La Costituzione
Diverse possibili concezioni di
Costituzione
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Struttura dell’organizzazione sociale
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Bilancio di una rivoluzione
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“Stratificazione tradizionale”
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Significato precettivo
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Struttura dell’organizzazione sociale
(ogni Stato ha una Costituzione)
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Costituzione “bilancio” (rivoluzione
sovietica: la Costituzione non è un programma
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«Ciò vuol dire che tra un programma e la Costituzione vi è una
differenza sostanziale. Mentre il programma parla di ciò che non
esiste ancora, che deve ancora essere ottenuto e conquistato
nell'avvenire, la Costituzione, al contrario, deve parlare di ciò che
esiste già, che è già stato ottenuto e conquistato, adesso, nel
momento presente. Il programma riguarda, soprattutto l'avvenire, la
Costituzione riguarda il presente». )
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“Stratificazione tradizionale”:
il Regno Unito ha una Costituzione
il Regno Unito non ha una Costituzione scritta,
rigida e garantita
Stratificazione di documenti e consuetudini
(es. 1215: Magna charta; 1689: Petition of
rights; 1701: Act of settlement)
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Es. le constitutional convention
Il mancato esercizio di alcuni poteri della Regina
veto legislativo
nomina del Primo ministro in contrasto con
l’orientamento elettorale
Alcuni recenti cambiamenti:
Human rights act 1998 (anche nel diritto britannico
appare un catalogo dei diritti)
Anche nel diritto britannico appare la nozione di
“constitutional statutes” (es. European community act)
ma la garanzia di questi atti non è affidata alla rigidità,
poichè rimane essenzialmente politica
Costituzione materiale e diritto vivente
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In ogni ordinamento giuridico, il diritto
costituzionale non si esaurisce nel testo
costituzionale
Giurisprudenza
Consuetudini
Convenzioni
Un esempio nell’ordinamento giuridico italiano : si può
sfiduciare un singolo ministro?
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La forma di governo nella Costituzione:
Art. 92.
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del
Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei
ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del
Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Art. 93.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere
le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della
Repubblica.
Art. 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione
motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua
formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la
fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una
proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione
di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei
componenti della Camera e non può essere messa in discussione
prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Corte cost. sentenza 7/1996
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Va considerata la modifica apportata, nel 1986, dalla Camera dei
deputati al proprio regolamento (art. 115), con la quale si è
disposto che "alle mozioni con le quali si richiedono le dimissioni
di un ministro", si applica la stessa disciplina della mozione di
sfiducia al Governo. Quanto al Senato della Repubblica, non si
rinviene analoga disposizione nel relativo regolamento, ma gli
atti parlamentari testimoniano, nella prassi, il tutt'altro che
isolato ricorso al medesimo istituto, con il supporto di
conformi pareri della Giunta per il regolamento.
A questi elementi - quando siano in armonia con il sistema
costituzionale, come nel caso di specie - non può non
essere riconosciuto grande significato, perché contribuiscono
ad integrare le norme costituzionali scritte e a definire la
posizione degli organi costituzionali, alla stregua di principi e
regole non scritti, manifestatisi e consolidatisi attraverso la
ripetizione costante di comportamenti uniformi (o comunque retti
da comuni criteri, in situazioni identiche o analoghe): vale a dire,
nella forma di vere e proprie consuetudini costituzionali.
Il significato precettivo della Costituzione:
il costituzionalismo
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Si può parlare di Costituzione solo in
presenza di alcuni presupposti:
art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo
e del cittadino:
“Ogni società in cui la garanzia dei diritti
non è assicurata, né la separazione dei
poteri determinata, non ha costituzione.”

Dichiarazione di indipendenza (1776) :

Noi riteniamo che le seguenti verità siano di per se stesse evidenti ; che tutti
gli uomini sono stati creati uguali,che essi sono dotati dal loro creatore di
alcuni Diritti inalienabili,che fra questi sono la Vita, la Libertà e la ricerca
delle Felicità; che allo scopo di garantire questi diritti,sono creati fra gli
uomini i Governi,i quali derivano i loro giusti poteri dal consenso di
governanti; che ogni qual volta una qualsiasi forma di Governo,tende a
negare tali fini,è Diritto de Popolo modificarlo o distruggerlo,e creare un
nuovo governo....

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789):

Articolo 1
Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni
sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune.

Articolo 4
La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così,
l'esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che
assicurano agli altri membri della società il godimento di quegli stessi diritti.
Questi limiti possono essere determinati solo dalla Legge.
Costituzionalismo
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Costituzionalismo e Stato di diritto: due
elementi che s’intersecano
Costituzionalismo, pone gli obiettivi:
«Ogni società in cui la garanzia dei diritti
non è assicurata, né la separazione dei
poteri determinata, non ha costituzione»
Stato di diritto
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Stato di diritto, si predispongono i
“meccanismi”, per raggiungere quegli obiettivi
Carte scritte
Compiti minimi (in parte)
Separazione dei poteri
Dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino
(1789)
Articolo 1
Gli uomini nascono e rimangono
liberi e uguali nei diritti. (…)
Articolo 2
Il fine di ogni associazione politica è
la conservazione dei diritti naturali ed
imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti
sono la libertà, la proprietà, la
sicurezza e la resistenza
all'oppressione
Articolo 4
La libertà consiste nel poter fare tutto
ciò che non nuoce ad altri: così,
l'esercizio dei diritti naturali di ciascun
uomo ha come limiti solo quelli che
assicurano agli altri membri della
società il godimento di quegli stessi
diritti. Questi limiti possono essere
determinati solo dalla Legge.
Statuto albertino
(1848)
Costituzione
italiana (1948)
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce
i diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità, e
richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.
Articolo 7
Nessun uomo può essere
accusato, arrestato o
detenuto se non nei casi
determinati dalla legge, e
secondo le forme da essa
prescritte. Quelli che
procurano, spediscono,
eseguono o fanno eseguire
degli ordini arbitrari, devono
essere puniti; ma ogni
cittadino citato o tratto in
arresto, in virtù della Legge,
deve obbedire
immediatamente;
opponendo resistenza si
rende colpevole.
Art. 26.
La libertà individuale è
guarentita.
Niuno può essere
arrestato, o tradotto in
giudizio, se non nei casi
previsti dalla legge, e
nelle forme ch'essa
prescrive.
Art. 13.
La libertà personale è
inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di
detenzione, di ispezione o
perquisizione personale, né
qualsiasi altra restrizione della
libertà personale, se non per
atto motivato dell'autorità
giudiziaria e nei soli casi e modi
previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità
ed urgenza, indicati
tassativamente dalla legge,
l'autorità di pubblica sicurezza
può adottare provvedimenti
provvisori, che devono essere
comunicati entro quarantotto ore
all'autorità giudiziaria e, se
questa non li convalida nelle
successive quarantotto ore, si
intendono revocati e restano
privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e
morale sulle persone comunque
sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti
massimi della carcerazione
preventiva
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Carte ottriate (es. Statuto albertino, 1848)
Si affermano i “meccanismi” dello Stato di diritto, ma
rimangono alcuni nodi problematici:
suffragio limitato
indipendenza dei giudici
opposizione parlamentare, partiti, ecc.
Si persegue un ideale che resta ancora lontano ma
non solo per l’inadeguatezza o l’insufficienza dei
meccanismi dello Stato di diritto: emergono piuttosto
i problemi correlati ad una società che cambia (diritti
sociali, estensione suffragio, partiti di massa, ecc.)
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Questi “meccanismi” sono attuali? È importante
guardare alla ratio degli istituti, alla loro funzione:
ad es: la separazione dei poteri è un concetto attuale?
Qual è la ratio? Perché si impone la separazione dei poteri?
GARANZIA
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Separare la politicità (produzione
giuridicità (applicazione della legge)
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Giudice come bouche de la loi
Lo Stato di diritto si basa sulla presunzione di un esercizio
liberale e democratico della supremazia parlamentare, ma
storicamente emerge l’esercizio di potere di altra natura:
necessità di una “corazza”
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della
legge)
dalla
Per questo motivo, lo Stato di diritto non è apparso sufficiente
nella tutela dei diritti fondamentali, quindi si giunge allo Stato
costituzionale di diritto
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