Imparare, Comunicare, Agire in una Rete Educativa Attività di formazione: L’educazione Inclusiva: aspetti normativi, organizzativi, didattici I.I.S.”R. Casimiri” Gualdo Tadino -Pg Antonella Paracini 1 IL QUADRO NORMATIVO Antonella Paracini 2 Cronologia/tipologia delle norme • Costituzione Italiana:art. 3, art. 34 • Leggi dello Stato: L. 118/1971, L. 104/1992, L. 68/1999, L 328/2000 • Leggi della Scuola: L. 517/77, L. 15/03/97 n° 59 (Autonomia Scolastica), L. 440/97 • Regolamenti, Decreti, Circolari: DPR24/02/94 DPR 275/ 99, DPCM 28/02/2006 n° 185 • Leggi Enti Locali • CCCNL professionali Antonella Paracini 3 COSTITUZIONE ITALIANA Gli articoli 3 e 34 nella nostra Carta Costituzionale affermano i seguenti principi: • l’uguaglianza di tutti i cittadini, prescindendo dalle loro condizioni personali e sociali; • il diritto all’istruzione anche agli invalidi; Antonella Paracini 4 • FINO AGLI ANNI 60 i giovani in situazione di handicap erano ospiti di istituti privati o erano relegati nell’ambito familiare. • TRA IL 60 E IL 70 vengono attivate le prime esperienze scolastiche dei giovani in difficoltà nelle classi comuni. Antonella Paracini 5 1968 – In Italia la contestazione riguardò la mancata attuazione dell’art. 3 della Costituzione: i contestatori sostenevano che il principio di uguaglianza non era stato realizzato, come ad esempio per alcune categorie di cittadini, costretti a vivere in luoghi separati, come avveniva nelle scuole speciali o in particolari istituti residenziali. Antonella Paracini 6 • Dopo il 68 è contrapposizione NORMALITA’ stata superata la tra DIVERSITA’ e • E’ prevalsa la logica dell’integrazione su quella dell’emarginazione Antonella Paracini 7 LEGGE N°118 / 30 Marzo 1971 Norme in favore dei mutilati ed invalidi civili Fino agli anni 70 esistevano Scuole Speciali suddivise per tipologia di disabilità e frequentate solo da alunni con specifiche minorazioni: c’erano scuole speciali per ciechi, per sordi e per invalidi civili (questa categoria comprendeva sia i disabili psichici che fisici). Antonella Paracini 8 La Legge 118 stabilì che anche coloro che avessero minorazioni fisiche non gravi, potevano frequentare le classi comuni delle scuole pubbliche. Restavano esclusi gli alunni con gravi deficit fisici, intellettivi, i ciechi ed i sordi. Antonella Paracini 9 LEGGE N°517 / 4 agosto 1977 Norme per la modifica dell’Ordinamento scolastico Consentiva la frequenza nelle scuole comuni anche ai “portatori di handicap”, fino al termine della scuola dell’obbligo. Il processo di inserimento era garantito dall’attuazione, per la prima volta, di una programmazione didattica. La scuola era chiamata in causa, in questo progetto, insieme ai doveri amministrativi delle autorità pubbliche, che si occupavano dei Servizi Scolastici (Unità Sanitarie Locali e Enti Locali). La stessa legge, all’art. 7, ultimo comma, abolisce le classi differenziali. Antonella Paracini 10 Sentenza della Corte Costituzionale N° 215 / 1987 Ribadisce il principio costituzionale dell’Art. 34 in cui si riconosce il diritto alla frequenza scolastica per tutti; con questa sentenza si aprono, ai disabili, le porte delle scuole secondarie superiori. Dettava inoltre una serie di principi che rinforzavano il movimento culturale in favore dell’integrazione scolastica. Antonella Paracini 11 LEGGE N° 104 / 5 FEBBRAIO 1992 Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate Di tale legge, approvata all’unanimità dal Parlamento, sette articoli sono dedicati alla scuola e quindi all’integrazione (dal 12 al 17 e l’art. 43). Antonella Paracini 12 In questa legge: • sono fissati i principi e le modalità con cui si svolge il percorso di integrazione; • prevede il diritto di assegnazione di un docente specializzato per il sostegno didattico all’alunno disabile; • obbliga gli Enti Locali a fornire le scuole di “assistenti per l’autonomia e la comunicazione”; • istituisce i Gruppi di Lavoro a vari livelli (GLHO scolastici e GLIP interistituzionali provinciali) Antonella Paracini 13 Dal 1992 al 1998 sono emanate numerosi atti amministrativi, soprattutto dal Ministero dell’Istruzione che chiarirono meglio i diritti degli alunni disabili, rispetto a modalità di iscrizione, formazione delle classi, nomine di docenti specializzati, valutazione del profitto (esami e titoli di studio….) Antonella Paracini 14 DPR 24 febbraio 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitari locali in materia di alunni portatori di handicap” • Art. 2: Individuazione dell’alunno come persona handicappata Antonella Paracini 15 Legge 440 del 18/12/1997 Istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi. A n t o n e l l a P a r a c i n i “destinato alla piena realizzazione dell’autonomia scolastica…..”, comprese tutte le iniziative per la realizzazione di interventi formativi anche aggiuntivi da destinare agli “alunni handicapati”. Antonella Paracini 16 D.P.R. 275/99 regolamento in materia di autonomia scolastica La nuova organizzazione che ogni scuola può darsi rispetto alla flessibilità delle classi, dei tempi ed anche parzialmente dei contenuti didattici, permette una maggiore possibilità di azione nei confronti del diritto allo studio degli alunni disabili Antonella Paracini 17 AUTONOMIA didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo Piano dell’Offerta Formativa Autonomia didattica Autonomia organizzativa Antonella Paracini 18 Legge n. 68 - 12 marzo 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” Art. 1. “La presente legge ha come finalità la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.” Antonella Paracini 19 LEGGE N°328 / 8 novembre 2000 Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali Anche questa norma ha rafforzato i diritti delle persone con disabilità: all’Art.1 si afferma che “Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli orgasnismi… (omissis)… con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.” Antonella Paracini 20 L’art. 3, prevede che l’integrazione delle politiche di assistenza sociale, si realizzi non solo con quelle sanitarie, ma anche con le politiche dell’istruzione, della formazione, dell’avviamento e del reinserimento nel mondo del lavoro. Antonella Paracini 21 L’articolo 14 prevede che i Comuni debbano garantire la realizzazione del progetto di vita globale di tali persone, ivi compreso il percorso scolastico. Tale progetto si realizza nei cosiddetti “piani di Zona” che rafforzano e mettono in atto il coordinamento dei Servizi Territoriali a sostegno anche dell’integrazione scolastica. Alle scuole spetta, interconnessa con le azioni educative e didattiche, anche la cosiddetta “assistenza di base”. Antonella Paracini 22 DPCM 28 febbraio 2006 n° 185 Ha dettato le nuove disposizioni su: “modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap” Ai sensi art 35, Legge 27/12/2002 (finanziaria 2003) 23 Art 2, comma 1: chi procede all’accertamento? Le Aziende sanitarie, che dispongono “accertamenti collegiali” Antonella Paracini 24 su richiesta di chi? DEI GENITORI La titolarità esclusiva della famiglia nella richiesta alla ASL di accertamento collegiale impedisce alla scuola di procedere autonomamente Antonella Paracini 25 I tempi della visita (Art.2, comma 2): A seguito della richiesta della famiglia le Asl hanno tempi precisi entro quali procedere: •“in tempi utili rispetto dell’anno scolastico” all’inizio •“E comunque non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta” Antonella Paracini 26 Il verbale della visita (Art.2, comma 3): deve essere sottoscritto dai componenti Collegio tecnico dell’Asl e deve contenere: • L’indicazione della patologia (stabilizzata o progressiva), • La specificazione dell’eventuale carattere di gravità, • L’eventuale termine di rivedibilità Antonella Paracini 27 La Diagnosi Funzionale (Art. 3, comma 3) E’ redatta da “l’unità multidisciplinare”, così composta: • medico specialista della patologia segnalata, • specialista in neuropsichiatria infantile, terapista della riabilitazione, • operatori sociali in servizio all’Asl dal 28 I DESTINATARI del verbale di accertamento e della Diagnosi Funzionale (Art.2, comma 3) sono i genitori dell’alunno e, da questi, la documentazione viene trasmessa alla scuola. 29 Significati del DPCM n° 185 Rispecchia l’intenzione di “ridurre” il più possibile l’attribuzione di posti di sostegno (atto conseguente alla “individuazione” dell’handicap) riservandoli agli “alunni in situazione di handicap”, con esclusione, quindi, di tutti i casi con difficoltà di apprendimento non riconducibili a cause sanitarie 30 Inoltre: la titolarità esclusiva della famiglia nella richiesta all’asl di accertamento collegiale, impedisce alla scuola di agire autonomamente. presuppone una visione ottimistica del rapporto scuola/famiglia che non sempre trova riscontro nella realtà dei fatti. 31 IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE Alla Diagnosi Funzionale fa seguito la stesura del “profilo dinamico funzionale” così come previsto dall’Art. 12, Legge 104/92, cui rinvia l’Art, 3 comma 1 del DPCM. 32 Chi elabora il PDF “Congiuntamente con i genitori della persona handicappata”, sono chiamati a collaborare nella stesura: gli operatori Asl, Il personale specializzato della scuola, l’insegnante operatore psico-pedagogico 33 Osservazioni L’onere relativo della redazione del PDF ai fini della formulazione del PEI, ricade su: gli operatori sanitari e, per la scuola, coinvolge ESCLUSIVAMENTE i docenti specializzati 34 E’ da escludere, in ogni caso la convocazione da parte dell’Asl dei docenti per la redazione del Profilo Dinamico Funzionale: i docenti non sono non sono dipendenti Asl e quindi non possono essere convocati da un Dirigente diverso dal proprio 35 IL PEI indica la necessità di sostegno (Art 3, comma 2 DPCM n° 185) “2. I soggetti (omissis…) in sede di piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno” 36 I soggetti cui spetta tale onere sono: • Operatori individuati dalla USL e/o USSL • Personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola • Insegnante psico-pedagogico • In collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parenterale dell’alunno 37 Gli impegni dei docenti • PROFILO DINAMICO FUNZIONALE: sono INTERESSATI “personale insegnante specializzato della scuola” (art. 12, comma 5, L 104/02) • ELEBORAZIONE DEL PEI: sono INTERESSATI “personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola” (art.5, comma 2, DPR 24/02/94) 38 VERIFICA DEL PEI • Ai sensi dell’Art. 12, commna 5, della Legge 104/92: in questa operazione torna ad essere coinvolto esclusivamente il personale specializzato della scuola 39 COLLEGIO DOCENTI • è titolare dell’attività di programmazione • assicura “comunque la realizzazione di iniziative di recupero e di sostegno” nell’organizzazione del lavoro si può prevedere che i docenti specializzati costituiscano una specifica commissione per l’elaborazione deI PDF degli alunni in situazione di handicap 40 OBBLIGHI CONTRATTUALI Si ravvisa la necessità di inserire nel Piano Annuale delle Attività, deliberato dal Collegio Docenti, tutte le ore destinate a questi scopi Antonella Paracini 41 DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO • Tale generica definizione comprende molteplici patologie specifiche, che bloccano o rallentano l’apprendimento scolastico e, a volte, neuropsicologico dei giovani studenti. • Spesso tali difficoltà non vengono riconosciute o sono giustificate con ipotesi di svogliatezza, di disinteresse o oppositività. 42 Si definiscono così tutto l’insieme di sintomi e di patologie che determinano un BLOCCO, o un RALLENTAMENTO, più o meno importante delle capacità neuropsicologiche e scolastiche 43 Le difficoltà di apprendimento rappresentano: un disturbo dello sviluppo che può compromettere tutto l’apprendimento scolastico e la maturazione della personalità. E’ importante distinguere tra disturbi specifici e disturbi generici 44 DISTURBI SPECIFICI le difficoltà mostrate riguardano un’area isolata e circoscritta, in una situazione in cui il livello scolastico globale e lo sviluppo intellettivo sono nella norma e non sono presenti deficit sensoriali. Dislessia, disgrafia, discalculia, disortografia, discalculia Disturbi del linguaggio Disturbo da deficit dell’attenzione con iperattività Disagio affettivorelazionale-familiare Disturbi d’ansia 45 DSA disturbo specifico di apprendimento • • • • Deficit funzionale di natura neurobiologica Si manifesta in persone con normale Q.I. Non dipende da problemi psicologici Non dipende da pigrizia, svogliatezza, scarso interesse • E’ presente fin dalla nascita ma si evidenzia all’inizio dell’apprendimento della letto-scrittura • E’ modificabile nel tempo, ma non si risolve 46 Le conseguenze di questi disturbi si riflettono: Sugli apprendimenti Sullo sviluppo psicologico Frequentemente questi disturbi comportano difficoltà di tipo emotivo e sono associate ad altri disturbi specifici di sviluppo o a turbe della condotta 47 IN ITALIA: anche se riconosciuti, i ragazzi dislessici attualmente non godono di nessuna tutela specifica, a differenza di quanto accade in numerosi paesi europei 48 Lettere e Circolari Ministeriali su iniziative relative alla dislessia • • • • • Prot. n° 4099/A/4a del 05.10.2004 Prot. n° 26/A/4a del 05.01.2005 Prot. n° 1787 del 01.03.2005 Prot. n° 5943/P/C27 Prot. n° O. M. n° 22 del 20. 02.2006 49 Anno 2007 • C.M. n° 28 del 15 marzo, prot. n. 2613, relativa esami conclusivi terza media e primo ciclo • O.M. n° 26 del 15 marzo: Esame di Stato a.s. 2006/07 • CC.MM. N° 4600 e n° 4674 del 10 maggio 50 In tutte le note e circolari Si ritiene che per l’utilizzazione dei provvedimenti dispensativi e compensativi indicati dalla Circ. prot. 4099 del 5.10.2004 è sufficiente la diagnosi specialistica di DSA (o dislessia). Tali strumenti debbano essere applicati in tutte le fasi del percorso scolastico, compresi i momenti di valutazione finale. 51 DISLESSIA STRUMENTI COMPENSATIVI Tabelle mesi/alfabeto Tavola Pitagorica Tabelle delle misure e formule geometriche Calcolatrice Registratore Prove orali MISURE DISPENSATIVE Lettura ad alta voce Scrittura sotto dettatura Studio delle tabelline Studio della lingua straniera in forma scritta Tempi più lunghi Interrogazioni programmate Valutazione prove scritte 52 53 STRUTTURE E FIGURE DI RIFERIMENTO RUOLI E STRUMENTI OPERATIVI OPERATORI DELLA RIABILITAZIONE OPERATORI SANITARI FAMIGLIA DISABILE persona con bisogni formativi speciali ASSISTENTE SOCIALE SCUOLA ASSISTENTI Dirigente Scolastico Docenti Personale Ata/ Collaboratori scolastici Operatori scolastici Operatori domiciliari Antonella Paracini 54