FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
- DIRITTO DEI SERVIZI PUBBLICI -
Disciplina del
Trasporto Pubblico Locale
4 NOVEMBRE 2011
Disciplina del Trasporto Pubblico Locale
Disciplina Nazionale di Settore:
D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422
Disciplina Comunitaria di Settore:
Reg. (CE) n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007
Disciplina Nazionale SPL:
Art. 4 della L. 14 settembre 2011, n. 148
Disciplina del Trasporto Pubblico Locale
Servizio Pubblico Locale
Articolo 112 del TUEL:
“Gli Enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla
gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di
beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo
economico e civile delle comunità locali “.
TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, 11 Maggio 2011, n. 465:
“La qualificazione di servizio pubblico locale, infatti, spetta a quelle attività
caratterizzate, sul piano oggettivo, dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo
della società civile (selezionati in base a scelte di carattere eminentemente politico,
quanto alla destinazione delle risorse economiche disponibili ed all’ambito di
intervento) e, su quello soggettivo, dalla riconduzione diretta o indiretta (per
effetto di rapporti concessori o di partecipazione all’assetto organizzativo dell’ente)
ad una figura soggettiva di rilievo pubblico”.
Disciplina Nazionale del Trasporto Pubblico Locale:
Legge 29 marzo 1903, n. 103
(Legge Giolitti)
Legge Quadro 10 Aprile 1981, n. 151
- Principio di Sussidiarietà Le Regioni erano chiamate a delegare – nei limiti del possibile –
le loro funzioni amministrative agli Enti Locali, in grado di
conoscere e tutelare più a fondo gli interessi della collettività.
Disciplina Nazionale del Trasporto Pubblico Locale:
Legge 15 marzo 1997, n. 59
(Legge Bassanini)
Funzioni della Delega:
Garantire alle Regioni i compiti di:
AMMINISTRAZIONE e PROGRAMMAZIONE
dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel rispetto dei principi
di Sussidiarietà, Efficienza, Economicità, Responsabilità ed
Unicità dell’amministrazione.
D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422
Delega alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di TPL
Disciplina Nazionale del Trasporto Pubblico Locale:
D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422:
Federalismo amministrativo in materia di TPL
Introduzione del Contratto di Servizio
Obblighi di Servizio Pubblico
Liberalizzazione del settore: Affidamento per Gara
Trasformazione delle Municipalizzate in Soc. di Capitali
Disciplina Nazionale del Trasporto Pubblico Locale:
- D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 Definizione di Servizio di TPL (Art. 1, co. 2):
I Servizi di trasporto di persone e merci - che non rientrano tra quelli
di Interesse Nazionale tassativamente individuati dall’articolo 3 comprendono:
• l’insieme dei sistemi di mobilità TERRESTRI, MARITTIMI,
LAGUNARI, LACUALI, FLUVIALI E AEREI
• che operano in modo continuativo o periodico con ITINERARI,
ORARI, FREQUENZE e TARIFFE PRESTABILITE
• ad ACCESSO GENERALIZZATO nell’ambito di un territorio di
dimensioni normalmente regionale o infraregionale .
Disciplina Nazionale del Trasporto Pubblico Locale:
- D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 Definizione di Servizio di TPL:
SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DI INTERESSE NAZIONALE:
 I servizi di TRASPORTO AEREO di rilievo sovra regionale;
 I servizi di TRASPORTO MARITTIMO di rilievo sovra regionale;
I
servizi
di
TRASPORTO
AUTOMOBILISTICO
INTERNAZIONALE e le LINEE INTERREGIONALI;
 I servizi di TRASPORTO FERROVIARIO INTERNAZIONALE e
quelli nazionali di percorrenza medio-lunga caratterizzati da elevati
standard qualitativi;
 I servizi di COLLEGAMENTO VIA MARE tra terminali ferroviari;
 I servizi di TRASPORTO DI MERCI pericolose, nocive ed inquinanti.
Disciplina Nazionale del Trasporto Pubblico Locale:
-D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 –
Federalismo Amministrativo in materia di TPL
Concentrazione a livello Regionale:
Programmazione e Determinazione dei
Pianificazione
Servizi Minimi
Finanziamento dei
Servizi
Disciplina Nazionale del Trasporto Pubblico Locale:
-D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 –
Federalismo amministrativo in materia di TPL
le REGIONI le sono chiamate a :
1) Definire gli Indirizzi per la Pianificazione dei TPL ed in particolare i
Piani di Bacino.
2) Redigere i Piani Regionali di Trasporto tenendo conto della
programmazione degli Enti Locali ed in particolare dei Piani di
Bacino predisposti dalle Province.
3) Approvare i Programmi Triennali dei Servizi .
Disciplina Nazionale del Trasporto Pubblico Locale:
-D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 –
Federalismo amministrativo in materia di TPL
4) Individuare i Servizi Minimi e delle Tariffe.
5) Assegnare le Risorse Finanziarie.
6) Organizzare i servizi di Trasporto Pubblico Locale su Ferrovia.
Disciplina Nazionale del Trasporto Pubblico Locale:
-D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 –
Federalismo amministrativo in materia di TPL
I SERVIZI MINIMI
qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la
domanda di mobilità dei cittadini ed i cui costi sono a carico
del bilancio della regione sono definiti tenendo conto:
a) dell’integrazione delle reti di trasporto;
b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;
c) della fruibilità del servizio da parte degli utenti per l’accesso ai
vari servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;
d) delle
esigenze
di
riduzione
della
congestione
e
dell’inquinamento.
Disciplina Nazionale del Trasporto Pubblico Locale:
-D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 –
Federalismo amministrativo in materia di TPL
ARTICOLO 7
Trasferimento agli Enti Locali
Le Regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali e sentite
le rappresentanze degli enti e delle autonomie locali, conferiscono
alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni e i
compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale ai sensi
dell’articolo 117 della Costituzione che non richiedono l’unitario
esercizio a livello regionale.
Disciplina Nazionale del Trasporto Pubblico Locale:
-D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 –
Contratto di Servizio
Il Regolamento CEE 1893/91 ha introdotto il
Contratto di Servizio come strumento che regola i rapporti
tra la Pubblica Autorità e l’impresa incaricata di prestare il
servizio di trasporto pubblico locale, definendolo come:
“un Contratto concluso tra le Autorità competenti di uno Stato
Membro ed un’impresa di trasporto allo scopo di fornire alla
collettività servizi di trasporto sufficienti”.
Disciplina Nazionale del Trasporto Pubblico Locale:
-D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 –
Contratto di Servizio
ARTICOLO 19
Contratti di Servizio
il periodo di validità;
le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma
di esercizio;
gli standard qualitativi minimi in termini di età,
manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli,
e di regolarità delle corse;
Disciplina Nazionale del Trasporto Pubblico Locale:
-D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 –
Contratto di Servizio
ARTICOLO 19
Contratti di Servizio
la struttura tariffaria adottata;
l’importo eventualmente dovuto dall’ente pubblico
all’azienda di trasporto per le prestazioni e le modalità
di pagamento;
le modalità di modificazione del contratto successive
alla conclusione ;
Disciplina Nazionale del Trasporto Pubblico Locale:
-D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 –
Contratto di Servizio
ARTICOLO 19
Contratti di Servizio
le garanzie prestate dall’azienda di trasporto;
le sanzioni in caso di inosservanza del contratto;
la ridefinizione dei rapporti con riferimento ai
lavoratori e al capitale;
l’obbligo di applicazione del CCNL;
Disciplina Nazionale del Trasporto Pubblico Locale:
-D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 –
Obblighi di Servizio Pubblico
Il Regolamento CEE 1191/69 definisce gli
Obblighi di Servizio Pubblico come quegli obblighi che l’impresa
di trasporto, ove considerasse il proprio interesse commerciale,
non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle
stesse condizioni.
Articolo 17 del D. Lgs. n. 422 del 1997
Le Regioni, le Province e i Comuni, allo scopo di assicurare la mobilità
degli utenti definiscono (…) gli obblighi di servizio pubblico prevedendo nei
contratti di servizio di cui all’art. 19, le corrispondenti compensazioni
economiche, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe (…)
Disciplina Nazionale del Trasporto Pubblico Locale:
Agenzie Regionali per la Mobilità
Autorità per la regolazione della gestione delle reti,
infrastrutture e servizi di pubblico trasporto
ferroviari e stradali
Disciplina Nazionale del Trasporto Pubblico Locale:
Articolo 16 della Costituzione:
“Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte
del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via
generale per motivi di sanità e sicurezza”.
Competenza legislativa in materia di TPL
Regioni:
Sentenza Corte Costituzionale n. 222 del 2005
La materia del TPL rientra nell’ambito delle
competenze residuali delle Regioni (Cost. Art. 117, c. 4).
Stato:
Sentenza Corte Costituzionale n. 325 del 2010
L’affidamento e la gestione dei SPL ineriscono alla
materia della Tutela della Concorrenza di competenza
statale (Cost. Art. 117, c. 2).
Disciplina Comunitaria del Trasporto Pubblico Locale:
Regolamento CEE n. 1191/69 del 16 giugno 1969
Azione degli Stati Membri in materia di obblighi inerenti alla
nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per
ferrovia, su strada e per via navigabile.
Regolamento CEE n. 1107/70 del 4 giugno 1970
Aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strade e
per via navigabile.
Regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007
Servizi Pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.
Disciplina Comunitaria del Trasporto Pubblico Locale:
Regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007
Finalità:
Il Regolamento ha lo scopo di definire le modalità con le quali le autorità
competenti possono intervenire, nel rispetto del diritto comunitario, nel
settore dei trasporti pubblici di passeggeri per garantire la fornitura di
servizi di interesse generale che siano, tra l’altro, più numerosi, più sicuri,
di migliore qualità o offerti a prezzi inferiori a quelli che il semplice gioco
Regioni:
delle forze di mercato
consentirebbe di fornire.
Ambito di Applicazione:
Il Regolamento si riferisce all’esercizio dei servizi nazionali e
internazionali di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e altri modi
di trasporto su rotaia e su strada.
Disciplina Comunitaria del Trasporto Pubblico Locale:
Regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007
Ambito di Applicazione
Le disposizioni del Regolamento si applicano soltanto ai contratti
di servizio pubblico per la fornitura di passeggeri sotto forma di
CONCESSIONI DI SERVIZI
Nella Concessione l’impresa eroga le proprie prestazioni al pubblico e,
pertanto, assume il rischio della gestione dell’opera o del servizio, in
Regioni:
quanto si remunera, almeno per una parte significativa, presso gli
utenti mediante la riscossione di un prezzo.
Nell’ Appalto, invece, le prestazioni vengono erogate non al pubblico,
ma all’amministrazione, la quale è tenuta a remunerare l’attività
svolta dall’appaltatore per le prestazioni ad essa rese senza che
l’impresa si assuma il rischio connesso alla gestione dell’opera o del
servizio .
Disciplina Comunitaria del Trasporto Pubblico Locale:
Regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007
Il Regolamento non definisce gli OBBLIGHI DI SERVIZIO ma
attribuisce alle Autorità Competenti tale definizione ed
individuazione.
Il Regolamento prevede il termine del 3 dicembre 2019 entro il quale
l’aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico nel settore dei
trasporti dovrà essere in Regioni:
regola con le previsioni del medesimo atto
normativo comunitario.
I contratti di servizio pubblico sono conclusi per una durata
determinata:
 non superiore a 10 anni per i servizi di trasporto con autobus;
 non superiore a 15 anni per i servizi di trasporto di passeggeri per
ferrovia o altri modi di trasporto su rotaia.
Disciplina di Affidamento dei Servizi Pubblici Locali:
Regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007
L’affidamento della fornitura e della gestione dei
Servizi di Trasporto Pubblico di passeggeri da parte delle Autorità Competenti
può avvenire:
In FORMA DIRETTA - “A meno che non sia vietato dalla legislazione
nazionale” –:
a) Gestione Diretta in Economia
Regioni:– fornendo esse stesse il servizio di
trasporto pubblico di passeggeri;
a) Aggiudicazione diretta ad un soggetto giuridicamente distinto, in
qualità di operatore interno (affidamento cd In-House);
Mediante GARA
Disciplina di Affidamento dei Servizi Pubblici Locali:
Regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007
L’Affidamento diretto di contratti di servizio pubblico ad un operatore
interno è consentito solo se l’Autorità Competente eserciti sull’operatore
un
Controllo Analogo
A tal fine sono presi in considerazione:
Regioni: nell’ambito
Il Livello di Rappresentanza
amministrazione, direzione e vigilanza;
degli
organi
di
L’Assetto Proprietario;
L’Influenza e il controllo effettivo sulle decisioni strategiche e sulle
singole decisioni.
Disciplina di Affidamento dei Servizi Pubblici Locali:
Regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007
L’Affidamento diretto è consentita altresì nei casi in cui si
verifichi una SITUAZIONE DI EMERGENZA
determinata dalla interruzione del servizio o del pericolo
imminente di interruzione. Tale tipologia di contratti hanno una durata
non superiore a 2 anni .
Regioni:
L’ Autorità può – altresì - disporre l’Affidamento diretto – a meno
che non sia vietato dalla legislazione nazionale - allorquando il
valore stimato sia inferiore a 1.000.000 di euro
oppure
riguardano la fornitura di servizi di TPL inferiore a 300.000 Km.
l’anno.
Disciplina di Affidamento dei Servizi Pubblici Locali:
D. Lgs. n. 422 del 1997
Articolo 18 relativo all’organizzazione del Servizio di TPL:
Il Servizio di TPL è regolato da Contratti di Servizio di durata non
superiore a 9 anni.
Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e
di introdurre regole di concorrenzialità , l’affidamento avviene
garantendo il ricorso alle Regioni:
procedure concorsuali. Con esclusione dei
soggetti che in Italia o all’estero gestiscono servizi in affidamento
diretto o a seguito di procedure non ad evidenza pubblica e delle
società dalle stesse controllate o collegate, e delle società di gestione
delle reti degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali.
L’aggiudicazione sulla base delle migliori condizioni economiche e di
prestazione del servizio e di potenziamento delle reti e degli impianti.
Disciplina di Affidamento dei Servizi Pubblici Locali:
D. Lgs. n. 422 del 1997
Successivamente è sorta l’esigenza di armonizzare il processo di liberalizzazione
e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale con le nuove norme
comunitarie. A tal fine il legislatore è intervenuto al fine proprio di armonizzare i
modelli normativi.
L’articolo 61 della Legge 99/2009:
a) Autorizza le autorità competenti ad aggiudicare i contratti per
Regioni: pubblico regionale e locale – anche
l’esercizio dei servizi di trasporto
in deroga alla disciplina di settore – avvalendosi delle norme di cui
all’articolo 5 del Reg. CE n. 1370/2007 (affidamenti diretti).
b) A tali società aggiudicatarie dei servizi di TPL non si applica il
divieto che prevede l’esclusione dei dei soggetti che in Italia o
all’estero gestiscono servizi in affidamento diretto o a seguito di
procedure non ad evidenza pubblica.
Disciplina di Affidamento dei Servizi Pubblici Locali:
D. Lgs. n. 422 del 1997
L’articolo 4-bis della Legge 102/2009:
a) Ha imposto alle autorità che per l’affidamento dei contratti di
servizi pubblici di trasporto si avvalgono della procedura in-house
l’obbligo di aggiudicare almeno il 10% dei servizi oggetto
dell’affidamento tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica
Regioni:
a soggetti diversi da quelli
che esercitano il controllo analogo.
b) Le società che abbiano conseguito l’affidamento in virtù delle
previsioni derogatorie alla regola dell’evidenza pubblica ai sensi del
Reg. 1370/2007, “non possono partecipare a procedure di gara per la
fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti
territoriali diversi da quelli in cui esse operano”.
Disciplina di Affidamento dei Servizi Pubblici Locali:
Disciplina sulle procedure di affidamento dei SPL
Art. 23-bis della L. 6 agosto 2008, n. 133 (e successive
modificazioni) – Disciplina dei Servizi Pubblici Locali di
Rilevanza Economica.
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 – Regolamento di
attuazione dell’Art. 23-bis della L. 6 agosto 2008, n. 133.
Regioni:
Corte Costituzionale 17 novembre 2010, n. 325 –
Questione di legittimità costituzionale dell’Art. 23-bis.
REFERENDUM del 12 e 13 giugno u.s.
Art. 4 della L. 14 settembre 2011, n. 148.
Disciplina di Affidamento dei Servizi Pubblici Locali:
Art. 4 della L. 14 settembre 2011, n. 148
Modalità di Affidamento
In FORMA DIRETTA: attraverso gestioni In-House quando la
“Libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un
servizi rispondente ai bisogni della comunità”. L’Autorità dovrà
adottare una delibera quadro che illustrerà i risultati dell’istruttoria
compiuta. Tale delibera dovrà essere adeguatamente pubblicizzata e
trasmessa all’AGCM ai fini della relazione al Parlamento.
Regioni:
Mediante GARA: il conferimento avviene in favore di imprenditori o
di società in qualsiasi modo costituite mediante procedure competitive
ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi del Trattato UE. Le
procedure possono avere ad oggetto al tempo stesso la qualità di socio,
al quale deve essere conferita una quota non inferiore al 40% e
l’attribuzione di specifici compiti operativi (Società Miste).
Disciplina di Affidamento dei Servizi Pubblici Locali:
Art. 4 della L. 14 settembre 2011, n. 148
In DEROGA rispetto alle regole della procedura ad evidenza pubblica
è previsto (Co. 13) che:
“Se il valore economico del servizio oggetto dell’affidamento è
pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui,
Regioni:
l’affidamento può avvenire
a favore di società a capitale
interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti
dall’ordinamento europeo per la gestione cd “In-House”.
Disciplina di Affidamento dei Servizi Pubblici Locali:
Art. 4 della L. 14 settembre 2011, n. 148
Regime Transitorio:
Cessano al 31 Marzo 2012 gli affidamenti diretti relativi a
servizi il cui valore sia superiore a 900.000 Euro annui.
Cessano al 30 Giugno 2012 le gestioni affidate direttamente a
società a partecipazione mista pubblico e privata quando le
procedure non hanno Regioni:
avuto ad oggetto al tempo stesso la
qualità di socio e l’attribuzione di specifici compiti operativi.
Cessano alla Scadenza prevista dal Contratto le gestioni
affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblico
e privata quando le procedure non hanno avuto ad oggetto al
tempo stesso la qualità di socio e l’attribuzione di specifici
compiti operativi.
Disciplina di Affidamento dei Servizi Pubblici Locali:
Art. 4 della L. 14 settembre 2011, n. 148
Regime Transitorio:
Cessano alla Scadenza prevista dal Contratto gli affidamenti
assentiti alla data del 1 Ottobre 2003 a Società a
Partecipazione Pubblica già Quotate in Borsa cessano a
condizione che la partecipazione pubblica si riduca
Regioni:
progressivamente:
 ad una quota non superiore al 40% entro il 30 giugno 2013;
 ad una quota non superiore al 30% entro il 31 dicembre 2015.
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TPL_4_novembre_2011