Le Istituzioni Europee (art. 13 TUE) 1 Le istituzioni dell’UE sono: Il Parlamento europeo Il Consiglio europeo Il Consiglio La Commissione europea La Corte di giustizia dell’UE La Banca centrale europea la Corte dei conti. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive. Moretta, 5 settembre 2013 Il Parlamento europeo 2 Esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge il presidente della Commissione. E’ composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi. Moretta, 5 settembre 2013 Il Parlamento europeo 3 Germania Francia Italia Regno Unito Spagna Polonia Romania Paesi Bassi Belgio Rep. Ceca Moretta, 5 settembre 2013 96 74 73 73 54 51 32 26 21 21 Grecia 21 Ungheria 21 Portogallo 21 Svezia 20 Austria 18 Bulgaria 17 DK, SLK, FL 13 IRL, HR, LT 11 LV, SLO 8 EE, CY, MA, LUX 6 Il Consiglio europeo 4 E’ composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. Si riunisce due volte a semestre su convocazione del presidente. Se l'ordine del giorno lo richiede, i membri del Consiglio europeo possono decidere di farsi assistere ciascuno da un ministro e, per quanto riguarda il presidente della Commissione, da un membro della Commissione. Se la situazione lo richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo. Moretta, 5 settembre 2013 Il Consiglio europeo 5 Dà all'UE gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative. Si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente. Elegge il suo presidente a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta. Moretta, 5 settembre 2013 Il Presidente del Consiglio europeo 6 Assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune. Presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo. Non può esercitare un mandato nazionale. Moretta, 5 settembre 2013 Il Consiglio 7 E’ composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto. Si riunisce in varie formazioni (affari esteri, affari generali) Esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nei trattati. Si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo. Presidenza a rotazione semestrale predefinita. Moretta, 5 settembre 2013 Il Consiglio 8 Delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente. A partire dal 1o/11/2014, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti almeno il 65% della popolazione dell'Unione. La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. (cfr art.238 TFUE) Ciascun membro del Consiglio può ricevere, in caso di votazione, delega da uno solo degli altri membri. Moretta, 5 settembre 2013 La Commissione 9 Fino al 31/10/2014 è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. Dal 10/11/2014 sarà composta da un numero di membri, corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, non decida di modificare tale numero. I membri sono scelti tra i cittadini degli Stati membri in base ad un sistema di rotazione assolutamente paritaria tra gli Stati che consenta di riflettere la molteplicità demografica e geografica degli Stati stessi. Tale sistema è stabilito all'unanimità dal Consiglio europeo. Moretta, 5 settembre 2013 La Commissione 10 Il mandato della Commissione è di cinque anni. I membri sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza. La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza, i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti. Moretta, 5 settembre 2013 La Commissione 11 Promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine. Vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati. Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea. Assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune. Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che i trattati non dispongano diversamente. Moretta, 5 settembre 2013 Il Presidente della Commissione 12 Definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti; Decide l'organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione Nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, tra i membri della Commissione. Moretta, 5 settembre 2013 La Commissione 13 Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo consultazioni, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura. Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, adotta l'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione. Dette personalità sono selezionate in base alle proposte presentate dagli Stati membri. Moretta, 5 settembre 2013 La Commissione 14 Il presidente e gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata. La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può votare una mozione di censura della Commissione. Moretta, 5 settembre 2013 La Corte di giustizia dell’Unione europea 15 Comprende: la Corte di giustizia, composta da un giudice per Stato membro; è assistita da avvocati generali il Tribunale, composto da almeno un giudice per Stato membro i tribunali specializzati Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati. Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. Moretta, 5 settembre 2013 La Corte di giustizia dell’Unione europea 16 I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati. La Corte di giustizia si pronuncia conformemente ai trattati: sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o giuridica; in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni; negli altri casi previsti dai trattati. Moretta, 5 settembre 2013 La cooperazione rafforzata 17 Gli Stati membri possono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione, nei limiti e con le modalità previsti dal TUE e dal TFUE. Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. Sono aperte in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri. Moretta, 5 settembre 2013 UE: adesione e recesso 18 Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all'articolo 2 e si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell'Unione. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Lo Stato richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono (art. 49 TUE) Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione (art. 50 TUE) Moretta, 5 settembre 2013 Art. 2 TUE 19 L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. Moretta, 5 settembre 2013 Le fonti dell’Unione Europea 20 Il processo decisionale dell'Unione Europea è rappresentato dalla cosiddetta “procedura legislativa ordinaria” (un tempo "procedura di codecisione"). Il Parlamento europeo, organo democratico eletto direttamente, approva cioè la legislazione dell'UE congiuntamente al Consiglio (formato dai governi dei 28 Stati membri). La Commissione propone la legislazione e la attua dopo che è stata approvata. . Moretta, 5 settembre 2013 L’elaborazione delle norme europee 21 Prima di proporre nuove iniziative legislative , la Commissione si accerta delle possibili conseguenze economiche, sociali e ambientali. A tal fine incarica le proprie direzioni di elaborare degli studi di impatto che evidenzino i vantaggi e gli svantaggi delle possibili alternative. Moretta, 5 settembre 2013 L’elaborazione delle norme europee 22 La Commissione poi consulta le parti interessate come le organizzazioni non governative, le amministrazioni locali e i rappresentanti dell'industria e della società civile. . Gruppi di esperti danno indicazioni sugli aspetti tecnici. In questo modo la Commissione si accerta che le proposte legislative soddisfino i bisogni dei diretti interessati ed evitino inutili formalità burocratiche. Moretta, 5 settembre 2013 L’elaborazione delle norme europee 23 . I cittadini, le imprese e le organizzazioni possono partecipare alla procedura di consultazione attraverso il sito web Consultazioni pubbliche. http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_it.htm . I parlamenti nazionali possono esprimere formalmente le loro riserve se ritengono che sarebbe meglio affrontare una questione a livello nazionale piuttosto che europeo. Moretta, 5 settembre 2013 L’elaborazione delle norme europee 24 Il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano le proposte della Commissione e propongono emendamenti. Se il Consiglio e il Parlamento non riescono a trovare un accordo sugli emendamenti, si passa a una seconda lettura. . Durante la seconda lettura, il Parlamento e il Consiglio possono riproporre degli emendamenti. Il Parlamento ha il potere di bloccare la normativa proposta se non trova un accordo con il Consiglio. Moretta, 5 settembre 2013 L’elaborazione delle norme europee 25 . Se le due istituzioni si trovano d'accordo sugli emendamenti, la normativa proposta può essere adottata. . Se non trovano un accordo, la soluzione viene demandata ad un comitato di conciliazione. Sia il Consiglio che il Parlamento possono bloccare la proposta legislativa durante la lettura finale. Moretta, 5 settembre 2013 La procedura di infrazione 26 . Si tratta di un procedimento giurisdizionale , a carattere eventuale, disciplinato dagli articoli 258 e 259 del Trattato sul funzionamento dell’UE . Lo scopo è di sanzionare gli Stati membri responsabili della violazione degli obblighi derivanti dal diritto comunitario. Moretta, 5 settembre 2013 La procedura di infrazione art. 258 TFUE 27 La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea. Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati. Moretta, 5 settembre 2013 La procedura di infrazione art. 258 TFUE 28 Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta‚ la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze. Moretta, 5 settembre 2013 La procedura di infrazione 29 Le sanzioni pecuniarie per l'esecuzione delle sentenze rese al termine di una procedura di infrazione sono state fissate dalla Commissione con la Comunicazione SEC 2005 n. 1658. La sanzione minima per l'Italia è stata determinata in 9.920.000 euro, mentre la penalità di mora può oscillare tra 22.000 e 700.000 euro per ogni giorno di ritardo nel pagamento, a seconda della gravità dell'infrazione a monte. Moretta, 5 settembre 2013 La procedura di infrazione 30 La Commissione europea ha deciso il 23 luglio 2013 l'apertura di 2 nuove procedure d'infrazione nei confronti dell’Italia per mancato recepimento di direttive dell'Unione Europea. Le procedure d'infrazione a carico dell'Italia salgono a 106, di cui 86 riguardano casi di violazione del diritto dell'Unione e 20 attengono a mancato recepimento di direttive. Sulla banca dati EUR-Infra l'elenco delle procedure aperte http://eurinfra.politichecomunitarie.it/ElencoAreaLibera.aspx Moretta, 5 settembre 2013