Il REGOLAMENTO UE N. 995/2010 e la “DUE DILIGENCE”
DUE DILIGENCE: IL PUNTO DI VISTA
DELL’INDUSTRIA E
DEL COMMERCIO DEL LEGNO
Padova, 1 marzo 2013
DALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA AL REGOLAMENTO UE N. 995/2010
EUTR (EUROPEAN TIMBER REGULATION)
DISBOSCAMENTO ILLEGALE
Regolamento UE
n°995/2010
QUANDO
A CHI E’
RIVOLTO
COSA
RIGUARDA
DAL 3 MARZO 2013 il Regolamento UE N. 995/2010
stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano
legno e prodotti ad esso derivati
OPERATORI (prima immissione nell’UE)
COMMERCIANTI (commercio interno di legname)
LEGNO e PRODOTTI DA ESSO DERIVATI compresi
nell’allegato Regolamento UE n.995/2010
CONSEGUENZE DELL’ ILLEGALITA’
• Economiche: perdita di proventi, concorrenza sleale
• Ambientali:
deforestazione,
cambiamenti climatici
riduzione
della
biodiversità,
• Sociali: sfruttamento di comunità indigene e locali, legname
derivante da aree interessate da conflitti armati
• Governance: corruzione
LEGNO ILLEGALE
Il commercio del legno illegale
fa registrare una perdita di
valore
economico
per
l’industria e i proprietari
forestali stimata in circa 10
miliardi di euro all’anno
Circa il 15-20% dei gas ad effetto
serra è causato dal degrado e dallo
sfruttamento
continuo
delle
foreste
La quota stimata di tagli
illegali sul legname importato
in EU si attesta intorno al 20%
Il legno illegale viene venduto ad un
prezzo dal 7% al 16% inferiore, in
quanto non prevede costi di
rimboschimento, nessuna tassa o il
pagamento di altre imposte
Nel Mondo quasi 50 milioni di persone
vivono
in
foreste
minacciate
dal
disboscamento illegale e dipendono dalla
stabilità di tali aree
L’Italia dipende dall’estero per oltre
l’80% del suo fabbisogno di legname e
può essere facilmente esposta al rischio
di accesso al mercato illegale
Fonte: wwf,2008 su Analisi della Banca Mondiale
e Parlamento europeo
Italia: paese importatore di materia prima
e/o semilavorati
Segati di conifere:
1° importatore europeo, 3° mondiale
Segati di latifoglie:
1° importatore europeo, 2° mondiale
Pannelli e compensato: 4° importatore europeo, 6° mondiale
Etc...
Stats FAO, anno 2008
Forse non tutti sanno che….
Ogni anno si perdono circa 13 milioni di
ettari di foresta, ma il trend è in diminuzione
5
Il mondo geografico
Forse non tutti sanno che….
La superficie forestale pro capite è di circa 0,59 ettari
Source: Pepke / UNECE Timber
Committee / Worldmapper
6
Il mondo ridisegnato
secondo le superfici forestali
Copyright SASI Group (University of Sheffield) and Mark Newman (University of Michigan)
Source: Worlmapper
7
Il mondo ridisegnato secondo
l’importazione di prodotti forestali
Source: Pepke / UNECE TC / Worlmapper
Forse non tutti sanno che….
+ della metà delle foreste mondiali sono in Russia, Brasile, Canada, Usa e
Cina.
8
INQUADRAMENTO
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora)
Piano di Azione FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade):
sistema volontario di accordi (VPAs - Voluntary Partnership Agreements) per
l’importazione nel mercato europeo di un certo numero di prodotti forestali
provenienti dai Paesi firmatari.
Tuttavia:
• non è ancora disponibile legname con licenza FLEGT
• il FLEGT non si applica al legname di produzione interna all’EU
• esigenza di prevenire l’import di legname illegale da Paesi non-VPA
PROVVEDIMENTI SIMILI
• Lacey Act - USA (con estensione dell’applicazione al
legname nel 2008)
• Australian Illegal Logging Prohibition Bill (2010)
• Legge forestale Svizzera (2010)
Riferimenti legislativi sulla «Due Diligence»
• Regolamento (UE) N. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del
20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che
commercializzano legno e prodotti sa esso derivati;
• Regolamento Delegato (UE) N. 363/2012 della Commissione del 23
febbraio 2012, sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del
riconoscimento degli Organismi di controllo come previsto nel Regolamento
(UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli
obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso
derivati;
• Regolamento di Esecuzione (UE) N. 607/2012 della Commissione del 6
luglio 2012, sulle disposizioni particolareggiate relative al Sistema di Dovuta
Diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli Organismi di
Controllo in conformità al Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che
commercializzano legno e prodotti sa esso derivati;
Linee guida e approfondimenti su EUTR
La Commissione europea ha recentemente pubblicato la versione finale del
“Guidance document on the EU Timber Regulation” che è possibile
scaricare al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Final%20Guidance%20document.p
df.
La Commissione ha, inoltre lanciato un nuovo sito internet dedicato all’EU
Timber Regulation. Al momento i contenuti sono disponibili sono in inglese ma
nelle prossime settimane sarà disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Ue,
italiano quindi compreso.
Pagina web su EUTR: http://ec.europa.eu/environment/eutr2013/.
Esiste tuttora e contiene tutti gli aggiornamenti il seguente sito:
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm
SCENARIO
- OPERATORE (OPERATOR):
persona fisica o giuridica con sede legale in UE che immette per la prima volta
legno o prodotti da esso derivati all’interno del Mercato UE (es: import diretto o
indiretto, legname di provenienza europea «soggetto che vende»)
Ad es. se ho un’azienda con sede in Italia che importa da fornitori con sedi in
Svizzera e/o Ucraina e/o Russia e/o Indonesia e/o USA, ed altri Paesi che non
sono tra gli EU 27, la mia azienda si configura come «Operatore»
- COMMERCIANTE (TRADER):
una persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un attività commerciale, vende o
acquista sul mercato interno legno o prodotti da esso derivati già immessi sul
mercato interno
Ad es se ho un’azienda con sede in Italia che importa da fornitori con sedi in
Austria e/o Francia e/o Slovenia ed altri Paesi che sono tra gli EU 27, la mia
azienda si configura come «Commerciante»
CHI DEVE APPLICARE IL REGOLAMENTO
e CAMPO di APPLICAZIONE
prima immissione
di legname in UE
Commercio interno di
legname
DATI
Di che cosa stiamo parlando …..
FRANCIA
Circa 39000 Imprese Legno-Arredo
Circa 14000 Operatori
Circa 71000 Imprese Legno-Arredo
Circa 3164 boscaioli (Fonte Censimento Istat 2001)
Circa
ITALIA
207 cartiere
Circa 1556 cartotecniche
Circa 18512 distributori Federmobili
Circa 6392magazzini edili
Circa
932 Distributori Legno
Operatori in Italia?
Art. 2 – Definizioni importanti e…
Nell’art.2 vengono date definizioni fondamentali per comprendere pienamente
l’applicazione del regolamento.
c) «operatore», una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti
da esso derivati;
d) «commerciante», una persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività
commerciale, vende o acquista sul mercato interno legno o prodotti da esso derivati
già immessi sul mercato interno;
e) «paese di produzione», il paese o il territorio in cui è stato prodotto il legname o
il legno contenuto in prodotti da esso derivati;
f) «di provenienza legale», ottenuto conformemente alla legislazione applicabile
nel paese di produzione;
g) «di provenienza illegale», ottenuto violando la legislazione applicabile nel paese
di produzione;
Art. 2 – … traduzione ambigua!
Nella versione in lingua italiana dell’art.2 del regolamento 995/ 2010 «country
of harvest» è stato tradotto erroneamente come «paese di produzione»
Art 2 versione in lingua inglese
(e) ‘country of harvest’ means the country or territory where the timber or the
timber embedded in the timber products was harvested;
Art 2 versione in lingua italiana
e) «paese di produzione», il paese o il territorio in cui è stato prodotto il
legname o il legno contenuto in prodotti da esso derivati;
Art. 2 – Legislazione applicabile
Nell’art.2 viene definito anche cosa si intende per «legislazione applicabile»
h) «legislazione applicabile», la legislazione in vigore nel paese di produzione
(= country of harvest) per quanto concerne le seguenti materie:
• — i diritti di prelievo di legname entro i confini legali ufficialmente
pubblicati,
• — i pagamenti relativi ai diritti di prelievo di legname, comprese le imposte
sul prelievo di legname,
• — il prelievo del legname, compresa la normativa in materia ambientale e
forestale, inclusa la gestione delle foreste e la conservazione della
biodiversità, ove siano di immediata pertinenza per il prelievo del legname,
• — i diritti legittimi di terzi relativi all’uso e alla proprietà che sono lesi dalla
produzione di legname, e
• — in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore
forestale.
Prodotti a cui si applica l’EUTR
Il Regolamento copre un’ampia gamma di prodotti
legnosi: legno tondo, segati, pannelli a base di legno,
mobili, pasta da carta e carta ecc..
elencati nell’Allegato al Regolamento n. 995/2010, in
appositi Capitoli, secondo la classificazione della
Nomenclatura Combinata (Allegato 1 del Regolamento
EEC N. 2658/87).
SONO ESCLUSI: i rifiuti e prodotti a base di legno
riciclato e quelli della carta stampata quali libri,
riviste e quotidiani.
Questi saranno presumibilmente integrati in una
prossima revisione del Regolamento.
DOMANDA: I Prodotti dell’impresa sono all’interno del Regolamento 995 /
2010?
Legna da ardere in tondelli
Fogli da impiallacciatura
Legno grezzo
Avanzi e cascami di legno
Fogli per compensato
Legno squadrato
Codice 4403
Codice 4408
Segatura
Codice 4401
Pannelli di fibra e di
particelle
Legno segato o
tagliato per il lungo,
tranciato o sfogliato
Codice 4410 e 4411
Compensati
Codice 4412
Codice 4407
* Allegato I Regolamento UE N. 995/2010
I più significativi Settori Merceologici coinvolti*
Cornici di legno
per quadri
Casse in legno
Codice 441400
Gabbie in legno
Pallet
Costruzioni prefabbricate
in legno
Codice 4415
Traversine in legno
per strade ferrate
Codice 94060020
Codice 4406
Pannelli
Pavimenti
assemblati per
pavimenti
Lavori di
carpenteria
Codice 4418
* Allegato I Regolamento UE N. 995/2010
Mobili in legno
940330, 940340, 94035000, 940360 e
94039030
I più significativi Settori Merceologici coinvolti*
Capitoli 47/48 della nomenclatura combinata
Carta melaminica
Capitolo 47
Paste fibrose
cellulosiche: di
legno,
chimiche o
meccaniche
* Allegato I Regolamento UE N. 995/2010
Capitolo 48
Carta da parati e rivestimenti murali simili
In questo capitolo, è considerata come «carta
da giornali» la carta non patinata né
spalmata, del tipo utilizzato per la stampa dei
giornali in cui almeno 50 %, in peso, della
massa fibrosa totale è costituita da fibre di
legno ottenute con procedimenti meccanici o
chimici.
Cosa esclude il Regolamento UE N. 995/2010
Vanno esclusi dal Regolamento:
A)
Legno o prodotti da esso
derivati usati
B)
Prodotti che hanno completato
il loro ciclo di vita
C) Prodotti smaltiti come rifiuti
Vengono inoltre esclusi
dall’applicazione del Regolamento
tutte le merci con Codici di
Nomenclatura Combinata sopra
detti.
Art. 3 FLEGT e CITES
Nell’ art. 3 del reg. 995/2010/CE, «Regime applicabile al legno e ai prodotti
da esso derivati contemplati da FLEGT e CITES» si stabilisce quanto segue:
«Il legname utilizzato nei prodotti derivati dal legno elencati negli allegati II e III
del regolamento (CE) n. 2173/2005, che hanno origine nei paesi partner di cui
all’allegato I di tale regolamento e che sono conformi al predetto regolamento e
alle sue disposizioni di esecuzione, si considera ottenuto legalmente ai fini
del presente regolamento.
Il legname ottenuto dalle specie elencate nell’allegato A, B o C del regolamento
(CE) n. 338/97 e conforme a tale regolamento e alle sue disposizioni di
esecuzione, si considera ottenuto legalmente ai fini del presente
regolamento.
Art. 4 – Obblighi degli Operatori
L’art 4 del Regolamento n. 995 / 2010 / CE stabilisce quanto segue
Obblighi degli operatori
1. È proibita la commercializzazione di legno o prodotti da esso derivati di provenienza
illegale.
2. Gli operatori esercitano la dovuta diligenza nel commercializzare legno o prodotti da
esso derivati. A tal fine utilizzano un insieme di procedure e misure, «sistema di
dovuta diligenza», di cui all’articolo 6.
3. Ciascun operatore mantiene e valuta periodicamente il sistema di dovuta
diligenza che utilizza, salvo il caso in cui ricorra ad un sistema di dovuta
diligenza messo a punto da un organismo di controllo di cui all’articolo 8. I
sistemi di supervisione esistenti ai sensi della legislazione nazionale e qualsiasi
meccanismo volontario di catena di custodia rispondenti ai requisiti del presente
regolamento possono fungere da base per il sistema di dovuta diligenza.
Art 5 - Obbligo di tracciabilità
L’art 5 del Regolamento n. 995 / 2010 / CE stabilisce quanto segue
Nell’ambito dell’intera catena di approvvigionamento, i commercianti sono
in grado di identificare:
a) gli operatori o i commercianti che hanno fornito il legno e i prodotti da
esso derivati; ed
b) eventualmente, i commercianti cui hanno fornito il legno e i prodotti da
esso derivati.
I commercianti conservano le informazioni di cui al primo comma per
almeno cinque anni e le forniscono, su richiesta, alle autorità
competenti.
SCHEMA REGOLAMENTO UE N°995/2010
FONTI ESTERNE ALL’UE
MERCATO INTERNO UE
Consumatore Finale
«HARVEST» ED
EVENTUALI
PROCESSI DI
LAVORAZIONE
• divieto di
immissione di
legname illegale
• attuare un
sistema di Due
Diligence
• fornire dettagli
fornitori
• fornire dettagli
clienti
• fornire
dettagli
fornitori
DOMANDA:
L’impresa è un Operatore o un Commerciante?
SISTEMA DI DUE DILIGENCE
• Singolarmente
• Tramite Organizzazione
di Monitoraggio
- Obbligo Registrazione
catena a monte ed a
valle e conservare
documenti per 5 anni
Art. 6 Sistema di Dovuta Diligenza
L’ art 6 del Regolamento 995 / 2010 «Sistema di dovuta diligenza» spiega quali
sono gli elementi fondamentali di un sistema di dovuta diligenza.
Il sistema di Dovuta Diligenza è basato su 3 fasi:
a)Accesso alle informazioni
b)Valutazione del rischio
c)Mitigazione / Attenuazione del rischio
Art. 6 Sistema di Dovuta Diligenza
a)Accesso alle informazioni
Nell’art. 6 si stabilisce che si tratta di «misure e procedure che consentano
l’accesso alle seguenti informazioni concernenti l’approvvigionamento
dell’operatore per quanto riguarda il legno o i prodotti da esso derivati immessi
sul mercato:
— descrizione, comprendente denominazione commerciale e tipo di
prodotto, nonché nome comune della specie di albero e, se del caso, la sua
denominazione scientifica completa,
— paese di produzione (= «country of harvest»), e, se del caso:
i) regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto; e
ii) concessione di taglio;
— quantità (espressa in volume, peso o numero di unità),
Art. 6 Sistema di Dovuta Diligenza
a)Accesso alle informazioni
— nominativo e indirizzo del fornitore dell’operatore,
— nominativo e indirizzo del commerciante cui sono stati forniti il legno e i
prodotti da esso derivati,
— documenti o informazioni di altro tipo attestanti la conformità di tale
legno e dei prodotti da esso derivati con la legislazione applicabile;
Art. 6 Sistema di Dovuta Diligenza
b) Valutazione del rischio
«procedure di valutazione del rischio che consentono all’operatore di analizzare e
valutare il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato
siano di provenienza illegale»
«Tali procedure tengono conto delle informazioni di cui alla lettera a) e dei criteri
pertinenti per la valutazione del rischio, fra cui:
— la garanzia del rispetto della legislazione applicabile (ved. Art 2 reg
995/2010), che può comprendere la certificazione o altri schemi verificati da
parti terze che contemplano il rispetto della legislazione applicabile,
— la prevalenza (=diffusione) di produzione illegale di determinate specie di
alberi,
NOTA BENE: la presenza di certificazioni o schemi di verifica della legalità sono
elementi importanti per la valutazione e gestione del rischio
Art. 6 Sistema di Dovuta Diligenza
b) Valutazione del rischio
— la prevalenza (=diffusione) di produzione illegale o di pratiche illegali nel
paese di produzione (= country of harvest) e/o della regione subnazionale in
cui il legname è stato ottenuto, tenendo anche conto della prevalenza
(=diffusione) di conflitti armati,
— le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal
Consiglio dell’Unione europea sulle importazioni o esportazioni di legno,
— la complessità della catena di approvvigionamento del legno e dei
prodotti da esso derivati;
Art. 6 Sistema di Dovuta Diligenza
b) Valutazione del rischio
Il rischio potrà essere legato ai seguenti fattori:
• Rischio legato alla provenienza della specie – Alcune specie legnose sono
associate con maggiore frequenza rispetto ad altre ad attività di taglio illegale in
determinate zone del mondo.
• Rischio legato al Paese di Produzione (origine / taglio / provenienza) Non esiste un indicatore internazionale riconosciuto per tutte le problematiche legate al
rischio di provenienza di legno illegale associato ad un Paese.
• Rischio legato alla complessità della supply chain. la complessità della
catena di approvvigionamento aumenta all’aumentare delle aziende di trasformazione e
dal numero di commercianti coinvolti. All’operatore è richiesto di identificare tutte le
fasi e fornire prova documentale per rintracciare il legno fino al punto di origine
(foresta). Una “mappatura” dell’intera supply chain è necessaria per dimostrare
chiaramente i collegamenti tra il materiale che si colloca sul mercato e la foresta di
origine
Esempio di supply chain semplice
OPERATORE
(Fornitore tronchi
in UE)
TRADER T1
(Impianto di produzione
di cellulosa in Europa)
TRADER T2
(Cartiera)
TRADER T3
(Cartotecnica)
TRADER T4
(Dettagliante di articoli
di cancelleria)
Proprietario Forestale
dell’UE
OPERATORE
Appaltatore
Forestale/Boscaiolo
TRADER 1
Segheria
TRADER 2
Commerciante di
Legname
Esempio che illustra come la supply chain diventi tanto più complessa quanto più
lontano l'operatore si trova dalla fonte forestale
Azienda di
lavorazione L1
(es. brasiliana)
L7 (es. unità di
gestione forestale
cinese)
L2 (es.
segheria
brasiliana)
7
(
e
s
.
L3 (es. esportatore
di legname
brasiliano)
L8 (es. agente
di commercio
di legname
cinese)
F
M
U
*
c
i
n
e
s
e
)
L4 (es. importatore
di legname
brasiliano)
L5 (es. stabilimento
di produzione
cinese)
L6 (es. esportatore/
trading house
cinese)
Operatore (es.
importatore
dettagliante dell’UE)
Commerciante C1 (es.
cliente di importatore o
dettagliante)
Tipico esempio di
supply chain
complessa di prodotti
finiti importati nell’UE,
dove tra l’operatore e
la foresta di
provenienza del
legname vi sono più
livelli di distanza.
Art. 6 Sistema di Dovuta Diligenza
c) Mitigazione / Attenuazione del rischio
«c) tranne il caso il cui il rischio individuato nel corso delle procedure di
valutazione del rischio di cui alla lettera b) sia trascurabile, le procedure di
attenuazione del rischio che comprendono una serie di misure e procedure
adeguate e proporzionate per minimizzare efficacemente tale rischio e che
possono esigere la trasmissione di informazioni o documenti
supplementari e/o la verifica da parte di terzi.»
PRASSI OPERATIVA
• Accesso alle informazioni
• Valutazione del Rischio
• Attenuazione del Rischio
+ COMPLESSO
+ BUROCRAZIA
+ SEMPLICE
- Tracciabilità
Chi ha fornito il legname e i
prodotti in legno
Ed, eventualmente, a chi hanno fornito
il legname e i prodotti del legno
I commercianti interni conservano le informazioni per almeno 5 anni e le forniscono
alle autorità competenti su richiesta.
Il Regolamento UE: le sanzioni
Art. 19 Reg. N. 995/2010
LE SANZIONI (rivolte soprattutto operatori)
Sono gli Stati membri che determinano le sanzioni da erogare
Esse devono essere effettive, proporzionate e dissuasive,
possono comprendere:
multe commisurate al danno ambientale, al valore del legno e
alle perdite fiscali;
eventuale sequestro del legno e prodotti ad esso derivati;
 e, infine, eventuale sospensione dell’autorizzazione di
esercitare un attività commerciale.
Il Regolamento UE : I LIVELLI COINVOLTI
Commissione Europea
C
O
N
T
R
O
L
L
I
Le Autorità Competenti
(gli Stati membri UE ne designano una o più e lo
comunicano alla Commissione )
Le Organizzazioni di Monitoraggio
(all’interno dei Paesi UE, saranno riconosciuti dalla
Commissione europea)
Gli Operatori/Commercianti
(Soggetti che commercializzano legname o prodotti derivati
all’interno dei Paesi UE)
Il Regolamento UE: le Autorità Competenti
Art. 7 Reg. N. 995/2010
Autorità competenti
•
Gli stati membri designano una o più Autorità Competenti per
l’applicazione del Regolamento;
•
Ad oggi l’elenco delle Autorità Competenti è presente sul sito della
Commissione europea. Manca ancora per l’Irlanda
•
Per l’Italia l’Autorità Competente è il MIPAAF (Notifica n. DPE 0003497 del
04/05/2012). Il Corpo Forestale dello Stato è stato nominato
competente per l’attuazione dei Regolamenti e delle Direttive UE in
materia forestale e per le attività di controllo e certificazione del
commercio internazionale (Decreto Ministeriale del 27/12/2012).
Il Regolamento UE: le Organizzazioni di Monitoraggio
Art. 8 Reg. N. 995/2010
L’Organizzazione di Monitoraggio - FUNZIONI:
•
Mantiene e valuta periodicamente un sistema di “Dovuta
Diligenza” e conferisce agli Operatori il diritto di usarlo
•
Verifica l’uso corretto del sistema di “Dovuta Diligenza”
•
Compie gli interventi necessari qualora un Operatore non usi
adeguatamente il proprio sistema di “Dovuta Diligenza”,
informa inoltre le Autorità Competenti in caso di rilevante o
reiterata inadempienza
Il Regolamento UE: le Organizzazioni di Monitoraggio
Art. 8 Reg. N. 995/2010
Un organismo può fare domanda di riconoscimento come Organizzazione di
Monitoraggio se ottempera i seguenti REQUISITI:
• è dotato di personalità giuridica + è stabilito legalmente nell’UE;
• è dotato di idonee competenze e svolge le funzioni precedenti;
• garantisce l’assenza di
nell’espletare le sue funzioni.
conflitti di interesse
Qualunque Soggetto dotato di personalità giuridica, che ottempera ai
requisiti sopra citati, può chiedere il riconoscimento alla Commissione
Europea ed essere designato come
ORGANIZZAZIONE DI
MONITORAGGIO.
ConLegno come «organismo di Monitoraggio»
Il sistema di due diligence "LegnOK".
Domanda di riconoscimento
In data 5 dicembre 2012 Conlegno ha
invito ufficialmente alla Commissione
Europea domanda di riconoscimento
come «Organismo di Controllo».
All’interno del «Regolamento LegnOK»
abbiamo definito i processi e le procedure
per le fasi di:
- Accesso alle informazioni
- Valutazione del rischio
- Attenuazione del rischio
- Tenuta dei registri
Una volta approvato dalla Commissione
Europea il «Regolamento LegnOK» sarà
reso disponibile a tutte le aziende
interessate (Operatori e Commercianti)
www.conlegno.eu
04
Comitato Tecnico Legno Legale
Mission
A tutte le aziende che
adotteranno il
«Regolamento LegnOK»
sarà concesso in utilizzo il
Marchio LegnOK già
registrato a livello
internazionale.
=
LEGNO LEGALE
www.conlegno.eu
Il Marchio potrà essere
posto in tutti i documenti
di comunicazione o
commerciali dell’azienda,
ma non sui singoli
prodotti.
04
La struttura del Sistema - I Partner
Controllo
OPERATORI E COMMERCIANTI
LEGNOK
ENTI TERZI
INDIPENDENTI
VISITE ISPETTIVE
- SDD LegnOK
- Piattaforma
LABORATORI RICONOSCIMENTO
SPECIE LEGNOSE
LegnOK
CONLEGNO
«ORGANISMO DI
MONITORAGGIO»
- Accesso alle informazioni
- Attenuazione del rischio LegnOK
CENTRI DI INFORMAZIONE SUL LEGNO
www.conlegno.eu
04
«Due Diligence» nel sito web di FederlegnoArredo
ALCUNI LINK UTILI
ILLEGAL LOGGING
http://www.illegal-logging.info/index.php
EUROPEAN FOREST INSTITUTE
http://www.efi.int/portal/
WWF – ILLEGAL LOGGING
http://wwf.panda.org/about_our_earth/about_forests/deforestation/forest_illega
l_logging/
ETTF (EUROPEAN TIMBER TRADE FEDERATION)
http://www.ettf.info/news_summary
PROFOREST
http://www.proforest.net/
TRANSPARENCY INTERNATIONAL
http://www.transparency.org/cpi2012/results
50
Scarica

FederlegnoArredo - Due Diligence - 1marzo