Il contesto istituzionale
• Il processo di policy turistico non è un’attività lineare
che trae origine da un unico centro decisionale
• E’ un percorso accidentato in cui i politici ed i
burocrati, centro e periferia, si trovano spesso a
scambiare i rispettivi ruoli e ad interagire secondo
modalità differenti da quelle previste
Il contesto istituzionale
• L’azione pubblica si svolge in un complesso
rapporto di COLLABORAZIONE CONFLITTUALE
tra agenzie amministrative che agiscono nei
differenti livelli di governo: nazionale,
regionale e locale
Il contesto istituzionale
• Ricostruzione e analisi:
1. delle istituzioni
2. degli attori
3. dei programmi e delle normative
Avvento dello Stato
regionale
Proiezione
territoriale delle
questioni turistiche
Sorgere di una serie di
problematiche connesse al
riparto di competenze tra lo
Stato e le regioni per stabilire
l’ambito di intervento
Nuovo metodo di regolamentazione dei rapporti tra Stato
e regioni
•
•
•
•
•
Dpr del 14 gennaio del 1972
Dpr del 24 luglio del 1977
Legge quadro sul turismo n. 217/83
Legge Bassanini
Legge del 29 marzo del 2001 n. 135
DPR n. 6/72
• Trasferimento di tutte le funzioni amministrative
inerenti il turismo alle regioni a statuto ordinario
• Lo Stato si riservava competenze in materia
internazionale, di promozione generale ed il controllo
di alcuni enti pubblici
d.p.r. n. 6/72
•
Previsioni inattuate :
1.
l’art. 6 della legge attribuiva unicamente al Governo la funzione di
indirizzo e coordinamento, escludendo qualsiasi tipo di consultazione
con le regioni
2.
L’obiettivo della delimitazione delle competenze tra Stato e regioni si
risolve in una attribuzione delle funzioni minori alle Regioni riservando
allo Stato le attribuzioni più rilevanti
dpr n. 616/77
• Nuova disciplina con la quale si tentò di risolvere TUTTE le questioni di
ordine generale relative ai rapporti tra Stato e regioni
• Vennero individuati dei settori organici di materie tra cui lo sviluppo
economico, all’interno del quale venne collocato il turismo
• Per ciascuno di tali settori si indicarono le attribuzioni RESIDUE dello
Stato e quella da trasferire alle regioni
• Lo Stato comunque conservava funzioni di indirizzo e controllo a garanzia
dell’unitarietà delle azioni
d.p.r. n. 616/77
• L’art. 56 opera il trasferimento di funzioni nel settore del turismo
e dell’industria alberghiera dal centro alla periferia
•
Definizione generica di turismo
• Ampie aperture concesse avrebbero dovuto consentire alle regioni
di formulare autonome politiche turistiche
d.p.r. n. 616/77
Le regioni non hanno approfittato della favorevole situazione:
1)
assenza di una legge di riferimento
2) atteggiamento ostile e preconcetto da parte degli attori statali nei
confronti di riforme organiche operate dagli enti locali
d.p.r. n. 616/77
INNOVAZIONI
Superamento del concetto di settorialità tipico della precedente
normativa a favore di un concetto di territorialità
le politiche turistiche dovevano essere inserite in un ambito di
iniziative ed interventi che riguardassero tutto il territorio e
quindi non solo una dimensione localistica e quindi settoriale
d.p.r. n. 616/77
• Possibilità di utilizzare lo strumento della programmazione
• Possibilità di concorso delle regioni alla determinazione degli obiettivi di
programmazione nazionale attraverso la predisposizione di piani generali
di sviluppo in armonia con quelli più ampi dello stato
» Le regioni dovevano comunque coordinare i propri
interventi con quelli statali per creare un costante
raccordo ed una osmosi tra i due centri decisionali
Legge quadro sul turismo l. n. 217/83
• Intervento di carattere sistematico volto a contribuire al
repentino processo di evoluzione che il settore subiva nel tempo
• Dotare gli attori pubblici e privati di un quadro di riferimento
• Assicurare il massimo grado di autonomia e di coordinamento dei
differenti livelli di governo
• Mettere ordine in una legislazione regionale incerta, non
programmata ed emanata in dipendenza di un modello di
normazione statale
Legge quadro sul turismo l. n. 217/83
Ha consentito di collocare nell’agenda di governo prima e
nella sfera di decisione pubblica un problema che
trovava rispondenza nell’opinione degli attori pubblici
e privati del settore ma che non riusciva a costituire un
sistema
Legge quadro sul turismo l. n. 217/83
•
Frutto di un rinnovato clima politico che andava oltre la rigida rivendicazione da
parte delle regioni di forme di autonomia a favore di forme nuove di collaborazione
tra i due attori
La legge quadro ha previsto la necessità di stabilire un raccordo tra la
programmazione turistica, di settore, e quella nazionale, che è statale
attraverso l’esercizio di potere di indirizzo e coordinamento
• COMITATO DI COORDINAMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
TURISTICA
• COMITATO CONSULTIVO
Legge quadro sul turismo l. n. 217/83
• UNICO STRUMENTO CAPACE DI SUPERARE IL PROBLEMA DEI CONFLITTO
STATO-REGIONI
• La legge ha enucleato dei principi fondamentali entro i quali le regioni
avrebbero dovuto legiferare, realizzando un rapporto tra i due organi
inteso non in termini di rivendicazione di sfere di attribuzione e
competenze, ma in termini di reciproca collaborazione
Legge quadro sul turismo l. n. 217/83
• Realtà:
• Non si produce né nella cultura politica né in quella amministrativa
una crisi della episodicità delle azioni e di un localismo
autoreferenziale
• La legge non ha svolto quella funzione ordinatrice dell’agire
politico e sociale del settore nonostante gli aspetti da essa
trattati fossero ambiti di regolazione pubblica di settore di
particolare rilevanza
Legge quadro sul turismo l. n. 217/83
•
SCARSA INCISIVITA’:
1.
Richieste di proclamazione di incostituzionalità di alcuni articoli
2.
Il disomogeneo e tardivo adeguamento da parte dei decisori locali
3.
I numerosi procedimenti di revisione e di modifica
Legge quadro troppo centralistica
Limitazione delle decisioni territoriali
Legge n. 135/2001
Volontà di modificare la normativa vigente nel settore turistico
Volontà di emanare una legge di principi per ridefinire gli strumenti di
politica turistica per dare rilevanza a:
1.
Ruolo delle imprese
2.
Tutela del consumatore
3.
Realtà associative
4.
Valorizzazione delle risorse ambientali, culturali, artistiche e delle
tradizioni locali
QUALITA’ DELLO SVILUPPO TURISTICO E SU FORME ORGANIZZATORIE INNOVATIVE
CAPACI DI VALORIZZARE IL RUOLO DELLE REALTA’ LOCALI
Legge n. 135/2001
• INNOVAZIONI:
• Riconoscimento della valenza culturale (il turismo svolge un ruolo
strategico per la crescita culturale e sociale del paese)
• Ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed
occupazionale del paese
• MUTA LA VISIONE DEL FENOMENO TURISTICO,
• RIVALUTAZIONE DEGLI INTERESSI CONNESSI ALLA SALVAGURDIA DELLE RISORSE
AMBIENTALI E CULTURALI
• LO SVILUPPO DEL TURISMO E’ STRETTAMENTE CONNESSO A TALI ASPETTI
RICONOSCIUTI INTERESSI PREMINENTI DELLA REPUBBLICA
Legge n. 135/2001
• Adeguare il sistema normativo alle nuove esigenze del settore
• Aggiornare la disciplina di riferimento al mutato assetto delle
competenze istituzionali (processo di riforma della p.a. e decentramento
amministrativo in materia di conferimento di funzioni alle regioni e agli
enti locali)
• Con la nuova normativa è stata applicato in modo compiuto il dettato
costituzionale. Il turismo è materia di esclusiva competenza regionale che
si articola in un contesto di politiche generali che lo influenzano
(trasporti, promozione turistica, estero, sicurezza che non possono non
essere di competenza del governo centrale)
Legge n. 135/2001
• Legge di principi che non dettaglia gli strumenti e gli istituti che
individua
• La nuova legge non è la fine di un processo ma l’inizio di un
percorso che deve essere attivato
• È necessario l’intervento collaborativo di tutti gli attori coinvolti
affinché il settore turistico riesca ad avere la giusta
considerazione politica, creando un sistema di regole che esalti e
favorisca lo sviluppo del settore turistico
Legge n. 135/2001
• Completa il definitivo trasferimento delle competenze
regionali
• Uno dei primi interventi di riforma di un settore di
policy che faccia propri i principi del decentramento
amministrativo
• Definizione della regolamentazione del settore ad un
nuovo strumento normativo condiviso e concordato da
tutti i livelli di governo: le LINEE GUIDA
Linee guida
• Emanazione di un decreto del presidente del Consiglio dei ministri
(d.p.c.m) che contenesse le linee guida
•
Il legislatore nazionale è andato oltre l’emanazione del Dpcm
13/9/2002, definendo il contenuto delle linee guida
• Dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 2
• Le linee guida andrebbero a sostituirsi all’intera normativa
regionale di settore, negando il ruolo istituzionale delle regioni
Legge n. 135/2001
• Riforma nazionale del turismo:
• Intervento normativo che dovrebbe garantire l’assestamento
istituzionale sempre cercato nel settore turistico
• Equilibrio definitivo tra i livelli di governo centrale e locale
Legge n. 135/2001
• RAPPORTI TRA CENTRO E PERIFERIA
– NON IN TERMINI DI MODELLI ISTITUZIONALI-ORGANIZZATIVI
– IN RELAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI
REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE TRA I DIVERSI LIVELLI DI
GOVERNO
Legge n. 135/2001
• è necessario individuare il limite della trattabilità
locale della questione turistica, individuando quelle
politiche che sono destinate ad avere un impatto sulla
realtà economica e sociale nazionale
POLITICHE TURISTICHE
No: unico settore di policy
Si: policy distinte
• Politiche che incidono fortemente sulla programmazione nazionale
(NO RICORSO AD UN DECENTRAMENTO DELLE POLITICHE TURISTICHE)
• Politiche che prevedono interventi meno diretti e maggiormente
rivolti alla promozione e valorizzazione del turismo (ESALTARE
L’INIZIATIVA REGIONALE)
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Il contesto istituzionale