE AGITO DA CYBER BULLO
IL 20% DELLE VITTIME DI
CYBERBULLISMO NON NE PARLA (E
NON CERCA EFFICACEMENTE DI
INTERROMPERE LE CONDOTTE DEI
MOLESTATORI)
IL SUICIDIO DA CYBERBULLISMO E LA
NECESSITA’ DI UNA LEGGE AD HOC
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LO STRUMENTO DI LOTTA PIU’ EFFICACE
CONTRO LE CONDOTTE ILLECITE E
PREVARICATORIE ANCHE ON LINE E’ LA
CONOSCENZA:
Riferire le condotte di cui si è stati vittime o
autori o di cui si sia venuti a conoscenza e
riguardanti minori è:
- Obbligatorio da parte degli educatori e delle
persone in cui i ragazzi, le famiglie e le
istituzioni ripongono la loro fiducia
- Fondamentale per i minori coinvolti che
trovano sostegno in figure che hanno una
valenza educativa
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• Il delitto di ADESCAMENTO DI
MINORENNI
Art. 609 undecies c.p.
introdotto dall’art. 4 lett. z) della Legge del 1 ottobre 2012 n. 172, che è
venuta a dare attuazione alla c.d. Convenzione di Lanzarote in materia di
«protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali», sottoscritta
nell’ambito del Consiglio d’Europa il 25 ottobre 2007
• «chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis,
600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art.
600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies,
adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave
reato, con la reclusione da uno a tre anni».
• «per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del
minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante
l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione»
FORTE ANTICIPAZIONE DEL MOMENTO DI PUNIBILITA’
DELLA CONDOTTA DI COLUI CHE MIRA AD AVERE
CONTATTI SESSUALI CON UN MINORE O A PROCURARSI
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MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO
• Il legislatore italiano punisce i fatti di adescamento
tipizzati nell’art. 609 undecies non soltanto quando
manchino atti esecutivi finalizzati all’organizzazione
di un incontro a scopi sessuali con il minore
adescato, ma anche quando non vi è stata alcuna
proposta di incontro con il minore medesimo: cioè
quando si sia ancora nella fase di costruzione di un
rapporto di fiducia con il minore infrasedicenne
purchè si sia animati da uno scopo sessuale
• Si vuol punire così quella «seduzione mediante
inganno» commessa NON SOLO ma anche tramite
mezzi telematici
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• il bene giuridico tutelato dalla fattispecie è
la «libertà e l’equilibrato sviluppo psicosessuale della persona minore»
Preambolo alla Convenzione di Lanzarote:
lo sfruttamento dei minori e la commissione
di abusi sessuali nei loro confronti sono
«devastanti per la salute dei minori e il loro
sviluppo psico-sociale» (desctructive to
children’s health and psycho-social
development)
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• L'errore sull'età del minore non esclude il reato
• Il delitto in esame è incompatibile con il tentativo:
ogni approccio che contenga gli elementi descritti è
già di per sè reato consumato
• Il delitto di adescamento concorre con i delitti
scopo (violenza, pedopornografia telematica, etc.)
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• 600 c.p. Riduzione in schiavitù
• 600 bis c.p. Prostituzione minorile
• 600 ter c.p. Pornografia minorile
• 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico
• 600 quater 1 c.p. Pornografia virtuale
• 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento
della prostituzione minorile
• 609 bis c.p. Violenza sessuale (qualunque atto)
• 609 quater c.p. Atti sessuali con minorenni (qualunque atto)
• 609 quinquies c.p. Corruzione di minorenni
• 609 octies c.p. Violenza di gruppo
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• TUTTE LE PENE PREVISTE PER QUESTI DELITTI (da uno a
dodici anni di reclusione) SONO AUMENTATE DA UN TERZO ALLA
METÀ NEL CASO IN CUI IL COLPEVOLE SIA L'ASCENDENTE,
IL GENITORE ANCHE ADOTTIVO, IL DI LUI CONVIVENTE, IL
TUTORE, OVVERO ALTRA PERSONA CUI PER RAGIONI DI
CURA, DI EDUCAZIONE, DI ISTRUZIONE, DI VIGILANZA O DI
CUSTODIA, IL MINORE È AFFIDATO O CHE ABBIA CON LUI
RELAZIONE DI STABILE CONVIVENZA
• PER TUTTI QUESTI DELITTI L'ART. 609 nonies c.p. PREVEDE
PENE ACCESSORIE (INTERDIZIONE PERPETUA DAI PUBBLICI
UFFICI, INDEGNITÀ A SUCCEDERE E PERDITA DEL DIRITTO
AGLI ALIMENTI, INTERDIZIONE DA OGNI INCARICO NELLE
SCUOLE DI QUALUNQUE ORDINE E GRADO NONCHÉ DA OGNI
UFFICIO O SERVIZIO IN ISTITUZIONI O IN ALTRE STRUTTURE
PUBBLICHE O PRIVATE FREQUENTATE PREVALENTEMENTE
DA MINORI)
• PER TUTTI QUESTI DELITTI L'ART. 609 decies c.p, PREVEDE LA
SEGNALAZIONE AL TRIBUNALE PER I MINORENNI
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• INTERNET ADDICTION DISORDER
DISTURBO (PATOLOGIA?)
Il sintomo non è tanto l’intensità in sé
del rapporto con internet quanto la
qualità del rapporto con il mondo
circostante (specie sotto il profilo
relazionale)
FINE/MEZZO
test sulla dipendenza da Internet (Internet addiction test)
apparso nel libro di Kimberley S. Young Caught in the
Net, Wiley, 1998 (Presi nella rete, edizioni Calderoni
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Edagricole di Bologna, 2000)
CONOSCERE RISCHI E POTENZIALITA’
DI INTERNET
INSIEME E ATTRAVERSO
INTERNET
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Il digital divide
« Tutti hanno eguale diritto di
accedere alla Rete Internet, in
condizione di parità, con modalità
tecnologicamente adeguate e che
rimuovano ogni ostacolo di ordine
economico e sociale. »
(Proposta di Stefano Rodotà di un
articolo 21-bis da inserire nella
nostra Carta Costituzionale)
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