DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E DIRITTO DI CRONACA : I CASI LAPO ELKANN E VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA Tesi di: Niccolò Giola DIRITTO DI CRONACA E TUTELA DELLA RISERVATEZZA: UN EQUILIBRIO DIFFICILE La mia attenzione si è concentrata principalmente sul concetto di eticità espresso nel campo giornalistico. Se da un lato l’agenda setting impone un ritmo vertiginoso di trasmissione delle notizie, è anche vero che si stanno moltiplicando le associazione di categoria che si battono per un giornalismo etico In questo scritto si è cercato di bilanciare il diritto alla persona a vedere rispettata la propria sfera personale con il diritto all'informazione consentendo ai giornalisti di svolgere correttamente il loro lavoro. Equilibrando quindi le due facce della medaglia, quella dell'operatore dell'informazione e quella dell'interessato. LA RICERCA DEL GIUSTO EQUILIBRIO DEL GIORNALISMO Il confine tra diritto di cronaca e diritto di privacy è molto labile: per chi si occupa di filtrare, divulgare e raccogliere le notizie, è facile superare la soglia della liceità informativa e sconfinare nella sfera riservata delle persone Per quanto possa sembrare difficile il compito del giornalista è proprio quello di bilanciare questi due diritti Il diritto ad informare deve coniugarsi con il diritto delle persone ad essere rispettate nella loro sfera intima e privata la trattazione si divide in tre argomentazioni DIRITTO ALLA PRIVACY DIRITTO DI CRONACA DUE ESEMPI CONCRETI: I CASI LAPO ELKANN E VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA IL DIRITTO ALLA PRIVACY è definibile come l'interesse di un soggetto a mantenere la sfera della propria vita privata e intima al riparo da indiscrezioni altrui. LA LEGGE MADRE SULLA PRIVACY 675/96: Garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IL COMPORTAMENTO DEL GARANTE • Essenzialità dell’informazione • Lealtà della raccolta • Tutela dei minori TESTO UNICO PER LA PRIVACY DEL 2003 Raccoglie tutte le disposizioni sparse in diverse leggi TESTO UNICO PER LA PRIVACY • Disposizioni generali • Disposizioni relative a diversi settori • Tutela dell’interessato e sanzioni CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI NELL’ ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA 3 AGOSTO 1998 UN CODICE BATTISTRADA SIA DAL PUNTO DI VISTA CRONOLOGICO CHE PER I SUOI PREZIOSI CONTENUTI DA CHI E’ PROMOSSO QUESTO CODICE? QUAL’Ѐ L’OBIETTIVO DI QUESTO CODICE? A CHI SI APPLICA IL CODICE? IL DIRITTO DI CRONACA invece consiste nel diritto a raccontare i fatti come accadono, con ogni mezzo ritenuto idoneo. Tale diritto deriva direttamente dalla norma che tutela la libertà di espressione, sancito dall’art 21 della Costituzione italiana. DIRITTO DI CRITICA consiste nel manifestare un giudizio o un’opinione che, come tale, non può ritenersi rigorosamente obiettiva, in quanto fondata su un’interpretazione soggettiva di fatti e comportamenti REQUISITI PER L’UTILIZZO DEL DIRITTO DI CRONACA • La verità della notizia riportata • Interesse pubblico all’informazione • Continenza formale CARTA DEI DOVERI DEL GIORNALISTA 8 LUGLIO 1993 LA CARTA E’ UN CORPUS DI REGOLE DEONTOLOGICHE CHE ABBRACCIA GLI ASPETTI DELL’ATTIVITA’ GIORNALISTICA DA CHI E’ STATA REDATTA? IL TESTO E’ DIVISO IN DUE CAPITOLI • Doveri del giornalista • Principi da rispettare I DOVERI DEL GIORNALISTA • • • • • • • Responsabilità del giornalista Rettifica e replica Presunzione d’innocenza Fonti Informazione e pubblicità Incompatibiltà Minori e soggetti deboli CASO LAPO ELKANN 10 OTTOBRE 2005 VENGONO RESE NOTE IMMEDIATAMENTE LE CONDIZIONI RELATIVE AL SUO STATO DI SALUTE E LA SITUAZIONE NELLA QUALE E’ STATO SOCCORSO L’ARTICOLO DEL QUOTIDIANO “IL MATTINO” DEL 13/10/2005 APPROFONDISCE LA VICENDA PUBBLICANDO DATI ECCEDENTI AL DIRITTO DI CRONACA E LESIVI DELLA PERSONALITA’ DELL’INTERESSATO A SEGUITO DI QUANTO LETTO NELL’ARTICOLO E VISTO IL CODICE DI DEONTOLOGIA GIORNALISTICA, L’AUTORITA’ HA DECISO DI INTERVENIRE. IL GARANTE HA COSì STABILITO: Il servizio giornalistico in questione non ha rispettato il principio dell’essenzialità dell’ informazione risultando lesivo alla dignità dell’interessato. Alla luce di queste considerazioni il garante ha vietato al giornale “Il Mattino” di diffondere ulteriori dati personali idonei a rivelare possibili abitudini dell’interessato IL CASO VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA 17 GIUGNO 2006 VIENE PUBBLICATA DAL QUOTIDIANO “CORRIERE DELLA SERA” DEL 20/6/2006, UNA LUNGA INTERCETTAZIONE TRA VITTORIO EMANUELE E IL SUO ASSISTENTE NARDUCCI NELL’ARTICOLO VENGONO PUBBLICATE ALCUNE ESPRESSIONI ALQUANTO OFFENSIVE RIFERITE AL POPOLO SARDO E ALLE ABITUDINI SESSUALI DEL PRINCIPE A SEGUITO DI QUANTO LETTO NELL’ARTICOLO E VISTO IL CODICE DI DEONTOLOGIA GIORNALISTICA, L’AUTORITA’ HA DECISO DI INTERVENIRE. IL GARANTE HA ACCERTATO: Alcuni brani di queste conversazioni attengono a comportamenti strettamente personali di persone coinvolte nelle indagini ma non direttamente connessi a fatti penalmente rilevanti IL GARANTE HA COSì STABILITO: Il servizio giornalistico in questione non ha tutelato la sfera sessuale delle persone coinvolte descrivendo abitudini riguardanti la sfera privata, non attendendosi quindi al principio dell’essenzialità della informazione. CONCLUSIONI Il ruolo pubblico dei personaggi non influenza in nessun modo l’attività del garante, che tutela gli interessati in quanto singoli cittadini. E’ emerso che il ruolo pubblico dei protagonisti delle due vicende ne restringe la sfera privata ma non ne annulla il diritto alla riservatezza e non consente di ritenere lecita la diffusione dei loro dati personali. Le notizie devono essere attinenti al ruolo pubblico che la persona riveste e non devono invadere la sfera sessuale.