Qualità ICT e riuso Renzo Marin – CRC Veneto Progetto CRC-CNIPA Il riuso, una opportunità. “Make or Buy ?” o…Riusare Ciclo di vita acquisizione ICT Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti della PA - CNIPA Presentazione e Utilizzo delle Linee Guida “Costruire” e “riusare”: un diverso approccio progettuale Problema/i Chi deve risolverlo/i fa un Progetto Work-package Soluzione Soluzione Soluzione Delivery Problema/i Riusare Costruisce un progetto Costruire Chi ha il problema Soluzione Condividere: Investimenti Esperienze Soluzioni Art. 7 Direttiva “Stanca” del 19.12.2003: “Sviluppo dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni” • Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle amministrazioni, nei capitolati o nelle specifiche di progetto dovrà essere previsto, ove possibile, che i programmi sviluppati ad hoc siano facilmente portabili su altre piattaforme. • Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse includono clausole, concordate con il fornitore e che tengano conto delle caratteristiche economiche ed organizzative di quest'ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni. Le clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per la prestazione dei servizi indicati. Codice digitale ART. 69 (Analisi comparativa delle soluzioni) 1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall’ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell’amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente; b) riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a spese di amministrazioni; c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso; d) acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto; e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere precedenti. 2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche che assicurino 1'interoperabilità e la cooperazione applicativa, e che consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto , salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze. 3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente. Codice digitale ART. 70 (Riuso dei programmi informatici) (Art 25 l. n. 340 del 2000) 1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ed eccezionali ragioni. 2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto ove possibile, che i programmi appositamente sviluppati per conto e a spese dell’amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme. 3. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti per l’acquisizione di programmi informatici, clausole che garantiscano la proprietà dei programmi ai fini del riuso. 4. Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse possono includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano conto delle caratteristiche economiche ed organizzative di quest'ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni. Le clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per la prestazione dei servizi indicati. Codice digitale ART. 71 (Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili) 1. Il CNIPA valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni. 2. Le amministrazioni che intendono acquisire programmi applicativi valutano preventivamente la possibilità di riuso delle applicazioni analoghe rese note dal CNIPA ai sensi del comma 1, motivandone l’eventuale mancata adozione. DPCM 31 maggio 2005 • Art. 1 Finalità 1. 2. Il presente decreto individua le applicazioni informatiche ed i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni, nonché gli interventi di razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo, telematiche e di comunicazione delle amministrazioni di cui all’art. 1, del decreto legislativo del 12 febbraio 1993 n. 39, al fine di migliorare l’efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica. Il presente decreto non si applica alle amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo del 12 febbraio 1993 n. 39, limitatamente alle sole funzioni di sicurezza e difesa nazionale, salva la facoltà delle amministrazioni interessate a richiederne l’applicazione. DPCM 31 maggio 2005 • Art. 2 Individuazione delle applicazioni informatiche e di servizi di competenza statale 1. Gli obiettivi di miglioramento dell’efficienza operativa della pubblica amministrazione e di contenimento della spesa pubblica da conseguire attraverso la razionalizzazione e l’eliminazione di duplicazione e sovrapposizioni, relativamente al funzionamento degli uffici, sono perseguiti mediante: a. La realizzazione di nuove applicazioni informatiche idonee a soddisfare le esigenze di più amministrazioni; b. Il riuso, previo adattamento ed estensione alle esigenze di più amministrazioni, di applicazioni informatiche esistenti di proprietà di pubbliche amministrazioni; c. L’utilizzo di servizi applicativi distribuiti in modalità ASP (Application Service Provider) da rendere disponibili a più amministrazioni; i servizi sono erogati anche attraverso l’impiego delle applicazioni informatiche di cui alle lettere a) e b). DPCM 31 maggio 2005 • Art. 2 Individuazione delle applicazioni informatiche e di servizi di competenza statale 1. La applicazioni informatiche e i servizi applicativi da realizzare nelle modalità di cui al comma 1 sono le seguenti: a. Protocollo informatico e gestione documentale, inclusa la trasformazione della documentazione cartacea in digitale; b. Contabilità finanziaria per tutti i soggetti contabili in Italia (amministrazioni in regime ordinario, funzionari delegati e contabilità speciali), con l’adozione della firma digitale e la conseguente dematerializzazione di tutti i titoli di spesa; c. Contabilità economico-patrimoniale e controllo di gestione con sistemi omogenei di classificazione delle spese e dei costi; d. Controllo strategico e monitoraggio d’attuazione del programma di Governo; e. Gestione giuridica e amministrativa del personale in servizio in Italia; f. Gestione delle competenze fisse e accessorie del personale, da integrarsi in un unico sistema retributivo e con la distribuzione in rete delle distinte delle competenze mensili del personale; g. Informatizzazione delle attività degli uffici legislativi. Riassumendo: il riuso • • • • • • • • La garanzia della proprietà pubblica. Da una “facoltà” ad un “obbligo”. Il riuso coimplica un “adattamento”. Creazione di un “patrimonio condiviso” Esperienze e soluzioni. La necessità di specifici accordi. La necessità di strumenti di supporto per il riuso. Riuso, contrattualistica e piccole e medie imprese. • L’inserimento del riuso in un processo comparativo. Un conto è il riuso, un conto è la riusabilità. La riusabilità di una soluzione dipende dalla sua qualità. Qualità e riuso Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti della PA - CNIPA Modelli per la Qualità Forniture ICT Parlare di soluzioni più o meno (o per niente) riutilizzabili, equivale a parlare di buone o cattive soluzioni. Significa parlare di qualità. La qualità nasce da: processi (di affidamento, analisi, produzione, verifica ecc.) strumenti (normativa, contrattualistica, standard di riferimento: metodologie – di analisi, di progettazione, di implementazione ecc. -, linee guida, documentazione ecc.) risorse (capacità economiche, professionali, culturali; tempo ecc.) scelte (architetturali, tecnologiche, organizzative ecc.) motivazioni (scopi, obiettivi, atteggiamenti, ecc.) Qualità e processo di progettazione Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti della PA - CNIPA Modelli per la Qualità Forniture ICT Qualità: realizzazione e collaudo Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti della PA - CNIPA Modelli per la Qualità Forniture ICT Rendere possibile il riuso. Modello “Agorà del Riuso” Qualità e riusabilità software Risultati di un progetto contiene soluzione riutilizzabile Qualità per il riuso modulo formativo documentazione software Documentazione standard per il riuso Schema di Convenzione tipo Informazioni Requisiti utente Informazioni Specifica funzioni Qualità per la riusabilità Informazioni Specifica Dati E/R Oggetti Informazioni Manuale del riuso Licenza Pubblica di riuso Alcune considerazioni finali La qualità è come la mamma. La qualità costa. La qualità verificabile e verificata “costa” ancora di più. La qualità richiede intelligenza. Dobbiamo tutti insieme imparare a “fare qualità”. Il RIUSO E’ UNA OPPORTUNITA’ PER MOTIVARCI A FARE QUALITA’. Incentivare il riuso, significa incentivare la qualità.