Imparare, Comunicare, Agire
in una
Rete Educativa
Attività di formazione:
L’educazione Inclusiva: aspetti normativi,
organizzativi, didattici
I.I.S.”R. Casimiri” Gualdo Tadino -Pg
Antonella Paracini
1
IL QUADRO NORMATIVO
Antonella Paracini
2
Cronologia/tipologia delle norme
• Costituzione Italiana:art. 3, art. 34
• Leggi dello Stato: L. 118/1971, L. 104/1992, L.
68/1999, L 328/2000
• Leggi della Scuola: L. 517/77, L. 15/03/97 n° 59
(Autonomia Scolastica), L. 440/97
• Regolamenti, Decreti, Circolari: DPR24/02/94
DPR 275/ 99, DPCM 28/02/2006 n° 185
• Leggi Enti Locali
• CCCNL professionali
Antonella Paracini
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COSTITUZIONE ITALIANA
Gli articoli 3 e 34 nella nostra Carta
Costituzionale affermano i seguenti principi:
• l’uguaglianza di tutti i cittadini, prescindendo
dalle loro condizioni personali e sociali;
• il diritto all’istruzione anche agli invalidi;
Antonella Paracini
4
• FINO AGLI ANNI 60 i giovani in situazione di
handicap erano ospiti di istituti privati o erano
relegati nell’ambito familiare.
• TRA IL 60 E IL 70 vengono attivate le prime
esperienze scolastiche dei giovani in difficoltà
nelle classi comuni.
Antonella Paracini
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1968 – In Italia la contestazione riguardò
la
mancata attuazione dell’art. 3 della Costituzione:
i contestatori sostenevano che il principio di
uguaglianza non era stato realizzato, come
ad
esempio per alcune categorie di cittadini, costretti a
vivere in luoghi separati, come avveniva
nelle
scuole speciali o in particolari istituti residenziali.
Antonella Paracini
6
• Dopo il 68 è
contrapposizione
NORMALITA’
stata superata la
tra DIVERSITA’ e
• E’ prevalsa la logica dell’integrazione
su quella dell’emarginazione
Antonella Paracini
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LEGGE N°118 / 30 Marzo 1971
Norme in favore dei mutilati ed
invalidi civili
Fino agli anni 70 esistevano Scuole Speciali
suddivise per tipologia di disabilità e
frequentate solo da alunni con specifiche
minorazioni: c’erano scuole speciali per
ciechi, per sordi e per invalidi civili (questa
categoria comprendeva sia i disabili psichici
che fisici).
Antonella Paracini
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La Legge 118 stabilì che anche coloro
che avessero minorazioni fisiche non
gravi, potevano frequentare le classi
comuni
delle
scuole
pubbliche.
Restavano esclusi gli alunni con gravi
deficit fisici, intellettivi, i ciechi ed i sordi.
Antonella Paracini
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LEGGE N°517 / 4 agosto 1977
Norme per la modifica dell’Ordinamento scolastico
Consentiva la frequenza nelle scuole comuni anche ai
“portatori di handicap”, fino al termine della scuola
dell’obbligo.
Il processo di inserimento era garantito dall’attuazione,
per la prima volta, di una programmazione didattica.
La scuola era chiamata in causa, in questo progetto,
insieme ai doveri amministrativi delle autorità pubbliche,
che si occupavano dei Servizi Scolastici (Unità Sanitarie
Locali e Enti Locali).
La stessa legge, all’art. 7, ultimo comma, abolisce le
classi differenziali.
Antonella Paracini
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Sentenza della Corte Costituzionale
N° 215 / 1987
Ribadisce il principio costituzionale dell’Art.
34 in cui si riconosce il diritto alla frequenza
scolastica per tutti; con questa sentenza si
aprono, ai disabili, le porte delle scuole
secondarie superiori.
Dettava inoltre una serie di principi che
rinforzavano il movimento culturale in favore
dell’integrazione scolastica.
Antonella Paracini
11
LEGGE N° 104 / 5 FEBBRAIO 1992
Legge Quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate
Di tale legge, approvata all’unanimità dal
Parlamento, sette articoli sono dedicati alla
scuola e quindi all’integrazione (dal 12 al 17
e l’art. 43).
Antonella Paracini
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In questa legge:
• sono fissati i principi e le modalità con cui
si svolge il percorso di integrazione;
• prevede il diritto di assegnazione di un
docente specializzato per il sostegno
didattico all’alunno disabile;
• obbliga gli Enti Locali a fornire le scuole di
“assistenti per l’autonomia e la
comunicazione”;
• istituisce i Gruppi di Lavoro a vari livelli
(GLHO scolastici e GLIP interistituzionali
provinciali)
Antonella Paracini
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Dal 1992 al 1998 sono emanate numerosi atti
amministrativi,
soprattutto
dal
Ministero
dell’Istruzione che chiarirono meglio i diritti degli
alunni disabili, rispetto a modalità di iscrizione,
formazione delle classi, nomine di docenti
specializzati, valutazione del profitto
(esami e titoli di studio….)
Antonella Paracini
14
DPR 24 febbraio 1994
“Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai
compiti delle unità sanitari locali in materia
di alunni portatori di handicap”
• Art. 2: Individuazione dell’alunno come
persona handicappata
Antonella Paracini
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Legge 440 del 18/12/1997
Istituzione del Fondo per l’arricchimento e
l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli
interventi perequativi.
A
n
t
o
n
e
l
l
a
P
a
r
a
c
i
n
i
“destinato alla piena realizzazione dell’autonomia
scolastica…..”, comprese tutte le iniziative per la
realizzazione di interventi formativi anche
aggiuntivi da destinare agli “alunni handicapati”.
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D.P.R.
275/99
regolamento
in
materia di autonomia scolastica
La nuova organizzazione che ogni scuola
può darsi rispetto alla flessibilità delle
classi, dei tempi ed anche parzialmente
dei contenuti didattici, permette una
maggiore
possibilità
di
azione
nei
confronti del diritto allo studio degli alunni
disabili
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AUTONOMIA didattica e organizzativa,
di ricerca, sperimentazione e sviluppo
Piano dell’Offerta Formativa
Autonomia didattica
Autonomia organizzativa
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Legge n. 68 - 12 marzo 1999
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
Art. 1. “La presente legge ha come finalità la
promozione dell’inserimento e della integrazione
lavorativa delle persone disabili nel mondo del
lavoro attraverso servizi di sostegno e di
collocamento mirato.”
Antonella Paracini
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LEGGE N°328 / 8 novembre 2000
Legge Quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e Servizi Sociali
Anche questa norma ha rafforzato i diritti delle persone con
disabilità:
all’Art.1 si afferma che “Gli enti locali, le regioni e lo Stato,
nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e
agevolano il ruolo degli orgasnismi… (omissis)… con le
quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel
settore nella programmazione, nella organizzazione e nella
gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.”
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L’art. 3, prevede che l’integrazione
delle politiche di assistenza sociale,
si realizzi non solo con quelle
sanitarie, ma anche con le politiche
dell’istruzione, della formazione,
dell’avviamento e del reinserimento
nel
mondo
del
lavoro.
Antonella Paracini
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L’articolo 14
prevede che i Comuni debbano
garantire la realizzazione del progetto di vita
globale di tali persone, ivi compreso il percorso
scolastico.
Tale progetto si realizza nei cosiddetti “piani di
Zona” che rafforzano e mettono in atto il
coordinamento dei Servizi Territoriali a sostegno
anche dell’integrazione scolastica.
Alle scuole spetta, interconnessa con le azioni
educative e didattiche, anche la cosiddetta
“assistenza di base”.
Antonella Paracini
22
DPCM 28 febbraio 2006 n° 185
Ha dettato le nuove disposizioni su:
“modalità e criteri per l’individuazione
dell’alunno come soggetto in
situazione di handicap”
Ai sensi art 35, Legge 27/12/2002
(finanziaria 2003)
23
Art 2, comma 1:
chi procede all’accertamento?
Le Aziende sanitarie, che dispongono
“accertamenti collegiali”
Antonella Paracini
24
su richiesta di chi?
DEI GENITORI
La titolarità esclusiva della famiglia nella
richiesta alla ASL di accertamento
collegiale impedisce alla scuola di
procedere autonomamente
Antonella Paracini
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I tempi della visita (Art.2, comma 2):
A seguito della richiesta della famiglia le Asl
hanno tempi precisi entro quali procedere:
•“in tempi utili rispetto
dell’anno scolastico”
all’inizio
•“E comunque non oltre 30 giorni dalla
ricezione della richiesta”
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Il verbale della visita (Art.2, comma 3):
deve
essere
sottoscritto
dai
componenti
Collegio tecnico dell’Asl e deve contenere:
•
L’indicazione della patologia (stabilizzata o
progressiva),
•
La specificazione dell’eventuale carattere di
gravità,
•
L’eventuale termine di rivedibilità
Antonella Paracini
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La Diagnosi Funzionale
(Art. 3, comma 3)
E’ redatta da “l’unità multidisciplinare”, così
composta:
• medico specialista della patologia segnalata,
• specialista in neuropsichiatria infantile,
terapista della riabilitazione,
• operatori sociali in servizio all’Asl
dal
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I DESTINATARI
del verbale di accertamento e della Diagnosi
Funzionale (Art.2, comma 3)
sono i genitori dell’alunno e, da questi, la
documentazione viene trasmessa alla
scuola.
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Significati del DPCM n° 185
Rispecchia l’intenzione di “ridurre” il più
possibile l’attribuzione di posti di sostegno
(atto conseguente alla “individuazione”
dell’handicap)
riservandoli
agli “alunni in situazione di handicap”, con
esclusione, quindi, di tutti i casi con
difficoltà
di
apprendimento
non
riconducibili a cause sanitarie
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Inoltre:
 la titolarità esclusiva della famiglia nella
richiesta all’asl di accertamento collegiale,
impedisce alla scuola di agire autonomamente.
 presuppone una visione ottimistica del
rapporto scuola/famiglia che non sempre
trova riscontro nella realtà dei fatti.
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IL PROFILO DINAMICO
FUNZIONALE
Alla Diagnosi Funzionale fa seguito la
stesura del “profilo dinamico funzionale”
così come previsto dall’Art. 12, Legge
104/92, cui rinvia l’Art, 3 comma 1 del
DPCM.
32
Chi elabora il PDF
“Congiuntamente con i genitori della
persona handicappata”, sono chiamati a
collaborare nella stesura:
gli operatori Asl,
Il personale specializzato della scuola,
l’insegnante operatore psico-pedagogico
33
Osservazioni
L’onere relativo della redazione del PDF ai fini della
formulazione del PEI, ricade su:
gli operatori sanitari e,
per la scuola,
coinvolge ESCLUSIVAMENTE
i docenti specializzati
34
E’ da escludere, in ogni caso
la convocazione da parte dell’Asl dei
docenti per la redazione del Profilo
Dinamico Funzionale:
i docenti non sono non sono dipendenti
Asl e quindi non possono essere convocati
da un Dirigente diverso dal proprio
35
IL PEI
indica la necessità di sostegno
(Art 3, comma 2 DPCM n° 185)
“2. I soggetti (omissis…) in sede di piano
educativo
individualizzato,
elaborano
proposte relative all’individuazione delle
risorse
necessarie,
ivi
compresa
l’indicazione del numero delle ore di
sostegno”
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I soggetti cui spetta tale onere
sono:
• Operatori individuati dalla USL e/o USSL
• Personale insegnante curriculare e di
sostegno della scuola
• Insegnante psico-pedagogico
• In collaborazione con i genitori o gli
esercenti la potestà parenterale
dell’alunno
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Gli impegni dei docenti
• PROFILO DINAMICO
FUNZIONALE:
sono INTERESSATI
“personale
insegnante
specializzato della
scuola”
(art. 12, comma 5, L
104/02)
• ELEBORAZIONE
DEL PEI:
sono INTERESSATI
“personale insegnante
curriculare e di
sostegno della
scuola”
(art.5, comma 2, DPR
24/02/94)
38
VERIFICA DEL PEI
• Ai sensi dell’Art. 12, commna 5, della
Legge 104/92:
in questa operazione torna ad essere
coinvolto esclusivamente il personale
specializzato della scuola
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COLLEGIO DOCENTI
• è titolare dell’attività di programmazione
• assicura “comunque la realizzazione di
iniziative di recupero e di sostegno”
nell’organizzazione del lavoro si può
prevedere che i docenti specializzati
costituiscano una specifica commissione
per l’elaborazione deI PDF degli alunni in
situazione di handicap
40
OBBLIGHI CONTRATTUALI
Si ravvisa la necessità di inserire nel Piano
Annuale delle Attività, deliberato dal
Collegio Docenti, tutte le ore destinate a
questi scopi
Antonella Paracini
41
DIFFICOLTÀ DI
APPRENDIMENTO
• Tale generica definizione comprende
molteplici patologie specifiche, che
bloccano o rallentano l’apprendimento
scolastico e, a volte, neuropsicologico dei
giovani studenti.
• Spesso tali difficoltà non vengono
riconosciute o sono giustificate con ipotesi
di svogliatezza, di disinteresse o
oppositività.
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Si definiscono così
tutto l’insieme di sintomi e di patologie che
determinano
un BLOCCO, o un RALLENTAMENTO,
più o meno importante delle capacità
neuropsicologiche e scolastiche
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Le difficoltà di apprendimento
rappresentano:
un disturbo dello sviluppo che può
compromettere
tutto
l’apprendimento
scolastico e la maturazione della
personalità.
E’ importante distinguere tra
disturbi specifici e disturbi generici
44
DISTURBI SPECIFICI
le difficoltà mostrate
riguardano un’area
isolata e circoscritta,
in una situazione in
cui il livello scolastico
globale e lo sviluppo
intellettivo sono nella
norma e non sono
presenti deficit
sensoriali.
 Dislessia, disgrafia,
discalculia,
disortografia,
discalculia
 Disturbi del linguaggio
 Disturbo da deficit
dell’attenzione con
iperattività
 Disagio affettivorelazionale-familiare
 Disturbi d’ansia
45
DSA
disturbo specifico di apprendimento
•
•
•
•
Deficit funzionale di natura neurobiologica
Si manifesta in persone con normale Q.I.
Non dipende da problemi psicologici
Non dipende da pigrizia, svogliatezza, scarso
interesse
• E’ presente fin dalla nascita ma si evidenzia
all’inizio dell’apprendimento della letto-scrittura
• E’ modificabile nel tempo, ma non si risolve
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Le conseguenze di questi disturbi si
riflettono:
Sugli apprendimenti
Sullo sviluppo psicologico
Frequentemente questi disturbi comportano
difficoltà di tipo emotivo e sono associate ad altri
disturbi specifici di sviluppo o a turbe della
condotta
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IN ITALIA:
anche se riconosciuti, i ragazzi dislessici
attualmente non godono di nessuna tutela
specifica, a differenza di quanto accade in
numerosi paesi europei
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Lettere e Circolari Ministeriali
su iniziative relative alla dislessia
•
•
•
•
•
Prot. n° 4099/A/4a del 05.10.2004
Prot. n° 26/A/4a del 05.01.2005
Prot. n° 1787 del 01.03.2005
Prot. n° 5943/P/C27
Prot. n° O. M. n° 22 del 20. 02.2006
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Anno 2007
• C.M. n° 28 del 15 marzo, prot. n. 2613,
relativa esami conclusivi terza media e
primo ciclo
• O.M. n° 26 del 15 marzo: Esame di Stato
a.s. 2006/07
• CC.MM. N° 4600 e n° 4674 del 10 maggio
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In tutte le note e circolari
Si ritiene che per l’utilizzazione dei
provvedimenti dispensativi e compensativi
indicati dalla Circ. prot. 4099 del
5.10.2004 è sufficiente la diagnosi
specialistica di DSA (o dislessia).
Tali strumenti debbano essere applicati in
tutte le fasi del percorso scolastico,
compresi i momenti di valutazione finale.
51
DISLESSIA






STRUMENTI
COMPENSATIVI
Tabelle mesi/alfabeto
Tavola Pitagorica
Tabelle delle misure e
formule geometriche
Calcolatrice
Registratore
Prove orali







MISURE
DISPENSATIVE
Lettura ad alta voce
Scrittura sotto dettatura
Studio delle tabelline
Studio della lingua
straniera in forma scritta
Tempi più lunghi
Interrogazioni
programmate
Valutazione prove scritte
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53
STRUTTURE E FIGURE DI RIFERIMENTO
RUOLI E STRUMENTI OPERATIVI
OPERATORI
DELLA
RIABILITAZIONE
OPERATORI
SANITARI
FAMIGLIA
DISABILE
persona con bisogni
formativi speciali
ASSISTENTE
SOCIALE
SCUOLA
ASSISTENTI
Dirigente Scolastico
Docenti
Personale Ata/
Collaboratori scolastici
Operatori scolastici
Operatori domiciliari
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