La Costituzione Diverse possibili concezioni di Costituzione Struttura dell’organizzazione sociale Bilancio di una rivoluzione “Stratificazione tradizionale” Significato precettivo Struttura dell’organizzazione sociale (ogni Stato ha una Costituzione) Costituzione “bilancio” (rivoluzione sovietica: la Costituzione non è un programma «Ciò vuol dire che tra un programma e la Costituzione vi è una differenza sostanziale. Mentre il programma parla di ciò che non esiste ancora, che deve ancora essere ottenuto e conquistato nell'avvenire, la Costituzione, al contrario, deve parlare di ciò che esiste già, che è già stato ottenuto e conquistato, adesso, nel momento presente. Il programma riguarda, soprattutto l'avvenire, la Costituzione riguarda il presente». ) “Stratificazione tradizionale”: il Regno Unito ha una Costituzione il Regno Unito non ha una Costituzione scritta, rigida e garantita Stratificazione di documenti e consuetudini (es. 1215: Magna charta; 1689: Petition of rights; 1701: Act of settlement) Es. le constitutional convention Il mancato esercizio di alcuni poteri della Regina veto legislativo nomina del Primo ministro in contrasto con l’orientamento elettorale Alcuni recenti cambiamenti: Human rights act 1998 (anche nel diritto britannico appare un catalogo dei diritti) Anche nel diritto britannico appare la nozione di “constitutional statutes” (es. European community act) ma la garanzia di questi atti non è affidata alla rigidità, poichè rimane essenzialmente politica Costituzione materiale e diritto vivente In ogni ordinamento giuridico, il diritto costituzionale non si esaurisce nel testo costituzionale Giurisprudenza Consuetudini Convenzioni Un esempio nell’ordinamento giuridico italiano : si può sfiduciare un singolo ministro? La forma di governo nella Costituzione: Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. Art. 93. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Art. 94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Corte cost. sentenza 7/1996 Va considerata la modifica apportata, nel 1986, dalla Camera dei deputati al proprio regolamento (art. 115), con la quale si è disposto che "alle mozioni con le quali si richiedono le dimissioni di un ministro", si applica la stessa disciplina della mozione di sfiducia al Governo. Quanto al Senato della Repubblica, non si rinviene analoga disposizione nel relativo regolamento, ma gli atti parlamentari testimoniano, nella prassi, il tutt'altro che isolato ricorso al medesimo istituto, con il supporto di conformi pareri della Giunta per il regolamento. A questi elementi - quando siano in armonia con il sistema costituzionale, come nel caso di specie - non può non essere riconosciuto grande significato, perché contribuiscono ad integrare le norme costituzionali scritte e a definire la posizione degli organi costituzionali, alla stregua di principi e regole non scritti, manifestatisi e consolidatisi attraverso la ripetizione costante di comportamenti uniformi (o comunque retti da comuni criteri, in situazioni identiche o analoghe): vale a dire, nella forma di vere e proprie consuetudini costituzionali. Il significato precettivo della Costituzione: il costituzionalismo Si può parlare di Costituzione solo in presenza di alcuni presupposti: art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino: “Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione.” Dichiarazione di indipendenza (1776) : Noi riteniamo che le seguenti verità siano di per se stesse evidenti ; che tutti gli uomini sono stati creati uguali,che essi sono dotati dal loro creatore di alcuni Diritti inalienabili,che fra questi sono la Vita, la Libertà e la ricerca delle Felicità; che allo scopo di garantire questi diritti,sono creati fra gli uomini i Governi,i quali derivano i loro giusti poteri dal consenso di governanti; che ogni qual volta una qualsiasi forma di Governo,tende a negare tali fini,è Diritto de Popolo modificarlo o distruggerlo,e creare un nuovo governo.... Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789): Articolo 1 Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune. Articolo 4 La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l'esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di quegli stessi diritti. Questi limiti possono essere determinati solo dalla Legge. Costituzionalismo Costituzionalismo e Stato di diritto: due elementi che s’intersecano Costituzionalismo, pone gli obiettivi: «Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione» Stato di diritto Stato di diritto, si predispongono i “meccanismi”, per raggiungere quegli obiettivi Carte scritte Compiti minimi (in parte) Separazione dei poteri Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789) Articolo 1 Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. (…) Articolo 2 Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione Articolo 4 La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l'esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di quegli stessi diritti. Questi limiti possono essere determinati solo dalla Legge. Statuto albertino (1848) Costituzione italiana (1948) Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Articolo 7 Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che procurano, spediscono, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della Legge, deve obbedire immediatamente; opponendo resistenza si rende colpevole. Art. 26. La libertà individuale è guarentita. Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive. Art. 13. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva Carte ottriate (es. Statuto albertino, 1848) Si affermano i “meccanismi” dello Stato di diritto, ma rimangono alcuni nodi problematici: suffragio limitato indipendenza dei giudici opposizione parlamentare, partiti, ecc. Si persegue un ideale che resta ancora lontano ma non solo per l’inadeguatezza o l’insufficienza dei meccanismi dello Stato di diritto: emergono piuttosto i problemi correlati ad una società che cambia (diritti sociali, estensione suffragio, partiti di massa, ecc.) Questi “meccanismi” sono attuali? È importante guardare alla ratio degli istituti, alla loro funzione: ad es: la separazione dei poteri è un concetto attuale? Qual è la ratio? Perché si impone la separazione dei poteri? GARANZIA Separare la politicità (produzione giuridicità (applicazione della legge) Giudice come bouche de la loi Lo Stato di diritto si basa sulla presunzione di un esercizio liberale e democratico della supremazia parlamentare, ma storicamente emerge l’esercizio di potere di altra natura: necessità di una “corazza” della legge) dalla Per questo motivo, lo Stato di diritto non è apparso sufficiente nella tutela dei diritti fondamentali, quindi si giunge allo Stato costituzionale di diritto