Danni derivati dalla risoluzione
del contratto
Un tema controverso nel Diritto Argentino
Carlos A. Parellada
Prof.Ord. di Diritto Civile
Obbligazioni e Diritto di
Danni . Prof. Ord. Di
Diritto Informático
Direttore dell Corso di
Specializzazione in Diritto
dei Danni - U.N.Cuyo y
U.N.Litoral
Direttore della Rivista di
Giurisprudenza e Dottrina
La Ley Gran Cuyo
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Il nostro scopo è discutere…
• Qual’è l’orbita in cui si manifesta la questione
della responsabilità che deriva dalla risoluzione
del contratto?
• Il
mancato
guadagno
è
un
danno
indennizzabile?
• E, come riflessione per la dottrina italiana:
qual’è il criterio che ispirano le norme Acquis su
questo argomento?
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Partiamo dalla tradizionale divisione tra le
sfere della responsabilità
Extracontrattuale
• A causa della violazione del
dovere di non arrecare
danno tra persone tra cui
non sussiste un vincolo
giuridico.
Contrattuale
• A causa del’inadempimento
di un obbligo in senso
tecnico
“È la relazione giuridica, in virtù della quale una persona,
determinata, chiamata debitore, è vincolata a una condotta
patrimonialmente valutabile con lo scopo di soddisfare un
interesse –benché non patrimoniale- di un’altra persona
determinata, chiamata creditore, la quale ha il diritto alla
condotta del debitore” (“L’ obbligo. La parte generale degli
obbligi”, Barcelona, Bosch, 1958, pág. 135)
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Extracontrattuale
• Estensione:
– Danni causati con colpa
oppure quelli che si
attribuiscono al rischio
creato: conseguenze
immediate e mediate
– Dolo: possono essere risarcite
anche le conseguenze casuali,
se sono state prese in
considerazione dall’ autore
• Prescrizione: 2 anni
Contrattuale
• Estensione:
– Inadempimento colposo:
Conseguenze immediate
– Inadempimento doloso o
malizioso: Conseguenze
immediate e mediate
• Prescrizione: 10 anni
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Quando il contratto è stato risolto la responsabilità è
…
Contrattuale
Extracontrattuale
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Primo orientamento:
è extracontrattuale
• Perchè il contratto oppure gli
obblighi risolti si estingono ‘ex
tunc’
– Il risarcimento per equivalente –
art. 505 ap. 3 C.C.Arg.- è lo
stesso obbligo originario
– Invece, gli altri danni sono
responsabilità propriamente
detta
“Aestimatio rei”
o “Id quod interest”
È un surrogato nella
prestazione
Questi altri danni
sarebbero
conseguenza del
fatto illecito
(inadempimento)
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Secondo orientamento:
è contrattuale
• L’inadempimento fa nascere un obbligo
nuovo (l’obbligo sostitutivo), che
continua ad essere disciplinato dalla
orbita contrattuale
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Ma, comprende il mancato
guadagno ?
• No, il lucro cessante non
è compreso.
no
• Bisogna distinguire:
– Nel caso in cui si richieda la
esecuzione forzata, il negozio (e in
conseguenza, gli obblighi reciproci)
si mantiene.
– Nel caso in cui il contratto è stato
risolto,
il
negozio
(e
in
conseguenza, gli obblighi reciproci)
non si mantiene.
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Nel caso di esecuzione forzata
no
• Danno al’ interesse
positivo
La prestazione dovuta
e i frutti della cosa dal
giorno della mora
Venditore
Compratore
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Nel caso di risoluzione
• Danno all’ interesse negativo
no
Colui che risolve:
- Recupera la
prestazione eseguita
- Si disobbliga dalle
prestazioni pendenti
- Recupera le spese
fatte a causa del contratto Venditore
Però non i frutti che avrebbe
percepito nel caso in cui il contratto
fosse andato a compimento
Compratore
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no
• È assurdo che colui che adempie e sceglie la
risoluzione del contratto
Riceva i frutti dell’albero (mancato
guadagno)
E non sia obbligato a pagare l’albero
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no
• In definitiva,
– È contraddittorio chiedere la
estinzione retroattiva del
contratto o degli obblighi da esso
nascenti, ed
– Esigere il mancato guadagno che
presuppone che il contratto sia
stato adempiuto, giacchè questo
lucro sarebbe stato una
conseguenza dell’ adempimento
della prestazione dovuta
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Comprende il lucro cessante?
si
• Sì, il lucro cessante è
compreso tra i danni
risarcibili.
• La riparazione ottenuta per lo
adempiente deve essere
integrale e deve comprendere
tanto il lucro cessante quanto il
danno emergente.
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• Non è il mancato
guadagno che il
danneggiato avrebbe
ottenuto se il contratto
fosse stato adempiuto,
• Bensì gli altri guadagni
che avrebbe ottenuto e
che, invece, ha perso per
aver confidato nello
adempimento del
contratto risolto.
si
Interesse nello
adempimento
Interesse di
fiducia
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si
• È Il nesso di causalità quello che determina se il
danno sia o meno indennizzabile nel caso della
risoluzione del contratto, e non la sua
qualificazione come lucro cessante o danno
emergente.
• Il mancato guadagno è indennizzabile nel caso in
cui sussista un nesso di causalità adeguato con
l’inadempimento che ha causato la risoluzione
del contratto.
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• Questo indirizzo, sostiene:
si
– Il contraente ‘in bonis’ può scegliere se
domandare l’adempimento oppure la risoluzione.
– In ogni caso, sta esercitando un diritto proprio,
originato dall’ inadempimento, che deve subire
nonstante non sia stato da lui causato.
– I danni -sia quello emergente che il lucro cessantehanno avuto origine quando ancora il contratto
era vigente, prima della sua estinzione.
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si
– Il contraente ‘in bonis’ ha il diritto a sciogliere il
vincolo negoziale che non si è potuto concludere
per causa imputabile all’ inadempimento della sua
controparte, e
• Rimborsare le spese
• E quello che avrebbe ottenuto se la controparte
avesse adempiuto.
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si
– Il contratto è esistito e ha prodotto degli effetti,
mentre era in vigore.
– A causa della condotta della parte inadempiente,
il contraente ‘in bonis’ è stato privato
• delle spese fatte a causa del contratto
• dei benefici che avrebbe potuto ottenere
mentre il contratto era in vigore se fosse stato
adempiuto.
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si
– Coloro che non ritengono risarcibile il lucro
cessante, fondano la propria teoria su una finzione
• Che il contratto non è mai esistito
• E che, in conseguenza di ciò non si può
reclamare nulla che dipenda dal contratto
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Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti
di compravendita internazionale di merci
• Articolo 74 – Il risarcimento per una violazione del
contratto commessa da una parte è uguale alla
perdita subita compreso il lucro cessante dell’altra
parte in seguito alla violazione.
• Artícolo 81 – 1) Lo scioglimento del contratto
libera le due parti dai loro obblighi, ad eccezione
del risarcimento che può essere dovuto.
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La risposta positiva
Nessuna regola speciale governa questa materia… il
risarcimento del danno costituisce l’equivalente
del sacrificio derivato dallo scioglimento del
contratto, e non l’equivalente della prestazione
mancante; l’utilità del contratto, infatti, non si è
esaurita con la prestazione: può consistire anche
in altre utilità … Comunque, può capitare che, in
concreto, la somma dell’ uno sia uguale a quella
dell’ altro: dipende della natura del contratto e
degli elementi di fatto
Messineo, Francesco “Doctrina general del contrato”, To. II pág. 346.
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C.Nac.Civ., en pleno, febrero 11-1990, “Civit, Juan
c/Progress S.A. y ot.”
In caso di scioglimento del contratto
determinato dall’ esercizio della facoltà
risolutoria, è risarcibile il lucro cessante per i
danni insorti nel periodo di mora del
contraente inadempiente.
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Conclusione
• Così, la norma dell’ art. 8:402 delle norme Acquis
sembra ispirarsi all’indirizzo prevalente nella
dottrina argentina e nell’ ordine internazionale,
quando stabilisce che:
(1) Il risarcimento consiste nella corresponsione di
una somma di denaro il cui ammontare
dev’essere pari a quanto si renda necessario per
porre il creditore nella condizione in cui si
sarebbe venuto a trovare se l’obbligazione fosse
stata esattamente adempiuta.
(2) Il risarcimento deve comprendere le perdite
subite dal creditore, nonché il mancato guadagno
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Conclusione
Non sarebbe logico che il Diritto –protettivo- del
Consumo offra al consumatore una tutela
inferiore a quella del Diritto dei cittadini o del
Diritto dei commercianti
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