LE FONTI DELLA LEGISLAZIONE
TURISTICA
DIRITTO E TURISMO volume 3
CAPITOLO 1
A CURA DELLA PROF . SSA ROSA AMATO
DAL VIAGGIO AL TURISMO GLOBALE
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• NASCITA DEL TURISMO: dal desiderio e dalla curiosità
di conoscere luoghi lontani e particolari (primi
navigatori cercavano terre sconosciute per colonizzarle)
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PRIME FORME DI TURISMO:
villeggiature degli antichi romani
(mare, montagna e
terme o
viaggi culturali in Grecia)
DAL VIAGGIO AL TURISMO GLOBALE
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• NASCITA DEL TURISMO MODERNO: con il Gran
Tour fra il XVII e XVIII secolo nelle capitali
europee. Lanciato dagli Inglesi, è rivolto ai
giovani, futura classe dirigente come
esperienza culturale e formativa.
• ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO VIAGGIO
COLLETTIVO: si deve a THOMAS COOK il primo
viaggio in treno destinato a 570 persone e
realizzato il 5 luglio 1841 da Leicester a
Loghborough.
DAL VIAGGIO AL TURISMO GLOBALE
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• 1869 APERTURA DEL CANALE DI SUEZ: i viaggi
sono extraeuropei (Egitto)
• INAUGURAZIONE DELLE
PRIME STAZIONI BALNEARI
(Viareggio)
• TURISMO DI MASSA (Anni ‘50): nasce in America
grazie all’aumento del reddito della classe media.
In Italia (anni ‘60) si afferma grazie al possesso
dell’automobile come mezzo di trasporto
individuale.
DAL VIAGGIO AL TURISMO GLOBALE
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• 1989 CADUTA DEL MURO DI BERLINO: Migliora il clima
politico-internazionale e si ottengono più facilmente i visti
per l’espatrio.
• Anni ’90 DAL TURISMO DI MASSA
AL TURISMO GLOBALE: diffusione dei
PACCHETTI TURISTICI TUTTO COMPRESO,
delle compagnie low cost, di internet
• 2000: TURISMO DEI TURISTI ORIENTALI ( cinesi, indiani,
russi); il turista abbandona il tradizionale intermediario dei
viaggi e opera da solo tramite internet.
LA LEGISLAZIONE TURISTICA 1/4
• DEFINIZIONE DI TURISMO (1994, OMT): “il turismo
comprende l’insieme delle attività delle persone che
viaggiano verso luoghi diversi dal proprio ambiente
abituale, vi sostano per un periodo complessivo non
superiore ad un anno consecutivo e non inferiore alle
24 ore per fini di svago, d’affari e comunque non per
svolgere un’attività remunerata nel luogo visitato”.
• Devono esistere DUE condizioni:
• SPOSTAMENTO verso un luogo diverso dalla residenza
abituale
• PERNOTTAMENTO fuori casa.
LA LEGISLAZIONE TURISTICA 2/4
• GLI ATTORI FONDAMENTALI DEL TURISMO:
• IL TURISTA
• LE STRUTTURE
• GLI INTERMEDIARI TURISTICI
(agenzie e tour operator)
• LO STATO (emana le norme
per regolare i rapporti tra privati,
tutela il turista,
coordina e promuove il settore)
LA LEGISLAZIONE TURISTICA 3/4
• GLI INTERESSI DEL SETTORE TURISTICO:
PUBBLICI: esigenze di sicurezza ed ordine
pubblico, di tutela del patrimonio storico artistico, di promozione,
valorizzazione e difesa del territorio,
di tutela della salute pubblica.
• PRIVATI: che coinvolgono la sfera
imprenditoriale ed economica.
LA LEGISLAZIONE TURISTICA 4/4
• DEFINIZIONE DI LEGISLAZIONE TURISTICA:
È costituita dall’insieme delle norme (di diritto
pubblico e di diritto privato, internazionali,
dell’U.E., statali e regionali) dirette a regolare i
rapporti che vengono instaurati nel settore
turistico.
LE FONTI DELLA LEGISLAZIONE
TURISTICA
• DEFINIZIONE DI FONTI DEL DIRITTO: rappresentano la
sorgente dalla quale attingere per la formulazione delle
norme del settore turistico.
• SCALA GERARCHICA:
• LA COSTITUZIONE
• LE LEGGI COSTITUZIONALI
• LE FONTI PRIMARIE (leggi ordinarie,decreti legge,
decreti legislativi, leggi regionali, trattati e regolamenti
dell’U.E.)
• FONTI SECONDARIE (regolamenti governativi)
• FONTI CONSUETUDINARIE (usi e consuetudini)
LA LEGISLAZIONE SUL TURISMO IN
ITALIA 1/5
• ANNI ’70: Mancava una legge in materia turistica
che recepisse il dettato costituzionale e che
affidava alle Regioni i poteri in campo legislativo
ed amministrativo
• ART.117 (vecchia stesura): “La Regione emana per
le seguenti materie (Turismo ed industria
alberghiera), norme legislative nei limiti dei
principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello
Stato, sempreché le norme stesse non siano in
contrasto con l’interesse nazionale e con quello di
altre Regioni”.
LA LEGISLAZIONE SUL TURISMO IN
ITALIA 2/5
• ANNI ’80: LEGGE 17 MARZO 1983 n°217
“Legge quadro per il turismo ed interventi per il
potenziamento e la qualificazione dell’offerta
turistica”
• Definiva i principi e le linee guida dell’attività
legislativa delle Regioni;
• Non riuscì a dare stimolo necessario
all’affermazione di una politica del turismo in
Italia.
• Permaneva il conflitto Stato-Regioni in merito alle
reciproche competenze previste dall’art. 117
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LA LEGISLAZIONE SUL TURISMO IN
ITALIA 3/5
ANNI 2000: LEGGE 29 MARZO 2001 n°135
“Riforma della legislazione nazionale del turismo”
Abroga la disciplina del 1983
Ruolo strategico del turismo per aiutare lo sviluppo economico ed
occupazionale dell’Italia.
Per incentivare la crescita culturale e sociale del cittadino e favorire le
relazioni tra popoli diversi
Per far crescere l’offerta turistica in modo da riequilibrare le aree
particolarmente svantaggiate, ubicate nel Sud dell’Italia
Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, dei beni culturali e delle
tradizioni locali
Tutela del turista/consumatore; formare e qualificare gli operatori del
settore, informarli sui diritti ed obblighi
Allargare i turisti/consumatori: eliminando gli ostacoli che impediscono ai
giovani, agli anziani e ai soggetti disabili di usufruire dei servizi turistici.
Promuovere l’immagine turistica nazionale sui mercati mondiali (l’ENIT si
trasforma in Agenzia Nazionale del Turismo)
LA LEGISLAZIONE SUL TURISMO IN
ITALIA 4/5
• DECRETO LEGISLATIVO 23 MAGGIO 2011 n°79
• “Codice della normativa statale in tema di ordinamento
e mercato del turismo o Codice del Turismo”
• Abroga la legge n° 135/2001
• Raccoglie tutte le disposizioni del turismo in modo
coerente, logico e sistematico
• Mette ordine nell’organizzazione pubblica del turismo
• Prevede incentivi a sostegni a favore delle PMI
• Semplificazione amministrativa per agevolare e
sostenere le nuove attività imprenditoriali in campo
turistico.
LA LEGISLAZIONE SUL TURISMO IN
ITALIA 5/5
• SENTENZA DELLA CORTE
COSTITUZIONALE n°80/2012
• Le competenze nella legiferazione turistica
spettano in via ordinaria solo alle Regioni in
virtù della loro competenza esclusiva, in
materia del turismo, e affermando il principio
che lo Stato possa solo riordinare la normativa
concorrente in materia turistica.
LA DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE
IN MATERIA TURISTICA 1/3
• ART. 117 della Cost. (stesura originaria): il
turismo era materia di competenza legislativa
regionale da attuare in concorrenza con lo
Stato.
• ART 116 della Cost: le Regioni a Statuto
Speciale hanno potestà legislativa esclusiva in
materia di turismo , svincolata rispetto a
quella dello Stato.
LA DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE
IN MATERIA TURISTICA 2/3
• ART. 117 della Cost., novellato dalla legge
costituzionale n.3/2001: spetta alle Regioni la
competenza legislativa esclusiva delle Regioni
a Statuto ordinario.
• N.B: ciò non significa che il potere legislativo
delle Regioni nel settore turistico sia generale
poiché è, comunque, limitato da norme statali
(contratti di deposito in albergo, contratto di
trasporto, furto in albergo)
LA DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE
IN MATERIA TURISTICA 3/3
• In definitiva: nel settore turistico vi è una
situazione anomala; pur trattandosi di una
materia di competenza esclusiva regionale,
per essa lo Stato ha emanato un D.P.C.M 13
settembre 2002 che limita la potestà
legislativa delle Regioni
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