Qualità ICT e riuso
Renzo Marin – CRC Veneto
Progetto CRC-CNIPA
Il riuso, una opportunità.
“Make or Buy ?”
o…Riusare
Ciclo di vita acquisizione ICT
Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il
governo dei contratti della PA - CNIPA
Presentazione e Utilizzo delle Linee Guida
“Costruire” e “riusare”:
un diverso approccio progettuale
Problema/i
Chi deve
risolverlo/i fa
un Progetto
Work-package
Soluzione
Soluzione
Soluzione
Delivery
Problema/i
Riusare
Costruisce
un progetto
Costruire
Chi ha
il problema
Soluzione
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Investimenti
Esperienze
Soluzioni
Art. 7 Direttiva “Stanca” del 19.12.2003:
“Sviluppo dei programmi informatici
da parte delle Pubbliche Amministrazioni”
• Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di
proprietà delle amministrazioni, nei capitolati o nelle specifiche
di progetto dovrà essere previsto, ove possibile, che i programmi
sviluppati ad hoc siano facilmente portabili su altre piattaforme.
• Nei contratti di acquisizione di programmi informatici
sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse
includono clausole, concordate con il fornitore e che tengano
conto delle caratteristiche economiche ed organizzative di
quest'ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso di
tempo, a fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi
che consentono il riuso delle applicazioni. Le clausole suddette
definiscono le condizioni da osservare per la prestazione dei
servizi indicati.
Codice digitale
ART. 69
(Analisi comparativa delle soluzioni)
1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall’ordinamento, programmi
informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti
soluzioni disponibili sul mercato:
a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell’amministrazione sulla scorta dei
requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;
b) riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a spese di amministrazioni;
c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
d) acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto;
e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere precedenti.
2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici,
adottano soluzioni informatiche che assicurino 1'interoperabilità e la cooperazione applicativa, e che
consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto ,
salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze.
3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso pubblico e documentato
esaustivamente.
Codice digitale
ART. 70
(Riuso dei programmi informatici)
(Art 25 l. n. 340 del 2000)
1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche
indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in uso gratuito ad altre pubbliche
amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ed
eccezionali ragioni.
2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai
sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto ove possibile, che i programmi
appositamente sviluppati per conto e a spese dell’amministrazione siano facilmente portabili su altre
piattaforme.
3. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti per l’acquisizione di programmi informatici,
clausole che garantiscano la proprietà dei programmi ai fini del riuso.
4. Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati per conto e a spese delle
amministrazioni, le stesse possono includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano conto
delle caratteristiche economiche ed organizzative di quest'ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato
lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle
applicazioni. Le clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per la prestazione dei servizi
indicati.
Codice digitale
ART. 71
(Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili)
1. Il CNIPA valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche
amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni.
2. Le amministrazioni che intendono acquisire programmi applicativi valutano
preventivamente la possibilità di riuso delle applicazioni analoghe rese note dal
CNIPA ai sensi del comma 1, motivandone l’eventuale mancata adozione.
DPCM 31 maggio 2005
• Art. 1 Finalità
1.
2.
Il presente decreto individua le applicazioni informatiche ed i
servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed
eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni, nonché gli
interventi di razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo,
telematiche e di comunicazione delle amministrazioni di cui
all’art. 1, del decreto legislativo del 12 febbraio 1993 n. 39, al fine
di migliorare l’efficienza operativa della pubblica
amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica.
Il presente decreto non si applica alle amministrazioni di cui
all’art. 1 del decreto legislativo del 12 febbraio 1993 n. 39,
limitatamente alle sole funzioni di sicurezza e difesa nazionale,
salva la facoltà delle amministrazioni interessate a richiederne
l’applicazione.
DPCM 31 maggio 2005
•
Art. 2 Individuazione delle applicazioni informatiche e di servizi di
competenza statale
1.
Gli obiettivi di miglioramento dell’efficienza operativa della pubblica
amministrazione e di contenimento della spesa pubblica da conseguire
attraverso la razionalizzazione e l’eliminazione di duplicazione e
sovrapposizioni, relativamente al funzionamento degli uffici, sono perseguiti
mediante:
a. La realizzazione di nuove applicazioni informatiche idonee a soddisfare
le esigenze di più amministrazioni;
b. Il riuso, previo adattamento ed estensione alle esigenze di più
amministrazioni, di applicazioni informatiche esistenti di proprietà di
pubbliche amministrazioni;
c. L’utilizzo di servizi applicativi distribuiti in modalità ASP (Application
Service Provider) da rendere disponibili a più amministrazioni; i servizi
sono erogati anche attraverso l’impiego delle applicazioni informatiche
di cui alle lettere a) e b).
DPCM 31 maggio 2005
•
Art. 2 Individuazione delle applicazioni informatiche e di servizi di competenza
statale
1.
La applicazioni informatiche e i servizi applicativi da realizzare nelle modalità di cui al
comma 1 sono le seguenti:
a.
Protocollo informatico e gestione documentale, inclusa la trasformazione della
documentazione cartacea in digitale;
b.
Contabilità finanziaria per tutti i soggetti contabili in Italia (amministrazioni in
regime ordinario, funzionari delegati e contabilità speciali), con l’adozione della
firma digitale e la conseguente dematerializzazione di tutti i titoli di spesa;
c.
Contabilità economico-patrimoniale e controllo di gestione con sistemi omogenei
di classificazione delle spese e dei costi;
d.
Controllo strategico e monitoraggio d’attuazione del programma di Governo;
e.
Gestione giuridica e amministrativa del personale in servizio in Italia;
f.
Gestione delle competenze fisse e accessorie del personale, da integrarsi in un
unico sistema retributivo e con la distribuzione in rete delle distinte delle
competenze mensili del personale;
g.
Informatizzazione delle attività degli uffici legislativi.
Riassumendo: il riuso
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La garanzia della proprietà pubblica.
Da una “facoltà” ad un “obbligo”.
Il riuso coimplica un “adattamento”.
Creazione di un “patrimonio condiviso”
Esperienze e soluzioni.
La necessità di specifici accordi.
La necessità di strumenti di supporto per il riuso.
Riuso, contrattualistica e piccole e medie
imprese.
• L’inserimento del riuso in un processo
comparativo.
Un conto è il riuso,
un conto è la riusabilità.
La riusabilità
di una soluzione
dipende dalla sua qualità.
Qualità e riuso
Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione
ed il governo dei contratti della PA - CNIPA
Modelli per la Qualità Forniture ICT
Parlare di soluzioni
più o meno (o per niente)
riutilizzabili,
equivale a parlare
di buone o cattive soluzioni.
Significa parlare di qualità.
La qualità nasce da:
processi
(di affidamento, analisi, produzione, verifica ecc.)
strumenti
(normativa, contrattualistica, standard di riferimento:
metodologie – di analisi, di progettazione, di
implementazione ecc. -, linee guida, documentazione ecc.)
risorse
(capacità economiche, professionali, culturali; tempo ecc.)
scelte
(architetturali, tecnologiche, organizzative ecc.)
motivazioni
(scopi, obiettivi, atteggiamenti, ecc.)
Qualità e processo di progettazione
Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione
ed il governo dei contratti della PA - CNIPA
Modelli per la Qualità Forniture ICT
Qualità: realizzazione e collaudo
Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione
ed il governo dei contratti della PA - CNIPA
Modelli per la Qualità Forniture ICT
Rendere possibile il riuso.
Modello “Agorà del Riuso”
Qualità e riusabilità
software
Risultati di un progetto
contiene
soluzione
riutilizzabile
Qualità per
il riuso
modulo
formativo
documentazione
software
Documentazione
standard per il riuso
Schema di
Convenzione
tipo
Informazioni
Requisiti
utente
Informazioni
Specifica
funzioni
Qualità per la
riusabilità
Informazioni
Specifica
Dati E/R
Oggetti
Informazioni
Manuale
del riuso
Licenza
Pubblica
di riuso
Alcune considerazioni finali
La qualità è come la mamma.
La qualità costa.
La qualità
verificabile e verificata
“costa” ancora di più.
La qualità
richiede
intelligenza.
Dobbiamo tutti insieme
imparare a “fare qualità”.
Il RIUSO E’ UNA
OPPORTUNITA’ PER
MOTIVARCI A
FARE QUALITA’.
Incentivare il riuso,
significa incentivare la qualità.
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La qualità ICT e le dinamiche di riuso