Il REGOLAMENTO UE N. 995/2010 e la “DUE DILIGENCE” DUE DILIGENCE: IL PUNTO DI VISTA DELL’INDUSTRIA E DEL COMMERCIO DEL LEGNO Padova, 1 marzo 2013 DALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA AL REGOLAMENTO UE N. 995/2010 EUTR (EUROPEAN TIMBER REGULATION) DISBOSCAMENTO ILLEGALE Regolamento UE n°995/2010 QUANDO A CHI E’ RIVOLTO COSA RIGUARDA DAL 3 MARZO 2013 il Regolamento UE N. 995/2010 stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti ad esso derivati OPERATORI (prima immissione nell’UE) COMMERCIANTI (commercio interno di legname) LEGNO e PRODOTTI DA ESSO DERIVATI compresi nell’allegato Regolamento UE n.995/2010 CONSEGUENZE DELL’ ILLEGALITA’ • Economiche: perdita di proventi, concorrenza sleale • Ambientali: deforestazione, cambiamenti climatici riduzione della biodiversità, • Sociali: sfruttamento di comunità indigene e locali, legname derivante da aree interessate da conflitti armati • Governance: corruzione LEGNO ILLEGALE Il commercio del legno illegale fa registrare una perdita di valore economico per l’industria e i proprietari forestali stimata in circa 10 miliardi di euro all’anno Circa il 15-20% dei gas ad effetto serra è causato dal degrado e dallo sfruttamento continuo delle foreste La quota stimata di tagli illegali sul legname importato in EU si attesta intorno al 20% Il legno illegale viene venduto ad un prezzo dal 7% al 16% inferiore, in quanto non prevede costi di rimboschimento, nessuna tassa o il pagamento di altre imposte Nel Mondo quasi 50 milioni di persone vivono in foreste minacciate dal disboscamento illegale e dipendono dalla stabilità di tali aree L’Italia dipende dall’estero per oltre l’80% del suo fabbisogno di legname e può essere facilmente esposta al rischio di accesso al mercato illegale Fonte: wwf,2008 su Analisi della Banca Mondiale e Parlamento europeo Italia: paese importatore di materia prima e/o semilavorati Segati di conifere: 1° importatore europeo, 3° mondiale Segati di latifoglie: 1° importatore europeo, 2° mondiale Pannelli e compensato: 4° importatore europeo, 6° mondiale Etc... Stats FAO, anno 2008 Forse non tutti sanno che…. Ogni anno si perdono circa 13 milioni di ettari di foresta, ma il trend è in diminuzione 5 Il mondo geografico Forse non tutti sanno che…. La superficie forestale pro capite è di circa 0,59 ettari Source: Pepke / UNECE Timber Committee / Worldmapper 6 Il mondo ridisegnato secondo le superfici forestali Copyright SASI Group (University of Sheffield) and Mark Newman (University of Michigan) Source: Worlmapper 7 Il mondo ridisegnato secondo l’importazione di prodotti forestali Source: Pepke / UNECE TC / Worlmapper Forse non tutti sanno che…. + della metà delle foreste mondiali sono in Russia, Brasile, Canada, Usa e Cina. 8 INQUADRAMENTO CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) Piano di Azione FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade): sistema volontario di accordi (VPAs - Voluntary Partnership Agreements) per l’importazione nel mercato europeo di un certo numero di prodotti forestali provenienti dai Paesi firmatari. Tuttavia: • non è ancora disponibile legname con licenza FLEGT • il FLEGT non si applica al legname di produzione interna all’EU • esigenza di prevenire l’import di legname illegale da Paesi non-VPA PROVVEDIMENTI SIMILI • Lacey Act - USA (con estensione dell’applicazione al legname nel 2008) • Australian Illegal Logging Prohibition Bill (2010) • Legge forestale Svizzera (2010) Riferimenti legislativi sulla «Due Diligence» • Regolamento (UE) N. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti sa esso derivati; • Regolamento Delegato (UE) N. 363/2012 della Commissione del 23 febbraio 2012, sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli Organismi di controllo come previsto nel Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati; • Regolamento di Esecuzione (UE) N. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012, sulle disposizioni particolareggiate relative al Sistema di Dovuta Diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli Organismi di Controllo in conformità al Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti sa esso derivati; Linee guida e approfondimenti su EUTR La Commissione europea ha recentemente pubblicato la versione finale del “Guidance document on the EU Timber Regulation” che è possibile scaricare al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Final%20Guidance%20document.p df. La Commissione ha, inoltre lanciato un nuovo sito internet dedicato all’EU Timber Regulation. Al momento i contenuti sono disponibili sono in inglese ma nelle prossime settimane sarà disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Ue, italiano quindi compreso. Pagina web su EUTR: http://ec.europa.eu/environment/eutr2013/. Esiste tuttora e contiene tutti gli aggiornamenti il seguente sito: http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm SCENARIO - OPERATORE (OPERATOR): persona fisica o giuridica con sede legale in UE che immette per la prima volta legno o prodotti da esso derivati all’interno del Mercato UE (es: import diretto o indiretto, legname di provenienza europea «soggetto che vende») Ad es. se ho un’azienda con sede in Italia che importa da fornitori con sedi in Svizzera e/o Ucraina e/o Russia e/o Indonesia e/o USA, ed altri Paesi che non sono tra gli EU 27, la mia azienda si configura come «Operatore» - COMMERCIANTE (TRADER): una persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un attività commerciale, vende o acquista sul mercato interno legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno Ad es se ho un’azienda con sede in Italia che importa da fornitori con sedi in Austria e/o Francia e/o Slovenia ed altri Paesi che sono tra gli EU 27, la mia azienda si configura come «Commerciante» CHI DEVE APPLICARE IL REGOLAMENTO e CAMPO di APPLICAZIONE prima immissione di legname in UE Commercio interno di legname DATI Di che cosa stiamo parlando ….. FRANCIA Circa 39000 Imprese Legno-Arredo Circa 14000 Operatori Circa 71000 Imprese Legno-Arredo Circa 3164 boscaioli (Fonte Censimento Istat 2001) Circa ITALIA 207 cartiere Circa 1556 cartotecniche Circa 18512 distributori Federmobili Circa 6392magazzini edili Circa 932 Distributori Legno Operatori in Italia? Art. 2 – Definizioni importanti e… Nell’art.2 vengono date definizioni fondamentali per comprendere pienamente l’applicazione del regolamento. c) «operatore», una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti da esso derivati; d) «commerciante», una persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, vende o acquista sul mercato interno legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno; e) «paese di produzione», il paese o il territorio in cui è stato prodotto il legname o il legno contenuto in prodotti da esso derivati; f) «di provenienza legale», ottenuto conformemente alla legislazione applicabile nel paese di produzione; g) «di provenienza illegale», ottenuto violando la legislazione applicabile nel paese di produzione; Art. 2 – … traduzione ambigua! Nella versione in lingua italiana dell’art.2 del regolamento 995/ 2010 «country of harvest» è stato tradotto erroneamente come «paese di produzione» Art 2 versione in lingua inglese (e) ‘country of harvest’ means the country or territory where the timber or the timber embedded in the timber products was harvested; Art 2 versione in lingua italiana e) «paese di produzione», il paese o il territorio in cui è stato prodotto il legname o il legno contenuto in prodotti da esso derivati; Art. 2 – Legislazione applicabile Nell’art.2 viene definito anche cosa si intende per «legislazione applicabile» h) «legislazione applicabile», la legislazione in vigore nel paese di produzione (= country of harvest) per quanto concerne le seguenti materie: • — i diritti di prelievo di legname entro i confini legali ufficialmente pubblicati, • — i pagamenti relativi ai diritti di prelievo di legname, comprese le imposte sul prelievo di legname, • — il prelievo del legname, compresa la normativa in materia ambientale e forestale, inclusa la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove siano di immediata pertinenza per il prelievo del legname, • — i diritti legittimi di terzi relativi all’uso e alla proprietà che sono lesi dalla produzione di legname, e • — in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale. Prodotti a cui si applica l’EUTR Il Regolamento copre un’ampia gamma di prodotti legnosi: legno tondo, segati, pannelli a base di legno, mobili, pasta da carta e carta ecc.. elencati nell’Allegato al Regolamento n. 995/2010, in appositi Capitoli, secondo la classificazione della Nomenclatura Combinata (Allegato 1 del Regolamento EEC N. 2658/87). SONO ESCLUSI: i rifiuti e prodotti a base di legno riciclato e quelli della carta stampata quali libri, riviste e quotidiani. Questi saranno presumibilmente integrati in una prossima revisione del Regolamento. DOMANDA: I Prodotti dell’impresa sono all’interno del Regolamento 995 / 2010? Legna da ardere in tondelli Fogli da impiallacciatura Legno grezzo Avanzi e cascami di legno Fogli per compensato Legno squadrato Codice 4403 Codice 4408 Segatura Codice 4401 Pannelli di fibra e di particelle Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato Codice 4410 e 4411 Compensati Codice 4412 Codice 4407 * Allegato I Regolamento UE N. 995/2010 I più significativi Settori Merceologici coinvolti* Cornici di legno per quadri Casse in legno Codice 441400 Gabbie in legno Pallet Costruzioni prefabbricate in legno Codice 4415 Traversine in legno per strade ferrate Codice 94060020 Codice 4406 Pannelli Pavimenti assemblati per pavimenti Lavori di carpenteria Codice 4418 * Allegato I Regolamento UE N. 995/2010 Mobili in legno 940330, 940340, 94035000, 940360 e 94039030 I più significativi Settori Merceologici coinvolti* Capitoli 47/48 della nomenclatura combinata Carta melaminica Capitolo 47 Paste fibrose cellulosiche: di legno, chimiche o meccaniche * Allegato I Regolamento UE N. 995/2010 Capitolo 48 Carta da parati e rivestimenti murali simili In questo capitolo, è considerata come «carta da giornali» la carta non patinata né spalmata, del tipo utilizzato per la stampa dei giornali in cui almeno 50 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimenti meccanici o chimici. Cosa esclude il Regolamento UE N. 995/2010 Vanno esclusi dal Regolamento: A) Legno o prodotti da esso derivati usati B) Prodotti che hanno completato il loro ciclo di vita C) Prodotti smaltiti come rifiuti Vengono inoltre esclusi dall’applicazione del Regolamento tutte le merci con Codici di Nomenclatura Combinata sopra detti. Art. 3 FLEGT e CITES Nell’ art. 3 del reg. 995/2010/CE, «Regime applicabile al legno e ai prodotti da esso derivati contemplati da FLEGT e CITES» si stabilisce quanto segue: «Il legname utilizzato nei prodotti derivati dal legno elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005, che hanno origine nei paesi partner di cui all’allegato I di tale regolamento e che sono conformi al predetto regolamento e alle sue disposizioni di esecuzione, si considera ottenuto legalmente ai fini del presente regolamento. Il legname ottenuto dalle specie elencate nell’allegato A, B o C del regolamento (CE) n. 338/97 e conforme a tale regolamento e alle sue disposizioni di esecuzione, si considera ottenuto legalmente ai fini del presente regolamento. Art. 4 – Obblighi degli Operatori L’art 4 del Regolamento n. 995 / 2010 / CE stabilisce quanto segue Obblighi degli operatori 1. È proibita la commercializzazione di legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale. 2. Gli operatori esercitano la dovuta diligenza nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati. A tal fine utilizzano un insieme di procedure e misure, «sistema di dovuta diligenza», di cui all’articolo 6. 3. Ciascun operatore mantiene e valuta periodicamente il sistema di dovuta diligenza che utilizza, salvo il caso in cui ricorra ad un sistema di dovuta diligenza messo a punto da un organismo di controllo di cui all’articolo 8. I sistemi di supervisione esistenti ai sensi della legislazione nazionale e qualsiasi meccanismo volontario di catena di custodia rispondenti ai requisiti del presente regolamento possono fungere da base per il sistema di dovuta diligenza. Art 5 - Obbligo di tracciabilità L’art 5 del Regolamento n. 995 / 2010 / CE stabilisce quanto segue Nell’ambito dell’intera catena di approvvigionamento, i commercianti sono in grado di identificare: a) gli operatori o i commercianti che hanno fornito il legno e i prodotti da esso derivati; ed b) eventualmente, i commercianti cui hanno fornito il legno e i prodotti da esso derivati. I commercianti conservano le informazioni di cui al primo comma per almeno cinque anni e le forniscono, su richiesta, alle autorità competenti. SCHEMA REGOLAMENTO UE N°995/2010 FONTI ESTERNE ALL’UE MERCATO INTERNO UE Consumatore Finale «HARVEST» ED EVENTUALI PROCESSI DI LAVORAZIONE • divieto di immissione di legname illegale • attuare un sistema di Due Diligence • fornire dettagli fornitori • fornire dettagli clienti • fornire dettagli fornitori DOMANDA: L’impresa è un Operatore o un Commerciante? SISTEMA DI DUE DILIGENCE • Singolarmente • Tramite Organizzazione di Monitoraggio - Obbligo Registrazione catena a monte ed a valle e conservare documenti per 5 anni Art. 6 Sistema di Dovuta Diligenza L’ art 6 del Regolamento 995 / 2010 «Sistema di dovuta diligenza» spiega quali sono gli elementi fondamentali di un sistema di dovuta diligenza. Il sistema di Dovuta Diligenza è basato su 3 fasi: a)Accesso alle informazioni b)Valutazione del rischio c)Mitigazione / Attenuazione del rischio Art. 6 Sistema di Dovuta Diligenza a)Accesso alle informazioni Nell’art. 6 si stabilisce che si tratta di «misure e procedure che consentano l’accesso alle seguenti informazioni concernenti l’approvvigionamento dell’operatore per quanto riguarda il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato: — descrizione, comprendente denominazione commerciale e tipo di prodotto, nonché nome comune della specie di albero e, se del caso, la sua denominazione scientifica completa, — paese di produzione (= «country of harvest»), e, se del caso: i) regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto; e ii) concessione di taglio; — quantità (espressa in volume, peso o numero di unità), Art. 6 Sistema di Dovuta Diligenza a)Accesso alle informazioni — nominativo e indirizzo del fornitore dell’operatore, — nominativo e indirizzo del commerciante cui sono stati forniti il legno e i prodotti da esso derivati, — documenti o informazioni di altro tipo attestanti la conformità di tale legno e dei prodotti da esso derivati con la legislazione applicabile; Art. 6 Sistema di Dovuta Diligenza b) Valutazione del rischio «procedure di valutazione del rischio che consentono all’operatore di analizzare e valutare il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale» «Tali procedure tengono conto delle informazioni di cui alla lettera a) e dei criteri pertinenti per la valutazione del rischio, fra cui: — la garanzia del rispetto della legislazione applicabile (ved. Art 2 reg 995/2010), che può comprendere la certificazione o altri schemi verificati da parti terze che contemplano il rispetto della legislazione applicabile, — la prevalenza (=diffusione) di produzione illegale di determinate specie di alberi, NOTA BENE: la presenza di certificazioni o schemi di verifica della legalità sono elementi importanti per la valutazione e gestione del rischio Art. 6 Sistema di Dovuta Diligenza b) Valutazione del rischio — la prevalenza (=diffusione) di produzione illegale o di pratiche illegali nel paese di produzione (= country of harvest) e/o della regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto, tenendo anche conto della prevalenza (=diffusione) di conflitti armati, — le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell’Unione europea sulle importazioni o esportazioni di legno, — la complessità della catena di approvvigionamento del legno e dei prodotti da esso derivati; Art. 6 Sistema di Dovuta Diligenza b) Valutazione del rischio Il rischio potrà essere legato ai seguenti fattori: • Rischio legato alla provenienza della specie – Alcune specie legnose sono associate con maggiore frequenza rispetto ad altre ad attività di taglio illegale in determinate zone del mondo. • Rischio legato al Paese di Produzione (origine / taglio / provenienza) Non esiste un indicatore internazionale riconosciuto per tutte le problematiche legate al rischio di provenienza di legno illegale associato ad un Paese. • Rischio legato alla complessità della supply chain. la complessità della catena di approvvigionamento aumenta all’aumentare delle aziende di trasformazione e dal numero di commercianti coinvolti. All’operatore è richiesto di identificare tutte le fasi e fornire prova documentale per rintracciare il legno fino al punto di origine (foresta). Una “mappatura” dell’intera supply chain è necessaria per dimostrare chiaramente i collegamenti tra il materiale che si colloca sul mercato e la foresta di origine Esempio di supply chain semplice OPERATORE (Fornitore tronchi in UE) TRADER T1 (Impianto di produzione di cellulosa in Europa) TRADER T2 (Cartiera) TRADER T3 (Cartotecnica) TRADER T4 (Dettagliante di articoli di cancelleria) Proprietario Forestale dell’UE OPERATORE Appaltatore Forestale/Boscaiolo TRADER 1 Segheria TRADER 2 Commerciante di Legname Esempio che illustra come la supply chain diventi tanto più complessa quanto più lontano l'operatore si trova dalla fonte forestale Azienda di lavorazione L1 (es. brasiliana) L7 (es. unità di gestione forestale cinese) L2 (es. segheria brasiliana) 7 ( e s . L3 (es. esportatore di legname brasiliano) L8 (es. agente di commercio di legname cinese) F M U * c i n e s e ) L4 (es. importatore di legname brasiliano) L5 (es. stabilimento di produzione cinese) L6 (es. esportatore/ trading house cinese) Operatore (es. importatore dettagliante dell’UE) Commerciante C1 (es. cliente di importatore o dettagliante) Tipico esempio di supply chain complessa di prodotti finiti importati nell’UE, dove tra l’operatore e la foresta di provenienza del legname vi sono più livelli di distanza. Art. 6 Sistema di Dovuta Diligenza c) Mitigazione / Attenuazione del rischio «c) tranne il caso il cui il rischio individuato nel corso delle procedure di valutazione del rischio di cui alla lettera b) sia trascurabile, le procedure di attenuazione del rischio che comprendono una serie di misure e procedure adeguate e proporzionate per minimizzare efficacemente tale rischio e che possono esigere la trasmissione di informazioni o documenti supplementari e/o la verifica da parte di terzi.» PRASSI OPERATIVA • Accesso alle informazioni • Valutazione del Rischio • Attenuazione del Rischio + COMPLESSO + BUROCRAZIA + SEMPLICE - Tracciabilità Chi ha fornito il legname e i prodotti in legno Ed, eventualmente, a chi hanno fornito il legname e i prodotti del legno I commercianti interni conservano le informazioni per almeno 5 anni e le forniscono alle autorità competenti su richiesta. Il Regolamento UE: le sanzioni Art. 19 Reg. N. 995/2010 LE SANZIONI (rivolte soprattutto operatori) Sono gli Stati membri che determinano le sanzioni da erogare Esse devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, possono comprendere: multe commisurate al danno ambientale, al valore del legno e alle perdite fiscali; eventuale sequestro del legno e prodotti ad esso derivati; e, infine, eventuale sospensione dell’autorizzazione di esercitare un attività commerciale. Il Regolamento UE : I LIVELLI COINVOLTI Commissione Europea C O N T R O L L I Le Autorità Competenti (gli Stati membri UE ne designano una o più e lo comunicano alla Commissione ) Le Organizzazioni di Monitoraggio (all’interno dei Paesi UE, saranno riconosciuti dalla Commissione europea) Gli Operatori/Commercianti (Soggetti che commercializzano legname o prodotti derivati all’interno dei Paesi UE) Il Regolamento UE: le Autorità Competenti Art. 7 Reg. N. 995/2010 Autorità competenti • Gli stati membri designano una o più Autorità Competenti per l’applicazione del Regolamento; • Ad oggi l’elenco delle Autorità Competenti è presente sul sito della Commissione europea. Manca ancora per l’Irlanda • Per l’Italia l’Autorità Competente è il MIPAAF (Notifica n. DPE 0003497 del 04/05/2012). Il Corpo Forestale dello Stato è stato nominato competente per l’attuazione dei Regolamenti e delle Direttive UE in materia forestale e per le attività di controllo e certificazione del commercio internazionale (Decreto Ministeriale del 27/12/2012). Il Regolamento UE: le Organizzazioni di Monitoraggio Art. 8 Reg. N. 995/2010 L’Organizzazione di Monitoraggio - FUNZIONI: • Mantiene e valuta periodicamente un sistema di “Dovuta Diligenza” e conferisce agli Operatori il diritto di usarlo • Verifica l’uso corretto del sistema di “Dovuta Diligenza” • Compie gli interventi necessari qualora un Operatore non usi adeguatamente il proprio sistema di “Dovuta Diligenza”, informa inoltre le Autorità Competenti in caso di rilevante o reiterata inadempienza Il Regolamento UE: le Organizzazioni di Monitoraggio Art. 8 Reg. N. 995/2010 Un organismo può fare domanda di riconoscimento come Organizzazione di Monitoraggio se ottempera i seguenti REQUISITI: • è dotato di personalità giuridica + è stabilito legalmente nell’UE; • è dotato di idonee competenze e svolge le funzioni precedenti; • garantisce l’assenza di nell’espletare le sue funzioni. conflitti di interesse Qualunque Soggetto dotato di personalità giuridica, che ottempera ai requisiti sopra citati, può chiedere il riconoscimento alla Commissione Europea ed essere designato come ORGANIZZAZIONE DI MONITORAGGIO. ConLegno come «organismo di Monitoraggio» Il sistema di due diligence "LegnOK". Domanda di riconoscimento In data 5 dicembre 2012 Conlegno ha invito ufficialmente alla Commissione Europea domanda di riconoscimento come «Organismo di Controllo». All’interno del «Regolamento LegnOK» abbiamo definito i processi e le procedure per le fasi di: - Accesso alle informazioni - Valutazione del rischio - Attenuazione del rischio - Tenuta dei registri Una volta approvato dalla Commissione Europea il «Regolamento LegnOK» sarà reso disponibile a tutte le aziende interessate (Operatori e Commercianti) www.conlegno.eu 04 Comitato Tecnico Legno Legale Mission A tutte le aziende che adotteranno il «Regolamento LegnOK» sarà concesso in utilizzo il Marchio LegnOK già registrato a livello internazionale. = LEGNO LEGALE www.conlegno.eu Il Marchio potrà essere posto in tutti i documenti di comunicazione o commerciali dell’azienda, ma non sui singoli prodotti. 04 La struttura del Sistema - I Partner Controllo OPERATORI E COMMERCIANTI LEGNOK ENTI TERZI INDIPENDENTI VISITE ISPETTIVE - SDD LegnOK - Piattaforma LABORATORI RICONOSCIMENTO SPECIE LEGNOSE LegnOK CONLEGNO «ORGANISMO DI MONITORAGGIO» - Accesso alle informazioni - Attenuazione del rischio LegnOK CENTRI DI INFORMAZIONE SUL LEGNO www.conlegno.eu 04 «Due Diligence» nel sito web di FederlegnoArredo ALCUNI LINK UTILI ILLEGAL LOGGING http://www.illegal-logging.info/index.php EUROPEAN FOREST INSTITUTE http://www.efi.int/portal/ WWF – ILLEGAL LOGGING http://wwf.panda.org/about_our_earth/about_forests/deforestation/forest_illega l_logging/ ETTF (EUROPEAN TIMBER TRADE FEDERATION) http://www.ettf.info/news_summary PROFOREST http://www.proforest.net/ TRANSPARENCY INTERNATIONAL http://www.transparency.org/cpi2012/results 50