Rapporti internazionali e fonti del diritto tributario Caratteristiche del diritto internazionale • Assenza di una autorità sovraordinata generalmente accettata • Fondamento consensuale del diritto internazionale: gli “accordi tra pari” tra singoli stati • Trattati internazionali sui principi generali del diritto: attenzione ai diritti fondamentali della persona e scarsa attenzione alla fiscalità, riservata alle decisioni degli Stati La territorialità del potere impositivo degli Stati Territorio soggetto alla sovranità statale come dello stato naturale luogo di esercizio del potere impositivo Necessità della cooperazione di altri Stati per l’esercizio all’estero del potere impositivo Gli elementi di extratterritorialità del tributo • Imposizione nazionale per manifestazioni di capacità contributiva (redditi, patrimoni, consumi) di residenti verificatesi in parte o in tutto all’estero • Imposizione in capo a stranieri per maniefestazione di capacità contributiva verificatesi in Italia Le fonti del diritto tributario nei rapporti internazionali • Norme interne che individuano i collegamenti tra fattispecie imponibile e territorio statale • Diritto comunitario (Trattato istitutivo, regolamenti, direttive) • Trattati internazionali (ad esempio in materiale doganale o contro le doppie imposizioni) • Consuetudini internazionali Norme interne • Le abbiame visto già a diritto tributario • Le riprenderò più avanti in sintesi per chi non ne ha mai sentito parlare • In particolare art. 2 Tuir (concetto di resiudenza) e art. 23 Tuir (territorialità del tributo per i non residenti) Diritto comunitario • Trattato istitutivo • Regolamenti della commissione (direttamente applicabili) • Direttive (indirizzate agli stati, ma applicabili direttamente a certe condizioni) • Sentenze della corte di giustizia in merito al rapporto tra diritto interno e comunitario Competenze e potestà tributaria • La materia fiscale resta di competenza degli stati membri • Esistono nel trattato solo limiti negativi alla potestà tributaria degli stati (es. divieto di discriminazione, divieto di ostacolare con prelievi fiscali non giustificati la libertà di movimento di merci, persone imprese e capitali). Principio di non discriminazione • Divieto di trattare gli stranieri peggio di soggetti nazionali, a parità di situazione • Operatività del divieto verso norme protezionistiche, tese a salvaguardare industrie nazionali o a ostacolare l’ingresso di competitori esteri (divieto di concedere aiuti di stato in grado di falsare la concorrenza) La armonizzazione delle legislazioni nazionali • Possibilità di emanare atti normativi comunitari aventi efficacia diretta solo in materia di imposte indirette (dogane e simili) • IVA come unica imposta armonizzata a livello europeo Armonizzazione ed imposizione diretta • In materia di imposte sul reddito e sul patrimonio la potestà di intervento della Comunità ha carattere sussidiario • Fino ad oggi sono state emanate solo direttive di coordinamento atte ad evitare fenomeni distorsivi, ad esempio in materia di operazioni societarie straordinarie, e dividendi intragruppo I regolamenti comunitari: efficacia diretta 1. Destinazione ai singoli cittadini dell’UE 2. Diretta applicabilità (self executing) Le direttive comunitarie: efficacia “mediata” Vincola gli stati membri solo con riferimento al risultato da conseguire • Spetta ai singoli ordinamenti scegliere forme e mezzi di attuazione • Assegnazione di termini perentori per la adozione degli atti di recepimento interni • Sanzionabilità degli stati inadempienti Convenzioni internazionali e diritto interno • Valore di legge ordinaria della convenzione successivamente al suo recepimento Contenuto normativo delle convenzioni bilaterali • Possono influire sulla tassazione: – sottraendo alcune fattispecie al sistema fiscale interno (esenzione) – riducendone la tassazione rispetto alle norma interne (esenzione limtata) – imponendo meccanismi contro la doppia imposizione (accreditamento delle imposte estere) Finalità delle convenzioni bilaterali • Uniformare le scelte dei due Stati con riferimento al criterio della fonte o della residenza • Prevedere, nei casi di adozione di entrambi i criteri, meccanismi contro la doppia imposizione • Prevedere assistenza e scambio di informazioni Il modello OCSE • Schema di riferimento per la costruzione dei singoli trattati contro le doppie imposizioni • Non ha carattere vincolante • Ha valore di mera raccomandazione nei confronti degli stati aderenti all’OCSE Il Commentario al modello OCSE • Strumento utilizzato per la interpretazione “uniforme” delle convenzioni bilaterali • generale prassi degli stati membri di apporre riserve interpretative al Commentario laddove ritengano di non aderire alla impostazione fornita da questo