Le Istituzioni Europee (art. 13 TUE)
1
 Le istituzioni dell’UE sono:
Il Parlamento europeo
 Il Consiglio europeo
 Il Consiglio
 La Commissione europea
 La Corte di giustizia dell’UE
 La Banca centrale europea
 la Corte dei conti.


Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti
da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni,
che esercitano funzioni consultive.
Moretta, 5 settembre 2013
Il Parlamento europeo
2
 Esercita,
congiuntamente al Consiglio, la funzione
legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di
controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai
trattati. Elegge il presidente della Commissione.
 E’ composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione
eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un
mandato di cinque anni. Il loro numero non può essere
superiore a settecentocinquanta, più il presidente. La
rappresentanza dei cittadini è garantita in modo
degressivamente proporzionale, con una soglia minima di
sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro
sono assegnati più di novantasei seggi.
Moretta, 5 settembre 2013
Il Parlamento europeo
3
 Germania
 Francia
 Italia
 Regno Unito
 Spagna
 Polonia
 Romania
 Paesi Bassi
 Belgio
 Rep. Ceca
Moretta, 5 settembre 2013
96
74
73
73
54
51
32
26
21
21
Grecia
21
Ungheria
21
Portogallo 21
Svezia
20
Austria
18
Bulgaria
17
DK, SLK, FL 13
IRL, HR, LT 11
LV, SLO
8
EE, CY, MA, LUX
6
Il Consiglio europeo
4
 E’ composto dai capi di Stato o di governo degli Stati
membri, dal suo presidente e dal presidente della
Commissione.
 Si riunisce due volte a semestre su convocazione del
presidente. Se l'ordine del giorno lo richiede, i
membri del Consiglio europeo possono decidere di
farsi assistere ciascuno da un ministro e, per quanto
riguarda il presidente della Commissione, da un
membro della Commissione. Se la situazione lo
richiede, il presidente convoca una riunione
straordinaria del Consiglio europeo.
Moretta, 5 settembre 2013
Il Consiglio europeo
5
 Dà all'UE gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne
definisce gli orientamenti e le priorità politiche
generali. Non esercita funzioni legislative.
 Si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui i
trattati dispongano diversamente.
 Elegge il suo presidente a maggioranza qualificata
per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una
volta.
Moretta, 5 settembre 2013
Il Presidente del Consiglio europeo
6
 Assicura,
al suo livello e in tale veste, la
rappresentanza esterna dell'Unione per le materie
relative alla politica estera e di sicurezza comune.
 Presenta al Parlamento europeo una relazione dopo
ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo.
 Non può esercitare un mandato nazionale.
Moretta, 5 settembre 2013
Il Consiglio
7
 E’ composto da un rappresentante di ciascuno Stato




membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il
governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare
il diritto di voto.
Si riunisce in varie formazioni (affari esteri, affari generali)
Esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la
funzione legislativa e la funzione di bilancio.
Esercita funzioni di definizione delle politiche e di
coordinamento alle condizioni stabilite nei trattati.
Si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un
progetto di atto legislativo. Presidenza a rotazione
semestrale predefinita.
Moretta, 5 settembre 2013
Il Consiglio
8
 Delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in
cui i trattati dispongano diversamente.
 A partire dal 1o/11/2014, per maggioranza qualificata
si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio,
con un minimo di quindici, rappresentanti almeno il
65% della popolazione dell'Unione. La minoranza di
blocco deve comprendere almeno quattro membri
del Consiglio; in caso contrario la maggioranza
qualificata si considera raggiunta. (cfr art.238 TFUE)
 Ciascun membro del Consiglio può ricevere, in caso
di votazione, delega da uno solo degli altri membri.
Moretta, 5 settembre 2013
La Commissione
9
 Fino al 31/10/2014 è composta da un cittadino di ciascuno
Stato membro.
 Dal 10/11/2014 sarà composta da un numero di membri,
corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a
meno che il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, non
decida di modificare tale numero.
 I membri sono scelti tra i cittadini degli Stati membri in base
ad un sistema di rotazione assolutamente paritaria tra gli Stati
che consenta di riflettere la molteplicità demografica e
geografica degli Stati stessi. Tale sistema è stabilito
all'unanimità dal Consiglio europeo.
Moretta, 5 settembre 2013
La Commissione
10
 Il mandato della Commissione è di cinque anni.
 I membri sono scelti in base alla loro competenza
generale e al loro impegno europeo e tra personalità
che offrono tutte le garanzie di indipendenza.
 La Commissione esercita le sue responsabilità in
piena indipendenza, i membri della Commissione
non sollecitano né accettano istruzioni da alcun
governo, istituzione, organo o organismo. Essi si
astengono da ogni atto incompatibile con le loro
funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti.
Moretta, 5 settembre 2013
La Commissione
11
 Promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le




iniziative appropriate a tal fine.
Vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure
adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati.
Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il
controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta
eccezione per la politica estera e di sicurezza comune.
Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato
solo su proposta della Commissione, salvo che i
trattati non dispongano diversamente.
Moretta, 5 settembre 2013
Il Presidente della Commissione
12
 Definisce
gli orientamenti nel cui quadro la
Commissione esercita i suoi compiti;
 Decide l'organizzazione interna della Commissione
per assicurare la coerenza, l'efficacia e la collegialità
della sua azione
 Nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per l'alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza, tra i membri della
Commissione.
Moretta, 5 settembre 2013
La Commissione
13
 Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo
consultazioni, il Consiglio europeo, deliberando a
maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un
candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale
candidato è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza
dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene
la maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a
maggioranza qualificata, propone entro un mese un nuovo
candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la
stessa procedura.
 Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto,
adotta l'elenco delle altre personalità che propone di
nominare membri della Commissione. Dette personalità
sono selezionate in base alle proposte presentate dagli Stati
membri.
Moretta, 5 settembre 2013
La Commissione
14
 Il presidente e gli altri membri della Commissione
sono soggetti, collettivamente, ad un voto di
approvazione del Parlamento europeo. In seguito a
tale approvazione la Commissione è nominata dal
Consiglio europeo, che delibera a maggioranza
qualificata.
 La Commissione è responsabile collettivamente
dinanzi al Parlamento europeo. Il Parlamento
europeo può votare una mozione di censura della
Commissione.
Moretta, 5 settembre 2013
La Corte di giustizia dell’Unione europea
15
 Comprende:
la Corte di giustizia, composta da un giudice per Stato
membro; è assistita da avvocati generali
 il Tribunale, composto da almeno un giudice per Stato
membro
 i tribunali specializzati

 Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e
nell'applicazione dei trattati.
 Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali
necessari per assicurare una tutela giurisdizionale
effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione.
Moretta, 5 settembre 2013
La Corte di giustizia dell’Unione europea
16
 I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i
giudici del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano
tutte le garanzie di indipendenza. Sono nominati di comune
accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e
gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente
nominati.
 La Corte di giustizia si pronuncia conformemente ai trattati:
 sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da
un'istituzione o da una persona fisica o giuridica;
 in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni
nazionali, sull'interpretazione del diritto dell'Unione o
sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;
 negli altri casi previsti dai trattati.
Moretta, 5 settembre 2013
La cooperazione rafforzata
17
 Gli Stati membri possono instaurare tra loro una
cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze
non esclusive dell'Unione, nei limiti e con le modalità
previsti dal TUE e dal TFUE.
 Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere
la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a
proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo
processo di integrazione. Sono aperte in qualsiasi
momento a tutti gli Stati membri.
Moretta, 5 settembre 2013
UE: adesione e recesso
18
 Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all'articolo 2
e si impegni a promuoverli può domandare di diventare
membro dell'Unione. Il Parlamento europeo e i
parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Lo
Stato richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio,
che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della
Commissione e previa approvazione del Parlamento
europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che
lo compongono (art. 49 TUE)
 Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle
proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione
(art. 50 TUE)
Moretta, 5 settembre 2013
Art. 2 TUE
19
 L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità
umana,
della
libertà,
della
democrazia,
dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto
dei diritti umani, compresi i diritti delle persone
appartenenti a minoranze.
 Questi valori sono comuni agli Stati membri in una
società caratterizzata dal pluralismo, dalla non
discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia,
dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.
Moretta, 5 settembre 2013
Le fonti dell’Unione Europea
20
 Il
processo decisionale dell'Unione Europea è
rappresentato dalla cosiddetta “procedura legislativa
ordinaria” (un tempo "procedura di codecisione").
 Il Parlamento europeo, organo democratico eletto
direttamente, approva cioè la legislazione dell'UE
congiuntamente al Consiglio (formato dai governi dei
28 Stati membri). La Commissione propone la
legislazione e la attua dopo che è stata approvata. .
Moretta, 5 settembre 2013
L’elaborazione delle norme europee
21
 Prima di proporre nuove iniziative legislative , la
Commissione si accerta delle possibili conseguenze
economiche, sociali e ambientali. A tal fine incarica le
proprie direzioni di elaborare degli studi di impatto
che evidenzino i vantaggi e gli svantaggi delle
possibili alternative.
Moretta, 5 settembre 2013
L’elaborazione delle norme europee
22
 La Commissione poi consulta le parti interessate
come le organizzazioni non governative, le
amministrazioni
locali
e
i
rappresentanti
dell'industria e della società civile.
.
 Gruppi di esperti danno indicazioni sugli aspetti
tecnici. In questo modo la Commissione si accerta
che le proposte legislative soddisfino i bisogni dei
diretti interessati ed evitino inutili formalità
burocratiche.
Moretta, 5 settembre 2013
L’elaborazione delle norme europee
23
.
 I cittadini, le imprese e le organizzazioni possono
partecipare alla procedura di consultazione
attraverso il sito web Consultazioni pubbliche.
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_it.htm
.
I
parlamenti
nazionali
possono
esprimere
formalmente le loro riserve se ritengono che sarebbe
meglio affrontare una questione a livello nazionale
piuttosto che europeo.
Moretta, 5 settembre 2013
L’elaborazione delle norme europee
24
 Il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano le
proposte della Commissione e propongono
emendamenti. Se il Consiglio e il Parlamento non
riescono a trovare un accordo sugli emendamenti, si
passa a una seconda lettura.
.
 Durante la seconda lettura, il Parlamento e il
Consiglio possono riproporre degli emendamenti. Il
Parlamento ha il potere di bloccare la normativa
proposta se non trova un accordo con il Consiglio.
Moretta, 5 settembre 2013
L’elaborazione delle norme europee
25
.
 Se le due istituzioni si trovano d'accordo sugli
emendamenti, la normativa proposta può essere
adottata.
.
 Se non trovano un accordo, la soluzione viene
demandata ad un comitato di conciliazione. Sia il
Consiglio che il Parlamento possono bloccare la
proposta legislativa durante la lettura finale.
Moretta, 5 settembre 2013
La procedura di infrazione
26
.
 Si tratta di un procedimento giurisdizionale , a
carattere eventuale, disciplinato dagli articoli 258 e
259 del Trattato sul funzionamento dell’UE
.
 Lo
scopo è di sanzionare gli Stati membri
responsabili della violazione degli obblighi derivanti
dal diritto comunitario.
Moretta, 5 settembre 2013
La procedura di infrazione art. 258 TFUE
27
 La Commissione, quando reputi che uno Stato membro
abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in
virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo,
dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le
sue osservazioni.
 Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere
nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire
la Corte di giustizia dell'Unione europea.
 Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di
giustizia dell'Unione europea quando reputi che un altro
Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui
incombenti in virtù dei trattati.
Moretta, 5 settembre 2013
La procedura di infrazione art. 258 TFUE
28
 Quando
la Corte di giustizia dell'Unione europea
riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno
degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale
Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che
l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.
 Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia
preso le misure che l'esecuzione della sentenza della
Corte comporta‚ la Commissione, dopo aver posto tale
Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire
la Corte. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o
della penalità, da versare da parte dello Stato membro in
questione, che essa consideri adeguato alle circostanze.
Moretta, 5 settembre 2013
La procedura di infrazione
29
 Le
sanzioni pecuniarie per l'esecuzione delle
sentenze rese al termine di una procedura di
infrazione sono state fissate dalla Commissione con
la Comunicazione SEC 2005 n. 1658.
 La sanzione minima per l'Italia è stata determinata
in 9.920.000 euro, mentre la penalità di mora può
oscillare tra 22.000 e 700.000 euro per ogni giorno
di ritardo nel pagamento, a seconda della gravità
dell'infrazione a monte.
Moretta, 5 settembre 2013
La procedura di infrazione
30
 La Commissione europea ha deciso il 23 luglio 2013
l'apertura di 2 nuove procedure d'infrazione nei
confronti dell’Italia per mancato recepimento di
direttive dell'Unione Europea.
 Le procedure d'infrazione a carico dell'Italia salgono
a 106, di cui 86 riguardano casi di violazione del
diritto dell'Unione e 20 attengono a mancato
recepimento di direttive.
 Sulla banca dati EUR-Infra l'elenco delle procedure
aperte http://eurinfra.politichecomunitarie.it/ElencoAreaLibera.aspx
Moretta, 5 settembre 2013
Scarica

Diapositiva 1