Rapporti internazionali e fonti del
diritto tributario
Caratteristiche del diritto
internazionale
• Assenza di una autorità sovraordinata
generalmente accettata
• Fondamento consensuale del diritto
internazionale: gli “accordi tra pari” tra
singoli stati
• Trattati internazionali sui principi generali
del diritto: attenzione ai diritti
fondamentali della persona e scarsa
attenzione alla fiscalità, riservata alle
decisioni degli Stati
La territorialità del potere
impositivo degli Stati
Territorio soggetto alla sovranità statale come
dello stato naturale luogo di esercizio del
potere impositivo
Necessità della cooperazione di altri Stati per
l’esercizio all’estero del potere impositivo
Gli elementi di extratterritorialità
del tributo
• Imposizione nazionale per manifestazioni
di capacità contributiva (redditi, patrimoni,
consumi) di residenti verificatesi in parte o
in tutto all’estero
• Imposizione in capo a stranieri per
maniefestazione di capacità contributiva
verificatesi in Italia
Le fonti del diritto tributario nei
rapporti internazionali
• Norme interne che individuano i
collegamenti tra fattispecie imponibile e
territorio statale
• Diritto comunitario (Trattato istitutivo,
regolamenti, direttive)
• Trattati internazionali (ad esempio in
materiale doganale o contro le doppie
imposizioni)
• Consuetudini internazionali
Norme interne
• Le abbiame visto già a diritto tributario
• Le riprenderò più avanti in sintesi per chi
non ne ha mai sentito parlare
• In particolare art. 2 Tuir (concetto di
resiudenza) e art. 23 Tuir (territorialità del
tributo per i non residenti)
Diritto comunitario
• Trattato istitutivo
• Regolamenti della commissione
(direttamente applicabili)
• Direttive (indirizzate agli stati, ma
applicabili direttamente a certe condizioni)
• Sentenze della corte di giustizia in merito
al rapporto tra diritto interno e comunitario
Competenze e potestà tributaria
• La materia fiscale resta di competenza
degli stati membri
• Esistono nel trattato solo limiti negativi
alla potestà tributaria degli stati (es. divieto
di discriminazione, divieto di ostacolare
con prelievi fiscali non giustificati la libertà
di movimento di merci, persone imprese e
capitali).
Principio di non discriminazione
• Divieto di trattare gli stranieri peggio di
soggetti nazionali, a parità di situazione
• Operatività del divieto verso norme
protezionistiche, tese a salvaguardare
industrie nazionali o a ostacolare
l’ingresso di competitori esteri (divieto di
concedere aiuti di stato in grado di falsare
la concorrenza)
La armonizzazione delle
legislazioni nazionali
• Possibilità di emanare atti normativi
comunitari aventi efficacia diretta solo in
materia di imposte indirette (dogane e
simili)
• IVA come unica imposta armonizzata a
livello europeo
Armonizzazione ed imposizione
diretta
• In materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio la potestà di intervento della
Comunità ha carattere sussidiario
• Fino ad oggi sono state emanate solo
direttive di coordinamento atte ad evitare
fenomeni distorsivi, ad esempio in materia
di operazioni societarie straordinarie, e
dividendi intragruppo
I regolamenti comunitari:
efficacia diretta
1. Destinazione ai singoli cittadini dell’UE
2. Diretta applicabilità (self executing)
Le direttive comunitarie:
efficacia “mediata”
Vincola gli stati membri solo con
riferimento al risultato da conseguire
• Spetta ai singoli ordinamenti scegliere
forme e mezzi di attuazione
• Assegnazione di termini perentori per la
adozione degli atti di recepimento
interni
• Sanzionabilità degli stati inadempienti
Convenzioni internazionali e
diritto interno
• Valore di legge ordinaria della
convenzione successivamente al suo
recepimento
Contenuto normativo delle
convenzioni bilaterali
• Possono influire sulla tassazione:
– sottraendo alcune fattispecie al sistema
fiscale interno (esenzione)
– riducendone la tassazione rispetto alle norma
interne (esenzione limtata)
– imponendo meccanismi contro la doppia
imposizione (accreditamento delle imposte
estere)
Finalità delle convenzioni
bilaterali
• Uniformare le scelte dei due Stati con
riferimento al criterio della fonte o della
residenza
• Prevedere, nei casi di adozione di
entrambi i criteri, meccanismi contro la
doppia imposizione
• Prevedere assistenza e scambio di
informazioni
Il modello OCSE
• Schema di riferimento per la costruzione
dei singoli trattati contro le doppie
imposizioni
• Non ha carattere vincolante
• Ha valore di mera raccomandazione nei
confronti degli stati aderenti all’OCSE
Il Commentario al modello OCSE
• Strumento utilizzato per la interpretazione
“uniforme” delle convenzioni bilaterali
• generale prassi degli stati membri di
apporre riserve interpretative al
Commentario laddove ritengano di non
aderire alla impostazione fornita da questo
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Le fonti del diritto tributario nei rapporti internazionali