DIRITTO ALLA
RISERVATEZZA E
DIRITTO DI CRONACA :
I CASI LAPO ELKANN E
VITTORIO EMANUELE DI
SAVOIA
Tesi di: Niccolò Giola
DIRITTO DI CRONACA E
TUTELA DELLA
RISERVATEZZA:
UN EQUILIBRIO DIFFICILE
La mia attenzione si è
concentrata
principalmente sul
concetto di eticità
espresso nel campo
giornalistico.
Se da un lato l’agenda
setting impone un ritmo
vertiginoso di trasmissione
delle notizie, è anche vero
che si stanno
moltiplicando le
associazione di categoria
che si battono per un
giornalismo etico
In questo scritto si è
cercato di bilanciare il
diritto alla persona a
vedere rispettata la propria
sfera personale con il
diritto all'informazione
consentendo ai giornalisti
di svolgere correttamente
il loro lavoro.
Equilibrando quindi le due
facce della medaglia, quella
dell'operatore
dell'informazione e quella
dell'interessato.
LA RICERCA DEL GIUSTO
EQUILIBRIO DEL
GIORNALISMO
Il confine tra diritto di cronaca e
diritto di privacy è molto labile: per
chi si occupa di filtrare, divulgare e
raccogliere le notizie, è facile
superare la soglia della liceità
informativa e sconfinare nella sfera
riservata delle persone
Per quanto possa sembrare
difficile il compito del
giornalista
è proprio quello di
bilanciare questi due diritti
Il diritto ad informare deve
coniugarsi con il diritto
delle persone ad essere
rispettate nella loro sfera
intima e privata
la trattazione si divide
in tre argomentazioni
DIRITTO ALLA
PRIVACY
DIRITTO DI CRONACA
DUE ESEMPI
CONCRETI:
I CASI LAPO ELKANN
E VITTORIO
EMANUELE DI
SAVOIA
IL DIRITTO ALLA PRIVACY
è definibile come l'interesse
di un soggetto a mantenere
la sfera della propria vita
privata e intima al riparo
da indiscrezioni altrui.
LA LEGGE MADRE SULLA
PRIVACY 675/96:
Garantisce che il trattamento
dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti e della
dignità delle persone fisiche,
con particolare riferimento
alla riservatezza e all’identità
personale
GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
IL COMPORTAMENTO DEL
GARANTE
• Essenzialità dell’informazione
• Lealtà della raccolta
• Tutela dei minori
TESTO UNICO PER LA
PRIVACY DEL 2003
Raccoglie tutte le
disposizioni sparse in
diverse leggi
TESTO UNICO PER LA
PRIVACY
• Disposizioni generali
• Disposizioni relative a diversi settori
• Tutela dell’interessato e sanzioni
CODICE DI DEONTOLOGIA
RELATIVO AL
TRATTAMENTO DEI DATI
NELL’ ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE
GIORNALISTICA
3 AGOSTO 1998
UN CODICE
BATTISTRADA SIA DAL
PUNTO DI VISTA
CRONOLOGICO CHE PER
I SUOI PREZIOSI
CONTENUTI
DA CHI E’ PROMOSSO
QUESTO CODICE?
QUAL’Ѐ L’OBIETTIVO DI
QUESTO CODICE?
A CHI SI APPLICA IL
CODICE?
IL DIRITTO DI CRONACA
invece consiste nel diritto a
raccontare i fatti come
accadono, con ogni mezzo
ritenuto idoneo. Tale
diritto deriva direttamente
dalla norma che tutela la
libertà di espressione,
sancito dall’art 21 della
Costituzione italiana.
DIRITTO DI CRITICA
consiste nel manifestare un
giudizio o un’opinione che,
come tale, non può
ritenersi rigorosamente
obiettiva, in quanto
fondata su
un’interpretazione
soggettiva di fatti e
comportamenti
REQUISITI PER L’UTILIZZO
DEL DIRITTO DI CRONACA
• La verità della notizia riportata
• Interesse pubblico all’informazione
• Continenza formale
CARTA DEI DOVERI DEL
GIORNALISTA
8 LUGLIO 1993
LA CARTA E’ UN CORPUS
DI REGOLE
DEONTOLOGICHE CHE
ABBRACCIA GLI ASPETTI
DELL’ATTIVITA’
GIORNALISTICA
DA CHI E’ STATA
REDATTA?
IL TESTO E’ DIVISO IN
DUE CAPITOLI
• Doveri del giornalista
• Principi da rispettare
I DOVERI DEL
GIORNALISTA
•
•
•
•
•
•
•
Responsabilità del giornalista
Rettifica e replica
Presunzione d’innocenza
Fonti
Informazione e pubblicità
Incompatibiltà
Minori e soggetti deboli
CASO LAPO ELKANN
10 OTTOBRE 2005
VENGONO RESE NOTE
IMMEDIATAMENTE LE
CONDIZIONI RELATIVE AL
SUO STATO DI SALUTE E
LA SITUAZIONE NELLA
QUALE E’ STATO
SOCCORSO
L’ARTICOLO DEL
QUOTIDIANO “IL MATTINO”
DEL 13/10/2005
APPROFONDISCE LA
VICENDA PUBBLICANDO
DATI ECCEDENTI AL
DIRITTO DI CRONACA E
LESIVI DELLA
PERSONALITA’
DELL’INTERESSATO
A SEGUITO DI QUANTO
LETTO NELL’ARTICOLO E
VISTO IL CODICE DI
DEONTOLOGIA
GIORNALISTICA,
L’AUTORITA’ HA DECISO
DI INTERVENIRE.
IL GARANTE HA COSì
STABILITO:
Il servizio giornalistico in
questione non ha rispettato il
principio dell’essenzialità dell’
informazione risultando lesivo
alla dignità dell’interessato.
Alla luce di queste
considerazioni il garante
ha vietato al giornale “Il
Mattino” di diffondere
ulteriori dati personali
idonei a rivelare possibili
abitudini dell’interessato
IL CASO VITTORIO
EMANUELE DI SAVOIA
17 GIUGNO 2006
VIENE PUBBLICATA DAL
QUOTIDIANO “CORRIERE
DELLA SERA” DEL
20/6/2006, UNA LUNGA
INTERCETTAZIONE TRA
VITTORIO EMANUELE E IL
SUO ASSISTENTE
NARDUCCI
NELL’ARTICOLO
VENGONO PUBBLICATE
ALCUNE ESPRESSIONI
ALQUANTO OFFENSIVE
RIFERITE AL POPOLO
SARDO E ALLE ABITUDINI
SESSUALI DEL PRINCIPE
A SEGUITO DI QUANTO
LETTO NELL’ARTICOLO E
VISTO IL CODICE DI
DEONTOLOGIA
GIORNALISTICA,
L’AUTORITA’ HA DECISO
DI INTERVENIRE.
IL GARANTE HA
ACCERTATO:
Alcuni brani di queste
conversazioni attengono a
comportamenti strettamente
personali di persone coinvolte
nelle indagini ma non
direttamente connessi a fatti
penalmente rilevanti
IL GARANTE HA COSì
STABILITO:
Il servizio giornalistico in
questione non ha tutelato la
sfera sessuale delle persone
coinvolte descrivendo abitudini
riguardanti la sfera privata, non
attendendosi quindi al
principio dell’essenzialità della
informazione.
CONCLUSIONI
Il ruolo pubblico dei
personaggi non influenza in
nessun modo l’attività del
garante, che tutela gli
interessati in quanto singoli
cittadini.
E’ emerso che il ruolo
pubblico dei protagonisti
delle due vicende ne
restringe la sfera privata
ma non ne annulla il
diritto alla riservatezza e
non consente di ritenere
lecita la diffusione dei loro
dati personali.
Le notizie devono essere
attinenti al ruolo
pubblico che la persona
riveste e non devono
invadere la sfera
sessuale.
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GIOLA