FIDR – Nuove presenze religiose in Italia: un percorso di integrazione Alessandria 25-26 giugno 2011 Diritto di libertà religiosa e di coscienza in Italia e in Europa «(….) Per questo motivo, e per mettere fine a una così grande vergogna e ingiuria alla fede e alla religione cristiana, poiché ogni giorno diventa sempre più evidente che i suddetti ebrei perseverano nel loro pessimo e malvagio progetto dovunque vivano e conversino [con i cristiani], [noi dobbiamo] cacciare i suddetti ebrei dai nostri regni così che non ci sia più occasione di offesa alla nostra fede. Pertanto ordiniamo che quanto da noi stabilito sia fatto conoscere, e cioè che tutti gli ebrei e le ebree che vivono e risiedono nei nostri suddetti regni e signorie, a prescindere dallo loro età […], entro la fine di luglio lascino i nostri regni e signorie insieme con i loro figli […], e non osino mai più farvi ritorno.» Notte di San Bartolomeo – Francia 23-24 agosto 1572 . La fazione cattolica facente capo ai duchi di Guisa e appoggiata dal re Carlo IX e dalla regina madre Caterina de' Medici, nella notte tra il 23 e 24 agosto scatenò la caccia agli ugonotti convenuti in città per il matrimonio tra l'ugonotto Enrico di Navarra (poi re Enrico IV) e la sorella del re Margherita di Valois. Sebrenica – Bosnia-Erzegovina 1995 Srebrenica è una città oggi nella parte orientale della “Repubblica Serba di Bosnia-Erzegovina” (una delle tre entità politico-geografiche in cui è diviso lo stato) e nel 1995 fu il luogo in cui le forze militari serbo-bosniache guidate da Ratko Mladic organizzarono il massacro di migliaia di musulmani bosniaci. Nella notte di Capodanno, 21 persone sono state uccise – e 93 ferite – in un attentato dinamitardo davanti a una chiesa coptoortodossa ad Alessandria d'Egitto L’art. 1 : “La Repubblica assicura la libertà di coscienza. Essa garantisce il libero esercizio dei culti…”. L’art. 2 “La Repubblica non riconosce, né retribuisce né sovvenziona alcun culto”. Art. 8 «Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge» Art. 2 «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» Art. 3 «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». FIDR – Nuove presenze religiose in Italia: un percorso di integrazione Articolo 19 Cost. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. FIDR – Nuove presenze religiose in Italia: un percorso di integrazione Articolo 9 CEDU. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui. 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. FIDR – Nuove presenze religiose in Italia: un percorso di integrazione Tale diritto così formulato è protetto da un articolato sistema normativo Intersezione fra diritto internazionale, diritto comunitario, diritto interno FIDR – Nuove presenze religiose in Italia: un percorso di integrazione Al vertice le norme costituzionali: art. 19 cost. In posizione subordinata: Leggi ordinarie formali. e le direttive CE A) leggi di esecuzione dei trattati internazionali contenenti norme relative al diritto di libertà religiosa: Art. 9, l. 4 agosto 1955, n. 848. Art. 13 l. 16 giugno 1998, n. 209/ Dichiarazione n. 11 annessa Atto finale del Trattato di Amsterdam FIDR – Nuove presenze religiose in Italia: un percorso di integrazione B) Leggi di approvazione di accordi fra stato e organizzazioni religiose (concordato; intese di 1° e 2°): l. 25 marzo 1985, n. 121 l. 25 marzo 1985, n. 222 l. 11 agosto 1984, n. 449 l. 8 marzo 1989, n. 101 d.p.r. 202 del 1990 d.p.r. 189 del 2000 FIDR – Nuove presenze religiose in Italia: un percorso di integrazione C) leggi statuali unilaterali l. 24 giugno 1929, n. 1159 l. 28 luglio 1967, n. 669 l. 24 febbraio 2006, n. 85 D) leggi regionali le leggi regionali dopo la riforma del Titolo V della Costituzione l. cost. n. 3 del 2001 possono intervenire nelle seguenti materie: istruzione, salute, alimentazione, valorizzazione dei beni culturali. Tutte aree che anche solo indirettamente possono influire sul diritto di libertà religiosa E) Circolari ministeriali circolare 1° giugno 1926 Ministero della Pubblica Istruzione -crocifisso FIDR – Nuove presenze religiose in Italia: un percorso di integrazione Ipotesi 1 esperiti tutti i gradi di giudizio nazionali è possibile adire il giudice internazionale ipotesi 2 Si agisce giudizialmente per ottenere il ripristino del diritto leso (Trib. Bari 1 giugno 2004 – non rispetto procedure di espulsione previste da statuto) A) si modifica o si abroga la norma che lede tale diritto: intervento legislativo; referendum abrogativo; ricorso di legittimità alla Corte costituzionale (tutela penale del sentimento religioso) FIDR – Nuove presenze religiose in Italia: un percorso di integrazione Contenuti sostanziali del diritto di libertà religiosa nel sistema costituzionale italiano e nel sistema CEDU. Il diritto di libertà religiosa e di coscienza è : “diritto soggettivo complesso” nel senso che conferisce una molteplicità di facoltà che consentono l’esplicazione di attività diverse. FIDR – Nuove presenze religiose in Italia: un percorso di integrazione “diritto soggettivo universale” nel senso che è riconosciuto a tutti nella stessa forma e misura tanto singoli quanto gruppi “diritto soggettivo” indisponibile, inalienabile, personalissimo FIDR – Nuove presenze religiose in Italia: un percorso di integrazione Quali facoltà conferisce tale diritto? facoltà di professare liberamente la propria fede religiosa, di mutarla o di non professarne alcuna facoltà di propagandarla facoltà di esercitare il culto in pubblico o in privato facoltà di costituire o di appartenere a associazioni di carattere religioso Facoltà di obiettare FIDR – Nuove presenze religiose in Italia: un percorso di integrazione Esistono o non dei limiti all’esercizio del diritto di libertà religiosa? Si Formalmente l’art. 19 cost. e l’art. 9 CEDU individuano i seguenti limiti: art. 19 cost., buon costume solo per i riti art. 9 CEDU: la protezione dei diritti e della libertà altrui. pubblica sicurezza, protezione dell'ordine, della salute, della morale pubblica, FIDR – Nuove presenze religiose in Italia: un percorso di integrazione In generale, il diritto di libertà religiosa è legittimamente limitabile solo se vi sia la necessità di tutelare altri diritti costituzionalmente garantiti Ovvero solo quando si può dimostrare che l’esercizio della libertà religiosa violerebbe palesemente e gravemente altri diritti fondamentali Tali limiti devono rispettare il principio della “riserva di legge” E devono soddisfare due requisiti: la ragionevolezza e la proporzionalità affinché una simile nozione di libertà religiosa manifesti tutta la sua potenzialità sarebbe opportuno che lo stato assuma la forma di “Stato laico” FIDR – Nuove presenze religiose in Italia: un percorso di integrazione Sotto il profilo giuridico uno stato laico si contraddistingue i seguenti caratteri: A) assicura un regime di pluralismo confessionale e culturale (C. Cost. 203/1989) B) assicura la neutralità e la equidistanza nel tempo dello stato nei confronti delle confessioni religiose e la non identificazione con nessuna di esse in caso di conflitti fra valori religiosi FIDR – Nuove presenze religiose in Italia: un percorso di integrazione C) assicura la non indifferenza nei confronti al fenomeno religioso, ma agisce per creare le condizioni o rimuovere gli ostacoli che potrebbero ostacolare lo sviluppo del diritto di libertà religiosa. (C. cost. 195/1993) Da tutto ciò derivano una serie di conseguenze sotto il profilo della prassi amministrativa. Le istituzioni dello stato hanno infatti l’obbligo di rispettare quattro fondamentali obblighi: FIDR – Nuove presenze religiose in Italia: un percorso di integrazione 1) salvaguardare la libertà religiosa in regine di pluralismo confessionale e culturale (C. Cost. 193/1995) 2) assumere un atteggiamento di equidistanza e di imparzialità nei confronti di tutte le confessioni religiose. Ferma restando la possibilità di stabilire dei rapporti bilaterali (C. cost. 508/2000) 3) obbligo di fornire pari protezione alla coscienza di ciascuna persona che si riconosca in una fede quale che sia la confessione di appartenenza (C. cost. 440/1995) FIDR – Nuove presenze religiose in Italia: un percorso di integrazione 4) obbligo di operare la distinzione fra ordine religioso e ordine civile. Ne discende il divieto da parte della Repubblica di utilizzare principi, obblighi morali di natura religiosa per rafforzare l’efficacia dei propri precetti (C. cost. 334/1996) FIDR – Nuove presenze religiose in Italia: un percorso di integrazione Da questi principi è possibile giungere al nocciolo duro del principio di laicità. La Repubblica italiana in quanto stato laico : Non può avere nessuna religione ufficiale o religione più tutelata delle altre I pubblici poteri devono astenersi dal favorire, propagandare, o biasimare i valori di una determinata dottrina religiosa È tenuta a garantire la libertà di coscienza di pensiero e di religione di tutti i cittadini Si dichiara completamente incompetente a valutare i principi professati da una determinata confessione religiosa Deve impedire qualsiasi forma di discriminazione per ragioni di natura culturale o religiosa Deve rispettare tutte le opzioni religiose e tutti i comportamenti che da tali opzioni discendono, purché questi ultimi siano frutto di una libera scelta e non confliggano con altri diritti costituzionali preminenti e inderogabili FIDR – Nuove presenze religiose in Italia: un percorso di integrazione In tal senso si parla di principio di “laicità necessaria” Essa agisce come parametro di legittimità costituzionale in base al quale vanno valutate non solo le leggi ordinarie, ma le stesse legge costituzionali e leggi di revisione costituzionale