FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA - DIRITTO DEI SERVIZI PUBBLICI - Disciplina del Trasporto Pubblico Locale 4 NOVEMBRE 2011 Disciplina del Trasporto Pubblico Locale Disciplina Nazionale di Settore: D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 Disciplina Comunitaria di Settore: Reg. (CE) n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007 Disciplina Nazionale SPL: Art. 4 della L. 14 settembre 2011, n. 148 Disciplina del Trasporto Pubblico Locale Servizio Pubblico Locale Articolo 112 del TUEL: “Gli Enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali “. TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, 11 Maggio 2011, n. 465: “La qualificazione di servizio pubblico locale, infatti, spetta a quelle attività caratterizzate, sul piano oggettivo, dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile (selezionati in base a scelte di carattere eminentemente politico, quanto alla destinazione delle risorse economiche disponibili ed all’ambito di intervento) e, su quello soggettivo, dalla riconduzione diretta o indiretta (per effetto di rapporti concessori o di partecipazione all’assetto organizzativo dell’ente) ad una figura soggettiva di rilievo pubblico”. Disciplina Nazionale del Trasporto Pubblico Locale: Legge 29 marzo 1903, n. 103 (Legge Giolitti) Legge Quadro 10 Aprile 1981, n. 151 - Principio di Sussidiarietà Le Regioni erano chiamate a delegare – nei limiti del possibile – le loro funzioni amministrative agli Enti Locali, in grado di conoscere e tutelare più a fondo gli interessi della collettività. Disciplina Nazionale del Trasporto Pubblico Locale: Legge 15 marzo 1997, n. 59 (Legge Bassanini) Funzioni della Delega: Garantire alle Regioni i compiti di: AMMINISTRAZIONE e PROGRAMMAZIONE dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel rispetto dei principi di Sussidiarietà, Efficienza, Economicità, Responsabilità ed Unicità dell’amministrazione. D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 Delega alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di TPL Disciplina Nazionale del Trasporto Pubblico Locale: D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422: Federalismo amministrativo in materia di TPL Introduzione del Contratto di Servizio Obblighi di Servizio Pubblico Liberalizzazione del settore: Affidamento per Gara Trasformazione delle Municipalizzate in Soc. di Capitali Disciplina Nazionale del Trasporto Pubblico Locale: - D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 Definizione di Servizio di TPL (Art. 1, co. 2): I Servizi di trasporto di persone e merci - che non rientrano tra quelli di Interesse Nazionale tassativamente individuati dall’articolo 3 comprendono: • l’insieme dei sistemi di mobilità TERRESTRI, MARITTIMI, LAGUNARI, LACUALI, FLUVIALI E AEREI • che operano in modo continuativo o periodico con ITINERARI, ORARI, FREQUENZE e TARIFFE PRESTABILITE • ad ACCESSO GENERALIZZATO nell’ambito di un territorio di dimensioni normalmente regionale o infraregionale . Disciplina Nazionale del Trasporto Pubblico Locale: - D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 Definizione di Servizio di TPL: SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DI INTERESSE NAZIONALE: I servizi di TRASPORTO AEREO di rilievo sovra regionale; I servizi di TRASPORTO MARITTIMO di rilievo sovra regionale; I servizi di TRASPORTO AUTOMOBILISTICO INTERNAZIONALE e le LINEE INTERREGIONALI; I servizi di TRASPORTO FERROVIARIO INTERNAZIONALE e quelli nazionali di percorrenza medio-lunga caratterizzati da elevati standard qualitativi; I servizi di COLLEGAMENTO VIA MARE tra terminali ferroviari; I servizi di TRASPORTO DI MERCI pericolose, nocive ed inquinanti. Disciplina Nazionale del Trasporto Pubblico Locale: -D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 – Federalismo Amministrativo in materia di TPL Concentrazione a livello Regionale: Programmazione e Determinazione dei Pianificazione Servizi Minimi Finanziamento dei Servizi Disciplina Nazionale del Trasporto Pubblico Locale: -D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 – Federalismo amministrativo in materia di TPL le REGIONI le sono chiamate a : 1) Definire gli Indirizzi per la Pianificazione dei TPL ed in particolare i Piani di Bacino. 2) Redigere i Piani Regionali di Trasporto tenendo conto della programmazione degli Enti Locali ed in particolare dei Piani di Bacino predisposti dalle Province. 3) Approvare i Programmi Triennali dei Servizi . Disciplina Nazionale del Trasporto Pubblico Locale: -D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 – Federalismo amministrativo in materia di TPL 4) Individuare i Servizi Minimi e delle Tariffe. 5) Assegnare le Risorse Finanziarie. 6) Organizzare i servizi di Trasporto Pubblico Locale su Ferrovia. Disciplina Nazionale del Trasporto Pubblico Locale: -D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 – Federalismo amministrativo in materia di TPL I SERVIZI MINIMI qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini ed i cui costi sono a carico del bilancio della regione sono definiti tenendo conto: a) dell’integrazione delle reti di trasporto; b) del pendolarismo scolastico e lavorativo; c) della fruibilità del servizio da parte degli utenti per l’accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali; d) delle esigenze di riduzione della congestione e dell’inquinamento. Disciplina Nazionale del Trasporto Pubblico Locale: -D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 – Federalismo amministrativo in materia di TPL ARTICOLO 7 Trasferimento agli Enti Locali Le Regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali e sentite le rappresentanze degli enti e delle autonomie locali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni e i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione che non richiedono l’unitario esercizio a livello regionale. Disciplina Nazionale del Trasporto Pubblico Locale: -D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 – Contratto di Servizio Il Regolamento CEE 1893/91 ha introdotto il Contratto di Servizio come strumento che regola i rapporti tra la Pubblica Autorità e l’impresa incaricata di prestare il servizio di trasporto pubblico locale, definendolo come: “un Contratto concluso tra le Autorità competenti di uno Stato Membro ed un’impresa di trasporto allo scopo di fornire alla collettività servizi di trasporto sufficienti”. Disciplina Nazionale del Trasporto Pubblico Locale: -D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 – Contratto di Servizio ARTICOLO 19 Contratti di Servizio il periodo di validità; le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio; gli standard qualitativi minimi in termini di età, manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli, e di regolarità delle corse; Disciplina Nazionale del Trasporto Pubblico Locale: -D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 – Contratto di Servizio ARTICOLO 19 Contratti di Servizio la struttura tariffaria adottata; l’importo eventualmente dovuto dall’ente pubblico all’azienda di trasporto per le prestazioni e le modalità di pagamento; le modalità di modificazione del contratto successive alla conclusione ; Disciplina Nazionale del Trasporto Pubblico Locale: -D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 – Contratto di Servizio ARTICOLO 19 Contratti di Servizio le garanzie prestate dall’azienda di trasporto; le sanzioni in caso di inosservanza del contratto; la ridefinizione dei rapporti con riferimento ai lavoratori e al capitale; l’obbligo di applicazione del CCNL; Disciplina Nazionale del Trasporto Pubblico Locale: -D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 – Obblighi di Servizio Pubblico Il Regolamento CEE 1191/69 definisce gli Obblighi di Servizio Pubblico come quegli obblighi che l’impresa di trasporto, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni. Articolo 17 del D. Lgs. n. 422 del 1997 Le Regioni, le Province e i Comuni, allo scopo di assicurare la mobilità degli utenti definiscono (…) gli obblighi di servizio pubblico prevedendo nei contratti di servizio di cui all’art. 19, le corrispondenti compensazioni economiche, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe (…) Disciplina Nazionale del Trasporto Pubblico Locale: Agenzie Regionali per la Mobilità Autorità per la regolazione della gestione delle reti, infrastrutture e servizi di pubblico trasporto ferroviari e stradali Disciplina Nazionale del Trasporto Pubblico Locale: Articolo 16 della Costituzione: “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e sicurezza”. Competenza legislativa in materia di TPL Regioni: Sentenza Corte Costituzionale n. 222 del 2005 La materia del TPL rientra nell’ambito delle competenze residuali delle Regioni (Cost. Art. 117, c. 4). Stato: Sentenza Corte Costituzionale n. 325 del 2010 L’affidamento e la gestione dei SPL ineriscono alla materia della Tutela della Concorrenza di competenza statale (Cost. Art. 117, c. 2). Disciplina Comunitaria del Trasporto Pubblico Locale: Regolamento CEE n. 1191/69 del 16 giugno 1969 Azione degli Stati Membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile. Regolamento CEE n. 1107/70 del 4 giugno 1970 Aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strade e per via navigabile. Regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007 Servizi Pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia. Disciplina Comunitaria del Trasporto Pubblico Locale: Regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007 Finalità: Il Regolamento ha lo scopo di definire le modalità con le quali le autorità competenti possono intervenire, nel rispetto del diritto comunitario, nel settore dei trasporti pubblici di passeggeri per garantire la fornitura di servizi di interesse generale che siano, tra l’altro, più numerosi, più sicuri, di migliore qualità o offerti a prezzi inferiori a quelli che il semplice gioco Regioni: delle forze di mercato consentirebbe di fornire. Ambito di Applicazione: Il Regolamento si riferisce all’esercizio dei servizi nazionali e internazionali di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e altri modi di trasporto su rotaia e su strada. Disciplina Comunitaria del Trasporto Pubblico Locale: Regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007 Ambito di Applicazione Le disposizioni del Regolamento si applicano soltanto ai contratti di servizio pubblico per la fornitura di passeggeri sotto forma di CONCESSIONI DI SERVIZI Nella Concessione l’impresa eroga le proprie prestazioni al pubblico e, pertanto, assume il rischio della gestione dell’opera o del servizio, in Regioni: quanto si remunera, almeno per una parte significativa, presso gli utenti mediante la riscossione di un prezzo. Nell’ Appalto, invece, le prestazioni vengono erogate non al pubblico, ma all’amministrazione, la quale è tenuta a remunerare l’attività svolta dall’appaltatore per le prestazioni ad essa rese senza che l’impresa si assuma il rischio connesso alla gestione dell’opera o del servizio . Disciplina Comunitaria del Trasporto Pubblico Locale: Regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007 Il Regolamento non definisce gli OBBLIGHI DI SERVIZIO ma attribuisce alle Autorità Competenti tale definizione ed individuazione. Il Regolamento prevede il termine del 3 dicembre 2019 entro il quale l’aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico nel settore dei trasporti dovrà essere in Regioni: regola con le previsioni del medesimo atto normativo comunitario. I contratti di servizio pubblico sono conclusi per una durata determinata: non superiore a 10 anni per i servizi di trasporto con autobus; non superiore a 15 anni per i servizi di trasporto di passeggeri per ferrovia o altri modi di trasporto su rotaia. Disciplina di Affidamento dei Servizi Pubblici Locali: Regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007 L’affidamento della fornitura e della gestione dei Servizi di Trasporto Pubblico di passeggeri da parte delle Autorità Competenti può avvenire: In FORMA DIRETTA - “A meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale” –: a) Gestione Diretta in Economia Regioni:– fornendo esse stesse il servizio di trasporto pubblico di passeggeri; a) Aggiudicazione diretta ad un soggetto giuridicamente distinto, in qualità di operatore interno (affidamento cd In-House); Mediante GARA Disciplina di Affidamento dei Servizi Pubblici Locali: Regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007 L’Affidamento diretto di contratti di servizio pubblico ad un operatore interno è consentito solo se l’Autorità Competente eserciti sull’operatore un Controllo Analogo A tal fine sono presi in considerazione: Regioni: nell’ambito Il Livello di Rappresentanza amministrazione, direzione e vigilanza; degli organi di L’Assetto Proprietario; L’Influenza e il controllo effettivo sulle decisioni strategiche e sulle singole decisioni. Disciplina di Affidamento dei Servizi Pubblici Locali: Regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007 L’Affidamento diretto è consentita altresì nei casi in cui si verifichi una SITUAZIONE DI EMERGENZA determinata dalla interruzione del servizio o del pericolo imminente di interruzione. Tale tipologia di contratti hanno una durata non superiore a 2 anni . Regioni: L’ Autorità può – altresì - disporre l’Affidamento diretto – a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale - allorquando il valore stimato sia inferiore a 1.000.000 di euro oppure riguardano la fornitura di servizi di TPL inferiore a 300.000 Km. l’anno. Disciplina di Affidamento dei Servizi Pubblici Locali: D. Lgs. n. 422 del 1997 Articolo 18 relativo all’organizzazione del Servizio di TPL: Il Servizio di TPL è regolato da Contratti di Servizio di durata non superiore a 9 anni. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità , l’affidamento avviene garantendo il ricorso alle Regioni: procedure concorsuali. Con esclusione dei soggetti che in Italia o all’estero gestiscono servizi in affidamento diretto o a seguito di procedure non ad evidenza pubblica e delle società dalle stesse controllate o collegate, e delle società di gestione delle reti degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. L’aggiudicazione sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio e di potenziamento delle reti e degli impianti. Disciplina di Affidamento dei Servizi Pubblici Locali: D. Lgs. n. 422 del 1997 Successivamente è sorta l’esigenza di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale con le nuove norme comunitarie. A tal fine il legislatore è intervenuto al fine proprio di armonizzare i modelli normativi. L’articolo 61 della Legge 99/2009: a) Autorizza le autorità competenti ad aggiudicare i contratti per Regioni: pubblico regionale e locale – anche l’esercizio dei servizi di trasporto in deroga alla disciplina di settore – avvalendosi delle norme di cui all’articolo 5 del Reg. CE n. 1370/2007 (affidamenti diretti). b) A tali società aggiudicatarie dei servizi di TPL non si applica il divieto che prevede l’esclusione dei dei soggetti che in Italia o all’estero gestiscono servizi in affidamento diretto o a seguito di procedure non ad evidenza pubblica. Disciplina di Affidamento dei Servizi Pubblici Locali: D. Lgs. n. 422 del 1997 L’articolo 4-bis della Legge 102/2009: a) Ha imposto alle autorità che per l’affidamento dei contratti di servizi pubblici di trasporto si avvalgono della procedura in-house l’obbligo di aggiudicare almeno il 10% dei servizi oggetto dell’affidamento tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica Regioni: a soggetti diversi da quelli che esercitano il controllo analogo. b) Le società che abbiano conseguito l’affidamento in virtù delle previsioni derogatorie alla regola dell’evidenza pubblica ai sensi del Reg. 1370/2007, “non possono partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano”. Disciplina di Affidamento dei Servizi Pubblici Locali: Disciplina sulle procedure di affidamento dei SPL Art. 23-bis della L. 6 agosto 2008, n. 133 (e successive modificazioni) – Disciplina dei Servizi Pubblici Locali di Rilevanza Economica. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 – Regolamento di attuazione dell’Art. 23-bis della L. 6 agosto 2008, n. 133. Regioni: Corte Costituzionale 17 novembre 2010, n. 325 – Questione di legittimità costituzionale dell’Art. 23-bis. REFERENDUM del 12 e 13 giugno u.s. Art. 4 della L. 14 settembre 2011, n. 148. Disciplina di Affidamento dei Servizi Pubblici Locali: Art. 4 della L. 14 settembre 2011, n. 148 Modalità di Affidamento In FORMA DIRETTA: attraverso gestioni In-House quando la “Libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizi rispondente ai bisogni della comunità”. L’Autorità dovrà adottare una delibera quadro che illustrerà i risultati dell’istruttoria compiuta. Tale delibera dovrà essere adeguatamente pubblicizzata e trasmessa all’AGCM ai fini della relazione al Parlamento. Regioni: Mediante GARA: il conferimento avviene in favore di imprenditori o di società in qualsiasi modo costituite mediante procedure competitive ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi del Trattato UE. Le procedure possono avere ad oggetto al tempo stesso la qualità di socio, al quale deve essere conferita una quota non inferiore al 40% e l’attribuzione di specifici compiti operativi (Società Miste). Disciplina di Affidamento dei Servizi Pubblici Locali: Art. 4 della L. 14 settembre 2011, n. 148 In DEROGA rispetto alle regole della procedura ad evidenza pubblica è previsto (Co. 13) che: “Se il valore economico del servizio oggetto dell’affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui, Regioni: l’affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento europeo per la gestione cd “In-House”. Disciplina di Affidamento dei Servizi Pubblici Locali: Art. 4 della L. 14 settembre 2011, n. 148 Regime Transitorio: Cessano al 31 Marzo 2012 gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore sia superiore a 900.000 Euro annui. Cessano al 30 Giugno 2012 le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblico e privata quando le procedure non hanno Regioni: avuto ad oggetto al tempo stesso la qualità di socio e l’attribuzione di specifici compiti operativi. Cessano alla Scadenza prevista dal Contratto le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblico e privata quando le procedure non hanno avuto ad oggetto al tempo stesso la qualità di socio e l’attribuzione di specifici compiti operativi. Disciplina di Affidamento dei Servizi Pubblici Locali: Art. 4 della L. 14 settembre 2011, n. 148 Regime Transitorio: Cessano alla Scadenza prevista dal Contratto gli affidamenti assentiti alla data del 1 Ottobre 2003 a Società a Partecipazione Pubblica già Quotate in Borsa cessano a condizione che la partecipazione pubblica si riduca Regioni: progressivamente: ad una quota non superiore al 40% entro il 30 giugno 2013; ad una quota non superiore al 30% entro il 31 dicembre 2015.