FIDR – Nuove presenze religiose in Italia: un
percorso di integrazione
Alessandria 25-26 giugno 2011
Diritto di libertà religiosa e di coscienza in Italia e in
Europa
«(….) Per questo motivo, e per mettere fine a
una così grande vergogna e ingiuria alla fede e
alla religione cristiana, poiché ogni giorno
diventa sempre più evidente che i suddetti
ebrei perseverano nel loro pessimo e malvagio
progetto dovunque vivano e conversino [con i
cristiani], [noi dobbiamo] cacciare i suddetti
ebrei dai nostri regni così che non ci sia più
occasione di offesa alla nostra fede.
Pertanto ordiniamo che quanto da noi stabilito
sia fatto conoscere, e cioè che tutti gli ebrei e le
ebree che vivono e risiedono nei nostri suddetti
regni e signorie, a prescindere dallo loro età
[…], entro la fine di luglio lascino i nostri regni e
signorie insieme con i loro figli […], e non osino
mai più farvi ritorno.»

Notte di San Bartolomeo – Francia 23-24
agosto 1572
.
La fazione cattolica facente capo ai duchi di
Guisa e appoggiata dal re Carlo IX e dalla
regina madre Caterina de' Medici, nella notte tra
il 23 e 24 agosto scatenò la caccia agli ugonotti
convenuti in città per il matrimonio tra l'ugonotto
Enrico di Navarra (poi re Enrico IV) e la sorella
del re Margherita di Valois.

Sebrenica – Bosnia-Erzegovina
1995
Srebrenica è una città oggi nella parte
orientale della “Repubblica Serba di
Bosnia-Erzegovina” (una delle tre entità
politico-geografiche in cui è diviso lo stato)
e nel 1995 fu il luogo in cui le forze militari
serbo-bosniache guidate da Ratko Mladic
organizzarono il massacro di migliaia di
musulmani bosniaci.
Nella notte di Capodanno,
21 persone sono state
uccise – e 93 ferite – in un
attentato dinamitardo
davanti a una chiesa coptoortodossa ad Alessandria
d'Egitto
L’art. 1 : “La Repubblica
assicura la libertà di coscienza.
Essa garantisce il libero esercizio
dei culti…”.
L’art. 2 “La Repubblica non
riconosce, né retribuisce né
sovvenziona alcun culto”.
Art. 8 «Tutte le confessioni religiose sono
egualmente libere davanti alla legge»
Art. 2 «La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale»
Art. 3 «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale
e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese».
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

Articolo 19 Cost.
Tutti hanno diritto di professare
liberamente la propria fede religiosa in
qualsiasi forma, individuale o associata, di
farne propaganda e di esercitarne in
privato o in pubblico il culto, purché non si
tratti di riti contrari al buon costume.
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

Articolo 9 CEDU.

2. La libertà di manifestare la propria religione
o il proprio credo non può essere oggetto di
restrizioni diverse da quelle che sono stabilite
dalla legge e costituiscono misure necessarie,
in una società democratica, per la pubblica
sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute
o della morale pubblica, o per la protezione dei
diritti e della libertà altrui.
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di
pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto
include la libertà di cambiare religione o credo,
così come la libertà di manifestare la propria
religione o il proprio credo individualmente o
collettivamente, in pubblico o in privato,
mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e
l'osservanza dei riti.
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 Tale diritto così formulato
è protetto da un articolato
sistema normativo
 Intersezione fra diritto
internazionale, diritto
comunitario, diritto interno
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

Al vertice le norme costituzionali: art. 19 cost.

In posizione subordinata:


Leggi ordinarie formali.


e le direttive CE
A) leggi di esecuzione dei trattati
internazionali contenenti norme relative al
diritto di libertà religiosa:
Art. 9, l. 4 agosto 1955, n. 848.
Art. 13 l. 16 giugno 1998, n. 209/ Dichiarazione
n. 11 annessa Atto finale del Trattato di
Amsterdam
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
B) Leggi di approvazione di accordi fra
stato e organizzazioni religiose
(concordato; intese di 1° e 2°):






l. 25 marzo 1985, n. 121
l. 25 marzo 1985, n. 222
l. 11 agosto 1984, n. 449
l. 8 marzo 1989, n. 101
d.p.r. 202 del 1990
d.p.r. 189 del 2000
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



C) leggi statuali unilaterali
l. 24 giugno 1929, n. 1159
l. 28 luglio 1967, n. 669
l. 24 febbraio 2006, n. 85
D) leggi regionali
le leggi regionali dopo la riforma del Titolo V della
Costituzione l. cost. n. 3 del 2001 possono intervenire
nelle seguenti materie: istruzione, salute,
alimentazione, valorizzazione dei beni culturali.
Tutte aree che anche solo indirettamente possono
influire sul diritto di libertà religiosa
E) Circolari ministeriali
circolare 1° giugno 1926 Ministero della Pubblica
Istruzione -crocifisso
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

Ipotesi 1

esperiti tutti i gradi di giudizio nazionali è
possibile adire il giudice internazionale


ipotesi 2
Si agisce giudizialmente per ottenere il
ripristino del diritto leso (Trib. Bari 1 giugno 2004
– non rispetto procedure di espulsione previste da statuto)
A) si modifica o si abroga la norma che
lede tale diritto: intervento legislativo;
referendum abrogativo; ricorso di legittimità
alla Corte costituzionale (tutela penale del
sentimento religioso)
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
Contenuti sostanziali del diritto di
libertà religiosa nel sistema
costituzionale italiano e nel sistema
CEDU.

Il diritto di libertà religiosa e di
coscienza è :

“diritto soggettivo complesso” nel
senso che conferisce una molteplicità
di facoltà che consentono
l’esplicazione di attività diverse.
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
“diritto soggettivo universale” nel
senso che è riconosciuto a tutti nella
stessa forma e misura tanto singoli
quanto gruppi

“diritto soggettivo” indisponibile,
inalienabile, personalissimo
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
Quali facoltà conferisce tale diritto?

facoltà di professare liberamente la propria fede
religiosa, di mutarla o di non professarne alcuna

facoltà di propagandarla

facoltà di esercitare il culto in pubblico o in privato

facoltà di costituire o di appartenere a associazioni
di carattere religioso

Facoltà di obiettare
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
Esistono o non dei limiti all’esercizio
del diritto di libertà religiosa? Si

Formalmente l’art. 19 cost. e l’art. 9
CEDU individuano i seguenti limiti:

art. 19 cost., buon costume solo per i
riti



art. 9 CEDU:

la protezione dei diritti e della libertà
altrui.
pubblica sicurezza,
protezione dell'ordine, della salute, della
morale pubblica,
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



In generale, il diritto di libertà
religiosa è legittimamente limitabile
solo se vi sia la necessità di tutelare
altri diritti costituzionalmente garantiti
Ovvero solo quando si può
dimostrare che l’esercizio della
libertà religiosa violerebbe
palesemente e gravemente altri
diritti fondamentali
Tali limiti devono rispettare il
principio della “riserva di legge”
E devono soddisfare due requisiti: la
ragionevolezza e la proporzionalità
affinché una simile nozione
di libertà religiosa
manifesti tutta la sua
potenzialità sarebbe
opportuno che lo stato
assuma la forma di “Stato
laico”
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
Sotto il profilo giuridico uno stato laico si
contraddistingue i seguenti caratteri:

A) assicura un regime di pluralismo
confessionale e culturale (C. Cost.
203/1989)

B) assicura la neutralità e la equidistanza
nel tempo dello stato nei confronti delle
confessioni religiose e la non
identificazione con nessuna di esse in
caso di conflitti fra valori religiosi
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
C) assicura la non indifferenza nei
confronti al fenomeno religioso, ma agisce
per creare le condizioni o rimuovere gli
ostacoli che potrebbero ostacolare lo
sviluppo del diritto di libertà religiosa. (C.
cost. 195/1993)

Da tutto ciò derivano una serie di
conseguenze sotto il profilo della prassi
amministrativa.

Le istituzioni dello stato hanno infatti
l’obbligo di rispettare quattro
fondamentali obblighi:
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
1) salvaguardare la libertà religiosa in
regine di pluralismo confessionale e
culturale (C. Cost. 193/1995)

2) assumere un atteggiamento di
equidistanza e di imparzialità nei confronti
di tutte le confessioni religiose. Ferma
restando la possibilità di stabilire dei
rapporti bilaterali (C. cost. 508/2000)

3) obbligo di fornire pari protezione alla
coscienza di ciascuna persona che si
riconosca in una fede quale che sia la
confessione di appartenenza (C. cost.
440/1995)
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
4) obbligo di operare la distinzione fra
ordine religioso e ordine civile. Ne
discende il divieto da parte della
Repubblica di utilizzare principi,
obblighi morali di natura religiosa per
rafforzare l’efficacia dei propri precetti
(C. cost. 334/1996)
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
Da questi principi è possibile giungere al
nocciolo duro del principio di laicità.
La Repubblica italiana in quanto stato laico :
Non può avere nessuna religione ufficiale o
religione più tutelata delle altre
I pubblici poteri devono astenersi dal favorire,
propagandare, o biasimare i valori di una
determinata dottrina religiosa
È tenuta a garantire la libertà di coscienza di
pensiero e di religione di tutti i cittadini
Si dichiara completamente incompetente a
valutare i principi professati da una
determinata confessione religiosa
Deve impedire qualsiasi forma di discriminazione
per ragioni di natura culturale o religiosa
Deve rispettare tutte le opzioni religiose e tutti i
comportamenti che da tali opzioni
discendono, purché questi ultimi siano frutto
di una libera scelta e non confliggano con
altri diritti costituzionali preminenti e
inderogabili
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 In tal senso si parla di principio
di “laicità necessaria”
 Essa agisce come parametro di
legittimità costituzionale in
base al quale vanno valutate
non solo le leggi ordinarie, ma
le stesse legge costituzionali e
leggi di revisione costituzionale
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